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Document 62020CJ0037
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 November 2022.#WM and Sovim SA v Luxembourg Business Registers.#Requests for a preliminary ruling from the Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.#Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2018/843 amending Directive (EU) 2015/849 – Amendment to Article 30(5), first subparagraph, point (c), of Directive 2015/849 – Access for any member of the general public to the information on beneficial ownership – Validity – Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Respect for private and family life – Protection of personal data.#Joined Cases C-37/20 and C-601/20.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022.
WM contro Luxembourg Business Registers.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali.
Causa C-37/20.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022.
WM contro Luxembourg Business Registers.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali.
Causa C-37/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:912
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 novembre 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali»
Nelle cause riunite C‑37/20 e C‑601/20,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), con decisioni del 24 gennaio 2020 e del 13 ottobre 2020, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 24 gennaio 2020 e il 13 novembre 2020, nei procedimenti
WM (C‑37/20),
Sovim SA (C‑601/20)
contro
Luxembourg Business Registers,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, M. Safjan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per WM, da M. Jammaers, A. Komninos, L. Lorang e V. Staudt, avocats; |
– |
per la Sovim SA, da P. Elvinger e K. Veranneman, avocats; |
– |
per il governo lussemburghese, da A. Germeaux, C. Schiltz e T. Uri, in qualità di agenti; |
– |
per il governo austriaco, da M. Augustin, A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti; |
– |
per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente; |
– |
per il governo norvegese, da J.T. Kaasin e G. Østerman Thengs, in qualità di agenti; |
– |
per il Parlamento europeo, da J. Etienne, O. Hrstková Šolcová e M. Menegatti, in qualità di agenti; |
– |
per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Chavrier, I. Gurov e K. Pleśniak, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da V. Di Bucci, C. Giolito, L. Havas, H. Kranenborg, D. Nardi, T. Scharf e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti; |
– |
per il Garante europeo della protezione dei dati, da C.-A. Marnier, in qualità di agente, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sulla validità dell’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU 2018, L 156, pag. 43), nella parte in cui tale disposizione ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), nonché sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843 (in prosieguo: la «direttiva 2015/849 modificata»), e, dall’altro, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f), dell’articolo 25, paragrafo 2, nonché degli articoli da 44 a 50 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte, la prima, tra WM e il Luxembourg Business Registers (in prosieguo: l’«LBR») (causa C‑37/20) e, la seconda, tra la Sovim SA e lo stesso LBR (causa C‑601/20), in merito al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di impedire l’accesso del pubblico alle informazioni relative, da un lato, alla qualità di WM come titolare effettivo di una società immobiliare, e, dall’altro, al titolare effettivo della Sovim. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttive 2015/849, 2018/843 e 2015/849 modificata
3 |
I considerando 4, 30, 31, 34, 36 e 38 della direttiva 2018/843 enunciano:
(...)
(...)
(...)
(...)
|
4 |
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 modificata dispone quanto segue: «La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». |
5 |
L’articolo 3 della direttiva 2015/849 modificata è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
(...)». |
6 |
L’articolo 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 modificata prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. (...) (...) 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro (...) (...)». |
7 |
Nella sua versione anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2018/843, l’articolo 30, paragrafi 5 e 9, della direttiva 2015/849 era così formulato: «5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto. (...) 9. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per l’accesso di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso in circostanze eccezionali, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. (...)». |
8 |
L’articolo 1, punto 15, lettere c), d) e g), della direttiva 2018/843 ha, rispettivamente, modificato il paragrafo 5, inserito un paragrafo 5 bis e modificato il paragrafo 9 dell’articolo 30 della direttiva 2015/849. L’articolo 30, paragrafi 5, 5 bis e 9, della direttiva 2015/849 modificata enunciano: «5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto. Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. 5 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l’informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro. (...) 9. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l’accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero di deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione. (...)». |
9 |
L’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 modificata dispone quanto segue: «Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva è soggetto alla direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)], come recepita nel diritto nazionale. (...)». |
RGPD
10 |
L’articolo 5 del RGPD, rubricato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «I dati personali sono:
(...)
|
11 |
L’articolo 25 di tale regolamento, rubricato «Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita», prevede, al paragrafo 2, quanto segue: «Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica». |
12 |
Ai sensi dell’articolo 44 di detto regolamento, rubricato «Principio generale per il trasferimento»: «Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato». |
13 |
L’articolo 49 del RGPD, rubricato «Deroghe in specifiche situazioni», così prevede: «1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni: (...)
(...)». |
14 |
A termini dell’articolo 94 del regolamento in parola: «1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. (...)». |
Diritto lussemburghese
15 |
L’articolo 2 della loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (legge del 13 gennaio 2019 recante istituzione di un Registro dei titolari effettivi) (Mémorial A 2019, n. 15; in prosieguo: la «legge del 13 gennaio 2019») è del seguente tenore: «È istituito sotto l’autorità del ministro competente per la Giustizia un registro denominato “Registro dei titolari effettivi”, abbreviato in “RBE”, che ha come finalità la conservazione e la messa a disposizione delle informazioni sui titolari effettivi degli enti registrati». |
16 |
L’articolo 3, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue: «Devono essere iscritte e conservate nel Registro dei titolari effettivi le seguenti informazioni relative ai titolari effettivi degli enti registrati:
(...)
|
17 |
L’articolo 11, paragrafo 1, di tale legge enuncia: «Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità nazionali hanno accesso alle informazioni di cui all’articolo 3». |
18 |
L’articolo 12 della medesima legge prevede quanto segue: «L’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti da 1o a 8o, 12o e 13o, è aperto a chiunque». |
19 |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge del 13 gennaio 2019 stabilisce quanto segue: «(1) Un ente registrato o un titolare effettivo possono chiedere, caso per caso e nelle circostanze eccezionali di seguito indicate, sulla base di una domanda debitamente motivata rivolta al gestore, di riservare l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3 alle sole autorità nazionali, agli istituti di credito e agli istituti finanziari nonché agli ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono nella loro qualità di pubblico ufficiale, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, di rapimento, di ricatto, di estorsione, di molestia, di violenza o di intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per legge. (2) Il gestore riserva provvisoriamente l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3 alle sole autorità nazionali a decorrere dalla ricezione della richiesta e fino alla notifica della sua decisione e, in caso di rigetto della richiesta, per un ulteriore periodo di quindici giorni. In caso di ricorso contro una decisione di rigetto, la limitazione dell’accesso alle informazioni è mantenuta fino a quando la decisione di rigetto non sia più soggetta a impugnazione». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑37/20
20 |
La YO, una société civile immobilière (società di gestione di patrimoni immobiliari), ha presentato presso l’LBR una domanda ai sensi dell’articolo 15 della legge del 13 gennaio 2019, diretta ad ottenere che l’accesso alle informazioni riguardanti WM, suo titolare effettivo, che compariva nell’RBE, fosse riservato unicamente alle entità indicate in tale disposizione, con la motivazione che l’accesso del pubblico a tali informazioni avrebbe esposto quest’ultimo nonché la sua famiglia in modo grave, reale e attuale a un rischio sproporzionato e a un rischio di frode, di rapimento, di ricatto, di estorsione, di molestia, di violenza o di intimidazione. Tale richiesta è stata respinta con decisione del 20 novembre 2019. |
21 |
Il 5 dicembre 2019 WM ha presentato ricorso dinanzi al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), giudice del rinvio, facendo valere che le sue qualità di dirigente e di titolare effettivo della YO e di un certo numero di società commerciali lo portano a recarsi spesso in paesi con regimi politici instabili ed esposti ad un elevato tasso di criminalità comune, il che determinerebbe a suo carico un grave rischio di rapimento, sequestro, violenze e perfino di morte. |
22 |
L’LBR contesta tale argomento e sostiene che la situazione di WM non risponde ai requisiti di cui all’articolo 15 della legge del 13 gennaio 2019, giacché quest’ultimo non può avvalersi né di «circostanze eccezionali» né di alcuno dei rischi elencati da tale articolo. |
23 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione che occorre dare alle nozioni di «circostanze eccezionali», di «rischio» e di rischio «sproporzionato», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849 modificata. |
24 |
In tali circostanze, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑601/20
25 |
La Sovim ha presentato all’LBR una domanda ai sensi dell’articolo 15 della legge del 13 gennaio 2019, diretta ad ottenere che l’accesso alle informazioni iscritte nell’RBE relative al suo titolare effettivo fosse riservato unicamente alle entità indicate in tale disposizione. Tale domanda è stata respinta con decisione del 6 febbraio 2020. |
26 |
Il 24 febbraio 2020 la Sovim ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio. |
27 |
In via principale, tale società chiede che l’articolo 12 della legge del 13 gennaio 2019, secondo cui l’accesso a talune informazioni iscritte nell’RBE è aperto a «chiunque», e/o l’articolo 15 di tale legge siano disapplicati e che le informazioni da essa fornite in ottemperanza all’articolo 3 di detta legge non siano rese accessibili al pubblico. |
28 |
A tal riguardo, la Sovim deduce, in primo luogo, che il fatto di accordare un accesso pubblico all’identità e ai dati personali del suo titolare effettivo violerebbe il diritto alla tutela della vita privata e familiare nonché il diritto alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
29 |
Ad avviso di detta società, infatti, la direttiva 2015/849 modificata, sulla base della quale è stata introdotta nella legislazione lussemburghese la legge del 13 gennaio 2019, è intesa ad identificare i titolari effettivi di società utilizzate a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché a garantire la sicurezza delle relazioni commerciali e la fiducia nei mercati. Orbene, non sarebbe dimostrato in che modo l’accesso del pubblico, senza il minimo controllo, ai dati contenuti nell’RBE consentirebbe di raggiungere tali obiettivi. |
30 |
In secondo luogo, la Sovim sostiene che l’accesso del pubblico ai dati personali contenuti nell’RBE costituisce una violazione di varie disposizioni del RGPD, in particolare di un certo numero di principi fondamentali enunciati all’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultimo. |
31 |
In subordine, la Sovim chiede al giudice del rinvio di constatare l’esistenza, nel caso di specie, di un rischio sproporzionato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della legge del 13 gennaio 2019 e, pertanto, di ordinare all’LBR di limitare l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3 di tale legge. |
32 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, della legge del 13 gennaio 2019 prevede che l’LBR deve procedere all’analisi, caso per caso, dell’esistenza di circostanze eccezionali atte a giustificare una restrizione dell’accesso all’RBE. Benché nel contesto di tale legge siano già state poste alla Corte diverse questioni nella causa C‑37/20, riguardo all’interpretazione delle nozioni di «circostanze eccezionali», di «rischio» e di rischio «sproporzionato», il procedimento in parola solleverebbe anche ulteriori problematiche, in particolare la questione se l’accesso del pubblico ad alcuni dei dati contenuti nell’RBE sia compatibile con la Carta nonché con il RGPD. |
33 |
In tali circostanze, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione sollevata nella causa C‑601/20
34 |
Con la prima questione sollevata nella causa C‑601/20, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla validità, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, dell’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843, in quanto tale disposizione ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 nel senso che quest’ultimo prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. |
Sull’ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva
35 |
L’articolo 7 della Carta garantisce a ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta conferisce esplicitamente a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. |
36 |
Come risulta dall’articolo 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 modificata, gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva e che tali informazioni siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro. Ai sensi dell’articolo 3, punto 6, di tale direttiva, i titolari effettivi sono la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività. |
37 |
L’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 modificata impone agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso «al pubblico», mentre il suo secondo comma precisa che le persone in tal modo indicate hanno «accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto». Detto articolo 30, paragrafo 5, aggiunge, al suo terzo comma, che «gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l’accesso a informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo», le quali «includ[a]no almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati». |
38 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, dal momento che i dati di cui al citato articolo 30, paragrafo 5, contengono informazioni su persone fisiche identificate, ossia i titolari effettivi delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel territorio degli Stati membri, l’accesso del pubblico a queste ultime incide sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 94 e giurisprudenza ivi citata), senza che rilevi, in tale contesto, la circostanza che i dati di cui trattasi possano attenere ad attività professionali (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke ed Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 59). Inoltre, la messa a disposizione del pubblico di tali dati costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 8 della Carta (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke ed Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punti 52 e 60). |
39 |
Occorre altresì rilevare che, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, mettere dati personali a disposizione di terzi costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate. A tal riguardo, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno carattere delicato o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). |
40 |
Pertanto, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, previsto all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 modificata, costituisce un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. |
41 |
Per quanto riguarda la gravità di tale ingerenza, occorre rilevare che le informazioni messe a disposizione del pubblico, nella misura in cui si riferiscono all’identità del titolare effettivo nonché alla natura e all’entità dell’interesse beneficiario detenuto in società o in altre entità giuridiche, sono tali da permettere di delineare un profilo riguardante taluni dati d’identificazione personale di natura più o meno estesa in funzione della configurazione del diritto nazionale, lo stato patrimoniale dell’interessato nonché i settori economici, i paesi e le imprese in cui quest’ultimo ha investito. |
42 |
A ciò si aggiunge che è insito nel fatto di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico che queste ultime siano allora accessibili ad un numero potenzialmente illimitato di persone, cosicché un simile trattamento di dati personali può consentire anche a persone che, per ragioni estranee all’obiettivo perseguito da detta misura, cerchino di ottenere informazioni, in particolare, sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo, di accedere liberamente a tali dati (v., per analogia, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punti 102 e 103). Tale possibilità risulta ancor più agevole quando, come avviene in Lussemburgo, i dati in questione possono essere consultati su Internet. |
43 |
Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono non solo essere liberamente consultati, ma altresì essere conservati e diffusi e che, in caso di simili trattamenti successivi, per tali persone diventa vieppiù difficile, se non addirittura illusorio, difendersi efficacemente dagli abusi. |
44 |
Pertanto, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, previsto dall’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 modificata, costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta (v., per analogia, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 105). |
Sulla giustificazione dell’ingerenza risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva
45 |
I diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 112 e giurisprudenza ivi citata). |
46 |
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. Secondo l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. A tale riguardo, l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta precisa che i dati personali devono, in particolare, essere trattati «per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge». |
– Sul rispetto del principio di legalità
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Per quanto riguarda il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge, quest’ultimo implica che l’atto che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire, esso stesso, la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione in considerazione sia dei termini stessi della normativa dell’Unione di cui trattasi sia dell’impianto sistematico e agli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 114 e giurisprudenza ivi citata). |
48 |
In proposito, si deve rilevare che la limitazione dell’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è prevista da un atto legislativo dell’Unione, ossia la direttiva 2015/849 modificata. Inoltre, l’articolo 30 di quest’ultima prevede, ai suoi paragrafi 1 e 5, da un lato, l’accesso del pubblico a dati relativi all’identificazione dei titolari effettivi e all’interesse beneficiario da essi detenuto, precisando che tali dati devono essere adeguati, accurati e attuali, ed elencando espressamente alcuni di tali dati ai quali il pubblico deve essere autorizzato ad accedere. Dall’altro, detto articolo 30 stabilisce, al suo paragrafo 9, le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere deroghe a un simile accesso. |
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Ciò posto, si deve dichiarare che il principio di legalità è soddisfatto. |
– Sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta
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Per quanto riguarda il rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, occorre rilevare che le informazioni alle quali fa espresso riferimento l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2015/849 modificata possono essere classificate in due categorie di dati distinti, la prima comprendente dati relativi all’identità del titolare effettivo (nome, mese e anno di nascita nonché cittadinanza) e, la seconda, dati di natura economica (natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto). |
51 |
Inoltre, se è vero che l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2015/849 modificata non contiene, come risulta dall’utilizzo dell’espressione «almeno», un elenco tassativo dei dati ai quali il pubblico deve essere autorizzato ad accedere e che tale articolo 30, paragrafo 5, aggiunge, al terzo comma, che gli Stati membri sono autorizzati a dare accesso a informazioni aggiuntive, resta il fatto che, conformemente al suddetto articolo 30, paragrafo 1, solo informazioni «adeguate» sui titolari effettivi e sull’interesse beneficiario detenuto possono essere ottenute, conservate e, pertanto, potenzialmente rese accessibili al pubblico, ciò che esclude, in particolare, le informazioni che non abbiano una relazione adeguata con le finalità di tale direttiva. |
52 |
Orbene, non risulta che la messa a disposizione del pubblico delle informazioni aventi una simile relazione arrecherebbe in qualche modo pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. |
53 |
In tale contesto, occorre altresì rilevare che l’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 modificata prevede espressamente che il trattamento dei dati personali ai sensi di quest’ultima è soggetto alla direttiva 95/46 e, pertanto, al RGPD, il cui articolo 94, paragrafo 2, precisa che i riferimenti a quest’ultima direttiva si intendono fatti a tale regolamento. È dunque pacifico che qualsiasi raccolta, conservazione e messa a disposizione di informazioni ai sensi della direttiva 2015/849 modificata debba essere pienamente conforme ai requisiti derivanti dal RGPD. |
54 |
Ciò posto, l’ingerenza risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva previsto dall’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 modificata non pregiudica il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. |
– Sull’obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione
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La direttiva 2015/849 modificata mira, secondo la formulazione stessa del suo articolo 1, paragrafo 1, a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal riguardo, il considerando 4 della direttiva 2018/843 precisa che il perseguimento di tale obiettivo può essere efficace solo se l’ambiente circostante è ostile ai criminali e che il rafforzamento della trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell’Unione potrebbe essere un potente deterrente. |
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Per quanto riguarda, più specificamente, l’obiettivo perseguito dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, introdotto dall’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843, il considerando 30 di tale direttiva enuncia che un simile accesso, anzitutto, «consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario». Inoltre, l’accesso in parola «può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi». Infine, tale accesso «facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati» e «gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presuppost[i] associati e sul finanziamento del terrorismo». |
57 |
Inoltre, il considerando 31 della direttiva 2018/843 precisa che «[i]l potenziale incremento della fiducia nei mercati finanziari dovrebbe essere considerato un effetto collaterale positivo e non lo scopo finale di una maggiore trasparenza, che è infatti quello di creare un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato per le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». |
58 |
Ne consegue che, prevedendo l’accesso del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi, il legislatore dell’Unione mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo creando, mediante il rafforzamento della trasparenza, un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini. |
59 |
Ebbene, questa finalità costituisce un obiettivo di interesse generale che può giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 122 e giurisprudenza ivi citata). |
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Nei limiti in cui, in tale contesto, il Consiglio dell’Unione europea si riferisce inoltre esplicitamente al principio di trasparenza, quale risulta dagli articoli 1 e 10 TUE nonché dall’articolo 15 TFUE, occorre rilevare che tale principio, come sottolineato dalla stessa istituzione, consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke ed Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). |
61 |
Orbene, se è vero che, a tale titolo, detto principio si concretizza anzitutto in requisiti di trasparenza istituzionale e procedurale riguardanti le attività di natura pubblica, ivi incluso l’impiego delle finanze pubbliche, un siffatto collegamento con le istituzioni pubbliche manca quando, come nel caso di specie, la misura in questione mira a rendere accessibili al pubblico i dati riguardanti l’identità di titolari effettivi privati nonché la natura e l’entità dell’interesse beneficiario da essi detenuto in società o in altre entità giuridiche. |
62 |
Pertanto, il principio di trasparenza, quale risulta dagli articoli 1 e 10 TUE nonché dall’articolo 15 TFUE, non può essere considerato, in quanto tale, come un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare l’ingerenza nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta derivante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. |
– Sul carattere idoneo, necessario e proporzionato dell’ingerenza di cui trattasi
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Secondo una giurisprudenza costante, la proporzionalità di misure dalle quali risulti un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta richiede il rispetto dei requisiti di idoneità e di necessità nonché di quello relativo al carattere proporzionato di tali misure rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 93). |
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Più specificamente, le deroghe alla protezione dei dati personali e le limitazioni di quest’ultima operano entro i limiti dello stretto necessario, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate al soddisfacimento dei legittimi obiettivi perseguiti, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da tale misura non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Così, la possibilità per gli Stati membri di giustificare una limitazione ai diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una limitazione siffatta comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 65, nonché del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punti 115 e 116 nonché giurisprudenza ivi citata). |
65 |
Inoltre, per soddisfare il requisito di proporzionalità, la normativa di cui trattasi, che comporta l’ingerenza, deve altresì prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure che essa prevede e che fissino requisiti minimi, cosicché le persone interessate dispongano di garanzie sufficienti, tali da permettere di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abuso. Essa deve in particolare indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali siano resi accessibili al pubblico, e, quindi, a un numero potenzialmente illimitato di persone, e siano idonei a rivelare informazioni sensibili relative alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). |
66 |
Conformemente a tale giurisprudenza, occorre verificare, in primo luogo, se l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva sia idoneo a realizzare l’obiettivo di interesse generale perseguito, in secondo luogo, se l’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante da un simile accesso sia limitata allo stretto necessario, nel senso che l’obiettivo non potrebbe ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi di tali diritti fondamentali delle persone interessate e, in terzo luogo, se siffatta ingerenza non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo, il che implica, in particolare, una ponderazione dell’importanza di quest’ultimo e della gravità di detta ingerenza. |
67 |
In primo luogo, si deve ritenere che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva sia atto a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale, individuato al punto 58 della presente sentenza, di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in quanto il carattere pubblico di tale accesso e la maggiore trasparenza che ne deriva contribuiscono alla creazione di un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini. |
68 |
In secondo luogo, al fine di dimostrare la stretta necessità dell’ingerenza risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, il Consiglio e la Commissione si riferiscono alla valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM/2016/0450 final), all’origine della direttiva 2018/843. Secondo tali istituzioni, mentre l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, nella sua versione anteriore alla sua modifica da parte della direttiva 2018/843, subordinava l’accesso di qualsiasi persona alle informazioni sulla titolarità effettiva alla condizione che tale persona fosse in grado di dimostrare un «legittimo interesse», detta valutazione d’impatto ha constatato che la mancanza di una definizione uniforme di tale nozione di «legittimo interesse» aveva posto difficoltà pratiche, cosicché si era ritenuto che la soluzione corretta consistesse nell’eliminare detta condizione. |
69 |
Inoltre, nelle loro osservazioni scritte, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sottolineano, facendo segnatamente riferimento al considerando 30 della direttiva 2018/843, che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, quale previsto nella direttiva 2015/849 modificata, produce un effetto dissuasivo, permette un controllo accresciuto e facilita la conduzione delle indagini, ivi incluse quelle condotte dalle autorità di paesi terzi, e che siffatte conseguenze non potrebbero essere ottenute in altro modo. |
70 |
Nel corso dell’udienza, la Commissione è stata invitata ad indicare se, per ovviare al rischio che l’obbligo per qualunque persona o organizzazione di dimostrare un «legittimo interesse», quale inizialmente previsto dalla direttiva 2015/849, conduca, a causa delle divergenze nella definizione di tale nozione negli Stati membri, a limitazioni eccessive dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, essa avesse preso in considerazione la possibilità di proporre una definizione uniforme di detta nozione. |
71 |
In risposta a tale quesito, la Commissione ha osservato che il criterio del «legittimo interesse» è un concetto che si presta difficilmente a una definizione giuridica e che, pur avendo preso in considerazione la possibilità di proporre una definizione uniforme di tale criterio, essa vi ha infine rinunciato, per il motivo che quest’ultimo, quand’anche provvisto di una definizione, resta difficile da attuare e che la sua applicazione potrebbe dar luogo a decisioni arbitrarie. |
72 |
A tal riguardo, occorre considerare che l’eventuale esistenza di difficoltà nel definire con precisione le ipotesi e le condizioni in cui il pubblico può accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva non può giustificare il fatto che il legislatore dell’Unione preveda l’accesso del pubblico a tali informazioni (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 84). |
73 |
Inoltre, neppure gli effetti invocati e il riferimento fatto, in tale contesto, alle spiegazioni contenute nel considerando 30 della direttiva 2018/843 possono dimostrare la stretta necessità dell’ingerenza di cui trattasi. |
74 |
Infatti, nella misura in cui tale considerando afferma che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente un maggiore controllo delle informazioni da parte della società civile e in cui esso menziona espressamente, a detto titolo, la stampa e le organizzazioni della società civile, si deve rilevare che tanto la stampa quanto le organizzazioni della società civile che presentano un collegamento con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Lo stesso vale per i soggetti, parimenti menzionati nel suddetto considerando, che desiderino conoscere l’identità dei titolari effettivi di una società o di un’altra entità giuridica per il fatto che potrebbero effettuare operazioni con queste ultime, o ancora per le istituzioni finanziarie e autorità che si occupano del contrasto dei reati in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, nella misura in cui queste ultime entità non abbiano già accesso alle informazioni in questione sulla base dell’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2015/849 modificata. |
75 |
Del resto, e sebbene sia precisato, nel medesimo considerando, che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva «può contribuire» a combattere l’uso improprio di società e di altri soggetti giuridici e che «gioverebbe inoltre» anche alle indagini penali, è inevitabile constatare che neppure simili considerazioni sono idonee a dimostrare che tale misura sia strettamente necessaria per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. |
76 |
Alla luce di quanto precede, non si può affermare che l’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante dall’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva sia limitata allo stretto necessario. |
77 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli elementi addotti per dimostrare il carattere proporzionato dell’ingerenza di cui è causa, nel senso che, in particolare, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, previsto dall’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 modificata, si baserebbe su una ponderazione equilibrata fra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale perseguito e, dall’altro, i diritti fondamentali interessati, e che esisterebbero sufficienti garanzie contro i rischi di abuso, occorre aggiungere quanto segue. |
78 |
Anzitutto, la Commissione fa valere che, come risulta dal considerando 34 della direttiva 2018/843, il legislatore dell’Unione si è premurato di precisare che l’insieme dei dati messi a disposizione del pubblico deve essere limitato, definito in modo chiaro ed esaustivo, e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. È in tale contesto che, sulla base dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 modificata, sarebbero accessibili al pubblico soltanto i dati strettamente necessari per identificare i titolari effettivi nonché la natura e l’entità dei loro interessi. |
79 |
Inoltre, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sottolineano che si può derogare al principio dell’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, poiché l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849 modificata enuncia che, «in circostanze eccezionali», «gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso» qualora l’accesso del pubblico a tali informazioni «esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge». |
80 |
Infine, sia il Parlamento che la Commissione osservano che, come risulta dall’articolo 30, paragrafo 5 bis, della direttiva 2015/849 modificata, in combinato disposto con il considerando 36 della direttiva 2018/843, gli Stati membri possono subordinare la messa a disposizione delle informazioni sulla titolarità effettiva ad una registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni. Oltre a ciò, conformemente al considerando 38 di quest’ultima direttiva, al fine di evitare l’abuso delle informazioni sulla titolarità effettiva, gli Stati membri potrebbero mettere a disposizione dei titolari effettivi talune informazioni sul richiedente unitamente alla base giuridica della sua richiesta. |
81 |
A tal riguardo, occorre rilevare che, come ricordato al punto 51 della presente sentenza, l’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 modificata prevede, al suo secondo comma, che il pubblico ha accesso «almeno» ai dati indicati da tale disposizione e aggiunge, al suo terzo comma, che gli Stati membri possono garantire l’accesso ad «informazioni aggiuntive che consentano l’identificazione del titolare effettivo», comprese, «almeno», la data di nascita o le informazioni di contatto del titolare effettivo interessato. |
82 |
Orbene, dall’utilizzo dell’espressione «almeno» si inferisce che tali disposizioni autorizzano la messa a disposizione del pubblico di dati che non sono sufficientemente definiti né identificabili. Di conseguenza, le norme sostanziali che disciplinano l’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta non soddisfano i requisiti di chiarezza e di precisione di cui al punto 65 della presente sentenza [v., per analogia, parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 160]. |
83 |
Peraltro, per quanto riguarda il bilanciamento tra la gravità di tale ingerenza, rilevata ai punti da 41 a 44 della presente sentenza, e l’importanza dell’obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, occorre considerare che, sebbene, tenuto conto della sua importanza, tale obiettivo sia, come constatato al punto 59 della presente sentenza, idoneo a giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, resta il fatto che, da un lato, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo spetta prioritariamente alle autorità pubbliche nonché alle entità, quali gli enti creditizi o gli istituti finanziari, che, in ragione delle loro attività, sono assoggettate ad obblighi specifici in tale materia. |
84 |
Del resto, è per tale motivo che l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2015/849 modificata prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva debbano essere accessibili, in ogni caso, alle autorità competenti e alle unità di informazione finanziaria, senza alcuna restrizione, nonché ai soggetti obbligati, nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. |
85 |
D’altra parte, rispetto a un regime come quello dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 nella versione precedente all’entrata in vigore della direttiva 2018/843, che prevedeva, oltre all’accesso da parte delle autorità competenti e di determinate entità, quello da parte di qualunque persona od organizzazione che potesse dimostrare un legittimo interesse, il regime introdotto da quest’ultima direttiva, che prevede l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, rappresenta una lesione considerevolmente più grave dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, senza che tale aggravamento sia compensato dagli eventuali benefici che potrebbero derivare da quest’ultimo regime rispetto al primo, sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (v., per analogia, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 112). |
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In tali circostanze, le disposizioni facoltative di cui all’articolo 30, paragrafi 5 bis e 9, della direttiva 2015/849 modificata, che consentono agli Stati membri, rispettivamente, di subordinare la messa a disposizione delle informazioni sulla titolarità effettiva ad una registrazione online e di prevedere, in circostanze eccezionali, talune deroghe all’accesso del pubblico a tali informazioni, non sono, di per sé, idonee a dimostrare né una ponderazione equilibrata tra l’obiettivo di interesse generale perseguito e i diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, né l’esistenza di sufficienti garanzie che consentano alle persone interessate di tutelare efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abusi. |
87 |
Del resto, è irrilevante, in tale contesto, il riferimento operato dalla Commissione alla sentenza del 9 marzo 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197), concernente la pubblicità obbligatoria relativa alle società, nonché ai loro rappresentanti legali, prevista dalla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 1968, L 65, pag. 8), come modificata dalla direttiva 2003/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU 2003, L 221, pag. 13). Infatti, la pubblicità obbligatoria prevista da tale direttiva, da un lato, e l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva previsto dalla direttiva 2015/849 modificata, dall’altro, differiscono sia per le loro rispettive finalità sia per la loro portata in termini di dati personali coperti. |
88 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla prima questione sollevata nella causa C‑601/20 occorre rispondere dichiarando che l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva 2018/843 è invalido in quanto esso ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 nel senso che quest’ultimo prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. |
Sulla seconda e sulla terza questione sollevate nella causa C‑601/20 nonché sulle questioni sollevate nella causa C‑37/20
89 |
Per quanto riguarda la seconda questione sollevata nella causa C‑601/20 e le questioni sollevate nella causa C‑37/20, esse si basano sulla premessa della validità dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 modificata, in quanto esso prevede l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. |
90 |
Orbene, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione sollevata nella causa C‑601/20, non vi è luogo ad esaminare tali questioni. |
91 |
Inoltre, alla luce di questa stessa risposta, non occorre nemmeno pronunciarsi sulla terza questione sollevata nella causa C‑601/20. |
Sulle spese
92 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
L’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, è invalido in quanto esso ha modificato l’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, nel senso che detto articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), prevede, nella sua versione così modificata, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.