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Document 62020CN0385

Causa C-385/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 49 de Barcelona (Spagna) il 12 agosto 2020 — EL, TP / Caixabank SA

GU C 423 del 7.12.2020, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Spagna) il 12 agosto 2020 — EL, TP / Caixabank SA

(Causa C-385/20)

(2020/C 423/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: EL, TP

Resistente: Caixabank SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione giurisprudenziale degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della [ley de enjuiciamiento civil (codice di procedura civile)] adottata nel decreto del 1o ottobre 2019, che assimila il valore della causa all’interesse economico della controversia e che, di conseguenza, conduce a una riduzione degli onorari pagati dal consumatore al suo avvocato, sulla base di una somma fissa (EUR 18 000) stabilita legalmente solo per le cause di valore indeterminabile e non per quelle di valore indeterminato, sia contraria agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE] (1), poiché essa non consente di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della clausola, e poiché essa non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.

2)

Se l’articolo 394, paragrafo 3, della [ley de enjuiciamiento civil] sia contrario, di per sé, agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva e renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio giurisdizionale dei diritti che tale direttiva conferisce ai consumatori, poiché la limitazione imposta da tale articolo al consumatore, consistente nel dover sopportare una parte delle proprie spese processuali, comporta l’impossibilità di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della stessa, e poiché non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


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