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Document 62019CB0756

Causa C-756/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Base imponibile – Riduzione – Mancato pagamento – Insolvibilità del debitore domiciliato all’estero – Decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato membro che attesta l’irrecuperabilità dei crediti reclamati – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]

OJ C 287, 31.8.2020, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/24


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-756/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 90 e 273 - Base imponibile - Riduzione - Mancato pagamento - Insolvibilità del debitore domiciliato all’estero - Decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato membro che attesta l’irrecuperabilità dei crediti reclamati - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

(2020/C 287/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ramada Storax SA

resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto versata e riguardante crediti ritenuti irrecuperabili in esito a una procedura fallimentare è negato al soggetto passivo qualora l’irrecuperabilità dei crediti in questione sia stata constatata da un giudice di un altro Stato membro in base al diritto vigente in quest’ultimo Stato.


(1)  GU C 19 del 20.01.2020.


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