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Document 62020CJ0261

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022.
Thelen Technopark Berlin GmbH contro MN.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Onorari di architetti e ingegneri – Tariffe obbligatorie minime – Efficacia diretta – Sentenza dichiarativa dell’inadempimento pronunciata in pendenza di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale.
Causa C-261/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:33

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 gennaio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Onorari di architetti e ingegneri – Tariffe obbligatorie minime – Efficacia diretta – Sentenza dichiarativa dell’inadempimento pronunciata in pendenza di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale»

Nella causa C‑261/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 14 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2020, nel procedimento

Thelen Technopark Berlin GmbH

contro

MN,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin (relatore), I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per la Thelen Technopark Berlino GmbH, da M. Schultz, Rechtsanwalt;

per MN, da V. Vorwerk e H. Piorreck, successivamente da V. Vorwerk, Rechtsanwälte;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.L. Noort, M.H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Armati, L. Malferrari, W. Mölls e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE, nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Thelen Technopark Berlin GmbH (in prosieguo: la «Thelen») e MN in merito al pagamento di onorari a quest’ultimo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 6 della direttiva 2006/123 così recita:

«Non è possibile eliminare [gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri] soltanto grazie all’applicazione diretta degli articoli [49 e 56 TFUE], in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e [dell’Unione], in particolare dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio [dell’Unione europea], un intervento legislativo [dell’Unione] permette di istituire un vero mercato interno dei servizi».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro».

5

L’articolo 15 di detta direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

(...)

g)

tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;

(...)

3.   Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a)

non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;

b)

necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)

proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

(...)».

Diritto tedesco

6

Gli onorari degli architetti e degli ingeneri sono regolamentati dalla Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) [regolamento sugli onorari per servizi di architetti e ingegneri (regolamento sugli onorari di architetti e ingegneri – HOAI)], del 10 luglio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 2276; in prosieguo: la «HOAI»).

7

L’articolo 1 della HOAI è così formulato:

«Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo degli onorari per le prestazioni di base di architetti e ingegneri (prestatori d’opera) stabiliti in Germania, qualora si tratti di prestazioni di base rientranti in detto regolamento e fornite a partire dal territorio della Repubblica di Germania».

8

L’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, di detta legge prevede quanto segue:

«1.   L’onorario viene determinato in base ad un contratto scritto concluso tra le parti al momento del conferimento dell’incarico, nei limiti delle tariffe massime e minime previste nel presente regolamento.

(...)

3.   Le tariffe minime previste nel presente regolamento possono essere ridotte in casi eccezionali, a condizione che venga concluso un contratto scritto.

(...)

5.   In mancanza di un contratto scritto concluso al momento del conferimento dell’incarico, sussiste una presunzione assoluta a favore del fatto che siano state adottate le tariffe minime ai sensi del paragrafo 1.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 2 giugno 2016 la Thelen, una società immobiliare, e MN, un ingegnere, hanno stipulato un contratto di studi nell’ambito del quale quest’ultimo si è impegnato ad eseguire talune prestazioni previste dalla HOAI, in vista della realizzazione di un cantiere programmato a Berlino (Germania), dietro pagamento di onorari forfettari il cui importo ammontava a EUR 55025.

10

Dopo aver receduto da tale contratto con lettera del 2 giugno 2017, MN ha emesso una fattura a saldo riguardante le prestazioni eseguite redatta nel mese di luglio 2017 in base alle tariffe minime previste dall’articolo 7 della HOAI. A tal fine, tenendo conto dell’importo dei versamenti già effettuati dalla Thelen, egli ha adito il Landgericht Essen (Tribunale del Land di Essen, Germania) onde chiedere il pagamento dell’importo rimanente dovuto, pari ad EUR 102934,59, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.

11

Con sentenza del 28 dicembre 2017, tale giudice ha condannato la Thelen a pagare un importo pari ad EUR 100108,34, oltre agli interessi.

12

La Thelen ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale superiore del Land di Hamm, Germania), che, con sentenza del 23 luglio 2019, ha parzialmente modificato detta sentenza, condannando la Thelen al pagamento di un importo pari a EUR 96768,03, oltre agli interessi.

13

Contro tale sentenza la Thelen ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio nella presente causa, chiedendo il rigetto integrale della domanda di MN.

14

Il giudice del rinvio ricorda che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 4 luglio 2019, Commissione/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562), e confermato nell’ordinanza del 6 febbraio 2020, hapeg dresden (C‑137/18, non pubblicata, EU:C:2020:84), l’incompatibilità della HOAI con l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla compatibilità della HOAI con l’articolo 49 TFUE.

15

Orbene, ad avviso di tale giudice, l’esito del ricorso per cassazione (Revision) dipende dalla questione se l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 produca direttamente effetti nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, con la conseguenza che l’articolo 7 della HOAI dovrebbe essere disapplicato ai fini della soluzione di tale controversia.

16

Il giudice del rinvio sottolinea, da un lato, che dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dall’articolo 288, terzo comma, TFUE discende che gli Stati membri sono tenuti a conseguire il risultato previsto da una direttiva e, dall’altro, che tale obbligo incombe a tutte le autorità degli Stati membri, incluse le autorità giurisdizionali; tale obbligo implica, in particolare, che queste ultime autorità sono tenute, per quanto possibile, a interpretare il proprio diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione. Tuttavia, tale giudice precisa che il principio di interpretazione conforme non può costituire una base per interpretare il diritto nazionale contra legem.

17

A tal riguardo il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, non è possibile un’interpretazione della HOAI in modo conforme alla direttiva 2006/123. L’articolo 7 della HOAI non potrebbe essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un accordo sugli onorari che prevede onorari di importo inferiore alle tariffe minime previste dalla HOAI. Dalla HOAI risulterebbe che un accordo di tal genere è nullo, salvo in alcuni casi eccezionali che non corrispondono alla situazione oggetto del procedimento principale. Di conseguenza, il giudice del rinvio considera che un’interpretazione della HOAI nel senso che sia consentito derogare alle tariffe minime previste da tale normativa costituirebbe un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

18

Tale giudice precisa che gli autori dell’ultima versione della HOAI erano consapevoli della possibile incompatibilità dei valori tabellari ivi fissati con la direttiva 2006/123, ma che essi, erroneamente, hanno ritenuto di potervi porre rimedio limitando, nell’articolo 1 della HOAI, l’ambito di applicazione di tale normativa a situazioni puramente interne.

19

Il giudice del rinvio considera pertanto che l’esito del ricorso per cassazione (Revision) dipende in sostanza dalla questione se l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 produca direttamente effetti nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, con la conseguenza che, qualora la Corte risponda a tale questione in senso affermativo, dovrebbe essere disapplicato l’articolo 7 della HOAI e accolto il ricorso per cassazione (Revision). Orbene, il giudice del rinvio rileva che tale questione è stata espressamente lasciata aperta nell’ordinanza del 6 febbraio 2020, hapeg dresden (C‑137/18, non pubblicata, EU:C:2020:84), sicché il rinvio pregiudiziale è necessario.

20

Il giudice del rinvio afferma che, anche se la Corte ha già dichiarato che l’articolo 15 della direttiva 2006/123 produce direttamente effetti e che esso si applica anche in situazioni puramente interne, sussistono tuttavia dubbi sulla questione se l’articolo 15 della direttiva 2006/123 sia direttamente efficace nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati. A tal riguardo, detto giudice cita la giurisprudenza della Corte in base alla quale le disposizioni di una direttiva non possono essere invocate tra privati neanche qualora gli Stati membri, come nel caso di specie la Repubblica federale di Germania, abbiano omesso di recepire tale direttiva o l’abbiano trasposta in modo scorretto. Orbene, nel procedimento principale, le due parti in causa sarebbero proprio due privati.

21

Il giudice del rinvio ritiene che dalla giurisprudenza della Corte risulti che una direttiva non può creare obblighi a carico dei privati, sicché essa non può, in linea di principio, essere invocata nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati al fine di disapplicare la normativa di uno Stato membro contraria a tale direttiva. Ad avviso del giudice del rinvio, non può esservi differenza in base al fatto che una direttiva sia tale da imporre obblighi diretti ai soggetti dell’ordinamento o da privarli direttamente di diritti soggettivi ad essi conferiti dal diritto nazionale, come, nel caso di specie, il fatto di privare un ingegnere o un architetto delle tariffe minime previste dal diritto nazionale. Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che il procedimento principale non rientri tra i casi eccezionali in cui la Corte ha riconosciuto alle direttive un’efficacia diretta nell’ambito di controversie intercorrenti esclusivamente tra privati.

22

Peraltro, ad avviso del giudice del rinvio, anche se la HOAI riguarda solo situazioni puramente interne, la questione, sulla quale non si sarebbe pronunciata la Corte, se tale normativa violi l’articolo 49 TFUE può risultare rilevante ai fini della soluzione del procedimento principale. A tal riguardo detto giudice ricorda che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni dei Trattati e gli atti delle istituzioni direttamente applicabili producono l’effetto di rendere ipso iure inapplicabile qualsiasi disposizione nazionale contraria, anche nell’ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati.

23

In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, risulti che l’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva [2006/123], nell’ambito di procedimenti giurisdizionali in corso tra privati, produca direttamente effetti tali che debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali contrarie a detta direttiva, contenute nell’articolo 7 della [HOAI], secondo il quale le tariffe minime da essa contemplate sono obbligatorie – salvo determinati casi eccezionali – per prestazioni di progettazione e supervisione effettuate da architetti e ingegneri e un contratto avente ad oggetto un onorario inferiore alle tariffe minime nei contratti con architetti o ingegneri è inefficace.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione:

a)

se la previsione, da parte della Repubblica federale di Germania, di tariffe minime obbligatorie per prestazioni di progettazione e supervisione effettuate da architetti e ingegneri, di cui all’articolo 7 della HOAI, costituisca una violazione della libertà di stabilimento in forza dell’articolo 49 TFUE o di altri principi generali del diritto dell’Unione.

b)

In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione, sub a): se da una siffatta violazione risulti che, in un procedimento giurisdizionale in corso tra privati, le disposizioni nazionali sulle tariffe minime obbligatorie (nella fattispecie: l’articolo 7 della HOAI) debbano essere disapplicate».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, sia tenuto a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa.

25

Al fine di rispondere alla prima questione occorre, in primo luogo, ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri e impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione europea, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 5354 e giurisprudenza ivi citata).

26

Tale principio impone, in particolare, ai giudici nazionali, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione e di riconoscere ai privati la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57).

27

Più precisamente, la Corte ha ripetutamente affermato che un giudice nazionale, cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, prendere in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (sentenze del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 33).

28

Tuttavia, il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Infatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 51).

29

Nel caso di specie, come rilevato al punto 17 della presente sentenza, il giudice del rinvio ritiene che configurerebbe un’interpretazione contra legem interpretare la normativa nazionale controversa nel procedimento principale, quale risulta dall’articolo 7 della HOAI, in modo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

30

Orbene, occorre, in secondo luogo, rilevare che, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato del diritto dell’Unione impone che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni di detto diritto garantisca la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

31

Ciò premesso, occorre inoltre tenere conto delle altre caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione e, in particolare, della natura e degli effetti giuridici delle direttive (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 59).

32

In tal senso, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto di diritto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e l’Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei cittadini solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata).

33

Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di efficacia diretta (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 68), ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione priva di tale efficacia.

34

Nel caso di specie la Corte ha invero già dichiarato che il paragrafo 1 dell’articolo 15 della direttiva 2006/123 può avere efficacia diretta in quanto, alla seconda frase di detto paragrafo, tale articolo pone a carico degli Stati membri un obbligo categorico e sufficientemente preciso di modificare le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi alle condizioni di cui al suo paragrafo 3 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 130).

35

Tuttavia, nel caso di specie tale disposizione viene invocata, in quanto tale, in una controversia tra privati al fine di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con essa.

36

Orbene, nell’ipotesi in cui l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 fosse applicato nell’ambito del procedimento principale, MN sarebbe privato, in forza di tale disposizione, del suo diritto, fondato sull’articolo 7 della HOAI, di richiedere gli importi ivi previsti e, pertanto, sarebbe obbligato ad accettare l’importo fissato nel contratto oggetto del procedimento principale. La giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 33 della presente sentenza esclude, però, che a detta disposizione possa essere riconosciuta una tale efficacia sulla sola base del diritto dell’Unione.

37

Il giudice del rinvio non è pertanto tenuto, sulla sola base di tale diritto, a disapplicare l’articolo 7 della HOAI, sebbene quest’ultimo sia contrario all’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

38

Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalla sentenza del 4 luglio 2019, Commissione/Germania (C‑377/17, EU:C:2019:562), con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri previsti all’articolo 7 della HOAI, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123.

39

Certamente, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte riconosce che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che i giudici e le autorità amministrative nazionali competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione, e sono tenuti a disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1972, Commissione/Italia, 48/71, EU:C:1972:65, punto 7, e del 16 dicembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, EU:C:2010:778, punti 5253 e giurisprudenza ivi citata).

40

Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che le sentenze pronunciate a norma degli articoli da 258 a 260 TFUE hanno anzitutto lo scopo di definire i doveri degli Stati membri in caso di inosservanza dei loro obblighi e non di conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, fermo restando che tali diritti non scaturiscono da dette sentenze, ma dalle stesse norme del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1982, Waterkeyn e a., da 314/81 a 316/81 e 83/82, EU:C:1982:430, punti 1516). Ne consegue che i giudici e le autorità amministrative nazionali competenti non sono tenuti, sulla sola base di tali sentenze, a disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, una normativa nazionale contraria ad una disposizione di una direttiva.

41

Ciò premesso, occorre ricordare, in terzo luogo, che la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subìto (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

42

Va ricordato, in proposito, che, secondo una costante giurisprudenza, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai soggetti dell’ordinamento da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest’ultima è fondata (sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

43

Pertanto, spetta a ciascuno Stato membro accertarsi che i soggetti di diritto ottengano un risarcimento del danno loro causato dall’inosservanza del diritto dell’Unione, a prescindere dalla pubblica autorità che abbia commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incomba, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l’onere di tale risarcimento (sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

44

Inoltre, riguardo ai presupposti per la sussistenza della responsabilità dello Stato per danni arrecati ai soggetti dell’ordinamento da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, ai privati lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma di diritto dell’Unione violata abbia lo scopo di conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito da tali privati (sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

45

Emerge altresì da una costante giurisprudenza che l’applicazione delle suddette condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai soggetti dell’ordinamento da violazioni del diritto dell’Unione deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione (sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

46

Nel caso di specie, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la Repubblica federale di Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di progettazione degli architetti e degli ingegneri previste all’articolo 7 della HOAI, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123 (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, Commissione/Germania, C‑377/17, EU:C:2019:562), e che tale disposizione osta a una normativa nazionale, nella misura in cui essa vieta di concordare, nei contratti conclusi con architetti o ingegneri, un onorario inferiore alle tariffe minime calcolate in base alle suddette tariffe obbligatorie (v., in tal senso, ordinanza del 6 febbraio 2020, hapeg dresden, C‑137/18, non pubblicata, EU:C:2020:84, punto 21).

47

Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che una violazione del diritto dell’Unione è manifestamente qualificata qualora si sia protratta nonostante la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’inadempimento, di una sentenza pregiudiziale, o malgrado l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti il carattere illegittimo del comportamento in questione (sentenze del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 57, e del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15, EU:C:2017:402, punto 31).

48

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, e ciò fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell’ambito di una siffatta controversia e, dall’altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito.

Sulla seconda questione

49

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che fissa tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa.

50

In proposito si deve ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili, in linea di principio, a una fattispecie i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

51

Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, il procedimento principale è caratterizzato da elementi che si collocano tutti all’interno della Repubblica federale di Germania. Infatti, nessun elemento nel fascicolo a disposizione della Corte indica che una delle parti del procedimento principale sia stabilita al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania o che le prestazioni oggetto del procedimento principale siano state eseguite al di fuori di tale territorio.

52

A tal riguardo si deve rilevare che la Corte, adita da un giudice nazionale nel contesto di una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro, non può, senza alcuna indicazione in tal senso da parte di detto giudice, considerare che la domanda di interpretazione pregiudiziale concernente le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia necessaria ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi a tale giudice. Gli elementi concreti che consentano di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia, i cui elementi siano tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e gli articoli 49, 56 o 63 TFUE devono infatti risultare dalla decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 54).

53

Di conseguenza, nel contesto di una situazione come quella di cui al procedimento principale, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento, che renda l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55).

54

Orbene, poiché nella decisione di rinvio non è contenuta nessuna indicazione in tal senso, la questione in esame non può essere ritenuta ricevibile (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754, punto 33; del 14 novembre 2018, Memoria e Dall’Antonia, C‑342/17, EU:C:2018:906, punto 21; nonché del 24 ottobre 2019, Belgische Staat, C‑469/18 e C‑470/18, EU:C:2019:895, punto 26).

55

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni si deve dichiarare che la seconda questione è irricevibile.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell’ambito di una siffatta controversia e, dall’altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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