EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CJ0453

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021.
Deutsche Lufthansa AG contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-453/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:608

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

15 luglio 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑453/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 giugno 2019,

Deutsche Lufthansa AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Land Rheinland-Pfalz, rappresentato da C. Koenig, professore,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. Vasbeck, avocat, e B. Byrne, solicitor,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Deutsche Lufthansa AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑492/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:252), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1

La [Deutsche Lufthansa], ricorrente, è una compagnia aerea con sede in Germania, la cui attività principale è il trasporto di passeggeri. Il suo primo aeroporto di base è quello di Francoforte sul Meno (Germania).

2

L’aeroporto di Francoforte Hahn è situato in Germania, nel territorio del Land Rheinland-Pfalz (in prosieguo: il “Land”), a circa 120 km a ovest della città di Francoforte sul Meno e a 115 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno. Fino al 1992, il sito sul quale è situato l’aeroporto di Francoforte Hahn ospitava una base militare. Tale base è stata successivamente trasformata in aeroporto civile. Il 1o aprile 1995 la Repubblica federale di Germania ha ceduto la proprietà dell’infrastruttura alla Holding Unternehmen Hahn GmbH & Co. KG (in prosieguo: la “Holding Hahn”), un partenariato pubblico-privato al quale partecipava il Land.

3

Il 1o gennaio 1998 la Flughafen Frankfurt/Main GmbH (in prosieguo: la “Fraport”), che gestiva e amministrava l’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno, ha acquisito il 64,90% delle quote della Flughafen Hahn GmbH & Co. KG Lautzenhausen (in prosieguo: la “Flughafen Hahn”), la società che gestisce l’aeroporto di Francoforte Hahn.

4

Nel 1999 l’aeroporto di Francoforte Hahn ha attirato il suo primo vettore a basso costo, la Ryanair Ltd (divenuta Ryanair DAC; in prosieguo: la “Ryanair”). Il primo accordo della Flughafen Hahn con la Ryanair è entrato in vigore il 1o aprile 1999 (in prosieguo: l’“accordo con la Ryanair del 1999”). L’accordo con la Ryanair del 1999, di una durata di cinque anni, aveva ad oggetto i diritti aeroportuali da versare.

5

Nell’agosto 1999 la Fraport ha acquisito il 73,37% delle quote della Holding Hahn e il 74,90% delle quote del suo socio accomandatario, la Holding Unternehmen Hahn Verwaltungs GmbH.

6

Il 31 agosto 1999 il Land e la Fraport hanno concluso un accordo in forza del quale la Fraport si impegnava a stipulare un contratto di trasferimento di profitti e perdite. Tale contratto è stato approvato lo stesso giorno, confermato con atto notarile il 24 novembre 2000 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2001. Ai sensi di detto contratto, la Fraport aveva diritto a tutti i profitti realizzati dal gestore dell’aeroporto di Francoforte Hahn e, in cambio, era obbligata a coprire tutte le perdite di quest’ultimo (...).

7

Successivamente, la Holding Hahn e la Flughafen Hahn si sono fuse per formare la Flughafen Hahn GmbH, divenuta Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH [in prosieguo: la “FFHG”(…)], di cui il 26,93% del capitale era detenuto dal Land e il 73,07% dalla Fraport.

8

Fino all’11 giugno 2001 il 100% delle quote della Fraport era detenuto da azionisti pubblici. In tale data la Fraport è stata quotata in borsa e il 29,71% delle sue azioni è stato venduto ad azionisti privati, mentre il restante 70,29% è rimasto in possesso di azionisti pubblici.

9

Il 16 ottobre 2001 il Land ha approvato il tariffario dei diritti aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte Hahn, che è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1o ottobre 2001 (…).

10

Il 14 dicembre 2001 e il 9 gennaio 2002, rispettivamente, la Fraport e i detentori di quote della FFHG hanno deciso un aumento di capitale della FFHG al fine di finanziare la parte più urgente di un programma di miglioramento dell’infrastruttura aeroportuale (…). [Tale] aumento di capitale (...), per un importo di EUR 27 milioni, è stato sottoscritto dalla Fraport e dal Land, che, il 9 gennaio 2002, hanno contribuito, rispettivamente, per EUR 19,7 milioni e per EUR 7,3 milioni.

11

Il 14 febbraio 2002 è stato concluso un secondo accordo tra la FFHG e la Ryanair (...). Esso ha sostituito l’accordo con la Ryanair del 1999.

12

Il 27 novembre 2002 il Land dell’Assia (Germania), la Fraport e la FFHG hanno concluso un accordo riguardante lo sviluppo dell’aeroporto di Francoforte Hahn. Tale accordo prevedeva un secondo aumento di capitale della FFHG, in occasione del quale il Land dell’Assia sarebbe diventato il terzo detentore di quote della FFHG.

13

Il 22 marzo 2004 è stato predisposto un accordo tra i detentori di quote riguardante la partecipazione della Fraport, del Land e del Land dell’Assia nel capitale della FFHG (in prosieguo: l’«accordo tra i detentori di quote»). La Fraport, il Land e il Land dell’Assia hanno firmato tale accordo il 30 marzo 2005.

14

Per eseguire l’accordo tra i detentori di quote è stato concordato un aumento di capitale della FFHG di EUR 19,5 milioni al fine di continuare il programma di investimento di cui al precedente punto 10. Tra il 2004 e il 2009 la Fraport, il Land e il Land dell’Assia hanno apportato, rispettivamente, EUR 10,21 milioni, EUR 540000 e EUR 8,75 milioni nella FFHG in diverse rate. Inoltre, il Land e il Land dell’Assia si sono impegnati ad apportare, ciascuno, ulteriori EUR 11,25 milioni a titolo di riserva di capitali, conformemente a un calendario di pagamenti che andava fino al 2009.

15

In seguito all’aumento di capitale descritto al precedente punto 14 (…), il cui importo totale era pari a EUR 42 milioni, la Fraport deteneva il 65% delle quote della FFHG, contro il 17,5% ciascuno per il Land dell’Assia e il Land.

16

L’accordo tra i detentori di quote prevedeva anche che ogni nuovo debito contratto dalla FFHG dovesse essere coperto dalla Fraport, dal Land e dal Land dell’Assia in proporzione alla loro partecipazione al capitale della FFHG e che il contratto di trasferimento di profitti e perdite [dell’anno 2001, di cui al precedente punto 6,] dovesse essere prorogato fino al 2014. Al fine di conformarsi a tali obblighi, la Fraport e la FFHG hanno concluso un nuovo contratto di trasferimento di profitti e perdite il 5 aprile 2004 (in prosieguo: il “contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004”). Il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 è entrato in vigore il 2 giugno 2004, in seguito alla sua approvazione da parte dell’assemblea generale degli azionisti della Fraport a maggioranza dei tre quarti richiesta dall’accordo tra i detentori di quote. Ai sensi del contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004, la Fraport si è impegnata a coprire tutte le perdite subite dalla FFHG tra il 2004 e il 2009.

17

Dal 1997 al 2004, il Land ha versato al gestore [dell’aeroporto di] Francoforte Hahn sovvenzioni dirette (...). [Queste ultime,] versate fino al 2000[,] avevano lo scopo di finanziare investimenti nell’infrastruttura aeroportuale, mentre quelle versate a partire dal 2001 erano dirette a finanziare i costi del personale per i controlli di sicurezza. Il Land preleva una tassa sulla sicurezza aeroportuale su tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Francoforte Hahn presso le compagnie aeree che utilizzano detto aeroporto e trasferisce la totalità dei proventi di detta tassa, nonché fondi rientranti nel suo bilancio generale, al gestore dell’aeroporto di Francoforte Hahn a titolo di compensazione per l’esecuzione dei controlli di sicurezza (...).

18

Il 4 novembre 2005 è stata aggiunta una clausola addizionale all’accordo [concluso tra la FFHG e la Ryanair il 14 febbraio 2002, di cui al precedente punto 11]

19

Tra il 2003 e il 2006, la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto numerose denunce relative a presunti aiuti di Stato concessi dalla Fraport, dal Land e dal Land dell’Assia alla Ryanair e alla FFHG. Il 22 settembre 2003 e il 1o giugno 2006 uno dei denuncianti ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.

20

Il 26 aprile 2006 è stato approvato dal Land un nuovo tariffario dei diritti aeroportuali per Francoforte Hahn. Esso è entrato in vigore il 1o giugno 2006.

21

Con lettere del 25 settembre 2006 e del 9 febbraio 2007, la Commissione ha chiesto informazioni alla Repubblica federale di Germania, la quale ha ottemperato a tale richiesta con lettere del 20 dicembre 2006 e del 29 giugno 2007.

22

Con lettera del 17 giugno 2008 la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2 [CE] (...), per gli aiuti di Stato riguardanti il finanziamento [della FFHG] e i suoi rapporti con la Ryanair (...). La decisione che invitava le parti interessate a formulare le proprie osservazioni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 gennaio 2009 (GU 2009, C 12, pag. 6).

23

Il 31 dicembre 2008 la Fraport ha venduto al Land la totalità della sua partecipazione nella FFHG. In seguito a tale vendita, da un lato, il Land deteneva una partecipazione maggioritaria dell’82,5% nella FFHG, mentre il restante 17,5% rimaneva in possesso del Land dell’Assia e, dall’altro, il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 è stato risolto.

24

Nell’ambito del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni, in particolare, da parte della ricorrente e della Ryanair, le quali sono state comunicate alla Repubblica federale di Germania.

25

Il 1o luglio 2009 la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni e alcune informazioni complementari.

26

Il 13 luglio 2011 la Commissione ha deciso di avviare un secondo procedimento di indagine formale concernente talune misure di finanziamento della FFHG adottate tra il 2009 e il 2011. La decisione che invitava le parti interessate a formulare le proprie osservazioni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea21 luglio 2012 (GU 2012, C 216, pag. 1). Sono coesistiti, pertanto, due procedimenti.

(...)

29

La Repubblica federale di Germania si è impegnata ad apportare capitali nella FFHG al fine di rifinanziare i prestiti di quest’ultima destinati al finanziamento delle misure infrastrutturali decise dalle autorità pubbliche tra il 1997 e il 2012, che non rientravano nei contratti di trasferimento di profitti e perdite, negli aumenti di capitale o nelle altre sovvenzioni (...).

30

Con lettera del 25 febbraio 2014, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania dell’adozione, il 20 febbraio 2014, degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree [GU 2014, C 99, pag. 3 (…)].

31

Con lettere del 23 marzo 2014 e del 4 aprile 2014 la Commissione ha chiesto nuovi chiarimenti alla Repubblica federale di Germania. Con lettere del 17 e del 24 aprile e del 9 maggio 2014, la Repubblica federale di Germania ha ottemperato a tale richiesta.

32

Il 15 aprile 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione in cui si invitavano gli Stati membri e le parti interessate a trasmettere osservazioni in merito all’applicazione al presente caso degli orientamenti [sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree]. La ricorrente ha presentato osservazioni, che la Commissione ha trasmesso alla Repubblica federale di Germania con lettera del 26 agosto 2014. Con lettera del 3 settembre 2014 la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione di non avere alcuna osservazione da formulare.

33

Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione [controversa].

[Decisione controversa]

34

Nella decisione [controversa], la Commissione ha esaminato, da un lato, l’esistenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda, in primo luogo, le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn (v. punti da 292 a 420 della decisione [controversa]), in secondo luogo, le misure a favore della Ryanair (v. punti da 421 a 456, da 464 a 484 e 580 della decisione [controversa]) e, in terzo luogo, le misure a favore delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto di Francoforte Hahn, ossia il tariffario [del 2001, menzionato al precedente punto 9,] e il tariffario [del 2006, menzionato al precedente punto 20] (v. punti da 457 a 463, da 485 a 494 e 581 della decisione [controversa]). Dall’altro lato, avendo ritenuto che talune delle misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn costituissero un aiuto di Stato, la Commissione ha esaminato la loro compatibilità con il mercato interno (v. punti da 497 a 579 della decisione [controversa]).

(...)

54

Il dispositivo della decisione [controversa] è redatto come segue:

“Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] in favore di [FFHG] tra il 2001 e il 2012, mediante aumenti di capitale effettuati nel 2001 e pari a 27 milioni di EUR, aumenti di capitale effettuati nel 2004 e pari a 22 milioni di EUR e sovvenzioni dirette concesse dal [Land] (…) è compatibile con il mercato interno.

2.   L’aumento di capitale [della FFHG] effettuato nel 2004 da Fraport (…) e il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

Articolo 2

1.   L’accordo stipulato tra Ryanair e [FFHG], entrato in vigore il 1o aprile 1999, non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

2.   L’accordo stipulato tra Ryanair e [FFHG], del 14 febbraio 2002 non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

3.   L’“Accordo Ryanair/[FFHG], – Consegna degli aeromobili da 6 a 18 – dall’anno 2005 all’anno 2012” del 4 novembre 2005 non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

Articolo 3

I tariffari dei diritti aeroportuali, entrati in vigore il 1o ottobre 2001 e il 1o giugno 2006 non costituiscono aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione”».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale essa ha dedotto, in sostanza, sette motivi, vertenti, il primo, su un errore di procedura, il secondo e il terzo, su errori di valutazione dei fatti, il quarto, su manifeste contraddizioni della decisione controversa e, il quinto, il sesto e il settimo, su violazioni dell’articolo 107 TFUE.

4

La Commissione, sostenuta dagli intervenienti in primo grado, ha sollevato, in particolare, un motivo di irricevibilità, vertente sul fatto che la ricorrente non era legittimata ad agire, alla luce dei presupposti per la ricevibilità derivanti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

5

Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver constatato che la decisione controversa non era stata adottata nei confronti della ricorrente, ha esaminato se quest’ultima fosse legittimata ad agire, o ai sensi della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto tale decisione la riguardava direttamente e individualmente, oppure, ai sensi della terza ipotesi prevista da tale disposizione, in quanto la decisione controversa la riguardava direttamente e costituiva un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione.

6

Tale esame è stato effettuato successivamente, da un lato, ai punti da 119 a 187 della sentenza impugnata, nei limiti in cui la decisione impugnata verte sulle misure a favore della FFHG e della Ryanair e, dall’altro, ai punti da 188 a 212 della sentenza impugnata, nei limiti in cui tale decisione verte sui tariffari dei diritti aeroportuali.

7

Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, le misure a favore della FFHG e della Ryanair, oggetto degli articoli 1 e 2 della decisione controversa, il Tribunale, in un primo momento, considerando che la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che tali misure la riguardavano individualmente, ha deciso, al punto 182 della sentenza impugnata, che il ricorso non era ricevibile ai sensi della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

8

In un secondo momento, il Tribunale ha considerato, in particolare al punto 187 della sentenza impugnata, che le misure a favore della Ryanair e della FFHG non erano state concesse sulla base di un regime di aiuti e rivestivano quindi un carattere individuale. Ne ha dedotto che gli articoli 1 e 2 della decisione controversa non possono, di conseguenza, essere qualificati come «atti regolamentari», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

9

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 3 della decisione controversa, relativo ai tariffari dei diritti aeroportuali, il Tribunale, da un lato, ha considerato, al punto 208 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato, né in forza della sua qualità di impresa concorrente della Ryanair né alla luce di una discriminazione che l’avrebbe colpita, che tali misure la riguardassero direttamente, ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

10

Dall’altro lato, il Tribunale ha concluso da tale constatazione, al punto 212 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva legittimazione ad agire neppure ai sensi della terza ipotesi di tale disposizione.

11

Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile nel suo complesso.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

12

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che il ricorso di primo grado era ricevibile e fondato;

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare la decisione controversa;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

13

La Commissione, il Land e la Ryanair chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

14

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo, suddiviso in sei parti, è relativo a una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto il Tribunale ha considerato che la ricorrente non era legittimata a chiedere l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui verte sulle misure a favore della FFHG e della Ryanair. Il secondo motivo è relativo a una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto il Tribunale ha considerato che la ricorrente non era legittimata a chiedere l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui verte sui tariffari dei diritti aeroportuali. Il terzo motivo è relativo a una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha considerato che la ricorrente non era legittimata a chiedere l’annullamento della decisione controversa per quanto riguarda un versamento del Land alla riserva di capitali della FFHG fino a concorrenza di EUR 121,9 milioni (in prosieguo: la «misura n. 12»).

Sul primo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, nel considerare che la ricorrente non era legittimata a chiedere l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui verte sulle misure a favore della FFHG e della Ryanair

Argomenti delle parti

15

Con il suo primo motivo di impugnazione, che si articola in sei parti, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE e l’articolo 47 della Carta per aver considerato che la decisione controversa non la riguardava individualmente nella parte in cui verte, ai suoi articoli 1 e 2, sulle misure a favore della FFHG e della Ryanair.

16

Con la prima e la terza parte di tale motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha esaminato se la decisione controversa la «riguardasse individualmente», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, seconda ipotesi, TFUE, alla luce non già di ciò che essa sostiene costituire la «prima alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), relativa alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, bensì della presunta «seconda alternativa» di tale giurisprudenza, relativa a una lesione sostanziale alla posizione concorrenziale di tale interessato sul mercato causata dalla misura di cui trattasi.

17

Più in particolare, con la prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 141 della sentenza impugnata, che, conformemente alla sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42, punto 25), essa avrebbe dovuto provare che la sua posizione sul mercato era sostanzialmente lesa dalla misura di aiuto oggetto della decisione controversa.

18

Essa rileva che il procedimento alla base della presente causa era disciplinato dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), e che essa avrebbe dovuto essere qualificata come «interessata», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di tale regolamento. Di conseguenza, dalla sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42, punti 2223), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, risulterebbe che la ricorrente doveva disporre di una possibilità di ricorso al fine di tutelare i propri interessi. La ricorrente aggiunge che la Commissione ha incontestabilmente ignorato taluni fatti essenziali e ha così agito in modo arbitrario, violando l’articolo 41 della Carta, e in modo discriminatorio, circostanze di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

19

Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver esaminato, ai punti 135 e 143 della sentenza impugnata, la ricevibilità del ricorso esclusivamente alla luce dei presupposti restrittivi relativi alle decisioni adottate dopo la conclusione di un procedimento di indagine formale, anziché esaminarla alla luce di ciò che essa sostiene costituire la «prima alternativa» derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), vale a dire sotto il profilo della violazione delle sue garanzie procedurali.

20

Pur avendo la Commissione certamente avviato un procedimento d’indagine formale nel caso di specie, tale procedimento non sarebbe stato regolare e non avrebbe riguardato i fatti nel loro complesso, come avrebbe sostenuto la ricorrente dinanzi al Tribunale. Poiché, pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione ha agito in modo arbitrario, la ricorrente non può essere trattata, per quanto riguarda la ricevibilità di un ricorso, allo stesso modo che nell’ambito di un procedimento d’indagine formale condotto in modo regolare. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare presupposti per la ricevibilità meno restrittivi, in forza dei quali sarebbe sufficiente che la ricorrente si trovi in un concreto rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto.

21

Inoltre, l’applicazione di ciò che la ricorrente sostiene costituire la «seconda alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), sarebbe stata esclusa nel caso di specie sulla base di fatti che erano stati ignorati dalla Commissione. Peraltro, la ricorrente potrebbe far valere la violazione dei suoi diritti procedurali solo tramite un ricorso di annullamento.

22

Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’inapplicabilità di ciò che essa sostiene costituire la «seconda alternativa», più restrittiva, della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), deriva, in particolare, dal fatto che la Commissione, nella decisione controversa, ha interpretato in larga misura il diritto tedesco, e ciò in modo manifestamente erroneo e incompleto, circostanza che la ricorrente avrebbe esposto in maniera motivata dinanzi al Tribunale.

23

Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale, in subordine, di avere erroneamente applicato, ai punti 177 e seguenti della sentenza impugnata, i presupposti sostanziali di ciò che essa sostiene costituire la «seconda alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Ciò risulterebbe, da un lato, da un numero di fatti che la ricorrente avrebbe presentato e che la caratterizzerebbero rispetto a tutti gli altri concorrenti e, di conseguenza, la individualizzerebbero in modo analogo al destinatario della decisione controversa. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente contestato alla ricorrente di non aver precisato il suo contributo al finanziamento della FFHG nella sua qualità di socio della Fraport, il che non sarebbe giuridicamente necessario.

24

Con la quinta parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che, anche se si dovesse applicare, in luogo del criterio derivante dalla sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 223), quello di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato, il Tribunale avrebbe dovuto concederle, quanto meno, un alleggerimento dell’onere della prova del fatto che tale criterio era soddisfatto nella specie. A tale riguardo, essa sostiene che il requisito della prova di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato si applica solo se si tratta di un «aiuto» oggetto della decisione di cui essa chiede l’annullamento. Orbene, la Commissione avrebbe ritenuto, nella decisione controversa, che nel caso di specie non si trattasse propriamente di «aiuti», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

25

La ricorrente sottolinea, inoltre, che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di tutte le misure pertinenti. Infatti, essa avrebbe fornito la prova di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato a causa delle misure di cui alla decisione controversa.

26

Con la sesta parte del primo motivo, la ricorrente mette in discussione, in sostanza, la valutazione di tale lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi effettuata dal Tribunale ai punti da 150 a 177 e seguenti della sentenza impugnata.

27

A tale proposito, essa contesta anzitutto al Tribunale di essersi discostato dalla giurisprudenza della Corte imponendole, a torto, requisiti relativi alla definizione del mercato rilevante e al nesso di causalità tra le misure di cui trattasi e la lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato.

28

La ricorrente fa poi valere che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale al riguardo, essa ha fornito un certo numero di elementi di prova riguardanti, in particolare, il traffico aereo europeo, le reti europee delle compagnie aeree, la crescita esponenziale della Ryanair e del suo numero di passeggeri, l’apertura di una base della Ryanair all’aeroporto Francoforte sul Meno nonché la vicinanza geografica dei due aeroporti in questione. La ricorrente avrebbe, pertanto, dimostrato che gli aiuti di cui trattasi avevano leso sostanzialmente la sua posizione sul mercato di cui trattasi.

29

Infine, la ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 47 della Carta.

30

La Commissione, il Land e la Ryanair contestano integralmente l’argomentazione dedotta nell’ambito del primo motivo e ritengono che tale motivo debba essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

31

Occorre ricordare, in limine, che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto che non è stato adottato nei suoi confronti, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un simile ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, siffatta persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 5991, nonché del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 39).

32

Poiché la decisione controversa, che è stata inviata alla Repubblica federale di Germania, non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto non è un atto di portata generale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 56), spettava al Tribunale verificare se tale decisione riguardasse direttamente e individualmente la ricorrente ai sensi della disposizione in parola.

33

A tale riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizza in un modo analogo al destinatario (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223; del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 22; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53, nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93).

34

Con la prima, la seconda e la terza parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente critica in sostanza il Tribunale per aver esaminato se la decisione controversa la riguardasse individualmente alla luce non già del criterio relativo alla tutela dei diritti procedurali di un interessato nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, bensì del criterio della lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi.

35

A tale riguardo, occorre ricordare che nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo. Solamente nell’ambito di quest’ultima, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente edotta sul complesso dei dati della causa, il Trattato FUE pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

36

Ne consegue che, qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. La Corte ha precisato che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 9596 e giurisprudenza ivi citata).

37

Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in base all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in esito ad un procedimento di indagine formale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato», ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, non può essere sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di avere uno status particolare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza. Ciò si verifica in particolare qualora la posizione del ricorrente sul mercato di cui trattasi sia sostanzialmente lesa dall’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

38

A tale riguardo, come il Tribunale ha giustamente ricordato al punto 141 della sentenza impugnata, è stato segnatamente riconosciuto che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardava individualmente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata (sentenze del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 55, nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 98).

39

Nel caso di specie, la decisione controversa è stata adottata, come ammette, peraltro, la ricorrente, in esito a un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

40

In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il suo ricorso avverso detta decisione non poteva rientrare nell’ipotesi considerata al punto 36 della presente sentenza. Nei limiti in cui la ricorrente fonda la propria argomentazione sui punti 22 e 23 della sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42), è sufficiente rilevare che questi ultimi devono essere letti unitamente al punto 25 di tale sentenza, il quale conferma che il solo fatto che un’impresa abbia svolto un ruolo attivo nell’ambito del procedimento di indagine formale non è sufficiente per ritenere che la decisione che pone fine a tale procedimento la riguardi individualmente.

41

L’argomentazione della ricorrente secondo cui il procedimento d’indagine formale condotto dalla Commissione sarebbe stato viziato da irregolarità, in quanto la decisione controversa si basa su fatti incompleti o valutati in modo errato, o ancora che la Commissione, in tale decisione, avrebbe interpretato in larga misura il diritto tedesco, e ciò erroneamente, non può condurre a un risultato diverso.

42

Infatti, la giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso contro una decisione adottata in esito al procedimento d’indagine formale si applica senza distinzione tra i diversi motivi che possono essere dedotti a sostegno di un siffatto ricorso. Peraltro, occorre constatare che, con il pretesto di asserite irregolarità procedurali, la ricorrente critica in realtà nel merito le valutazioni della Commissione contenute nella decisione controversa, mentre la discussione dinanzi al Tribunale verteva sulla ricevibilità del ricorso proposto contro tale decisione.

43

È quindi senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha considerato che la mera partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo non era sufficiente a dimostrare che la decisione controversa la riguardasse individualmente.

44

Di conseguenza, occorre respingere la prima, la seconda e la terza parte del primo motivo in quanto, in parte, irricevibili e, in parte, infondate.

45

Con la quarta, la quinta e la sesta parte del primo motivo, la ricorrente critica il Tribunale, in subordine, per essere incorso in errori di diritto nell’applicazione del presupposto secondo cui la decisione controversa doveva riguardarla individualmente.

46

Per quanto riguarda la quarta parte del primo motivo, vertente sui punti 177 e seguenti della sentenza impugnata, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce quindi un motivo di diritto, come tale soggetto al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2017, Masco e a./Commissione, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, punto 35; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 35, nonché del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 46).

47

Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento a fatti che aveva già menzionato in primo grado per sostenere, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale ai punti 177 e seguenti della sentenza impugnata, di aver dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che le misure oggetto della decisione controversa la riguardavano individualmente, occorre respingere tale argomentazione in quanto irricevibile, dal momento che, in assenza di elementi concreti che consentano di concludere per un eventuale snaturamento dei fatti, detta argomentazione mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione sovrana dei fatti effettuata dal Tribunale.

48

Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente critica il Tribunale per aver considerato, in particolare al punto 178 della sentenza impugnata, che essa avrebbe dovuto precisare per quale importo aveva contribuito al finanziamento dell’aeroporto Francoforte Hahn e al sovvenzionamento della Ryanair, occorre rilevare che, con tale motivazione, il Tribunale ha giustamente respinto l’argomento secondo cui si doveva ritenere che la decisione controversa la riguardasse individualmente per il motivo, in particolare, che, in quanto azionista della Fraport, essa avrebbe partecipato a tale finanziamento e a detto sovvenzionamento.

49

Infatti, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, salvo ritenere che una cerchia eccessivamente ampia di soggetti possano rivendicare che siffatte misure li riguardino individualmente, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 178 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto precisare l’entità di tale partecipazione al fine di consentire la determinazione della lesione che la sua posizione concorrenziale abbia potuto subire di conseguenza e, qualora quest’ultima si rivelasse sostanziale, per dimostrare che dette misure la riguardavano individualmente.

50

Occorre quindi respingere la quarta parte del primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

51

Per quanto riguarda la quinta parte, è sufficiente rilevare che l’argomentazione della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto concederle un alleggerimento dell’onere della prova, non ha alcun fondamento giuridico.

52

In primo luogo, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che il requisito di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato si applica solo se le misure oggetto della decisione della Commissione sono effettivamente qualificate come «aiuti», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, dalla giurisprudenza della Corte relativa a tale presupposto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, risulta che esso trova applicazione sia quando la misura di cui trattasi è qualificata in tal modo sia quando non lo è, come nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punti 2029; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punti 1060, nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 106).

53

In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente adduce un esame incompleto ed erroneo, da parte della Commissione, delle misure oggetto della decisione controversa, detta circostanza, anche supponendola dimostrata, non può essere tale da incidere sulla pertinenza del presupposto secondo cui la decisione controversa è tale da ledere in modo sostanziale la sua posizione sul mercato, né sull’onere della prova richiesto al fine di dimostrare la legittimazione ad agire contro la decisione relativa a tali misure.

54

In terzo luogo, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che, dal momento che essa doveva beneficiare di un alleggerimento dell’onere della prova relativa a una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato, essa ha effettivamente fornito tale prova, ed enuncia a tal fine i vantaggi che la Ryanair avrebbe ottenuto dalla FFGH e dal Land, tale argomento è fondato su una premessa erronea, in quanto, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, la ricorrente non può avvalersi di un siffatto alleggerimento dell’onere della prova.

55

Occorre pertanto respingere la quinta parte del primo motivo.

56

Con la sesta parte, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver esaminato, ai punti 150 nonché da 155 a 177 e seguenti della sentenza impugnata, il presupposto secondo cui le misure oggetto della decisione impugnata erano tali da ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato alla luce di requisiti erronei per quanto riguarda, da un lato, la definizione del mercato e, dall’altro, il nesso di causalità tra le misure in questione e la lesione alla sua posizione concorrenziale.

57

A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la dimostrazione, da parte del ricorrente, di una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato non implica una pronuncia definitiva sui rapporti di concorrenza tra tale ricorrente e le imprese beneficiarie, ma richiede soltanto che il medesimo ricorrente indichi in modo pertinente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può pregiudicare i suoi legittimi interessi, ledendo in maniera sostanziale sulla sua posizione sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 28; del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 41, nonché del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 60).

58

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte emerge quindi che la lesione sostanziale alla posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato di cui trattasi deriva non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali su tale mercato, che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione alla sua posizione concorrenziale, bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la concessione della misura di cui alla decisione della Commissione conduce a una lesione sostanziale di tale posizione.

59

Ne consegue che tale presupposto può essere soddisfatto qualora il ricorrente fornisca elementi che consentano di dimostrare che la misura di cui trattasi è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 38).

60

Per quanto riguarda gli elementi ammessi dalla giurisprudenza per dimostrare una siffatta lesione sostanziale, in primo luogo, la mera circostanza che un atto possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario di tale atto non può essere sufficiente a far ritenere che quest’ultimo riguardi individualmente detta impresa. Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punti 4748, nonché del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 99100).

61

In secondo luogo, come correttamente constatato dal Tribunale al punto 148 della sentenza impugnata, la prova di una lesione sostanziale arrecata alla posizione di un concorrente sul mercato non può essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie della parte ricorrente, quali una diminuzione rilevante del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o ancora una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. La concessione di un aiuto di Stato può anche ledere la situazione concorrenziale di un operatore in altri modi, in particolare provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che si sarebbe registrata in mancanza di tale aiuto (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punti 3435, nonché del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 53).

62

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’ambito della sua valutazione degli elementi addotti dalla ricorrente al fine di dimostrare una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato di cui trattasi a causa delle misure di cui alla decisione controversa.

63

A tale proposito, in via principale, ai punti 150, 154 e 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la ricorrente non aveva definito i mercati sui quali la sua posizione concorrenziale sarebbe stata lesa, rilevando che essa non aveva fornito alcuna informazione sulla loro dimensione e sulla loro struttura nonché sui concorrenti presenti su tali mercati.

64

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, il Tribunale, ritenendo che tali elementi fossero necessari per definire il mercato o i mercati rispetto ai quali doveva essere valutato il presupposto della lesione sostanziale alla posizione concorrenziale, è andato oltre i requisiti risultanti dalla giurisprudenza citata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza.

65

Pertanto, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere gli argomenti della ricorrente relativi, da un lato, al fatto che la sua posizione sul mercato europeo del trasporto aereo dei passeggeri sarebbe stata lesa e, dall’altro, a sovrapposizioni tra i collegamenti aerei di cui si avvaleva, per il motivo che la ricorrente non aveva fornito elementi riguardo alle dimensioni o all’estensione geografica di tali mercati o, ancora, alle sue quote di mercato o a quelle della Ryanair o di eventuali concorrenti su tali mercati.

66

Tuttavia, occorre rilevare che, per quanto riguarda l’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale non ha concluso per l’irricevibilità del ricorso della ricorrente per il solo motivo che quest’ultima non aveva definito il mercato o i mercati sui quali essa riteneva di aver subito una lesione sostanziale alla sua posizione concorrenziale.

67

Infatti, da un lato, al punto 153 della sentenza impugnata, che non è contestato nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non aveva fornito la prova delle asserite sovrapposizioni tra le proprie offerte e quelle della Ryanair per i collegamenti aerei menzionati ai punti 151 e 152 di tale sentenza.

68

Dall’altro lato, ai punti da 158 a 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli argomenti addotti dalla ricorrente e gli elementi di prova da essa presentati a sostegno di questi ultimi, volti a dimostrare che essa ha subito una lesione sostanziale alla sua posizione concorrenziale sul mercato del trasporto aereo di passeggeri a causa delle misure a favore della Ryanair e della FFHG, in particolare il nesso di causalità tra le misure in questione e gli elementi addotti per dimostrare la lesione alla sua posizione sul mercato.

69

Nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, che non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione, salvo in caso di motivo vertente su uno snaturamento dei medesimi, in alcun modo dedotto dalla ricorrente nella specie, il Tribunale ne ha concluso, al punto 179 di tale sentenza, che quest’ultima non aveva dimostrato una diminuzione rilevante del suo fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o una riduzione significativa delle sue quote sul mercato o sui mercati di cui trattasi in seguito alla concessione delle misure a favore della Ryanair e della FFHG, anche qualora queste ultime fossero state trasferite alla Ryanair. Esso ha aggiunto che la ricorrente non aveva neppure dimostrato un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che avrebbe registrato in assenza di tali misure.

70

Inoltre, la ricorrente non ha dedotto nella sua impugnazione alcun elemento che consenta di concludere che l’errore di diritto commesso dal Tribunale, constatato ai punti 64 e 65 della presente sentenza, riguardo all’ampiezza della prova che la ricorrente doveva fornire per dimostrare una lesione sostanziale alla sua posizione concorrenziale, abbia potuto avere una qualsivoglia influenza sulla valutazione degli argomenti e degli elementi di cui al punto precedente della presente sentenza e, di conseguenza, sulla conclusione che il Tribunale ha tratto, in subordine, al punto 179 della sentenza impugnata.

71

In tali circostanze, si deve constatare che tale errore di diritto non è idoneo a viziare la conclusione del Tribunale, al punto 182 della sentenza impugnata, quanto alla ricevibilità del ricorso della ricorrente ai sensi della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché la sesta parte del primo motivo deve essere respinta, a tale riguardo, in quanto inoperante.

72

Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 47 della Carta, nei limiti in cui la conclusione di cui al punto 182 della sentenza impugnata è fondata su una motivazione diversa da quella cui si riferisce tale argomento, occorre respingere anche la sesta parte del primo motivo.

73

Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo di impugnazione nel suo complesso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, nel considerare che la ricorrente non era legittimata ad agire avverso la decisione controversa nella parte in cui verte sui tariffari dei diritti aeroportuali

Argomenti delle parti

74

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, nell’aver dichiarato, ai punti 190, 196 e seguenti della sentenza impugnata, che la decisione controversa, nella parte in cui verte, al suo articolo 3, sui tariffari dei diritti aeroportuali, non la riguardava direttamente, ai sensi della seconda ipotesi di tale disposizione, e nell’applicare direttamente tale valutazione, ai punti 209 e seguenti di detta sentenza, alla terza ipotesi della disposizione in parola, senza altra forma di esame.

75

Essa fa valere, con la prima parte di tale motivo, che il presupposto secondo cui l’atto in questione deve riguardare direttamente il ricorrente deve essere esaminato, a pieno titolo, nell’ambito di questa terza ipotesi, senza che sia consentito al giudice fondarsi, a tal fine, sulla decisione derivante dal suo esame di una delle altre due ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, dalla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), risulterebbe che detto presupposto deve essere interpretato in modo diverso rispettivamente nella seconda e nella terza ipotesi previste a tale disposizione. Per quanto riguarda la prova del fatto che l’atto di cui trattasi riguarda direttamente la ricorrente, ai sensi della terza ipotesi enunciata in tale disposizione, applicabile nel caso di un regime di aiuti, da detta sentenza risulterebbe che spetta alla medesima ricorrente fornire la prova del fatto che l’atto di cui trattasi sia realmente idoneo a restringere la concorrenza. La presente causa sarebbe paragonabile a quella che ha dato luogo a detta sentenza e dovrebbe condurre ad una valutazione analoga del presupposto secondo cui detto atto riguarda direttamente il ricorrente. A tale riguardo, la ricorrente avrebbe, in particolare, spiegato e dimostrato in che modo i due tariffari dei diritti aeroportuali in questione erano discriminatori nei confronti di altre compagnie aeree, ivi compreso rispetto alla Ryanair.

76

Nell’ambito della seconda parte del secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato, al punto 205 della sentenza impugnata, la sua memoria per quanto riguarda l’espressione «altre compagnie aeree» ivi contenuta. Secondo la ricorrente, tale espressione riguardava qualsiasi compagnia aerea, compresa la ricorrente, diversa dalla Ryanair.

77

La Commissione, il Land e la Ryanair ritengono che occorra respingere integralmente il secondo motivo in quanto infondato. Secondo la Commissione, tale motivo è, inoltre, in parte irricevibile, nei limiti in cui mira a rimettere in discussione elementi di fatto.

Giudizio della Corte

78

Occorre rilevare, innanzitutto, che ai punti da 190 a 208 della sentenza impugnata, cui la ricorrente fa puntualmente riferimento nell’ambito del secondo motivo di impugnazione ma contro i quali essa non dirige alcuna critica specifica, il Tribunale ha proceduto all’esame della questione se la ricorrente fosse legittimata a chiedere l’annullamento della decisione impugnata ai sensi della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto parte che tale decisione riguarda direttamente e individualmente, nella misura in cui quest’ultima verte, al suo articolo 3, sui tariffari dei diritti aeroportuali.

79

Avendo, in un primo momento, verificato se tale aspetto della decisione controversa riguardasse direttamente la ricorrente, il Tribunale ha concluso, al punto 208 di tale sentenza, che questa non aveva dimostrato di soddisfare tale criterio e che, di conseguenza, non era legittimata ad agire ai sensi della seconda ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

80

In un secondo momento il Tribunale, ai punti da 209 a 213 della sentenza impugnata, ha dedotto da tale constatazione che la ricorrente non era legittimata ad agire anche nell’ambito della terza ipotesi prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ritenendo, in particolare al punto 211 di tale sentenza, che il criterio secondo cui l’atto di cui trattasi deve riguardare direttamente la ricorrente fosse identico nella seconda e nella terza ipotesi contemplate a tale disposizione.

81

È in tale contesto che, con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente critica il Tribunale, in sostanza, per non aver effettuato una verifica completa del soddisfacimento di tale criterio alla luce della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma di essersi limitato, al fine di determinare se detto criterio fosse soddisfatto, a fare riferimento e ad applicare alla medesima la decisione derivante dal suo esame della seconda ipotesi prevista a tale disposizione.

82

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente a sostegno di tale censura, dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), non risulta che detto criterio rivesta un significato diverso ai fini della seconda e della terza ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

83

Al contrario, al punto 42 di tale sentenza, la Corte ha ricordato, senza operare una distinzione tra tali ipotesi, che, secondo una giurisprudenza costante, come il Tribunale ha peraltro giustamente rilevato al punto 197 della sentenza impugnata, il presupposto secondo cui la decisione oggetto del ricorso deve riguardare direttamente la persona fisica o giuridica, «previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE», richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale decisione, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di detta persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie.

84

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, al punto 211 della sentenza impugnata, che la portata di tale presupposto era identica nella seconda e nella terza ipotesi previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE, e nella parte in cui, al punto 212 di tale sentenza, ha dedotto dalla constatazione che la ricorrente non soddisfaceva tale presupposto ai fini della seconda ipotesi contemplata da detta disposizione che non lo soddisfaceva neanche ai fini della terza ipotesi contemplata da quest’ultima.

85

La ricorrente non è riuscita, inoltre, a dimostrare come i requisiti relativi alla prova del fatto che la decisione impugnata la riguardava direttamente, come enunciati e applicati dal Tribunale, in particolare ai punti 198 e 206 della sentenza impugnata, ai fini dell’esame dei tariffari dei diritti aeroportuali in questione, non corrispondevano a quelli che risulterebbero dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di aiuti di Stato, e in particolare dal punto 47 della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), secondo cui il giudice dell’Unione è tenuto a verificare se un ricorrente abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la decisione della Commissione può porlo in una situazione di svantaggio concorrenziale e, quindi, produrre effetti sulla sua situazione giuridica.

86

Per il resto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, occorre respingere in quanto irricevibile la prima parte del secondo motivo, nei limiti in cui, con essa, la ricorrente, da un lato, sostiene nuovamente di aver dimostrato, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, che la decisione controversa la riguarda direttamente nella parte in cui verte sui tariffari dei diritti aeroportuali e, dall’altro, ripropone, a tal fine, elementi dedotti nel suo ricorso in primo grado.

87

Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

88

Quanto al fatto che, con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato, al punto 205 della sentenza impugnata, la sua memoria per quanto riguarda l’espressione «altre compagnie aeree», ritenendo che tale espressione non riguardasse la ricorrente stessa, occorre rilevare che dal punto 205 della sentenza impugnata non risulta un siffatto snaturamento. Al contrario, da tale punto della sentenza impugnata risulta, in sostanza, che il Tribunale ha correttamente inteso tale espressione come riferita alle compagnie aeree diverse dalla Ryanair, ma ha constatato che la ricorrente non rientrava tra le utilizzatrici dell’aeroporto di Francoforte Hahn e, pertanto, non può far valere una discriminazione a favore della Ryanair, a scapito delle altre compagnie che utilizzavano tale aeroporto.

89

Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo di impugnazione, relativo al fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 263, quarto comma, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché l’obbligo di motivazione in quanto ha considerato che la ricorrente non era legittimata ad agire contro la decisione controversa nella parte in cui verte sulla «misura n. 12»

Argomenti delle parti

90

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 263, quarto comma, e l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché l’obbligo di motivazione in quanto ha considerato che la ricorrente non era legittimata ad agire contro la decisione controversa nella parte in cui verte sulla «misura n. 12».

91

A tale riguardo, la ricorrente rileva che la Commissione non ha svolto un procedimento d’indagine formale approfondito e che essa ha qualificato tale misura come «aiuto all’investimento», compatibile con il mercato interno.

92

Orbene, la ricorrente avrebbe espressamente fatto valere, nel procedimento dinanzi al Tribunale, che la Commissione non avrebbe dovuto considerare tale aiuto compatibile con il mercato interno senza aver avviato un procedimento d’indagine formale approfondito. Ricordando gli aspetti sui quali si era fondata a tal fine, la ricorrente critica il Tribunale per non aver esaminato tali aspetti e per aver commesso un errore di diritto nell’esaminare, in assenza di qualsivoglia motivazione, la «misura n. 12» sotto il profilo della «seconda alternativa» della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609).

93

La ricorrente indica un certo numero di elementi di fatto relativi al finanziamento della FFHG e sostiene che la Commissione non ha esaminato tale finanziamento nella decisione controversa, il quale sarebbe stato poi sostituito dalla «misura n. 12». La ricorrente avrebbe, in ogni caso, fornito la prova sufficiente del fatto che il suo ricorso di annullamento era ricevibile alla luce della «prima alternativa» della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Poiché il Tribunale avrebbe esaminato solo la «seconda alternativa» di tale sentenza e avrebbe considerato che i presupposti previsti da quest’ultima non erano soddisfatti, esso avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente, garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. A sostegno di tale motivo la ricorrente menziona peraltro una nuova decisione della Commissione, adottata nel frattempo da tale istituzione, gli aiuti al funzionamento finanziati dalla «misura n. 12», gli aiuti agli investimenti nonché il trasferimento alla Ryanair degli aiuti concessi alla FFHG.

94

La Commissione fa valere che la «misura n. 12» non era oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. In ogni caso, essa sostiene, al pari del Land e della Ryanair, che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

95

In limine, si deve ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve identificare con precisione i punti della motivazione contestati della sentenza di cui è domandato l’annullamento nonché indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenze del 26 gennaio 2017 nella causa C‑619/13 PMamoli Robinetteria/Commissione, EU:C:2017:50, punto 42, nonché dell’8 giugno 2017, Dextro Energy/Commissione, C‑296/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:437, punto 60).

96

In particolare, non è conforme a tale requisito l’impugnazione o il motivo di impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza o l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione o un motivo di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, punto 51 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 29 gennaio 2020, Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione, C‑418/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:43, punto 71).

97

A tale riguardo, indipendentemente dalla questione se la «misura n. 12» cui si riferisce il terzo motivo fosse in effetti oggetto della decisione controversa e, in seguito, del procedimento dinanzi al Tribunale, circostanza che la Commissione contesta, si deve necessariamente constatare, da un lato, che la ricorrente non è, in ogni caso, riuscita a identificare i punti della motivazione della sentenza impugnata cui tale motivo si riferisce, non consentendo quindi alla Corte di verificare se il Tribunale abbia commesso gli asseriti errori di diritto.

98

Dall’altro lato, pur riferendosi al procedimento dinanzi alla Commissione anziché alla sentenza impugnata, la ricorrente adduce un numero di elementi di fatto concernenti, in particolare, il finanziamento della FFHG che essa avrebbe, per di più, già invocato in primo grado. Orbene, la valutazione di siffatti elementi esula manifestamente, come risulta dalla giurisprudenza costante richiamata ai punti 95 e 96 della presente sentenza, dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

99

Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

100

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

101

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

102

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e gli intervenienti in primo grado ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare tutte le spese inerenti alla presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Deutsche Lufthansa AG sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Land Rheinland-Pfalz e dalla Ryanair DAC.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top