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Document 62018CN0500

Causa C-500/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

OJ C 381, 22.10.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Causa C-500/18)

(2018/C 381/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Attore: AU

Convenute: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’interpretare la nozione di «cliente al dettaglio» di cui all’articolo 4 [paragrafo] 1, punto 12, della direttiva 2004/39/[CE] (1), il giudice nazionale possa/debba utilizzare gli stessi criteri interpretativi che definiscono la nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE (2).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali condizioni un «cliente al dettaglio» ai sensi della direttiva 2004/[39/CE] possa allora avvalersi, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, della qualità di consumatore e

3)

In particolare, se la realizzazione da parte di un «cliente al dettaglio», ai sensi della direttiva 2004/[39/CE], di un elevato volume di negoziazioni, in un lasso di tempo relativamente breve e l’investimento d’ingenti somme di denaro in strumenti finanziari come quelli definiti all’articolo 4 [paragrafo 1], punto 17, della direttiva 2004/39/[CE] costituiscano criteri rilevanti per la valutazione della qualità di consumatore di un «cliente al dettaglio» ai sensi della medesima direttiva.

4)

Se nell’operazione diretta a stabilire la propria competenza, poiché ha l’obbligo di determinare l’incidenza, a seconda del caso, dell’articolo 17, [paragrafo] 1, lettera c), o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3), il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente — esclusivamente responsabilità extracontrattuale — come rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, per cui la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) (4) oppure se l’eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).


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