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Document 62019TN0755
Case T-755/19: Action brought on 6 November 2019 – BBA International Investments v Commission
Causa T-755/19: Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione
Causa T-755/19: Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione
GU C 27 del 27.1.2020, p. 54–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/54 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione
(Causa T-755/19)
(2020/C 27/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BBA International Investments Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, avvocati, A. Stratakis e P. O’Gara, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1), nella misura in cui dichiara che la presunta misura di aiuto costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ne ordina il recupero con gli interessi, anche presso la ricorrente; |
— |
in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata, nella misura in cui essa ordina il recupero dell’aiuto incompatibile con gli interessi, anche presso la ricorrente; |
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condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa ha dichiarato che la presunta misura di aiuto conferisce un vantaggio selettivo:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa non ha dimostrato che la presunta misura di aiuto era idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a minacciare di falsare la concorrenza. |
3. |
Terzo motivo, con cui si sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l’articolo 49 TFUE qualificando la presunta misura di aiuto come aiuto di Stato incompatibile che non viola la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. |
4. |
Quarto motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento/non discriminazione:
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5. |
Quinto motivo, con cui si sostiene, in subordine, che anche se la presunta misura di aiuto rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha violato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) disponendo il recupero di importi della presunta misura di aiuto incompatibile presso i suoi beneficiari, poiché tale recupero viola principi generali di diritto dell’Unione, ossia il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).