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Document 62020CJ0489

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022.
UB contro Kauno teritorinė muitinė.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità.
Causa C-489/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:277

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità»

Nella causa C‑489/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 30 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2020, nel procedimento

UB

contro

Kauno teritorinė muitinė

con l’intervento di:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2

Tale domanda si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, UB, ricorrente nel procedimento principale, e, dall’altro, il Kauno teritorinė muitinė (ufficio doganale regionale di Kaunas, Lituania) e il Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (dipartimento doganale del Ministero delle Finanze, Lituania) in merito ad una decisione di tale ufficio doganale regionale, che ha fissato l’importo delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a carico di UB, in seguito all’introduzione illegale di sigarette nel territorio lituano dalla Bielorussia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il Codice doganale dell’Unione

3

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione:

«Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

4

L’articolo 79 di tale codice, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza», così dispone:

«1.   Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a)

uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

(...)».

5

L’articolo 124 di detto codice, intitolato «Estinzione», prevede quanto segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

e)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».

(...)

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

(...)».

6

Ai sensi del suo articolo 286, paragrafo 1, detto codice abroga il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), che a sua volta aveva abrogato il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

Il regolamento n. 450/2008

7

Il regolamento n. 450/2008, al suo articolo 86, intitolato «Estinzione», prevedeva quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

e)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».

(...)».

Il regolamento n. 2913/92

8

Il regolamento n. 2913/92 prevedeva, all’articolo 202, quanto segue:

«1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)

all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità [europea] di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure

b)

quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un’altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

(...)».

9

L’articolo 233 di tale regolamento, intitolato «Estinzione dell’obbligazione doganale», così disponeva:

«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue:

(...)

d)

quando le merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 202 sono sequestrate all’atto dell’introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.

(...)».

La direttiva 2008/118

10

Conformemente all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118:

«I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

(...)

b) della loro importazione nel territorio della Comunità».

11

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così dispone:

«1.   L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.

2.   Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:

(…)

d)

l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa».

La direttiva IVA

12

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA stabilisce quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

d) le importazioni di beni».

13

Secondo l’articolo 70 di tale direttiva, «il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione di beni».

14

Tuttavia, in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva suddetta, «quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi».

Normativa lituana

15

L’articolo 93 del Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sull’amministrazione tributaria), del 13 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 63-2243), intitolato «Cessazione dell’obbligo fiscale», prevedeva, al paragrafo 2, punto 3, che, «[o]gni obbligo relativo alle imposte gestite dalle dogane cessa (...) anche se le merci sono trattenute al momento dell’ingresso irregolare e, contemporaneamente o successivamente, confiscate».

16

Tale disposizione è stata abrogata con effetto dal 1o gennaio 2017 e sostituita dalle seguenti disposizioni:

l’articolo 20, paragrafo 2, del Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa alle accise), del 30 ottobre 2001 (Žin., 2001, n. 98-3482), nella versione risultante dalla legge n. XII 2696, del 3 novembre 2016 (TAR, 2016, n. 2016-26860), ai sensi del quale «l’obbligo di pagare le accise all’amministrazione doganale si estingue, mutatis mutandis, nei casi previsti all’articolo 124, paragrafo 1, lettere da d) a g), del codice doganale dell’Unione»;

l’articolo 121, paragrafo 2, del Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (legge della Repubblica di Lituania relativa all’imposta sul valore aggiunto), del 5 marzo 2002 (Žin., 2002, n. 35-1271), nella versione risultante dalla legge n. XII 2697, del 3 novembre 2016 (TAR, 2016, n. 2016-26861), ai sensi del quale «l’obbligo di versare l’IVA all’importazione all’amministrazione doganale si estingue, mutatis mutandis, nei casi previsti all’articolo 124, paragrafo 1, lettere da d) a g), del codice doganale dell’Unione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

UB, ricorrente nel procedimento principale, che agiva in concorso con altre persone, ha organizzato l’introduzione illegale (contrabbando) di prodotti soggetti ad accisa in territorio lituano dalla Bielorussia. Il 22 settembre 2016, in una località remota, 6000 pacchetti di sigarette (in prosieguo: la «merce in questione») sono stati gettati oltre il confine e recuperati. Alla stessa data, il veicolo che trasportava la merce in questione nel territorio lituano è stato fermato dalle guardie di frontiera, che hanno proceduto al sequestro di tale merce.

18

Con decreto penale del 23 gennaio 2017, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha riconosciuto UB colpevole di un reato, l’ha condannato a un’ammenda di EUR 16947, ha disposto la confisca della merce in questione e ne ha ordinato la distruzione.

19

Alla luce di tale decreto penale di condanna, l’ufficio doganale regionale di Kaunas ha constatato che UB era debitore, in solido con terzi, di un’obbligazione tributaria di EUR 10237, a titolo di accise, e di EUR 2679, a titolo di IVA all’importazione, oltre a interessi di mora rispettivamente fissati in EUR 1674 e in EUR 438. Per quanto riguarda, invece, i dazi doganali, tale ufficio doganale regionale non ha calcolato, né iscritto al ruolo, l’importo di questi ultimi, in quanto ha ritenuto che l’obbligazione doganale fosse estinta, ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione.

20

Investito di un reclamo presentato da UB, il dipartimento doganale del Ministero delle Finanze con decisione del 9 maggio 2018 ha confermato la decisione dell’ufficio doganale regionale di Kaunas.

21

UB ha proposto ricorso dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius). UB ha fatto valere, in sostanza, che, poiché l’obbligazione doganale era estinta per il motivo previsto all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione, anche il suo obbligo di versare l’accisa e l’IVA all’importazione doveva essere considerato estinto.

22

Con sentenza del 30 ottobre 2018, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha respinto tale ricorso in quanto infondato in diritto. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che il codice doganale dell’Unione non disciplinasse le cause di estinzione dell’obbligo di pagamento dell’accisa e/o dell’IVA all’importazione.

23

UB ha impugnato tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), ossia il giudice del rinvio.

24

Il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se un sequestro e una confisca come quelli di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una causa di estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione. Esso osserva che il testo di tale disposizione differisce da quello dell’articolo 233, primo comma, lettera d), del regolamento n. 2913/92, il quale prevedeva espressamente che, affinché l’obbligazione doganale fosse considerata estinta, il sequestro delle merci di contrabbando dovesse avvenire «all’atto dell’introduzione irregolare» di queste ultime. Sarebbe pertanto possibile dichiarare che, ai sensi del codice doganale dell’Unione, il momento in cui il sequestro interviene è ormai irrilevante e che l’obbligazione doganale si estingue anche se le merci di contrabbando sono sequestrate quando sono già state introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ossia al di fuori della zona in cui si trova il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

25

Dall’altro lato, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza dell’estinzione dell’obbligazione doganale sull’obbligo di versare l’accisa e l’IVA all’importazione. Il giudice del rinvio osserva al riguardo che, se è vero che la giurisprudenza della Corte, compresa la sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik (C‑230/08, EU:C:2010:231), sembra presupporre l’esistenza di un «parallelismo» tra l’estinzione dell’obbligazione doganale, da una parte, e quella degli altri obblighi tributari come quelli di pagare l’accisa e l’IVA all’importazione, dall’altra, né la direttiva 2008/118 né la direttiva IVA contengono disposizioni che prevedono l’estinzione di tali obblighi in caso di introduzione illegittima seguita dal sequestro e dalla confisca delle merci.

26

In tale contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del [codice doganale dell’Unione], debba essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale si estingue qualora, in una situazione come quella del caso di specie, merce di contrabbando sia stata sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell’Unione europea.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della [direttiva 2008/118], nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della [direttiva IVA], debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di pagare l’accisa e/o l’IVA non si estingue qualora, come nel caso di specie, merce di contrabbando sia sequestrata e successivamente confiscata dopo essere già stata introdotta irregolarmente (immissione in consumo) nel territorio doganale dell’Unione europea, anche se l’obbligazione doganale si sia estinta per la causa di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del [codice doganale dell’Unione]».

Sulle questioni pregiudiziali

Prima questione

27

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale si estingue quando le merci sono sequestrate e successivamente confiscate, allorché esse sono già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione.

28

In via preliminare, occorre ricordare che, al fine di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre riferirsi non soltanto alla lettera della stessa, ma anche al suo contesto e agli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte nonché prendere in considerazione, in particolare, la genesi di tale normativa (sentenza del 5 aprile 2022, C‑140/20, Commissioner of An Garda Síochána, EU:C:2022:258, punto 32).

29

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione, tale disposizione prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue, in particolare, quando le merci di contrabbando soggette a dazi all’importazione o all’esportazione sono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate.

30

Di conseguenza, il testo di tale disposizione non fa riferimento, quale condizione per l’estinzione dell’obbligazione doganale, al momento in cui interviene il sequestro delle merci.

31

A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 30, 34 e 35 delle sue conclusioni, la formulazione di tale disposizione, la quale è succeduta all’articolo 86, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 450/2008, si distingue da quella dell’articolo 233, primo comma, lettera d), del regolamento n. 2913/92, il quale si riferiva espressamente a un sequestro «all’atto dell’introduzione irregolare» di merci nel territorio doganale dell’Unione.

32

Nell’ambito del regime istituito dall’articolo 233, primo comma, lettera d), del regolamento n. 2913/92, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte nel territorio doganale della Comunità doveva intervenire prima che esse avessero superato il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik,C‑230/08, EU:C:2010:231, punto 50).

33

Quando ha adottato l’articolo 86, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 450/2008, e poi l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta di non subordinare più l’estinzione dell’obbligazione doganale alla condizione che il sequestro avvenga contestualmente all’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

34

Pertanto, il fatto che il sequestro e la successiva confisca siano avvenuti dopo l’introduzione illegale di merci nel territorio doganale dell’Unione è ininfluente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione, cosicché anche in tale caso di specie occorre considerare estinta la relativa obbligazione doganale.

35

Tale interpretazione dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione è conforme agli obiettivi perseguiti da tale codice, ivi compresa, in particolare, l’istituzione di un livello adeguato di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate sull’insieme del mercato interno, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dei considerando 11 e 23 di detto codice.

36

Occorre precisare al riguardo che l’estinzione dell’obbligazione doganale non osta in alcun modo all’imposizione delle sanzioni relative all’inosservanza della normativa doganale.

37

Infatti, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, ciascuno Stato membro è tenuto a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della normativa doganale e, ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 2, di tale codice, l’obbligazione doganale non è considerata estinta, ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

38

Pertanto, l’estinzione dell’obbligazione doganale prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), di detto codice in caso di sequestro e di confisca di merci dopo la loro introduzione illegale nel territorio doganale dell’Unione non può impedire l’applicazione di sanzioni, né pregiudicare l’effetto dissuasivo di queste ultime.

39

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione.

Seconda questione

40

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione comporti l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’IVA per le merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione.

41

Per quanto riguarda l’obbligo di versare le accise, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118, i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta al momento della loro introduzione nel territorio dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, l’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo e nello Stato membro in cui quest’ultima viene effettuata. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva prevede che la nozione di «immissione in consumo» includa l’importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa a meno che questi ultimi non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa.

42

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la direttiva 2008/118 non contiene disposizioni che prevedano l’estinzione dell’obbligo di pagare i diritti di accisa in caso di estinzione dell’obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando per la causa di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione. Ne consegue che, una volta divenuta esigibile, l’accisa su tali merci resta dovuta.

43

Tale valutazione è corroborata dal fatto che, qualora merci importate in modo irregolare siano sequestrate e confiscate dalle autorità dopo aver lasciato il primo ufficio doganale ubicato all’interno del territorio dell’Unione, si deve ritenere che esse siano state importate nell’Unione, cosicché il fatto generatore dell’accisa si è, rispetto ad esse, verificato (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik,C‑230/08, EU:C:2010:231, punto 74).

44

Inoltre, le merci oggetto di una siffatta irregolare importazione sono considerate immesse in consumo, di modo che il loro successivo assoggettamento ad un regime di deposito doganale, a seguito del loro sequestro e della loro confisca, non ha alcuna incidenza sull’esigibilità delle accise (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik,C‑230/08, EU:C:2010:231, punto 81).

45

Nel caso di specie, dal momento che le merci di cui trattasi sono state sequestrate e confiscate dopo essere state immesse in consumo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118, le accise restano esigibili, mentre l’estinzione della corrispondente obbligazione doganale è ininfluente al riguardo.

46

Per quanto riguarda l’obbligo di versare l’IVA, occorre constatare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, le importazioni di beni sono soggette all’IVA. Secondo l’articolo 70 della direttiva IVA, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione.

47

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’IVA all’importazione e i dazi doganali presentano caratteristiche essenziali comparabili, in quanto essi traggono origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione delle merci nel circuito economico degli Stati membri. Questo parallelismo trova conferma nel fatto che l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA autorizza gli Stati membri a collegare il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA all’importazione a quelli dei dazi doganali [sentenza del 3 marzo 2021, Hauptzollamt Münster (Luogo di nascita dell’IVA), C‑7/20, EU:C:2021:161, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

48

Pertanto, un’obbligazione a titolo di IVA può aggiungersi all’obbligazione doganale qualora il comportamento illecito che ha generato quest’ultima permetta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuito economico dell’Unione e hanno potuto essere oggetto di consumo, determinando così il realizzarsi del fatto generatore dell’IVA [sentenza del 3 marzo 2021, Hauptzollamt Münster (Luogo di nascita dell’IVA), C‑7/20, EU:C:2021:161, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

49

La direttiva IVA non contiene disposizioni che prevedano l’estinzione dell’obbligo di pagare l’imposta in caso di estinzione dell’obbligazione doganale relativa alle merci di contrabbando per la causa di cui all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione. Ne consegue che, una volta divenuta esigibile, l’IVA su tali merci resta dovuta.

50

Tale valutazione è corroborata dal fatto che, quando le merci sono state sequestrate e confiscate dopo aver lasciato il primo ufficio doganale ubicato all’interno del territorio doganale dell’Unione, il fatto generatore dell’IVA si è già verificato e l’IVA è pertanto divenuta esigibile (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik,C‑230/08, EU:C:2010:231, punto 94).

51

Nel caso di specie, dal momento che le merci in questione sono state sequestrate e confiscate dopo la loro importazione, ai sensi dell’articolo 70 della direttiva IVA, l’IVA resta esigibile, mentre l’estinzione della corrispondente obbligazione doganale è ininfluente a tal riguardo.

52

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell’Unione non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’IVA per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea.

 

2)

L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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