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Document 62018TJ0421

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020 (Per estratto).
Bauer Radio Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea MUSIKISS – Marchi denominativo e figurativi anteriori del Regno Unito KISS – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Periodo transitorio – Decisione della commissione di ricorso di rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione – Ricevibilità – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001].
Causa T-421/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:433

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

23 settembre 2020 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea MUSIKISS – Marchi denominativo e figurativi anteriori del Regno Unito KISS – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Periodo transitorio – Decisione della commissione di ricorso di rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione – Ricevibilità – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑421/18,

Bauer Radio Ltd, con sede in Peterborough (Regno Unito), rappresentata da G. Messenger, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne, H. O’Neill e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Simon Weinstein, residente in Vienna (Austria), rappresentato da M.-R. Petsche e M. Grötschl, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 (procedimento R 510/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bauer Radio e il sig. Weinstein,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2018,

vista l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2018,

vista l’ordinanza di riunione dell’eccezione al merito del 12 febbraio 2019,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2019,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,

vista l’ordinanza del 25 febbraio 2020 di riapertura della fase orale del procedimento,

visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13, 16 e 19 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

Il 15 novembre 2013 il sig. Simon Weinstein, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo MUSIKISS.

3

I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 41 e 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

classe 35: «Pubblicità (anche online), in particolare inserzioni (per conto terzi); collocamento di personale, in particolare in ambito musicale o per interessati alla musica; servizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso (anche online) per prodotti e servizi nell’ambito musicale»;

classe 41: «Organizzazione, coordinamento e eventi ricreativi; prenotazione di spettacoli; manifestazioni musicali, canto, pellicole (di breve durata), programmi radiofonici e televisivi e trasmissioni culturali; prenotazione e prevendita di biglietti per spettacoli; compilazione, raccolta, gestione amministrativa e messa a disposizione di dati in relazione alla musica o per interessati alla musica (anche tramite banche dati disponibili online o tramite Apps)»;

classe 45: «Servizi sociali, ovvero l’organizzazione di comunità di interessi ed appuntamenti attraverso reti sociali».

4

La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2014/036 del 24 febbraio 2014.

5

Il 23 maggio 2014 la ricorrente, la Bauer Radio Ltd, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi indicati al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001).

6

L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

la serie di sette marchi figurativi del Regno Unito, depositati il 24 agosto 2006 e registrati il 17 ottobre 2008 con il numero 2430834, che designa, in particolare, i servizi «[di] trasmissione; [di] radiodiffusione; [di] radiodiffusione e [di] trasmissione di programmi radiofonici», rientranti nella classe 38, e i servizi «[d’o]rganizzazione, [di] gestione e [di] produzione di spettacoli, di eventi, di mostre e di feste; [d’]organizzazione di manifestazioni a fini culturali e d’intrattenimento; di intrattenimento radiofonico», rientranti nella classe 41, per i quali la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’uso effettivo:

Image

Il marchio denominativo del Regno Unito KISS, depositato il 17 settembre 2013 e registrato il 28 febbraio 2014 con il numero 3022390, che designa, in particolare, i prodotti ed i servizi rientranti nelle classi 9 e 41 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

classe 9: «Applicazioni per computer software scaricabili; applicazioni per computer software scaricabili per dispositivi mobili; applicazioni per computer software scaricabili per telefoni e tablet; software da utilizzare come interfacce per programmi applicativi (API)»;

classe 41: «Fornitura di applicazioni software tramite un sito web; servizi di intrattenimento forniti tramite un sito web; servizi di intrattenimento radiofonico forniti tramite un sito web; concorsi organizzati tramite un sito web; fornitura di informazioni in materia di attività sportive, culturali e d’intrattenimento accessibili tramite applicazioni software; fornitura di musica e di intrattenimento musicale accessibili tramite applicazioni software; fornitura di programmi per la radio accessibili tramite applicazioni software; servizi di intrattenimento radiofonico accessibili tramite applicazioni software; organizzazione di concorsi accessibili tramite applicazioni software».

7

I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

8

La ricorrente ha rivendicato il carattere distintivo e la notorietà dei marchi anteriori del Regno Unito per tutti i prodotti e i servizi contrassegnati da tali marchi e ha sostenuto che l’uso del marchio richiesto avrebbe tratto indebito vantaggio dal suddetto carattere distintivo e dalla suddetta notorietà e avrebbe arrecato pregiudizio agli stessi.

9

Con decisione del 17 gennaio 2017, la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l’opposizione sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e ha respinto la domanda di registrazione per i seguenti servizi:

classe 35: «[S]ervizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso (anche online) per prodotti e servizi nell’ambito musicale»;

classe 41: «Organizzazione, coordinamento eventi ricreativi; prenotazioni di eventi; manifestazioni musicali, canto, pellicole (di breve durata), programmi radiofonici e televisivi e trasmissioni culturali; prenotazione e prevendita di biglietti per spettacoli; compilazione, raccolta, gestione amministrativa e messa a disposizione di dati in relazione alla musica o per interessati alla musica (anche tramite banche dati disponibili online tramite Apps)»;

classe 45: «Servizi sociali, ovvero l’organizzazione di comunità di interessi ed appuntamenti attraverso reti sociali».

10

L’opposizione è stata respinta e la domanda di registrazione è stata accolta per i servizi di «[P]ubblicità (anche online), in particolare inserzioni (per conto terzi); [di] collocamento di personale, in particolare in ambito musicale o per interessati alla musica», rientranti nella classe 35.

11

Il 14 marzo 2017, l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

12

Il 18 luglio 2017, la ricorrente ha proposto avverso la decisione della divisione di opposizione un ricorso complementare, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11).

13

Con decisione del 14 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione, rinviandole il procedimento «per la prosecuzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009».

14

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha considerato che taluni servizi che compaiono nella domanda di registrazione erano diversi dai servizi contrassegnati dal marchio denominativo anteriore e che, pertanto, per tali servizi non poteva sussistere alcun rischio di confusione. La decisione della divisione di opposizione è stata quindi annullata nella parte in cui quest’ultima li aveva ritenuti simili. I servizi oggetto del marchio richiesto e per i quali la suddetta decisione è stata annullata erano i seguenti:

classe 35: «[S]ervizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso (anche online) per prodotti e servizi nell’ambito musicale»;

classe 45: «Servizi sociali, ovvero l’organizzazione di comunità di interessi ed appuntamenti attraverso reti sociali».

15

Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato che i servizi di «[p]ubblicità (anche online), in particolare inserzioni (per conto terzi); [di] collocamento di personale, in particolare in ambito musicale o per interessati alla musica» rientranti nella classe 35, oggetto del marchio richiesto, erano diversi dai servizi contrassegnati dai marchi anteriori. Pertanto, il ricorso complementare della ricorrente è stato respinto quanto alla questione della somiglianza tra i servizi in questione.

16

Con riguardo ai «[s]ervizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso (anche online) per prodotti e servizi nell’ambito musicale», oggetto del marchio richiesto e rientranti nella classe 35, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 51 della decisione impugnata, che essi fossero leggermente simili ai servizi della ricorrente rientranti nella classe 41, contrassegnati dal marchio denominativo anteriore.

17

Per quanto riguarda i servizi «[d’o]rganizzazione, [di] coordinamento e di eventi ricreativi; [di] prenotazione di spettacoli; [di] manifestazioni musicali, canto, pellicole (di breve durata), programmi radiofonici e televisivi e trasmissioni culturali; [di] prenotazione e [di] prevendita di biglietti per spettacoli; [di] compilazione, [di] raccolta, [di] gestione amministrativa e [di] messa a disposizione di dati in relazione alla musica o per interessati alla musica (anche tramite banche dati disponibili online o tramite Apps)», oggetto del marchio richiesto e rientranti nella classe 41, la commissione di ricorso li ha considerati identici o molto simili ai servizi rientranti nella classe 41 che sono contrassegnati dal marchio denominativo anteriore.

18

La commissione di ricorso ha anche considerato che i servizi «[di] compilazione, [di] raccolta, [di] gestione amministrativa e [di] messa a disposizione di dati in relazione alla musica o per interessati alla musica (anche tramite banche dati disponibili online o tramite Apps)», oggetto del marchio richiesto, erano simili ai servizi, rientranti nella classe 41, contrassegnati dai marchi figurativi anteriori come serie e per i quali l’uso effettivo era stato dimostrato.

19

Per quanto riguarda i servizi «[d’o]rganizzazione, [di] coordinamento e di eventi ricreativi; [di] prenotazione di spettacoli; [di] manifestazioni musicali, canto, pellicole (di breve durata), programmi radiofonici e televisivi e trasmissioni culturali; [di] prenotazione e [di] prevendita di biglietti per spettacoli», rientranti nella classe 41 e oggetto del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha considerato che essi erano identici ai servizi rientranti nella classe 41 che erano contrassegnati dalla serie di marchi figurativi anteriori, per i quali l’uso effettivo era stato dimostrato.

20

Quanto al rischio di confusione, la commissione di ricorso ha considerato che il grado di somiglianza visiva e fonetica tra i segni in esame era debole e che, in caso di assenza di notorietà dei marchi anteriori, non poteva sussistere alcun rischio di confusione neanche per i servizi che erano stati ritenuti identici o simili. Pertanto, essa ha annullato la decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest’ultima aveva dichiarato che, per i servizi identici o simili, sussisteva un tale rischio per il pubblico di riferimento, indipendentemente dall’asserita notorietà di cui detti marchi potevano godere.

21

Alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di opposizione dovesse procedere ad una valutazione completa e approfondita del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tenendo conto della rivendicazione della notorietà dei marchi anteriori alla luce di tutti gli elementi di prova dinanzi ad essa presentati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

22

Per quanto riguarda la serie di marchi figurativi anteriori, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 81 e 82 della decisione impugnata, che «il grado di somiglianza tra [tali marchi] e il marchio richiesto [era] ancora più debole», e ha seguito un ragionamento analogo.

23

Inoltre, secondo la commissione di ricorso, la divisione di opposizione è incorsa in errore considerando che i servizi da essa ritenuti dissimili nella domanda di registrazione e nelle specificazioni dei marchi anteriori si rivolgessero a pubblici diversi. Essa ha conseguentemente annullato la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui riguarda l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

24

Infine, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 114 della decisione impugnata, che «[p]oiché il procedimento [era] rinviato alla divisione di opposizione e non [era] ancora stata adottata una decisione definitiva, questa decisione [avrebbe potuto] essere oggetto di ricorso con la decisione che statuisce in via definitiva sull’opposizione».

Conclusioni delle parti

25

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

26

Nell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare la ricorrente alle spese.

27

Nel suo controricorso, l’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

28

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

In subordine, respingere il ricorso nel merito;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Considerazioni preliminari

29

All’udienza del 16 gennaio 2020, l’interveniente ha fatto valere che, poiché l’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea MUSIKISS era basata su marchi del Regno Unito anteriori, in caso di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea senza accordo, tale opposizione avrebbe dovuto essere respinta sulla base del rilievo che questi ultimi non avrebbero più goduto della stessa protezione e, di conseguenza, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale sarebbe divenuto privo di oggetto.

30

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, il Tribunale, con misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a formulare osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), nonché in merito alle sentenze del 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO (C‑340/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:965) e del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T‑598/18, EU:T:2020:22).

31

A tale riguardo, occorre ricordare che il 1o febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo di recesso, che definisce le modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione. Tale accordo prevede un periodo di transizione dal 1o febbraio al 31 dicembre 2020, prorogabile una volta per una durata massima da uno a due anni (in prosieguo: il «periodo di transizione»).

32

L’articolo 127 dell’accordo di recesso prevede che, salvo disposizioni contrarie, durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione continua ad applicarsi sul territorio del Regno Unito.

33

Ne consegue che, come ammesso dalle parti nelle loro risposte scritte alle misure di organizzazione del procedimento, in assenza di disposizioni contrarie nell’accordo di recesso, il regolamento 2017/1001 continua ad applicarsi ai marchi del Regno Unito, e che, pertanto, i marchi anteriori registrati dalla ricorrente in tale Stato continuano a beneficiare, fino alla fine del periodo di transizione, della stessa protezione di cui avrebbero beneficiato senza il recesso del Regno Unito dall’Unione.

34

Tale conclusione è corroborata dal fatto che l’esistenza di un motivo relativo di opposizione dev’essere valutata al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro la quale è proposta l’opposizione (sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 19).

35

La circostanza che il marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, è, in linea di principio, irrilevante per l’esito dell’opposizione (sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 19).

36

Ne consegue che, nel caso di specie, alla data della presente sentenza, il recesso del Regno Unito dall’Unione non incide sulla protezione di cui i marchi anteriori godono in quanto marchi dell’Unione europea. Tali marchi, di conseguenza, sono ancora idonei a fondare l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto.

37

Per quanto riguarda la questione sollevata dall’interveniente all’udienza, relativa all’interesse ad agire della ricorrente dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’interesse ad agire presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). A fortiori, nel caso di specie, tenuto conto dell’accordo di recesso, i marchi anteriori del Regno Unito continuano a beneficiare della stessa protezione fino alla fine del periodo di transizione. Pertanto, tale recesso non rimette in questione gli effetti giuridici della decisione impugnata nei confronti della ricorrente, cosicché quest’ultima conserva il proprio interesse a domandarne l’annullamento.

38

Ne consegue che la causa in esame conserva il suo oggetto nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione.

Sulla ricevibilità del ricorso

39

L’EUIPO e l’interveniente sollevano due eccezioni d’irricevibilità, vertenti, la prima, sull’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e su un principio generale di diritto amministrativo secondo cui solo le decisioni che esprimono la posizione definitiva dell’amministrazione possono essere oggetto di ricorso, e la seconda sull’articolo 72, paragrafo 4, di tale regolamento, secondo cui «[i]l ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste».

Sull’eccezione di irricevibilità vertente sull’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2007/1001 e su un principio generale di diritto amministrativo secondo cui solo le decisioni che esprimono la posizione definitiva dell’amministrazione possono essere oggetto di ricorso

40

L’EUIPO sostiene che, conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, una decisione che non pone termine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che non consenta un ricorso indipendente.

41

L’EUIPO e l’interveniente ritengono che la decisione impugnata non abbia posto termine al procedimento nei confronti della ricorrente e che, pertanto, essa non costituisca l’espressione della posizione definitiva dell’EUIPO rispetto al marchio richiesto. Secondo l’EUIPO, sebbene l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, in sé, non riguardi i ricorsi dinanzi al Tribunale, esso dev’essere considerato espressione di un principio generale di diritto amministrativo dell’Unione in virtù del quale un atto amministrativo non può essere sottoposto a controllo se non costituisce l’espressione di una posizione definitiva adottata da un organo amministrativo dell’Unione.

42

L’EUIPO e l’interveniente sostengono che, con la decisione impugnata, la divisione di opposizione è stata messa in condizione di esaminare la notorietà dei marchi anteriori e, su tale base, di valutare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, cosicché la ricorrente, se del caso, avrà la possibilità, in un primo momento, di impugnare la nuova decisione della suddetta divisione dinanzi alla commissione di ricorso e, in un secondo momento, di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione di tale commissione.

43

A tal riguardo, occorre constatare che, come l’EUIPO ammette, l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 non riguarda i procedimenti dinanzi al Tribunale, bensì i ricorsi presentati dinanzi alle commissioni di ricorso dell’EUIPO avverso le decisioni adottate dagli organi di primo grado di quest’ultimo. Per contro, il ricorso avverso le decisioni delle suddette commissioni dinanzi al Tribunale è contemplato dall’articolo 72 di tale regolamento. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, la ricevibilità dei ricorsi rivolti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dinanzi al Tribunale non può essere esaminata alla luce dell’articolo 66, paragrafo 2, del suddetto regolamento [sentenza del 16 aprile 2018, Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forma di una stazione di servizio), da T‑339/15 a T‑343/15, non pubblicata, EU:T:2018:192, punto 28].

44

Per quanto riguarda l’argomento dell’EUIPO e dell’interveniente vertente su un principio generale di diritto amministrativo dell’Unione secondo cui un atto amministrativo non può essere sottoposto a controllo se non costituisce l’espressione di una posizione definitiva adottata da un organo amministrativo dell’Unione, occorre anzitutto rilevare che un siffatto principio generale del diritto non è stato riconosciuto dal giudice dell’Unione. Se è vero che un ricorso proposto avverso un atto preparatorio è irricevibile, per il motivo che non è diretto contro un atto che costituisce la posizione definitiva dell’amministrazione adottata all’esito di un procedimento, il giudice dell’Unione ha già avuto modo di ammettere la ricevibilità di ricorsi proposti contro atti che non fissano la posizione definitiva dell’amministrazione, ma la cui portata per il destinatario giustificava il fatto che essi non fossero considerati come semplici atti preparatori. Inoltre, non è stato mai statuito che una decisione di una commissione di ricorso ha il carattere di un atto preparatorio, anche qualora essa rinvii il procedimento, in seguito all’annullamento di una decisione di una divisione di opposizione, all’esame da parte di tale divisione. Infatti, l’articolo 72 del regolamento 2017/1001, disponendo che «avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale», non opera alcuna distinzione tra tali decisioni a seconda che esse costituiscano o meno la posizione definitiva degli organi dell’EUIPO.

45

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, se la commissione di ricorso rinvia all’organo che ha emesso la decisione impugnata per la prosecuzione del procedimento, questo organo è vincolato alla motivazione e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi (sentenza del 16 aprile 2018, Forma di una stazione di servizio, da T‑339/15 a T‑343/15, non pubblicata, EU:T:2018:192, punto 31). Ne consegue che, nel caso di specie, le conclusioni e la motivazione della decisione impugnata in merito alla somiglianza dei prodotti e dei servizi, alla somiglianza dei segni e al rischio di confusione in assenza dell’asserita notorietà dei marchi anteriori costituiscono una posizione definitiva di tale commissione di ricorso su tali aspetti del procedimento, che vincola la divisione di opposizione incaricata ora di esaminare la questione della notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la ricorrente deve essere posta in grado di impugnare le conclusioni definitive di tale commissione senza dover attendere il proseguimento del procedimento dinanzi alla suddetta divisione, per poi avviare i ricorsi contro la nuova decisione dinanzi alla stessa commissione e, se del caso, successivamente, dinanzi al Tribunale. Ne consegue che un presunto principio generale di diritto dell’Unione invocato dall’EUIPO secondo cui solo le decisioni che esprimono la posizione definitiva dell’amministrazione possono essere oggetto di ricorso non può, in ogni caso, giustificare l’irricevibilità del presente ricorso.

46

Ne consegue che tale prima eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.

Sull’eccezione di irricevibilità vertente sull’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001

47

L’EUIPO e l’interveniente sostengono che la ricorrente non ha interesse ad agire contro la decisione impugnata, poiché quest’ultima le consentirebbe di vedere finalmente accolta la sua opposizione rispetto a tutti i servizi interessati, compresi quelli che erano stati ritenuti diversi, in quanto la commissione di ricorso ha concluso che potrebbe esistere un rischio di confusione in caso di notorietà dei marchi anteriori, notorietà che dovrà quindi essere esaminata dalla divisione di opposizione per l’adozione di una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essi fanno valere che, in tale prospettiva, non si può ritenere che la decisione impugnata non abbia accolto le richieste della ricorrente, cosicché un ricorso distinto proposto avverso la decisione impugnata non sarebbe ricevibile ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, che prevede che il ricorso dinanzi alla Corte può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

48

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, occorre ritenere che una decisione di una commissione di ricorso abbia accolto le richieste di una delle parti in un procedimento di opposizione se accoglie la domanda di tale parte sulla base di uno degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità di un marchio o, più in generale, sulla base di una sola parte dell’argomentazione presentata da detta parte, anche se ha omesso di esaminare o ha respinto gli altri impedimenti o motivi invocati dalla stessa [v. sentenza del 25 settembre 2015, Copernicus-Trademarks/UAMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

49

Orbene, dal punto 110 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha respinto il ricorso complementare della ricorrente volto a contestare la valutazione contenuta nella decisione della divisione di opposizione, secondo la quale i servizi di «[p]ubblicità (anche online), in particolare inserzioni (per conto terzi); [di] collocamento di personale, in particolare in ambito musicale o per interessati alla musica», rientranti nella classe 35 e oggetto del marchio richiesto, erano diversi dai servizi contrassegnati dai marchi anteriori. Inoltre, la suddetta commissione di ricorso, da un lato, ha accolto il ricorso dell’interveniente nella parte in cui chiedeva l’annullamento della decisione di tale divisione e, dall’altro, ha respinto il ricorso complementare della ricorrente quanto alla questione della somiglianza dei servizi. La ricorrente è quindi rimasta soccombente nelle sue conclusioni dinanzi a tale commissione. Per di più, occorre ricordare che la decisione della suddetta divisione, annullata dalla medesima commissione, aveva parzialmente accolto le richieste della ricorrente, nella parte in cui aveva accolto la sua opposizione alla registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi rientranti nelle classi 41 e 45, nonché per alcuni servizi rientranti nella classe 35, vale a dire i «[s]ervizi di commercio al dettaglio e all’ingrosso (anche online) per prodotti e servizi nell’ambito musicale».

50

Inoltre, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha accolto le richieste della ricorrente su diversi punti.

51

In primo luogo, la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente in merito alla somiglianza dei servizi, concludendo che alcuni servizi rientranti nelle classi 35 e 45, oggetto del marchio richiesto, erano diversi dai servizi contrassegnati dai marchi anteriori (v. precedenti punti 14 e 15).

52

In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato, ancora una volta al contrario di quanto sostenuto dinanzi ad essa dalla ricorrente, che per tutti i servizi che erano stati ritenuti identici o simili, il grado di somiglianza tra i segni era debole, cosicché non poteva sussistere un rischio di confusione in assenza di notorietà dei marchi anteriori (v. precedente punto 20). Stante quanto precede, secondo la decisione impugnata, il diritto della ricorrente di opporsi alla registrazione del marchio richiesto dipendeva interamente dalla notorietà dei marchi anteriori, cosicché non si può ritenere che la decisione impugnata abbia accolto le richieste della ricorrente, tanto più che l’onere della prova della notorietà che incombe alla ricorrente può rivelarsi difficile da soddisfare.

53

Ne consegue che tale seconda eccezione d’irricevibilità non può essere accolta.

54

Pertanto, le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’EUIPO e dall’interveniente devono essere respinte.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Bauer Radio Ltd è condannata alle spese.

 

Gervasoni

Madise

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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