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Document 62020CA0357

    Causa C-357/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — IE / Magistrat der Stadt Wien [Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV, lettera a) – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione]

    GU C 2 del 3.1.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 2/10


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — IE / Magistrat der Stadt Wien

    (Causa C-357/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 12, paragrafo 1 - Regime di rigorosa tutela delle specie animali - Allegato IV, lettera a) - Cricetus cricetus (criceto comune) - Aree di riposo e siti di riproduzione - Deterioramento o distruzione)

    (2022/C 2/13)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Wien

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: IE

    Resistente: Magistrat der Stadt Wien

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

    2)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo, cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno.

    3)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.


    (1)  GU C 359 del 26.10.2020.


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