Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0600

Causa C-600/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4 – Criteri per valutare il carattere abusivo di una clausola – Clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo – Dispensa contrattuale dalla messa in mora)

GU C 35 del 30.1.2023, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — QE/Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(Causa C-600/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Articolo 4 - Criteri per valutare il carattere abusivo di una clausola - Clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo - Dispensa contrattuale dalla messa in mora)

(2023/C 35/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: QE

Convenuta: Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Dispositivo

1)

La sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), deve essere interpretata nel senso che i criteri che essa elabora per la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare per la valutazione del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali che tale clausola determina a danno del consumatore, non si possono considerare né cumulativi né alternativi, ma devono essere intesi come facenti parte dell’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto di cui trattasi, che il giudice nazionale deve esaminare per valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di mutuo, in linea di principio, in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, può costituire di per sé un inadempimento sufficientemente grave del contratto di mutuo, ai sensi della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60).

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

fatta salva l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, essi ostano a che le parti di un contratto di mutuo inseriscano in quest’ultimo una clausola che preveda, in maniera esplicita e non equivoca, che la decadenza dal beneficio del termine di tale contratto possa essere dichiarata ipso iure in caso di ritardo nel pagamento di una rata oltre un determinato termine, nei limiti in cui tale clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale e determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


Top