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Document 62019CJ0135

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020.
    Pensionsversicherungsanstalt contro CW.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
    Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un’indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile.
    Causa C-135/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:177

     SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    5 marzo 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un’indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile»

    Nella causa C‑135/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 19 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2019, nel procedimento

    Pensionsversicherungsanstalt

    contro

    CW,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,

    avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Pensionsversicherungsanstalt, da J. Milchram, A. Ehm e T. Mödlagl, Rechtsanwälte;

    per CW, da A. Pfeiffer, Rechtsanwalt;

    per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da M. Van Hoof e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Pensionsversicherungsanstalt (istituto pensionistico, Austria) e CW in merito alla concessione di un’indennità di riabilitazione.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    a)

    le prestazioni di malattia;

    (...)

    c)

    le prestazioni d’invalidità;

    (...)

    h)

    le prestazioni di disoccupazione;

    (...)».

    4

    L’articolo 11 di tale regolamento, che fissa le norme generali relative alla determinazione della legislazione applicabile, ai suoi paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue:

    «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

    2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro [o] malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

    3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

    a)

    una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    b)

    un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

    c)

    una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

    d)

    una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    e)

    qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

    Diritto austriaco

    5

    L’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (codice della previdenza sociale, BGBl. 189/1955), nella versione anteriore all’entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, del Sozialrechts‑Änderungsgesetz 2012 (legge del 2012 di modifica della legislazione sociale, BGBl. I, 3/2013), prevedeva che la pensione di invalidità potesse essere concessa, per un periodo determinato, anche agli affiliati nati dopo il 31 dicembre 1963 che si trovassero in una situazione di invalidità temporanea.

    6

    Il codice della previdenza sociale, nella versione risultante dalla legge del 2012 di modifica della legislazione sociale (in prosieguo: l’«ASVG»), riserva ormai il beneficio della pensione di invalidità alle sole persone che non possano più essere reinserite nel mercato del lavoro a causa, in particolare, di un’invalidità permanente, e prevede, nel caso dell’invalidità temporanea, il versamento di un’indennità di riabilitazione e di un’indennità di riqualificazione.

    7

    L’indennità di riabilitazione è versata dalla cassa malattia competente nel corso della riabilitazione medica.

    8

    Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, punto 1, lettera d), dell’ASVG, i beneficiari dell’indennità di riabilitazione sono affiliati solo parzialmente all’assicurazione sociale obbligatoria, ossia sono assicurati solo per il caso di malattia.

    9

    L’articolo 143a dell’ASVG, relativo all’indennità di riabilitazione, ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

    «1.   Coloro rispetto ai quali, su domanda, sia stato accertato con decisione che versano in una situazione di invalidità temporanea della durata prevedibilmente di 6 mesi al minimo e non possono beneficiare né di misure di reinserimento professionale né di pensione di vecchiaia hanno diritto all’indennità di riabilitazione dalla data di riferimento per tutta la durata dell’invalidità (incapacità di lavoro) temporanea. La permanenza dell’invalidità (incapacità di lavoro) temporanea deve essere verificata dalla cassa malattia all’occorrenza e comunque, in ogni caso, decorso un anno dalla concessione dell’indennità di riabilitazione o dall’ultima perizia nell’ambito del Case Management, facendo ricorso al Kompetenzzentrum Begutachtung (centro di valutazione delle competenze, Austria) (…). La sussistenza del diritto all’indennità di riabilitazione e la sua revoca vengono stabilite con decisione dell’ente pensionistico.

    2.   L’indennità di riabilitazione è dovuta nella misura dell’indennità di malattia (…) e, a partire dal quarantatreesimo giorno, nella misura dell’indennità di malattia maggiorata (…) che sarebbe spettata in base all’ultima attività lavorativa per la quale è prevista un’assicurazione sanitaria obbligatoria (…)».

    10

    L’articolo 143b dell’ASVG, relativo al Case management, prevede quanto segue:

    «Le casse malattia devono offrire ampio sostegno agli affiliati all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 8, paragrafo 1, punto 1, lettera d), allo scopo di garantire un trattamento conforme ai progressi della scienza medica nel passaggio dalla cura della patologia alla riabilitazione finalizzata al ripristino della capacità lavorativa, nonché lo svolgimento ottimale delle necessarie fasi terapeutiche. In tale contesto, sia durante la cura della patologia che nel corso della riabilitazione medica finalizzata al ripristino della capacità lavorativa, l’assicurato deve essere sostenuto e accompagnato nel coordinamento delle misure da adottare attraverso la redazione di un piano terapeutico individuale, orientato alle sue necessità, e la sua attuazione da parte dei singoli prestatori di servizi. Nell’ambito del Case Management occorre assicurarsi che gli affiliati si sottopongano regolarmente ad esami peritali presso il centro di valutazione delle competenze (…). A tal fine le casse malattie devono accordarsi tempestivamente con l’Ufficio del lavoro e l’ente pensionistico competente. L’ente pensionistico può chiedere una perizia al centro di valutazione delle competenze nell’ambito del sistema del Case Management (…)».

    11

    Ai sensi dell’articolo 255b dell’ASVG, il diritto di un affiliato all’indennità di riabilitazione è subordinato, tra l’altro, alla condizione che egli presenti un’invalidità temporanea della durata prevedibilmente di almeno sei mesi.

    Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    12

    La resistente nel procedimento principale, nata nel 1965, è cittadina austriaca.

    13

    Dopo aver vissuto e lavorato in Austria, l’interessata, nel 1990, ha trasferito la propria residenza in Germania, dove vive da allora e dove ha svolto un’attività lavorativa fino al 2013. In Austria e in Germania ha acquisito rispettivamente 59 mesi e 235 mesi di assicurazione.

    14

    Il 18 giugno 2015, mentre in Austria non era più soggetta all’assicurazione sociale obbligatoria essendosi trasferita in Germania, la resistente nel procedimento principale presentava alla Pensionsversicherungsanstalt una domanda di pensione di invalidità o, in subordine, di misure di riabilitazione medica e di un’indennità di riabilitazione o, in ulteriore subordine, di misure di riqualificazione professionale.

    15

    L’istituto pensionistico respingeva la domanda con l’argomento che la resistente nel procedimento principale non si sarebbe trovata in una situazione di invalidità e che, in ogni caso, non sarebbe stata affiliata al sistema obbligatorio di sicurezza sociale austriaco né avrebbe dimostrato una relazione sufficientemente stretta con tale sistema.

    16

    La resistente nel procedimento principale proponeva ricorso contro tale diniego dinanzi al Landesgericht Salzburg als Arbeits‑ und Sozialgericht (Tribunale del Land di Salisburgo, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale, Austria).

    17

    Con sentenza del 29 settembre 2017, tale giudice accertava l’esistenza di un’invalidità temporanea della resistente nel procedimento principale per un periodo prevedibilmente di almeno sei mesi, a partire dal 18 giugno 2015, e considerava che quest’ultima dovesse beneficiare, da parte della sicurezza sociale austriaca, di misure di riabilitazione medica e di un’indennità di riabilitazione per la durata della sua invalidità temporanea. Il medesimo giudice respingeva invece il ricorso per quanto riguarda la domanda di concessione di una pensione di invalidità e di misure di riqualificazione professionale.

    18

    Con sentenza del 17 gennaio 2018, l’Oberlandesgericht Linz als Berufungsgericht in Arbeits‑ und Sozialrechtssachen (Tribunale superiore del Land di Linz, in qualità di giudice d’appello in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, Austria) respingeva l’appello proposto dall’istituto pensionistico avverso tale sentenza.

    19

    La Pensionsversicherungsanstalt ha adito l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) con un ricorso per cassazione (Revision) al fine di ottenere il rigetto integrale della domanda della resistente nel procedimento principale.

    20

    Per quanto riferisce il giudice del rinvio, la resistente nel procedimento principale sostiene di versare in condizioni di incapacità lavorativa e di presentare un rapporto di prossimità con l’Austria, atteso che è cittadina di tale Stato membro, vi ha maturato periodi di assicurazione, vive nei pressi dell’Austria e ha contatti regolari con i suoi familiari in Austria.

    21

    Il giudice del rinvio considera che, conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per distinguere tra i diversi tipi di prestazioni previsti dal regolamento n. 883/2004, l’indennità di riabilitazione costituirebbe piuttosto una prestazione di malattia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

    22

    Infatti, oltre a coprire il rischio di un’inabilità temporanea, e non permanente o duratura, tale prestazione sarebbe strettamente collegata a misure di riabilitazione medica volte al recupero delle capacità e avrebbe lo scopo di compensare il lucro cessante dell’interessato nel periodo in cui tale riabilitazione ha luogo. Infine, il suo metodo di calcolo sarebbe modellato su quello dell’indennità di malattia.

    23

    Così, secondo il giudice a quo, se la Corte dovesse ritenere che l’indennità di riabilitazione costituisce effettivamente una prestazione di malattia, alla resistente nel procedimento principale, che risiede in Germania, si applicherebbe non la normativa austriaca, bensì quella tedesca. Infatti, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, è lo Stato membro di residenza ad essere competente per le prestazioni di malattia.

    24

    D’altro canto, il giudice a quo osserva che l’indennità di riabilitazione presenta caratteristiche che potrebbero avvicinarla ad una prestazione di invalidità. Infatti, la concessione di tale indennità sarebbe subordinata al versamento di contributi all’assicurazione obbligatoria (malattia e pensione) e presupporrebbe il decorso di un certo periodo di attesa. Inoltre, potrebbe essere richiesta solo presentando una domanda di assegnazione di una pensione di invalidità all’ente pensionistico.

    25

    Il medesimo giudice precisa tuttavia che l’indennità di riabilitazione si distingue da una pensione o da un assegno di assistenza per il suo obiettivo nonché per il modo in cui è concepita. Infatti, la Corte avrebbe già dichiarato che, a differenza delle prestazioni di malattia, le prestazioni relative al rischio di dipendenza non sono, in linea di principio, destinate ad essere erogate per breve durata (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2011, da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, punti 48 e da 77 a 79). L’indennità di riabilitazione, invece, non sarebbe destinata a durare nel tempo e le misure di riabilitazione medica sarebbero intese a consentire all’interessato un reinserimento nel mercato del lavoro nazionale in un futuro prevedibile e ad evitare, così, un’incapacità lavorativa duratura.

    26

    Il giudice del rinvio considera peraltro che, per quanto l’indennità di riabilitazione possa, a prima vista, tenuto conto del suo obiettivo, essere assimilata ad una prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 883/2004 (sentenza del 4 giugno 1987, Campana, 375/85, EU:C:1987:253), una tale qualificazione deve, in realtà, essere esclusa, giacché non sussiste alcun nesso tra il diritto all’indennità di riabilitazione e la disoccupazione o il rischio di disoccupazione.

    27

    Il giudice del rinvio aggiunge che, sebbene non esista, a priori, alcuna prestazione paragonabile all’indennità di riabilitazione austriaca in Germania, tale circostanza non varrebbe a limitare la libera circolazione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    28

    In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, ai sensi del regolamento [n. 883/2004], l’indennità di riabilitazione austriaca debba essere qualificata:

    prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento; oppure

    prestazione di invalidità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento; oppure

    prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento.

    2)

    Se, alla luce del diritto dell’Unione, il regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, quale precedente Stato di residenza e di lavoro, sia tenuto a corrispondere prestazioni come l’indennità di riabilitazione austriaca a un soggetto residente in un altro Stato membro, nel caso in cui tale soggetto abbia maturato la maggior parte dei periodi contributivi ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica come lavoratore subordinato in quest’altro Stato membro (dopo avervi trasferito, anni prima, la propria residenza) e da allora non abbia percepito alcuna prestazione in base all’assicurazione sanitaria o pensionistica del precedente Stato di residenza e di lavoro».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    29

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una prestazione di malattia, una prestazione di invalidità o una prestazione di disoccupazione, ai sensi rispettivamente dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) e h), del regolamento n. 883/2004.

    30

    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate della stessa natura, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari derivanti dalle varie legislazioni nazionali, qualora il loro oggetto e scopo, la loro base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche puramente formali non devono essere considerate elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński, C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni prestazione (sentenza del 30 maggio 2018, Czerwiński, C‑517/16, EU:C:2018:350, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

    32

    Per esempio, una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 copre il rischio connesso a uno stato morboso che comporta una sospensione temporanea delle attività dell’interessato (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, EU:C:2011:500, paragrafo 37).

    33

    Per contro, una prestazione di invalidità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento è destinata, in linea generale, a coprire il rischio di un’inabilità di un determinato grado, quando sia probabile che tale inabilità sarà permanente o di lunga durata (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, EU:C:2011:500, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Dal canto suo, una prestazione di disoccupazione copre il rischio del lucro cessante del lavoratore che perde il lavoro, mentre è ancora in grado di lavorare. Una prestazione concessa in seguito al realizzarsi di tale rischio, vale a dire in seguito alla perdita del lavoro, e che non è più dovuta al cessare di tale situazione, per il fatto che l’interessato svolge un’attività retribuita, deve essere considerata una prestazione di disoccupazione (sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C‑216/12 e C‑217/12, EU:C:2013:568, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerata una prestazione di malattia, una prestazione di invalidità o una prestazione di disoccupazione, ai sensi rispettivamente dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) e h), del regolamento n. 883/2004.

    36

    Anzitutto, dalla decisione di rinvio risulta che l’indennità di riabilitazione è dovuta indipendentemente dalla circostanza che l’interessato eserciti o meno un’attività lavorativa, sicché non la si può qualificare come prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del succitato regolamento.

    37

    Per quanto riguarda, invece, la qualificazione dell’indennità di riabilitazione come prestazione di invalidità o come prestazione di malattia, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 255b dell’ASVG, l’indennità di riabilitazione è versata in caso di invalidità prevedibilmente di almeno sei mesi e se l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di una pensione di vecchiaia.

    38

    Inoltre, conformemente all’articolo 143a, paragrafo 1, dell’ASVG, la persistenza dell’invalidità temporanea deve essere verificata regolarmente e, qualora si constati che è cessata, il beneficio dell’indennità di riabilitazione è sospeso o cessa a sua volta.

    39

    Ne consegue che una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale ha lo scopo di coprire il rischio di inabilità temporanea e deve, pertanto, essere considerata una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

    40

    Corrobora tale conclusione il fatto che, in forza dell’articolo 143a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 143b dell’ASVG, l’indennità di riabilitazione è versata dalla cassa malattia e che il suo importo è calcolato su quello dell’indennità per malattia.

    41

    La prima questione va perciò risolta dichiarando che una prestazione come l’indennità di riabilitazione oggetto del procedimento principale deve essere considerata una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

    Sulla seconda questione

    42

    Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo aver cessato di esercitarvi l’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, viene negata dall’ente competente del suo Stato membro di origine una prestazione come l’indennità di riabilitazione oggetto del procedimento principale.

    43

    Secondo costante giurisprudenza della Corte, se è vero che spetta alla normativa dei singoli Stati membri stabilire i requisiti per potersi affiliare ai rispettivi regimi di sicurezza sociale, gli Stati membri sono tuttavia tenuti, nella fissazione di tali requisiti, a rispettare le vigenti disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, le norme di conflitto previste dal regolamento n. 883/2004 s’impongono imperativamente agli Stati membri, i quali non dispongono dunque della facoltà di stabilire in quale misura sia applicabile la propria legislazione oppure quella di un altro Stato membro (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Le condizioni alle quali sorge il diritto di affiliarsi ad un regime di sicurezza sociale non possono, pertanto, avere l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione di una data legislazione le persone alle quali tale legislazione è applicabile sulla base del regolamento n. 883/2004 (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

    45

    Occorre inoltre ricordare che, ai termini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, le persone cui è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro e che tale legislazione è determinata a norma del titolo II del regolamento stesso.

    46

    Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, cui appartengono gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto che hanno lo scopo non solo di evitare la simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza tutela previdenziale per mancanza di una legislazione che sia loro applicabile (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Per quanto riguarda più in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, la Corte ha dichiarato che tale disposizione è intesa a determinare, fatti salvi gli articoli da 12 a 16 del medesimo regolamento, la legislazione nazionale applicabile alle persone che si trovano in una delle situazioni di cui alle sue lettere da a) a e) (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Nella situazione oggetto del procedimento principale, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la resistente nel procedimento principale, cittadina austriaca, risiede in Germania, dove non esercita più alcuna attività lavorativa dal 2013.

    49

    Orbene, una persona come la resistente nel procedimento principale non rientra, a priori, né nell’ambito di applicazione del regime speciale previsto dagli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004, relativo alle persone che sono oggetto di un distacco, che esercitano un’attività lavorativa in due o più Stati membri, che hanno optato per l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata o che sono agenti ausiliari delle istituzioni europee, né nelle situazioni previste dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale regolamento, che riguardano le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, i dipendenti pubblici, i beneficiari di indennità di disoccupazione nonché le persone chiamate o richiamate alle armi o al servizio civile in uno Stato membro, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

    50

    Pertanto, la resistente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, il quale si applica a tutte le persone non considerate nell’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), di detto regolamento, come appunto le persone economicamente non attive (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punti 3540).

    51

    Orbene, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, la legislazione nazionale applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale è quella dello Stato membro di residenza dell’interessato, vale a dire, nel caso di specie, la legislazione tedesca.

    52

    Tenuto conto della regola di unicità della legislazione sociale sancita all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, ricordata al punto 45 della presente sentenza, e di quella, sancita all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento, secondo la quale una persona che non esercita un’attività subordinata o autonoma è soggetta alla legislazione sociale del solo Stato membro di residenza (sentenza del 23 gennaio 2019, Zyla,C‑272/17, EU:C:2019:49, punto 41), una persona che si trovi in una situazione in cui, come nel procedimento principale, non è più affiliata alla sicurezza sociale del proprio Stato membro di origine, dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, non rientra più nel sistema di sicurezza sociale del proprio Stato di origine.

    53

    Nel caso di specie, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte citata ai punti 43, 44 e 46 della presente sentenza, non si può contestare all’ente competente dello Stato membro di origine della resistente nel procedimento principale, vale a dire la Repubblica d’Austria, il fatto di averle negato il beneficio dell’indennità di riabilitazione. Infatti, il suo diniego non ha avuto l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione della legislazione invocata una persona cui tale legislazione sarebbe stata applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004 e, conseguentemente, di privarla di tutela previdenziale in mancanza di una normativa che le si applicasse.

    54

    Tutto ciò considerato, il regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall’ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.

    Sulle spese

    55

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1)

    Una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di malattia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

     

    2)

    Il regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo avervi cessato l’esercizio dell’attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall’ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come l’indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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