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Document 62019TN0755

    Causa T-755/19: Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione

    GU C 27 del 27.1.2020, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 27/54


    Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione

    (Causa T-755/19)

    (2020/C 27/56)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: BBA International Investments Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, avvocati, A. Stratakis e P. O’Gara, solicitors)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1), nella misura in cui dichiara che la presunta misura di aiuto costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ne ordina il recupero con gli interessi, anche presso la ricorrente;

    in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata, nella misura in cui essa ordina il recupero dell’aiuto incompatibile con gli interessi, anche presso la ricorrente;

    condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa ha dichiarato che la presunta misura di aiuto conferisce un vantaggio selettivo:

    a)

    alle società che si avvalgono dell’esenzione del 75 % per i rapporti di prestito ammissibili a basso rischio, poiché la Commissione:

    ha individuato erroneamente il regime SEC del Regno Unito quale sistema di riferimento;

    ha commesso un errore di diritto nel concludere che l’esenzione del 75 % costituisce una deroga al sistema fiscale di riferimento, sulla base del fatto che:

    (i)

    l’accertamento della sussistenza della deroga si basa erroneamente sulla tecnica regolamentare;

    (ii)

    il criterio delle funzioni significative del personale non è il criterio cardine del regime SEC del Regno Unito; e

    (iii)

    i rapporti di prestito ammissibili e inammissibili non si trovano nella stessa situazione di diritto e di fatto e, in ogni caso, la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando per analogia o invocando indebitamente le disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1);

    è incorsa in errori di fatto e di diritto concludendo che l’esenzione del 75 % non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale allo stesso modo dell’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi applicabile agli utili finanziari non commerciali che rientrano nell’articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010];

    b)

    alle società che si avvalgono dell’esenzione dell’interesse compensato e dell’esenzione delle risorse ammissibili, poiché la Commissione:

    ha individuato erroneamente il regime SEC del Regno Unito quale sistema di riferimento;

    ha commesso un errore di diritto nel concludere che l’esenzione dell’interesse compensato e l’esenzione delle risorse ammissibili costituiscono una deroga al sistema fiscale di riferimento, sulla base del fatto che:

    (i)

    l’accertamento della sussistenza della deroga si basa erroneamente sulla tecnica regolamentare e il criterio delle funzioni significative del personale non è il criterio cardine del regime SEC del Regno Unito;

    (ii)

    i contribuenti che possono avvalersi dell’esenzione dell’interesse compensato e dell’esenzione delle risorse ammissibili non si trovano nella stessa situazione di diritto e di fatto dei contribuenti che non possono avvalersene;

    è incorsa in errori di fatto e di diritto nel concludere che le esenzioni dell’interesse compensato e delle risorse ammissibili non sono giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa non ha dimostrato che la presunta misura di aiuto era idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a minacciare di falsare la concorrenza.

    3.

    Terzo motivo, con cui si sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l’articolo 49 TFUE qualificando la presunta misura di aiuto come aiuto di Stato incompatibile che non viola la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE.

    4.

    Quarto motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento/non discriminazione:

    trattando gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili allo stesso modo degli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti non ammissibili; e

    trattando l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi in maniera diversa a seconda che gli utili finanziari non commerciali rientrino nell’articolo 371EB o nell’articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010].

    5.

    Quinto motivo, con cui si sostiene, in subordine, che anche se la presunta misura di aiuto rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha violato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) disponendo il recupero di importi della presunta misura di aiuto incompatibile presso i suoi beneficiari, poiché tale recupero viola principi generali di diritto dell’Unione, ossia il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.


    (1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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