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Document 62019CC0891

Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 1° luglio 2021.
Commissione europea contro Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.
Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6 e articolo 17 – Determinazione del pregiudizio – Esame dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti sul mercato dell’Unione europea – Analisi della sottoquotazione dei prezzi – Applicazione del metodo dei numeri di controllo del prodotto (NCP) – Obbligo della Commissione europea di prendere in considerazione i diversi segmenti del mercato relativi al prodotto considerato nonché la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione europea inclusi nel campione.
Causa C-891/19 P.

; Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:533

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 1o luglio 2021 ( 1 )

Causa C‑891/19 P

Commissione europea

contro

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 3, paragrafi 2, 3 e 6, e 17 – Determinazione del pregiudizio – Analisi della sottoquotazione dei prezzi – Obbligo della Commissione di tenere conto dei segmenti del mercato relativi al prodotto considerato nonché della totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione oggetto del campione»

1.

L’accertamento di un pregiudizio all’industria dell’Unione causato dalle importazioni oggetto di dumping costituisce un requisito essenziale per l’adozione di misure antidumping. Nell’analisi finalizzata ad accertare l’esistenza di tale pregiudizio la Commissione europea deve, tra l’altro, svolgere un esame obiettivo degli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, in particolare mediante la determinazione dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi.

2.

In tale esame complesso, è la Commissione obbligata – e se sì, in quali casi – a tenere conto dei segmenti di mercato relativi al prodotto considerato? Nel quadro di tale esame, è tale istituzione tenuta a considerare la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione oggetto del campione selezionato ai fini dell’inchiesta? In tale contesto, quale è l’intensità del controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare su tale tipo di analisi svolta dalla Commissione, la quale implica la valutazione di situazioni economiche complesse?

3.

Queste sono, in sostanza, le questioni principali sollevate nella presente causa, che concerne un’impugnazione con cui la Commissione europea chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata» ( 2 )), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che ha istituito un dazio antidumping su determinati tipi di tubi originari della Repubblica popolare cinese ( 3 ).

I. Contesto normativo

4.

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 4 ), rubricato «Accertamento di un pregiudizio» così dispone:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5.   L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (…).

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell’Unione nonché la concorrenza tra gli stessi; (…) gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria dell’Unione in materia di esportazioni e di produttività».

II. Fatti e regolamento controverso

5.

A seguito di una denuncia, la Commissione il 13 febbraio 2016, ha avviato un’indagine antidumping relativa alle importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare e di un diametro esterno superiore a 406,4 mm (in prosieguo: il «prodotto considerato») originari della Repubblica popolare cinese.

6.

Nel corso dell’inchiesta, Hubei Xinyegang, una società con sede in Cina che produce ed esporta nell’Unione tubi senza saldature, è stata selezionata per far parte del campione dei produttori esportatori-cinesi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base.

7.

L’11 novembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1977 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto considerato originarie della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») ( 5 ).

8.

L’11 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, il cui articolo 1 prevede l’imposizione di un dazio antidumping definitivo a tutti i produttori esportatori cinesi del prodotto considerato. Per quanto riguarda i prodotti fabbricati ed esportati da Hubei Xinyegang, l’aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 54,9%.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9.

Il 7 agosto 2017, Hubei Xinyegang ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale in cui chiedeva l’annullamento del regolamento controverso, deducendo quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

10.

Il Tribunale ha analizzato solo il primo motivo, articolato in due capi e vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e degli articoli 3.1 e 3.2 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ( 6 ) (in prosieguo: l’«Accordo antidumping»), e il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, di detto regolamento e dell’articolo 3.5 di detto accordo.

11.

Nella sentenza impugnata, dopo aver respinto il primo capo del primo motivo ( 7 ), questione che non è oggetto della presente causa, il Tribunale ha invece accolto il secondo capo del primo motivo dedotto da Hubei Xinyegang relativo al metodo utilizzato dalla Commissione, nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio, per comparare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e quelli dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione. Il Tribunale ha giudicato che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti i dati pertinenti del caso in esame nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione il Tribunale si è riferito in particolare alla relazione dell’organo di appello istituito dall’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body) dell’organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: l’«organo di appello dell’OMC») nella controversia «Cina – Misure di imposizione di dazi antidumping sui tubi senza saldatura in acciaio inossidabile ad alte prestazioni “HP-SSST” in provenienza dal Giappone» (WT/DS 454/AB/R e WT/DS 460/AB/R, del 14 ottobre 2015, in prosieguo la «relazione dell’organo di appello “HP-SSST”»), e alla sua sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317, in prosieguo: la «sentenza Shanghai Teraoka»).

12.

Il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che, pur avendo rilevato l’esistenza di tre segmenti di mercato relativi al prodotto considerato, la Commissione avesse erroneamente omesso di tenere conto di tale segmentazione nell’ambito della sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi e, in maniera più generale, nella sua analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione ( 8 ). In secondo luogo, e in aggiunta, il Tribunale ha accolto l’argomento proposto da Hubei Xinyegang secondo cui nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione aveva erroneamente omesso di tener conto nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi di 17 tipi di prodotti sui 66 venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il Tribunale ha infine considerato che le conclusioni cui era giunto non potessero essere rimesse in causa dagli elementi versati dalla Commissione nel fascicolo, dopo l’udienza, ad uno stadio tardivo del procedimento.

13.

Il Tribunale ha poi accolto anche il secondo motivo di ricorso sollevato da Hubei Xinyegang vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base nonché dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping ( 9 ). Il Tribunale ha in sostanza giudicato che, avendo concluso nell’analisi del primo motivo, che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, si doveva altresì considerare che la conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un nesso di causalità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base si fondasse su una base fattuale incompleta ( 10 ).

14.

Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento controverso nella misura in cui esso riguardava Hubei Xinyegang, senza esaminare gli altri motivi da questa invocati a sostegno del suo ricorso.

IV. Conclusioni delle parti

15.

Nella sua impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di respingere, in quanto infondati, il primo e il secondo motivo del ricorso in primo grado; di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché riesamini gli altri motivi; e di riservare le spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

16.

Hubei Xinyegang chiede alla Corte di respingere l’impugnazione; in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esamini i motivi restanti; e di condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e del giudizio dinanzi al Tribunale.

17.

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, la Válcovny trub Chomutov a.s. e la Vallourec Deutschland GmbH (in prosieguo: «ArcelorMittal e a.»), intervenute dinanzi al Tribunale a sostegno delle conclusioni della Commissione ( 11 ) chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di respingere il primo e il secondo motivo del ricorso in primo grado, in quanto infondati in diritto; di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul terzo e sul quarto motivo del ricorso in primo grado; di condannare la Hubei Xinyegang alle spese della presente impugnazione; e di riservare le spese per il resto.

V. Analisi dell’impugnazione

18.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione, supportata da ArcelorMittal e a., solleva sei motivi, i quali possono essere suddivisi in tre gruppi.

19.

I primi tre motivi sono diretti a contestare la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha censurato la Commissione per aver erroneamente omesso, nella sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, di tenere conto dei diversi segmenti di mercato relativi al prodotto considerato ( 12 ).

20.

Il quarto e il quinto motivo sono diretti a contestare la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha concluso che la Commissione, nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, ha erroneamente omesso di tener conto dei prezzi di 17 tipi di prodotti dei 66 venduti dai produttori dell’Unione ( 13 ).

21.

Infine, con il sesto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha applicato un erroneo livello di intensità del sindacato giurisdizionale.

22.

Prima di analizzare i motivi d’impugnazione sollevati dalla Commissione, ritengo opportuno effettuare alcune osservazioni di carattere preliminare.

A. Osservazioni preliminari

23.

La presente causa concerne l’analisi della sottoquotazione dei prezzi che la Commissione svolge, nel quadro di un procedimento antidumping, per accertare l’esistenza di un pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione. L’accertamento di un tale pregiudizio costituisce un requisito essenziale per l’adozione di misure antidumping ( 14 ). Le disposizioni che disciplinano l’accertamento di un pregiudizio sono previste all’articolo 3, del regolamento di base.

24.

A tale riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, come osservato dal Tribunale ( 15 ), i paragrafi, 1, 2 e 3, dell’articolo 3 del regolamento di base contengono disposizioni sostanzialmente identiche a quelle di cui all’articolo 3.1 e 3.2 dell’Accordo antidumping. Da ciò si desume l’intenzione del legislatore dell’Unione di attuare nel diritto dell’Unione, mediante tali disposizioni, un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC ( 16 ). In tali circostanze, ed entro questi limiti, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità del regolamento controverso alla luce di tali disposizioni dell’Accordo antidumping ( 17 ). Nel quadro di un tale controllo di legittimità, il giudice dell’Unione deve altresì tener conto dell’interpretazione delle differenti disposizioni di tale accordo effettuata dall’organo di conciliazione dell’OMC ( 18 ).

25.

Occorre poi, in secondo luogo, rilevare che dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, risulta che l’accertamento di un pregiudizio deve basarsi su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping e degli effetti di tali importazioni in dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, e dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

26.

Per ciò che riguarda specificamente l’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione, risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase del regolamento di base che occorre esaminare, in particolare, se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’Unione, o, in altre parole, se vi sia stata una «sottoquotazione» sensibile dei prezzi ( 19 ).

27.

La determinazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili dell’industria dell’Unione e, più in particolare, la determinazione dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi, implica un esame della relazione esistente tra i prezzi delle suddette importazioni e i prezzi dei prodotti simili, esame che presuppone che venga effettuata una comparazione tra tali due prezzi ( 20 ).

28.

Tuttavia, l’articolo 3 dell’Accordo antidumping, e di conseguenza, l’articolo 3 del regolamento di base, non prevedono un metodo particolare d’analisi per la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio né, più in particolare, di una sottoquotazione dei prezzi ( 21 ). Tale analisi deve però fondarsi su prove positive e su un esame obiettivo e che, pertanto, sia imparziale ed equo e che tenga conto di tutte le prove rilevanti ( 22 ).

29.

Al riguardo occorre peraltro ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare ( 23 ). La Corte ha esplicitamente riconosciuto che tale ampio potere discrezionale sussiste con riguardo, in particolare, alla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione ( 24 ).

30.

Come rilevato giustamente dal Tribunale, l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, nonché, più in generale, l’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili dell’industria dell’Unione implicano indubbiamente la valutazione di situazioni economiche complesse ( 25 ), ciò che, come si vedrà più nel dettaglio nell’analisi del sesto motivo di impugnazione, ha un’incidenza sul grado di sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione.

31.

In terzo luogo, per ciò che riguarda specificamente il caso di specie, è necessario precisare alcuni elementi di fatto constatati dal Tribunale e non controversi tra le parti.

32.

Innanzitutto, nell’inchiesta antidumping la Commissione ha ritenuto che il prodotto considerato fosse costituito da determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) a sezione circolare con diametro esterno superiore a 406,4 mm originari della Repubblica popolare cinese) ( 26 ). Essa ha rilevato l’esistenza di tre segmenti di mercato relativi a tale prodotto, uno relativo al petrolio e al gas, uno relativo alla produzione di energia elettrica e uno relativo alle costruzioni ( 27 ). La definizione del prodotto considerato e del prodotto simile, pur avendo fatto oggetto di contestazione durante il procedimento amministrativo, non è stata contestata da Hubei Xinyegang dinanzi al Tribunale e deve quindi essere considerata come definitiva.

33.

Occorre, poi, rilevare che, nella presente fattispecie la Commissione ha svolto un’analisi volta a determinare la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione procedendo ad una comparazione dei prezzi delle importazioni con i prezzi dell’industria dell’Unione utilizzando il sistema del Numero di controllo del prodotto («NCP», in prosieguo anche: il «metodo NCP»).

34.

In base a tale metodo a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori-cinesi oggetto del campione e a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori dell’Unione oggetto del campione è stato attribuito un unico NCP, il quale dipendeva dalle caratteristiche principali del prodotto ( 28 ). I tipi di prodotto importati dalla Cina sono stati quindi confrontati sulla base dell’NCP con i prodotti fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione aventi caratteristiche identiche o simili ( 29 ). Per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha comparato i prezzi delle vendite dei produttori dell’Unione oggetto del campione con quelli delle vendite dei produttori-esportatori cinesi oggetto del campione, NCP per NCP. Per ogni NCP per cui vi erano vendite corrispondenti, la Commissione ha stabilito un margine di sottoquotazione. Essa ha poi calcolato un margine di sottoquotazione medio ponderato per il prodotto considerato per ciascuno degli esportatori cinesi oggetto del campione. L’utilizzo di tale metodo ha condotto alla determinazione di margini di sottoquotazione dei prezzi compresi tra il 15,2% e il 29,1% ( 30 ). L’utilizzazione come metodo di comparazione del metodo NCP non è stata contestata, in quanto tale, da Hubei Xinyegang ( 31 ).

35.

Infine, è accertato e non controverso tra le parti che la totalità delle importazioni cinesi è stata oggetto dell’analisi nel quadro della determinazione della sottoquotazione dei prezzi ( 32 ).

B. Sui primi tre motivi relativi alla censura concernente l’omessa presa in considerazione dei segmenti di mercato relativi al prodotto considerato nell’esame della sottoquotazione dei prezzi e degli effetti delle importazioni sui prezzi

36.

Con i suoi primi tre motivi di impugnazione la Commissione contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, ai punti da 59 a 67, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva erroneamente omesso, nella sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, di tenere conto dei diversi segmenti di mercato relativi al prodotto considerato. Nel terzo motivo d’impugnazione la Commissione contesta, in particolare, i punti da 77 a 79 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha rigettato alcuni elementi prodotti dalla Commissione, su sua richiesta, dopo l’udienza di primo grado.

1.   La sentenza impugnata

37.

Ai punti da 59 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato come pacifico che, benché la Commissione avesse rilevato l’esistenza di tre segmenti di mercato relativi al prodotto considerato, essa non aveva tenuto conto di tale segmentazione nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

38.

A tale riguardo, il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che il caso di specie si caratterizzava per quattro elementi (analizzati, rispettivamente, ai punti 61, 62, 63 e 64 della sentenza impugnata): in primo luogo, non tutte le tipologie di prodotto ricomprese nel prodotto simile erano direttamente intercambiabili dal lato della domanda, anche se i produttori potevano riorientare la loro offerta; in secondo luogo, l’impiego di diverse materie prime nella fabbricazione dei tipi di prodotti incideva sulle differenze di prezzo tra i segmenti di mercato, differenze che, come si desumeva dalla relazione dell’organo di appello «HP-SSST», costituivano un elemento pertinente da prendere in considerazione ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi; in terzo luogo, la Commissione aveva confermato che il 75,1% delle importazioni cinesi incluse nel campione erano concentrate nel segmento della costruzione, il quale, come risultava dalla sentenza Shangai Teraoka, avrebbe dovuto essere analizzato separatamente; e, in quarto luogo, risultava dal regolamento provvisorio che più del 60% delle vendite della maggior società dei produttori dell’Unione erano legate all’industria del petrolio e del gas.

39.

Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 65 della sentenza impugnata, che nel regolamento controverso la Commissione aveva stabilito una connessione tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione, la quale tuttavia era stata determinata in maniera globale, senza effettuare distinzione tra i diversi segmenti di mercato.

40.

In tali circostanze il Tribunale ha concluso, al punto 66 della sentenza impugnata, che non tenendo conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’ambito della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi e, più in generale, dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, la Commissione non aveva basato la sua analisi su tutti i dati rilevanti del caso di specie. Il Tribunale ha poi aggiunto al punto 67 della sentenza impugnata, che, tenuto conto dei quattro elementi citati al precedente paragrafo 38, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno assicurarsi che l’abbassamento dei prezzi dell’industria dell’Unione non provenisse da un segmento sul quale le importazioni cinesi avevano una presenza limitata o un livello di sottoquotazione – ad ammettere che esso esista – che non potesse essere considerato come «sensibile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del regolamento di base. Il Tribunale ha ritenuto che tale conclusione non pregiudicasse l’uso da parte della Commissione, come nel caso di specie, del metodo NCP, qualora tale metodo si iscriva nel quadro di un’analisi che tenga conto della segmentazione del mercato.

41.

Infine, ai punti 77 e 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che le conclusioni cui era giunto non potessero essere rimesse in causa dagli elementi versati dalla Commissione nel fascicolo, dopo l’udienza, ad uno stadio tardivo del procedimento. Secondo il Tribunale, infatti, la Commissione non poteva validamente invocare a sostegno del regolamento controverso motivi che non sono ivi contenuti e che essa ha menzionato solo dopo l’introduzione del ricorso.

2.   Argomenti delle parti

a)   Sul primo motivo di impugnazione relativo all’assenza in capo alla Commissione di un obbligo di effettuare un’analisi del pregiudizio per segmento di mercato

42.

Nel suo primo motivo di impugnazione, che si articola in tre capi, la Commissione, supportata da ArcelorMittal e a., contesta la conclusione del Tribunale secondo cui, benché tutti i tubi oggetto dell’inchiesta costituissero incontestabilmente un unico «prodotto simile», essa avrebbe dovuto comunque effettuare un’analisi del pregiudizio per segmento di mercato.

43.

Nel primo capo la Commissione, sostiene che, concludendo che essa fosse tenuta ad effettuare un esame distinto della sottoquotazione dei prezzi per ciascun segmento di mercato del prodotto considerato, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafi 2 e 4, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 8, nonché l’articolo 4 del regolamento di base. Risulterebbe da tali disposizioni che è sufficiente che la Commissione effettui l’analisi della sottoquotazione dei prezzi a livello del «prodotto simile» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Tali disposizioni non imporrebbero un’analisi più dettagliata, né un obbligo di effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi separatamente per ciascun segmento di mercato. Non essendo stata contestata dinanzi al Tribunale né la determinazione del «prodotto simile», né quella dell’«industria dell’Unione» operate nel regolamento controverso, non si potrebbero rimettere in discussione tali determinazioni nell’ambito di motivi relativi alla constatazione dell’esistenza di un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe introdotto un’analisi fondata sulla nozione di mercato rilevante propria del diritto della concorrenza, la quale sarebbe tuttavia diversa dalla nozione di «prodotto simile» nell’ambito della normativa antidumping.

44.

Nel secondo capo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha interpretato in modo erroneo i due precedenti su cui ha fondato la sua analisi (ossia la relazione dell’organo di appello «HP-SSST» e la sentenza Shanghai Teraoka) o alternativamente ne ha qualificato in modo erroneo o distorto i fatti, i quali sarebbero completamente differenti da quelli rilevanti nel caso di specie. Nessuno di tali due precedenti potrebbe infatti stare a fondamento della conclusione secondo cui essa era obbligata ad effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per ogni segmento di mercato in aggiunta all’analisi effettuata a livello del prodotto simile.

45.

Nel terzo capo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento controverso o, in subordine, ha effettuato una qualificazione giuridica erronea dei fatti quando ha dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che i fatti, constatati ai punti 59, 61, 62 (prima parte) e 64 della sentenza impugnata, costituivano circostanze eccezionali che richiedevano un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato.

46.

Hubei Xinyegang sostiene, a titolo preliminare, che la Commissione descrive in modo erroneo la sentenza impugnata. Il Tribunale non avrebbe creato un obbligo generale a carico della Commissione di effettuare un’analisi della sottoquotazione per ogni segmento di mercato, ma avrebbe solo ritenuto che, considerati i fatti di causa, nel regolamento controverso la Commissione aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione la segmentazione del mercato nella sua analisi della sottoquotazione dei prezzi. Gli argomenti relativi ad un preteso obbligo di effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per ogni segmento di mercato sarebbero quindi inconferenti. Inoltre, la contestazione implicita di diversi fatti senza sollevarne uno snaturamento sarebbe inammissibile e le informazioni addizionali fornite dalla Commissione sarebbero nuove e, quindi, inammissibili.

47.

Riguardo al primo capo, Hubei Xinyegang sostiene che il riferimento, agli articoli 4, paragrafo 1, e 3 paragrafo 2, del regolamento di base, ai «prodotti simili» al plurale dimostrerebbe che la nozione di «prodotto simile» può includere diverse tipologie di prodotti e quindi diversi segmenti di mercato. Ciò sarebbe confermato dalla giurisprudenza della Corte. Inoltre, l’organo di appello dell’OMC avrebbe sottolineato l’importanza di esaminare l’esistenza di differenti segmenti di mercato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e la sentenza impugnata sarebbe conforme a tale posizione. Secondo Hubei Xinyegang, benché non esista alcun obbligo di determinare l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per ogni tipo di prodotto o segmento di mercato, la Commissione sarebbe, tuttavia, obbligata ad esaminare tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusa la questione di come l’esistenza di segmenti di mercato differenti possano incidere complessivamente sull’analisi degli effetti sui prezzi, in questo caso la sottoquotazione dei prezzi.

48.

Riguardo al secondo capo, Hubei Xinyegang sostiene che il fondamento dell’annullamento del regolamento controverso si ritroverebbe nell’obbligo di basare l’accertamento su prove positive ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 del regolamento di base. Il riferimento alla relazione dell’organo di appello «HP‑SSST» e alla sentenza Shanghai Teraoka, supporterebbe solo l’affermazione secondo cui, qualora esistano segmenti di mercato con differenze di prezzo sostanziali, l’impatto di tale segmentazione sull’analisi della sottoquotazione dei prezzi deve essere presa in considerazione. Inoltre, diverse affermazioni della Commissione riguardo a tali due precedenti sarebbero inesatte. Infine, l’affermazione secondo cui, nel presente caso, sia le importazioni cinesi sia i prodotti venduti dall’industria dell’Unione si concentravano nello stesso segmento di mercato non sarebbe contenuta nel regolamento controverso, come rilevato dal Tribunale.

49.

Anche il terzo capo, secondo Hubei Xinyegang, deve essere respinto. In effetti, da un lato, le parti interessate avrebbero sollevato la questione dell’esistenza di diversi segmenti di mercato non già nel contesto della definizione del prodotto considerato, bensì in quello del pregiudizio e del nesso di causalità. Dall’altro, quanto all’adeguamento effettuato dalla Commissione per calcolare il margine di pregiudizio a causa della situazione economica e della redditività della maggiore società del campione di produttori dell’Unione, tali elementi avrebbero chiaramente un’incidenza significativa sull’analisi del pregiudizio.

b)   Sul secondo motivo di impugnazione relativo al metodo NCP

50.

Con il suo secondo motivo, la Commissione contesta i punti 60 e 67 della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe, in sostanza, considerato che il metodo NCP non sarebbe atto a tenere conto della segmentazione del mercato. In tale modo il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il considerando 24 del regolamento controverso, nonché le spiegazioni fornite nel corso del procedimento amministrativo e nelle osservazioni orali e scritte della Commissione dinanzi al Tribunale. In subordine, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova prodotti a tale riguardo.

51.

Secondo la Commissione il metodo NCP costituisce l’analisi più dettagliata che può essere effettuata per comparare il prodotto considerato e il prodotto simile. Tale metodo, che peraltro non sarebbe utilizzato dalle principali controparti commerciali dell’Unione, consisterebbe in un’analisi molto più approfondita di quella effettuata a livello dei segmenti di mercato del prodotto simile. La costruzione degli NCP terrebbe, infatti, conto di tutte le caratteristiche del prodotto e consentirebbe così alla Commissione di mettere in corrispondenza ogni prodotto dei produttori cinesi inclusi nel campione con il prodotto del produttore dell’Unione incluso nel campione il più comparabile possibile. La prima cifra degli NCP terrebbe conto del segmento di mercato in cui rientra un tipo di prodotto. Nulla consentirebbe di concludere che la Commissione, basandosi sugli NCP, non abbia tenuto conto di talune caratteristiche proprie del prodotto o del mercato (in particolare le variazioni dei prezzi). Il metodo NCP garantirebbe, attraverso la sua concezione e il suo funzionamento, un’analisi per segmento di mercato.

52.

Hubei Xinyegang sostiene che nella sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicemente soltanto indicato che, nel caso di specie, l’applicazione del metodo NCP era di per sé insufficiente per tener conto della segmentazione del mercato. Sarebbe vero che tale metodo consentiva alla Commissione di stabilire se le importazioni cinesi rientranti in un NCP o in un tipo di prodotto specifico relativo ad uno specifico segmento di mercato fossero effettuate a prezzi inferiori (sottoquotazione) ai prezzi di vendita fatturati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per lo stesso NCP o tipo di prodotto rientrante nello stesso segmento di mercato. Tuttavia, il metodo NCP non avrebbe consentito alla Commissione di determinare gli effetti delle importazioni in un determinato segmento sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per prodotti appartenenti ad altri segmenti.

c)   Sul terzo motivo relativo all’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione e alla distorsione degli elementi di prova

53.

Con il terzo motivo d’impugnazione, il quale si divide in due capi, la Commissione contesta i punti da 77 a 79 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha rigettato elementi da essa prodotti dopo l’udienza di primo grado che mostravano, da un lato, che la sottoquotazione dei prezzi sussisteva in tutti e tre i segmenti di mercato in questione e, dall’altro, che le vendite dei produttori dell’Unione erano concentrate nel segmento della costruzione.

54.

Nel primo capo, la Commissione sostiene che, così facendo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente in modo troppo restrittivo l’obbligo di motivazione incombente alla Commissione in materia di antidumping. Tale interpretazione sarebbe contraria alla giurisprudenza e violerebbe l’articolo 296 TFUE. Non sarebbe stato necessario che la Commissione spiegasse specificamente nel regolamento controverso che era stata constatata sottoquotazione dei prezzi in tutti e tre i segmenti di mercato e che le vendite dei produttori dell’Unione erano concentrate nel segmento della costruzione. Tali informazioni sarebbero comunque state comunicate in modo approssimativo alla Hubei Xinyegang nel corso dell’inchiesta.

55.

Nel secondo capo la Commissione fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva dichiarando, al punto 78 della sentenza impugnata, che l’analisi per segmento di mercato sarebbe stata effettuata solo ex post. La distinzione tra i diversi segmenti di mercato sarebbe stata deliberatamente internalizzata nell’analisi con il metodo NCP, di cui il Tribunale avrebbe ignorato o mal compreso e snaturato il funzionamento.

56.

Riguardo al primo capo, Hubei Xinyegang sostiene che la sentenza su cui la Commissione fonda la sua argomentazione ( 33 ) concernerebbe una situazione particolare in cui una società che non aveva partecipato al procedimento amministrativo lamentava una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda allegazioni che essa non aveva formulato. La sua posizione sarebbe però fondamentalmente diversa in quanto essa, sin dall’inizio del procedimento amministrativo, avrebbe sottolineato che l’esistenza di diversi segmenti di mercato aveva importanza ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi. Risulterebbe poi dalla giurisprudenza che le istituzioni sono tenute ad esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione e la motivazione di un atto deve figurare nel testo stesso di quest’ultimo. Sarebbe inoltre inesatto che essa fosse a conoscenza che la sottoquotazione dei prezzi era stata constatata in tutti e tre i segmenti di mercato e che le vendite dei produttori dell’Unione erano concentrate nel segmento della costruzione, in quanto essa non avrebbe avuto accesso ai calcoli relativi alla sottoquotazione degli altri produttori cinesi per ragioni di confidenzialità.

57.

Riguardo al secondo capo, Hubei Xinyegang sostiene che il Tribunale non contesta alla Commissione di non aver applicato il metodo NCP per segmento, ma di non aver effettuato un’analisi per segmento. Pertanto, il Tribunale avrebbe censurato il fatto che il metodo NCP aveva consentito alla Commissione soltanto di stabilire una sottoquotazione dei prezzi in un determinato segmento, senza consentirle di analizzare gli effetti della sottoquotazione constatata in un segmento sui prezzi di vendita fatturati da produttori dell’Unione in un altro segmento.

3.   Analisi

a)   Sulla censura formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata

58.

Per poter analizzare il primo, il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sollevati dalla Commissione, occorre, a mio avviso, innanzitutto precisare la portata esatta della censura formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata. In effetti, le parti sono in disaccordo sulla portata da assegnare alla sentenza impugnata ( 34 ).

59.

Risulta, a mio avviso, dalla lettura dei punti 65, 66 e 67 della sentenza impugnata, riportati ai precedenti paragrafi 39 e 40, che in tale sentenza il Tribunale ha preso atto dell’utilizzo del metodo NCP da parte della Commissione per l’analisi dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi, ma ha considerato che l’uso di tale metodo non fosse sufficiente, alla luce dei quattro elementi menzionati al paragrafo 38 supra, caratterizzanti il caso di specie, per tenere conto in maniera adeguata della segmentazione del mercato ai fini dell’analisi degli effetti sui prezzi dell’industria dell’Unione delle importazioni in dumping. Il Tribunale ha così censurato la Commissione per non aver fondato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie.

60.

Secondo il Tribunale, avendo la Commissione stabilito una connessione tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi e l’andamento dei prezzi dell’industria dell’Unione, il quale era stato determinato globalmente senza tenere conto della segmentazione del mercato ( 35 ), viste le circostanze del caso, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno assicurarsi che l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione (ossia l’abbassamento di tali prezzi) non «provenisse», da un segmento sul quale le importazioni cinesi avevano una presenza limitata o un livello di sottoquotazione non «sensibile». In altre parole, il Tribunale ha considerato che, malgrado l’uso del metodo NCP, la Commissione avrebbe dovuto constatare che tale abbassamento dei prezzi del prodotto simile dell’industria dell’Unione, considerato nel suo insieme, non risultasse dalle dinamiche che avevano avuto luogo in un segmento di mercato in cui le importazioni in dumping non avevano avuto un’incidenza sostanziale in ragione del loro volume non rilevante o in ragione di un livello di sottoquotazione non sensibile; in tale caso, in effetti, tale abbassamento non sarebbe stato la conseguenza (degli effetti sui prezzi) delle importazioni in dumping.

61.

In tale contesto, l’analisi che segue sarà volta a determinare, innanzitutto, la portata degli obblighi incombenti sulla Commissione nell’esame della sottoquotazione dei prezzi nel caso in cui nell’ambito dei prodotti in esame nel quadro dell’inchiesta siano identificabili diversi segmenti di mercato. Successivamente occorrerà verificare se il Tribunale abbia giustamente considerato che, alla luce degli elementi caratterizzanti la presente fattispecie, l’analisi svolta da tale istituzione fosse inficiata da una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

b)   Esiste un obbligo a carico della Commissione di effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi segmento per segmento?

62.

Occorre anzitutto chiedersi se l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base – interpretato alla luce delle altre disposizioni dello stesso regolamento e delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo antidumping – presupponga un obbligo generale a carico della Commissione di effettuare un’analisi della sottoquotazione segmento per segmento ogni qualvolta nell’ambito del prodotto considerato siano identificabili diversi segmenti di mercato ( 36 ).

63.

Ritengo che ciò non sia il caso e rilevo, al riguardo, che le parti concordano che non esiste un obbligo di tal genere di carattere generale a carico della Commissione.

64.

Come fa valere a giusto titolo la Commissione, risulta dai termini stessi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base che l’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, ed in particolare l’esame volto a determinare se tali importazioni sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori rispetto ai prodotti simili dell’industria dell’Unione (e, quindi, se vi è stata sottoquotazione dei prezzi), deve essere effettuata con riferimento al prodotto simile, quale definito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Non risulta da tali disposizioni, né da nessun’altra disposizione del regolamento di base, che sussista un obbligo generalizzato a carico della Commissione di effettuare un’analisi dell’esistenza della sottoquotazione dei prezzi ad un livello più dettagliato rispetto al livello del prodotto simile.

65.

Tale interpretazione è del resto confermata dall’interpretazione dell’articolo 3.2 dell’Accordo antidumping effettuata nella relazione dell’organo di appello «HP-SSST», il quale ha affermato esplicitamente che l’autorità responsabile dell’inchiesta non è tenuta ai sensi di tale disposizione a determinare l’esistenza della sottoquotazione dei prezzi per ciascuna tipologia dei prodotti oggetto dell’inchiesta o riguardo all’intera gamma di prodotti di cui il prodotto simile è costituito ( 37 ).

66.

Ne consegue che, una volta che il prodotto considerato e il prodotto simile sono stati determinati, e la loro definizione non è contestata, in linea di principio, è sufficiente che la Commissione effettui un’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, a livello del prodotto simile così definito e non ad un livello più dettagliato.

67.

Ciò detto, risulta, tuttavia, dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base che la Commissione è tenuta ad effettuare un esame obiettivo degli effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. L’esame obiettivo richiesto da tale disposizione, letta alla luce dell’interpretazione fornita dall’organo di appello dell’OMC della corrispondente disposizione dell’articolo 3.1 dell’Accordo antidumping, necessita di prendere in considerazione tutte le prove rilevanti, le quali possono includere, ove appropriato, la presa in considerazione delle quote di mercato relative di ogni tipologia di prodotto incluso nell’inchiesta ( 38 ).

68.

Se ne desume che, in determinate circostanze, al fine di garantire che l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi sensibile a livello del prodotto simile sia «obiettivo» ( 39 ), risulta appropriato prendere in considerazione le quote di mercato delle varie tipologie di prodotto in questione, e quindi può essere necessario tener conto dei vari segmenti di mercato del prodotto considerato.

c)   In quali casi è necessario effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi segmento per segmento?

69.

Occorre pertanto chiedersi, in quali casi, al fine di garantire l’obiettività dell’esame volto a determinare l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi, risulti appropriato, o addirittura necessario, effettuare un’analisi segmento per segmento prendendo in considerazione la quota di mercato relativa di ogni tipologia di prodotto. Successivamente, sulla base di tale analisi, occorrerà verificare se il Tribunale ha a buon diritto considerato che il caso di specie rientrava in questa categoria di casi.

70.

A tale riguardo, per giustificare la necessità di un esame della sottoquotazione dei prezzi segmento per segmento nel presente caso, nella sentenza impugnata il Tribunale si è riferito a due precedenti, i quali hanno fatto oggetto di ampia discussione tra le parti: la sentenza Shanghai Teraoka del Tribunale stesso e la relazione dell’organo di appello «HP-SSST».

71.

Il primo di tali precedenti, ossia la sentenza Shanghai Teraoka, riguardava un caso in cui nell’ambito del prodotto in causa erano individuabili tre segmenti distinti e in cui le importazioni in causa erano concentrate per il 97% in un solo di tali tre segmenti.

72.

Nel corso dell’inchiesta antidumping, il Consiglio dell’Unione europea aveva svolto un esame della sottoquotazione dei prezzi solo rispetto a tale segmento e aveva poi estrapolato le conclusioni riguardo agli effetti sui prezzi su tale segmento a tutto il prodotto simile ( 40 ). Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva sostenuto che, così facendo, il Consiglio avesse violato l’articolo 3 del regolamento di base in quanto aveva effettuato l’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping solo rispetto ad una parte del prodotto simile ( 41 ).

73.

In tale contesto fattuale, il Tribunale ha giudicato, da un lato, che nell’ambito dell’accertamento del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base, le istituzioni dell’Unione possono procedere ad un’analisi per segmento per valutare i diversi indicatori del pregiudizio, in particolare se i risultati ottenuti con un altro metodo si rivelano non attendibili per l’una o l’altra ragione, sempre che venga debitamente considerato il prodotto interessato nel suo insieme ( 42 ). Dall’altro lato, il Tribunale ha considerato che, in una situazione in cui il 97% delle importazioni sono concentrate in un segmento specifico, fosse logico, se non necessario per il corretto risultato dell’inchiesta, che tale analisi contenesse separatamente la valutazione di tale segmento ( 43 ). Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente.

74.

Si desume, a mio avviso, in diritto, da tale sentenza che, in un caso in cui le importazioni sono fortemente concentrate in un segmento del mercato relativamente al prodotto in causa, le istituzioni dell’Unione, nel quadro dell’ampio potere discrezionale di cui godono nell’ambito delle misure di difesa commerciale, ricordato al precedente paragrafo 29, possono limitarsi ad analizzare la sottoquotazione dei prezzi con riferimento a tale segmento, ove ciò sia appropriato per garantire il carattere obiettivo dell’esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, a condizione che venga debitamente considerato il prodotto interessato nel suo insieme. Inoltre, a seconda delle circostanze del caso, una valutazione separata di un segmento può essere appropriata o addirittura necessaria per garantire l’obiettività di tale esame.

75.

Per ciò che riguarda il secondo precedente, ossia la relazione dell’organo di appello «HP-SSST», esso concerneva un caso in cui nell’ambito del prodotto simile, quale definito dalle autorità cinesi responsabili dell’inchiesta antidumping, erano identificabili tre segmenti (Grado A, Grado B e Grado C). Nel caso in questione, le importazioni oggetto di dumping e le vendite nazionali si concentravano su segmenti diversi del mercato: le vendite nazionali erano concentrate nel segmento relativo al Grado A, nel quale aveva avuto luogo una quantità trascurabile (pari all’1,45%), di importazioni; le importazioni oggetto di dumping erano, invece, concentrate nei segmenti relativi ai Gradi B e C. Inoltre, i prezzi dei prodotti inclusi nei Gradi B e C erano, rispettivamente, il doppio e il triplo di quelli compresi nel Grado A. In tale contesto, le autorità cinesi avevano constatato l’esistenza di sottoquotazione dei prezzi nei segmenti corrispondenti ai Gradi B e C, su cui erano concentrate le importazioni, ma non avevano constatato nessuna sottoquotazione nel segmento relativo al Grado A, su cui era concentrata la produzione nazionale ( 44 ). Dette autorità non avevano quindi constatato una sottoquotazione a livello del prodotto simile, ma si erano limitate a constatare la sottoquotazione solo rispetto ai Gradi B e C ( 45 ).

76.

In tale contesto fattuale, l’organo d’appello dell’OMC ha considerato, da un lato, che un esame obiettivo volto a verificare l’esistenza di una sottoquotazione sensibile dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping rispetto al prodotto simile interno (comprendente le tre tipologie di prodotto) avrebbe dovuto prendere in considerazione le pertinenti quote di mercato delle varie tipologie di prodotto e, dall’altro, che un’analisi appropriata degli effetti sui prezzi avrebbe dovuto prendere in considerazione che esistevano differenze significative tra i prezzi delle varie tipologie di prodotti. Detto organo ha altresì giudicato che un’autorità responsabile dell’inchiesta non può ignorare elementi di prova che suggeriscano che le importazioni oggetto di dumping non hanno effetto sui prezzi interni o hanno solo effetto limitato ( 46 ).

77.

Risulta pertanto dalla la relazione dell’organo di appello «HP-SSST» che, in una situazione caratterizzata da una forte concentrazione delle vendite interne e delle importazioni oggetto di dumping su segmenti diversi, caratterizzati a loro volta da differenze di prezzo alquanto significative, al fine di garantire l’obiettività dell’esame dell’esistenza della sottoquotazione dei prezzi richiesta dall’articolo 3.1 dell’Accordo antidumping (e quindi dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base), occorre prendere in considerazione le quote di mercato di ciascuna tipologia di prodotto e tali significative differenze di prezzo.

78.

I due summenzionati precedenti forniscono indicazioni riguardo a determinate situazioni in cui risulta opportuno o addirittura necessario prendere in considerazione la segmentazione del mercato al fine di garantire un esame obiettivo della sottoquotazione dei prezzi. È quindi alla luce di tutte le considerazioni che precedono che occorre analizzare se il Tribunale abbia a giusto titolo considerato che, nel caso di specie, fosse necessario che la Commissione tenesse conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato e che, omettendo di farlo, essa non abbia fondato la sua analisi su tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

d)   Sull’obbligo per la Commissione di tenere conto della segmentazione del mercato nel caso di specie

1) Sull’obbligo di motivazione del regolamento controverso e sugli elementi presentati dalla Commissione dinanzi al Tribunale dopo l’udienza di primo grado

79.

Per poter svolgere l’analisi menzionata al paragrafo precedente occorre, tuttavia, preliminarmente, verificare se è a giusto titolo che, come risulta dai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale si è rifiutato di tenere conto degli elementi presentati dalla Commissione dopo l’udienza di primo grado oppure, se, come sostiene la Commissione nel quadro del suo terzo motivo di impugnazione, così facendo il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. Tali elementi rivestono infatti un’importanza fondamentale per comprendere il contesto preciso del caso di specie.

80.

Al riguardo, risulta dal fascicolo che, a seguito della discussione che aveva avuto luogo durante l’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale, il Tribunale stesso aveva impartito un termine alla Commissione per fornirgli alcune informazioni al fine di chiarire la percentuale delle vendite dei produttori dell’Unione oggetto del campione nei tre segmenti di mercato in causa, nonché ulteriori dati riguardanti le importazioni dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione.

81.

La Commissione ha adempiuto a tale richiesta e ha fornito dati, risultanti dall’applicazione del metodo NCP alle vendite dei produttori, cinesi e dell’Unione, oggetto del campione. Da tali dati si desumeva, da un lato, che nel quadro di ciascuno dei tre segmenti in causa esisteva una corrispondenza tra le importazioni oggetto di dumping e le vendite dell’industria dell’Unione le quali si situavano a livelli pressoché equivalenti. Più specificamente, risultava da tali dati che sia le importazioni, sia le vendite interne si concentravano principalmente nel segmento delle costruzioni (con una quota rispettiva del 75,1% e del 71,6%), che esse avevano entrambe un livello non insignificante nel segmento del petrolio e del gas (rispettivamente 17,3% e 15,3%) e che esse erano entrambe presenti in misura minore, ma non insignificante, nel segmento della produzione di energia elettrica (rispettivamente 7,4% e 13,1%). Dall’altro lato, risultava da tali dati che la sottoquotazione dei prezzi aveva avuto luogo su tutti e tre i segmenti in questione.

82.

Il Tribunale ha respinto la rilevanza di tali dati sostenendo, in sostanza, ai suindicati punti della sentenza impugnata, che la Commissione non potesse integrare la motivazione del regolamento controverso con motivi menzionati posteriormente all’introduzione del ricorso dinanzi al Tribunale.

83.

A tale riguardo, tuttavia, occorre rammentare che risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e va valutata in funzione delle circostanze del caso e alla luce del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in causa ( 47 ).

84.

In particolare, ove si tratti di un atto di portata generale, quale un regolamento istitutivo di dazi antidumping, l’obbligo di motivazione deve essere interpretato nel senso che non si può richiedere alle istituzioni dell’Unione di specificare i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in vista dei quali il regolamento è stato adottato, né a fortiori che esse ne forniscano una valutazione più o meno completa ( 48 ).

85.

Al riguardo occorre rilevare che il Tribunale non ha contestato l’insufficienza della motivazione del regolamento controverso, ma si è rifiutato di prendere in considerazione taluni dati forniti dalla Commissione su sua richiesta i quali, al fine di rispondere ad argomenti sollevati da una ricorrente, offrivano una visione più dettagliata delle conclusioni contenute nel regolamento controverso. In concreto, per rispondere agli argomenti sollevati da Hubei Xinyegang, tali dati dettagliano la conclusione – la sufficienza della motivazione della quale non è rimessa in dubbio – secondo cui l’analisi fondata sul metodo NCP aveva dimostrato che nella presente fattispecie sussisteva sottoquotazione dei prezzi a livello del prodotto simile ( 49 ).

86.

In tale contesto ritengo che la Commissione debba poter essere messa in condizione di rispondere ad argomenti presentati in un ricorso diretto contro un regolamento istitutivo di dazi antidumping fornendo dati integrativi che permettano al giudice dell’Unione – ove e se necessario per poter svolgere il suo sindacato giurisdizionale sull’atto – di comprendere pienamente l’analisi implicante la valutazione di situazioni economiche complesse e fondata su numerosi dati economici effettuata dalla Commissione per giungere alle conclusioni contenute in tale atto di applicazione generale. Al riguardo rilevo che la prassi del Tribunale stesso in materia antidumping sembra andare in tal senso ( 50 ).

87.

Inoltre, ove lo ritenga necessario il giudice dell’Unione può, come fatto dal Tribunale nel presente caso, chiedere informazioni e chiarimenti all’istituzione in questione al fine di ottenere delucidazioni ulteriori riguardo alla motivazione, limitata ma sufficiente, per l’adozione di un atto di applicazione generale ( 51 ).

88.

Consegue da quanto precede che, a mio avviso, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione, i dati, risultanti dall’applicazione del metodo NCP e menzionati al precedente paragrafo 81, con cui la Commissione, su richiesta del Tribunale stesso e al fine di controbattere un argomento sollevato da Hubei Xinyegang nel suo ricorso di primo grado, ha dettagliato in modo più preciso la conclusione contenuta nel regolamento controverso riguardo alla constatazione nella presente fattispecie dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi a livello del prodotto simile.

89.

Risulta da ciò che, a mio avviso, il terzo motivo d’impugnazione della Commissione deve essere accolto e che la sentenza impugnata è inficiata da errore di diritto su tale punto. Di conseguenza, gli elementi indicati al precedente paragrafo 81 devono essere considerati nel quadro dell’analisi che segue.

2) Sull’utilizzazione del metodo NCP nella presente fattispecie

90.

Al fine di comprendere appieno l’esame svolto dalla Commissione nel caso di specie per determinare l’esistenza della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping rispetto ai prezzi dei prodotti simili dell’industria dell’Unione e censurato dal Tribunale nella sentenza impugnata, occorre approfondire l’analisi del metodo NCP utilizzato a tal fine dalla Commissione e già menzionato ai precedenti paragrafi 33 e 34.

91.

Risulta dal considerando 24 del regolamento controverso, nonché dalle informazioni presenti nel fascicolo, che gli NCP sono dei codici alfanumerici a ciascuno dei quali corrisponde una categoria di prodotto. Tali codici vengono definiti subito dopo l’inizio dell’inchiesta sulla base delle caratteristiche specifiche del prodotto ( 52 ).

92.

Nella presente fattispecie, in applicazione di tale metodologia, i vari prodotti in esame nel corso dell’inchiesta sono stati suddivisi in 5 categorie, identificabili dal primo numero del codice, indicativo della tipologia di prodotto. Non è controverso che i prodotti compresi in un NCP corrispondente alle categorie 1 e 2 erano ricompresi nel segmento del petrolio e del gas, che quelli corrispondenti alla categoria 3 erano usati nel settore della costruzione e che quelli corrispondenti alle categorie 4 e 5 ricadevano nel segmento della produzione di energia elettrica.

93.

Come rilevato al paragrafo 34 supra, per determinare l’esistenza di una sottoquotazione sensibile dei prezzi in base al metodo NCP, la Commissione ha comparato, NCP per NCP, i prezzi delle importazioni e i prezzi dei produttori dell’Unione. Essa ha quindi comparato le vendite di ciascun prodotto considerato rientrante nel NCP da parte dei produttori cinesi inclusi nel campione con un corrispondente prodotto dell’industria dell’Unione. Così facendo, nella misura in cui, come risulta dal paragrafo precedente, la suddivisione dei prodotti per NCP si fondava su criteri che permettevano di considerare i vari segmenti in cui si suddivideva il prodotto in causa, la Commissione ha tenuto conto di tali segmenti nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

94.

Le informazioni presenti nel fascicolo ( 53 ) consentono di constatare che l’utilizzo di tale metodo permetteva di tenere conto dei volumi relativi delle varie vendite a livello dei vari segmenti. Ciò è, del resto, dimostrato dal fatto che, sulla base di tale analisi si sono potute determinare, come fatto dalla Commissione, le varie quote delle vendite per ciascun segmento. Come risulta dal precedente paragrafo 81, sulla base di tale determinazione si è, così, potuto stabilire che vi era una sostanziale corrispondenza nei vari segmenti tra le importazioni cinesi e le vendite interne dell’Unione e, più in particolare che esse erano entrambe concentrate sullo stesso segmento, ossia quello della costruzione, ma che negli altri due segmenti vi era una presenza di importazioni e di vendite domestiche non trascurabile.

95.

L’utilizzo di tale metodo permetteva altresì di tenere conto del livello delle sottoquotazioni nei diversi segmenti di mercato, come dimostrato dal fatto che la Commissione ha potuto stabilire che esisteva sottoquotazione in ciascun segmento.

96.

Risulta a mio avviso dalle considerazioni che precedono che è erronea l’affermazione, contenuta ai punti 60 e 66 della sentenza impugnata, secondo cui, malgrado l’uso del metodo NCP, nell’esame della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione non tenendo conto della segmentazione corrispondente alle diverse tipologie del prodotto considerato, avrebbe omesso di tener conto di tutti i dati pertinenti. In effetti, le modalità con cui tale metodo era stato concepito e il suo uso in concreto garantivano, nella presente fattispecie, un’analisi per segmento di mercato dei prodotti oggetto dell’inchiesta.

97.

Quanto all’argomento di Hubei Xinyegang secondo cui il metodo NCP non avrebbe consentito alla Commissione di determinare gli effetti delle importazioni in un determinato segmento sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per prodotti appartenenti ad altri segmenti, ritengo che un tale complemento di analisi non sia necessario in una situazione in cui le importazioni e le vendite interne erano a livello sostanzialmente corrispondente sui tre segmenti esistenti e in cui la sottoquotazione dei prezzi è stata constatata su tutti i tre i segmenti.

98.

Consegue da quanto precede che, a mio avviso, anche il secondo motivo di impugnazione della Commissione deve essere accolto.

3) Sugli elementi caratterizzanti il caso di specie considerati dal Tribunale per determinare l’insufficienza dell’analisi svolta dalla Commissione

99.

Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che alla luce delle quattro circostanze caratterizzanti la presente fattispecie – da esso analizzate ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata e menzionate al precedente paragrafo 38 –, malgrado l’uso del metodo NCP, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno assicurarsi che l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione (ossia l’abbassamento di tali prezzi) non «provenisse», da un segmento sul quale le importazioni cinesi avevano una presenza limitata o un livello di sottoquotazione non sensibile. Pertanto, come rilevato al precedente paragrafo 60, per il Tribunale, la presenza di tali circostanze imponeva che, malgrado l’uso del metodo NCP, per garantire un esame obiettivo della sottoquotazione dei prezzi e, più in generale, degli effetti dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, la Commissione svolgesse un’analisi supplementare volta a verificare che l’abbassamento dei prezzi del prodotto simile dell’industria dell’Unione, considerato nel suo insieme fosse effettivamente la conseguenza (degli effetti sui prezzi) delle importazioni in dumping. Il Tribunale ha considerato che non svolgendo tale complemento di analisi, l’esame effettuato dalla Commissione fosse incompleto

100.

Occorre verificare pertanto se, alla luce del caso di specie, tali quattro circostanze imponessero alla Commissione, malgrado l’esame effettuato mediante il metodo NCP, di svolgere l’analisi richiesta dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata.

101.

A tale proposito, per ciò che riguarda la prima di tali circostanze, ossia la difficoltà d’intercambiabilità delle varie tipologie di prodotti ricomprese nel prodotto simile come definito ( 54 ), rilevo che se la sostituibilità dal punto di vista della domanda è certamente un criterio di analisi fondamentale per la definizione del mercato rilevante in materia di concorrenza, essa non gioca un ruolo altrettanto fondamentale in materia antidumping. I criteri usati per definire il prodotto simile in materia antidumping, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base sono differenti e non è raro che nel quadro di un’inchiesta antidumping venga definito come prodotto simile un prodotto comprendente diverse tipologie di prodotti che, nel quadro del diritto della concorrenza, sarebbero ricomprese in mercati rilevanti del prodotto differenti. Al riguardo occorre, inoltre, rilevare che Hubei Xinyegang non ha contestato dinanzi al Tribunale la definizione del prodotto simile, cosicché tale definizione deve essere considerata come un dato acquisito e non può essere rimessa in causa a livello dell’analisi volta ad accertare l’esistenza di un pregiudizio ( 55 ).

102.

Ne consegue che la difficoltà di intercambiabilità dei prodotti oggetto dell’inchiesta dal lato della domanda non appare costituire un elemento pertinente per ritenere che nella presente fattispecie la Commissione fosse tenuta ad effettuare l’analisi supplementare richiesta dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata rispetto a quella svolta sulla base del metodo NCP.

103.

Per ciò che riguarda la seconda di tali circostanze, ossia l’esistenza di differenze di prezzo tra i vari segmenti, il Tribunale ha considerato, riferendosi alla relazione dell’organo di appello «HP-SSST» che l’esistenza di tali differenze di prezzo fosse un elemento da prendere in conto ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e che l’esistenza di tali differenze di prezzo tra i segmenti contribuisse a imporre il complemento di analisi menzionato al punto 67 della sentenza impugnata ( 56 ).

104.

Tuttavia, se è vero, come risulta dal precedente paragrafo 76, che in tale relazione l’organo d’appello ha ritenuto che in detto caso un’analisi appropriata degli effetti sui prezzi avrebbe dovuto tener conto delle differenze significative tra i prezzi delle varie tipologie di prodotti, ritengo che non si possa desumere da tale precedente che nella presente fattispecie, al fine di assicurare un esame obiettivo della sottoquotazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione fosse tenuta ad effettuare l’analisi indicata al punto 67 della sentenza impugnata.

105.

In effetti, come risulta dai precedenti paragrafi da 75 a 77, nel caso esaminato dall’organo d’appello dell’OMC, le importazioni oggetto di dumping e le vendite interne erano concentrate su segmenti differenti e la sottoquotazione era stata constatata solo su due dei tre segmenti in causa, sui quali si concentravano le importazioni e non era stata constatata su quello in cui si concentravano le vendite domestiche. Nel presente caso invece, come risulta dai dati menzionati al precedente paragrafo 81, le importazioni in dumping e le vendite domestiche erano concentrate sullo stesso segmento e sugli altri segmenti entrambe erano presenti a livelli comparabili. Inoltre, nel presente caso, la sottoquotazione è stata constatata su tutti i segmenti in cui si suddivideva il prodotto considerato. In aggiunta, risulta dal fascicolo che la comparazione mediante il metodo NCP permetteva di prendere in considerazione le differenze di prezzo tra le diverse tipologie di prodotti ricompresi nei vari segmenti. In tale contesto, occorre concludere che neanche la seconda circostanza rilevata dal Tribunale, considerata alla luce della relazione dell’organo di appello «HP-SSST», imponeva, nel caso di specie, alla Commissione di effettuare il complemento di analisi richiesto al punto 67 della sentenza impugnata.

106.

Per ciò che riguarda la terza delle circostanze considerate dal Tribunale, ossia il fatto che il 75,1% delle importazioni dei produttori cinesi oggetto del campione fosse concentrato nel segmento della costruzione, il Tribunale ha, riferendosi alla sentenza Shanghai Teraoka che ciò rendesse logica, se non necessaria un’analisi separata di tale segmento ( 57 ). Tuttavia, tale precedente non è, a mio avviso, atto a far constatare un errore di analisi della Commissione nella presente fattispecie. Infatti, da un lato, come risulta dai precedenti paragrafi da 71 a 74, tale precedente riguarda una fattispecie diversa da quella del presente caso. Infatti, diversamente da tale sentenza, nella presente fattispecie la Commissione non si è limitata a svolgere un esame della sottoquotazione dei prezzi solo rispetto al segmento su cui si concentravano le importazioni, ma lo ha svolto riguardo alla totalità del prodotto considerato. Dall’altro lato, mediante l’utilizzo del metodo NCP essa ha, come richiesto da tale precedente, preso in considerazione la segmentazione del mercato ( 58 ). In ogni caso, in considerazione del fatto che le importazioni in dumping e le vendite domestiche erano concentrate sullo stesso segmento ed erano presenti a livelli comparabili sugli altri segmenti e che la sottoquotazione è stata constatata su tutti i segmenti in cui si suddivideva il prodotto considerato, anche la terza circostanza indicata dal Tribunale non è atta a dimostrare un errore di analisi della Commissione.

107.

Infine, riguardo alla quarta circostanza identificata dal Tribunale, ossia che risultasse dal regolamento provvisorio che più del 60% delle vendite della maggior società dei produttori dell’Unione erano legate all’industria del petrolio e del gas, neanch’essa supporta la conclusione del Tribunale secondo cui nella presente fattispecie fosse necessario il complemento d’analisi previsto al punto 67 della sentenza impugnata. Infatti, la rilevanza di tale circostanza, con cui il Tribunale intendeva suggerire che fosse plausibile che le importazioni oggetto di dumping e le vendite dell’industria dell’Unione fossero concentrate in diversi segmenti, è tuttavia manifestamente contraddetta dalla constatazione, risultante dalle informazioni menzionate al precedente paragrafo 81, secondo cui importazioni in dumping e vendite dell’Unione erano concentrate sullo stesso segmento, ossia quello della costruzione.

108.

Risulta da tutto quanto precede che nessuno dei quattro elementi indicati dal Tribunale era atto a giustificare la necessità di un complemento di analisi quale quello menzionato al punto 67 della sentenza impugnata. Più specificamente, in una situazione in cui, la Commissione aveva usato il metodo NCP per determinare la sottoquotazione dei prezzi e, da un lato, le importazioni oggetto di dumping e le vendite domestiche erano concentrate sullo stesso segmento ed erano presenti a livelli comparabili sugli altri segmenti e, dall’altro, la sottoquotazione dei prezzi era presente su tutti i segmenti in cui si suddivideva il prodotto considerato, la Commissione non può essere censurata per non aver esercitato il complemento d’analisi indicato al punto 67 della sentenza impugnata.

e)   Conclusione sul primo, secondo e terzo motivo d’impugnazione

109.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che la sentenza impugnata è inficiata da diversi errori nella parte in cui conclude che, non avendo la Commissione tenuto conto della segmentazione del mercato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e più in generale degli effetti sui prezzi, tale istituzione non ha fondato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie e che, malgrado l’uso del metodo NCP, nella presente fattispecie la Commissione avrebbe dovuto quantomeno assicurarsi che l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione (ossia l’abbassamento di tali prezzi) non «provenisse», da un segmento sul quale le importazioni cinesi avevano una presenza limitata o un livello di sottoquotazione non sensibile.

110.

Di conseguenza, a mio avviso, il primo, il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sollevati dalla Commissione devono essere accolti.

C. Sul quarto e quinto motivo relativi alla censura concernente l’omessa considerazione dei 17 tipi di prodotto simile non esportati dai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione

111.

Con il quarto e con il quinto motivo di impugnazione, la Commissione, sostenuta da ArcelorMittal e a., contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, ai punti da 68 a 76, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva erroneamente omesso di prendere in conto, nella sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, un certo volume del prodotto simile fabbricato dai produttori dell’Unione oggetto del campione.

1.   La sentenza impugnata

112.

In detti punti della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che 17 tipi di prodotti sui 66 venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, rappresentanti l’8% del volume delle vendite di detti produttori, non erano stati presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, dato che tali prodotti non erano stati esportati dai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione e che quindi nessuna comparazione poteva aver luogo.

113.

Fondandosi sulla relazione dell’organo di appello «HP-SSST», il Tribunale ha considerato, al punto 71 della sentenza impugnata, che nessun elemento permettesse di considerare che, nell’analisi prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base si possa non prendere in considerazione un certo volume del prodotto simile che non sia l’oggetto di una sottoquotazione dei prezzi. Esso ha inoltre considerato, ai punti da 72 a 74 della sentenza impugnata, che il nesso stabilito dalla Commissione nel regolamento controverso tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e l’andamento dei prezzi dell’industria dell’Unione fosse necessariamente basato su una base fattuale errata, poiché era stato stabilito senza tener conto dei summenzionati 17 tipi di prodotto che non erano stati soggetti a sottoquotazione dei prezzi. Il Tribunale ha quindi considerato che, in assenza di una motivazione specifica al riguardo nel regolamento controverso, non si potesse escludere che tali 17 tipi di prodotti avessero partecipato, per una parte non trascurabile, al ribasso dei prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione non aveva tenuto conto di tutti i dati rilevanti del caso di specie nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni in dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

2.   Argomenti delle parti

a)   Sul quarto motivo relativo ad un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base

114.

Nel quarto motivo d’impugnazione, il quale si divide in due capi, la Commissione, supportata da ArcelorMittal e a., contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

115.

Nel primo capo, la Commissione sostiene che, la conclusione del Tribunale secondo cui l’analisi della sottoquotazione dei prezzi deve essere effettuata con riferimento a tutte le tipologie di prodotto vendute dall’industria dell’Unione si fonderebbe su un’erronea comprensione dell’esame della sottoquotazione dei prezzi. Risulterebbe dai termini stessi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base che tale esame non deve essere effettuato per ciascun tipo di prodotto o NCP venduto dall’industria dell’Unione, ma che la sottoquotazione dei prezzi deve essere stabilita a livello del prodotto simile. La Commissione calcolerebbe, prima, la sottoquotazione a livello di ciascun NCP e, poi, la media ponderata della sottoquotazione riguardo a tutti gli NCP prodotti dai produttori dell’Unione oggetto del campione. Se per un NCP non è constatata sottoquotazione o è constatata una sottoquotazione negativa, ciò non significherebbe che non possa essere imposto un dazio antidumping anche sugli NCP per i quali non è stata osservata alcuna sottoquotazione.

116.

Nel secondo capo, la Commissione sostiene che, considerando che l’esame degli effetti sui prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base imponga anche una valutazione dei 17 NCP non prodotti dai produttori cinesi oggetto del campione, il Tribunale ha confuso tale esame con l’analisi di «non imputazione» prevista all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Risulterebbe infatti dal testo stesso di tali disposizioni che esse presuppongono la valutazione della sottoquotazione dei prezzi tra il prodotto importato oggetto di dumping e il prodotto simile e non gli effetti di NCP venduti dall’industria dell’Unione, ma non dai produttori-esportatori cinesi. Nel regolamento impugnato, la Commissione avrebbe determinato gli effetti sui prezzi con riferimento agli NCP per i quali il campione di vendite cinesi consentiva di mettere in corrispondenza un NCP con il campione di vendite dell’Unione. Essa non avrebbe potuto stabilire la sottoquotazione per i 17 NCP venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ma non esportati dai produttori cinesi inclusi nel campione. La questione identificata ai punti da 72 a 74 della sentenza impugnata secondo cui la Commissione avrebbe dovuto valutare il rischio che l’industria dell’Unione potesse aver sofferto importanti perdite in reazione alle vendite dell’Unione dei 17 NCP non esportati dai produttori-esportatori cinesi rientrerebbe nel quadro dell’analisi di non imputazione prevista dall’articolo 3 paragrafo 7 del regolamento di base. Tuttavia, Hubei Xinyegang non avrebbe invocato la violazione di tale disposizione a sostegno del suo ricorso. Inoltre, la relazione dell’organo di appello «HP-SSST», non supporterebbe in alcun modo le conclusioni del Tribunale.

117.

Hubei Xinyegang sostiene, innanzitutto, che la Commissione descriverebbe in modo erroneo la sentenza impugnata. Il Tribunale non avrebbe considerato che la sottoquotazione dei prezzi deve essere determinata a livello di ciascun NCP, ma si sarebbe semplicemente limitato a censurare il fatto che la Commissione abbia esteso le sue constatazioni concernenti l’esistenza di sottoquotazione dei prezzi riguardo a taluni tipi di prodotti ad altri tipi di prodotti per cui tale constatazione non aveva avuto luogo, e ciò senza fornire spiegazione.

118.

Riguardo al primo capo, Hubei Xinyegang fa valere che il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che le preoccupazioni identificate nella giurisprudenza ( 59 ) riguardo all’esclusione dal calcolo del margine di dumping di operazioni di esportazione verso l’Unione relative a taluni tipi del prodotto considerato fossero valide anche nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione o degli effetti sui prezzi. Sussisterebbe altresì un rischio di manipolazione se si dovesse considerare che la Commissione non sia tenuta a prendere in considerazione tutte le vendite dei produttori inclusi nel campione dell’Unione. Infatti, ciò potrebbe consentirle di constatare una sottoquotazione dei prezzi soltanto per una parte limitata delle vendite dell’industria dell’Unione e di estendere tale constatazione al resto delle vendite, senza dover spiegare quali siano stati gli effetti sui prezzi di queste ultime vendite.

119.

Riguardo al secondo capo, Hubei Xinyegang fa valere che l’argomento della Commissione secondo cui l’analisi degli effetti sui prezzi e la determinazione del nesso di causalità costituirebbero fasi totalmente indipendenti l’una dall’altra sarebbe inconferente in quanto la Commissione non ha contestato il punto 86 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha constatato l’esistenza di una relazione tra la determinazione della sottoquotazione dei prezzi e la determinazione dell’esistenza di un nesso di causalità. In ogni caso, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nella parte in cui fa riferimento all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione, includerebbe i requisiti del nesso di causalità e di non imputazione precisati poi all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento. Inoltre, il Tribunale si sarebbe giustamente riferito alla relazione dell’organo di appello «HP-SSST» da cui si desumerebbe che occorre accertare gli effetti sui prezzi per il prodotto nel suo insieme, senza escludere i tipi di prodotti per i quali non è stata rilevata alcuna sottoquotazione.

b)   Sul quinto motivo relativo ad una violazione dell’articolo 17 del regolamento di base

120.

Con il suo quinto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 17 del regolamento di base ( 60 ) constatando che la Commissione abbia erroneamente omesso di tenere conto degli effetti dei 17 tipi di prodotti non venduti dai produttori-esportatori cinesi oggetto del campione, ma venduti dai produttori dell’Unione oggetto del campione. L’assenza di importazioni per i 17 NCP in causa sarebbe la conseguenza intrinseca dell’utilizzo del metodo di campionamento nel caso di specie, riguardo al quale la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Inoltre, poiché il campione è considerato rappresentativo la constatazione di una sottoquotazione dei prezzi sulla base della media ponderata dei margini di sottoquotazione stabiliti per gli NCP venduti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sarebbe rappresentativa per tutti gli NCP, e quindi anche per il prodotto considerato. L’interpretazione del Tribunale priverebbe il campionamento di ogni effetto utile e limiterebbe indebitamente la discrezionalità di cui gode la Commissione al riguardo.

121.

Hubei Xinyegang risponde, in primo luogo, che, sebbene la Commissione disponga di un certo margine di discrezionalità per selezionare il campione, ciò non toglierebbe che, una volta selezionato il campione, essa deve rispettare tutti gli obblighi legali previsti nel regolamento di base, ivi compreso quello di effettuare un’analisi corretta degli effetti sui prezzi. In secondo luogo, la sentenza impugnata non pregiudicherebbe la possibilità per la Commissione di ricorrere al campionamento né la flessibilità di cui essa dispone al riguardo. La sentenza impugnata richiederebbe unicamente di tener conto, una volta stabiliti i campioni, degli effetti di tutte le importazioni oggetto di dumping dei produttori-esportatori inclusi nel campione sui prezzi di tutti i tipi di prodotti venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

3.   Analisi

a)   Sulla censura formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata

122.

Per poter analizzare il quarto e il quinto motivo, occorre innanzitutto, come per i primi tre motivi, precisare la portata della censura formulata dal Tribunale. In effetti, pure riguardo alla parte della sentenza impugnata contestata in tali motivi le parti sono in disaccordo sulla portata da assegnare alla censura del Tribunale.

123.

La Commissione e ArcelorMittal e a., sostengono che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia imposto alla Commissione l’obbligo di effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per ogni tipo di prodotto, ossia per ogni NCP, venduto dall’industria dell’Unione. Esse sostengono inoltre che la censura fondamentale formulata dal Tribunale non rientra nell’analisi degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, bensì nell’analisi cosiddetta di «non imputazione» di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, non invocato dinanzi al Tribunale.

124.

Hubei Xinyegang sostiene, invece, che il Tribunale ha contestato alla Commissione di aver semplicemente esteso la portata dei suoi accertamenti relativi alla sottoquotazione dei prezzi di taluni tipi di prodotti a tipi di prodotti per cui non era stata dimostrata alcuna sottoquotazione, e ciò senza motivazione. Pertanto, escludendo dalla sua analisi i suddetti 17 tipi di prodotti, la Commissione non avrebbe dimostrato gli effetti sui prezzi delle importazioni per il prodotto simile nel suo insieme in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

125.

Al riguardo rilevo, in primo luogo, che nella sentenza impugnata il Tribunale ha, innanzitutto, constatato, al punto 69, che in applicazione del metodo NCP la Commissione non era stata in grado di determinare un margine di sottoquotazione dei prezzi per i 17 tipi di prodotti dell’industria dell’Unione per cui non vi erano prodotti importati corrispondenti. Poi, al punto 71, riferendosi alla relazione dell’organo di appello «HP-SSST», il Tribunale ha considerato che, tuttavia, niente nelle disposizioni pertinenti permettesse di considerare che fosse possibile escludere dall’analisi prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base un certo volume del prodotto simile che non era oggetto di sottoquotazione dei prezzi, ossia detti 17 prodotti per cui non era stato possibile determinare il margine di sottoquotazione in applicazione del metodo NCP.

126.

Mediante tale ultima affermazione il Tribunale ha, a mio avviso, espresso il principio secondo cui, nell’analisi degli effetti sui prezzi, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l’integralità delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione. Successivamente il Tribunale ha applicato tale principio al caso di specie, e ha giudicato che, essendo nella presente fattispecie tale analisi stata effettuata mediante la determinazione della sottoquotazione dei prezzi in applicazione del metodo NCP, la Commissione fosse tenuta a prendere necessariamente in considerazione, al fine di fondare la sua analisi su tutti i dati pertinenti, tutti gli NCP dei produttori dell’Unione oggetto del campione.

127.

In secondo luogo, il Tribunale ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata ha essenzialmente censurato la Commissione per aver fondato il nesso da essa constatato tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi e l’andamento dei prezzi dell’industria dell’Unione su una base fattuale erronea, non avendo essa preso in considerazione i 17 tipi di prodotti in questione e ciò perché non poteva essere escluso che tali tipi di prodotti avessero «partecipato per una parte non trascurabile all’abbassamento dei prezzi dei produttori dell’Unione oggetto del campione».

128.

Ne consegue che la censura fondamentale del Tribunale nei confronti della Commissione consiste nel non aver tenuto conto nell’analisi da essa svolta del possibile contributo che (i prezzi) di tali 17 tipi di prodotti – per cui non era stato possibile determinare il margine di sottoquotazione – potevano aver avuto sull’andamento dei prezzi dei produttori dell’Unione che era stato calcolato dalla Commissione con riferimento al prodotto simile considerato nella sua totalità.

b)   Esiste un obbligo a carico della Commissione di considerare sempre nell’analisi degli effetti sui prezzi tutte le tipologie dei prodotti dell’industria dell’Unione incluse nella definizione del prodotto simile?

129.

In tale contesto occorre anzitutto chiedersi se esista, come sembra desumersi dal punto 71 della sentenza impugnata, un obbligo a carico della Commissione di considerare sempre tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione nel suo esame degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi, in particolare qualora tale esame avvenga mediante la constatazione della sottoquotazione dei prezzi.

130.

Per fondare la sua affermazione di principio contenuta al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale si è riferito al punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP-SSST», in cui detto organo ha ritenuto che in tale caso, le autorità cinesi «erano tenute a valutare il carattere sensibile della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping in relazione alla “proporzione della produzione interna per cui non era stata constatata sottoquotazione dei prezzi”».

131.

Il Tribunale ha esteso per analogia la portata di tale affermazione al caso di specie e, avendo previamente constatato, al punto 70 della sentenza impugnata, che per i 17 tipi di prodotti in questione non era stata «constatata sottoquotazione dei prezzi» ne ha tratto, al punto 71, il summenzionato principio secondo cui non si può escludere una parte del prodotto simile dall’esame degli effetti sui prezzi.

132.

Non sono, però, convinto che da tale punto della relazione dell’organo di appello «HP-SSST» possa trarsi un principio di carattere generale quale quello desunto dal Tribunale. Detto punto deve, infatti, essere letto nel contesto del caso di specie esaminato dall’organo d’appello dell’OMC. Come risulta dal precedente paragrafo 75, tale caso riguardava una situazione in cui le autorità cinesi avevano omesso di analizzare, e non avevano quindi constatato, una sottoquotazione dei prezzi per i prodotti rientranti nel segmento relativo al Grado A, nel quale si concentravano le vendite nazionali, ma si erano limitate ad estendere a tale segmento le constatazioni della sottoquotazione riguardanti i segmenti di mercato relativi ai Gradi B e C, sui quali si concentravano le importazioni oggetto di dumping.

133.

Ne risulta che in tale punto l’organo d’appello ha inteso indicare che in una situazione assai particolare di tal genere, in cui le vendite domestiche erano fortemente concentrate in un segmento (Grado A) e le importazioni in dumping concentrate in altri segmenti (Grado B e C), le autorità cinesi non potevano limitarsi ad estendere le constatazioni relative alla sottoquotazione effettuate per i Gradi B e C ai prodotti inclusi nel segmento di Grado A.

134.

Contrariamente a tale caso, nella presente fattispecie, la Commissione non ha escluso una «proporzione della produzione interna» dalla constatazione della sottoquotazione dei prezzi per ragioni di opportunità, ma non era in misura, come ammesso dal Tribunale stesso, di calcolare il margine di sottoquotazione per tali prodotti, e ciò in ragione del campione e del metodo di analisi scelto in applicazione del suo margine di discrezionalità ( 61 ).

135.

Ne consegue che, a mio avviso, il punto della relazione dell’organo di appello «HP-SSST» in questione non può stare a fondamento di un principio di carattere generale quale quello deducibile dall’affermazione contenuta al punto 71 della sentenza impugnata secondo cui è necessario che la Commissione prenda sempre in considerazione nella sua analisi della sottoquotazione dei prezzi e degli effetti sui prezzi tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione e rientranti nell’ambito del prodotto simile come determinato.

136.

Hubei Xinyegang fa, tuttavia, valere che tale principio sarebbe in linea con l’approccio adottato dalla Corte nella sentenza Changshu City. A tale riguardo occorre ricordare che in tale sentenza la Corte ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in considerazione del suo tenore letterale, della sua finalità e del contesto in cui è inserito, non può essere interpretato nel senso che consente l’esclusione, dal calcolo del margine di dumping, di operazioni di esportazione nell’Unione relative a taluni tipi del prodotto considerato e che, per contro, dalla citata disposizione discende che, ai fini di tale calcolo, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere in considerazione tutte dette operazioni ( 62 ).

137.

Al riguardo, ritengo, tuttavia, che l’interpretazione fornita dalla Corte in tale sentenza dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base per il calcolo del margine di dumping non sia necessariamente trasponibile, in modo automatico, all’esame della sottoquotazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento. Già da un punto di vista letterale occorre rilevare che le due disposizioni sono formulate in modo fondamentalmente differente. L’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base prevede, infatti, esplicitamente l’obbligo di prendere in considerazione i «prezzi di tutte le transazioni di esportazione» ( 63 ). Si può pertanto considerare che nella misura in cui le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2 e 3 di detto regolamento sono formulate in modo diverso, esse non impongano necessariamente in tale analisi la presa in considerazione di tutte le vendite del prodotto simile da parte dell’industria dell’Unione.

138.

Ciò, del resto, sembra corrispondere altresì alla differente logica sottostante al calcolo del margine di dumping e alla determinazione della sottoquotazione. Mentre infatti il calcolo del margine di dumping avviene, normalmente ( 64 ), prendendo in considerazione le vendite domestiche e le esportazioni della stessa impresa, ossia il produttore-esportatore, la determinazione della sottoquotazione dei prezzi presuppone invece la comparazione tra vendite di produttori diversi (ossia le importazioni in dumping dei produttori-esportatori e le vendite domestiche dell’industria dell’Unione).

139.

Risulta dall’analisi che precede che né la relazione dell’organo di appello «HP-SSST», su cui si è fondato il Tribunale, né la sentenza Changshu City, invocata da Hubei Xinyegang, possono fondare un principio secondo cui la Commissione è tenuta sempre ed in ogni circostanza a considerare la totalità delle vendite dei produttori dell’Unione di tutti i tipi di prodotti simili nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e, più in generale degli effetti sui prezzi delle importazioni in dumping.

140.

Ciò detto, ritengo però necessario effettuare le seguenti considerazioni.

141.

In primo luogo, come rilevato ai precedenti paragrafi 28 e 67 risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base che la Commissione è tenuta ad effettuare un esame obiettivo degli effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. Non si può pertanto escludere che, in determinate circostanze, al fine di garantire l’obiettività di tale esame, sia effettivamente necessario prendere in conto la totalità delle vendite dei prodotti dell’industria dell’Unione.

142.

In secondo luogo, come si desume dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base l’analisi in questione presuppone l’esame degli effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. Nella presente fattispecie, come rilevato al precedente paragrafo 35, non è contestato che tale esame sia stato effettuato con riferimento a tutte le importazioni del prodotto considerato effettuate dagli esportatori cinesi oggetto del campione.

143.

In terzo luogo, come ricordato ai precedenti paragrafi 28 e 29, l’articolo 3 del regolamento di base, non prevede un metodo specifico d’analisi per la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio né, più in particolare, di una sottoquotazione dei prezzi e, al riguardo, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare. In tale contesto, nella misura in cui è garantita l’obiettività dell’esame, spetta a dette istituzioni scegliere il metodo di analisi che ritengono più appropriato, secondo le specificità dell’inchiesta in questione, per determinare gli effetti sui prezzi.

144.

In quarto luogo, nella presente fattispecie, da un lato, risulta dal regolamento controverso che la Commissione ha scelto di ricorrere al campionamento in conformità con l’articolo 17 del regolamento di base ( 65 ) in relazione sia ai produttori-esportatori cinesi, sia ai produttori dell’Unione. Tale campionamento, riguardo al quale la giurisprudenza ha riconosciuto un certo margine di discrezionalità ( 66 ), non è stato contestato nella presente fattispecie.

145.

Dall’altro lato, come già rilevato ai precedenti paragrafi 33, 34, nonché 90 e seguenti, nella presente fattispecie la Commissione ha scelto di usare, in applicazione del summenzionato margine di discrezionalità, il metodo NCP per determinare la sottoquotazione dei prezzi. Tale metodo, il quale non è stato neanch’esso contestato, era tra le altre cose finalizzato ad assicurare che fossero comparabili i prezzi dei prodotti che provenivano da imprese diverse e che dovevano essere comparati. Al fine di assicurare tale comparabilità, la determinazione dei diversi NCP si è fondata, come già rilevato, sulle caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti. Tuttavia, come fanno valere a giusto titolo ArcelorMittal e a., l’utilizzo di un tale sistema presuppone un compromesso tra, da un lato, l’esigenza di assicurare la suddetta compatibilità dei prezzi e, dall’altro, l’esigenza di assicurare che sia possibile comparare il numero più alto possibile di importazioni e di vendite domestiche, al fine di ottenere un risultato il più rappresentativo possibile. In tale prospettiva, più è dettagliato il NCP, più saranno comparabili i prodotti importati e quelli domestici ricompresi nel NCP. Tuttavia, allo stesso tempo, più è dettagliato il NCP e maggiore è il rischio che taluni prodotti (NCP) non abbiano equivalenti e che quindi essi non possano essere presi in considerazione nell’analisi. Nella presente fattispecie è accertato che l’uso del metodo NCP concepito dalla Commissione ha permesso un livello assai alto di comparabilità, essendo stato comparato il 100% delle importazioni in dumping con il 92% delle vendite domestiche delle imprese oggetto del campione. Come già rilevato tale metodo non è stato contestato.

146.

È alla luce di tali considerazioni che occorre analizzare l’errore censurato dal Tribunale nei confronti della Commissione.

c)   Sull’errore contestato dal Tribunale alla Commissione

147.

Risulta dal punto 76 della sentenza impugnata che il Tribunale ha censurato la Commissione per non aver tenuto conto di tutti i dati pertinenti nel caso di specie nel quadro dell’esame della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni in dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione.

148.

Si deduce dai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, richiamati ai precedenti paragrafi 113 e 127, che, per ciò che riguarda la seconda censura, i dati pertinenti di cui la Commissione non avrebbe erroneamente tenuto conto, erano i dati riguardanti l’impatto che i prezzi delle vendite dei 17 tipi di prodotti, per cui non era stato possibile constatare una sottoquotazione dei prezzi, avrebbero potuto avere sull’abbassamento dei prezzi delle vendite dei produttori dell’Unione oggetto del campione relative al prodotto simile, considerato nel suo complesso. Come rilevato al precedente paragrafo 128 il Tribunale ha fondamentalmente censurato la Commissione per non aver tenuto conto nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e degli effetti sui prezzi del possibile contributo che le vendite di tali 17 tipi di prodotti potevano aver avuto sull’andamento dei prezzi dei produttori dell’Unione riguardo al prodotto simile considerato nella sua totalità.

149.

Tuttavia, a tale riguardo rilevo, da un lato, che, come osservato al precedente paragrafo 142, risulta in modo esplicito dal testo dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base che l’analisi degli effetti sui prezzi, riguarda gli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e non l’effetto dei prezzi di una parte dei prodotti simili. Nella presente fattispecie, tuttavia, il Tribunale ha contestato alla Commissione una violazione di tali disposizioni per non aver tenuto conto non degli effetti delle importazioni (il 100% delle quali sono state considerate nell’analisi), ma degli effetti delle vendite di 17 tipi di prodotti dei produttori dell’Unione.

150.

Dall’altro lato, tale censura riguarda la pretesa omissione di verificare se l’abbassamento dei prezzi del prodotto simile preso nella sua totalità non fosse dovuto in modo «non trascurabile» all’abbassamento del prezzo dei 17 tipi di prodotti in questione. Ciò equivale a dire che la Commissione avrebbe dovuto accertare se i prezzi di tali 17 tipi di prodotti avessero contribuito in modo sproporzionato, all’abbassamento dei prezzi del prodotto simile preso nella sua totalità, rispetto alle conseguenze, sul prodotto simile così considerato, derivanti dall’abbassamento dei prezzi degli altri 49 tipi di prodotti per cui la sottoquotazione era stata accertata.

151.

Tuttavia, come rilevato giustamente da Arcelor Mittal e a., tale abbassamento sproporzionato dei 17 tipi di prodotti in causa, potrebbe aver avuto luogo solo per due ragioni: o in conseguenza di un impatto sproporzionato su tali prodotti delle importazioni oggetto di dumping, oppure in ragione degli effetti di altri fattori, interni o esterni, diversi da dette importazioni. In tale contesto, tuttavia, delle due, l’una. Nel primo caso, tale abbassamento sproporzionato significherebbe che le importazioni in dumping hanno avuto effetti sui prezzi di tali 17 tipi di prodotti ancora maggiori rispetto a quelli determinati dalla Commissione per gli altri tipi di prodotti per cui era stata constatata la sottoquotazione. In tal caso, tuttavia, la conclusione riguardo all’esistenza di effetti pregiudizievoli sui prezzi del prodotto simile in ragione delle importazioni sul mercato dell’Unione non potrebbe certamente essere rimessa in causa come erronea. Nel secondo caso, l’abbassamento sproporzionato dei prezzi di tali prodotti sarebbe invece dovuto all’incidenza di «altri fattori [diversi dalle importazioni] che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione». Tuttavia, come fatto valere dalla Commissione, l’esame di tali altri fattori rientra nell’analisi della «non imputazione» di cui al paragrafo 7, dell’articolo 3, del regolamento di base, la cui violazione non è stata sollevata da Hubei Xinyegang e non può quindi giustificare l’accoglimento del ricorso di questa ( 67 ).

152.

Riguardo a tali 17 tipi di prodotti devo ancora rilevare che è, a mio avviso, erronea la conclusione a cui giunge il Tribunale al punto 71 in fine della sentenza impugnata – sulla base della constatazione contenuta al punto 70 della sentenza impugnata – secondo cui i 17 tipi di prodotti in causa non erano stati oggetto di nessuna sottoquotazione dei prezzi. Infatti, è in ragione del campionamento e della scelta del metodo NCP, che, come del resto rilevato dal Tribunale stesso al punto 69 della sentenza impugnata, non era possibile calcolare un margine di sottoquotazione per tali tipi di prodotti ( 68 ). Ciò non significa però che tali 17 tipi di prodotti non siano stati oggetto di sottoquotazione essi stessi. Infatti, non è escluso che altri esportatori cinesi, che non erano ricompresi nel campione, abbiano importato tali 17 tipi di prodotti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei produttori dell’Unione ( 69 ). È solo in ragione della scelta di metodo operata dalla Commissione nell’ambito del suo margine di discrezionalità, scelta peraltro non contestata, che tale constatazione non è stata possibile.

153.

Risulta da quanto precede che anche l’analisi del Tribunale contenuta ai punti da 68 a 76 della sentenza impugnata è, a mio avviso, inficiata da errori di diritto e che, pertanto, il Tribunale ha fondato anche tale parte della sentenza su un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

D. Sul sesto motivo relativo ad un’erronea determinazione dell’intensità del controllo giurisdizionale

1.   Argomenti delle parti

154.

Il sesto motivo d’impugnazione sollevato dalla Commissione, supportata da ArcelorMittal e a., si articola in tre capi. Nel primo capo, la Commissione contesta al Tribunale di aver statuito ultra petita, riqualificando il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado, così ampliando la portata della controversia al di là degli stretti limiti stabiliti dal ricorso stesso. Hubei Xinyegang non avrebbe infatti contestato la determinazione dei fatti, ma rimettendo in causa la maniera in cui la Commissione ha esercitato il proprio potere discrezionale, avrebbe contestato la valutazione dei fatti.

155.

Nel secondo capo la Commissione sostiene che, ai punti 34, 35 e 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha identificato erroneamente l’intensità del sindacato giurisdizionale che doveva esercitare. Esso si sarebbe basato nella sentenza impugnata su un’interpretazione estensiva della nozione di «determinazione dei fatti» la quale non avrebbe fondamento nella giurisprudenza e non sarebbe compatibile con l’intensità del sindacato giurisdizionale riconosciuta dalla giurisprudenza constante. Il Tribunale avrebbe applicato un sindacato giurisdizionale pieno, ove invece era applicabile il criterio dell’errore manifesto.

156.

Nel terzo capo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti. Anche se il l’intensità del sindacato giurisdizionale da esso indentificata fosse adeguata, quod non, la Commissione vi si sarebbe conformata, dal momento che essa avrebbe raccolto, nel corso dell’indagine, tutti i dati necessari per procedere ad un’analisi per segmento di mercato e per valutare i 17 NCP contestati.

157.

Riguardo al primo capo, Hubei Xinyegang fa valere che la semplice lettura del ricorso di primo grado evidenzia che il Tribunale non ha riqualificato i motivi da essa presentati, ma li ha semplicemente accolti. Riguardo al secondo capo, essa sostiene che il Tribunale avrebbe applicato in modo corretto il sindacato giurisdizionale, in linea con la giurisprudenza della Corte. Riguardo al terzo capo, essa sostiene che, anche se fosse vero che la Commissione ha raccolto tutti i dati necessari per l’analisi, ciò non risulta dal regolamento controverso, né dagli elementi prodotti dinanzi al Tribunale.

2.   Analisi

158.

Per ciò che riguarda, innanzitutto, il primo capo del presente motivo, concordo con Hubei Xinyegang che la lettura del ricorso di primo grado evidenzia che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha effettivamente accolto i motivi relativi alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base da essa sollevati, senza riqualificarli. Il primo capo del presente motivo deve pertanto, a mio avviso, essere respinto.

159.

Ciò non significa, tuttavia, che così facendo il Tribunale non possa aver, come fatto valere dalla Commissione nell’ambito del secondo capo, applicato un’intensità di sindacato giurisdizionale erronea.

160.

A tale proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse e che il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. È quanto avviene, in particolare, per quanto concerne l’accertamento dei fattori che arrecano un pregiudizio all’industria dell’Unione nell’ambito di un’inchiesta antidumping ( 70 ).

161.

Al riguardo, la Corte ha altresì dichiarato che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Tale controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte ( 71 ).

162.

Inoltre, nell’ambito del controllo di legittimità, di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non può, in nessun caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato ( 72 ).

163.

Nella presente fattispecie rilevo, in primo luogo, che al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale si è riferito ad una formula ripresa nella sua giurisprudenza costante ( 73 ), la quale enuncia, nella sostanza, i principi espressi nella giurisprudenza della Corte menzionata ai precedenti paragrafi 160 e 161. Tale formula contiene, però, una frase non rinvenibile in detta giurisprudenza della Corte ossia quella secondo cui «[t]ale sindacato giurisdizionale limitato non implica che il giudice dell’Unione si astenga dal controllare l’interpretazione, da parte delle istituzioni, dei dati di natura economica». Tale frase appare chiaramente mutuata dalla giurisprudenza relativa alla portata del sindacato giurisdizionale in materia di concorrenza ( 74 ). Tuttavia, non credo che la determinazione della portata del sindacato giurisdizionale effettuata dalla Corte in materia di concorrenza sia automaticamente trasponibile in materia di antidumping. Le due materie, pur essendo entrambe di natura economica, riguardando entrambe condotte di imprese e rientrando entrambe in ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, presentano tuttavia elementi di profonda diversità. In particolare, da un lato, le istituzioni hanno poteri d’inchiesta assai diversi nelle due materie e in materia antidumping, diversamente dal settore della concorrenza, il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere di inchiesta che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni ( 75 ). Dall’altro, il margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni in materia antidumping deve essere, in linea di principio, più ampio in quanto, come si desume esplicitamente dalla giurisprudenza, esso deriva dalla necessità di considerare la complessità non solo delle situazioni economiche, come in materia di concorrenza, ma anche di quelle politiche ( 76 ).

164.

In secondo luogo, occorre ricordare che, come rilevato dal Tribunale e ricordato al precedente paragrafo 28, l’articolo 3 del regolamento di base, non prevede un metodo specifico d’analisi per la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio né, più in particolare, di una sottoquotazione dei prezzi. In assenza della prescrizione di un metodo preciso per svolgere tale analisi, la quale implica la valutazione di situazioni economiche complesse, sussiste a maggior ragione un margine di discrezionalità in capo alla Commissione.

165.

In tale contesto è opportuno, a mio avviso, sottolineare che benché, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte menzionata al precedente paragrafo 161, il Tribunale è tenuto ad accertare se gli elementi di prova a disposizione della Commissione costituiscono l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa, ciò non toglie che in tale valutazione il Tribunale non può spingersi fino a travalicare i margini del sindacato giurisdizionale limitato, spingendosi fino a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. La constatazione che la Commissione non disponeva dell’insieme dei dati rilevanti deve portare alla conclusione che, in conseguenza di ciò, tale istituzione ha commesso un errore manifesto di valutazione. In altre parole, la giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 161 deve essere letta alla luce di quella menzionata al paragrafo 160. Ne risulta che per annullare un regolamento come quello controverso nella presente fattispecie, il giudice dell’Unione deve constatare che l’eventuale insufficienza dei dati rilevanti per valutare una situazione economica complessa ha comportato un errore manifesto di valutazione della Commissione.

166.

In terzo luogo, e in relazione alle considerazioni che precedono, ritengo che occorra fornire qualche chiarimento sulla portata del suddetto margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni. In effetti, la linea di demarcazione tra accertamento della sufficienza dei dati rilevanti per valutare una situazione economica complessa, e la rimessione in causa del metodo di analisi utilizzato, è piuttosto sottile.

167.

Al riguardo ritengo che in una situazione quale quella in causa nella presente fattispecie, tale margine di discrezionalità si estenda, almeno, alle decisioni relative alla scelta del metodo di analisi, ai dati e alle prove da raccogliere, alle modalità di calcolo da usare per determinare il margine di sottoquotazione, nonché all’interpretazione e alla valutazione dei dati raccolti. Riguardo a tutte queste questioni, deve applicarsi lo standard dell’errore manifesto e il sindacato giurisdizionale da esercitare da parte del giudice dell’Unione è limitato.

168.

Analizzando la presente fattispecie alla luce delle considerazioni che precedono, risulta dai precedenti paragrafi 59 e 60 che la prima censura operata dal Tribunale alla Commissione consiste, da un lato nell’omessa considerazione, malgrado l’uso del metodo NCP, della segmentazione del mercato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e più in generale degli effetti sui prezzi e, dall’altro, nell’omissione di un complemento di analisi diretto a verificare se l’abbassamento dei prezzi del prodotto simile dell’industria dell’Unione, considerato nel suo insieme, non risultasse dalle dinamiche che avevano avuto luogo in un segmento di mercato in cui le importazioni in dumping non avevano avuto un’incidenza sostanziale in ragione del loro volume non rilevante o in ragione di un livello di sottoquotazione non sensibile.

169.

Dal precedente paragrafo 128 risulta che nel quadro della seconda censura il Tribunale ha rimproverato alla Commissione di non aver tenuto conto, nell’analisi da essa svolta, del possibile contributo che i prezzi dei 17 tipi di prodotti, per cui non era stato possibile constatare una sottoquotazione, potevano aver avuto sull’andamento dei prezzi dei produttori dell’Unione che era stato calcolato con riferimento al prodotto simile considerato nella sua totalità.

170.

È in ragione di tali due pretesi errori di analisi che il Tribunale ha concluso al punto 76 della sentenza impugnata che la Commissione non avesse tenuto conto di tutti i dati pertinenti del caso di specie.

171.

Al riguardo rilevo, da un lato, che tali censure mostrano un grado di intervento da parte del Tribunale piuttosto elevato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi svolta dalla Commissione, il quale si concilia, a mio avviso, difficilmente con l’intensità limitata del sindacato giurisdizionale prescritta dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 160. Al riguardo rilevo, tra l’altro, che come risulta dall’intestazione della sezione della sentenza impugnata che inizia al punto 53, il secondo capo del primo motivo dedotto in primo grado da Hubei Xinyegang e accolto dal Tribunale era diretto a rimettere in causa il metodo usato dalla Commissione per il suo esame della sottoquotazione dei prezzi, ciò che, come rilevato al precedente paragrafo 167 rientra, a mio avviso, indubbiamente nell’ampio ambito del margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione in materia.

172.

Dall’altro lato, rilevo che il Tribunale non ha in nessun modo constatato che la pretesa omissione di tener conto di tutti i dati pertinenti del caso di specie abbia implicato un errore manifesto della Commissione. Ne consegue che, a mio avviso, il Tribunale non ha applicato lo standard richiesto dalla giurisprudenza per esercitare il sindacato giurisdizionale in un caso come quello di specie.

173.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono ritengo che anche il sesto motivo di impugnazione debba essere accolto.

E. Conclusione sull’impugnazione

174.

Risulta dai precedenti paragrafi 109, 110, 153 e173 che, a mio avviso, sia la parte della sentenza relativa alla prima censura contestata dal Tribunale (punti da 59 a 67 e punti da 77 a 79), sia la parte della sentenza impugnata relativa alla seconda censura (punti da 68 a 76) sono inficiate da errori di diritto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente all’analisi svolta dal Tribunale riguardo al primo motivo di ricorso sollevato in primo grado da Hubei Xinyegang.

175.

Nella misura in cui, come risulta dal paragrafo 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato l’accoglimento del secondo motivo di ricorso sollevato in primo grado da Hubei Xinyegang esclusivamente sulle stesse constatazioni effettuate nel quadro dell’analisi del primo motivo, occorre, come dedotto dalla Commissione, annullare ugualmente la parte della sentenza impugnata relativa all’analisi del secondo motivo di ricorso (punti da 82 a 89) e pertanto la sentenza impugnata nella sua integralità.

VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

176.

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

177.

Ritengo che ciò sia il caso per ciò che riguarda il primo e il secondo motivo di ricorso dedotti da Hubei Xinyegang dinanzi al Tribunale e riassunti ai punti 24, 25 e 82 della sentenza impugnata. Risulta infatti da tutte le considerazioni che precedono che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, che gli argomenti dedotti da Hubei Xinyegang nel quadro di tali primi due motivi di ricorso non provano alcun errore manifesto da parte della Commissione nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione.

178.

Ritengo, invece, che lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire sul terzo e sul quarto motivo di ricorso che non sono stati analizzati dal Tribunale nella sentenza impugnata e per i quali non si può escludere che sia necessario un complemento di istruzione. In tali condizioni ritengo che la causa debba essere rinviata al Tribunale affinché questo possa decidere su tali restanti motivi di ricorso.

VII. Sulle spese

179.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Dato che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, la decisione sulle spese è riservata.

VIII. Conclusione

180.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione (T‑500/17, non pubblicata, EU:T:2019:691) è annullata;

il primo e il secondo motivo di ricorso sollevati da Hubei Xinyegang Special Tube in primo grado sono respinti;

la causa è rinviata al Tribunale affinché si pronunci sui restanti motivi;

la decisione sulle spese è riservata.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) T‑500/17, non pubblicata, EU:T:2019:691.

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3).

( 4 ) GU 2016, L 176, pag. 21.

( 5 ) GU 2016, L 305, pag. 1.

( 6 ) GU 1994, L 336, pag. 103.

( 7 ) V. punti da 48 a 52 della sentenza impugnata.

( 8 ) V. punti da 59 a 67 della sentenza impugnata.

( 9 ) V. punti da 82 a 89 della sentenza impugnata.

( 10 ) V., in particolare, punto 88 della sentenza impugnata.

( 11 ) Ordinanza del 24 gennaio 2018, del presidente della Settima Sezione del Tribunale. V. punto 12 della sentenza impugnata.

( 12 ) V. punti da 59 a 67 e da 77 a 79 della sentenza impugnata.

( 13 ) V. punti da 68 a 76 della sentenza impugnata.

( 14 ) Risulta, infatti, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, che un dazio antidumping può essere imposto su un prodotto oggetto di dumping solo se l’immissione in libera pratica di tale prodotto causa un pregiudizio.

( 15 ) V. punti 30 e 54 della sentenza impugnata.

( 16 ) Al riguardo, v. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 44 a 46 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) V., per analogia, sentenza del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 56).

( 18 ) V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) (C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 92).

( 19 ) Come risulta dal testo delle summenzionate disposizioni pertinenti, l’analisi degli effetti sui prezzi, oltre ad una determinazione della sottoquotazione dei prezzi, può determinare che le importazioni in dumping hanno avuto l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

( 20 ) V., in tal senso, relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punti 5.158 e 5.161 (ove altri riferimenti). Tali principi sono ripresi in sostanza ai punti 32 e 56 della sentenza impugnata.

( 21 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST» punti 5.141 (ove altri riferimenti alla nota 340). V. altresì punto 33 della sentenza impugnata.

( 22 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punto 5.180.

( 23 ) V., ex multis, sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport (C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 47 e giurisprudenza citata).

( 24 ) Sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 15 e giurisprudenza citata).

( 25 ) V. punto 33 della sentenza impugnata.

( 26 ) Considerando 19 del regolamento provvisorio, confermato dal punto 28 del regolamento controverso.

( 27 ) V. considerando 22, 25 e 108 del regolamento controverso.

( 28 ) In questo caso sono state prese in considerazione come caratteristiche: il tipo di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, la tempra e il rinvenimento, la lunghezza, l’estremità del tubo e la prova. V. considerando 24 del regolamento controverso.

( 29 ) V. considerando 24 del regolamento controverso.

( 30 ) Considerando 69 del regolamento controverso e punto 37 della sentenza impugnata.

( 31 ) Punto 37 della sentenza impugnata.

( 32 ) V. punto 38 della sentenza impugnata.

( 33 ) Sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573).

( 34 ) Come risulta dai punti 43 e 46 supra le parti forniscono un’interpretazione divergente della sentenza impugnata.

( 35 ) V. punto 65 della sentenza impugnata e paragrafo 37 supra.

( 36 ) La questione dell’esistenza di un obbligo di tal genere è discussa dalla Commissione nel quadro del primo capo del suo primo motivo d’impugnazione.

( 37 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punto 5.180, prima frase.

( 38 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punto 5.180.

( 39 ) V. punto 28 supra.

( 40 ) V. considerando 96 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2605/2000 del 27 novembre 2000, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU 2000, L 301, pag. 42 oggetto della sentenza Shanghai Teraoka.

( 41 ) V. sentenza Shanghai Teraoka, punto 121.

( 42 ) V. sentenza Shanghai Teraoka, punto 127.

( 43 ) V. sentenza Shanghai Teraoka, punto 129.

( 44 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punti da 5.179 a 5.181.

( 45 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punto 5.178.

( 46 ) V. relazione dell’organo di appello «HP-SSST», punto 5.181.

( 47 ) V. in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573, punti 7576).

( 48 ) V., sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 77). I principi espressi in tale sentenza e nella giurisprudenza ivi citata hanno a mio avviso portata generale e non possono essere rimessi in causa dagli argomenti relativi alla pretesa particolarità della situazione di Hubei Xinyegang nel presente caso.

( 49 ) V. i considerando da 63 a 79 del regolamento controverso letti congiuntamente con i considerando da 60 a 62 del regolamento provvisorio.

( 50 ) Si veda, inter alia, ad esempio, sentenze del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372, punto 52) del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio (T‑276/13, EU:T:2016:340, punto 282).

( 51 ) Al riguardo vedi anche le riflessioni contenute ai paragrafi da 113 a 118 delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:349).

( 52 ) Indicati alla nota 28 supra

( 53 ) Si veda in particolare l’allegato prodotto dalla Commissione relativo al calcolo dei margini di sottoquotazione di Hubei Xinyegang.

( 54 ) V. punto 67 della sentenza impugnata in relazione all’analisi effettuata al punto 61 della stessa.

( 55 ) Al riguardo rilevo, in via incidentale, che il Tribunale ha riconosciuto che esisteva una sostituibilità dal punto di vista dell’offerta in quanto i produttori potevano facilmente adattare i loro mezzi di produzione per produrre le diverse tipologie di prodotti ricadenti nell’uno o nell’altro segmento.

( 56 ) V. punto 67 della sentenza impugnata in relazione all’analisi effettuata al punto 62 della stessa.

( 57 ) V. punto 67 della sentenza impugnata in relazione all’analisi effettuata al punto 63 della stessa.

( 58 ) V. paragrafi da 71 a 74 supra.

( 59 ) Hubei Xinyegang si riferisce alla sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, in prosieguo: la «sentenza Changshu City»).

( 60 ) L’articolo 17 del regolamento di base, rubricato «Campionamento», ai paragrafi 1 e 2, enuncia quanto segue: «1. Nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. 2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo».

( 61 ) Al riguardo si veda anche infra paragrafo 152.

( 62 ) Punto 61 della sentenza Changshu City.

( 63 ) Tale disposizione enuncia «l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma acce[r]tata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’[Unione]». Il corsivo è mio.

( 64 ) Ciò evidentemente non è il caso qualora il valore normale venga determinato sulla base dei dati relativi ad un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

( 65 ) V. considerando da 6 a 13 del regolamento provvisorio e da 6 a 11 del regolamento controverso.

( 66 ) V. sentenza del 15 giugno 2017, T.KUP (C‑349/16, EU:C:2017:469, punto 31).

( 67 ) Al riguardo rilevo che tale constatazione non è rimessa in causa dall’argomento di Hubei Xinyegang ripreso al precedente paragrafo 119, relativo alla mancata contestazione del punto 86 della sentenza impugnata. Infatti, al punto 76 della sentenza impugnata il Tribunale ha censurato la Commissione per non aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e degli effetti sui prezzi e quindi di aver violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Occorre pertanto valutare la censura del Tribunale riguardo a tali disposizioni.

( 68 ) È in tal senso che occorre interpretare l’affermazione della Commissione ripresa al punto 70 della sentenza impugnata secondo «cui i prezzi di tali 17 tipi di prodotti non erano per definizione “oggetto di sottoquotazione dalle esportazioni cinesi del campione”».

( 69 ) Ciò differenzia ulteriormente questo caso da quello deciso dall’organo d’appello nella relazione «HP-SSST» in cui le autorità cinesi non avevano constatato sottoquotazione per i prodotti ricompresi nel Grado A in ragione di un’assenza di importazioni in tale segmento e non in ragione della scelta di operare un campionamento e della scelta del metodo di analisi.

( 70 ) Sentenze del 10 settembre 2015, Bricmate (C‑569/13, EU:C:2015:572, punto 46 e giurisprudenza citata) e del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 15).

( 71 ) Sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 64 e giurisprudenza citata).

( 72 ) Sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 17 e giurisprudenza citata).

( 73 ) V., inter alia, sentenze del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35, punto 53) e del 28 giugno 2019, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (T‑741/16, non pubblicata, EU:T:2019:454, punto 30 e giurisprudenza del Tribunale citata).

( 74 ) V. sentenza dell’8 dicembre 2011, KME e a./Commissione (C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 94).

( 75 ) Al riguardo conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa EBMA/Consiglio (C‑61/16 P, EU:C:2017:615, paragrafo 50).

( 76 ) V. paragrafo 29 supra e giurisprudenza costante citata alla nota 23.

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