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Document 62018CJ0688
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 February 2020.#Criminal proceedings against TX and UW.#Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad.#Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Directive (EU) 2016/343 — Presumption of innocence and right to be present at the trial in criminal proceedings — Article 8(1) and (2) — Conditions laid down by national law in order to hold a trial in absentia — Non-appearance of accused persons at certain hearings for reasons either within or beyond their control — Right to fair legal process.#Case C-688/18.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020.
Procedimento penale a carico di TX e UW.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo.
Causa C-688/18.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020.
Procedimento penale a carico di TX e UW.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo.
Causa C-688/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:94
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 febbraio 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo»
Nella causa C‑688/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 22 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2018, nel procedimento penale a carico di
TX,
UW,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e D. Pires, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da R. Troosters e Y. Marinova, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di TX e UW, accusati di aver partecipato a un’organizzazione criminale. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Ai sensi dei considerando 9, da 33 a 37, 44 e 47 della direttiva 2016/343:
(...)
(...)
(...)
|
4 |
L’articolo 1 della direttiva in parola, intitolato «Oggetto», così recita: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:
|
5 |
L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
|
Diritto bulgaro
6 |
L’articolo 55, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») dispone: «L’imputato ha i seguenti diritti: (...) partecipare al procedimento penale (...)». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, NPK: «La partecipazione di un avvocato difensore al procedimento penale è obbligatoria, quando: (...)
(...)». |
8 |
L’articolo 247b, paragrafo 1, NPK dispone quanto segue: «Su richiesta del giudice relatore, una copia dell’atto di imputazione è notificata all’imputato. Con la notifica dell’atto di imputazione, l’imputato è informato dello svolgimento dell’udienza preliminare e delle questioni di cui all’articolo 248, paragrafo 1, del suo diritto di comparire con un difensore e della possibilità di farsi assegnare un difensore nei casi previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, nonché del fatto che la causa può essere esaminata e decisa in sua assenza, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 269». |
9 |
L’articolo 269 NPK è così formulato: «1. Nelle cause in cui l’imputato è stato incriminato per un reato grave, la sua presenza all’udienza è obbligatoria. 2. Il giudice può ordinare la comparizione dell’imputato anche nel caso in cui la sua presenza non sia richiesta, qualora tale comparizione sia necessaria per accertare la verità oggettiva. 3. Qualora ciò non ostacoli l’accertamento della verità, la causa può essere trattata in assenza dell’imputato purché: (...)
(...)». |
10 |
L’articolo 423 NPK così dispone: «1. Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva o dalla sua trasmissione effettiva alla Repubblica di Bulgaria da parte di un altro paese, la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del processo penale facendo valere la sua assenza nel corso del procedimento penale. La richiesta è accolta, salvo che, da un lato, la persona condannata si sia data alla fuga dopo la comunicazione delle imputazioni nel procedimento preliminare, con la conseguenza che la procedura di cui all’articolo 247b, paragrafo 1, non può essere esperita o che, dall’altro, dopo l’espletamento di tale procedura, la persona condannata non sia comparsa all’udienza senza un valido motivo. 2. La richiesta non sospende l’esecuzione della condanna penale, a meno che il giudice non disponga diversamente. 3. La procedura di riapertura del processo penale si estingue se la persona condannata in contumacia non compare all’udienza senza un valido motivo. (...)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 |
La Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di tredici persone, accusate di essere capofila e/o membri di un’organizzazione criminale, il cui scopo era quello di commettere omicidi, rapine e furti, nonché di aver commesso altri reati nell’ambito di tale organizzazione criminale. Due degli imputati sono TX e UW, accusati di aver partecipato alla suddetta organizzazione criminale, reato per cui è prevista la pena della detenzione da tre a dieci anni. |
12 |
TX e UW sono stati informati delle condizioni alle quali il loro processo potrebbe svolgersi in loro assenza, in particolare in caso di mancata comparizione senza valido motivo, e del fatto che, in tal caso, la decisione definitiva nel merito sarebbe per loro vincolante, senza poter essere impugnata con la motivazione che essi non avrebbero partecipato personalmente al processo. |
13 |
Nel processo a TX e UW dinanzi al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), inizialmente si sono tenute sette udienze. In ognuna di queste udienze, la causa è stata rinviata. Il giudice del rinvio non ha adottato alcun provvedimento istruttorio e non ha proceduto all’assunzione di prove perché alcuni degli imputati erano assenti per malattia alla data di tali udienze. Il suddetto giudice ha verificato se tali assenze fossero giustificate, ma, nonostante molteplici dubbi, non ha potuto mettere in discussione la fondatezza dei motivi di assenza degli imputati. |
14 |
Con atti del 19 e 26 aprile 2017, il giudice del rinvio si è pronunciato sulla possibilità, nel procedimento principale, di tenere un’udienza in assenza degli imputati suddetti. |
15 |
A tal proposito, ha, in primo luogo, constatato che la presenza personale degli imputati non era necessaria «al fine di accertare la verità oggettiva», ai sensi della normativa nazionale, riguardo ai reati contestati. |
16 |
In secondo luogo, per la trattazione della causa di cui al procedimento principale in assenza di uno degli imputati il giudice del rinvio, sulla base della normativa nazionale, ha stabilito le seguenti modalità:
|
17 |
Nelle dodici udienze tenutesi successivamente agli atti del 19 e del 26 aprile 2017, alcuni degli imputati non sono comparsi, per vari motivi. |
18 |
Inoltre, TX non è comparso all’udienza del 16 maggio 2018 per un motivo a lui non imputabile, ovvero una malattia. Quanto a UW, ha ritenuto di non comparire a tale udienza. Entrambi venivano difesi dagli avvocati cui avevano conferito mandato. A TX e a UW venivano inviate copie del verbale di udienza, affinché potessero avere conoscenza delle prove assunte in loro assenza. |
19 |
TX e UW sono comparsi alla successiva udienza, tenutasi il 30 maggio 2018. Dopo essersi consultati con i propri avvocati, essi dichiaravano di avere conoscenza del verbale dell’udienza del 16 maggio 2018 nonché del materiale probatorio raccolto in loro assenza e di non desiderare che tali prove fossero nuovamente assunte con la loro partecipazione. Le attività svolte in loro assenza non sono state ripetute. |
20 |
All’udienza del 1o ottobre 2018, TX non è comparso, ancora a causa di una malattia. A tale udienza egli veniva rappresentato da un avvocato. In assenza di TX, il giudice del rinvio ha proceduto ad assumere determinate prove e, in particolare, all’assunzione del principale testimone a carico, citato dal pubblico ministero. A TX veniva inviata una copia del verbale di tale udienza, affinché potesse avere conoscenza delle prove assunte in sua assenza. |
21 |
TX è comparso alla successiva udienza, tenutasi il 17 ottobre 2018. Dopo essersi consultato con il proprio avvocato, egli dichiarava di avere conoscenza del verbale d’udienza del 1o ottobre 2018, nonché del materiale probatorio raccolto in sua assenza e di voler partecipare personalmente all’assunzione del principale testimone a carico. Il giudice del rinvio accoglieva detta richiesta e procedeva a una nuova assunzione di tale testimone. A TX è stata data la possibilità di partecipare adeguatamente a tale udienza e di porre tutte le domande che desiderasse. |
22 |
Per quanto riguarda UW, il giudice del rinvio rileva che, affinché il processo possa essere celebrato in contumacia, previo consapevole consenso dell’imputato, il diritto nazionale prevede che l’imputato venga informato dello svolgimento del processo penale e delle conseguenze della mancata comparizione e sia inoltre obbligatoriamente difeso da un avvocato, garanzie che sono contemplate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343. |
23 |
Detto giudice sottolinea di nutrire dubbi quanto alla conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, con particolare riguardo al considerando 35 della direttiva 2016/343, e che tali dubbi vertono sui presupposti da soddisfare affinché tale rinuncia ad assistere al processo possa validamente intervenire. |
24 |
Per quanto riguarda TX, che non è comparso a determinate udienze per un motivo a lui non imputabile, ovvero la sua malattia, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce del considerando 34 della direttiva 2016/343, il diritto di TX di presenziare al processo nel procedimento penale potrebbe ritenersi violato, dato che la sua assenza era giustificata. Si chiede se tale violazione abbia effettivamente avuto luogo, qualora si considerino le attività intervenute successivamente a tali udienze, su richiesta di TX. |
25 |
A tal proposito, per quanto riguarda l’udienza tenutasi il 16 maggio 2018, il giudice del rinvio domanda se la dichiarazione di TX di non chiedere la ripetizione delle attività svolte costituisca una valida rinuncia al diritto di presenziare al processo e se la possibilità di rinunciare a presenziare al proprio processo, prevista al considerando 35 della direttiva 2016/343, si applichi anche con riferimento alle attività processuali già svolte. In relazione all’udienza tenutasi il 1o ottobre 2018, il giudice del rinvio chiede se la nuova assunzione, in presenza di TX, del testimone a carico citato dal pubblico ministero costituisca un modus procedendi adeguato alla luce del considerando 44 della direttiva 2016/343. |
26 |
Il giudice del rinvio precisa che gli avvocati di TX e di UW hanno partecipato a tutte le udienze del procedimento principale. |
27 |
In queste circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 35 e 44, della direttiva (UE) 2016/343, debba ritenersi violato qualora una delle udienze nel processo penale si sia svolta in assenza dell’imputato e quest’ultimo sia stato regolarmente invitato a comparire, informato sulle conseguenze della mancata comparizione e difeso dall’avvocato da lui nominato, quando l’imputato:
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Sulla questione pregiudiziale
28 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale prevede che, nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo nonché delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato, il suo diritto di presenziare al processo non debba ritenersi violato, quando l’imputato:
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29 |
In via preliminare, va osservato che l’obiettivo della direttiva 2016/343 è, come risulta dall’articolo 1 e dal considerando 9 della stessa, stabilire norme minime comuni applicabili nei procedimenti penali concernenti alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo [sentenze del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 45, e del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 38]. |
30 |
Inoltre, occorre ricordare che, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo (v., in tal senso, l’ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). |
31 |
A tale riguardo, l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. |
32 |
Il considerando 35 della stessa direttiva precisa che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto e che, a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile. |
33 |
In aggiunta, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 dispone che gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che, ai sensi della lettera a) di tale disposizione, l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure, ai sensi della lettera b) della disposizione suddetta, l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. |
34 |
Inoltre, ai sensi del considerando 47 della direttiva 2016/343, quest’ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, tra cui il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. |
35 |
Come risulta dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto degli indagati o imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché l’articolo 48 della Carta. |
36 |
A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si desume che lo svolgimento di un’udienza pubblica è un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 della CEDU. Questo principio è di particolare importanza in materia penale, dove in genere deve esistere un giudice di primo grado che soddisfi pienamente i requisiti dell’articolo 6 della CEDU e dinanzi al quale l’interessato possa esigere di essere «ascoltato» e di avere la possibilità, in particolare, di esporre oralmente i suoi motivi di difesa, di sentire le deposizioni a suo carico, di esaminare i testimoni in contraddittorio (Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, CE:CEDU:2006:1123JUD007305301, § 40, e Corte EDU, 4 marzo 2008, Hüseyin Turan c. Turchia, CE:CEDU:2008:0304JUD001152902, § 31). |
37 |
Secondo detta giurisprudenza, né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un processo equo in modo espresso o tacito. Tuttavia, la rinuncia al diritto di comparire all’udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità. Essa non deve inoltre contrastare con un interesse pubblico importante (Corte EDU, 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, nonché Corte EDU, 13 marzo 2018, Vilches Coronado e altri c. Spagna, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36). |
38 |
Nel procedimento principale, sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di diverse persone accusate di essere capofila e/o membri di un’organizzazione criminale. Nella fase iniziale del processo, gli imputati sono stati informati, in base alla normativa nazionale, delle condizioni alle quali tale processo, in caso di mancata comparizione senza valido motivo, potrebbe svolgersi nonostante la loro assenza. Inoltre, gli avvocati degli imputati hanno assistito a tutte le udienze tenutesi nell’ambito del loro processo. |
39 |
La questione pregiudiziale si riferisce, in primo luogo, alla situazione in cui un imputato rinuncia deliberatamente a comparire in una delle udienze che si tengono nell’ambito del processo. |
40 |
Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, si deve ritenere che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, siano state soddisfatte sia le condizioni di cui alla lettera a), sia quelle di cui alla lettera b) di tale disposizione. |
41 |
Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che la rinuncia di UW al diritto di comparire all’udienza è stata accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità ed essa non appare contrastare con un interesse pubblico importante. |
42 |
In tale contesto, si deve constatare che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale, la quale prevede che il diritto dell’imputato di presenziare al processo non deve ritenersi violato, quando l’imputato abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, purché sia stato informato dello svolgimento di tale udienza e sia stato rappresentato, a tale udienza, da un difensore incaricato. |
43 |
La questione sollevata dal giudice nazionale riguarda, in secondo luogo, la situazione in cui l’imputato non sia potuto comparire alle udienze tenutesi nell’ambito del processo per un motivo a lui non imputabile, ovvero la sua malattia. |
44 |
Ai sensi del considerando 34 della direttiva 2016/343, qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale. |
45 |
Il giudice del rinvio interroga la Corte, da un lato, in merito alla situazione in cui l’imputato, il quale non sia potuto comparire a un’udienza tenutasi nell’ambito del processo per un motivo a lui non imputabile e sia stato informato delle attività svolte in sua assenza in tale udienza, abbia dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione e di non pretendere la loro ripetizione in sua presenza. |
46 |
In tale contesto, va osservato che una siffatta posizione può essere considerata come una rinuncia inequivocabile al diritto di partecipare all’udienza in questione. |
47 |
Dall’altro lato, il giudice del rinvio fa riferimento alla situazione in cui l’imputato abbia chiesto la ripetizione, in sua presenza, delle attività svolte in sua assenza, con la conseguente organizzazione di una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente. |
48 |
A questo proposito, una persona che abbia ottenuto la ripetizione, in sua presenza, delle attività svolte in occasione di udienze alle quali non è stata in grado di comparire non può essere considerata assente al proprio processo. |
49 |
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:
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Sulle spese
50 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.