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Document 62019CC0030

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 14 maggio 2020.
Diskrimineringsombudsmannen contro Braathens Regional Aviation AB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen.
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell’asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l’asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente.
Causa C-30/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:374

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 14 maggio 2020 ( 1 )

Causa C‑30/19

Diskrimineringsombudsmannen

contro

Braathens Regional Aviation AB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/43/CE – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento per discriminazione – Meccanismo di ottemperanza – Rifiuto del convenuto di riconoscere la sussistenza di una discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente – Nesso tra la sanzione e la discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Impossibilità di far constatare la sussistenza di una discriminazione»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) riguarda l’interpretazione della direttiva 2000/43/CE ( 2 ), che vieta le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, e verte sul diritto di una persona che si ritiene vittima di una siffatta discriminazione a far esaminare e, se del caso, constatare da un giudice la sussistenza di tale discriminazione. Essa mira, più precisamente, a stabilire se una tale persona disponga di detto diritto nell’ambito di un ricorso per risarcimento qualora il convenuto accetti di pagare il risarcimento richiesto, ma non ammetta di aver commesso una qualsivoglia discriminazione.

2.

Tale problematica viene sollevata nell’ambito di una controversia tra un passeggero aereo, rappresentato dal Diskrimineringsombudsmannen (autorità svedese incaricata della lotta contro le discriminazioni; in prosieguo: il «Mediatore»), e la compagnia aerea Braathens Regional Aviation AB (in prosieguo: la «Braathens»).

3.

La presente causa solleva, più in particolare, la questione se un meccanismo processuale nazionale, in base al quale il convenuto può, ottemperando ad una domanda di risarcimento per discriminazione, porre fine alla controversia, senza tuttavia riconoscere la sussistenza di una discriminazione e senza che il ricorrente possa far esaminare e constatare quest’ultima da un giudice, consenta al ricorrente di far valere pienamente i diritti che gli sono attribuiti dalla direttiva 2000/43 letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

4.

Per le ragioni che esporrò nel prosieguo delle presenti conclusioni, ritengo che occorra rispondere a tale questione in senso negativo.

5.

La causa in esame deve condurre la Corte ad esaminare il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nello stabilire le loro norme procedurali, tenuto conto dei requisiti posti dalla direttiva 2000/43 letta alla luce della Carta.

6.

Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che una persona che ritenga di aver subito una discriminazione basata sull’origine etnica deve, in mancanza di riconoscimento di quest’ultima da parte del convenuto, potere far esaminare e, se del caso, constatare da un giudice la sussistenza di tale discriminazione. Un meccanismo processuale di risoluzione delle controversie non può condurre a negarle tale diritto.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

7.

I considerando 19 e 26 della direttiva 2000/43 così recitano:

«(19)

Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell’origine etnica dovrebbe[ro] disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.

(...)

(26)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva».

8.

Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

9.

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica».

10.

L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Difesa dei diritti», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento».

11.

L’articolo 8 della direttiva 2000/43, intitolato «Onere della prova», così recita:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

(...)

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

(...)».

12.

L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (...)».

B.   Diritto svedese

13.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del capo 1 del diskrimineringslagen (2008:567) (legge sulle discriminazioni), costituisce in particolare una discriminazione la situazione nella quale una persona subisce un danno per il fatto di essere trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga, qualora la differenza di trattamento sia collegata al sesso, all’identità o all’espressione di genere, all’appartenenza etnica, alla religione o alle opinioni, alla disabilità, all’orientamento sessuale o all’età.

14.

Ai sensi dell’articolo 12 del capo 2 della medesima legge, il compimento di una discriminazione è vietata, in particolare, a chiunque fornisca, al di fuori della sua sfera privata o familiare, beni, servizi o alloggi al pubblico.

15.

Il capo 5 della legge sulle discriminazioni prevede le sanzioni irrogabili a chiunque compia una discriminazione. Si tratta del risarcimento, detto «risarcimento per discriminazione», della modifica e dell’annullamento di contratti e di altri atti giuridici.

16.

Dall’articolo 1, secondo comma, capo 6, di tale legge risulta che le controversie vertenti sull’applicazione dell’articolo 12 del capo 2 della medesima legge sono esaminate dai giudici ordinari secondo le disposizioni del rättegångsbalken (1942:740) (codice di procedura giudiziaria), relative ai processi civili nell’ambito dei quali è consentita la composizione amichevole della controversia.

17.

Ai sensi dell’articolo 1 del capo 13 di tale codice, l’attore può, alle condizioni elencate in detta disposizione, esercitare un’azione esecutiva al fine di ottenere la condanna del convenuto ad eseguire un obbligo di fare e, in particolare, a versargli una somma di denaro a titolo di risarcimento per discriminazione.

18.

L’articolo 7 del capo 42 del medesimo codice prevede che il convenuto debba, all’udienza, presentare immediatamente le proprie difese. In alternativa, il convenuto può, in questa fase, decidere di ottemperare alla domanda dell’attore. L’ottemperanza alla domanda mira all’estinzione del procedimento e può essere basata su un particolare motivo di diritto o di fatto invocato dall’attore, ma può anche non essere legata ai motivi a sostegno della domanda di quest’ultimo.

19.

Ai sensi dell’articolo 18 di tale capo 42 del codice di procedura giudiziaria, a seguito dell’ottemperanza del convenuto alle domande dell’attore, il giudice può emettere una sentenza sulla base di siffatta ottemperanza.

20.

Secondo l’articolo 2, primo comma, del capo 13 del medesimo codice, l’attore può esercitare un’azione di accertamento volta alla constatazione della sussistenza di un determinato rapporto giuridico qualora riguardo a tale rapporto sussista un’incertezza che gli arreca un pregiudizio.

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

21.

Nel mese di luglio 2015, un passeggero di origine cilena residente a Stoccolma (Svezia) e che viaggiava su un volo interno Göteborg-Stoccolma (in prosieguo: il «passeggero»), operato dalla Braathens, è stato sottoposto, assieme ad un altro viaggiatore, per decisione del comandante di bordo, ad un controllo di sicurezza supplementare.

22.

Il Mediatore ha adito lo Stockholms tingsrätt (tribunale locale di Stoccolma, Svezia) con un ricorso volto ad ottenere la condanna della Braathens a versare al passeggero un risarcimento per discriminazione di importo pari a 10000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 1000). A sostegno del proprio ricorso, tale autorità ha affermato che il passeggero era stato oggetto di una discriminazione diretta in violazione dell’articolo 12, capo 2, e dell’articolo 4, capo 1, della legge sulle discriminazioni, da parte della Braathens. Quest’ultima avrebbe preso il passeggero per una persona araba e musulmana, l’avrebbe sottoposto, per tale motivo, ad un controllo di sicurezza supplementare e, pertanto, gli avrebbe fatto subire un pregiudizio per ragioni legate all’aspetto fisico e all’appartenenza etnica, trattandolo in modo meno favorevole rispetto ad altri passeggeri in una situazione analoga.

23.

Dinanzi a tale giudice, la Braathens ha ottemperato alla domanda di esecuzione per la riscossione del risarcimento richiesto, pur contestando la sussistenza di qualsivoglia discriminazione.

24.

Il Mediatore si è opposto a che lo Stockholms tingsrätt (tribunale locale di Stoccolma) statuisse conformemente a tale ottemperanza senza esaminare nel merito l’asserita discriminazione. Nell’ipotesi in cui tale tribunale avesse deciso nondimeno, nell’ambito del ricorso per esecuzione ( 3 ), di non esaminare la causa nel merito, il Mediatore ha chiesto, in primo luogo, che detto tribunale pronunciasse una sentenza dichiarativa che constatasse che la Braathens era tenuta a versare un risarcimento per discriminazione a causa del suo comportamento discriminatorio o, in secondo luogo, che il medesimo tribunale constatasse semplicemente, con una sentenza siffatta, che il passeggero è stato oggetto di una discriminazione da parte della compagnia aerea.

25.

Lo Stockholms tingsrätt (tribunale locale di Stoccolma) ha condannato la Braathens, al punto 1 del dispositivo della sua decisione, a versare al passeggero la somma di SEK 10000 maggiorata degli interessi e, al punto 2 di tale dispositivo, a pagare le spese. Al punto 3 del medesimo dispositivo, esso ha dichiarato irricevibili le domande del Mediatore volte ad ottenere una sentenza dichiarativa. Esso ha dichiarato che le controversie vertenti sui diritti e sulle obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, come quella del caso di specie, dovevano, in caso di ottemperanza alle domande del ricorrente, essere risolte senza esame del merito, sottolineando di essere vincolato dall’ottemperanza della Braathens.

26.

Lo Svea hovrätt (corte d’appello di Stoccolma, Svezia) ha respinto l’appello interposto dal Mediatore, dichiarando che tale appello era irricevibile per quanto riguarda i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza di primo grado, che detta sentenza rispettava le disposizioni della procedura civile svedese e che, tenuto conto della sua ottemperanza, la posizione della Braathens riguardo all’asserzione di un comportamento discriminatorio era irrilevante. Il medesimo organo giurisdizionale ha inoltre respinto la domanda in appello vertente sul punto 3 di detto dispositivo, relativo alla pronuncia di una sentenza dichiarativa.

27.

Il Mediatore ha impugnato la sentenza del giudice d’appello, chiedendo allo Högsta domstolen (Corte suprema) di adire la Corte in via pregiudiziale, di annullare tale sentenza, di annullare la sentenza dello Stockholms tingsrätt (tribunale locale di Stoccolma) e di rinviare la causa a quest’ultimo tribunale per un esame nel merito di almeno una delle sue conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa, oltre alla domanda di esecuzione volta ad ottenere il risarcimento per discriminazione. La Braathens ha chiesto il rigetto di tali conclusioni.

28.

Il giudice del rinvio osserva che la legge sulle discriminazioni ha lo scopo di combattere le discriminazioni e di promuovere la parità dei diritti e delle opportunità delle persone indipendentemente dal sesso, dall’identità o dall’espressione di genere, dall’appartenenza etnica, dalla religione o dalle opinioni, dalla disabilità, dall’orientamento sessuale o dall’età. Tale legge, di carattere obbligatorio, riguarderebbe diversi ambiti di attività, si applicherebbe ai settori tanto pubblico quanto privato, sarebbe stata redatta tenendo conto dei motivi di discriminazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, nonché, in particolare, da diversi atti dell’Unione europea, quali la direttiva 2000/43, e mirerebbe a consentire, secondo i suoi lavori preparatori, sanzioni gravi e dissuasive in caso di discriminazione.

29.

Il medesimo giudice aggiunge che, nell’ambito della trasposizione nel diritto svedese della direttiva 2000/43, in particolare del suo articolo 15, le sanzioni irrogabili ai sensi di detta legge a chiunque compia una discriminazione sono il risarcimento, detto «risarcimento per discriminazione», nonché la modifica e l’annullamento di contratti e di altri atti giuridici. In particolare, chiunque violasse il divieto sancito all’articolo 12 del suo capo 2 sarebbe tenuto ad effettuare tale risarcimento. L’importo di quest’ultimo dovrebbe, in ciascun caso particolare, essere fissato in modo da costituire un risarcimento ragionevole per la vittima e contribuire alla lotta contro le discriminazioni nella società, in modo da assicurare una duplice funzione di risarcimento e di prevenzione ( 4 ). Il giudice del rinvio precisa che le controversie riguardanti l’applicazione di detto articolo rientrano nella competenza dei giudici ordinari, i quali decidono secondo le disposizioni del codice di procedura giudiziaria relative ai processi civili nei quali è consentita una composizione amichevole della controversia, poiché le parti hanno la libera disponibilità dei propri diritti.

30.

Lo Högsta domstolen (Corte suprema) sottolinea inoltre taluni aspetti procedurali propri del diritto nazionale. Esso afferma che il convenuto può decidere di ottemperare alla domanda di risarcimento del ricorrente senza essere tenuto ad indicare le proprie ragioni né a basarsi su un motivo dedotto dal ricorrente. L’ottemperanza può quindi non essere legata ai motivi a sostegno della domanda di quest’ultimo. Tale ottemperanza mira, in pratica, a porre fine al procedimento, senza che sia necessario proseguire l’esame della causa. Il giudice deve decidere sulla base dell’ottemperanza senza procedere ad un esame effettivo dei fatti o della questione di diritto. Nessuna conclusione certa può quindi essere tratta da una siffatta decisione quanto alla fondatezza degli argomenti del ricorrente relativi ai fatti della controversia.

31.

Lo Högsta domstolen (Corte suprema) aggiunge che l’azione di accertamento prevista all’articolo 2 del capo 13 del codice di procedura giudiziaria mira a constatare la sussistenza di un rapporto giuridico tra le parti. Tuttavia, tale azione sarebbe facoltativa. Il giudice potrebbe esaminarla qualora vi fosse incertezza su tale rapporto e qualora quest’ultima arrecasse pregiudizio al ricorrente, in particolare, rendendo la sua attività economica più difficile da pianificare. L’esame di una siffatta azione deve quindi apparire opportuno alla luce dei fatti, dovendo il giudice ponderare, da un lato, l’interesse ad agire del ricorrente e, dall’altro, gli svantaggi che potrebbe subire il convenuto, a causa, in particolare, della probabilità di ulteriori procedimenti.

32.

Il giudice del rinvio afferma che, nel procedimento principale, i giudici di primo e secondo grado hanno pronunciato una sentenza di condanna della Braathens al pagamento del risarcimento richiesto sulla base dell’ottemperanza di quest’ultima, senza che la questione della sussistenza della discriminazione lamentata potesse, secondo tali giudici, essere esaminata nell’ambito di un procedimento di accertamento.

33.

Il giudice del rinvio si interroga su tale risultato alla luce dei requisiti dell’articolo 15 della direttiva 2000/43, in materia di sanzioni per le discriminazioni, letto alla luce dell’obbligo degli Stati membri di garantire ad ogni persona il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in caso di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 47 della Carta. Esso considera che occorre accertare se il giudice debba poter esaminare la questione della sussistenza della discriminazione su domanda della parte che ritenga di esserne stata oggetto e se la risposta dipenda dal fatto che l’asserito autore di tale discriminazione ne ammetta o meno la sussistenza.

34.

In tale contesto, lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In un caso riguardante la violazione di un divieto posto dalla [direttiva 2000/43], qualora la persona offesa chieda un risarcimento per discriminazione, se uno Stato membro sia sempre tenuto, su domanda della persona offesa, ad esaminare se vi sia stata una discriminazione – ed eventualmente concludere che tale era il caso – indipendentemente dal fatto che la persona accusata di discriminazione abbia o meno ammesso l’esistenza di una discriminazione, affinché possa essere considerata soddisfatta l’esigenza, prevista all’articolo 15 [di tale direttiva], di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

35.

Hanno presentato osservazioni scritte il Mediatore, la Braathens, i governi svedese e finlandese nonché la Commissione europea. Ad eccezione del governo finlandese, tali parti e interessati sono stati rappresentati all’udienza di discussione che si è svolta l’11 febbraio 2020.

IV. Analisi

A.   Osservazioni preliminari

36.

Il ricorso proposto dal Mediatore a nome del passeggero è diretto a far condannare la Braathens a versare a quest’ultimo un risarcimento per discriminazione. Un aspetto importante di tale ricorso consiste nel fatto che quest’ultimo non mira semplicemente al versamento di una somma di denaro, ma anche ad ottenere che la Braathens ammetta che detta somma è versata a causa di una discriminazione o, in caso contrario, a far constatare dal giudice la violazione del diritto alla parità di trattamento del passeggero.

37.

Orbene, la Braathens rifiuta di riconoscere qualsivoglia discriminazione. Quest’ultima si è dichiarata pronta a pagare e, in effetti, ha versato il risarcimento richiesto, ma soltanto per mostrare la propria «buona volontà» ed evitare un procedimento eventualmente lungo e costoso che l’avrebbe costretta a difendersi dall’accusa di discriminazione.

38.

Nonostante tale rifiuto di riconoscere la sussistenza di una discriminazione, i giudici di primo e secondo grado, conformemente alle norme di procedura nazionali, hanno preso atto del fatto che, con l’ottemperanza alla domanda del Mediatore, il cui ricorso è considerato limitato alla domanda di risarcimento, è stato posto fine alla controversia, e ciò sebbene il Mediatore avesse chiesto altresì che fosse constatata la sussistenza di una discriminazione. Tali giudici hanno quindi ordinato il versamento del risarcimento, ma hanno respinto le domande del Mediatore volte ad ottenere una constatazione della violazione del diritto alla parità di trattamento del passeggero.

39.

Sottolineo che dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che un’azione di accertamento volta ad ottenere una siffatta constatazione è facoltativa ( 5 ) e non è «abituale» nel caso di controversie in materia di discriminazione ( 6 ). In tale tipo di controversie, poiché il risarcimento per discriminazione, in linea di principio, può essere determinato direttamente, l’azione di accertamento, che comporta spesso un processo in due tempi vertente anzitutto su una constatazione di discriminazione e poi sulla fissazione di un risarcimento, è generalmente considerata inopportuna ( 7 ) e pertanto irricevibile. Essa è ritenuta opportuna soltanto se, ad esempio, l’entità del danno materiale o morale non possa essere determinata nel momento in cui il ricorso è proposto e quest’ultimo non possa essere differito a causa del termine di prescrizione ( 8 ).

40.

In definitiva, secondo il diritto svedese, quale interpretato dai giudici di primo e secondo grado nel procedimento principale, una persona che si ritenga vittima di una discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, non può, in pratica, ottenere in giudizio, oltre ad un risarcimento, la constatazione della sussistenza stessa di tale discriminazione qualora l’asserito autore di quest’ultima accetti di pagare il risarcimento richiesto, contestando al contempo qualsivoglia discriminazione. La questione centrale che si pone nella presente causa è se un meccanismo procedurale di estinzione del procedimento, quale l’ottemperanza, possa condurre ad un siffatto risultato senza violare le prescrizioni della direttiva 2000/43.

41.

Sottolineo che l’impugnazione del Mediatore dinanzi al giudice del rinvio verte unicamente sulla situazione in cui la persona che si ritiene vittima di una discriminazione ottiene un risarcimento dal convenuto senza che quest’ultimo riconosca di aver tenuto un comportamento discriminatorio. Tale impugnazione non verte sull’ipotesi in cui il convenuto riconosca la sussistenza di una siffatta discriminazione. In quest’ultima ipotesi, il Mediatore considera che, avendo il ricorrente ottenuto soddisfazione per tutte le sue domande, i giudici nazionali non sarebbero più tenuti ad esaminare se vi sia stata effettivamente una discriminazione e non sarebbe utile interrogare la Corte su tale punto.

42.

Tenuto conto del contesto della controversia principale, ritengo che occorra esaminare la questione pregiudiziale unicamente sotto il profilo del mancato riconoscimento della sussistenza di una discriminazione da parte dell’asserito autore di quest’ultima.

43.

Per poter valutare il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri sul piano procedurale nell’attuare la direttiva 2000/43, occorre esaminare i requisiti posti da quest’ultima.

B.   Requisiti della direttiva 2000/43

44.

Come risulta dal suo preambolo, la direttiva 2000/43 mira a proteggere tutte le persone fisiche dalle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, garantendo in tal modo il rispetto di un diritto fondamentale della persona umana. La direttiva 2000/43 concretizza così, nel settore da essa coperto, il principio generale di non discriminazione sancito ormai dall’articolo 21 della Carta ( 9 ). Come risulta dal considerando 12 e dall’articolo 3 di tale direttiva, siffatto diritto si estende agli ambiti più vari della società. In tale contesto, gli articoli 7 e 15 di detta direttiva, relativi ai mezzi di ricorso e alle sanzioni applicabili, svolgono un ruolo centrale al fine di garantire il rispetto del diritto alla parità di trattamento, esigendo che gli Stati membri prevedano mezzi adeguati di protezione legale ( 10 ) a favore delle vittime di simili discriminazioni.

45.

L’articolo 7 della direttiva 2000/43 impone agli Stati membri di prevedere procedure giurisdizionali o amministrative affinché le persone che si ritengono lese a causa della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento possano far valere i diritti ad esse attribuiti da tale direttiva.

46.

Ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva, gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, le quali possono prevedere un risarcimento dei danni.

47.

Queste due disposizioni sono collegate, come risulta dalla fondamentale sentenza von Colson e Kamann ( 11 ), vertente sull’interpretazione della direttiva 76/207/CEE ( 12 ), dedicata al divieto di discriminazioni tra uomini e donne. Tale sentenza interpreta, più in particolare, l’articolo 6 di tale direttiva, relativo al diritto delle persone vittime di discriminazione di far valere i propri diritti, e i cui termini sono simili a quelli utilizzati all’articolo 7 della direttiva 2000/43.

48.

In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 6 della direttiva 76/207, ad adottare nel loro ordinamento giuridico i provvedimenti necessari per consentire a chiunque si consideri leso da una discriminazione di far valere i propri diritti per via giudiziaria, precisando che tali provvedimenti devono essere sufficientemente efficaci per conseguire lo scopo della direttiva e devono poter essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali in modo effettivo dagli interessati. A titolo di esempio, la Corte ha affermato che detti provvedimenti possono comprendere disposizioni che contemplino un adeguato risarcimento pecuniario, il tutto sanzionato da un sistema di ammende ( 13 ).

49.

La Corte ha aggiunto che la sanzione deve inoltre avere per l’autore della discriminazione un effetto dissuasivo reale ( 14 ).

50.

Tale sentenza e la giurisprudenza successiva sono state prese in considerazione dal legislatore dell’Unione nelle nuove direttive adottate in materia di parità di trattamento ( 15 ), tra cui la direttiva 2000/43.

51.

Il legislatore dell’Unione ha quindi previsto, a fini di chiarezza, non più una sola disposizione, ma due disposizioni distinte, in particolare, gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43. Questi ultimi si riferiscono rispettivamente alla «difesa dei diritti», ivi comprese le procedure giurisdizionali o amministrative, e alle «sanzioni» ( 16 ).

52.

La Corte ha precisato nella sua giurisprudenza le caratteristiche di tali nozioni. Rilevo che i medesimi termini di efficacia e di effettività sono utilizzati per qualificare tanto la difesa dei diritti ( 17 ) quanto le sanzioni ( 18 ).

53.

Per quanto riguarda la difesa dei diritti, la Corte si riferisce in generale al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ( 19 ).

54.

La Corte ha interpretato una disposizione redatta in termini identici all’articolo 7 della direttiva 2000/43, vale a dire l’articolo 9 della direttiva 2000/78 ( 20 ). Essa ha dichiarato che tale articolo 9 prevede un diritto ad un ricorso effettivo analogo a quello sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta ( 21 ). Ai sensi di quest’ultima disposizione, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso dinanzi a un giudice.

55.

Sottolineo che, sebbene si tratti di un diritto fondamentale, sancito nel diritto primario, di cui chiunque può avvalersi, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario riaffermarlo nella direttiva 2000/43 nonché nelle altre direttive in materia di parità di trattamento, prevedendo inoltre che esso debba essere attuato mediante rimedi procedurali. Questi ultimi riecheggiano i rimedi giurisdizionali che gli Stati membri sono tenuti a stabilire in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

56.

La Corte ha così dichiarato, nella sentenza Leitner ( 22 ), che il rispetto del principio di uguaglianza esige, per quanto riguarda le persone che abbiano subito una discriminazione, nel caso di specie fondata sull’età, «che venga garantita una tutela giurisdizionale effettiva del loro diritto alla parità di trattamento» ( 23 ).

57.

Ne consegue che una persona che si ritenga vittima di una discriminazione fondata sull’origine etnica deve potere, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2000/43, far valere dinanzi ad un giudice il proprio diritto alla parità di trattamento affinché quest’ultimo esamini se vi sia stata una discriminazione e faccia rispettare tale diritto ( 24 ).

58.

Il legislatore ha inoltre rafforzato la tutela giurisdizionale della persona che si ritenga vittima di una discriminazione facilitandole la produzione della prova. L’articolo 8 della direttiva 2000/43 prevede infatti che, allorché la persona che si ritenga vittima di una discriminazione espone fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

59.

Per quanto riguarda le sanzioni previste all’articolo 15 della direttiva 2000/43, la Corte ha sottolineato, con riferimento a disposizioni analoghe, che gli Stati membri devono, in primo luogo, assicurarsi che la vittima possa ottenere il risarcimento integrale ( 25 ) del danno subito. Di conseguenza, tale risarcimento non può essere limitato ad un massimale ( 26 ).

60.

In secondo luogo, le sanzioni devono avere un effetto dissuasivo reale ( 27 ). Esse non possono quindi essere meramente simboliche ( 28 ) e devono essere adeguate alla gravità delle violazioni ( 29 ), fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità ( 30 ). Le misure di pubblicità sono considerate idonee a svolgere un ruolo dissuasivo ( 31 ). Le sanzioni possono anche assumere una funzione punitiva ( 32 ).

61.

Sottolineo che, fermo restando che la tutela giurisdizionale e le sanzioni devono essere efficaci ed effettive, gli Stati membri sono invece liberi di scegliere le misure che ritengono appropriate, purché esse consentano loro di raggiungere i risultati voluti dal diritto dell’Unione ( 33 ).

62.

Nella presente causa, è proprio la portata di tale libertà di scelta ad essere in questione alla luce degli obblighi imposti dal legislatore dell’Unione nella direttiva 2000/43.

63.

Dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che un regime sanzionatorio come quello di cui trattasi nel procedimento principale mira, da una parte, a risarcire il danno subito dalla vittima e, dall’altra, a sanzionare l’autore della discriminazione, dissuadendolo dal comportarsi in futuro in modo discriminatorio. Inoltre, è previsto un mezzo di ricorso, vale a dire l’azione esecutiva, per l’attuazione di tali sanzioni.

64.

La Braathens, il governo svedese e la Commissione ne deducono che un siffatto sistema di sanzioni e di mezzi di ricorso, il quale comprende il meccanismo procedurale di estinzione del procedimento, costituito dall’ottemperanza, soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2000/43.

65.

Dal canto mio, al pari del Mediatore e contrariamente alla Braathens, al governo svedese e alla Commissione, ritengo che ciò non sia vero.

C.   Conseguenze derivanti dalla direttiva 2000/43 sull’autonomia procedurale

66.

Ricordo che, secondo il principio dell’autonomia procedurale e ai sensi di una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione volta a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela di tali diritti ( 34 ).

67.

Tale libertà degli Stati membri è soggetta ai principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, per il primo, all’obbligo di garantire che tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e, per il secondo, all’obbligo di assicurare che dette modalità non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

68.

La Corte è stata progressivamente chiamata, in numerose cause, ad applicare un altro criterio, quello della tutela giurisdizionale effettiva, ora garantita dall’articolo 47 della Carta ( 35 ). Tale criterio consiste nell’esaminare se il diritto interno in questione assicuri una tutela giurisdizionale effettiva, consentendo all’interessato di far valere dinanzi ad un giudice i diritti conferitigli dal diritto dell’Unione. Quest’ultimo criterio è considerato più vincolante. Esso ammette limitazioni soltanto a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta nonché il principio di proporzionalità.

69.

L’uno e/o l’altro criterio saranno di norma applicati a seconda che le norme esaminate mettano o meno in gioco il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 36 ).

70.

Poiché la causa in esame verte su norme di diritto derivato in materia di sanzioni e di mezzi di ricorso che mirano a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, è il criterio della tutela giurisdizionale effettiva che, a mio avviso, deve applicarsi.

71.

Ritengo nondimeno che non occorra contrapporre i due criteri in un caso del genere, poiché la nozione di «effettività» nell’ambito del principio dell’autonomia procedurale si ricollega a quella di «tutela giurisdizionale effettiva».

72.

Gli Stati membri sono quindi liberi di adottare le norme procedurali che ritengono appropriate, fatti salvi i requisiti derivanti dalla direttiva 2000/43.

73.

Rilevo, a tale riguardo, che gli articoli 7, 8 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, contengono prescrizioni esplicite o implicite in materia regolamentare.

74.

In primo luogo, ai sensi degli articoli 7 e 15 di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a prevedere mezzi di ricorso e misure risarcitorie e sanzionatorie che consentano di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. In secondo luogo, l’articolo 8 di detta direttiva prevede espressamente una norma procedurale in materia di onere della prova.

75.

Esaminerò qui di seguito le conseguenze pratiche che ne derivano sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi della medesima direttiva in materia di sanzioni (sezione 1), di mezzi di ricorso (sezione 2) nonché, più in generale, sulla loro facoltà di prevedere meccanismi volti ad agevolare la risoluzione delle controversie, fondati sul principio dispositivo (sezione 3).

1. Sulla «libera» determinazione, da parte degli Stati membri, delle misure sanzionatorie

76.

Da una giurisprudenza costante, a cui si è fatto riferimento alla nota 34 delle presenti conclusioni, risulta che gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale nella scelta delle sanzioni che ritengono appropriate. Per quanto riguarda la direttiva 2000/43, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Feryn ( 37 ), che essa non impone sanzioni specifiche, ma lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo da essa prefissato.

77.

In tale sentenza, che riguardava una discriminazione nella selezione dei candidati all’assunzione, la Corte ha precisato, al punto 39, che le sanzioni possono consistere nella constatazione della discriminazione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, cui si aggiunga un adeguato rilievo pubblicitario, nell’ingiunzione rivolta al datore di lavoro di porre fine alla pratica discriminatoria accertata, cui si aggiunga, se del caso, una sanzione pecuniaria, o nella concessione di un risarcimento dei danni in favore dell’organismo che ha avviato la procedura ( 38 ).

78.

Ne consegue che uno Stato membro può, in particolare, prevedere il pagamento di un risarcimento a titolo di sanzione e che la constatazione di una discriminazione è soltanto una delle altre possibilità di sanzione di cui esso dispone.

79.

Dalla citata sentenza risulta tuttavia che la sanzione irrogata è strettamente connessa alla sussistenza di una discriminazione ( 39 ). Detta sentenza non può essere interpretata nel senso che un risarcimento potrebbe costituire una sanzione effettiva ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2000/43 senza che una violazione del diritto alla parità di trattamento sia riconosciuta dall’asserito autore della discriminazione o constatata da un’autorità amministrativa o giudiziaria.

80.

Ritengo che l’assenza di un nesso tra il versamento di un risarcimento e una violazione del diritto alla parità di trattamento mediante il riconoscimento o la constatazione di tale violazione pregiudicherebbe tanto la funzione risarcitoria quanto quella dissuasiva della sanzione.

a) Sulla funzione risarcitoria della sanzione

81.

Nella sentenza Marshall la Corte ha dichiarato che il risarcimento in denaro può costituire la misura adottata per ristabilire la parità di trattamento, nel caso di specie, tra uomini e donne, sottolineando che deve trattarsi di un equo risarcimento del danno subito ( 40 ).

82.

Ma come potrebbe esservi un risarcimento del danno subito se quest’ultimo non è stato riconosciuto o constatato?

83.

Tale questione si pone in modo particolare quando si tratta di un danno morale, come nel caso di specie. Sembra che il versamento di una somma di denaro non sia di norma sufficiente, di per sé, a risarcire il danno subito. Come sostiene il Mediatore, l’interesse primario del passeggero e della maggior parte delle vittime di discriminazione che esso rappresenta non è economico.

84.

Orbene, qualora il convenuto versi la somma richiesta rifiutando al contempo di ammettere la sussistenza di un danno, la vittima riceve certamente una somma di denaro, ma, poiché quest’ultima non è collegata al danno subito, essa è dissociata dalla realtà vissuta dalla vittima. Se il giudice, contro la volontà del ricorrente, menziona nella sua sentenza che la discriminazione non è riconosciuta ( 41 ) e se esso stesso non si esprime sulla sussistenza o meno dell’asserita discriminazione, quest’ultima non ha esistenza in diritto.

85.

La necessità di stabilire un nesso tra la misura sanzionatoria, nel caso di specie un risarcimento, e la sussistenza di una discriminazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).

86.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.

87.

Orbene, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, riflette i diritti enunciati dagli articoli 6 e 13 della CEDU, vertenti rispettivamente sul diritto a un equo processo e sul diritto a un ricorso effettivo ( 42 ). Inoltre, il diritto alla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, che la direttiva 2000/43 mira a proteggere e che è sancito dall’articolo 21 della Carta, riecheggia l’articolo 14 della CEDU ( 43 ). Di conseguenza, il riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU è pertinente in questa materia.

88.

La Corte EDU ha considerato che una persona che si ritenga «vittima», ai sensi dell’articolo 34 ( 44 ) della CEDU, di una discriminazione e chieda la riparazione di quest’ultima sotto forma di risarcimento perde il suo status di vittima solo se siano soddisfatte due condizioni. Non soltanto essa deve ricevere il risarcimento richiesto, ma le autorità nazionali devono anche aver riconosciuto l’asserita violazione della CEDU ( 45 ).

89.

Ritengo che tale giurisprudenza sia pertinente per quanto riguarda le vittime di discriminazione ai sensi della direttiva 2000/43. La nozione di «persona che si ritiene lesa» nell’ambito di tale direttiva corrisponde a quella di «asserita vittima» di una discriminazione ai sensi della CEDU ( 46 ).

90.

Se si traspone tale giurisprudenza della Corte EDU nell’ambito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, ciò implica che, per ottenere la riparazione effettiva del danno subito, detta persona deve poter chiedere ad un giudice di constatare il fatto di essere stata vittima di una discriminazione. Detta giurisprudenza mette infatti in evidenza l’importanza di constatare l’esistenza di un nesso tra il risarcimento versato alla persona che si ritiene lesa dall’inosservanza, nei suoi confronti, del principio di parità di trattamento e la violazione del suo diritto alla parità di trattamento.

91.

La posizione del governo svedese e della Braathens, secondo cui la giurisprudenza della Corte EDU non sarebbe pertinente nell’ambito di una controversia tra due privati, nel caso di specie una società privata e un individuo, in quanto essa riguarderebbe soltanto i rapporti tra lo Stato e un individuo, non può essere accolta.

92.

Infatti, da una parte, gli insegnamenti derivanti dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa al divieto di lesioni dei diritti fondamentali si applicano anche ai rapporti tra privati tramite la dottrina degli «obblighi positivi» che la citata convenzione impone agli Stati parti, in particolare, l’obbligo positivo di garantire che un privato non sia discriminato nell’esercizio dei diritti sanciti da detta convenzione da parte di un altro privato ( 47 ). Dall’altra, in ogni caso, le limitazioni previste nella CEDU quanto all’ambito di applicazione di un diritto garantito da tale convenzione ( 48 ) non possono applicarsi ai diritti equivalenti sanciti nella Carta, qualora questi ultimi non prevedano siffatte limitazioni. Del resto, la Corte ha interpretato gli articoli 21 e 47 della Carta in numerose controversie tra privati ( 49 ).

93.

Ne consegue che, nel caso di una controversia relativa ad una discriminazione fondata sull’origine etnica, un ricorrente quale il passeggero deve potere far constatare che il risarcimento richiesto nei confronti di una società privata, quale la compagnia aerea di cui trattasi nel procedimento principale, è dovuto ad una siffatta discriminazione. Se quest’ultima ottempera alla domanda di risarcimento senza riconoscere la discriminazione, la persona ricorrente che si ritiene lesa deve poter chiedere al giudice di verificare la sussistenza di una discriminazione.

94.

Il nesso tra il risarcimento e la sussistenza di una discriminazione mediante il riconoscimento o la constatazione di quest’ultima è importante non solo affinché la vittima possa ottenere una riparazione adeguata, ma anche affinché la sanzione possa svolgere la sua seconda funzione, vale a dire la sua funzione dissuasiva, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2000/43.

b) Sulla funzione dissuasiva della sanzione

95.

Considerazioni analoghe a quelle che ho svolto nella sezione a) per quanto riguarda la necessità di un nesso tra la sanzione e il diritto che è stato violato, mediante il riconoscimento o la constatazione di siffatta violazione, si applicano per garantire che la sanzione assolva la sua funzione di dissuasione nei confronti tanto del convenuto quanto di altri autori di discriminazioni simili.

96.

Infatti, come potrebbe il pagamento di una somma avere un effetto sufficientemente dissuasivo nei confronti del convenuto, inducendolo a non riprodurre il proprio comportamento discriminatorio e prevenendo così nuove discriminazioni da parte sua o quelle di altri soggetti, se quest’ultimo non riconoscesse di aver tenuto un siffatto comportamento e se il giudice non constatasse la sussistenza di una discriminazione?

97.

Il governo finlandese sostiene che l’autore della discriminazione prende coscienza del proprio atto pagando un risarcimento maggiorato ed è quindi dissuaso dal riprodurre in futuro il medesimo comportamento discriminatorio. Ma tale presa di coscienza manca appunto quando, come nel caso di specie, la parte convenuta rifiuta di ammettere una qualsivoglia discriminazione e la somma richiesta non ha un impatto economico notevole su di essa ( 50 ).

98.

Se la sanzione non è chiaramente collegata ad un comportamento discriminatorio, è giocoforza constatare che l’effetto dissuasivo sarà fortemente attenuato. L’autore della discriminazione potrà essere tentato di ignorarlo in futuro e di riprodurre i medesimi comportamenti, poiché non sarà stato sanzionato «per» discriminazione.

99.

Se, nell’ambito di un’azione risarcitoria, il convenuto potesse, pagando il risarcimento, astenersi dal riconoscere la sussistenza di qualsivoglia discriminazione e se quest’ultima non potesse essere constatata da un giudice, le misure imposte dalla direttiva 2000/43 sarebbero ampiamente private del loro effetto utile e non consentirebbero di lottare efficacemente contro le discriminazioni, poiché queste ultime potrebbero essere ignorate.

100.

In un caso del genere, il convenuto potrebbe in qualche modo «comprare» il proprio comportamento discriminatorio, in quanto quest’ultimo non sarebbe né riconosciuto né constatato.

101.

Per contro, il riconoscimento o la constatazione di una violazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento possono indurre tale convenuto a non riprodurre in futuro i medesimi comportamenti discriminatori. L’effetto dissuasivo potrà essere ulteriormente rafforzato da una comunicazione, o addirittura da una pubblicità, a tale riguardo.

102.

Di conseguenza, invito la Corte a dichiarare che deve esistere un nesso tra la sanzione e la sussistenza di una discriminazione, vuoi mediante il riconoscimento della discriminazione da parte del suo autore, vuoi mediante la constatazione di quest’ultima da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa, affinché la sanzione possa svolgere appieno le sue funzioni risarcitorie e dissuasive conformemente agli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43.

2. Sulla «libera» determinazione dei mezzi di ricorso

103.

Le precedenti considerazioni sul riconoscimento o sulla constatazione di una discriminazione sono pertinenti anche per quanto riguarda la verifica della sussistenza di mezzi di ricorso efficaci ed effettivi ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2000/43. Invero, si tratta di due aspetti del medesimo problema, poiché un pregiudizio alla fissazione di sanzioni effettive si traduce in un pregiudizio all’effettività dei mezzi di ricorso.

104.

Come ho osservato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, la nozione di «effettività» si ricollega in quest’ambito alla nozione di «tutela giurisdizionale effettiva».

105.

Sebbene gli Stati membri dispongano, in linea di principio, della libera scelta dei mezzi di ricorso e delle modalità procedurali alle quali essi sono sottoposti, ciò vale a condizione che essi non pregiudichino il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’articolo 7 della direttiva 2000/43, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

106.

Secondo la Braathens, dalla sentenza Unibet risulta che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere un mezzo di ricorso autonomo al fine di far verificare la conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione. Essa ne deduce che un mezzo di ricorso quale l’azione esecutiva prevista dal diritto processuale svedese, e le modalità procedurali ad esso relative, nel caso di specie il meccanismo dell’ottemperanza, sono conformi al diritto dell’Unione.

107.

A questo proposito, ricordo che il diritto dell’Unione non ha certamente inteso creare mezzi di ricorso diversi da quelli istituiti dal diritto nazionale. Tuttavia, da tale sentenza risulta che detta considerazione si applica a condizione che nel diritto nazionale esistano rimedi giurisdizionali che consentano, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 51 ).

108.

Orbene, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, se il convenuto decide di ottemperare alla domanda di risarcimento del ricorrente, negando al contempo di aver tenuto un comportamento discriminatorio, quest’ultimo si trova privato, in pratica, della facoltà di far esaminare, o addirittura constatare, da un giudice una discriminazione, anche in via incidentale.

109.

Spetta ovviamente al giudice del rinvio verificare che sia realmente tale l’effetto del diritto nazionale. Rilevo, in ogni caso, che, secondo le spiegazioni fornite da tale giudice nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’azione di accertamento volta a far constatare la sussistenza di una discriminazione è facoltativa e nelle mani del giudice che decide sulla sua opportunità, cosicché la persona che si ritiene lesa non dispone di un diritto ( 52 ) a far esaminare e, se del caso, constatare la sussistenza di una discriminazione.

110.

È giocoforza constatare che una siffatta situazione non offre, alla persona che si ritiene lesa, una garanzia d’accesso al giudice per far constatare la sussistenza di una discriminazione, conformemente all’articolo 7 della direttiva 2000/43 e all’articolo 47 della Carta ( 53 ).

111.

Il criterio applicabile è rigoroso. La persona che si ritiene lesa deve avere un diritto di accesso al giudice. Tale accesso al giudice costituisce invero il contenuto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’articolo 7 della direttiva 2000/43 e all’articolo 47 della Carta, cosicché un meccanismo procedurale di estinzione del procedimento per effetto del quale la discriminazione non fosse né riconosciuta né constatata non soddisferebbe il criterio previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 54 ).

112.

Oltre al fatto che un meccanismo procedurale di estinzione del procedimento possa creare un ostacolo all’accesso al giudice quale prescritto dall’articolo 7 della direttiva 2000/43 e dall’articolo 47 della Carta, osservo che, qualora un siffatto meccanismo ponga fine al ricorso senza che il convenuto abbia riconosciuto la sussistenza di una discriminazione, tale meccanismo può altresì impedire l’applicazione effettiva dell’articolo 8 della direttiva 2000/43, che mira a rafforzare la tutela giurisdizionale.

113.

Ricordo che, secondo tale articolo, allorché una persona che si ritiene lesa espone, dinanzi a un giudice o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

114.

Orbene, la persona che si ritiene lesa non può neppure esporre fatti del genere dinanzi ad un giudice, poiché il suo ricorso si arresta al momento dell’ottemperanza.

115.

Infatti, sebbene il Mediatore abbia ritenuto che, alla luce del problema di discriminazione sollevato dal passeggero, quest’ultimo meritasse il suo sostegno, il giudice competente non ha esaminato se il passeggero avesse esposto fatti idonei a far sorgere una presunzione di discriminazione. I giudici di primo e secondo grado hanno considerato che la domanda del ricorrente era stata accolta, cosicché non restava più nulla da esaminare. Il passeggero non ha quindi potuto esporre le proprie ragioni in merito alla sussistenza di una discriminazione.

116.

In un caso del genere, occorre constatare che l’articolo 8 della direttiva 2000/43 è privato del suo effetto utile e che alla persona che si ritiene lesa viene negata la possibilità di esporre le proprie ragioni su una delle sue pretese essenziali.

117.

La Braathens, il governo svedese e la Commissione sostengono inoltre che, per valutare se norme procedurali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale consentano di garantire l’effettività del diritto dell’Unione, occorre ricollocarle nell’insieme del diritto interno interessato e tenere conto in particolare dell’esistenza di altri mezzi di ricorso ( 55 ), nel caso di specie, quelli previsti in materia penale per lottare contro la discriminazione illecita.

118.

A questo proposito, rilevo che la direttiva 2000/43 non riguarda i procedimenti penali ( 56 ) e che, d’altronde, il giudice del rinvio non ha menzionato questi ultimi, ma ha evidenziato i mezzi di ricorso di diritto civile destinati ad attuare tale direttiva. La possibilità di avviare un’azione penale è stata nondimeno discussa all’udienza, a seguito di un quesito rivolto dalla Corte al governo svedese per risposta scritta. Quest’ultimo ha affermato che la discriminazione illecita può dare luogo ad un’azione penale. Qualora, dopo che un privato abbia presentato denuncia presso la polizia, il pubblico ministero non avvii una siffatta azione, detto governo ha precisato che il privato ha la facoltà di avviare un procedimento di accusa privata. Il Mediatore non contesta la possibilità di un’azione penale, ma sottolinea che la probabilità che essa vada a buon fine è bassa, tenuto conto dell’impegno di risorse pubbliche, che limita il numero di casi che possono essere oggetto di procedimenti penali, e della difficoltà per un soggetto privato di fornire le prove richieste.

119.

Tuttavia, a prescindere dalla facilità o dalla difficoltà di accesso ad un siffatto procedimento, osservo che un mezzo di ricorso di tal genere non consente di considerare che la persona che si ritiene lesa disponga di una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/43.

120.

Invero, l’azione penale presenta taluni vincoli in materia di produzione della prova, che la direttiva 2000/43 ha precisamente voluto evitare alla vittima di discriminazione nell’ambito di un ricorso di diritto civile ( 57 ). Essa ha infatti espressamente invertito l’onere della prova a suo favore, al fine di aiutarla a far constatare la sussistenza di una violazione del suo diritto alla parità di trattamento.

121.

Di conseguenza, l’esistenza di un’azione penale non consentirebbe in ogni caso di ovviare ad un’assenza di mezzi di ricorso in materia civile, rispondenti alle norme sulla prova previste all’articolo 8 della direttiva 2000/43, per far constatare la sussistenza di una discriminazione, in caso di ottemperanza, senza riconoscimento di discriminazione da parte del convenuto.

3. Sulla «libera» determinazione di un meccanismo di risoluzione rapida delle controversie fondato sul principio dispositivo

122.

La Braathens considera infine che il meccanismo di ottemperanza previsto nel diritto dello Stato membro interessato è diretto ad una buona amministrazione della giustizia nel senso che esso consente una rapida risoluzione delle controversie conformemente al principio dispositivo. Esso sarebbe particolarmente utile nel caso di controversie qualificate come «di modesta entità» con riguardo agli importi interessati e contribuirebbe, con la possibilità di risolvere la controversia mediante una composizione amichevole, ad evitare l’intasamento dei tribunali.

123.

L’intento di garantire una buona amministrazione della giustizia è, invero, un obiettivo legittimo alla luce del diritto dell’Unione ( 58 ), ma ritengo che l’analisi che precede sia pienamente conciliabile con tale obiettivo.

124.

Il diritto dell’Unione riconosce ciascuno degli strumenti procedurali menzionati dalla Braathens. Il principio dispositivo, in forza del quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e dal quale risulta che il potere del giudice di sollevare d’ufficio motivi è limitato dall’obbligo ad esso incombente di attenersi all’oggetto della controversia e di fondare la propria decisione sui fatti che gli sono stati presentati, è stato riconosciuto come uno strumento procedurale condiviso dalla maggior parte degli Stati membri ( 59 ). La risoluzione amichevole, dal canto suo, è prevista all’articolo 7 della direttiva 2000/43 attraverso la menzione della possibilità, per gli Stati membri, di prevedere procedure di conciliazione. Peraltro, la conciliazione tra le parti è espressamente incoraggiata nel regolamento dedicato alle controversie di modesta entità ( 60 ).

125.

Tuttavia, tali strumenti non ostano affatto all’interpretazione della direttiva 2000/43, quale proposta nella presente analisi.

126.

Il principio dispositivo sul quale fa leva la Braathens deve essere applicato tenendo conto dei diritti conferiti dalla direttiva 2000/43.

127.

Ne consegue che, qualora una persona che si ritiene lesa, come il passeggero, chieda un risarcimento per discriminazione nonché il riconoscimento di tale discriminazione, un accordo di composizione amichevole potrà essere concluso soltanto a condizione, quanto meno, che il suo avversario accetti entrambe le parti della sua domanda.

128.

L’oggetto della sua domanda non può essere limitato al versamento del risarcimento senza pregiudicare l’obiettivo della direttiva 2000/43. Come è stato dimostrato, il diritto di far constatare da un giudice la sussistenza di una discriminazione in caso di contestazione a tale riguardo si trova al centro di detta direttiva, esaminata alla luce dell’articolo 47 della Carta, e riguarda il contenuto essenziale del diritto che essa mira a tutelare. Una limitazione di tale diritto non rispetterebbe pertanto una delle condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 61 ).

129.

In mancanza di accordo, dall’analisi della direttiva 2000/43, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, risulta che il ricorrente deve potere far valere il proprio diritto alla parità di trattamento dinanzi ad un giudice facendo esaminare e, se del caso, constatare da quest’ultimo la sussistenza di una discriminazione.

V. Conclusione

130.

Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) nei seguenti termini:

Le disposizioni della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in particolare i suoi articoli 7, 8 e 15, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretate nel senso che, in una causa vertente sulla violazione di un divieto di discriminazione sulla base dell’origine etnica, nella quale la persona che si ritiene lesa chiede un risarcimento per discriminazione, tale persona, qualora l’asserito autore della discriminazione accetti di versare il risarcimento, ma rifiuti di riconoscere la discriminazione, ha il diritto di fare esaminare e, se del caso, constatare tale discriminazione da un giudice. Un meccanismo procedurale di estinzione del procedimento, quale l’ottemperanza, non può condurre ad un risultato diverso.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

( 3 ) Si tratta di un ricorso di diritto civile volto a far eseguire l’obbligo di risarcire il danno causato.

( 4 ) Il governo svedese, il Mediatore e la Braathens hanno precisato che la somma da versare è divisa in due parti, conformemente alla giurisprudenza dello Högsta domstolen (Corte suprema), vale a dire, in un importo a titolo di risarcimento e in una maggiorazione a titolo di prevenzione. L’importo a titolo di risarcimento deve essere fissato nella misura che sarà giudicata necessaria per porre rimedio alla discriminazione. Tale importo non è limitato. La maggiorazione a titolo di prevenzione è, in linea di principio, equivalente all’importo a titolo di risarcimento, cosicché essa dà luogo al raddoppio di quest’ultimo.

( 5 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

( 6 ) Nelle proprie osservazioni scritte, il Mediatore afferma di aver presentato le proprie conclusioni sapendo bene che esse non potevano normalmente essere autorizzate ai sensi delle norme di procedura nazionali. Dalla discussione svoltasi all’udienza dinanzi alla Corte emerge altresì che, per quanto risulta alle parti del procedimento principale e al governo svedese, la possibilità di ottenere una sentenza dichiarativa in materia di ricorso per risarcimento per discriminazione non è stata oggetto di alcuna decisione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema).

( 7 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

( 8 ) Il Mediatore fornisce due esempi di cause in cui il ricorrente, ritenendo di aver subito un danno morale, ha tentato invano di ottenere una sentenza dichiarativa o di far esaminare il proprio ricorso nel merito. Nella prima causa, il ricorrente aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilità extracontrattuale dello Stato per una violazione dei diritti dell’interessato in materia di tutela dei dati personali, quale garantita dal diritto dell’Unione. Il giudice adito ha dichiarato che, trattandosi di un danno morale, un’azione di accertamento non era opportuna e ha invitato il ricorrente a presentare una domanda di esecuzione volta ad ottenere il risarcimento di tale danno [decisione dello Svea hovrätt (corte d’appello di Stoccolma), del 10 gennaio 2008, nella causa Ö 9152-07, J.S. c. staten genom Justitiekanslern]. La seconda causa verteva su un caso di molestie sessuali che vedeva contrapposti uno studente e un insegnante di un’università del settore pubblico. Dopo aver inizialmente contestato il ricorso per esecuzione volto ad ottenere il versamento di un risarcimento, lo Stato ha scelto di ottemperare, ma solo astrattamente, alla domanda presentata dal Mediatore a nome dello studente, chiedendo che il giudice menzionasse espressamente che lo Stato non riconosceva le asserite molestie. Sebbene il Mediatore avesse affermato che l’interesse primario dello studente non era economico, esso non ha potuto ottenere che il giudice esaminasse nel merito se lo studente fosse stato vittima di molestie. Un rinvio pregiudiziale alla Corte è stato respinto e una sentenza è stata emessa in primo grado senza che lo studente, considerato vittorioso in giudizio, potesse interporre appello [sentenza dello Stockholms tingsrätt (tribunale locale di Stoccolma) del 5 ottobre 2017, Diskrimineringsombudsmannen mot staten genom Justitiekanslern (T 16908–15)].

( 9 ) V., per analogia, per quanto riguarda la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 38).

( 10 ) V. considerando 19 della direttiva 2000/43.

( 11 ) Sentenza del 10 aprile 1984 (14/83, EU:C:1984:153).

( 12 ) Direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40).

( 13 ) Sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153, punto 18).

( 14 ) Sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153, punto 23).

( 15 ) V. direttiva 2000/78; direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU 2004, L 373, pag. 37); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23), e direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU 2010, L 180, pag. 1).

( 16 ) Tali disposizioni sono contenute rispettivamente negli articoli 9 e 17 della direttiva 2000/78, negli articoli 8 e 14 della direttiva 2004/113, negli articoli 17, 18 e 25 della direttiva 2006/54 e negli articoli 9 e 10 della direttiva 2010/41. Sebbene vi siano alcune differenze da una direttiva all’altra tra i termini utilizzati, queste ultime non sono rilevanti nell’ambito della presente analisi.

( 17 ) V. sentenze dell’8 novembre 1990, Dekker (C‑177/88, EU:C:1990:383, punto 23); del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punti 2224); del 22 aprile 1997, Draehmpaehl (C‑180/95, EU:C:1997:208, punto 39); del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 37); del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 63), e del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C‑407/14, EU:C:2015:831, punto 31).

( 18 ) V. sentenze del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punto 22); del 22 aprile 1997, Draehmpaehl (C‑180/95, EU:C:1997:208, punto 25); del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 38), e del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 73).

( 19 ) V., per quanto riguarda la direttiva 2000/43, sentenza del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 37).

( 20 ) Sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner (C‑396/17, EU:C:2019:375).

( 21 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner (C‑396/17, EU:C:2019:375, punto 61).

( 22 ) Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑396/17, EU:C:2019:375, punto 62).

( 23 ) Il corsivo è mio.

( 24 ) Il diritto di accesso alla giustizia per far valere il diritto alla parità di trattamento è illustrato nella proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica [COM(1999) 566 def.]. Esso corrisponde ad una giurisprudenza costante sul diritto ad un ricorso effettivo; v., da ultimo, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson e HG/Consiglio e Commissione (C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 55).

( 25 ) V. sentenze del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punti 26, 3134), e del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C‑407/14, EU:C:2015:831, punti 3337).

( 26 ) V. sentenza del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punti 3032).

( 27 ) V. sentenze dell’8 novembre 1990, Dekker (C‑177/88, EU:C:1990:383, punto 23); del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punto 24); del 22 aprile 1997, Draehmpaehl (C‑180/95, EU:C:1997:208, punto 40); del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 63), e del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C‑407/14, EU:C:2015:831, punto 31). Osservo che tale duplice funzione della sanzione si riflette a sua volta in due disposizioni distinte della direttiva 2006/54, vale a dire gli articoli 18 e 25, intitolati rispettivamente «Risarcimento o riparazione» e «Sanzioni». Il termine «sanzioni» è pertanto riservato ormai alle misure aventi una mera funzione dissuasiva.

( 28 ) V. sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 64).

( 29 ) V. sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 63).

( 30 ) V. sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 63).

( 31 ) V. sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 68).

( 32 ) V. sentenza del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C‑407/14, EU:C:2015:831, punto 40).

( 33 ) V. sentenze dell’8 novembre 1990, Dekker (C‑177/88, EU:C:1990:383, punto 26); del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punto 23); del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 37); del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 61), e del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C‑407/14, EU:C:2015:831, punto 30).

( 34 ) V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188), e del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05; in prosieguo: la «sentenza Unibet», EU:C:2007:163, punto 39).

( 35 ) V., in particolare, sentenze del 15 settembre 2016, Star Storage e a. (C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688), e dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838).

( 36 ) Ad esempio, v., in primo luogo, sulla sola applicazione del criterio dell’autonomia procedurale, sentenze del 27 febbraio 2003, Santex (C‑327/00, EU:C:2003:109), e del 6 ottobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662); in secondo luogo, sulla sola applicazione del criterio della tutela giurisdizionale effettiva, sentenze del 15 settembre 2016, Star Storage e a. (C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688), e dell’8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838), e, in terzo luogo, sull’applicazione di entrambi i criteri, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146).

( 37 ) Sentenza del 10 luglio 2008 (C‑54/07, EU:C:2008:397, punto 37).

( 38 ) Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, EU:C:2008:397).

( 39 ) Il collegamento stretto tra il diritto e la misura risarcitoria è sottolineato da van Gerven W. nel suo articolo «Of rights, remedies and procedures», CMLRev, 2000, Vol. 37, pag. 525: «The close link between right and remedy lies in the fact that a right must necessarily give rise to a remedy which allows the right to be enforced through the judicial process».

( 40 ) V., in tal senso, sentenza del 2 agosto 1993, Marshall (C‑271/91, EU:C:1993:335, punti 3034).

( 41 ) La sentenza di primo grado contiene, nel caso di specie, una siffatta menzione.

( 42 ) V. spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), afferenti all’articolo 47 della stessa.

( 43 ) V. spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), afferenti all’articolo 21 della stessa.

( 44 ) Ai sensi dell’articolo 34 della CEDU, la Corte EDU può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle «Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli».

( 45 ) V., in particolare, decisione della Corte EDU del 25 novembre 2004, Nardone c. Italia (CE:ECHR:2004:1125DEC003436802, § 1 della parte «In diritto»), e sentenza della Corte EDU del 7 giugno 2012, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia (CE:ECHR:2012:0607JUD003843309, § 81 e giurisprudenza ivi citata, nonché §§ 87 e 88).

( 46 ) Osservo che il considerando 24 della direttiva 2000/43, al pari dei lavori preparatori di quest’ultima, impiega il termine «vittima».

( 47 ) V., in tal senso, sentenza della Corte EDU del 12 aprile 2016, R.B. c. Ungheria (CE:ECHR:2016:0412JUD006460212, § 81).

( 48 ) Ricordo, ad esempio, che il principio di divieto di discriminazione previsto all’articolo 14 della CEDU si applica soltanto in combinazione con uno degli altri diritti e libertà riconosciuti da tale convenzione. Peraltro, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, della Carta, nulla impedisce al diritto dell’Unione di prevedere diritti più ampi.

( 49 ) Sebbene io suggerisca alla Corte non già di applicare direttamente gli articoli 21 e 47 della Carta, bensì di interpretare la direttiva 2000/43 alla luce di tali articoli, sottolineo che la Corte ha dichiarato che questi ultimi hanno un effetto diretto orizzontale, cosicché possono prestarsi ad una siffatta applicazione diretta in una controversia tra due privati. V. sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 76), e del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, punto 76).

( 50 ) Senza pronunciarmi sull’adeguatezza del livello della sanzione, osservo che la stessa Braathens ha sottolineato l’entità molto esigua dell’importo del risarcimento richiesto.

( 51 ) V., in tal senso, sentenza Unibet, punti 42 e 65.

( 52 ) V., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 69), dalla quale risulta che la mera esistenza di un ricorso per responsabilità civile, secondo il diritto interno di cui trattasi, non può, di per sé, ovviare ad eventuali carenze sul piano dell’effettività della sanzione, qualora tale mezzo di ricorso, a causa delle pertinenti norme di diritto nazionale, non possa in pratica essere accolto.

( 53 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner (C‑396/17, EU:C:2019:375, punto 62), e paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

( 54 ) V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.

( 55 ) Essi si basano, a tale riguardo, sulla sentenza Unibet, punto 54.

( 56 ) Le norme sulla prova in materia penale non sono pregiudicate dalla direttiva 2000/43, come risulta dal suo articolo 8, paragrafo 3.

( 57 ) V. inoltre le affermazioni del giudice del rinvio al paragrafo 29 delle presenti conclusioni.

( 58 ) V. sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 64), e del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punti 5758).

( 59 ) V., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 21), e del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 35).

( 60 ) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1). V., inoltre, le considerazioni della Corte nella sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 64), secondo le quali le disposizioni nazionali che hanno ad oggetto una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie, nonché un decongestionamento dei tribunali, perseguono legittimi obiettivi di interesse generale.

( 61 ) A contrario, per una situazione in cui il contenuto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è pregiudicato da una norma procedurale nazionale, v. sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 65).

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