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Document 62019CC0473

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 10 settembre 2020.
Föreningen Skydda Skogen e a. contro Länsstyrelsen i Västra Götalands län e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette.
Cause riunite C-473/19 e C-474/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:699

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 10 settembre 2020 ( 1 )

Cause riunite C‑473/19 e C‑474/19

Föreningen Skydda Skogen e a.

contro

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Sezione per controversie in materia di territorio ed ambiente del Tribunale di primo grado di Vänersborg, Svezia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Divieti volti alla conservazione delle specie protette – Disboscamento – Stato di conservazione delle specie – Intenzionalità»

Indice

 

I. Introduzione

 

II. Contesto normativo

 

A. Convenzione di Berna

 

B. Diritto dell’Unione

 

1. Direttiva «Habitat»

 

2. La direttiva «Uccelli»

 

3. Direttiva sulla responsabilità ambientale

 

C. Legislazione svedese

 

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

 

IV. Valutazione giuridica

 

A. Specie protette dall’articolo 5 della direttiva «Uccelli» (prima questione)

 

B. Zone di riproduzione (quarta e quinta questione)

 

C. I divieti di danneggiamenti intenzionali (seconda questione)

 

1. Sul divieto di uccidere e distruggere

 

a) Sulla direttiva «Habitat»

 

b) Sulla direttiva «Uccelli»

 

– aa) Stato di conservazione della specie

 

– bb) «Intenzionalità» ai sensi della direttiva «Uccelli»

 

c) Conclusione intermedia

 

2. Sui divieti di perturbazione

 

a) Sulla direttiva «Uccelli»

 

b) Sulla direttiva «Habitat»

 

D. Livello della valutazione dello stato di conservazione (terza questione)

 

V. Conclusione

I. Introduzione

1.

La direttiva «Habitat» ( 2 ) e la direttiva «Uccelli» ( 3 ) contengono disposizioni relative alle aree protette, ma richiedono altresì la protezione di talune specie di fauna e flora, anche al di fuori dei siti protetti ( 4 ). I regimi di protezione consentono singole deroghe subordinate a condizioni che devono essere interpretate in modo restrittivo.

2.

Nella causa in esame la Corte è chiamata a pronunciarsi su problematiche relative alla protezione delle specie, già affrontate in termini analoghi nel contesto della protezione dei siti, nel contesto della quale si era cercato, per lo più senza successo, di individuare misure compensative dei danni arrecati all’integrità dei siti, al fine di escludere l’applicazione della disposizione in materia di protezione. Tali misure compensative ricadono, tuttavia, nella sfera dei presupposti di una deroga, la quale esige anche una valutazione comparativa e un esame delle alternative ( 5 ).

3.

Nella specie si tratta ora di stabilire se l’applicazione dei divieti posti a tutela delle specie possa dipendere dal fatto che la misura in questione incida sullo stato di conservazione della specie interessata. Quantomeno nella direttiva «Habitat», un buono stato di conservazione costituisce, peraltro, un esplicito presupposto di una deroga. Inoltre, le deroghe ivi previste presuppongono motivi specifici e una valutazione delle alternative. La situazione è analoga per quanto riguarda la protezione degli uccelli.

4.

Al contempo, si deve tuttavia riconoscere che la protezione delle specie come interpretata dalla Corte può richiedere restrizioni all’attività umana di portata molto ampia. Sussiste quindi un legittimo interesse ad evitare restrizioni sproporzionate.

5.

La causa in esame offre quindi un’utile opportunità per esaminare in maggiore dettaglio tale situazione di conflitto.

II. Contesto normativo

A.   Convenzione di Berna

6.

L’articolo 6 della Convenzione di Berna ( 6 ) sancisce divieti fondamentali a tutela delle specie:

«Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all’allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

a)

qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;

b)

il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

c)

il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell’allevamento e dell’ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;

d)

la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall’ambiente naturale o la loro detenzione quand’anche vuote;

e)

la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall’animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo».

7.

Le deroghe sono disciplinate dal successivo articolo 9, paragrafo 1:

«Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potrà derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all’articolo 8:

per la protezione della flora e della fauna;

per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari;

per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento;

per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari».

B.   Diritto dell’Unione

1. Direttiva «Habitat»

8.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera i), della direttiva «Habitat», lo stato di conservazione di una specie è «l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo stato di conservazione è considerato “soddisfacente” quando:

i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

l’area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e

esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

9.

La lettera m) dello stesso articolo 1 definisce la nozione di «esemplare» come «qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell’allegato IV e nell’allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall’animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio, all’etichettatura o ad un altro elemento».

10.

Il successivo articolo 2 enuncia le finalità della direttiva:

«(1)   Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

(2)   Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

(3)   Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

11.

L’articolo 12 della direttiva medesima detta gli obblighi fondamentali della tutela delle specie:

«(1)   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)

qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b)

perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)

distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d)

deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

(2)   Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

(…)».

12.

Il successivo articolo 16, paragrafo 1, prevede deroghe all’articolo 12:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)

per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)

per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)

nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d)

per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e)

per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

13.

L’allegato IV, lettera a), della direttiva «Habitat», menziona, inter alia, la rana toro (Rana arvalis) come specie animale di interesse comunitario che richiede una rigorosa tutela.

2. La direttiva «Uccelli»

14.

Il decimo considerando della direttiva «Uccelli» esige, inter alia, che talune specie di uccelli siano mantenute ad un «livello soddisfacente»:

«A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente».

15.

L’articolo 1 della direttiva medesima ne definisce la sfera di applicazione.

«La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento».

16.

Il successivo articolo 2 detta l’obbligo fondamentale degli Stati membri con riguardo alla conservazione delle specie di uccelli:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

17.

Per talune specie elencate nell’allegato I della direttiva medesima e per gli uccelli migratori, l’articolo 4 prevede l’istituzione di zone di protezione speciale. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, il gallo cedrone (Tetrao urogallus) è una delle specie elencate nell’allegato I. Le popolazioni svedesi di picchio rosso minore (Dryobates minor) e di regolo comune (Regulus normlus) possono essere considerate uccelli migratori.

18.

L’articolo 5 della direttiva stessa enuncia i divieti che prescindono dal territorio di riferimento:

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a)

di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b)

di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c)

di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d)

di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e)

(…)».

19.

Il successivo articolo 9 della direttiva «Uccelli» consente deroghe ai divieti di cui all’articolo 5:

«(1)   Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a)

nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,

nell’interesse della sicurezza aerea,

per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

per la protezione della flora e della fauna;

b)

ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c)

per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

3. Direttiva sulla responsabilità ambientale

20.

L’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva sulla responsabilità ambientale ( 7 ) definisce la nozione di «danno ambientale» in relazione alle specie protette:

«danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L’entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell’allegato I;

(…)».

21.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima, devono essere evitati i danni ambientali:

«Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie».

C.   Legislazione svedese

22.

Il paragrafo 4 dell’Artskyddsförordning (2007:845) (in prosieguo: «il regolamento sulla protezione delle specie») ha provveduto alla trasposizione dei divieti di cui all’articolo 12 della direttiva «Habitat» e all’articolo 5 della direttiva «Uccelli»:

«Sono vietati per quanto riguarda gli uccelli selvatici, nonché le specie di animali selvatici contrassegnati con la lettera “N” o “n” nell’allegato 1 della presente regolamento:

1.   la cattura o l’uccisione deliberata della fauna;

2.   il disturbo deliberato della fauna, in particolare durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

3.   la distruzione intenzionale o la raccolta di uova nell’ambiente naturale, e

4.   il danno o la distruzione di siti di riproduzione o di riposo della fauna.

I divieti si applicano a tutte le fasi della vita degli animali.

Il primo comma non si applica alla caccia di uccelli e mammiferi. A quest’ultima si applicano le disposizioni di contenuto analogo della legge sulla caccia n. 259 del 1987 e del decreto sulla caccia n. 905 del 1987. Il primo comma non è parimenti applicabile alla pesca. A quest’ultima si applicano le disposizioni di contenuto analogo del decreto n. 1716 del 1994 relativo all’attività di pesca e di acquacoltura e al settore della pesca».

23.

L’allegato 1 del regolamento sulla protezione delle specie contiene l’elenco di tutte le specie elencate negli allegati da I a III della direttiva «Uccelli» e negli allegati II, IV e V della direttiva «Habitat». Tra le specie menzionate nella causa in questione figurano, pertanto, il gallo cedrone (Tetrao urogallus) e la rana toro (Rana arvalis).

24.

In tale allegato del regolamento sulla protezione delle specie, le specie elencate nell’allegato IV della direttiva «Habitat», quali la rana toro, Rana arvalis, di cui trattasi nella specie, sono contrassegnate con la lettera «N». Una specie contrassegnata con la lettera «n» richiede una rigorosa tutela basata su una valutazione nazionale effettuata dalla Svezia o su un impegno internazionale. Le specie di tal genere non sono elencate nell’allegato IV della direttiva «Habitat».

25.

Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento sulla protezione delle specie, l’amministrazione provinciale può concedere, caso per caso, una deroga al divieto previsto nell’articolo 4.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

26.

Entrambe le cause riguardano una comunicazione di disboscamento all’amministrazione forestale per una zona forestale situata nel comune svedese di Härryda. Le misure prevedono l’abbattimento di tutti gli alberi nelle rispettive superfici, ad eccezione di un limitato numero di essi, da mantenere conformemente agli orientamenti della stessa amministrazione forestale.

27.

Nella zona forestale hanno il loro habitat le seguenti specie di uccelli: il picchio rosso minore (Dryobates minor o Dendrocopos minor), il gallo cedrone (Tetrao urogallus), la cincia bigia alpestre (Poecile montanus o Parus montanus), il regolo comune (Regulus regulus) e la cincia mora (Periparus ater o Parus ater). La rana toro (Rana arvalis) si trova parimenti nella zona.

28.

Secondo quanto indicato nelle relazioni presentate dalla Svezia nel quadro della direttiva «Uccelli» ( 8 ) e della direttiva «Habitat» ( 9 ), lo stato di conservazione della rana toro in tale Stato membro è soddisfacente e le popolazioni del picchio rosso minore, del gallo cedrone e della cincia mora sono stabili. Per contro, le popolazioni del regolo comune e della cincia bigia alpestre sono in moderato declino.

29.

È molto probabile che le specie suindicate utilizzino l’area per la loro riproduzione. L’abbattimento degli alberi comporterà, a seconda del momento di effettuazione rispetto al ciclo di vita di ciascuna specie, la perturbazione o l’uccisione di esemplari delle specie stesse. Le uova presenti nella zona al momento dell’abbattimento degli alberi saranno distrutte.

30.

L’amministrazione forestale, in qualità di autorità di controllo, emanava orientamenti specifici sulle precauzioni da prendere ritenendo, a condizione che gli orientamenti venissero seguiti, che i tagli non infrangessero i divieti previsti dal regolamento svedese sulla protezione delle specie. Le misure precauzionali indicate dall’amministrazione forestale non sono giuridicamente vincolanti, bensì costituiscono unicamente raccomandazioni.

31.

Il 22 dicembre 2016 la Föreningen Skydda Skogen (associazione per la tutela delle foreste) e la Göteborgs Ornitologiska Förening (società svedese per la conservazione della natura) chiedevano al Länsstyrelsen i Västra Götalands län (amministrazione provinciale del Västra Götalands) che, in base al regolamento sulla protezione delle specie, costituisce l’autorità di controllo provinciale, di agire con riguardo alla comunicazione di disboscamento e agli orientamenti specifici dell’amministrazione forestale svedese (causa C‑473/19). Il 17 gennaio 2018 la Naturskyddsföreningen i Härryda (società svedese per la conservazione della natura in Härryda) e l’associazione ornitologica di Göteborg presentavano all’amministrazione provinciale un’ulteriore richiesta in tal senso (causa C‑474/19).

32.

Le associazioni sostengono che, malgrado gli orientamenti forniti dall’amministrazione forestale, il disboscamento violerebbe i divieti sanciti dal regolamento sulla protezione delle specie.

33.

A parere dell’amministrazione provinciale, non sarebbe necessario alcun esame della deroga dal regolamento sulla protezione delle specie. L’amministrazione provinciale riteneva quindi che le misure non fossero contrarie ai divieti previsti dal regolamento sulla protezione delle specie, a condizione che fossero adottate le precauzioni indicate negli orientamenti specifici.

34.

Le associazioni impugnavano dinanzi al giudice del rinvio la decisione dell’amministrazione provinciale di non adottare alcun provvedimento di vigilanza, chiedendo, in via principale, di annullare la decisione stessa nonché di dichiarare l’inammissibilità dei provvedimenti forestali previsti in quanto in contrasto con i divieti sanciti dal regolamento sulla protezione delle specie.

35.

Il giudice medesimo ha sottoposto alla Corte, rispettivamente nelle cause C‑473/19 e C‑474/19, le seguenti questioni:

1)

Se l’articolo 5 della direttiva «Uccelli» debba essere interpretato nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale il divieto riguarderebbe soltanto le specie elencate nell’allegato 1 della direttiva, o minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della loro popolazione.

2)

Se i termini «uccidere/perturbare/distruggere deliberatamente», di cui all’articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva «Uccelli», e all’articolo 12, lettere da a) a c), della direttiva «Habitat», debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall’uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), il divieto è subordinato all’insorgere del rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie attraverso la misura in questione.

Le questioni sub 1) e sub 2) sono formulate, in particolare, alla luce dei seguenti elementi:

il fatto che l’articolo 5 della direttiva «Uccelli» faccia riferimento alla protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1,

allo stesso modo in cui l’articolo 1, lettera m), della «direttiva Habitat» definisce gli «esemplari»;

il fatto che lo stato di conservazione delle specie sembra essere stato aggiornato solo nell’ambito della questione relativa alla deroga di cui all’articolo 16 della direttiva Habitat (la deroga presuppone l’inesistenza di altra soluzione soddisfacente e di pregiudizio per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale) o dell’articolo 9 della direttiva Uccelli (potendo la deroga risultare eventualmente compatibile con la direttiva medesima, poiché l’articolo 2 obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per mantenere la popolazione delle specie di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali).

3)

Nel caso in cui la questione sub 2) debba essere risolta nel senso che qualsiasi danno di livello diverso da quello individuale debba necessariamente far scattare l’applicazione del divieto de quo, se la valutazione debba essere quindi effettuata secondo una qualsiasi delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:

a.

una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell’Unione europea;

b.

la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);

c.

la metapopolazione interessata;

d.

l’intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell’area di ripartizione della specie.

4)

Se i termini «distruggere/deteriorare», per quanto riguarda i siti di riproduzione della fauna di cui all’articolo 12, lettera d), della direttiva «Habitat», debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata qualsiasi prassi nazionale per effetto della quale, qualora la funzionalità ecologica continuativa (FEC) presso l’habitat della specie interessata in un’area specifica, malgrado le misure precauzionali, vada perduta, con lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, in quanto tale o cumulativamente, a livello di uno degli organismi di cui alla terza questione, il divieto si concretizzi ove lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento.

5)

Qualora la questione sub 4) debba essere risolta in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell’habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:

a.

una determinata parte geograficamente definita della popolazione, quale definita alla lettera a), ad esempio attraverso i confini della contea, dello Stato membro o dell’Unione europea;

b.

la popolazione locale interessata (biologicamente isolata da altre popolazioni della specie);

c.

la metapopolazione interessata;

d.

l’intera popolazione della specie nella parte della regione biogeografica attuale dell’area di ripartizione della specie.

Con le questioni pregiudiziali sub 2) e sub 4), il giudice del rinvio chiede se la rigorosa tutela contenuta nelle direttive cessi di essere applicabile alle specie per le quali l’obiettivo della direttiva (stato di conservazione soddisfacente) sia stato raggiunto.

36.

La Corte ha disposto la riunione delle due cause. Le associazioni per la tutela dell’ambiente ricorrenti, la Repubblica ceca e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Valutazione giuridica

37.

L’articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva «Uccelli» e l’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «Habitat», impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti di tutela delle specie interessate che vietino taluni pregiudizi deliberati. In particolare, dev’essere vietato catturare e uccidere [in entrambi gli articoli alla lettera a)], distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale [articolo 5, lettera b), della direttiva «Uccelli» e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Habitat»], distruggere o danneggiare deliberatamente o asportare i nidi; [articolo 5, lettera b), della direttiva «Uccelli»], raccogliere le uova nell’ambiente naturale e detenerle anche vuote [articolo 5, lettera c), della direttiva «Uccelli»)] e disturbare [articolo 5, lettera d), della direttiva «Uccelli» e articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva «Habitat»]. Solo il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo previsto all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «Habitat», non richiede intenzionalità ( 10 ).

38.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sulla questione se sia ammissibile subordinare tali divieti alla condizione che lo stato di conservazione delle specie interessate sia insoddisfacente o degradato dall’azione in questione. Sebbene tali condizioni risultino dalle disposizioni e dalla giurisprudenza svedesi, la maggior parte di esse non trova alcun fondamento nel tenore della direttiva «Uccelli» o della direttiva «Habitat» ed appaiono pertanto, quantomeno in parte, dubbie.

39.

Tali condizioni rappresentano, tuttavia, un tentativo, quantomeno giustificato in una certa misura, di evitare che la protezione delle specie europee limiti indebitamente le attività umane. Il rischio di restrizioni di tal genere emerge dalla giurisprudenza della Corte, che ha interpretato la nozione di intenzionalità, almeno per quanto riguarda i divieti della direttiva «Habitat», nel senso di includervi la consapevole accettazione della perturbazione vietata. Trasponendo interamente tale interpretazione alla direttiva «Uccelli», sussisterebbe il rischio effettivo di significative restrizioni all’attività umana.

40.

Ciò emerge, in particolare, dalla risposta alla prima questione, volta ad acclarare se la protezione delle specie ai sensi della direttiva «Uccelli» comprenda tutte le specie di uccelli europee (v., sul punto, sub A). Per contro, la protezione delle zone di riproduzione prevista dalla direttiva «Habitat», affrontata nella quarta e quinta questione, sembra essere meno conflittuale. Tale regime di protezione è l’unico che, come già risulta dal suo tenore letterale, non contempla i danneggiamenti pregiudizi non intenzionali, bensì riguarda unicamente le specie più rare di cui alla direttiva «Habitat» (v., al riguardo, infra sub B). Decisiva, al riguardo, risulta tuttavia l’interpretazione dei divieti relativi ai danneggiamenti intenzionali, oggetto della seconda questione (v., sul punto, sub C). Infine, in relazione alla terza questione, si deve richiamare quanto recentemente affermato dalla Corte, in merito alla valutazione dello stato di conservazione di una specie, nella seconda sentenza relativa alla caccia al lupo (Lupus lupus) in Finlandia ( 11 ) (v., al riguardo, infra sub D).

A.   Specie protette dall’articolo 5 della direttiva «Uccelli» (prima questione)

41.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5 della direttiva «Uccelli» riguardi soltanto le specie indicate nell’allegato 1 della direttiva, o minacciate ad un determinato livello, o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della loro popolazione. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio e le competenti autorità svedesi ritengono che la Svezia abbia provveduto alla trasposizione dell’articolo 5 della direttiva «Uccelli» solo per quanto riguarda tali specie di uccelli.

42.

Tuttavia, come ritenuto anche dal giudice del rinvio, l’articolo 5 della direttiva «Uccelli» presenta una portata decisamente più ampia. Infatti, ai sensi di tale disposizione dev’essere istituito un regime di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1. Si tratta di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato ( 12 ).

43.

Secondo la formulazione dell’articolo 5, è irrilevante il fatto che le specie siano elencate nell’allegato I della direttiva «Uccelli». Piuttosto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, per le specie elencate nell’allegato I devono essere previste misure di conservazione speciali, quindi supplementari, per quanto riguarda l’habitat. Inoltre, la direttiva «Uccelli» contiene disposizioni generali di protezione, quali, appunto, l’articolo 5, ma anche gli articoli 2 e 3, riguardanti tutte le specie di uccelli europei.

44.

Ai fini dell’articolo 5 della direttiva «Uccelli», è parimenti irrilevante se talune specie di uccelli siano minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della loro popolazione. Al contrario, la Repubblica Ceca sottolinea, giustamente, che gli obblighi sussistono ancor prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta ( 13 ).

45.

La Corte ha quindi ritenuto ab initio incompatibile con l’articolo 5 della direttiva «Uccelli» escludere dalla protezione talune specie di uccelli ( 14 ) o limitare la protezione alle specie appartenenti al patrimonio biologico nazionale ( 15 ), applicando tale disposizione a diverse specie che non soddisfano alcuna delle condizioni svedesi, quali la cornacchia (Corvus corone corone e Corvus corone cornix), lo storno (Sturnus vulgaris) e il merlo (Turdus merola) ( 16 ), l’airone cinerino (Ardea cinerea) e il cormorano (Phalacrocorax carbo) ( 17 ), nonché varie specie di fringillidi ( 18 ).

46.

Occorre quindi rispondere alla prima questione nel senso che gli Stati membri sono tenuti, per effetto degli articoli 1 e 5 della direttiva «Uccelli», ad istituire regimi di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato. Regimi di protezione che contemplino unicamente le specie elencate nell’allegato I della direttiva o minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della loro popolazione non soddisfano tali requisiti.

B.   Zone di riproduzione (quarta e quinta questione)

47.

Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione di cui all’articolo 12, lettera d), della direttiva «Habitat» sia limitato ai casi in cui la funzionalità ecologica continuativa nell’habitat della specie interessata in un’area specifica venga meno malgrado le misure precauzionali e, al tempo stesso, lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento. Alla Corte viene inoltre chiesto se il divieto sia escluso nel caso in cui la specie goda di uno stato di conservazione soddisfacente. La quinta questione è volta a determinare a quale livello debba essere effettuata la valutazione dello stato di conservazione.

48.

Nel presente procedimento non è necessario chiarire se il divieto si applichi solo quando la distruzione o il deterioramento dei siti di riproduzione siano accompagnati dal venir meno della loro funzionalità ecologica continuativa. Tale interpretazione del divieto di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «Habitat» è stata sviluppata dalla Commissione nel proprio documento di orientamento ( 19 ), ma la Corte non si è ancora pronunciata al riguardo. Sebbene l’apparenza indichi che il giudice del rinvio fa propria tale interpretazione, essa non è rilevante ai fini della decisione, dal momento che la domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sul presupposto che tale condizione sia soddisfatta nel procedimento principale.

49.

Si tratta, piuttosto, esclusivamente della questione relativa all’importanza dello stato di conservazione della specie ai fini del divieto di distruzione o di deterioramento dei siti di riproduzione. La giurisprudenza svedese richiamata nella domanda di pronuncia pregiudiziale applica tale divieto solo se sussiste un rischio di impatto sullo stato di conservazione di tali specie nella zona.

50.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «Habitat» impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

51.

Non limitando tale divieto esclusivamente agli atti intenzionali, diversamente da quanto previsto all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «Habitat», il legislatore dell’Unione ha inteso esprimere la propria volontà di riconoscere ai siti di riproduzione ovvero alle aree di riposo una protezione rafforzata contro gli atti che ne causino deliberatamente il deterioramento o la distruzione ( 20 ).

52.

Per conformarsi a tale obbligo, gli Stati membri devono non solo stabilire un quadro normativo completo, ma altresì attuare concrete misure di tutela specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Tale sistema di protezione rigorosa deve quindi consentire di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva «Habitat» ( 21 ).

53.

Secondo la formulazione della norma, tale divieto non dipende dal fatto che il pregiudizio abbia o meno un impatto sullo stato di conservazione di una popolazione. Al contrario, la Corte ha già rilevato che la stabilità di una popolazione ( 22 ) e la sua importanza ( 23 ) non sono rilevanti ai fini dell’effetto del divieto.

54.

Il giudice nazionale sottolinea inoltre, giustamente, che lo stato di conservazione rappresenta il criterio prioritario per la concessione di una deroga ex articolo 16 della direttiva «Habitat». Una deroga ai sensi di tale articolo è, infatti, subordinata al fatto di non pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Come sostenuto dalla Commissione, sarebbe pertanto contraddittorio subordinare l’applicazione dei divieti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», al rischio di deterioramento dello stato di conservazione della specie interessata. In tale ipotesi, infatti, non dovrebbe mai essere concessa alcuna deroga, svuotando così l’articolo 16 di ogni effetto pratico.

55.

Il divieto previsto dall’articolo 12, lettera d), della direttiva «Habitat», di distruggere o deteriorare i siti di riproduzione di animali elencati nell’allegato IV, lettera a), della stessa, non richiede, pertanto, che lo stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata presenti un rischio di deterioramento per effetto dell’azione in questione. Sul divieto non influisce neppure lo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

56.

Non occorre, pertanto, rispondere alla quinta questione relativa al livello al quale lo stato di conservazione dev’essere valutato ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «Habitat».

C.   I divieti di danneggiamenti intenzionali (seconda questione)

57.

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede come debbano essere interpretati i termini «uccidere/perturbare/distruggere deliberatamente», di cui all’articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva «Uccelli», e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «Habitat». In particolare, la Corte è chiamata a chiarire se sia compatibile una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura in questione sia diretta a fini manifestamente diversi dall’uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure di carattere forestale o relative alla destinazione dei terreni), l’applicazione dei divieti sia subordinata al fatto che la misura stessa rischi di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie. Alla Corte viene chiesto, inoltre, se il divieto sia escluso nel caso in cui la specie goda di uno stato di conservazione soddisfacente. La terza questione è volta ad acclarare a quale livello debba essere effettuata la valutazione dello stato di conservazione.

58.

Per rispondere a tali questioni, occorre distinguere tra uccisione e distruzione, da un lato, e perturbazione dall’altro, nonché tra le due direttive.

1. Sul divieto di uccidere e distruggere

59.

Occorre chiarire se i divieti di uccidere di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva «Uccelli» e all’articolo 12, lettera a), della direttiva «Habitat», nonché di distruggere le uova (e i nidi), di cui all’articolo 5, lettera b), della direttiva «Uccelli» e all’articolo 12, lettera c), della direttiva «Habitat», dipendano dallo stato di conservazione delle specie interessate. Per contro, il divieto di raccolta e di detenzione delle uova di cui all’articolo 5, lettera c), della direttiva «Uccelli» non è rilevante nella specie e non richiede quindi ulteriori considerazioni.

a) Sulla direttiva «Habitat»

60.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva «Habitat», gli Stati membri vietano qualsiasi forma di uccisione intenzionale di esemplari delle specie protette nell’ambiente naturale, nonché la distruzione intenzionale delle uova.

61.

Qualora, con riguardo a tali divieti, la nozione di intenzionalità venisse intesa nel senso di ricomprendervi unicamente le fattispecie in cui si sia inteso arrecare intenzionalmente pregiudizio alle specie protette, non occorrerebbe pronunciarsi ulteriormente su tale questione pregiudiziale. Infatti, tale questione e la causa in esame riguardano unicamente misure dirette a scopi manifestamente diversi dall’uccisione delle specie (o la distruzione delle loro uova).

62.

Con riguardo alla fattispecie di uccisione la Corte ha peraltro dichiarato, come da me suggerito ( 24 ), che, affinché ricorra il requisito dell’intenzionalità, occorre la prova del fatto che l’autore dell’atto abbia voluto l’uccisione di una specie protetta o ne abbia perlomeno consapevolmente accettato la possibilità ( 25 ). Le azioni con riguardo alle quali viene consapevolmente accettata la possibilità di danneggiamenti hanno, in linea generale, scopi diversi dal danneggiamento.

63.

Le cause nelle quali tale interpretazione è stata sviluppata lo dimostrano chiaramente. Al riguardo, si trattava di stabilire se la caccia alla volpe (Vulpes vulpes) mediante l’uso di lacci potesse violare i divieti finalizzati alla protezione della lontra (Lutra lutra) ( 26 ) e se determinate opere edili nonché attività ricreative e di pesca dovessero essere considerate perturbazioni intenzionali nei confronti della tartaruga marina Caretta caretta ( 27 ). Infine, tale giurisprudenza trae origine da un’altra sentenza in cui la Corte ha contestato che talune attività ricreative avrebbero creato perturbazioni alla stessa tartaruga marina ( 28 ), senza affrontare esplicitamente la nozione di intenzionalità.

64.

Sebbene tale giurisprudenza riguardi solo i divieti di uccidere e di perturbare di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva «Habitat», non vi è motivo di interpretare diversamente il concetto di intenzionalità in relazione alla distruzione delle uova.

65.

Di conseguenza, le misure forestali controverse nella specie possono certamente violare i divieti previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva «Habitat». Occorre quindi esaminare se una violazione del genere possa essere subordinata allo stato di conservazione delle specie interessate.

66.

Come già rilevato nel contesto del divieto di deterioramento dei siti di riproduzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «Habitat», lo stato di conservazione delle specie non incide, alla luce del tenore di tale disposizione, sul divieto stesso, bensì rileva unicamente nell’ambito delle deroghe di cui al menzionato articolo 16. In linea di principio ( 29 ), lo stesso ragionamento vale egualmente per gli altri divieti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, come la Corte ha già indirettamente riconosciuto per quanto riguarda il divieto di uccidere di cui alla lettera a) ( 30 ).

67.

Per quanto riguarda, in particolare, il divieto di uccidere gli esemplari delle specie di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «Habitat», ciò è confermato dal fatto che la nozione di «esemplare», quale definita al menzionato articolo 1, lettera m), riguarda effettivamente ogni singolo animale.

68.

Per contro, il divieto di distruzione delle uova di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Habitat» non si riferisce espressamente a singoli esemplari. Tuttavia, per sua stessa natura, tale divieto non può essere inteso diversamente, se non è stata fissata una soglia che lo faccia scattare. In senso contrario alla sussistenza di una soglia de minimis con riguardo a tale divieto depone, inoltre, la deroga prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «Habitat», che consente «la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV», imponendo peraltro ulteriori condizioni al riguardo. Tale deroga sarebbe superflua se il divieto non fosse applicabile al prelievo di uova in piccole quantità.

69.

Di conseguenza, i divieti di uccisione e distruzione sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva «Habitat» non presuppongono il rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione delle relative specie animali determinato dalla misura in questione. Né uno stato di conservazione soddisfacente della specie interessata esclude l’applicazione di tali divieti.

b) Sulla direttiva «Uccelli»

– aa) Stato di conservazione della specie

70.

Per quanto riguarda l’articolo 5 della direttiva «Uccelli», la situazione appare prima facie analoga. Anche per quanto riguarda i divieti di uccidere [lettera a)] e di distruggere o danneggiare i nidi e le uova [lettera b)], al pari dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», nulla indica che siano collegati allo stato di conservazione. Piuttosto, per loro stessa natura, tali divieti devono riguardare, non essendo stata indicata alcuna soglia minima, ogni singolo esemplare.

71.

In senso contrario all’ipotesi di una soglia de minimis depone, altresì, una deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli». Essa consente specificamente l’impiego di determinati uccelli in piccole quantità e prevede del pari altre condizioni.

72.

Inoltre, il giudice nazionale correttamente richiama, anche con riguardo all’articolo 5 della direttiva «Uccelli», l’osservazione, già pertinente nel contesto della direttiva «Habitat», che tutte le deroghe ai divieti sono subordinati allo stato di conservazione della specie interessata. Sebbene tale posizione non trovi fondamento nel tenore dell’articolo 9 della direttiva «Uccelli», dal suo considerando 10 si evince, tuttavia, che le deroghe previste all’articolo 9 della direttiva «Uccelli» possono essere consentite unicamente laddove sia garantito che la popolazione delle specie interessate sia conservata ad un «livello soddisfacente» ( 31 ). In una recente pronuncia la Corte vi ha espressamente ravvisato un parallelo con l’articolo 16 della direttiva «Habitat» ( 32 ).

73.

Questa conclusione combacia con l’articolo 9 della Convenzione di Berna, recepito dall’articolo 9 della direttiva «Uccelli» ( 33 ), e dev’essere, pertanto, presa in considerazione nella sua interpretazione ( 34 ). Ai sensi della Convenzione, una deroga ad analoghi divieti previsti dalla Convenzione stessa non deve, infatti, risultare essere dannosa per la sopravvivenza della popolazione interessata.

74.

In linea di principio ( 35 ), così come con riguardo alla direttiva «Habitat», nell’ambito della direttiva «Uccelli» sarebbe quindi parimenti contraddittorio considerare il rischio di un pregiudizio per lo stato di conservazione della specie interessata già quale presupposto ai fini dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 5 della direttiva, rendendo praticamente impossibile l’applicazione della deroga.

– bb) «Intenzionalità» ai sensi della direttiva «Uccelli»

75.

D’altra parte, anche in questo contesto si pone la questione se i divieti riguardino anzitutto misure dirette ad uno scopo manifestamente diverso dall’uccisione delle specie o dalla distruzione dei relativi nidi e delle uova.

76.

La risposta a tale questione appare meno evidente rispetto all’ipotesi dell’articolo 12 della direttiva «Habitat» in quanto, con riguardo alla nozione di intenzionalità di cui all’articolo 5 della direttiva «Uccelli», la Corte non ha, a tutt’oggi, avuto modo di esprimersi in termini analoghi.

77.

Analogamente al primo caso, riguardante la menzionata tartaruga marina, nella sentenza relativa alla foresta di Białowieża la Corte si è già opposta all’abbattimento di alberi danneggiati, morti o moribondi, essendo tali azioni state indicate, in un piano forestale relativo alla zona di protezione interessata, quale potenziale pericolo per talune specie di uccelli oggetto di tutela particolare ( 36 ). La Corte ha quindi qualificato tale misura come azione volta a distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e ad asportare i nidi [articolo 5, lettera b), della direttiva «Uccelli»] nonché a disturbare deliberatamente le specie, in particolare, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza [articolo 5, lettera d)] ( 37 ). Dev’essere verosimilmente escluso che le misure in questione fossero dirette a danneggiare gli uccelli.

78.

Pertanto, poiché anche con riguardo all’articolo 5 della direttiva «Uccelli» la Corte non ha accolto un’interpretazione restrittiva della nozione di «intenzionalità», nel contesto dei divieti quasi identici di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», l’interpretazione di tale nozione dev’essere necessariamente trasposta all’articolo 5 della direttiva «Uccelli». Questa è, del resto, anche la tesi sostenuta dalla Commissione nel presente procedimento.

79.

Tale modus procedendi produrrebbe, tuttavia, effetti nettamente più ampi rispetto all’interpretazione, per analogia, dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat».

80.

La protezione delle specie ai sensi della direttiva «Habitat» è limitata a poche specie, di regola ( 38 ) molto rare. Essendo tali specie rare, si rende necessario assicurare la protezione rigorosa di ciascun esemplare, come emerge chiaramente dalla nozione di regime di rigorosa tutela di cui all’articolo 12 della direttiva «Habitat» ( 39 ). Al contempo, tuttavia, la rarità di tali specie implica altresì che conflitti con le stesse non siano molto frequenti.

81.

Per contro, come già osservato ( 40 ), i divieti di cui all’articolo 5 della direttiva «Uccelli» si applicano a tutti gli uccelli europei, ivi comprese, quindi, le specie di fauna comuni, presenti quasi ovunque. È inoltre difficilmente sostenibile che la possibilità del verificarsi di pregiudizi per tali specie non sia consapevolmente accettata dalle società moderne. Piuttosto, è noto come un’ampia varietà di attività umane, quali la costruzione di edifici ( 41 ) o la circolazione stradale ( 42 ), incidano significativamente su tali specie.

82.

Tuttavia, già al momento dell’adozione della direttiva «Uccelli» il legislatore ha quindi precisato che essa non è intesa a proteggere ciascun uccello in modo incondizionato. Piuttosto, l’articolo 2 della direttiva, prevede che siano adottate le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello corrispondente, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo al contempo conto delle esigenze economiche e ricreative.

83.

Peraltro, la conservazione delle specie comuni non richiede, di norma, l’imposizione di divieti, i quali vengono applicati già quando la possibilità di un pregiudizio è semplicemente accettata. Se è pur vero che esistono specie che sono dipendenti da tali divieti, tuttavia, le specie comuni sono così diffuse in quanto le attività umane non ne mettono in pericolo la sopravvivenza.

84.

Laddove, tuttavia, le popolazioni di talune specie in precedenza più diffuse si riducano, diventerà spesso più importante conservare i loro habitat e gestirli in modo appropriato. Ciò in quanto tali riduzioni sono generalmente conseguenti a cambiamenti nelle attività umane di sfruttamento in tali habitat. Applicare i divieti di cui all’articolo 5 della direttiva «Uccelli» già nel momento dell’accettazione della possibilità dell’insorgere di uno dei pregiudizi indicati nella disposizione stessa risulterebbe, per contro, spesso meno idoneo a conservare tali popolazioni e non costituirebbe, pertanto, il mezzo meno restrittivo.

85.

Queste considerazioni sono senz’altro insite nella direttiva «Uccelli». Infatti, l’articolo 5 non impone un regime di rigorosa tutela, bensì un regime generale di protezione di tutti gli uccelli europei. L’articolo 3 prevede un ulteriore obbligo di protezione dell’habitat delle specie comuni ( 43 ). Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva «Uccelli», in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 della direttiva «Habitat», l’habitat delle specie rare e particolarmente vulnerabili e degli uccelli migratori dovrebbe giovare di una protezione più ampia, in particolare mediante la creazione di zone di protezione speciali. Laddove determinate attività mettano effettivamente a rischio lo stato di conservazione delle specie di uccelli, sono applicabili, a titolo complementare, l’articolo 5 e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla responsabilità ambientale.

86.

Inoltre, a differenza della direttiva «Habitat», la direttiva «Uccelli» non prevede una deroga idonea a contemperare gli interessi contrapposti. Mentre la prima consente deroghe fondate su tutti i possibili motivi di rilevante interesse pubblico [articolo 16, paragrafo 1, lettera c)], la seconda, a parte motivi molto specifici, consente solo l’impiego misurato di determinate specie di uccelli in piccole quantità, che deve peraltro essere rigidamente controllato e selettivo [articolo 9, paragrafo 1, lettera c)].

87.

Pertanto, non ritengo opportuno applicare pienamente l’interpretazione della nozione di intenzionalità data all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», alla nozione di intenzionalità di cui all’articolo 5 della direttiva «Uccelli».

88.

Alla luce di quanto affermato nella sentenza sulla foresta di Białowieża ( 44 ), è peraltro altresì escluso che tale risultato possa essere evitato sostanzialmente estendendo i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «Uccelli», unicamente a determinati pregiudizi deliberati agli uccelli, escludendo completamente i danni di cui si sia accettata la possibilità del loro verificarsi. Tale risultato risulterebbe inappropriato anche nell’ipotesi in cui siano interessate specie rare e fortemente minacciate, dal momento che, per tali specie rare, la portata delle restrizioni imposte dai divieti resta praticamente limitata, mentre il contributo positivo allo stato di conservazione di tali specie può essere significativo.

89.

Un ragionevole equilibrio tra le attività interessate e gli obiettivi della direttiva consiste, piuttosto, nell’includere in tali divieti i pregiudizi la cui possibilità sia stata accettata, solo nella misura necessaria alla luce dell’obiettivo di cui all’articolo 2 della direttiva «Uccelli». Si deve quindi ammettere che tale interpretazione è più complessa in termini di applicazione, in quanto richiede di considerare lo stato di conservazione delle specie di uccelli. In ogni caso, essa corrisponde, in pratica, all’ampia applicazione dei divieti di cui alla menzionata sentenza sulla foresta di Białowieża, dal momento che tale causa riguardava specie di uccelli molto rare in una zona designata per la loro protezione speciale ( 45 ).

90.

Di conseguenza, i divieti di uccidere e di distruggere di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «Uccelli», non presuppongono, in linea di principio, il rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione delle singole specie animali determinato dalla misura in questione. Né uno stato di conservazione soddisfacente della specie interessata esclude l’applicazione di tali divieti. Peraltro, qualora il pregiudizio causato agli uccelli non sia intenzionale, ma venga solo accettata la possibilità del suo verificarsi, i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «Uccelli», si applicano solo nella misura necessaria per portare o mantenere tali specie, ai sensi dell’articolo 2, ad un livello corrispondente, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

91.

A titolo complementare, occorre ricordare che i divieti devono essere formulati in termini chiari, in particolare laddove abbiano natura penale ( 46 ). Pertanto, al momento della trasposizione nell’ordinamento interno, spetta agli Stati membri precisare in modo adeguato i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «Uccelli», adottando, a tal fine, disposizioni idonee. Inoltre, risultano spesso necessarie indicazioni specifiche che precisino quali tipi di comportamento sono vietati e quali luoghi richiedono particolare attenzione.

c) Conclusione intermedia

92.

Di conseguenza, i divieti di uccidere e di distruggere di cui all’articolo 5, lettere a) e b) della direttiva «Uccelli» e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva «Habitat», non presuppongono il rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione delle singole specie animali determinato dalla misura in questione. Né uno stato di conservazione soddisfacente della specie interessata esclude l’applicazione di tali divieti.

93.

Peraltro, qualora il pregiudizio causato agli uccelli non sia intenzionale, ma venga solo accettata la possibilità del suo verificarsi, i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva «Uccelli», si applicano solo nella misura necessaria per portare o mantenere tali specie, ai sensi dell’articolo 2, ad un livello corrispondente, segnatamente, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

2. Sui divieti di perturbazione

94.

Per quanto riguarda il divieto di perturbazione, la direttiva «Uccelli» e la direttiva «Habitat» sembrano differire. Tuttavia, i due divieti devono essere comunque interpretati in modo analogo, nel senso che lo stato di conservazione delle specie interessate riveste un ruolo importante.

a) Sulla direttiva «Uccelli»

95.

Ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «Uccelli», il divieto di perturbazione delle specie di uccelli, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, si applica solo quando ciò produca conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. Tale restrizione si impone in modo particolare con riferimento alla perturbazione di uccelli, dal momento che l’esperienza dimostra che essa viene consapevolmente accettata già quando ci si muove nei loro habitat, ad esempio durante una passeggiata, recandosi al lavoro o, ancora, sul proprio balcone.

96.

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva «Uccelli» si prefigge l’obiettivo della protezione di tutte le specie di uccelli europei. A tal fine, ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tali specie ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

97.

Sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità al riguardo, fatte salve normative specifiche ( 47 ), i considerando 3, 5, 7, 8 e soprattutto il considerando 10, della direttiva, indicano che gli Stati membri dovrebbero mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione ad un «livello soddisfacente» ( 48 ).

98.

Tuttavia, lo stato di conservazione rappresenta solo un elemento determinante per la valutazione di una perturbazione. Già la formulazione dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «Uccelli», indica che, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, le perturbazioni devono essere evitate in ogni caso. Tale precisazione è significativa, dal momento che la riproduzione e la dipendenza rivestono importanza fondamentale per lo stato di conservazione. Nondimeno, le perturbazioni durante tali periodi sono vietate solo se dannose. Ciò è da ritenersi, quantomeno, nel caso in cui la perturbazione riguardi uccelli rari direttamente al momento della riproduzione o della dipendenza. Di conseguenza, la Corte ha già dichiarato che disboscamenti che recano pregiudizio ad un habitat importante per le specie rare possono costituire una perturbazione vietata ( 49 ).

99.

Dal momento che il divieto implica quindi già di per sé un impatto sullo stato di conservazione della specie in questione, non occorre sfumare la nozione di intenzionalità rispetto alla direttiva «Habitat».

100.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «Uccelli», le perturbazioni devono essere vietate qualora producano conseguenze significative in considerazione dell’obiettivo di portare o mantenere la popolazione delle specie di uccelli ad un livello soddisfacente, in particolare, qualora arrechino pregiudizio ad uccelli rari al momento della riproduzione o dipendenza.

b) Sulla direttiva «Habitat»

101.

Nella direttiva «Habitat», l’obiettivo è formulato in termini analoghi alla direttiva «Uccelli». Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva «Habitat», essa è intesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. Al contempo, le misure adottate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, devono tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

102.

Tuttavia, a differenza dell’articolo 5, lettera d), della direttiva «Uccelli», il divieto di perturbazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva «Habitat», non è espressamente collegato agli obiettivi della direttiva e, in particolare, allo stato di conservazione delle specie in questione. Un parallelo risiede tuttavia nel fatto che il divieto si applica, in particolare, durante i periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione. Tali periodi sono considerati particolarmente sensibili alle turbative ( 50 ), per cui rivestono generalmente particolare importanza per lo stato di conservazione delle specie. Inoltre, occorre constatare che dev’essere vietata la perturbazione delle specie, mentre il divieto di uccisione previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e di cui alla definizione dell’articolo 1, lettera m), della direttiva «Habitat», si riferisce a ciascun esemplare delle specie protette.

103.

Di conseguenza, nel proprio documento di orientamento la Commissione propone, sebbene non con riferimento al presente procedimento, di considerare le perturbazioni solo laddove l’azione in questione riduca le possibilità di sopravvivenza, il successo riproduttivo o la capacità riproduttiva di una specie protetta o quando l’azione stessa comporti una riduzione dell’area di ripartizione ( 51 ).

104.

Al pari della protezione degli uccelli, tale restrizione è necessaria per evitare che il divieto di perturbazione limiti in modo sproporzionato le attività umane, senza tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva «Habitat». Se è pur vero che le specie protette di cui all’allegato IV, lettera a), si incontrano meno frequentemente delle specie di uccelli ampiamente diffuse, non appare tuttavia necessario né opportuno che, per evitare qualsiasi perturbazione, l’uomo debba sempre allontanarsi da tali specie, non appena si accorga di trovarsi in loro prossimità. Orbene, tali incontri possono avvenire soprattutto con pipistrelli, o taluni anfibi e farfalle.

105.

Anche la giurisprudenza esistente relativa alla violazione del divieto di perturbazione può essere intesa in tal senso. È vero che, anche per quanto riguarda il divieto di perturbazione, la Corte ha sottolineato che la stabilità e le dimensioni di una popolazione non ne escludono l’applicazione, tuttavia, i casi relativi alla tartaruga marina Caretta caretta riguardavano attività in siti protetti creati in considerazione della loro particolare importanza per le varie specie ( 52 ), mentre la sentenza sulla vipera di Milos aveva ad oggetto una zona essenziale per tale specie ( 53 ). Per quanto riguarda la sentenza relativa alla Natrice o Biscia dal collare, essa riguardava una zona che avrebbe indiscutibilmente dovuto essere protetta ( 54 ). In tali aree, un obbligo di diligenza rafforzato volto ad evitare perturbazioni appare del tutto idoneo.

106.

Tuttavia, l’equiparazione del divieto di perturbazione all’obiettivo della direttiva «Habitat» non ne limita solo l’applicazione per quanto riguarda perturbazioni isolate e, in definitiva, insignificanti di singoli esemplari, ma suggerisce altresì, inversamente, che il divieto di perturbazione protegge gli habitat importanti delle specie indipendentemente dalla presenza di singoli esemplari, dall’esistenza di siti di riproduzione e aree di riposo, o dalla creazione di aree protette. In effetti, è proprio alla luce degli obiettivi della direttiva che un pregiudizio o l’eliminazione dell’habitat può, indipendentemente da tali fattori, causare una perturbazione significativa della specie in questione.

107.

Pertanto, il divieto di perturbazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva «Habitat», dev’essere limitato alle azioni particolarmente idonee ad incidere sullo stato di conservazione delle specie protette, in special modo nelle aree di particolare importanza per le stesse e nelle quali risulterebbero danneggiate durante i periodi di riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione.

D.   Livello della valutazione dello stato di conservazione (terza questione)

108.

Considerato che lo stato di conservazione della specie interessata riveste un ruolo importante, quantomeno con riguardo ai divieti di perturbazione e, in una certa misura, anche gli altri divieti previsti dalla direttiva «Uccelli», occorre affrontare la terza questione, riguardante il livello di valutazione.

109.

Appaiono utili ai fini della risoluzione di tale problematica i rilievi recentemente svolti nella seconda sentenza relativa alla protezione del lupo in Finlandia. In tale causa si trattava di valutare lo stato di conservazione della specie interessata al momento della concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «Habitat». Trasponendo le considerazioni ivi formulate alla valutazione di un danneggiamento, quest’ultima dovrà essere fondata su criteri che garantiscano la preservazione a lungo termine dell’andamento e della stabilità sociale della specie interessata ( 55 ).

110.

A tal riguardo, dovrà essere fatto riferimento sia al territorio dello Stato membro, sia alle regioni biogeografiche interessate, per determinare, in un primo momento, lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate e, in un secondo momento, gli impatti geografici e demografici che le perturbazioni possono avere sul medesimo ( 56 ).

111.

In tale contesto, la valutazione dell’impatto di un danneggiamento a livello del territorio di una popolazione locale è generalmente necessaria per determinare la sua incidenza sullo stato di conservazione della popolazione in questione su più larga scala. Lo stato di conservazione di una popolazione su scala nazionale o biogeografica dipende inoltre dall’impatto cumulativo dei diversi pregiudizi che riguardano aree locali ( 57 ).

112.

Pertanto, laddove lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate rilevi ai fini dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 5 della direttiva «Uccelli» e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «Habitat», quest’ultimo dev’essere valutato a livello del territorio dello Stato membro interessato ovvero a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere dello Stato membro medesimo si intersechino con più regioni biogeografiche o qualora l’area di ripartizione naturale della specie lo richieda, ove tale valutazione dev’essere condotta, nella misura del possibile, su piano transfrontaliero ( 58 ).

V. Conclusione

113.

Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:

1)

Ai sensi degli articoli 1 e 5 della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, gli Stati membri sono tenuti ad istituire regimi di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato. Regimi di protezione che contemplino unicamente le specie elencate nell’allegato I della direttiva o minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della loro popolazione non soddisfano tali requisiti.

2)

Il divieto previsto dall’articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di «distruggere o deteriorare» i siti di riproduzione di animali elencati nell’allegato IV, lettera a), della stessa, non presuppone il rischio di un deterioramento dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata per effetto dell’azione in questione. Ai fini del divieto resta irrilevante lo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

3)

I divieti di uccidere e di distruggere di cui all’articolo 5, lettere a) e b) della direttiva 2009/147 e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 92/43, non presuppongono il rischio di un impatto negativo sullo stato di conservazione delle singole specie animali determinato dalla misura in questione. Ai fini del divieto resta parimenti irrilevante lo stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

Tuttavia, qualora il pregiudizio per gli uccelli non sia intenzionale, bensì venga solo accettata la possibilità del suo verificarsi, i divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/147, si applicano solo nella misura necessaria per portare o mantenere tali specie, ai sensi dell’articolo 2, ad un livello corrispondente, segnatamente, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

4)

Ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147, le perturbazioni devono essere vietate qualora producano conseguenze significative sull’obiettivo di portare o mantenere la popolazione delle specie di uccelli ad un livello soddisfacente, in particolare, qualora arrechino pregiudizio ad uccelli rari al momento della riproduzione o dipendenza.

Il divieto di perturbazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43, è limitato alle azioni particolarmente idonee ad incidere sullo stato di conservazione delle specie protette, in special modo nelle aree di particolare importanza per le stesse ovvero nelle quali risulterebbero danneggiate durante i periodi di riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione.

5)

Laddove lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate rilevi ai fini dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/147 e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43, esso dev’essere valutato a livello del territorio dello Stato membro interessato ovvero a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro si intersechino con più regioni biogeografiche o qualora l’area di ripartizione naturale della specie lo richieda, ove tale valutazione dev’essere condotta, nella misura del possibile, su piano transfrontaliero.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7) nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193).

( 4 ) Da ultimo sentenza dell’11 giugno 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor (C‑88/19, EU:C:2020:458).

( 5 ) Cfr. sentenze del 15 maggio 2014, Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330), del 21 luglio 2016, Orleans e a. (C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583), del 26 aprile 2017, Commissione/Germania (C‑142/16, EU:C:2017:301), e del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882).

( 6 ) Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (GU 1982, L 38, pag. 3); approvata per conto della Comunità con la decisione 82/72/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1981 (GU 1982, L 38, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU 2004, L 143, pag. 56), come modificata dalla direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU 2013, L 178, pag. 66).

( 8 ) Https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary, visitato da ultimo in data 30 luglio 2020.

( 9 ) Https://circabc.europa.eu/sd/a/fad548dd-b8e0-4cc0-ae2f-266eb603671a/SE_Annex%20I%20Article%2017%20National%20Summary.docx, pag. 12, visitato da ultimo in data 30 luglio 2020.

( 10 ) Sentenze del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, (C‑6/04, EU:C:2005:626, punti da 73 a 79), del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania (C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 55), e del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (criceto comune) (C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 48).

( 11 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851).

( 12 ) Sentenze dell’8 luglio 1987, Commissione/Belgio (247/85, EU:C:1987:339, punti 67), del 26 gennaio 2012, Commissione/Polonia (C‑192/11, non pubblicata, EU:C:2012:44, punto 33), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 251).

( 13 ) Sentenze del 2 agosto 1993, Commissione/Spagna (Santoña) (C‑355/90, EU:C:1993:331, punto 15), del 13 giugno 2002, Commissione/Irlanda (pernice bianca) (C‑117/00, EU:C:2002:366, punto 15), e del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 262263).

( 14 ) Sentenze dell’8 luglio 1987, Commissione/Belgio (247/85, EU:C:1987:339, punti 2122), e del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202, punti 1011).

( 15 ) Sentenze del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202, punto 15), del 12 luglio 2007, Commissione/Austria (C‑507/04, EU:C:2007:427, punti 102103), e del 26 gennaio 2012, Commissione/Polonia (C‑192/11, non pubblicata, EU:C:2012:44, punto 25).

( 16 ) Sentenza del 12 luglio 2007, Commissione/Austria (C‑507/04, EU:C:2007:427, punto 332 e segg.); v. anche mie conclusioni in tale causa (C‑507/04, EU:C:2007:8, punti 119120, nonché 141 e 142).

( 17 ) Sentenza del 26 gennaio 2012, Commissione/Polonia (C‑192/11, non pubblicata, EU:C:2012:44, punto 63).

( 18 ) Sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (fringillidi selvatici) (C‑557/15, EU:C:2018:477).

( 19 ) Commissione Europea, Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario prevista dalla direttiva «Habitat» 92/43/CEE (2007), Sezione 2, punti da 71 a 79 (pagg. da 53 a 55 della versione tedesca).

( 20 ) Sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania (C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 55), e del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (criceto comune) (C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 27).

( 21 ) Sentenze del 9 giugno 2011, Commissione/Francia (criceto comune) (C‑383/09, EU:C:2011:369, punti da 19 a 21), del 15 marzo 2012, Commissione/Cipro (natrice o biscia dal collare di Cipro) (C‑340/10, EU:C:2012:143, punti da 60 a 62), del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 231), e del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (criceto comune) (C‑477/19, EU:C:2020:517, punto 20).

( 22 ) Sentenze del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (Caretta caretta) (C‑103/00, EU:C:2002:60, punto 31), del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia (Vipera schweizeri) (C‑518/04, non pubblicata, EU:C:2006:183, punto 21), e del 10 novembre 2016, Commissione/Grecia (Kyparissia) (C‑504/14, EU:C:2016:847, punto 148).

( 23 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 237).

( 24 ) Conclusioni nella causa Commissione/Spagna (lontra) (C‑221/04, EU:C:2005:777, paragrafi 4950) e nella causa Commissione/Grecia (Kyparissia) (C‑504/14, EU:C:2016:105, paragrafo 126).

( 25 ) Sentenze del 18 maggio 2006, Commissione/Spagna (lontra) (C‑221/04, EU:C:2006:329, punto 71) e del 10 novembre 2016, Commissione/Grecia (Kyparassia) (C‑504/14, EU:C:2016:847, punto 159).

( 26 ) Sentenza del 18 maggio 2006, Commissione/Spagna (lontra) (C‑221/04, EU:C:2006:329, punti 7273).

( 27 ) Sentenza del 10 novembre 2016, Commissione/Grecia (Kyparissia) (C‑504/14, EU:C:2016:847, punti 114, nonché 157 e 158).

( 28 ) Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (Caretta caretta) (C‑103/00, EU:C:2002:60, punti 3639)

( 29 ) Sul divieto di perturbazione, v., tuttavia, i paragrafi 101 e segg.

( 30 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/ Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 231, 237238)

( 31 ) Sentenze del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202, punto 28), del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a. (C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 17), e dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a. (C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 32).

( 32 ) Sentenza del 23 aprile April 2020, Commissione/Finlandia (caccia primaverile di edredoni comuni maschio) (C‑217/19, EU:C:2020:291, punto 84).

( 33 ) Rapporto sulla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (1997‑1998) (articolo 9, paragrafo 2) (presentato dalla Commissione europea), SEC (2001) 515 final.

( 34 ) Cfr. a proposito di altre convenzioni internazionali, sentenze del 24 novembre 1992, Poulsen e Diva Navigation (C‑286/90, EU:C:1992:453, punto 9), del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 291), del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, punto 123), e dell’11 luglio 2018, Bosphorus Queen Shipping (C‑15/17, EU:C:2018:557, punto 44).

( 35 ) Con riguardo al divieto di perturbazione, cfr. tuttavia infra il paragrafo 95 e segg.

( 36 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/ Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 253254)

( 37 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 259).

( 38 ) Möckel S., «35 Jahre Europäische Vogelschutzrichtlinie», Natur und Recht 2014, pag. 381 (387), fa giustamente riferimento ai pipistrelli, molto diffusi, le cui specie sono tutte soggette alla rigorosa tutela della direttiva «Habitat».

( 39 ) Cfr. mie conclusioni nella causa Commissione/Spagna (lontra) (C‑221/04, EU:C:2005:777, paragrafo 50).

( 40 ) V. supra, paragrafi 41e segg.

( 41 ) Cfr. Machtans, C., Wedeles, C. e Bayne, E. «A first estimate for Canada of the number of birds killed by colliding with building windows», in Avian Conservation and Ecology 8.2 (2013), pag. 5.

( 42 ) Cfr., ad esempio, Slater, F.M. «An assessment of wildlife road casualties – the potential discrepancy between numbers counted and numbers killed», in Web Ecology 3.1 (2002), pag. 33.

( 43 ) Sentenza del 13 giugno 2002, Commissione/Irlanda (pernice bianca) (C‑117/00, EU:C:2002:366, punto 15 e segg.)

( 44 ) Cfr. supra, paragrafo 77.

( 45 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 18).

( 46 ) Cfr. mie conclusioni nella causa Tronex (C‑624/17, EU:C:2019:150, paragrafi 5152, e giurisprudenza ivi citata).

( 47 ) Cfr. sentenze dell’8 luglio 1987, Commissione/Belgio (247/85, EU:C:1987:339, punto 8) e Commissione/Italia (262/85, EU:C:1987:340, punto 8), nonché del 19 gennaio 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e a. (C‑435/92, EU:C:1994:10, punto 20)

( 48 ) Cfr. sentenze del 27 aprile 1988, Commissione/Francia (252/85, EU:C:1988:202, punto 28), del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a. (C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 17), e del 23 aprile 2020, Commissione/Finlandia (caccia primaverile di edredoni comuni maschio) (C‑217/19, EU:C:2020:291, punto 68), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa WWF Italia e a. (C‑60/05, EU:C:2006:116, paragrafo 50), e mie conclusioni nella causa Commissione/Irlanda (C‑418/04, EU:C:2006:569, paragrafi 111112).

( 49 ) Sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 251 e segg.).

( 50 ) Documento di orientamento della Commissione [cit. alla nota 19, sezione 2, punto 41 (pag. 42 della versione tedesca)].

( 51 ) Citato alla nota 19, sezione 2, punto 39 (pag. 42 della versione tedesca).

( 52 ) Sentenza del 30 gennaio 2002, Commissione/Grecia (Caretta caretta) (C‑103/00, EU:C:2002:60, punto 17), e le mie conclusioni nella causa Commissione/Grecia (Kyparissia) (C‑504/14, EU:C:2016:105, paragrafi 113).

( 53 ) Sentenza del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia (Vipera schweizeri) (C‑518/04, non pubblicata, EU:C:2006:183, punto 15).

( 54 ) Sentenza del 15 marzo 2012, Commissione/Cipro (Natrix natrix cypriaca) (C‑340/10, EU:C:2012:143, punti 1618, nonché da 63 a 65).

( 55 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 57).

( 56 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 58).

( 57 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 59).

( 58 ) Sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 61).

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