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Document 62021CA0304
Case C-304/21: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 17 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — VT v Ministero dell’Interno and Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Equal treatment in employment and occupation — Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2000/78/EC — Article 2(2), Article 4(1) and Article 6(1) — Prohibition of discrimination on grounds of age — National legislation fixing a maximum age limit of 30 years for the recruitment of police commissioners — Justification)
Causa C-304/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — VT / Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni)
Causa C-304/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — VT / Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni)
GU C 15 del 16.1.2023, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 15/16 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — VT / Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane
(Causa C-304/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Divieto di discriminazioni basate sull’età - Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di polizia - Giustificazioni)
(2023/C 15/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VT
Convenuti: Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per le risorse umane
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.