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Document 62019TN0317

Causa T-317/19: Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — AMVAC Netherlands/Commissione

GU C 263 del 5.8.2019, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/50


Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — AMVAC Netherlands/Commissione

(Causa T-317/19)

(2019/C 263/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu, M. Grunchard e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019 (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito a un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di certezza del diritto.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, con cui si afferma che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019 L 62, p. 7).


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