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Document 62018CN0034

Causa C-34/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.

OJ C 240, 9.7.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806220131970352018/C 240/13342018CJC24020180709IT01ITINFO_JUDICIAL2018011891021

Causa C-34/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.

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C2402018IT910120180118IT001391102

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Causa C-34/18)

2018/C 240/13Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Ottília Lovasné Tóth

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare la lettera q) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 1 ), nel senso che — quale norma dell'Unione avente rango di norma di ordine pubblico — vieta, in un modo generale e che rende superfluo procedere a ulteriori analisi, che un soggetto mutuante imponga al debitore avente la qualità di consumatore una disposizione contrattuale, nella forma di una clausola generale o non negoziata individualmente, la cui finalità o il cui effetto sia quello di invertire l'onere della prova.

2)

Nel caso in cui risulti necessario valutare, sulla base della lettera q) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13, la finalità o l’effetto della clausola contrattuale, se si possa stabilire che osta all'esercizio dei diritti dei consumatori una clausola contrattuale:

in considerazione della quale il debitore che rivesta la condizione di consumatore abbia motivi fondati per ritenere che debba adempiere al contratto nella sua interezza, con tutte le sue clausole, nel modo e nella misura imposti dal soggetto mutuante e ciò anche sebbene il debitore ritenga che la prestazione richiesta dal soggetto mutuante non sia esigibile in tutto o in parte, o

il cui effetto consiste nel fatto che si limita o si esclude l'accesso del consumatore a una modalità di risoluzione di controversie fondata su una leale negoziazione, a causa del fatto che per il soggetto mutuante è sufficiente invocare tale clausola contrattuale al fine di considerare definita la controversia.

3)

Nel caso in cui si debba prendere una decisione in merito al carattere abusivo delle clausole contrattuali elencate nell'allegato alla direttiva 93/13 alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se soddisfi il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile previsto all’articolo 5 della direttiva di cui trattasi una clausola contrattuale che incide sulle decisioni del consumatore in relazione all'adempimento del contratto, alla soluzione di controversie con il mutuante mediante rimedi giudiziali e stragiudiziali o all'esercizio di diritti la quale, sebbene risulti grammaticalmente redatta in modo chiaro, produce effetti giuridici che possono essere determinati esclusivamente mediante l’interpretazione di norme nazionali, riguardo alle quali non esiste una prassi giurisdizionale uniforme al momento della stipulazione del contratto, e tale pratica non si sia consolidata nemmeno negli anni successivi.

4)

Se si debba interpretare la lettera m) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13 nel senso che una clausola contrattuale non negoziata individualmente può essere abusiva anche nell’ipotesi in cui legittimi la controparte contrattuale del consumatore a determinare unilateralmente se la prestazione di quest'ultimo sia conforme a quanto disposto nel contratto e nel caso in cui il consumatore riconosca di essere vincolato dalla stessa, e ciò altresì prima che i contraenti abbiano effettuato una qualsivoglia prestazione.


( 1 ) GU 1993, L 95, pag. 29.

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