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Document 62019TJ0259

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021 (Estratti).
Aman Dimashq JSC contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Causa T-259/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:821

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 novembre 2021 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑259/19,

Aman Dimashq JSC, con sede a Damasco (Siria), rappresentata da L. Cloquet e J.‑P. Buyle, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

[omissis]

9

Con la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255 (GU 2019, L 18 I, pag. 13), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 18 I, pag. 4) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), il nominativo della ricorrente è stato inserito nella riga 73 della tabella B degli elenchi dei nomi delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2013/255 e all’allegato II del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), con la seguente motivazione:

«La Aman [Dimashq] è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham [Holding] e Aman [Holding]. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman [Dimashq] sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio».

[omissis]

11

Con lettera del 26 marzo 2019, i rappresentanti della ricorrente si sono opposti all’inserimento del nominativo della medesima negli elenchi in questione e hanno chiesto al Consiglio di trasmettere loro i documenti a sostegno dell’inserimento in questione. Con lettere del 2 e del 12 aprile 2019, i rappresentanti della ricorrente hanno reiterato la loro domanda al Consiglio al fine di avere accesso ai documenti a sostegno dell’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi in questione prima del deposito del ricorso nel caso di specie.

12

Con lettera del 13 maggio 2019, il Consiglio, da un lato, ha comunicato ai rappresentanti della ricorrente che, in sostanza, le osservazioni di quest’ultima non erano idonee a rimettere in discussione la decisione di inserimento del suo nominativo negli elenchi in questione; dall’altro, ha trasmesso loro il documento recante il riferimento WK 54/2019 INIT, datato 28 febbraio 2019, contenente gli elementi di prova a sostegno della motivazione dell’inserimento in questione.

13

Il 17 maggio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2019, L 132, pag. 36), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1o giugno 2020; in pari data, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 132, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2019»).

[omissis]

Procedimento e conclusioni delle parti

18

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2019, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi, diretto all’annullamento degli atti iniziali, nella parte in cui essi la riguardano.

19

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2019, la ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2019, nella parte in cui essi la riguardano. La ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso.

20

L’8 agosto 2019, il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso e le osservazioni sulla prima memoria di adattamento.

21

La replica è stata depositata il 1o ottobre 2019.

22

Con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha riattribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione.

23

La controreplica è stata depositata l’8 gennaio 2020.

24

La fase scritta del procedimento si è conclusa l’8 gennaio 2020.

25

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento di procedura, il 23 luglio 2020 il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di quesiti e di produrre taluni documenti. Le parti hanno risposto ai quesiti e hanno ottemperato alla richiesta di produzione di documenti nel termine impartito.

26

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020, la ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato una seconda volta il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2020, nella parte in cui essi la riguardano. La ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso nonché nella prima memoria di adattamento e ha presentato nuovi argomenti.

27

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, il 30 settembre 2020 il Tribunale ha chiesto al Consiglio di produrre un documento. Il Consiglio ha ottemperato alla richiesta di produzione del documento nel termine impartito. La ricorrente non ha presentato osservazioni sulla risposta del Consiglio a tale misura di organizzazione del procedimento.

28

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 21 ottobre 2020, durante la quale il Consiglio ha altresì presentato le sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento. In particolare, il Consiglio ha rinviato ai motivi e agli argomenti contenuti nel controricorso e nella controreplica.

29

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti iniziali, gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») nella parte in cui essi la riguardano;

condannare il Consiglio alle spese.

30

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione di esecuzione 2019/87 nonché delle decisioni 2019/806 e 2020/719, nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, sino al momento in cui produrrà effetti l’annullamento dei regolamenti di esecuzione 2019/85, 2019/798 e 2020/716 nella parte in cui essi riguardano la ricorrente.

In diritto

[omissis]

Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto a un processo equo e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

51

La ricorrente afferma, in sostanza, che gli atti impugnati violano i suoi diritti della difesa e il suo diritto a un processo equo, quali previsti all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto il Consiglio non l’avrebbe ascoltata prima dell’adozione dei suddetti atti, nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta.

52

In primo luogo, la ricorrente sostiene, a tale riguardo, che, tenuto conto del fatto che essa non è stata ascoltata prima dell’adozione degli atti impugnati, i suoi diritti della difesa non avrebbero potuto essere utilmente esercitati. Più in particolare, la ricorrente afferma che il diritto di essere ascoltata richiede che essa possa far conoscere il proprio punto di vista in merito alla sussistenza e alla rilevanza dei fatti dedotti nonché sugli elementi di prova posti a suo carico prima dell’adozione della misura controversa. Inoltre, secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna urgenza né alcun rischio che essa compromettesse l’efficacia della misura ove fosse stata ascoltata prima dell’adozione degli atti impugnati, mentre la perdita causata alla ricorrente dopo l’adozione degli stessi atti sarebbe stata certa e prevedibile. Il Consiglio avrebbe volontariamente negato alla ricorrente l’accesso al fascicolo di prove dirette a suffragare l’inserimento del suo nominativo negli elenchi in questione e, pertanto, avrebbe violato i suoi diritti della difesa.

53

In secondo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che, in forza del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, essa ha chiesto al Consiglio di concederle al più presto l’accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti su cui si fonda l’adozione degli atti iniziali nei suoi confronti. Essa non avrebbe ricevuto, prima di presentare il ricorso di cui trattasi, il fascicolo di prove che la riguardava, pur avendone fatto domanda al Consiglio il 26 marzo 2019, reiterata due volte, il 2 e il 12 aprile 2019. A questo proposito, essa sostiene che la mancata trasmissione del fascicolo di prove che la riguardava dimostrerebbe che, prima dell’adozione degli atti iniziali, il Consiglio non disponeva di alcun documento né di alcuna prova materiale a sostegno della motivazione contenuta in tali atti, benché esso sia tenuto a costituire un fascicolo prima di decidere di imporre misure restrittive. Essa aggiunge che il fatto che il documento WK 54/2019 INIT le sia stato trasmesso successivamente alla presentazione del ricorso di cui trattasi dimostrerebbe che esso sarebbe stato artificiosamente costituito ai fini di tale controversia. La motivazione per l’inserimento del suo nominativo negli elenchi in questione sarebbe dunque infondata e, pertanto, illegittima. In udienza, la ricorrente ha sostenuto che il Consiglio aveva trasmesso tardivamente il documento WK 54/2019 INIT, nonostante che il ricorso nel caso di specie fosse già stato depositato.

54

Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

55

Si deve ricordare che il rispetto dei diritti della difesa comporta in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza che sono sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

56

Inoltre, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, postula che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua istanza, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, affinché l’interessato possa difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e affinché quest’ultimo possa pienamente esercitare il controllo della legittimità della decisione in questione (v. sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 100 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 gennaio 2016, Makhlouf/Consiglio, T‑443/13, non pubblicata, EU:T:2016:27, punto 38).

57

L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette tuttavia limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

58

Infine, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

[omissis]

60

In primo luogo, per quanto attiene alla prima censura vertente sul fatto che la ricorrente non è stata ascoltata prima dell’adozione degli atti impugnati e che i suoi diritti della difesa non hanno potuto essere utilmente esercitati, occorre rammentare che il giudice dell’Unione distingue, da un lato, l’inserimento iniziale del nominativo di un’entità negli elenchi che impongono misure restrittive e, dall’altro, il mantenimento del nominativo della stessa entità negli elenchi in questione (sentenza del 30 aprile 2015, Al-Chihabi/Consiglio, T‑593/11, EU:T:2015:249, punto 40).

[omissis]

67

Per quanto riguarda poi gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020, occorre ricordare che, nel caso di atti con i quali viene mantenuto il nome di una persona o di un’entità già presente negli elenchi che impongono misure restrittive, un effetto sorpresa non è più necessario per garantire l’efficacia di dette misure, cosicché l’adozione di atti di questo genere, in linea di principio, deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario, e alla persona o all’entità interessata deve essere concessa l’opportunità di essere previamente ascoltata (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62).

68

A questo proposito, la Corte ha sottolineato che l’elemento di tutela garantito dall’obbligo di comunicazione degli elementi a carico e dal diritto di presentare osservazioni prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o entità destinatarie di misure restrittive è fondamentale ed essenziale per i diritti della difesa. Ciò vale a maggior ragione in quanto le misure restrittive in questione incidono in modo significativo sui diritti e sulle libertà delle persone e dei gruppi che ne sono destinatari (sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 64).

69

Infatti, la regola secondo cui il destinatario di una decisione che gli arreca pregiudizio deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata persegue lo scopo di consentire all’autorità coinvolta di tener conto in modo proficuo di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva di detto destinatario, la suddetta regola è intesa a consentirgli di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata oppure no, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 65).

70

Tuttavia, qualora il mantenimento del nome della persona o dell’entità interessata in un elenco di persone o di entità destinatarie di misure restrittive sia fondato sulla stessa motivazione che ha giustificato l’adozione dell’atto iniziale senza che siano stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti, il Consiglio non è tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli elementi a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, Central Bank of Iran/Consiglio, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, punti 3233 e giurisprudenza ivi citata). La comunicazione degli elementi a carico si impone, invece, qualora esistano elementi nuovi attraverso i quali il Consiglio aggiorna le informazioni relative alla situazione personale della persona o dell’entità interessata o alla situazione politica e di sicurezza del paese nei confronti del quale è stato adottato il regime di misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kande Mupompa/Consiglio, T‑170/18, EU:T:2020:60, punto 72).

71

Nel caso di specie, da un lato, per quanto concerne gli atti di mantenimento del 2019, occorre ricordare, come è stato segnalato al punto 67 supra, che l’adozione di tali atti doveva, in linea di principio, essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico, e alla ricorrente doveva essere concessa l’opportunità di essere previamente ascoltata.

72

A tale riguardo, occorre rilevare che, con lettera del 26 marzo 2019, la ricorrente ha presentato una prima domanda di accesso al documento contenente gli elementi di prova a sostegno della motivazione per l’inserimento del suo nominativo negli elenchi in questione. Essa ha reiterato la sua domanda il 2 e il 12 aprile 2019. Il Consiglio ha accolto tale domanda il 13 maggio 2019, ossia nel termine di un mese e tre settimane dopo la prima domanda di accesso e quattro giorni prima dell’adozione degli atti di mantenimento del 2019.

73

Orbene, si deve ricordare che, su domanda dell’interessato, il Consiglio è tenuto a dare accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Bank Kargoshaei e a./Consiglio, T‑8/11, non pubblicata, EU:T:2013:470, punti 6893).

74

Occorre rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, il Consiglio non ha trasmesso il documento WK 54/2019 INIT entro un termine ragionevole. Infatti, trasmettendo alla ricorrente detto documento soltanto quattro giorni prima dell’adozione degli atti di mantenimento del 2019, il Consiglio le ha lasciato un lasso di tempo troppo breve per consentirle di presentare utilmente le sue eventuali osservazioni. Esso non ha dunque garantito un’audizione utile della ricorrente. Per di più, anche a voler ammettere che la ricorrente abbia avuto il tempo di presentare le proprie osservazioni al Consiglio nel tempo che le rimaneva prima dell’adozione dei suddetti atti, restava troppo poco tempo al Consiglio per analizzare con la diligenza richiesta tali osservazioni. Pertanto, l’elemento di tutela fondamentale ed essenziale per i diritti della difesa costituito dalla comunicazione degli elementi a carico e dal diritto di presentare osservazioni su questi ultimi prima dell’adozione degli atti di mantenimento del 2019, come ricordato dalla giurisprudenza citata ai punti 67 e 69 supra, è stato compromesso dalla trasmissione tardiva alla ricorrente del fascicolo contenente detti elementi.

75

Ne consegue che la trasmissione del documento contenente gli elementi di prova diretti a suffragare la motivazione per l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi in questione è avvenuta troppo tardivamente, tenuto conto della data di adozione degli atti di mantenimento del 2019, cosicché i suoi diritti della difesa sono stati violati in tal senso.

76

Peraltro, da tutto quanto precede non si può dedurre che la comunicazione tardiva da parte del Consiglio alla ricorrente degli elementi di prova richiamati al punto 74 supra, prima che il Consiglio adottasse gli atti di mantenimento del 2019, comporti l’annullamento di questi ultimi. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare, allorché si trovi in presenza di un’irregolarità che lede i diritti della difesa, se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, il procedimento in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso qualora il ricorrente avesse potuto difendersi più efficacemente in assenza di tale irregolarità (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2015, First Islamic Investment Bank/Consiglio, T‑161/13, EU:T:2015:667, punto 84; del 15 giugno 2017, Kiselev/Consiglio, T‑262/15, EU:T:2017:392, punto 153, e del 13 settembre 2018, VTB Bank/Consiglio, T‑734/14, non pubblicata, EU:T:2018:542, punti 120121).

77

Nel caso di specie, la ricorrente non spiega quali siano gli argomenti o gli elementi che essa avrebbe potuto far valere se avesse ricevuto prima i documenti di cui trattasi né ha dimostrato che tali argomenti o elementi avrebbero potuto portare a un risultato diverso nel suo caso.

78

La violazione dei diritti della difesa della ricorrente non comporta dunque, nelle circostanze del caso di specie, l’annullamento degli atti di mantenimento del 2019.

[omissis]

81

Pertanto, la prima censura della ricorrente deve essere respinta.

82

In secondo luogo, la ricorrente deduce, in sostanza, una seconda censura, vertente sul fatto che il Consiglio, non consentendole di accedere «al più presto» al fascicolo contenente le informazioni e gli elementi di prova su cui si fonda l’inserimento del suo nominativo negli atti iniziali e negli atti di mantenimento del 2019, avrebbe violato il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

83

Anzitutto, la ricorrente afferma che la mancata comunicazione in tempo utile del fascicolo contenente le informazioni e gli elementi di prova a sostegno dell’inserimento e del mantenimento del suo nominativo negli elenchi in questione dimostrerebbe che, prima dell’adozione degli atti iniziali, il Consiglio non disponeva di alcun documento o di alcuna prova materiale a sostegno della motivazione per l’inserimento.

84

Nel caso di specie, la prima pagina del documento WK 54/2019 INIT, contenente gli elementi di prova diretti a suffragare la motivazione per l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi in questione, reca la data del 28 febbraio 2019, mentre gli atti iniziali, che inseriscono per la prima volta il nominativo della ricorrente in detti elenchi, sono stati adottati il 21 gennaio 2019. In altri termini, la prima pagina del documento WK 54/2019 INIT reca una data successiva alla data di adozione degli atti iniziali.

85

In risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale e volte a confermare l’esistenza di un fascicolo probatorio al momento dell’adozione degli atti iniziali, il Consiglio sostiene che il documento WK 54/2019 INIT reca la data del 28 febbraio 2019 a causa di un problema tecnico, dovuto al fatto che detto documento è stato depositato negli archivi elettronici in tale data. Il Consiglio ha riferito che gli elementi di prova contenuti nel documento WK 54/2019 INIT facevano parte della proposta di inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi allegati agli atti iniziali. Il Consiglio ha prodotto a tal fine il documento ST 10250/20, del 15 settembre 2020, contenente la proposta di inserimento del nominativo della ricorrente, recante il riferimento COREU CFSP/0195/18, del 4 dicembre 2018, sulla quale esso si è fondato per adottare gli atti iniziali. In udienza, la ricorrente ha contestato che tale documento sia stato utilizzato per fondare l’inserimento iniziale del suo nominativo negli elenchi in questione, in quanto il formato del documento e la materializzazione delle prove sotto forma di collegamenti ipertestuali non avrebbero reso il documento, privo di qualsiasi ragionamento articolato, accessibile e comprensibile.

86

Tuttavia, occorre constatare che, da un lato, la proposta di inserimento COREU CFSP/0195/18 reca la data del 4 dicembre 2018, ossia è anteriore alla data di adozione degli atti iniziali. Dall’altro lato, la proposta di inserimento COREU CFSP/0195/18 elenca una serie di collegamenti ipertestuali relativi alle prove prodotte nel documento WK 54/2019 INIT, ad eccezione del documento relativo a un articolo del sito Internet «The Syria Report», intitolato «Samer Foz, il più influente imprenditore siriano», pubblicato il 19 aprile 2018 (v. punto 111 infra). Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio ha dimostrato che esso disponeva di un insieme di prove prima dell’adozione degli atti iniziali che consentiva di suffragare la motivazione per l’inserimento di cui a tali atti. L’argomento della ricorrente secondo cui la trasmissione del documento WK 54/2019 INIT, successiva alla presentazione del ricorso di cui trattasi, dimostrerebbe che detto documento sarebbe stato artificiosamente costituito ai fini della presente controversia deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato. Inoltre, l’argomento della ricorrente relativo al carattere inintelligibile e inaccessibile del documento è privo di fondamento in fatto, poiché i collegamenti ipertestuali rinviano agli articoli riprodotti nel documento WK 54/2019 INIT.

87

La ricorrente sostiene poi che la mancata comunicazione degli elementi di prova diretti a suffragare l’inserimento del suo nominativo negli elenchi in questione, a dispetto della sua domanda di accedervi in tempo utile, ossia prima di presentare il ricorso di cui trattasi, comporterebbe la violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

88

Come ricordato al punto 73 supra, su domanda dell’interessato, il Consiglio è tenuto a dare accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati entro un termine ragionevole.

89

Nell’ambito della valutazione del carattere ragionevole del termine di comunicazione, occorre tener conto del fatto che, dato che la persona o l’entità interessata non dispone di un diritto di essere ascoltata preliminarmente all’inserimento iniziale del suo nome negli elenchi in questione, l’accesso al fascicolo summenzionato costituisce la prima opportunità per la stessa di prendere conoscenza dei documenti assunti dal Consiglio a sostegno di detto inserimento e, pertanto, riveste un interesse particolare per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2015, First Islamic Investment Bank/Consiglio, T‑161/13, EU:T:2015:667, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

90

Nel caso di specie, come ricordato al punto 72 supra, la ricorrente ha chiesto al Consiglio, il 26 marzo 2019, l’accesso al fascicolo di prove a sostegno della motivazione del suo inserimento iniziale negli elenchi in questione. La ricorrente ha reiterato due volte la propria domanda di accesso invocando la necessità di disporre di tali documenti il più rapidamente possibile al fine di adottare una decisione relativa all’esercizio dei propri diritti dinanzi al Tribunale. Il documento WK 54/2019 INIT è stato trasmesso alla ricorrente il 13 maggio 2019, ossia dopo la presentazione del ricorso di cui trattasi. Nella replica, la ricorrente conferma la ricezione del documento WK 54/2019 INIT.

91

Occorre rilevare che il documento WK 54/2019 INIT, diretto a suffragare la motivazione per l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi in questione, costituisce, in sostanza, un complemento della motivazione contenuta negli atti iniziali, il quale però è stato trasmesso alla ricorrente solo dopo un termine di un mese e tre settimane, che non può essere considerato un periodo di tempo trascurabile. A tale riguardo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, il termine trascorso tra la data di adozione degli atti iniziali e la data della domanda di accesso della ricorrente non può giustificare la mancata risposta del Consiglio entro un termine ragionevole. Infatti, il Consiglio non può invocare il tempo trascorso prima che la ricorrente chiedesse l’accesso ai documenti che la riguardavano al fine di giustificare il termine nel quale esso stesso ha effettivamente accolto la domanda di accesso. Tuttavia, come il Consiglio ha ricordato in udienza, in seno al Consiglio esistono termini interni necessari per ottenere l’approvazione dei vari organi alla trasmissione dei documenti. Tali termini interni devono senz’altro essere compatibili con la giurisprudenza richiamata ai punti 73 e 89 supra, affinché gli elementi di prova forniti e volti a suffragare misure restrittive riguardanti una persona o un’entità le siano comunicati in tempo utile perché essa possa far valere i propri diritti dinanzi al giudice dell’Unione.

92

Nondimeno, occorre rilevare che la ricorrente ha atteso ventuno giorni prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui trattasi per inviare, il 26 marzo 2019, la prima domanda di accesso al fascicolo. Pertanto, la ricorrente ha contribuito a ridurre il periodo di tempo a disposizione del Consiglio affinché esso le trasmettesse il documento WK 54/2019 INIT prima della scadenza di detto termine.

93

Di conseguenza, il fatto che il Consiglio non sia stato in grado di trasmettere alla ricorrente il documento WK 54/2019 INIT prima della presentazione del suo ricorso non può essergli interamente imputabile.

94

In ogni caso, è necessario constatare che la ricorrente ha avuto accesso al documento WK 54/2019 INIT il 13 maggio 2019, ossia prima che il Consiglio presentasse il controricorso. Pertanto, essa ha potuto prendere posizione sugli elementi di prova contenuti in detto documento sia nell’ambito della replica sia in udienza.

95

Di conseguenza, si deve ritenere che la trasmissione del documento WK 54/2019 INIT il 13 maggio 2019 fosse sufficiente per consentire alla ricorrente di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

96

Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda censura e, pertanto, il sesto motivo di ricorso nel suo complesso.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Aman Dimashq JSC è condannata alle spese.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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