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Document 62020CC0342

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 6 ottobre 2021.
A SCPI contro Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Esenzione dei fondi di investimento – Condizioni di esenzione – Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi.
Causa C-342/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:823

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 6 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑342/20

A SCPI

con l’intervento di

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Legislazione tributaria – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Fondi di investimento – Organismo trasparente dal punto di vista fiscale – Organismo ibrido – Investimenti in beni immobili e/o società immobiliari situati in un altro Stato membro – Meccanismo di trasparenza fiscale – Requisito di assumere la forma contrattuale – Esclusione dei fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione – Insussistenza»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) verte sull’interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE.

2.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la A SCPI, un fondo di investimento stabilito in Francia, e la Verohallinto (amministrazione tributaria, Finlandia) in ordine ad una decisione preliminare emessa da quest’ultima. In tale decisione, l’amministrazione tributaria ha considerato che la A SCPI non era trasparente dal punto di vista fiscale per l’esercizio fiscale 2020 e, pertanto, doveva essere assoggettata all’imposta sul reddito in Finlandia.

3.

Tale decisione dell’amministrazione tributaria è fondata su disposizioni di recente introdotte nella legislazione tributaria finlandese, le quali istituiscono una disparità di trattamento tra i fondi di investimento costituiti sotto forma contrattuale, da un lato, e statutaria, dall’altro.

4.

I fondi di investimento aventi forma contrattuale sono considerati fiscalmente trasparenti e, pertanto, sono esentati dall’imposta sul reddito. I fondi contrattuali non godono di personalità giuridica. Il loro funzionamento forma oggetto di disposizioni contrattuali negoziate tra gli investitori.

5.

Viceversa, i fondi di investimento aventi forma statutaria, quali la A SCPI, sono considerati opachi dal punto di vista fiscale. Di conseguenza, essi sono assoggettati all’imposta sul reddito in Finlandia. La forma «statutaria» implica la costituzione di un organismo il cui funzionamento è disciplinato da «statuti». In relazione al tipo di organismo interessato, detto organismo può godere o meno della personalità giuridica e/o della capacità giuridica (ossia l’idoneità a compiere atti giuridici o ad agire in giudizio).

6.

Per le ragioni esposte in appresso, sono del parere che la disparità di trattamento istituita dalla legislazione tributaria finlandese tra fondi di investimento contrattuali e fondi di investimento statutari sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali quale garantita dagli articoli 63 e 65 TFUE.

7.

In sostanza, ritengo che tale distinzione sia arbitraria in quanto si risolve nel trattare in maniera differenziata fondi di investimento oggettivamente comparabili in termini di trasparenza, malgrado la loro forma contrattuale o statutaria.

II. Il diritto finlandese

8.

Ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della tuloverolaki 1535/1992 (legge 1535/1992 relativa all’imposta sul reddito) del 30 dicembre 1992, così come modificata dalla legge 528/2019 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sul reddito»), per «organismo collettivo» si intendono, in particolare, la società per azioni, il fondo di investimento e il fondo di investimento speciale.

9.

Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, punto 2, di tale legge, le persone fisiche che non erano domiciliate in Finlandia durante l’esercizio fiscale e gli organismi collettivi esteri sono tenuti a versare imposte sui redditi percepiti in Finlandia (assoggettamento a titolo parziale).

10.

L’articolo 10 della suddetta legge elenca varie categorie di redditi considerati come percepiti in Finlandia. Tra tali redditi figurano in particolare:

il reddito derivante da immobili situati in Finlandia o da locali detenuti tramite azioni di una società per azioni immobiliare o di altra società per azioni finlandese o in forza dell’affiliazione ad una cooperativa finlandese immobiliare o altro;

i dividendi, le plusvalenze derivanti da una cooperativa e gli altri redditi analoghi provenienti da una società per azioni, da una cooperativa o da altro organismo collettivo finlandese, nonché la partecipazione all’utile di un gruppo finlandese;

l’utile derivante dalla cessione di un immobile situato in Finlandia o dalla cessione di azioni o di quote di una società per azioni immobiliare ovvero di un’altra società per azioni o cooperativa finlandese, il cui patrimonio complessivo sia costituito per oltre il 50% da uno o più immobili situati in Finlandia.

11.

L’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito è stato introdotto dalla legge 528/2019, entrata in vigore il 1o gennaio 2020 e applicabile a partire dall’esercizio fiscale 2020.

12.

Conformemente al primo comma di tale articolo, sono esentati dall’imposta sul reddito i fondi di investimento ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 2, del capo 1 della sijoitusrahastolaki 213/2019 (legge 213/2019 sui fondi di investimento) nonché i fondi di investimento esteri aperti, costituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

13.

Conformemente al secondo comma di detto articolo, tale esenzione si applica anche ai fondi di investimento speciali ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki 162/2014 (legge 162/2014 sui gestori di fondi alternativi) e ai fondi di investimento speciali esteri, costituiti per contratto, comparabili a questi ultimi, purché si tratti di fondi aperti, le cui quote siano detenute da almeno 30 titolari.

14.

A norma dell’articolo 20a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito, l’esenzione di un fondo di investimento speciale ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, del capo 2 della legge 162/2014 sui gestori di fondi alternativi o di un fondo di investimento speciale estero, costituito per contratto, comparabile a quest’ultimo, che investa il suo patrimonio principalmente in immobili o in valori di investimento immobiliare nella maniera di cui all’articolo 4 del capo 16a di tale legge, è subordinata alla condizione che tale fondo distribuisca ai detentori delle sue quote, su base annua, almeno tre quarti degli utili d’esercizio, senza tener conto degli aumenti di valore non realizzati.

III. Controversia nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

15.

La A SCPI è un fondo di investimento di diritto francese avente forma di società a capitale variabile (société civile de placement immobilier à capital variable), che investe in beni immobili situati in Francia e nei paesi dell’eurozona. Gli immobili oggetto degli investimenti vengono ceduti in locazione ad imprese. Alla fine dell’anno 2017, il valore del fondo di investimento ammontava ad EUR 32 milioni circa. La società disponeva di investimenti in quattro immobili situati in quattro diversi paesi dell’eurozona. Nel 2017, la società contava 926 soci.

16.

La A SCPI è rappresentata dalla società denominata «A» SAS («A» Asset Management, société par actions simplifiée). Conformemente alla legge e al suo statuto, tutte le decisioni concernenti la A SCPI sono prese dalla A, che gestisce anche il fondo. La A SCPI non può, di per sé, porre in essere atti giuridici, né agire in giudizio. Essa è inoltre soggetta al controllo dell’Autorità per i mercati finanziari francese (AMF) e costituisce un fondo alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE ( 2 ).

17.

Il rendimento prodotto dalle quote è versato agli investitori su base annua e corrisponde al reddito netto da locazione e agli altri redditi finanziari netti percepiti dalla A SCPI. La distribuzione degli utili è decisa dall’assemblea generale. La società è responsabile nei confronti di terzi per le sue obbligazioni, ma gli investitori hanno una responsabilità sussidiaria per le obbligazioni della società.

18.

In Francia, la A SCPI è un organismo trasparente dal punto di vista fiscale. Essa non è soggetta all’imposta sul reddito. Sono gli investitori ad essere assoggettati all’imposta sulla quota dei redditi loro versata nei limiti delle rispettive quote sociali. Questi ultimi sono altresì soggetti ad imposta sugli utili eventualmente derivanti da una vendita o da un rimborso di quote.

19.

La A SCPI aveva previsto di sottoscrivere, nel giugno 2019, un contratto per l’acquisto di azioni di due società mutue immobiliari per azioni finlandesi, le quali sono proprietarie di beni immobili utilizzati da esercizi commerciali al dettaglio. Una volta realizzata tale acquisizione, la A SCPI avrebbe esercitato, in Finlandia, l’attività di locazione di immobili relativamente ai locali da essa controllati tramite le azioni da essa detenute in una società per azioni immobiliare. Per giunta, la A SCPI valuta la possibilità di effettuare ulteriori investimenti immobiliari in Finlandia, acquisendo azioni in altre società mutue immobiliari per azioni o effettuando investimenti diretti nel settore immobiliare.

20.

Nell’ambito dei suoi progetti di investimenti immobiliari in Finlandia, la A SCPI ha chiesto all’amministrazione tributaria di emanare una decisione preliminare riguardante gli esercizi fiscali 2019 e 2020.

21.

Per quanto riguarda l’esercizio fiscale 2019, l’amministrazione tributaria ha considerato che la A SCPI era esentata dall’imposta sul reddito in Finlandia, in applicazione delle pertinenti disposizioni tributarie vigenti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito.

22.

Invece, per quanto riguarda l’esercizio fiscale 2020, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che la A SCPI, in applicazione della suddetta disposizione, non fosse esentata dall’imposta sul reddito in Finlandia.

23.

Nella parte della decisione preliminare relativa all’esercizio fiscale 2020, contestata dalla A SCPI, l’amministrazione tributaria ha constatato che dal prospetto illustrativo del fondo, allegato alla domanda, risulta che l’interessata è equiparabile ad una società per azioni finlandese. Gli utili del fondo sono distribuiti ai soci solo se esiste una decisione dell’assemblea generale in tal senso. La A SCPI è una società di investimento a capitale variabile, di modo che essa non ha la forma giuridica di un fondo di investimento speciale, costituito per contratto, come richiesto dall’articolo 20a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito.

24.

La A SCPI ha proposto dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) un ricorso contro la decisione preliminare dell’amministrazione tributaria per quanto riguarda l’esercizio fiscale 2020.

25.

La A SCPI ha fatto valere che l’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito è in contrasto con il diritto dell’Unione in quanto solo i fondi costituiti per contratto possono essere considerati come fondi di investimento speciali esentati dall’imposta sul reddito. La A SCPI sarebbe sotto tutti i profili un operatore comparabile ad un fondo di investimento finlandese. La sola differenza risiederebbe nella forma giuridica, nel senso che la A SCPI ha la forma statutaria, conformemente alle prescrizioni della legge francese relativa ai fondi di investimento, mentre i fondi di investimento conformi alla sijoitusrahastolaki (legge sui fondi di investimento) finlandese devono essere costituiti per contratto.

26.

Il giudice del rinvio ha esposto le ragioni che hanno condotto all’adozione dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, quali risultano dai lavori preparatori.

27.

Da una parte, tale modifica aveva l’obiettivo di accrescere la certezza del diritto. Nel regime esistente prima della sua adozione, il trattamento fiscale dei fondi di investimento esteri non era formalmente disciplinato nel diritto finlandese e formava oggetto di decisioni caso per caso. In mancanza di una definizione della nozione di «fondo di investimento» nella legislazione tributaria, i criteri di equiparazione avevano dovuto essere stabiliti dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. La natura alquanto generica delle disposizioni tributarie aveva potuto facilitare l’equiparazione dei fondi esteri a fondi di investimento finlandesi.

28.

D’altra parte, il giudice del rinvio ha sottolineato che l’adozione dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito non aveva significato una discontinuità nella tassazione dei fondi di investimento in Finlandia. Il loro trattamento fiscale è sempre dipeso dalla forma giuridica dello strumento di investimento, e tale disposizione non ha apportato alcuna modifica al riguardo. I fondi di investimento e i fondi di investimento speciali finlandesi sono organismi costituiti per contratto. La proposta di modifica aveva lo scopo di precisare la legislazione tributaria per i soli fondi costituiti per contratto, siano essi finlandesi o esteri.

29.

In particolare, risulta dalla proposta di modifica che l’obiettivo perseguito non era quello di estendere l’ambito di applicazione dell’esenzione ad altre forme giuridiche di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari all’estero. In Finlandia, l’imposizione fiscale è fondata sulla forma giuridica dello strumento di investimento. I fondi di investimento finlandesi sono organismi costituiti per contratto, i quali non sono persone giuridiche autonome ma piuttosto agglomerati patrimoniali, la cui esenzione è disciplinata a parte. I fondi di investimento esteri possono essere equiparati alle società per azioni finlandesi sulla base della loro forma giuridica.

30.

Il giudice del rinvio sottolinea altresì che, secondo la legislazione finlandese applicabile ai fondi di investimento, i fondi di investimento possono essere costituiti solo in forza di un contratto.

31.

Tale giudice si interroga sulla compatibilità dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito con gli articoli 49, 63 e 65 TFUE dato che solo i fondi di investimento esteri aperti, costituiti per contratto, possono essere equiparati ai fondi di investimento finlandesi esentati dall’imposta sul reddito, ad esclusione dei fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria, quali la A SCPI.

32.

Di conseguenza, lo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali, in base alle quali esclusivamente i fondi comuni di investimento esteri aperti costituiti per contratto possono essere equiparati a fondi comuni di investimento finlandesi esenti dall’imposta sul reddito, per cui i fondi comuni di investimento esteri che, quanto a forma giuridica, non sono costituiti per contratto sono soggetti in Finlandia a una ritenuta alla fonte, sebbene non vi siano altre differenze oggettive significative tra la situazione di questi fondi di investimento e quella dei fondi comuni di investimento finlandesi quanto alle circostanze specifiche».

33.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 23 luglio 2020. La Repubblica di Finlandia e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno risposto per iscritto ai quesiti rivolti dalla Corte il 18 maggio 2021.

IV. Analisi

34.

La problematica sollevata dalla presente causa si inserisce in quella, più generale, degli organismi fiscalmente «ibridi», ossia gli organismi considerati fiscalmente «trasparenti» in uno Stato (l’organismo non è tassabile in quanto tale, solo i suoi soci lo sono nei limiti delle rispettive quote) e fiscalmente «opachi» in un altro Stato (l’organismo è tassabile in quanto tale) ( 3 ).

35.

Nell’ambito del procedimento principale, la A SCPI è trattata come soggetto trasparente dal punto di vista fiscale nello Stato in cui essa è stata costituita (la Francia) e come soggetto opaco dal punto di vista fiscale nello Stato in cui essa progetta taluni investimenti immobiliari (la Finlandia).

36.

Anche se i soggetti ibridi sollevano problemi complessi di coordinamento nell’ambito della convenzione per la prevenzione della doppia imposizione ( 4 ), la questione posta dal giudice del rinvio si limita alla problematica più specifica della compatibilità della legislazione finlandese con la libera circolazione dei capitali e con la libertà di stabilimento.

37.

Più precisamente, tale giudice si chiede, in sostanza, se il requisito di assumere la forma contrattuale, previsto dalla legislazione tributaria di uno Stato membro affinché un fondo di investimento possa beneficiare della trasparenza fiscale, sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali e/o con la libertà di stabilimento, in quanto esso si risolve nell’escludere fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria in altri Stati membri quand’anche tali fondi siano oggettivamente comparabili, in termini di trasparenza, ai fondi costituiti sotto forma contrattuale.

38.

Il governo finlandese propone di rispondere a tale questione in senso negativo, contrariamente alla Commissione.

39.

Sottolineo che la problematica degli organismi ibridi non è inedita nella giurisprudenza della Corte. Infatti, la sentenza Columbus Container Services riguardava una società di diritto belga considerata dal punto di vista fiscale opaca in Belgio (ove essa era soggetta al vantaggioso regime dei centri di coordinamento) e trasparente dal punto di vista fiscale in Germania, ove risiedevano i suoi soci ( 5 ). Tuttavia, tale sentenza non contiene alcun insegnamento applicabile alla presente causa, in quanto essa riguardava specificamente il supplemento d’imposta prelevato in Germania (presso i soci) in ragione dell’esigua aliquota fiscale applicata in Belgio (alla società) ( 6 ).

40.

Per scrupolo di completezza, segnalo ancora che la Corte ha esaminato la concessione di aiuti di Stato a organismi trasparenti dal punto di vista fiscale nella sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a. ( 7 )

A.   Sulla libertà di circolazione applicabile

41.

La domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE). Ricordo che gli ambiti di applicazione rispettivi di tali due libertà fondamentali non sono necessariamente esclusivi ( 8 ). Tuttavia, mi sembra difficilmente contestabile il fatto che la presente causa debba essere esaminata alla luce della sola libera circolazione dei capitali, come hanno giustamente sostenuto il governo finlandese e la Commissione.

42.

Gli investimenti progettati dalla A SCPI nell’ambito della controversia nel procedimento principale consistono, da un lato, nell’acquisizione di partecipazioni in società immobiliari finlandesi e, dall’altro, nell’investimento diretto in beni immobili situati in Finlandia ( 9 ).

43.

Per quanto riguarda gli investimenti diretti in beni immobili situati in un altro Stato membro, essi rientrano nell’ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali, come ho spiegato nelle mie conclusioni nelle cause riunite SEGRO e Horváth ( 10 ). Tale qualificazione è stata confermata nella giurisprudenza successiva a tali conclusioni ( 11 ).

44.

Per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni in società stabilite in un altro Stato membro, risulta da una giurisprudenza costante che rientra nell’ambito di applicazione della libertà di stabilimento una normativa nazionale destinata ad applicarsi alle sole acquisizioni di partecipazioni che permettano di esercitare un’influenza certa sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima. Per contro, disposizioni nazionali che si applichino ad acquisizioni di partecipazioni effettuate nel solo intento di realizzare un investimento finanziario senza l’intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa interessata devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali ( 12 ).

45.

Orbene, nell’ambito della controversia nel procedimento principale, la normativa finlandese non è destinata ad applicarsi alle sole acquisizioni di partecipazioni che permettano di esercitare un’influenza certa sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest’ultima. Infatti, le disposizioni tributarie pertinenti sono destinate ad applicarsi ai redditi provenienti da qualsiasi partecipazione in una società finlandese, indipendentemente dall’entità di tale partecipazione ( 13 ).

46.

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza testé citata, occorre esaminare il trattamento fiscale delle acquisizioni di partecipazioni in società immobiliari finlandesi esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali.

47.

Ad ogni buon conto, preciso tuttavia che il ragionamento svolto in appresso rimarrebbe pertinente nel contesto della libertà di stabilimento.

B.   Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

48.

Secondo una giurisprudenza costante, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare degli investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dal farne in altri Stati ( 14 ).

49.

Per contro, l’esistenza di mere divergenze tra i regimi fiscali nazionali non basta per constatare l’esistenza di una siffatta restrizione. Infatti, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri, sempreché tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione ( 15 ).

50.

Nello stesso ordine di idee, la Corte ha precisato che la libera circolazione non può essere intesa nel senso che uno Stato membro sia obbligato a stabilire le proprie norme tributarie in funzione di quelle degli altri Stati membri al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsivoglia disparità derivante dalle normative tributarie nazionali, considerato che le decisioni adottate da un contribuente riguardo agli investimenti in un altro Stato membro possono essere, a seconda dei casi, più o meno favorevoli o sfavorevoli per il contribuente medesimo ( 16 ).

51.

In altri termini, l’esistenza di mere divergenze tra le politiche fiscali degli Stati membri, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione, non può essere considerata in contrasto con le libertà di circolazione.

52.

Nell’ambito della controversia nel procedimento principale, ciò si verificherebbe se il regime fiscale finlandese non prevedesse alcun meccanismo di trasparenza fiscale. In una fattispecie del genere, la circostanza che una società stabilita in Francia, ove essa beneficia della trasparenza fiscale, non possa beneficiare di un meccanismo analogo in Finlandia, qualora essa decida di effettuarvi investimenti immobiliari, non potrebbe essere qualificata come una «restrizione dei movimenti di capitali».

53.

Il problema di cui ci occupiamo è tuttavia di natura diversa. Nella controversia di cui al procedimento principale, il regime fiscale finlandese prevede effettivamente un meccanismo di trasparenza fiscale. Il fondo di investimento A SCPI, stabilito in Francia, non può beneficiarne per il motivo che non soddisfa i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa finlandese.

54.

In una fattispecie del genere, il problema che si pone non è più quello di una divergenza tra regimi fiscali nazionali, bensì quello della compatibilità, con le libertà di circolazione, dei criteri di ammissibilità stabiliti da un regime fiscale nazionale (nel caso di specie, il regime fiscale finlandese) ( 17 ).

55.

Nelle circostanze della controversia di cui al procedimento principale, la A SCPI è stata esclusa dal meccanismo di trasparenza fiscale per il motivo che essa non è stata costituita sotto forma contrattuale. È in ordine alla legittimità di tale criterio di ammissibilità che il giudice del rinvio interpella la Corte.

56.

Alla luce della giurisprudenza ricordata al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, è indubbio, a mio modo di vedere, che il requisito di assumere la forma contrattuale per poter beneficiare della trasparenza fiscale, quale previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, tale requisito può dissuadere taluni fondi di investimento, costituiti in altri Stati membri sotto forma statutaria, dal realizzare investimenti in Finlandia.

57.

Ricordo, al riguardo, che una normativa nazionale indistintamente applicabile agli operatori residenti e agli operatori non residenti può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che anche una distinzione basata su criteri obiettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere ( 18 ).

58.

Nell’ambito della controversia nel procedimento principale, l’effetto dissuasivo proviene dall’esclusione dal meccanismo di trasparenza fiscale e dal correlativo obbligo di assoggettamento all’imposta sul reddito in Finlandia che colpiscono i fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria in un altro Stato membro, in maniera del tutto particolare qualora tali fondi beneficino della trasparenza fiscale nel rispettivo Stato membro d’origine.

59.

Infatti, siffatta discordanza nel trattamento fiscale dei fondi statutari stabiliti in altri Stati membri (trasparenza fiscale nello Stato membro d’origine, opacità fiscale in Finlandia) può avere notevoli ripercussioni negative sul piano fiscale e, pertanto, può dissuadere tali fondi dal realizzare investimenti in Finlandia.

60.

Più precisamente, la trasparenza fiscale, nella maggior parte dei casi, è una scelta deliberata operata dagli investitori, i quali predispongono la loro strategia di investimento in funzione di tale scelta. In un contesto del genere, l’esclusione dalla trasparenza fiscale in uno Stato membro avrà un effetto dissuasivo nei confronti degli investimenti in tale Stato nei limiti in cui tale esclusione sarà incompatibile con la strategia messa in atto dagli investitori. Nell’ambito della controversia nel procedimento principale, è proprio tale effetto dissuasivo che ha portato la A SCPI a proporre un ricorso contro la decisione preliminare con la quale l’amministrazione tributaria le aveva negato il beneficio della trasparenza fiscale.

61.

Per completezza, preciso altresì che non è escluso che il requisito di assumere la forma contrattuale, previsto all’articolo 20a della legge in materia di imposta sul reddito, sia indirettamente discriminatorio sulla base dell’origine dei fondi di investimento, come è stato sottolineato dalla Commissione.

62.

Secondo una giurisprudenza costante, le libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE vietano non soltanto le discriminazioni dirette (o palesi) basate sull’origine, ma anche qualsiasi forma indiretta (o dissimulata) di discriminazione che, pur essendo fondata su criteri in apparenza neutri, conduca di fatto allo stesso risultato ( 19 ).

63.

Orbene, il requisito di assumere la forma contrattuale produrrà un effetto indirettamente discriminatorio nel caso in cui la normativa finlandese (non tributaria) applicabile ai fondi di investimento imponga che questi ultimi siano costituiti in forza di un contratto ( 20 ). In tal caso, infatti, solo fondi di investimento stabiliti in altri Stati membri (sotto forma statutaria) sarebbero in condizione di essere esclusi dal meccanismo di trasparenza fiscale previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito. Tale effetto indirettamente discriminatorio potrebbe addirittura essere rafforzato dall’esistenza, nello Stato membro di origine, di un obbligo per determinati fondi di investimento di assumere forma statutaria ( 21 ).

64.

In risposta a vari quesiti rivolti dalla Corte a tale proposito, il governo finlandese ha tuttavia precisato che la normativa finlandese permette la costituzione di fondi di investimento sotto forma statutaria, fermo restando che tali fondi sono allora esclusi dal meccanismo di trasparenza fiscale previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, analogamente ai fondi statutari stabiliti in altri Stati membri. Se così fosse effettivamente, il che spetta al giudice del rinvio verificare, ritengo che la qualificazione come «discriminazione indiretta» debba essere esclusa.

65.

In ogni caso, sottolineo che la qualificazione come «discriminazione indiretta» non è determinante per rispondere alla questione proposta, in quanto l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali non sembra contestabile per i motivi sopra esposti.

C.   Sulla comparabilità dei fondi di investimento contrattuali e statutari

66.

Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica il diritto da parte degli Stati membri «di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

67.

La portata di tale deroga alla libera circolazione dei capitali, che va per sua natura interpretata restrittivamente, è espressamente ristretta dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, ai sensi del quale le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 di tale articolo «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti».

68.

Occorre pertanto distinguere le differenze di trattamento consentite dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dall’articolo 65, paragrafo 3, TFUE. Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che, affinché una normativa tributaria nazionale come quella controversa nel procedimento principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano obiettivamente comparabili, o sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale ( 22 ).

69.

Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione ( 23 ).

70.

In applicazione di tale giurisprudenza, occorre quindi verificare se i fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria in altri Stati membri (esclusi dal meccanismo di trasparenza fiscale istituito all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito) si trovino in una situazione comparabile rispetto ai fondi di investimento costituiti sotto forma contrattuale in Finlandia (i quali beneficiano del suddetto meccanismo), alla luce delle norme tributarie nazionali.

71.

Sottolineo innanzitutto che la questione posta dal giudice del rinvio si fonda esplicitamente sulla premessa secondo cui un fondo di investimento come la A SCPI, benché costituito sotto forma statutaria, si trova effettivamente in una situazione comparabile a quella dei fondi di investimento stabiliti in Finlandia sotto forma contrattuale. Secondo la formulazione stessa di tale questione, infatti, ad eccezione della loro forma giuridica, «non vi [sono] altre differenze oggettive significative tra la situazione di questi fondi di investimento e quella dei fondi comuni di investimento finlandesi».

72.

Aggiungo che non vi sono dubbi, a mio modo di vedere, sul fatto che taluni fondi di investimento statutari sono effettivamente comparabili ai fondi di investimento contrattuali, ai fini dell’applicazione di un meccanismo di trasparenza fiscale come quello previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito.

73.

Lo scopo di un meccanismo di trasparenza fiscale è quello di allineare il trattamento fiscale degli organismi interessati alla loro realtà giuridica. In altri termini, l’obiettivo è quello di trattare in maniera trasparente sul piano fiscale taluni organismi che sono trasparenti sul piano giuridico.

74.

È questo, appunto, lo scopo dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito. Come ha spiegato il giudice del rinvio, tale disposizione esenta taluni organismi che non sono persone giuridiche autonome bensì meri agglomerati patrimoniali, formati a fini di investimento cumulativo da un certo numero di soci ( 24 ).

75.

Quindi, tale meccanismo di trasparenza fiscale mira ad esentare dall’imposta sul reddito talune strutture di coordinamento che non formano un reale schermo, in pratica, tra le attività economiche e gli investitori. Come ha spiegato il governo finlandese, l’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito ha lo scopo di trattare l’investimento in tali fondi come «investimenti diretti» operati dai soci negli elementi patrimoniali sottostanti.

76.

All’opposto di tali strutture contrattuali trasparenti si colloca la società commerciale per azioni. Tipicamente, ad una siffatta società viene riconosciuta la personalità giuridica; essa dispone della capacità giuridica, è dotata di capitale proprio, gode di un potere decisionale sia nei suoi investimenti sia nella distribuzione dei propri utili e offre agli azionisti una responsabilità limitata (a concorrenza del relativo investimento).

77.

Pertanto, a differenza delle strutture di investimento contrattuali, le società per azioni formano uno schermo opaco che si interpone tra le attività economiche e gli investitori. A tale titolo, le società per azioni sono tipicamente soggette all’imposta sul reddito, fermo restando che la distribuzione degli utili sotto forma di dividendi formerà oggetto di imposizione fiscale separata in capo agli azionisti. Opaca sul piano giuridico, la società per azioni è trattata in maniera opaca anche sul piano fiscale.

78.

Tra tali due estremi (trasparenza degli accordi contrattuali da un lato, opacità delle società per azioni dall’altro), molteplici tipi di strutture coesistono e si caratterizzano per una maggiore o minore trasparenza.

79.

Orbene, è proprio al riguardo che il requisito di assumere la forma contrattuale, previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, mi sembra censurabile per eccessivo formalismo.

80.

Certo, non vi è dubbio che taluni soggetti statutari possono essere considerati opachi, qualora le loro modalità di funzionamento si avvicinino a quelle di una società per azioni classica quali sopra descritte (personalità giuridica, capacità giuridica, capitale proprio, potere decisionale sugli investimenti e sulla distribuzione degli utili, responsabilità limitata).

81.

Tuttavia, altri soggetti costituiti sotto forma statutaria sono comparabili, in termini di trasparenza, ai soggetti aventi forma contrattuale.

82.

A titolo esemplificativo, basti ricordare le caratteristiche del fondo di investimento di cui trattasi nel procedimento principale, ossia la A SCPI, quali descritte dal giudice del rinvio ( 25 ). Benché costituito sotto forma statutaria, tale organismo mi sembra infatti caratterizzato da un elevato grado di trasparenza. In primo luogo, la A SCPI non dispone della capacità giuridica (essa non può compiere atti giuridici né agire in giudizio). In secondo luogo, gli utili netti della A SCPI sono devoluti annualmente agli investitori. In terzo luogo, anche se la A SCPI è responsabile per le sue obbligazioni nei confronti di terzi, gli investitori hanno una responsabilità sussidiaria al riguardo.

83.

A mio modo di vedere, malgrado la sua forma statutaria, un fondo di investimento che presenta siffatte caratteristiche è comparabile, in termini di trasparenza, ad un fondo di investimento costituito sotto forma contrattuale. Infatti, un organismo del genere costituisce una mera struttura di coordinamento che non forma uno schermo effettivo tra le attività economiche perseguite e gli investitori. Il fatto che la distribuzione degli utili debba essere formalmente decisa dall’assemblea generale non mi sembra determinante al riguardo ( 26 ), a condizione che la maggior parte degli utili netti sia effettivamente versata agli investitori ogni anno ( 27 ).

84.

In altri termini, restringendosi ad una nozione formalista della «trasparenza», incentrata sul requisito di assumere la forma contrattuale, l’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito esclude taluni fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria che sono, in pratica, altrettanto «trasparenti» dei fondi di investimento costituiti sotto forma contrattuale. In tal senso, tale disposizione istituisce una disparità di trattamento arbitraria tra situazioni comparabili.

85.

La validità del ragionamento sopra esposto è corroborata, a mio modo di vedere, dalla recente sentenza Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti distribuiti da OICVM), come giustamente sottolineato dalla Commissione ( 28 ). Vero è che tale sentenza non riguardava il regime fiscale applicabile ai fondi di investimento, ma il trattamento fiscale dei rendimenti distribuiti da tali fondi. Tuttavia, la Corte ha esplicitamente dichiarato, in tale contesto, che «la forma statutaria di una [società di investimento a capitale variabile (SICAV)] di diritto lussemburghese non pone tale organismo in una situazione diversa da quella di un [organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)] di diritto finlandese avente forma contrattuale per quanto riguarda il trattamento fiscale dei rendimenti distribuiti» ( 29 ).

86.

In altri termini, e analogamente alla mia proposta nella presente causa, la Corte ha dichiarato che una distinzione fondata sulla forma giuridica del fondo di investimento rappresentava, in tale contesto, una disparità di trattamento arbitraria tra situazioni comparabili.

87.

Preciso, ad ogni buon fine, che resta consentito ad uno Stato membro, fatto salvo il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, subordinare il beneficio della trasparenza fiscale a criteri sostanziali di trasparenza. Penso in particolare, al riguardo, alla mancanza di capacità giuridica dell’organismo in questione, all’obbligo di distribuire la maggior parte degli utili netti annui, o, ancora, alla mancanza di responsabilità limitata dei soci.

88.

A sostegno della sua tesi secondo la quale i fondi di investimento contrattuali e statutari non si trovano in situazioni comparabili, il governo finlandese ha affermato che i fondi di investimento contrattuali offrono una maggior garanzia agli investitori, in particolare in caso di fallimento, permettendo a questi ultimi di essere direttamente proprietari degli elementi patrimoniali sottostanti.

89.

Tale affermazione non mi convince. Come ha giustamente sottolineato la Commissione, il governo finlandese non ha indicato alcuna ragione concreta per la quale il fatto di essere direttamente proprietario degli elementi patrimoniali sottostanti, nell’ambito di un fondo contrattuale, offrirebbe una maggior garanzia, in caso di difficoltà finanziarie, rispetto al fatto di essere proprietario di quote in un fondo di investimento statutario. Sottolineo, al riguardo, che i fondi di investimento contrattuali non permettono di limitare la responsabilità degli investitori in caso di difficoltà finanziarie, contrariamente a taluni fondi statutari (in particolare quelli costituiti sotto forma di società per azioni).

90.

In ogni caso, e come ho spiegato sopra, il governo finlandese è libero di fissare criteri sostanziali che devono essere rispettati, al fine di garantire la sicurezza degli investitori, da qualsiasi fondo di investimento (contrattuale o statutario) che intenda beneficiare della trasparenza fiscale. Penso, ad esempio, ad un obbligo di assoggettamento al controllo dell’autorità nazionale dei mercati finanziari, al pari della A SCPI nella controversia oggetto del procedimento principale ( 30 ).

D.   Sull’insussistenza di una giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale

91.

Ho constatato che il requisito di assumere la forma contrattuale per poter beneficiare della trasparenza fiscale, quale previsto all’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Ho altresì mostrato che tale requisito introduce una disparità di trattamento arbitraria tra situazioni che sono comparabili, ossia quelle di fondi di investimento aventi un grado di trasparenza analogo malgrado la loro forma contrattuale o statutaria.

92.

Mi rimane da esaminare l’eventualità di una giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale.

93.

La Corte ha ripetutamente dichiarato che provvedimenti nazionali che limitino la libera circolazione dei capitali possono essere giustificati da uno dei motivi di cui all’articolo 65 TFUE o da motivi imperativi di interesse generale, purché tali provvedimenti siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per il suo raggiungimento ( 31 ).

94.

Non sono persuaso da nessuno dei motivi di giustificazione menzionati nel fascicolo sottoposto alla Corte.

95.

In primo luogo, il giudice del rinvio ha precisato che, tra gli obiettivi menzionati nella proposta del governo che ha portato all’adozione dell’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito, figurava la volontà di istituire criteri più precisi per l’applicazione del meccanismo di trasparenza fiscale ai fondi di investimento esteri. Tale nuova disposizione avrebbe così permesso di accrescere la prevedibilità dell’imposizione fiscale e la certezza del diritto. Essa avrebbe altresì portato ad eliminare oneri amministrativi.

96.

Nello stesso ordine di idee, il governo finlandese ha fatto valere, dinanzi alla Corte, l’esistenza di un legame tra la delimitazione precisa dell’esenzione e la garanzia dell’efficacia del controllo fiscale e della riscossione delle imposte.

97.

A mio modo di vedere, la volontà di accrescere la certezza del diritto non può in nessun caso costituire un motivo legittimo che consenta di giustificare una restrizione alle libertà di circolazione. Se così fosse, gli Stati membri avrebbero ogni possibilità di imporre siffatte restrizioni purché previste da norme che garantiscano un grado elevato di certezza del diritto.

98.

Certamente, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una mancanza di certezza del diritto che interessi norme nazionali poteva rivelarsi incompatibile con il diritto dell’Unione. Secondo una giurisprudenza consolidata, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, le norme del diritto degli Stati membri devono essere formulate in maniera non equivoca, sì da consentire agli interessati di conoscere i loro diritti e i loro obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza ( 32 ).

99.

Tuttavia, tale giurisprudenza non implica in nessun modo che l’obiettivo di certezza del diritto possa giustificare una restrizione alle libertà di circolazione derivante da altri aspetti delle norme nazionali in questione.

100.

Inoltre, e come giustamente rilevato dalla Commissione, neppure difficoltà amministrative o pratiche possono giustificare, da sole, il pregiudizio arrecato ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato ( 33 ).

101.

In secondo luogo, il governo finlandese ha succintamente menzionato l’obiettivo di coerenza del regime fiscale, sottolineando a tale riguardo che l’esenzione riguarda i fondi di investimento che è possibile costituire secondo la normativa finlandese e tutti i fondi esteri ad essi equiparati.

102.

Anche tale argomento dev’essere respinto. Secondo una giurisprudenza costante, perché un argomento fondato su una giustificazione del genere possa essere accolto, occorre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione ( 34 ).

103.

Orbene, è sufficiente rilevare che il governo finlandese non ha fatto valere l’esistenza di un siffatto nesso diretto, necessaria perché una giustificazione del genere possa essere accolta.

104.

Infine, e in terzo luogo, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, i fondi di investimento finlandesi potrebbero essere soggetti, in altri Stati membri, ad una disciplina più severa di quella applicabile in Finlandia ai fondi esteri, il che porrebbe problemi sotto il profilo della neutralità della concorrenza. Uno degli obiettivi perseguiti dall’articolo 20a della legge relativa all’imposta sul reddito sarebbe quello di porre i fondi finlandesi e i fondi esteri su un piano di parità.

105.

Orbene, come ha in sostanza rilevato la Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un trattamento fiscale sfavorevole in uno Stato membro che sia accertato contrario alle libertà fondamentali di circolazione non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione in ragione dell’esistenza eventuale di vantaggi fiscali concessi in un altro Stato membro ( 35 ).

106.

Per scrupolo di completezza, preciso altresì che nessun motivo di giustificazione potrebbe essere individuato al punto 43 della sentenza Köln-Aktienfonds Deka ( 36 ). Certamente, la Corte ha ivi precisato che gli Stati membri sono liberi di prevedere, al fine di incoraggiare il ricorso agli organismi di investimento collettivo, un regime impositivo particolare applicabile a tali organismi.

107.

Tuttavia, la portata di tale precisazione, che si inserisce in una serie di considerazioni introduttive formulate dalla Corte prima di rispondere alle questioni sollevate, dev’essere intesa alla luce dei punti successivi di tale sentenza. La Corte vi ricorda che gli Stati membri devono esercitare la loro autonomia fiscale nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, segnatamente quelli imposti dalle disposizioni del Trattato afferenti alla libera circolazione dei capitali ( 37 ).

108.

La Corte aggiunge che, di conseguenza, la previsione di un regime particolare applicabile agli organismi di investimento collettivo, segnatamente la natura delle condizioni richieste per beneficiarne e gli elementi di prova che devono essere forniti a tal fine, non deve costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali ( 38 ).

109.

In altri termini, l’introduzione di un siffatto regime non costituisce un motivo valido che permetta di giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

110.

Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la restrizione alla libera circolazione dei capitali, derivante dal requisito di assumere la forma contrattuale per beneficiare della trasparenza fiscale, non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

V. Conclusione

111.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) nei seguenti termini:

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che il requisito di assumere la forma contrattuale, previsto dalla normativa tributaria di uno Stato membro affinché un fondo di investimento possa beneficiare della trasparenza fiscale, è in contrasto con la libera circolazione dei capitali nei limiti in cui esso porti ad escludere fondi di investimento costituiti sotto forma statutaria in altri Stati membri quand’anche tali fondi siano oggettivamente comparabili, in termini di trasparenza, ai fondi costituiti sotto forma contrattuale.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.°1060/2009 e (UE) n.°1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1).

( 3 ) V., in particolare, Parada, L., «Hybrid Entities and Conflicts of Allocation of Income Within Tax Treaties: Is New Article 1(2) of the OECD Model (Article 3(1) of the MLI) the Best Solution Available?», British Tax Review, 2018, n. 3, pagg. da 335 a 376, in particolare pagg. 338 e 339: «Generally speaking a “hybrid entity” is an entity that is considered to be a taxable or opaque entity in the country of its establishment, that is, it is an entity which is different from its owners and which is subject to corporate income taxation in its country of organisation. In the other country, however, the same entity is regarded as tax or fiscally transparent, that is, there will be no taxation at the level of the entity but rather there will be at the level of the partners. The same phenomenon of hybridity operates in the opposite direction also. That is to say, an entity can be treated as being tax transparent in the country of its establishment, but considered a taxable entity in the other country. These entities are known as “reserve hybrids entities”». [«In linea generale, un “organismo ibrido” è un organismo che è considerato tassabile od opaco nel suo paese di stabilimento, ossia un organismo distinto dai suoi proprietari e che è sottoposto all’imposta sul reddito delle società nel suo paese di stabilimento. Nell’altro paese, tuttavia, lo stesso organismo è considerato trasparente dal punto di vista fiscale, vale a dire che non sorgerà alcuna imposizione fiscale per quanto riguarda l’organismo, bensì essa sorgerà per quanto riguarda i suoi soci. Lo stesso fenomeno del carattere ibrido opera dunque in direzione opposta. Vale a dire che un organismo può essere trattato come trasparente dal punto di vista fiscale nel suo paese di stabilimento, ma venir considerato come organismo tassabile nell’altro paese. Tali organismi sono noti come “organismi ibridi inversi”» (traduzione libera)].

( 4 ) V., in particolare, Parada, L., op. cit., e Brabazon, M., «Holding Proteus: Emerging Treaty Practice on Hybrid and Fiscally Transparent Entities», British Tax Review, 2020, n. 5, pagg. da 670 a 693.

( 5 ) Sentenza del 6 dicembre 2007 (C‑298/05, EU:C:2007:754, punti da 13 a 20). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:197, paragrafi da 19 a 25).

( 6 ) Sentenza del 6 dicembre 2007, Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, punti da 35 a 37).

( 7 ) C‑128/16 P, EU:C:2018:591.

( 8 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza del 21 gennaio 2010, SGI (C‑311/08, EU:C:2010:26, punti da 23 a 30) nonché le mie conclusioni nella causa Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2018:971, paragrafi da 47 a 49).

( 9 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.

( 10 ) C‑52/16 e C‑113/16 (EU:C:2017:410, paragrafi da 50 a 57).

( 11 ) V., in particolare, sentenze del 18 gennaio 2018, Jahin (C‑45/17, EU:C:2018:18, punto 22); del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punti da 52 a 60), nonché del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 5455).

( 12 ) V., in particolare, sentenze del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑35/11, EU:C:2012:707, punti 9192); del 20 dicembre 2017, Deister Holding e Juhler Holding (C‑504/16 e C‑613/16, EU:C:2017:1009, punto 78), nonché del 3 settembre 2020, Vivendi (C‑719/18, EU:C:2020:627, punti 4041).

( 13 ) V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.

( 14 ) V., in particolare, sentenze del 13 marzo 2014, Bouanich (C‑375/12, EU:C:2014:138, punto 43); del 26 maggio 2016, NN (L) International (C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 44 e giurisprudenza citata), e del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 65 e giurisprudenza citata).

( 15 ) V., in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Damseaux (C‑128/08, EU:C:2009:471, punto 27 e giurisprudenza citata); dell’8 dicembre 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑157/10, EU:C:2011:813, punto 38 e giurisprudenza citata); del 21 novembre 2013, X (C‑302/12, EU:C:2013:756, punto 28), e del 26 maggio 2016, NN (L) International (C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 47 e giurisprudenza citata).

( 16 ) Sentenze del 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, punto 80); del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 72), e del 30 aprile 2020, Société Générale (C‑565/18, EU:C:2020:318, punto 35).

( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C‑156/17, EU:C:2020:51, punti 4546).

( 18 ) V., in particolare, in tal senso, sentenze del 4 giugno 2002, Commissione/Francia (C‑483/99, EU:C:2002:327, punti da 39 a 42); del 13 maggio 2003, Commissione/Regno Unito (C‑98/01, EU:C:2003:273, punto 47); dell’11 novembre 2010, Commissione/Portogallo (C‑543/08, EU:C:2010:669, punti da 68 a 72), e del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 55).

( 19 ) V., in particolare, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu (152/73, EU:C:1974:13, punto 11); del 3 febbraio 1982, Seco e Desquenne & Giral (62/81 e 63/81, EU:C:1982:34, punto 8); del 13 giugno 2002, Sea-Land Service e Nedlloyd Lijnen (C‑430/99 e C‑431/99, EU:C:2002:364, punto 36), nonché del 25 febbraio 2021, Novo Banco (C‑712/19, EU:C:2021:137, punto 31).

( 20 ) V., al riguardo, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio così come riassunte ai paragrafi da 28 a 30 delle presenti conclusioni.

( 21 ) Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, sembra che, nell’ambito della controversia nel procedimento principale, la A SCPI sia stata costretta ad assumere forma statutaria in forza della normativa francese. V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

( 22 ) V., in particolare, sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a. (da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 23 e giurisprudenza citata); del 21 giugno 2018, Fidelity Funds e a. (C‑480/16, EU:C:2018:480, punto 48); nonché del 30 aprile 2020, Société Générale (C‑565/18, EU:C:2020:318, punto 24).

( 23 ) V., in particolare, sentenze del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424, punto 32); del 4 luglio 2018, NN (C‑28/17, EU:C:2018:526, punto 31 e giurisprudenza citata), e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie stabilite in paesi terzi) (C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 64 e giurisprudenza citata).

( 24 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.

( 25 ) V. paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni.

( 26 ) V. paragrafi 17 e 23 delle presenti conclusioni.

( 27 ) Tale requisito è effettivamente previsto, per taluni fondi di investimento immobiliare, all’articolo 20a, quarto comma, della legge relativa all’imposta sul reddito.

( 28 ) Sentenza del 29 aprile 2021 (C‑480/19, EU:C:2021:334).

( 29 ) Sentenza del 29 aprile 2021, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Rendimenti distribuiti da OICVM) (C‑480/19, EU:C:2021:334, punto 54), il corsivo è mio.

( 30 ) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

( 31 ) V., in particolare, sentenze del 1o ottobre 2009, Woningstichting Sint Servatius (C‑567/07, EU:C:2009:593, punto 25); del 25 ottobre 2012, Commissione/Belgio (C‑387/11, EU:C:2012:670, punto 74); del 22 ottobre 2013, Essent e a. (da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punto 50), nonché del 16 luglio 2020, Adusbef e a. (C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 105).

( 32 ) V. in particolare, sentenze del 30 gennaio 1985, Commissione/Danimarca (143/83, EU:C:1985:34, punto 10); del 26 febbraio 1991, Commissione/Italia (C‑120/88, EU:C:1991:74, punto 11); del 6 marzo 2003, Commissione/Lussemburgo (C‑478/01, EU:C:2003:134, punto 20), e del 15 aprile 2021, Finanzamt für Körperschaften Berlin (C‑868/19, non pubblicata, EU:C:2021:285, punto 50).

( 33 ) V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1986, Commissione/Grecia (124/85, EU:C:1986:490, punto 12); del 12 luglio 1990, Commissione/Italia (C‑128/89, EU:C:1990:311, punto 22); del 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659, punto 54), e del 3 luglio 2019, Delfarma (C‑387/18, EU:C:2019:556, punto 30).

( 34 ) V., in particolare, sentenze del 28 gennaio 1992, Bachmann (C‑204/90, EU:C:1992:35, punto 21); del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer (C‑386/04, EU:C:2006:568, punto 53 e giurisprudenza citata); del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424, punto 45), nonché del 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia (C‑641/17, EU:C:2019:960, punto 87).

( 35 ) V., in particolare, in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Commissione/Francia (270/83, EU:C:1986:37, punto 21); del 26 ottobre 1999, Eurowings Luftverkehr (C‑294/97, EU:C:1999:524, punto 44); del 15 luglio 2004, Lenz (C‑315/02, EU:C:2004:446, punto 43); del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544, punto 49), nonché dell’8 novembre 2007, Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, punti 7578).

( 36 ) Sentenza del 30 gennaio 2020 (C‑156/17, EU:C:2020:51).

( 37 ) Sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C‑156/17, EU:C:2020:51, punto 45).

( 38 ) Sentenza del 30 gennaio 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C-156/17, EU:C:2020:51, punto 46).

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