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Document 62018CN0500

Causa C-500/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

GU C 381 del 22.10.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Causa C-500/18)

(2018/C 381/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Attore: AU

Convenute: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’interpretare la nozione di «cliente al dettaglio» di cui all’articolo 4 [paragrafo] 1, punto 12, della direttiva 2004/39/[CE] (1), il giudice nazionale possa/debba utilizzare gli stessi criteri interpretativi che definiscono la nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE (2).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali condizioni un «cliente al dettaglio» ai sensi della direttiva 2004/[39/CE] possa allora avvalersi, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, della qualità di consumatore e

3)

In particolare, se la realizzazione da parte di un «cliente al dettaglio», ai sensi della direttiva 2004/[39/CE], di un elevato volume di negoziazioni, in un lasso di tempo relativamente breve e l’investimento d’ingenti somme di denaro in strumenti finanziari come quelli definiti all’articolo 4 [paragrafo 1], punto 17, della direttiva 2004/39/[CE] costituiscano criteri rilevanti per la valutazione della qualità di consumatore di un «cliente al dettaglio» ai sensi della medesima direttiva.

4)

Se nell’operazione diretta a stabilire la propria competenza, poiché ha l’obbligo di determinare l’incidenza, a seconda del caso, dell’articolo 17, [paragrafo] 1, lettera c), o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3), il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente — esclusivamente responsabilità extracontrattuale — come rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, per cui la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) (4) oppure se l’eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).


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