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Document 62018CN0029

Causa C-29/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.

OJ C 142, 23.4.2018, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.

(Causa C-29/18)

(2018/C 142/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Appellante: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Appellati: FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 (1) debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, in virtù di una medesima fattispecie (l’estinzione del subappalto in ambito privatistico (c.d. contrata) fra l’impresa subappaltante e un’impresa terza per volontà di quest’ultima), prevede un’indennità minore per la cessazione di un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un’opera o di un servizio collegato alla durata del subappalto di cui trattasi rispetto alla cessazione dei contratti a tempo indeterminato di lavoratori comparabili per licenziamento collettivo giustificato da cause legate alla produzione dell’impresa derivanti dalla fine del citato subappalto.

2)

In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all’indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall’articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


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