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Document 62018CJ0597

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 dicembre 2020.
Consiglio dell'Unione Europea e.a. contre Dr. K. Chrysostomides & Co. e a.
Impugnazione – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro – Ristrutturazione del debito cipriota – Decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) relativa alla fornitura di liquidità d’urgenza a seguito di una richiesta della Banca centrale della Repubblica di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 – Decisione 2013/236/UE – Protocollo d’intesa sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES) – Diritto di proprietà – Principio della tutela del legittimo affidamento – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.
Cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1028

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 dicembre 2020 ( *1 )

Indice

 

Contesto giuridico

 

Protocollo n. 14

 

Trattato MES

 

Risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997

 

Decisione 2013/236

 

Dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013

 

Diritto cipriota

 

Fatti all’origine della controversia

 

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

 

Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

 

Cause C‑597/18 P e C‑598/18 P

 

Cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

 

Sulla domanda mirante alla riapertura della fase orale del procedimento

 

Sulle impugnazioni del Consiglio nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sulle impugnazioni incidentali del Consiglio nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sulle impugnazioni dei ricorrenti nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

 

Sul primo motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della corte

 

Sul quinto motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul sesto motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul settimo motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sull’ottavo motivo

 

Argomentazione delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

 

Sulle spese

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro – Ristrutturazione del debito cipriota – Decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) relativa alla fornitura di liquidità d’urgenza a seguito di una richiesta della Banca centrale della Repubblica di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 – Decisione 2013/236/UE – Protocollo d’intesa sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES) – Diritto di proprietà – Principio della tutela del legittimo affidamento – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea»

Nelle cause riunite C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni proposte, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 21 settembre 2018 (cause C‑597/18 P e C‑598/18 P) e il 24 settembre 2018 (cause C‑603/18 P e C‑604/18 P),

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. de Gregorio Merino, I. Gurov e E. Chatziioakeimidou, in qualità di agenti,

parte ricorrente (C‑597/18 P),

sostenuto da:

Repubblica di Finlandia, rappresentata da S. Hartikainen e J. Heliskoski, in qualità di agenti,

parte interveniente nel giudizio di impugnazione (C‑597/18 P),

procedimento in cui le altre parti sono:

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, con sede in Nicosia (Cipro),

Agroton plc, con sede in Nicosia,

Joanna Andreou, residente in Kato Pyrgos (Cipro),

Kyriaki Andreou, residente in Kato Pyrgos,

Bundeena Holding plc, con sede in Nicosia,

Henrietta Jindra Burton, residente in Londra (Regno Unito),

C & O Service & Investment Ltd, con sede in Nicosia,

C.G. Christofides Industrial Ltd, con sede in Nicosia,

Phidias Christodoulou, residente in Nicosia,

Georgia Phanou‑Christodoulou, residente in Nicosia,

Christakis Christofides, rappresentato dal suo esecutore testamentario,

Theano Chrysafi, residente in Nicosia,

Andreas Chrysafis, residente in Nicosia,

Dionysios Chrysostomides, residente in Nicosia,

Eleni K. Chrysostomides, residente in Nicosia,

Eleni D. Chrysostomides, residente in Nicosia,

D & C Construction and Development Ltd, con sede in Nicosia,

Chrystalla Dekatris, residente in Nicosia,

Constantinos Dekatris, residente in Nicosia,

Dr. K. Chrysostomides and Co., con sede in Nicosia,

Emily Dragoumi, residente in Nicosia,

Parthenopi Dragoumi, residente in Nicosia,

James Droushiotis, residente in Nicosia,

Eastvale Finance Ltd, con sede in Nicosia,

Nicos Eliades, residente in Nicosia,

Tereza Eliades, residente in Nicosia,

Goodway Alliance Ltd, con sede in Nicosia,

Christos Hadjimarkos, residente in Johannesburg (Repubblica Sudafricana),

Johnson Cyprus Employees Provident Fund, con sede in Nicosia,

Kalia Georgiou LLC, con sede in Limassol (Cipro),

Komposit Ltd, con sede in Tortola (Isole Vergini britanniche),

Platon M. Kyriakides, residente in Nicosia,

L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, con sede in Nicosia,

Lois Builders Ltd, con sede in Nicosia,

Athena Mavronicola-Droushiotis, residente in Nicosia,

Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, con sede in Nicosia,

Neita International Inc., con sede in Mahé (Seychelles),

Sophia Nicolatos, residente in Limassol,

Paris & Barcelona Ltd, con sede in Tortola,

Louiza Patsiou, residente in Larnaca (Cipro),

Probus Mare Marine Ltd, con sede in Nicosia,

Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, con sede in Nicosia,

R.A.M. Oil Cyprus Ltd, con sede in Nicosia,

Steelway Alliance Ltd, con sede in Hong Kong (Cina),

Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, con sede in Nicosia,

The Cyprus Phassouri Estates Ltd, con sede in Limassol,

The Prnses Ltd, con sede in Nicosia,

Christos Tsimon, residente in Nicosia,

Nafsika Tsimon, residente in Nicosia,

Unienergy Holdings Ltd, con sede in Nicosia,

Julia Justine Jane Woods, residente in Paphos (Cipro),

rappresentati da P. Tridimas, barrister,

parti ricorrenti in primo grado (C‑597/18 P),

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, J.‑P. Keppenne e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata inizialmente da M.O. Szablewska e K. Laurinavičius, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt, successivamente da K. Laurinavičius, G. Várhelyi e O. Heinz, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea,

parti convenute in primo grado (C‑597/18 P),

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. de Gregorio Merino, I. Gurov e E. Chatziioakeimidou, in qualità di agenti,

parte ricorrente (C‑598/18 P),

sostenuto da:

Repubblica di Finlandia, rappresentata da S. Hartikainen e J. Heliskoski, in qualità di agenti,

parte interveniente nel giudizio di impugnazione (C‑598/18 P),

procedimento in cui le altre parti sono:

Eleni Pavlikka Bourdouvali, residente in Meneou (Cipro),

Georgios Bourdouvalis, residente in Meneou,

Nikolina Bourdouvali, residente in Meneou,

Coal Energy Trading Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche),

Christos Christofi, residente in Larnaca,

Elisavet Christofi, residente in Larnaca,

Athanasia Chrysostomou, residente in Paphos,

Sofoklis Chrysostomou, residente in Paphos,

Clearlining Ltd, con sede in Road Town,

Alan Dimant, residente in Herzelia (Israele),

Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, con sede in Nicosia,

Dtek Holdings Ltd, con sede in Nicosia,

Dtek Trading Ltd, con sede in Nicosia,

Elma Holdings pcl, con sede in Nicosia,

Elma Properties & Investments pcl, con sede in Nicosia,

Agrippinoulla Fragkoudi, residente in Nicosia,

Dimitrios Fragkoudis, residente in Nicosia,

Frontal Investments Ltd, con sede in Limassol,

Costas Gavrielides, residente in Mammari (Cipro),

Eleni Harou, residente in Nea Penteli (Grecia),

Theodora Hasapopoullou, residente in Nicosia,

Gladys Iasonos, residente in Larnaca,

Georgios Iasonos, residente in Larnaca,

Jupiter Portfolio Investments pcl, con sede in Nicosia,

George Karkousi, residente in Canterbury (Australia),

Lend & Seaserve Ltd, con sede in Road Town,

Liberty Life Insurance pcl, con sede in Nicosia,

Michail P. Michailidis Ltd, con sede in Nicosia,

Michalakis Michaelides, residente in Nicosia,

Rena Michael Michaelidou, residente in Nicosia,

Akis Micromatis, residente in Nicosia,

Erginos Micromatis, residente in Nicosia,

Harinos Micromatis, residente in Nicosia,

Alvinos Micromatis, residente in Nicosia,

Plotinos Micromatis, residente in Nicosia,

Nertera Investments Ltd, con sede in Nicosia,

Andros Nicolaides, residente in Nicosia,

Melina Nicolaides, residente in Nicosia,

Ero Nicolaidou, residente in Nicosia,

Aris Panagiotopoulos, residente in Nea Penteli,

Nikolitsa Panagiotopoulou, residente in Nea Penteli,

Lambros Panayiotides, residente in Nicosia,

Ersi Papaefthymiou, residente in Larnaca,

Kostas Papaefthymiou, residente in Larnaca,

Restful Time Co., con sede in Wilmington (Stati Uniti),

Alexandros Rodopoulos, residente in Atene (Grecia),

Seatec Marine Services Ltd, con sede in Limassol,

Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, con sede in Paphos,

Marinos C. Soteriou, residente in Nicosia,

Sparotin Ltd, con sede in Nicosia,

Miranda Tanou, residente in Nicosia,

Myria Tanou, residente in Nicosia,

rappresentati da P. Tridimas, barrister, e K. Chrysostomides, dikigoros,

parti ricorrenti in primo grado (C‑598/18 P),

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, J.‑P. Keppenne e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da M.O. Szablewska e K. Laurinavičius, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea,

parti convenute in primo grado (C‑598/18 P),

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, con sede in Nicosia,

Agroton plc, con sede in Nicosia,

Joanna Andreou, residente in Kato Pyrgos,

Kyriaki Andreou, residente in Kato Pyrgos,

Henrietta Jindra Burton, residente in Londra,

C & O Service & Investment Ltd, con sede in Nicosia,

C.G. Christofides Industrial Ltd, con sede in Nicosia,

Christakis Christofides, rappresentato dal suo esecutore testamentario,

Theano Chrysafi, residente in Nicosia,

Andreas Chrysafis, residente in Nicosia,

Dionysios Chrysostomides, residente in Nicosia,

Eleni K. Chrysostomides, residente in Nicosia,

Eleni D. Chrysostomides, residente in Nicosia,

D & C Construction and Development Ltd, con sede in Nicosia,

Chrystalla Dekatris, residente in Nicosia,

Constantinos Dekatris, residente in Nicosia,

Dr. K. Chrysostomides and Co., con sede in Nicosia,

Emily Dragoumi, residente in Nicosia,

Parthenopi Dragoumi, residente in Nicosia,

Eastvale Finance Ltd, con sede in Nicosia,

Nicos Eliades, residente in Nicosia,

Tereza Eliades, residente in Nicosia,

Goodway Alliance Ltd, con sede in Hong Kong,

Christos Hadjimarkos, residente in Johannesburg,

Johnson Cyprus Employees Provident Fund, con sede in Nicosia,

L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, con sede in Nicosia,

Lois Builders Ltd, con sede in Nicosia,

Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, con sede in Nicosia,

Neita International Inc., con sede in Mahé,

Paris & Barcelona Ltd, con sede in Tortola,

Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, con sede in Nicosia,

R.A.M. Oil Cyprus Ltd, con sede in Nicosia,

Steelway Alliance Ltd, con sede in Hong Kong,

Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, con sede in Nicosia,

The Cyprus Phassouri Estates Ltd, con sede in Limassol,

Christos Tsimon, residente in Nicosia,

Nafsika Tsimon, residente in Nicosia,

Julia Justine Jane Woods, residente in Paphos,

rappresentati da P. Tridimas, barrister (C‑603/18 P),

e

Eleni Pavlikka Bourdouvali, residente in Meneou,

Georgios Bourdouvalis, residente in Meneou,

Nikolina Bourdouvali, residente in Meneou,

Christos Christofi, residente in Larnaca,

Elisavet Christofi, residente in Larnaca,

Clearlining Ltd, con sede in Road Town,

Dtek Holding Ltd, con sede in Nicosia,

Dtek Trading Ltd, con sede in Nicosia,

Agrippinoulla Fragkoudi, residente in Nicosia,

Dimitrios Fragkoudis, residente in Nicosia,

Frontal Investments Ltd, con sede in Limassol,

Costas Gavrielides, residente in Mammari,

Eleni Harou, residente in Nea Penteli,

Theodora Hasapopoullou, residente in Nicosia,

Gladys Iasonos, residente in Larnaca,

Georgios Iasonos, residente in Larnaca,

George Karkousi, residente in Canterbury,

Lend & Seaserve Ltd, con sede in Road Town,

Michail P. Michailidis Ltd, con sede in Nicosia,

Michalakis Michaelides, residente in Nicosia,

Rena Michael Michaelidou, residente in Nicosia,

Andros Nicolaides, residente in Nicosia,

Melina Nicolaides, residente in Nicosia,

Ero Nicolaidou, residente in Nicosia,

Aris Panagiotopoulos, residente in Nea Penteli,

Nikolitsa Panagiotopoulou, residente in Nea Penteli,

Alexandros Rodopoulos, residente in Atene,

Seatec Marine Services Ltd, con sede in Limassol,

Marinos C. Soteriou, residente in Nicosia,

rappresentati da P. Tridimas, barrister, e K. Chrysostomides, dikigoros (C‑604/18 P),

parti ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Chatziioakeimidou, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, J.‑P. Keppenne e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da M.O. Szablewska e K. Laurinavičius, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea,

parti convenute in primo grado (C‑603/18 P e C‑604/18 P),

Repubblica di Finlandia, rappresentata da S. Hartikainen e J. Heliskoski, in qualità di agenti,

parte interveniente nel giudizio di impugnazione a sostegno del Consiglio dell’Unione europea (C‑603/18 P e C‑604/18 P),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen e A. Kumin, presidenti di sezione, E. Juhász, S. Rodin, F. Biltgen, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 25 febbraio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Mediante le sue impugnazioni, nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P, il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. (T‑680/13, EU:T:2018:486; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata»), e del 13 luglio 2018, Bourdouvali e a./Consiglio e a. (T‑786/14, non pubblicata, EU:T:2018:487; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata») (in prosieguo, congiuntamente prese: le «sentenze impugnate»), nella parte in cui tali pronunce rigettano le eccezioni di irricevibilità sollevate da detta istituzione là dove queste concernono i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P diretti contro l’Eurogruppo.

2

Mediante le loro impugnazioni, la Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, la Agroton plc, le sig.re Joanna e Kyriaki Andreou, la sig.ra Henrietta Jindra Burton, la C & O Service & Investment Ltd, la C.G. Christofides Industrial Ltd, il sig. Christakis Christofides, la sig.ra Theano Chrysafi, il sig. Andreas Chrysafis, il sig. Dionysios Chrysostomides, le sig.re Eleni K. e Eleni D. Chrysostomides, la D & C Construction and Development Ltd, la sig.ra Chrystalla Dekatris, il sig. Constantinos Dekatris, la Dr. K. Chrysostomides and Co., la sig.ra Emily Dragoumi, la sig.ra Parthenopi Dragoumi, la Eastvale Finance Ltd, il sig. Nicos Eliades, la sig.ra Tereza Eliades, la Goodway Alliance Ltd, il sig. Christos Hadjimarkos, la Johnson Cyprus Employees Provident Fund, la L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, la Lois Builders Ltd, la Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, la Neita International Inc., la Paris & Barcelona Ltd, la Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, la R.A.M. Oil Cyprus Ltd, la Steelway Alliance Ltd, la Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, la The Cyprus Phassouri Estates Ltd, il sig. Christos Tsimon, la sig.ra Nafsika Tsimon e la sig.ra Julia Justine Jane Woods, ricorrenti nella causa C‑603/18 P, nonché la sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali, il sig. Georgios Bourdouvalis, la sig.ra Nikolina Bourdouvali, il sig. Christos Christofi, la sig.ra Elisavet Christofi, la Clearlining Ltd, la Dtek Holding Ltd, la Dtek Trading Ltd, la sig.ra Agrippinoulla Fragkoudi, il sig. Dimitrios Fragkoudis, la Frontal Investments Ltd, il sig. Costas Gavrielides, la sig.ra Eleni Harou, la sig.ra Theodora Hasapopoullou, la sig.ra Gladys Iasonos, il sig. Georgios Iasonos, il sig. George Karkousi, la Lend & Seaserve Ltd, la Michail P. Michailidis Ltd, il sig. Michalakis Michaelides, la sig.ra Rena Michael Michaelidou, il sig. Andros Nicolaides, la sig.ra Melina Nicolaides, la sig.ra Ero Nicolaidou, il sig. Aris Panagiotopoulos, la sig.ra Nikolitsa Panagiotopoulou, il sig. Alexandros Rodopoulos, la Seatec Marine Services Ltd e il sig. Marinos C. Soteriou, ricorrenti nella causa C‑604/18 P (in prosieguo, congiuntamente considerati: i «ricorrenti»), chiedono l’annullamento, rispettivamente, della prima sentenza impugnata e della seconda sentenza impugnata.

3

Mediante le sue impugnazioni incidentali nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P, il Consiglio chiede l’annullamento delle parti delle sentenze impugnate nelle quali il Tribunale ha respinto le sue eccezioni di irricevibilità là dove queste concernono i ricorsi dei ricorrenti diretti contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).

Contesto normativo

Protocollo n. 14

4

L’articolo 1 del Protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo, che è allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: il «Protocollo n. 14»), è così formulato:

«I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione [europea] partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea [(BCE)] è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione».

5

L’articolo 2 di detto protocollo prevede:

«I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri».

Trattato MES

6

Il 2 febbraio 2012 è stato concluso a Bruxelles il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (in prosieguo: il «Trattato MES»). Tale trattato è entrato in vigore il 27 settembre 2012.

7

Il considerando 1 del Trattato MES è così formulato:

«Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal [M]eccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro».

8

In conformità degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale trattato, le parti contraenti, ossia gli Stati membri la cui moneta è l’euro (in prosieguo: gli «SMME»), istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale, il MES.

9

L’articolo 3 del suddetto trattato recita:

«L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi».

10

L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo trattato recita:

«Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro personale ritenuto necessario».

11

L’articolo 5, paragrafo 3, del Trattato MES stabilisce che «[i]l membro della Commissione (...) responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori [del MES] in qualità di osservatori».

12

L’articolo 12 di tale trattato definisce i principi che disciplinano il sostegno alla stabilità, e prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di [aggiustamento macroeconomico] al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite».

13

La procedura di concessione di un sostegno alla stabilità di un membro del MES è descritta all’articolo 13 del Trattato MES nei seguenti termini:

«1.   Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. (...)

2.   Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3.   Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla [Commissione] – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme [al Fondo monetario internazionale (FMI)] – il compito di negoziare con il membro del MES interessato un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal [Trattato FUE], in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.

4.   La [Commissione] firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5.   Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.

(...)

7.   La [Commissione] – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria».

Risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997

14

La risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell’UEM [Unione economica e monetaria] e sugli articoli 109 e 109 B del Trattato CE (GU 1998, C 35, pag. 1; in prosieguo: la «risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997») prevede, segnatamente, al punto 6, quanto segue:

«I ministri degli [SMME] possono riunirsi in modo informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che condividono in materia di moneta unica. La Commissione e, ove opportuno, la [BCE] saranno invitate a partecipare alle riunioni».

Decisione 2013/236

15

L’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 è redatto nei seguenti termini:

«Per ripristinare la solidità del settore finanziario, [la Repubblica di Cipro] continua a riformare e a ristrutturare radicalmente il settore bancario e a rafforzare le banche solvibili ricostituendone il capitale, ovviando ai loro problemi di liquidità e aumentando la vigilanza. Il programma prevede le misure e i risultati seguenti:

(...)

b)

istituire una valutazione indipendente delle attività della [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD] e della [Cyprus Popular Bank Public Co. LTD] e integrare rapidamente le operazioni della [Cyprus Popular Bank Public Co.] nella [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia]. La valutazione è completata rapidamente per consentire il completamento della conversione dei depositi in azioni della Bank of Cyprus [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia];

(...)».

Dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013

16

Mediante la dichiarazione del 25 marzo 2013, l’Eurogruppo ha affermato di essere giunto ad un accordo con le autorità cipriote in merito agli elementi essenziali di un futuro programma macroeconomico di aggiustamento beneficiante del sostegno di tutti gli SMME nonché della Commissione, della BCE e del FMI (in prosieguo: la «dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013»).

17

In tale dichiarazione si afferma segnatamente quanto segue:

«L’Eurogruppo saluta con favore i piani di ristrutturazione del settore finanziario menzionati in allegato. Queste misure serviranno quale base per ripristinare la redditività del settore finanziario. In particolare, esse garantiscono tutti i depositi inferiori a 100000 euro, in conformità dei principi dell’Unione.

Il programma conterrà un approccio decisivo al fine di rimediare agli squilibri del settore finanziario. Avrà luogo una riduzione appropriata del settore finanziario (...).

L’Eurogruppo chiede con vigore l’attuazione immediata dell’Accordo tra [la Repubblica di Cipro] e la [Repubblica ellenica] in merito alle succursali greche delle banche cipriote, il quale protegge la stabilità dei sistemi bancari greco e cipriota contemporaneamente».

18

L’allegato della suddetta dichiarazione è così redatto:

«A seguito di una presentazione dei progetti politici delle autorità [della Repubblica di Cipro], che sono stati accolti con ampio favore dall’Eurogruppo, si è raggiunto un accordo in merito a quanto segue:

1.

La [Cyprus Popular Bank Public Co.] è immediatamente disciolta – con un contributo completo degli azionisti, dei detentori di obbligazioni e dei titolari di depositi non garantiti – in base a una risoluzione della Banca centrale di Cipro utilizzando il quadro di risoluzione bancaria di recente adozione.

2.

La [Cyprus Popular Bank Public Co.] viene scissa in una struttura detentrice di tutti i debiti e in una banca risanata. La struttura destinata ad accogliere tutti i debiti dovrà progressivamente venir meno.

3.

La banca risanata viene integrata nella [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] con l’aiuto del quadro di risoluzione bancaria e previa consultazione dei consigli di amministrazione della [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] e della [Cyprus Popular Bank Public Co.]. Essa apporterà [un sostegno eccezionale alla liquidità] ammontante a 9 miliardi di euro. Soltanto i depositi non garantiti della [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] rimarranno congelati fino a che non sarà stata realizzata la ricapitalizzazione e potranno poi essere sottoposti ad appropriate condizioni.

4.

Il Consiglio direttivo della BCE fornirà delle liquidità alla [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] nel rispetto delle norme applicabili.

5.

La [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] verrà ricapitalizzata mediante una conversione dei depositi non garantiti in capitale proprio con un contributo completo degli azionisti e degli obbligazionisti.

6.

La conversione verrà effettuata in modo di garantire una percentuale di capitale del 9% alla fine del programma.

7.

Tutti i titolari di depositi garantiti in tutte le banche beneficeranno di una protezione totale in conformità della pertinente normativa del[l’Unione].

8.

La dotazione finanziaria del programma (fino a 10 miliardi di euro) non servirà per ricapitalizzare la [Cyprus Popular Bank Public Co.] o la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia]».

Diritto cipriota

19

A norma del punto 3 (1) e del punto 5 (1) del O peri exiyiansis pistotikon kai allon idrimaton nomos (N. 17(I)/2013) [legge sul risanamento di enti creditizi e di altri istituti (n. 17(I)/2013)], del 22 marzo 2013 [EE, allegato I (I), n. 4379, 22.3.2013, pag. 117; in prosieguo: la «legge del 22 marzo 2013»], la Banca centrale di Cipro (BCC) è stata incaricata del risanamento degli enti creditizi contemplati dalla legge suddetta, congiuntamente con il Ministero delle Finanze (Cipro). A questo scopo, da un lato, il punto 12 (1) della legge del 22 marzo 2013 prevede che la BCC possa, mediante decreto, ristrutturare i debiti e le obbligazioni di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, anche mediante riduzione, modificazione, ristrutturazione o novazione del capitale nominale o del saldo di qualsiasi genere di crediti esistenti o futuri verso tale ente ovvero mediante una conversione di titoli di debito in capitale proprio. Dall’altro lato, il punto suddetto stabilisce che i «depositi garantiti», ai sensi del punto 2, quinto comma, della legge del 22 marzo 2013, sono esclusi da tali misure. È pacifico tra le parti che si tratta dei depositi di ammontare inferiore a EUR 100000.

20

Il Kanonistiki Dioikitiki Praxi 96/2013, peri tis polisis ergasion ton en elladi ergasion tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias LTD (decreto 96/2013, concernente la vendita di alcune attività della Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD in Grecia), del 26 marzo 2013 [EE, allegato III (I), n. 4640, 26.3.2013, pag. 745; in prosieguo: il «decreto n. 96»], ed il Kanonistiki Dioikitiki Praxi 97/2013, peri tis polisis ergasion ton en elladi ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (decreto 97/2013, concernente la vendita di alcune attività della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd in Grecia), del 26 marzo 2013 [EE, allegato III (I), n. 4640, 26.3.2013, pag. 749; in prosieguo: il «decreto n. 97»], prevedono, rispettivamente, la vendita delle succursali della Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (in prosieguo: la «BoC») e quella delle succursali della Cyprus Popular Bank Public Co. (in prosieguo: la «Laiki») stabilite in Grecia (in prosieguo, congiuntamente: le «succursali greche»).

21

Il Kanonistiki Dioikitiki Praxi 103/2013, peri diasosis me idia mesa tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias LTD (decreto 103/2013, concernente il risanamento mediante risorse proprie della Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD), del 29 marzo 2013 [EE, allegato III (I), n. 4645, 29.3.2013, pag. 769; in prosieguo: il «decreto n. 103»], prevede una ricapitalizzazione della BoC, a carico, segnatamente, dei suoi titolari di depositi non garantiti, dei suoi azionisti e dei suoi creditori obbligazionari, affinché essa possa continuare a fornire servizi bancari. Pertanto, i depositi non garantiti sono stati convertiti in azioni della BoC (37,5% di ciascun deposito non garantito), in titoli convertibili dalla BoC, o in azioni o in depositi (22,5% di ciascun deposito non garantito), e in titoli convertibili in depositi dalla BCC (40% di ciascun deposito non garantito). Il punto 6, paragrafo 5, del decreto n. 103 precisa che, se i contributi dei titolari di depositi non garantiti eccedono quanto è necessario per ripristinare il capitale proprio della BoC, l’autorità di risoluzione stabilirà l’importo corrispondente alla sovracapitalizzazione e lo tratterà come se la conversione non avesse mai avuto luogo.

22

A seguito di modificazioni apportate al decreto n. 103, in data 30 luglio 2013, da un lato, il 10% dei depositi non garantiti, che erano stati previamente convertiti in titoli convertibili in azioni o in depositi, è stato convertito in azioni della BoC. Dall’altro lato, il valore nominale di un euro di ciascuna azione ordinaria della BoC è stato ridotto a un centesimo. In seguito a ciò, le azioni ordinarie del valore nominale di un centesimo ciascuna sono state fuse, a gruppi di 100, in azioni ordinarie del valore nominale di un euro. Le azioni ordinarie del valore nominale di un centesimo il cui numero era inferiore a 100, e che non potevano pertanto essere fuse per formare una nuova azione ordinaria del valore nominale di un euro, sono state soppresse.

23

Il combinato disposto dei punti 2 e 5 del Kanonistiki Dioikitiki Praxi 104/2013, peri tis polisis orismenon ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (decreto 104/2013, concernente la vendita di alcune attività della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd), del 29 marzo 2013 [EE, allegato III (I), n. 4645, 29.3.2013, pag. 781; in prosieguo: il «decreto n. 104»], prevede, per il 29 marzo 2013, alle ore 6.10, il trasferimento di alcuni elementi degli attivi e dei passivi della Laiki alla BoC, ivi compresi i depositi inferiori a EUR 100000. I depositi superiori a EUR 100000 sono stati mantenuti presso la Laiki, in attesa della sua liquidazione.

24

A seguito di modifiche apportate al decreto n. 104, in data 30 luglio 2013, approssimativamente il 18% del nuovo capitale sociale della BoC è stato concesso alla Laiki.

Fatti all’origine della controversia

25

Per le esigenze del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia, quali risultanti ai punti da 10 a 28 e da 38 a 46 delle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

26

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012, la Repubblica ellenica e i suoi creditori obbligazionisti privati hanno proceduto ad uno scambio di titoli di credito greci con un taglio sostanziale sul valore nominale del debito greco detenuto dagli investitori privati [Private Sector Involvement (in prosieguo: il «PSI»)].

27

Quale conseguenza della loro esposizione sui titoli oggetto del PSI, diverse banche stabilite a Cipro, fra cui la Laiki e la BoC, hanno subito perdite considerevoli ed hanno incontrato problemi di sottocapitalizzazione. Non essendo più in grado di fornire sufficienti garanzie per ottenere finanziamenti dalla BCE, la Laiki ha chiesto, ed ottenuto, un sostegno eccezionale alla liquidità [Emergency Liquidity Assistance («ELA»)] da parte della BCC, il cui ammontare complessivo è stato di EUR 3,8 miliardi nel mese di maggio 2012 e di quasi EUR 9,6 miliardi nel mese di luglio 2012.

28

In tali circostanze, la Repubblica di Cipro ha reputato necessario intervenire a sostegno del settore bancario cipriota, segnatamente ricapitalizzando la Laiki nella misura di EUR 1,8 miliardi nel giugno del 2012. Nel corso dello stesso mese, la BoC ha annunciato di avere domandato anch’essa alle autorità cipriote un sostegno in capitale, ma di non averlo ottenuto.

29

Il 25 giugno 2012, la Repubblica di Cipro ha presentato al presidente dell’Eurogruppo una domanda di assistenza finanziaria del MES o del Fondo europeo di stabilità finanziaria. Con dichiarazione del 27 giugno 2012, l’Eurogruppo ha indicato che l’assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita alla Repubblica di Cipro da tale Fondo o dal MES, nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa, la cui negoziazione sarebbe stata condotta, da un lato, dalla Commissione, di concerto con la BCE e con il FMI, e, dall’altro, dalle autorità cipriote. Il 29 novembre 2012, alcuni rappresentanti della Commissione, della BCE, del FMI e della Repubblica di Cipro hanno redatto un progetto di protocollo d’intesa.

30

Nel marzo del 2013, la Repubblica di Cipro e gli altri SMME sono pervenuti ad un accordo politico su tale progetto di protocollo d’intesa. Con dichiarazione del 16 marzo 2013, l’Eurogruppo ha accolto positivamente tale accordo, ed ha prospettato alcune misure di aggiustamento che le autorità cipriote si sono impegnate a prendere, tra le quali la creazione di un’imposta sui depositi bancari, la ristrutturazione e la ricapitalizzazione di banche, nonché misure di bail‑in nei riguardi dei detentori di obbligazioni subordinate.

31

Il 18 marzo 2013, la Repubblica di Cipro ha disposto la chiusura delle banche nei giorni lavorativi del 19 e del 20 marzo 2013, prorogando poi tale chiusura fino al 28 marzo 2013, al fine di evitare prelievi in massa agli sportelli.

32

Il 19 marzo 2013, il Parlamento cipriota ha respinto un progetto di legge del governo cipriota relativo alla creazione di un’imposta su tutti i depositi bancari della Repubblica di Cipro. Il governo cipriota ha quindi elaborato un nuovo progetto di legge che si limitava a prevedere la ristrutturazione della BoC e della Laiki.

33

Il 21 marzo 2013, la BCE ha pubblicato un comunicato stampa (in prosieguo: il «comunicato stampa della BCE del 21 marzo 2013») in cui ha indicato quanto segue:

«Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di mantenere il livello esistente di ELA fino al (…) 25 marzo 2013.

Una proroga per il rimborso potrebbe essere presa in considerazione solo in caso di attuazione di un programma dell’[Unione o del FMI] che garantisca la solvibilità delle banche interessate».

34

Il Parlamento cipriota ha adottato la legge del 22 marzo 2013.

35

Con dichiarazione del 25 marzo 2013, l’Eurogruppo ha affermato di essere pervenuto ad un accordo con le autorità cipriote sugli elementi essenziali di un futuro programma di aggiustamento macroeconomico avente il sostegno di tutti gli SMME, nonché della Commissione, della BCE e del FMI.

36

I decreti n. 96 e n. 97, da un lato, nonché i decreti n. 103 e n. 104, dall’altro, sono stati adottati rispettivamente il 26 marzo e il 29 marzo 2013.

37

In occasione della sua riunione del 24 aprile 2013, il consiglio dei governatori del MES ha:

confermato, da un lato, che la Commissione e la BCE erano state incaricate di effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 13 del Trattato MES e, dall’altro, che la Commissione, in collaborazione con la BCE e il FMI, era stata incaricata di negoziare con la Repubblica di Cipro il protocollo d’intesa contemplato dal paragrafo 3 del medesimo articolo 13;

deciso di concedere un sostegno alla stabilità a favore della Repubblica di Cipro sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria (in prosieguo: il «DAF»), conformemente alla proposta del direttore generale del MES;

approvato un nuovo progetto di protocollo d’intesa negoziato dalla Commissione, in collaborazione con la BCE e il FMI, e dalla Repubblica di Cipro e,

incaricato la Commissione di sottoscrivere tale protocollo in nome del MES.

38

Il 25 aprile 2013, agendo a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236, che prevede una serie di «misure e [di] risultati» al fine di correggere il deficit di bilancio della Repubblica di Cipro e di ripristinare la solidità del sistema finanziario di tale Stato membro.

39

Il nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto il 26 aprile 2013 dal Ministro delle Finanze della Repubblica di Cipro, dal governatore della BCC e dal vicepresidente della Commissione, in nome del MES (in prosieguo: il «Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013») ed è stato approvato il 30 aprile 2013 dal Parlamento cipriota.

40

L’8 maggio 2013, il MES, la Repubblica di Cipro e la BCC hanno concluso l’accordo relativo al DAF. Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione del MES ha approvato tale accordo, nonché una proposta relativa alle modalità di pagamento alla Repubblica di Cipro di una prima tranche di aiuti per un importo pari a EUR 3 miliardi.

41

Con dichiarazione del 13 maggio 2013, l’Eurogruppo ha accolto favorevolmente la decisione del consiglio dei governatori del MES di approvare questa prima tranche di aiuti e ha confermato che la Repubblica di Cipro aveva attuato le misure convenute nel Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013.

42

Con dichiarazione del 13 settembre 2013, l’Eurogruppo ha accolto favorevolmente, da un lato, la conclusione della prima missione di controllo della Commissione, della BCE e del FMI e, dall’altro, il fatto che la BoC fosse uscita dalla procedura di risoluzione il 30 luglio 2013. Inoltre, l’Eurogruppo ha espresso il proprio sostegno al versamento alla Repubblica di Cipro di una seconda tranche di aiuti, dell’ordine di EUR 1,5 miliardi, che è stato effettuato il 27 settembre 2013.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

43

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 20 dicembre 2013 nella causa T‑680/13 e il 1o dicembre 2014 nella causa T‑786/14, le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P hanno proposto dei ricorsi intesi ad ottenere, in via principale, che il Consiglio, la Commissione, la BCE e l’Eurogruppo (in prosieguo: i «convenuti») siano condannati a pagare loro gli importi indicati in allegato ai loro ricorsi, maggiorati degli interessi decorrenti dal 16 marzo 2013 fino alla data della pronuncia delle sentenze del Tribunale, e, in via subordinata, che venga dichiarata la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e/o dei convenuti e che venga stabilita la procedura da seguire per accertare le perdite recuperabili che essi hanno effettivamente subito.

44

Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale nella causa T‑680/13, rispettivamente, in data 14 luglio, 16 luglio e 18 agosto 2014, il Consiglio, la BCE e la Commissione hanno sollevato delle eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

45

Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale nella causa T‑786/14, rispettivamente, il 17 aprile, il 29 aprile e l’8 maggio 2015, la Commissione, il Consiglio e la BCE hanno sollevato delle eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

46

Mediante le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P e ha condannato queste ultime a sopportare, oltre alle loro spese, anche quelle sostenute dal Consiglio, dalla Commissione e dalla BCE.

Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

47

Con decisione del presidente della Corte dell’11 gennaio 2019, le cause C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

48

Con decisione del presidente della Corte del 21 febbraio 2019, la Repubblica di Finlandia è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nelle cause C‑597/1 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P.

Cause C‑597/18 P e C‑598/18 P

49

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare le parti delle sentenze impugnate nelle quali il Tribunale respinge le sue eccezioni di irricevibilità là dove queste concernono i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P diretti contro l’Eurogruppo, e

condannare tali parti alle spese relative alle impugnazioni.

50

Le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P chiedono che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni e

condannare il Consiglio alle spese.

51

La Commissione chiede che la Corte voglia:

accogliere le impugnazioni e

condannare le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P alle spese afferenti le impugnazioni e il procedimento dinanzi al Tribunale.

Cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

52

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare le sentenze impugnate;

accogliere le loro conclusioni presentate nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale;

respingere le impugnazioni incidentali proposte dal Consiglio;

condannare i convenuti alle spese afferenti le impugnazioni e il procedimento dinanzi al Tribunale, e

condannare il Consiglio alle spese afferenti le impugnazioni incidentali.

53

Il Consiglio e la BCE chiedono che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni dei ricorrenti e

condannare i ricorrenti alle spese.

54

Mediante le sue impugnazioni incidentali, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare le parti delle sentenze impugnate nelle quali il Tribunale respinge le sue eccezioni di irricevibilità là dove queste concernono i ricorsi dei ricorrenti diretti contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236;

dichiarare irricevibili i ricorsi proposti dai ricorrenti nei confronti del Consiglio, e

condannare i ricorrenti alle spese.

55

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni dei ricorrenti;

accogliere le impugnazioni incidentali proposte dal Consiglio, e

condannare i ricorrenti alle spese afferenti le impugnazioni e il procedimento dinanzi al Tribunale.

Sulla domanda mirante alla riapertura della fase orale del procedimento

56

A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, i ricorrenti hanno, con atto pervenuto nella cancelleria della Corte il 16 giugno 2020, chiesto che venga ordinata la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

57

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che le conclusioni presentate dall’avvocato generale disattendono il principio della parità delle armi, nella misura in cui esse esaminano soltanto gli argomenti sollevati dalle parti nell’ambito delle impugnazioni proposte dal Consiglio nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P e non quelli che i ricorrenti hanno esposto a sostegno delle loro impugnazioni nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P. In secondo luogo, le suddette conclusioni si baserebbero su un’erronea lettura degli argomenti presentati dai ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P, nella misura in cui essi non avrebbero mai asserito che il riconoscimento dell’Eurogruppo, in quanto istituzione i cui atti o comportamenti potrebbero essere oggetto di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, costituirebbe una condizione necessaria per l’accoglimento delle loro domande intese ad ottenere il ristoro del danno che essi avrebbero subito. Secondo i ricorrenti, ne conseguirebbe, in terzo e ultimo luogo, che le conclusioni dell’avvocato generale non potrebbero essere considerate pertinenti ai fini della soluzione delle presenti controversie.

58

Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate in merito alle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale, né dalla motivazione in base alla quale egli vi perviene (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punto 31).

59

Inoltre, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità, per le parti interessate, di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 31 nonché la giurisprudenza ivi citata).

60

Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni che quest’ultimo esamina nelle sue conclusioni, non può costituire di per sé una ragione che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 30).

61

Ciò premesso, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, ordinare la riapertura della fase orale del procedimento, in conformità dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, segnatamente nel caso in cui essa ritenga di essere insufficientemente edotta, oppure quando una parte abbia presentato, dopo la chiusura della fase suddetta, un fatto nuovo idoneo ad esercitare un’influenza decisiva sulla decisione della Corte, o anche quando la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato discusso tra le parti o tra gli interessati contemplati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

62

Nessuna di tali ipotesi sussiste nel caso di specie. Infatti, da un lato, i motivi e gli argomenti presentati dai ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P sono stati discussi nell’ambito della fase scritta e di quella orale del procedimento. Dall’altro lato, è giocoforza rilevare che, su richiesta della Corte, la quale ha ritenuto che le impugnazioni proposte dal Consiglio nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P sollevassero, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, una questione di diritto nuova, l’avvocato generale ha concentrato le proprie conclusioni sulla valutazione degli argomenti presentati dalle parti nell’ambito delle suddette impugnazioni, circostanza questa che non pregiudica la valutazione, da parte della Corte, degli argomenti che i ricorrenti possono aver esposto, nel corso delle suddette fasi del procedimento, nell’ambito delle loro proprie impugnazioni nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P, e che esclude – contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti – che l’avvocato generale abbia compiuto un’erronea lettura di questi medesimi argomenti, non avendoli egli esaminati nell’ambito delle proprie conclusioni. Dunque la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di essere sufficientemente edotta sulla base dei diversi argomenti debitamente discussi dinanzi ad essa.

63

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è luogo per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle impugnazioni del Consiglio nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P

Argomentazione delle parti

64

A sostegno delle sue impugnazioni, il Consiglio deduce un motivo unico, vertente su un’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della giurisprudenza relativa alle condizioni di ricevibilità del ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

65

Mediante tale motivo, il Consiglio fa valere, in sostanza, che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, l’Eurogruppo non può essere considerato come un’«istituzione», ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

66

A questo proposito, il Consiglio sostiene, in primis, che il Tribunale ha attenuato la conclusione raggiunta dalla Corte al punto 61 della sua sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702), secondo la quale l’Eurogruppo non può essere assimilato ad una formazione del Consiglio né essere qualificato come «organo» od «organismo dell’Unione», ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

67

In secundis, il Consiglio ricorda, citando la sentenza del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore (T‑209/00, EU:T:2002:94, punto 49), che, se è pur vero che la nozione di «istituzione», ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, include non soltanto le istituzioni espressamente menzionate all’articolo 13 TUE, ma anche tutti gli organismi dell’Unione che soddisfino due criteri, ossia, da un lato, essere stati istituiti dai Trattati e, dall’altro, essere destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, l’Eurogruppo però non soddisfa il primo di questi due criteri.

68

A questo proposito, il Consiglio censura il Tribunale, anzitutto, per aver affermato, al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, che l’Eurogruppo è una «[entità] dell’Unione istituit[a] formalmente dai Trattati», mentre invece esso costituirebbe una riunione informale dei ministri degli SMME la cui sola funzione sarebbe di discutere di questioni connesse alle responsabilità specifiche che i ministri condividono in materia di moneta unica. Poi, l’articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 non avrebbero istituito l’Eurogruppo, bensì l’avrebbero semplicemente riconosciuto. Infine, il Consiglio sottolinea che il Tribunale non ha individuato alcuna competenza attribuita all’Eurogruppo dai Trattati e non ha constatato che quest’ultimo possieda una personalità giuridica distinta.

69

Quanto al secondo criterio, il Consiglio riconosce che le riunioni dell’Eurogruppo contribuiscono effettivamente alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ma sottolinea che l’articolo 119, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 3 TUE non fanno assolutamente menzione dell’Eurogruppo in quanto entità.

70

In tertiis, il Consiglio respinge il timore espresso dal Tribunale, al punto 114 della prima sentenza impugnata e al punto 110 della seconda sentenza impugnata, che il mancato riconoscimento della possibilità di proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti dell’Eurogruppo crei una lacuna in materia di tutela giurisdizionale effettiva, tutela il cui principio è enunciato all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

71

A questo proposito il Consiglio ricorda, in primo luogo, citando la sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 55), che la Commissione può essere considerata responsabile della legittimità degli atti del MES. In secondo luogo, il Consiglio rileva che, come il Tribunale avrebbe riconosciuto al punto 238 della prima sentenza impugnata e al punto 237 della seconda sentenza impugnata, la ricevibilità del ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione può essere subordinata, in alcuni casi, al previo esperimento di tutti i mezzi di ricorso interni disponibili per ottenere l’annullamento di una decisione dell’autorità nazionale, a condizione che tali mezzi di ricorso interni assicurino in modo efficace la tutela dei singoli interessati, in quanto siano idonei a portare al risarcimento del danno lamentato. Il Consiglio sostiene, in terzo luogo, che la Corte potrebbe, sulla base dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU 2013, L 140, pag. 1), controllare gli atti del Consiglio che precedono e prefigurano il contenuto delle condizioni del MES. In quarto e ultimo luogo, il Consiglio rinvia al paragrafo 66 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Wathelet nelle cause riunite Mallis e a./Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:294), da cui risulta che la mancanza di un mezzo di ricorso diretto contro l’Eurogruppo sarebbe contraria al principio della tutela giurisdizionale effettiva solo se l’Eurogruppo avesse ricevuto nei Trattati il potere di adottare atti produttivi di effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi. Orbene, una situazione del genere non si presenterebbe, dato che l’Eurogruppo è, secondo il Consiglio, un forum di discussione e non un organo decisionale.

72

All’udienza di discussione dinanzi alla Corte, il Consiglio ha aggiunto che il principio della tutela giurisdizionale effettiva non costituisce un criterio per affermare la competenza dei giudici dell’Unione al di là dei termini utilizzati nei Trattati.

73

La Commissione fa valere che gli articoli 263 e 340 TFUE hanno il medesimo ambito di applicazione ratione personae. A questo proposito, essa osserva che il Tribunale non ha citato alcuna sentenza da cui risulti che un’entità i cui atti non siano impugnabili con un ricorso per annullamento possa invece vedere i propri atti o comportamenti contestati nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

74

Le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P contestano la fondatezza del motivo unico dedotto dal Consiglio. Esse sostengono, in primo luogo, che l’affermazione della Corte, contenuta al punto 61 della sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702), secondo cui l’Eurogruppo non può essere qualificato come «organo» od «organismo dell’Unione», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non è pertinente, nella misura in cui tale sentenza verteva sulla ricevibilità di un ricorso per annullamento diretto contro l’Eurogruppo, il quale costituisce un mezzo di ricorso distinto dal ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione previsto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE.

75

In secondo luogo, le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P contestano l’argomento secondo cui l’Eurogruppo non è stato istituito dai Trattati, quando invece la sua esistenza sarebbe stata formalizzata dal Trattato di Lisbona che ha inserito il Protocollo n. 14 quale allegato del Trattato FUE.

76

In terzo luogo, l’Eurogruppo non sarebbe soltanto un forum di discussioni informali, bensì eserciterebbe delle responsabilità che rientrano nell’elaborazione delle politiche economiche e di bilancio dell’Unione.

77

In quarto e ultimo luogo, le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P sostengono che la mancanza di possibilità di chiamare in causa la responsabilità dell’Unione per gli atti dell’Eurogruppo finirebbe per violare il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Giudizio della Corte

78

Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

79

L’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di tale istituzione e il danno lamentato (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 nonché la giurisprudenza ivi citata).

80

La nozione di «istituzione», ai sensi della disposizione summenzionata, include non soltanto le istituzioni dell’Unione elencate all’articolo 13, paragrafo 1, TUE, ma anche tutti gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dai Trattati ovvero in virtù di questi ultimi, e destinati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 1992, SGEEM e Etroy/BEI, C‑370/89, EU:C:1992:482, punti da 13 a 16).

81

Nel caso di specie, il Tribunale ha ricordato tale giurisprudenza ai punti 82, 106 e 112 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 78, 102 e 108 della seconda sentenza impugnata. In applicazione di detta giurisprudenza, esso ha statuito, al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, che l’Eurogruppo costituisce un’entità dell’Unione istituita dai Trattati e destinata a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione. Il Tribunale è giunto a tale conclusione al termine di un’analisi, sviluppata nei medesimi punti sopra citati delle sentenze impugnate, vertente sui termini utilizzati all’articolo 137 TFUE e nel Protocollo n. 14, da cui risulterebbe, da un lato, che essi prevedono, segnatamente, l’esistenza, la composizione, le modalità di riunione, nonché le funzioni dell’Eurogruppo e, dall’altro, che tale entità si riunisce per discutere di questioni rientranti, in virtù dell’articolo 119, paragrafo 2, TFUE, nell’azione dell’Unione ai fini degli obiettivi enunciati all’articolo 3 TUE, tra i quali figura la creazione di un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.

82

Nell’ambito del motivo unico dedotto a sostegno delle sue impugnazioni, il Consiglio non contesta i criteri definiti dalla giurisprudenza, citata al punto 80 della presente sentenza, ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

83

Il Consiglio ritiene nondimeno che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando, al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, che l’Eurogruppo soddisfaceva il primo dei suddetti criteri, secondo cui l’entità convenuta deve essere un’entità dell’Unione istituita dai Trattati, quando invece l’articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 riconoscerebbero soltanto il diritto degli SMME di riunirsi in maniera informale e non conferirebbero all’Eurogruppo alcuna competenza.

84

In proposito occorre rilevare, in primo luogo, che l’Eurogruppo è stato formalmente istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 in virtù della quale «i ministri degli [SMME] possono riunirsi in modo informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che condividono in materia di moneta unica» e «la Commissione e, se del caso, la [BCE] sono invitate a partecipare alle riunioni». Come sottolineato anche dall’avvocato generale, segnatamente, ai paragrafi 64, 65, 92, 96, 101, 103 e 106 delle sue conclusioni, l’Eurogruppo è stato concepito come un organo intergovernativo, esterno al quadro istituzionale dell’Unione, inteso a permettere ai ministri degli SMME di scambiarsi e di coordinare i loro punti di vista in merito a questioni relative alle loro responsabilità comuni in materia di moneta unica. Esso svolge così una funzione di collegamento tra il livello nazionale e il livello dell’Unione ai fini del coordinamento delle politiche economiche degli SMME.

85

È vero che, come giustamente constatato dal Tribunale, al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, l’articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 disciplinano, segnatamente, l’esistenza, la composizione, le modalità di riunione e le funzioni dell’Eurogruppo.

86

Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P, non si può inferire da tale constatazione che l’Eurogruppo sia un’entità dell’Unione istituita dai Trattati, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 80 della presente sentenza.

87

Infatti, l’articolo 137 TFUE e il Protocollo n. 14 hanno indubbiamente formalizzato l’esistenza dell’Eurogruppo e la partecipazione della Commissione e della BCE alle sue riunioni. Tuttavia, essi non hanno in alcun modo modificato la sua natura intergovernativa. A questo proposito occorre, in particolare, sottolineare che, come la Corte ha già statuito, l’Eurogruppo non può essere assimilato ad una formazione del Consiglio (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 61).

88

In secondo luogo, come risulta espressamente dal tenore letterale sia della risoluzione del Consiglio europeo del 13 dicembre 1997 sia dell’articolo 1 del Protocollo n. 14, e come statuito dalla Corte al punto 61 della sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702), l’Eurogruppo si caratterizza per la sua natura informale, che si spiega, come ha evidenziato l’avvocato generale ai paragrafi 64 e 86 delle sue conclusioni, con la finalità della sua creazione consistente nel dotare l’unione economica e monetaria di uno strumento intergovernativo di coordinamento, senza però pregiudicare né il ruolo del Consiglio, quale fulcro del processo decisionale a livello dell’Unione in materia economica, né l’indipendenza della BCE.

89

In terzo luogo, è giocoforza constatare che l’Eurogruppo non dispone, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, di alcuna competenza propria, limitandosi l’articolo 1 del Protocollo n. 14 a dichiarare che le sue riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche che i ministri degli SMME condividono in materia di moneta unica, fermo restando che tali responsabilità incombono loro unicamente in ragione della loro competenza a livello nazionale.

90

Discende da quanto sopra esposto che erroneamente il Tribunale ha affermato, al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, che l’Eurogruppo era un’entità dell’Unione istituita dai Trattati e che pertanto le parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P potevano proporre nei suoi confronti un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

91

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento di dette parti ricorrenti che si fonda sul ragionamento sviluppato dal Tribunale al punto 114 della prima sentenza impugnata e al punto 110 della seconda sentenza impugnata, relativo alla violazione dell’articolo 47 della Carta.

92

A questo proposito, il Tribunale ha considerato, nei citati punti delle sentenze impugnate, che la mancanza della possibilità di presentare, sulla base dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione contro l’Eurogruppo si porrebbe in contrasto con il principio dell’Unione di diritto in riferimento alle esigenze connesse al rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

93

Orbene, occorre sottolineare che, tenuto conto di quanto si è osservato al punto 89 della presente sentenza, nonché del fatto che l’Eurogruppo non dispone del potere di sanzionare il mancato rispetto degli accordi politici conclusi nel suo seno, tali accordi si concretizzano e vengono attuati mediante, segnatamente, atti e comportamenti di istituzioni dell’Unione. I singoli amministrati possono dunque proporre, dinanzi ai giudici dell’Unione, un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione contro il Consiglio, la Commissione e la BCE a titolo degli atti o dei comportamenti che tali istituzioni dell’Unione adottano a seguito di siffatti accordi politici, come attestato, nel caso di specie, dai ricorsi proposti in primo grado dalle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P.

94

Così, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha giudicato ricevibili i ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell’Unione là dove essi erano diretti contro il Consiglio a titolo delle misure specifiche che sono state adottate nell’ambito del programma triennale di aggiustamento macroeconomico attuato dalla Repubblica di Cipro e che sono espressamente enunciate all’articolo 2, paragrafi da 4 a 15, della decisione 2013/236.

95

Allo stesso modo, il Tribunale ha giudicato ricevibili, in queste stesse sentenze, i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P là dove essi erano diretti contro la Commissione e la BCE a motivo dei loro presunti comportamenti illeciti in occasione dei negoziati e della firma del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 che concretizza il succitato programma di aggiustamento macroeconomico.

96

A questo proposito, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione «promuove l’interesse generale dell’Unione» e «vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione» (sentenze del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 163, nonché del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 57). Tale istituzione conserva dunque, nell’ambito della sua partecipazione alle attività dell’Eurogruppo, il proprio ruolo di guardiana dei Trattati. Ne consegue che la sua eventuale inerzia nel controllare la conformità al diritto dell’Unione degli accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo può portare ad una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

97

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, affermando, ai punti 113 e 114 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 109 e 110 della seconda sentenza impugnata, che, a pena di disattendere il principio dell’Unione di diritto, l’Eurogruppo doveva essere considerato come un’entità dell’Unione istituita dai Trattati, i cui atti o comportamenti potevano costituire l’oggetto di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione dinanzi ai giudici di quest’ultima.

98

Pertanto, occorre accogliere le impugnazioni del Consiglio ed annullare le sentenze impugnate nella parte in cui rigettano le eccezioni di irricevibilità sollevate da tale istituzione là dove queste concernono i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P diretti contro l’Eurogruppo.

Sulle impugnazioni incidentali del Consiglio nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

Argomentazione delle parti

99

A sostegno delle sue impugnazioni incidentali, il Consiglio, cui si associa la Commissione, deduce un motivo unico, relativo al fatto che il Tribunale avrebbe affermato erroneamente, ai punti 181 e 191 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 180 e 190 della seconda sentenza impugnata, da un lato, che il Consiglio, attraverso l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, aveva preteso dalle autorità cipriote il mantenimento o la continuazione dell’attuazione della misura consistente nel convertire in azioni depositi non garantiti della BoC e, dall’altro lato, che le autorità suddette non disponevano di alcun margine di discrezionalità per rivedere tale conversione. Infatti, un’interpretazione siffatta andrebbe, secondo il Consiglio, ad urtare con la giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione che metta in discussione un atto o un comportamento mediante il quale un’autorità nazionale assicura l’esecuzione di una normativa dell’Unione, giurisprudenza che esigerebbe il soddisfacimento di due condizioni cumulative.

100

Quanto alla prima di queste due condizioni, ossia quella secondo cui l’adozione della misura in questione deve essere richiesta da un atto dell’Unione che vincoli uno Stato membro sul piano giuridico, il Consiglio sostiene, anzitutto, che l’adozione di questa misura era antecedente alla decisione 2013/236.

101

Poi, il Consiglio fa valere che i ricorrenti avrebbero subito il medesimo pregiudizio anche in assenza della decisione suddetta e che l’esigenza di mantenere o di continuare ad attuare tale misura è imputabile unicamente alle autorità cipriote. L’obbligo di realizzare una valutazione indipendente degli attivi della Laiki e della BoC, previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, avrebbe presupposto, ma non imposto una conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC.

102

Infine, il Consiglio rileva che la decisione 2013/236 si iscriveva in una prassi comune instauratasi dall’inizio della crisi della zona euro, secondo la quale la condizionalità collegata all’assistenza finanziaria concessa ad uno SMME si abbina alle decisioni adottate dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 136 TFUE, in modo da garantire una coerenza tra il settore d’azione intergovernativo e quello dell’Unione.

103

Quanto alla seconda condizione, vale a dire quella in virtù della quale le autorità nazionali non devono disporre di alcun margine di discrezionalità per mettere in atto una normativa dell’Unione, il Consiglio sostiene che, in ogni caso, essa non era soddisfatta nel caso di specie. A questo proposito, il Consiglio addebita al Tribunale di aver affermato, ai punti da 186 a 188 della prima sentenza impugnata nonché ai punti da 185 a 187 della seconda sentenza impugnata, che le autorità cipriote non disponevano di alcun margine di discrezionalità per rimettere in questione la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC, dal momento che la decisione 2013/236 era obbligatoria per la Repubblica di Cipro e dotata di effetti giuridicamente vincolanti. Così facendo, il ragionamento del Tribunale renderebbe la seconda condizione superflua in rapporto alla prima condizione quale enunciata al punto 100 della presente sentenza e racchiuderebbe una contraddizione nella misura in cui, al punto 178 della prima sentenza impugnata nonché al punto 177 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che la citata decisione 2013/236 lasciava invece un margine di discrezionalità alle autorità cipriote al fine di definire le modalità particolari richieste dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione stessa per l’integrazione della Laiki nella BoC.

104

Inoltre, il Consiglio fa valere che il margine di discrezionalità delle autorità cipriote per realizzare la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC trova supporto nel fatto che l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 è redatto in termini generici e non contiene alcuna modalità particolare riguardo a tale conversione.

105

I ricorrenti sostengono che le impugnazioni incidentali del Consiglio sono irricevibili, in quanto esse mirano, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, e sono, in ogni caso, infondate. In particolare, l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 vieterebbe alle autorità cipriote di rimettere in discussione la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC, a pena di disattendere sia l’obbligo preciso imposto da detta disposizione di portare a termine la conversione suddetta, sia il carattere vincolante della decisione 2013/236.

Giudizio della Corte

106

Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il combinato disposto dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE attribuisce competenza al giudice dell’Unione solo per risarcire i danni cagionati dalle istituzioni dell’Unione stessa o dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, vale a dire per risarcire i danni suscettibili di chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Per contro, i danni causati dalle autorità nazionali possono far sorgere unicamente la responsabilità di queste stesse autorità ed i giudici nazionali restano competenti in via esclusiva ad assicurarne il risarcimento (sentenza del 7 luglio 1987, L’Étoile commerciale e CNTA/Commissione, 89/86 e 91/86, EU:C:1987:337, punto 17 nonché la giurisprudenza ivi citata).

107

Ne consegue che, per stabilire se il giudice dell’Unione sia competente, occorre verificare se l’illegittimità fatta valere a sostegno della domanda di risarcimento promani effettivamente da un’istituzione dell’Unione e non possa essere considerata come imputabile ad un’autorità nazionale.

108

È alla luce di questi principi, correttamente ricordati ai punti 83 e 84 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 79 e 80 della seconda sentenza impugnata, che il Tribunale ha esaminato, segnatamente, se il Consiglio, attraverso l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, avesse preteso dalle autorità cipriote che mantenessero o continuassero ad attuare le misure per l’assorbimento della Laiki e per la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC, e, eventualmente, se la Repubblica di Cipro disponesse, in virtù di tale disposizione, di un margine di discrezionalità al riguardo.

109

Occorre anzitutto ricordare che la disposizione sopra citata enuncia che il programma di aggiustamento macroeconomico per la Repubblica di Cipro prevede di «istituire una valutazione indipendente delle attività della [BoC] e della [Laiki] e integrare rapidamente le operazioni della [Laiki] nella [BoC]. La valutazione è completata rapidamente per consentire il completamento della conversione dei depositi in azioni [in seno alla BoC]».

110

Nell’ambito del suo esame dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, il Tribunale ha, in primis, rilevato, al punto 180 della prima sentenza impugnata e al punto 179 della seconda sentenza impugnata, che tale disposizione «richiede il compimento di una valutazione indipendente delle attività delle banche [in questione] entro un termine che consenta il completamento di tale conversione», e che «consegue implicitamente, ma necessariamente», da detta disposizione che le autorità cipriote non potevano «rivedere la conversione [in parola]». Il Tribunale ha su tale base concluso, al punto 181 della prima sentenza impugnata e al punto 180 della seconda sentenza impugnata, che «il Consiglio, tramite [il suddetto] articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, [ha] preteso che la Repubblica di Cipro mantenesse o continuasse ad attuare [la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC].

111

Non si può imputare al Tribunale di aver commesso, nei passaggi delle sentenze impugnate riportati al punto precedente, un qualsivoglia errore di valutazione. Infatti, in primo luogo, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 che la valutazione degli attivi della BoC e la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC sono operazioni tecnicamente collegate, nel senso che tale valutazione, destinata a stabilire il prezzo medio di un’azione che i depositanti avrebbero ricevuto al posto dei loro depositi, era prescritta al solo scopo che a ciò seguisse la conversione suddetta.

112

In secondo luogo, è indifferente, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che la decisione 2013/236 sia successiva all’adozione della misura consistente nella conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC, nella misura in cui, come giustamente rilevato dal Tribunale, ai punti 157, 159 e 160 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 156, 158 e 159 della seconda sentenza impugnata, se non si può ritenere che il Consiglio abbia preteso l’adozione di detta misura, occorreva nondimeno verificare se tale istituzione, adottando la decisione 2013/236, avesse costretto la Repubblica di Cipro a mantenere o a continuare ad attuare la misura stessa, ciò che in effetti si era verificato, come il Tribunale ha concluso al punto 181 della prima sentenza impugnata e al punto 180 della seconda sentenza impugnata.

113

Pertanto, l’argomentazione del Consiglio intesa a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale, ai punti 180 e 181 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 179 e 180 della seconda sentenza impugnata, non può essere accolta.

114

In secundis, il Tribunale ha verificato, ai punti da 183 a 190 della prima sentenza impugnata nonché ai punti da 182 a 189 della seconda sentenza impugnata, se la Repubblica di Cipro disponesse di un margine di discrezionalità per sottrarsi alla prescrizione di mantenimento o di continuazione dell’attuazione della conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC. A questo proposito, ai punti 186 e 187 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 185 e 186 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha, anzitutto, precisato che la decisione 2013/236 aveva carattere obbligatorio per la Repubblica di Cipro in tutti i suoi elementi, ivi compreso il suo articolo 2, paragrafo 6, lettera b), tenendo presente che le sue disposizioni erano interamente redatte in termini imperativi. Poi, al punto 188 della prima sentenza impugnata e al punto 187 della seconda sentenza impugnata, esso ha sottolineato che detta decisione era destinata a produrre effetti giuridici vincolanti. Infine, ai punti 189 e 190 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 188 e 189 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, in risposta a delle misure di organizzazione del procedimento, il Consiglio aveva fatto presente che la decisione 2013/236 rientrava in una prassi comune affermatasi a partire dall’inizio della crisi della zona euro, secondo la quale la condizionalità collegata all’assistenza finanziaria concessa ad uno SMME si abbina alle decisioni adottate dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 136 TFUE, garantendo così la coerenza tra il settore d’azione intergovernativo e quello dell’Unione. Esso ha da ciò concluso, al punto 191 della prima sentenza impugnata e al punto 190 della seconda sentenza impugnata, che la Repubblica di Cipro non disponeva di alcun margine di discrezionalità per rimettere in discussione la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC.

115

Come giustamente sostiene il Consiglio, tale ragionamento è viziato da un errore di diritto.

116

Infatti, poiché l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236 si limita ad esigere, in termini generici, che le autorità cipriote mantengano o continuino ad attuare tale conversione, senza definire in alcun modo le modalità specifiche di tale operazione, il Tribunale ha errato nel concludere, ai punti da 183 a 191 della prima sentenza impugnata e ai punti da 182 a 190 della seconda sentenza impugnata, che dette autorità non avevano alcun margine di discrezionalità per stabilire modalità siffatte, e in particolare per determinare il numero e il valore delle azioni da attribuire ai titolari di depositi presso la BoC in cambio dei loro depositi non garantiti presso questa banca.

117

Ne consegue che le motivazioni contenute nei punti summenzionati delle sentenze impugnate sono inficiate da un manifesto errore di valutazione idoneo a portare all’annullamento delle sentenze impugnate nella parte in cui queste respingono le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio in riferimento all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236.

118

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre accogliere le impugnazioni incidentali.

Sulle impugnazioni dei ricorrenti nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P

119

A sostegno delle loro impugnazioni, i ricorrenti deducono otto motivi.

Sul primo motivo

Argomentazione delle parti

120

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano, in sostanza, una serie di errori o di travisamenti di elementi di prova in cui il Tribunale sarebbe asseritamente incorso, ai punti da 115 a 118, 127 e 132 della prima sentenza impugnata nonché ai punti da 111 a 114, 123 e 128 della seconda sentenza impugnata, statuendo, da un lato, che la dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 non esigeva che la Repubblica di Cipro adottasse i decreti contemplati ai punti da 20 a 24 della presente sentenza, e, dall’altro lato, che l’accordo tra i rappresentanti degli SMME, secondo cui il DAF sarebbe stato concesso alla Repubblica di Cipro soltanto se questa avesse adottato le misure previste dai decreti summenzionati (l’«accordo di condizionalità»), è stato concluso dai ministri delle Finanze di tali SMME in quanto membri del consiglio dei governatori del MES, e non in quanto membri dell’Eurogruppo.

121

Il Consiglio e la Commissione ritengono che tale motivo di impugnazione sia irricevibile e, comunque, infondato.

Giudizio della Corte

122

Occorre rilevare che questo primo motivo di impugnazione si basa, al pari delle valutazioni del Tribunale con esso censurate, sulla premessa, esposta al punto 113 della prima sentenza impugnata e al punto 109 della seconda sentenza impugnata, secondo cui l’Eurogruppo è un’entità dell’Unione istituita dai Trattati, i cui atti e comportamenti possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. Orbene, come risulta dall’esame delle impugnazioni del Consiglio nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P, tale premessa è viziata da un errore di diritto. Pertanto, il primo motivo di impugnazione non può, in ogni caso, essere accolto.

Sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo

Argomentazione delle parti

123

Con i loro motivi di impugnazione secondo, terzo e quarto, che occorre esaminare congiuntamente, i ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di aver commesso errori di diritto o di valutazione e di essere incorso in travisamenti per quanto riguarda il comunicato stampa della BCE del 21 marzo 2013, la negoziazione e la conclusione del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013, le «considerazioni della Commissione secondo cui le misure adottate dalle autorità cipriote erano conformi alla condizionalità», l’approvazione, da parte della Commissione e della BCE, del versamento delle varie tranches del DAF alla Repubblica di Cipro, le dichiarazioni dell’Eurogruppo del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013, nonché la decisione 2013/236.

124

In particolare, essi contestano il fatto che il Tribunale, dopo aver analizzato tali elementi di prova, sia potuto giungere alla conclusione secondo cui i convenuti non avevano preteso dalle autorità cipriote che esse adottassero le misure previste dai decreti menzionati ai punti da 20 a 24 della presente sentenza, malgrado che, segnatamente, i vari atti e comportamenti dei convenuti si inscrivessero in un «continuum» in cui ciascuno di tali atti e comportamenti sarebbe stato una condizione necessaria per il mantenimento o la prosecuzione dell’attuazione, da parte della Repubblica di Cipro, di queste misure ed avrebbe costituito un’azione concertata dei convenuti.

125

Per giunta, i ricorrenti fanno valere che, a norma dell’articolo 14.4 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE (in prosieguo: lo «Statuto della BCE»), il potere di tale istituzione di porre termine all’ELA significa che la sua concessione non rientra nelle competenze esclusive di una banca centrale nazionale, sicché la BCE, con il suo comunicato stampa del 21 marzo 2013, ha preteso dalle autorità cipriote che esse adottassero le misure contemplate al punto precedente.

126

I convenuti contestano l’argomentazione dei ricorrenti.

Giudizio della Corte

127

Risulta dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, non soddisfa tale requisito l’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente diretta ad identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione siffatta costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., segnatamente, sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 35, nonché ordinanza del 27 maggio 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commissione e Consiglio d’Europa, C‑798/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:389, punti 1011 nonché la giurisprudenza ivi citata).

128

Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, la Corte non è competente a constatare i fatti, né, salvo eccezioni, ad esaminare le prove che il Tribunale ha assunto a sostegno di tali fatti (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, punto 27, nonché del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione, C‑167/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:633, punto 40). La valutazione degli elementi prodotti dinanzi al Tribunale non costituisce, salvo il caso di travisamento di tali elementi, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al controllo della Corte (v., segnatamente, sentenza del 28 maggio 1998, New Holland Ford/Commissione, C‑8/95 P, EU:C:1998:257, punto 26).

129

Nel caso di specie, occorre, in primo luogo, rilevare che, nella misura in cui si riferisce alle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013, l’argomentazione sviluppata dai ricorrenti nell’ambito del loro secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione deve essere respinta perché inoperante per le ragioni enunciate al punto 122 della presente sentenza.

130

In secondo luogo, occorre constatare che, dietro l’apparenza di un’argomentazione attinente ad un travisamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale, tali motivi di impugnazione secondo, terzo e quarto consistono, essenzialmente, in una ripetizione dell’argomentazione presentata dai ricorrenti dinanzi al Tribunale, secondo la quale gli atti e i comportamenti dei convenuti si sarebbero iscritti in un «continuum», e mirano dunque ad ottenere una nuova valutazione di tale argomentazione da parte della Corte, ciò che esula dalla competenza di quest’ultima.

131

In terzo luogo, nella misura in cui l’argomentazione dei ricorrenti concerne la negoziazione e la conclusione del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 da parte della Commissione, le «considerazioni della Commissione secondo cui le misure adottate dalle autorità cipriote erano conformi alla condizionalità» e l’approvazione, da parte della Commissione e della BCE, del versamento delle diverse tranches del DAF alla Repubblica di Cipro, occorre ricordare che, come giustamente statuito dal Tribunale ai punti da 167 a 169 della prima sentenza impugnata e ai punti da 166 a 168 della seconda sentenza impugnata, le funzioni conferite alla Commissione e alla BCE nell’ambito del Trattato MES non comportano alcun potere decisionale proprio, così che le attività esercitate da queste due istituzioni nell’ambito del medesimo trattato di cui sopra impegnano unicamente il MES (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 53 nonché la giurisprudenza ivi citata).

132

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto là dove ha dichiarato che gli atti menzionati al punto precedente della presente sentenza erano imputabili non già alla Commissione e alla BCE, bensì al MES, senza pregiudicare, come risulta dai punti da 201 a 204 della prima sentenza impugnata e dai punti da 200 a 203 della seconda sentenza impugnata, la questione se la Commissione e la BCE abbiano tenuto, nell’ambito dell’iter di negoziazione e conclusione del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 o nell’ambito della vigilanza sull’applicazione delle misure adottate dalle autorità cipriote, comportamenti illegittimi, in connessione con la verifica del rispetto del diritto dell’Unione, suscettibili di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

133

In quarto luogo, per quanto riguarda il richiamo all’articolo 14.4 dello Statuto della BCE al fine di dimostrare che, nell’ambito della concessione dell’ELA, tale istituzione avrebbe preteso dalle autorità cipriote l’adozione delle misure contemplate al punto 124 della presente sentenza, occorre rilevare che tale argomento non fa altro che reiterare un’argomentazione sviluppata dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo ha rigettato al termine di un esame dettagliato della stessa ai punti da 134 a 155 della prima sentenza impugnata e ai punti da 130 a 151 della seconda sentenza impugnata. Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 127 della presente sentenza, un argomento siffatto deve pertanto essere respinto perché irricevibile.

134

Per quanto riguarda, in quinto luogo, la decisione 2013/236 e, più in particolare, l’integrazione della Laiki nella BoC, menzionata all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), di tale decisione, nessun errore ha commesso il Tribunale statuendo, al punto 178 della prima sentenza impugnata e al punto 177 della seconda sentenza impugnata, che tale disposizione non stabiliva modalità particolari per l’attuazione di tale misura, sicché le autorità cipriote disponevano, quantomeno, di un notevole margine di discrezionalità ai fini della definizione di queste modalità.

135

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione.

Sul quinto motivo

Argomentazione delle parti

136

Con il loro quinto motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 218 della prima sentenza impugnata e al punto 217 della seconda sentenza impugnata, che i loro ricorsi fossero irricevibili là dove vertevano sulle misure di bail-in nell’ambito della Laiki, adducendo a motivazione che i ricorrenti si sarebbero limitati ad allegare, in proposito, che le azioni di tale banca, in conseguenza delle misure adottate dalle autorità cipriote, erano state «soppresse» senza contropartita finanziaria, oppure che il loro valore economico era stato «completamente estinto», senza identificare un qualsivoglia nesso tra l’illegittimità che vizierebbe la decisione 2013/236 ed il danno lamentato, e senza precisare il coinvolgimento del Consiglio nella realizzazione di tale danno.

137

Anzitutto, risulterebbe chiaramente dall’allegato alla dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 e dal considerando 5 della decisione 2013/236 che gli azionisti della Laiki erano costretti ad addossarsi l’onere del finanziamento del salvataggio di tale istituto, onere che sarebbe equivalso ad un bail‑in.

138

I ricorrenti sostengono, poi, che la motivazione del Tribunale contenuta al punto 218 della prima sentenza impugnata e al punto 217 della seconda sentenza impugnata è in contraddizione con il fatto che, al punto 506 della prima sentenza impugnata e al punto 505 della seconda sentenza impugnata, lo stesso Tribunale ha evocato il «bail‑in delle banche di cui trattasi».

139

La Commissione contesta l’argomentazione dei ricorrenti.

Giudizio della Corte

140

Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento sollevato dai ricorrenti in merito al contenuto dell’allegato alla dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, esso deve essere respinto, per le ragioni enunciate al punto 122 della presente sentenza, in quanto inoperante.

141

Per quanto riguarda, poi, il considerando 5 della decisione 2013/236, è giocoforza constatare che i ricorrenti, i quali non fanno valere alcun vizio di travisamento riguardante tale considerando, mirano in realtà ad ottenere una nuova valutazione del considerando stesso, il che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 127 e 128 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte.

142

Infine, quanto alla presunta contraddizione delle motivazioni delle sentenze impugnate fatta valere dai ricorrenti, occorre ricordare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria è una questione di diritto che può, in quanto tale, essere dedotta nell’ambito di un giudizio di impugnazione (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

143

Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, non esiste alcuna contraddizione tra il punto 218 e il punto 506 della prima sentenza impugnata, nonché tra il punto 217 e il punto 505 della seconda sentenza impugnata, idoneo a portare all’annullamento di tali sentenze.

144

Infatti, da un lato, risulta dal punto 218 della prima sentenza impugnata e dal punto 217 della seconda sentenza impugnata che il Tribunale ha constatato che i decreti menzionati ai punti da 20 a 24 della presente sentenza non prevedevano che le azioni della Laiki costituissero l’oggetto di una misura di bail‑in. Orbene, i ricorrenti non contestano che tali decreti prevedono unicamente la vendita delle succursali della Laiki stabilite in Grecia, il trasferimento di alcuni elementi degli attivi e dei passivi della Laiki alla BoC, nonché la concessione del 18% del nuovo capitale sociale della BoC alla Laiki, e dunque non enunciano alcuna misura di bail‑in per quanto riguarda gli azionisti della Laiki. Dall’altro lato, il punto 506 della prima sentenza impugnata e il punto 505 della seconda sentenza impugnata indicano, per parte loro, che, secondo una relazione del FMI del maggio 2013, la necessità di distinguere le banche solvibili dalle banche insolventi era una delle ragioni per le quali il bail‑in della Laiki e della BoC era stato privilegiato rispetto a un prelievo eccezionale sui depositi, garantiti e non garantiti, esistenti presso l’insieme delle banche cipriote. Tale constatazione generale non si riferisce, pertanto, in modo specifico ai suddetti decreti così come sono stati specificamente esaminati dal Tribunale al punto 218 della prima sentenza impugnata e al punto 217 della seconda sentenza impugnata, sicché non può imputarsi al giudice di primo grado di essere incorso in una qualche contraddizione nel proprio ragionamento.

145

Ad ogni modo, l’argomentazione dei ricorrenti non è idonea ad invalidare la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 218 della prima sentenza impugnata e al punto 217 della seconda sentenza impugnata, riguardo alla mancanza di precisione, nei ricorsi di primo grado, circa la maniera in cui il Consiglio sarebbe stato, attraverso l’adozione della decisione 2013/236, coinvolto nella realizzazione del danno subito dagli azionisti della Laiki.

146

Di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo di impugnazione.

Sul sesto motivo

Argomentazione delle parti

147

Con il loro sesto motivo di impugnazione, che è suddiviso in tre parti, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo l’esistenza di una violazione del loro diritto di proprietà imputabile agli atti e ai comportamenti delle istituzioni dell’Unione.

148

Nel contesto della prima parte di tale motivo di impugnazione, vertente sulla presa in carico, da parte della BoC, dei depositi garantiti della Laiki e sul mantenimento dei depositi non garantiti presso la Laiki, sulla conversione del 37,5% dei depositi non garantiti della BoC in azioni, nonché sul congelamento temporaneo di un’altra parte di tali depositi non garantiti, i ricorrenti rilevano, anzitutto, che la Corte, nella sua sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701), ha esaminato soltanto i punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013.

149

Poi, i ricorrenti contestano la valutazione compiuta dal Tribunale, al punto 285 della prima sentenza impugnata e al punto 284 della seconda sentenza impugnata, secondo cui le restrizioni al diritto di proprietà erano previste dalla legge, quando invece, in primo luogo, in occasione dell’adozione delle misure in questione, l’Unione non disponeva del potere di imporre un qualsivoglia bail‑in o la risoluzione delle banche in questione. In secondo luogo, la legge del 22 marzo 2013 sarebbe stata adottata soltanto sotto l’estrema pressione esercitata dai convenuti sulle autorità cipriote, così come attesterebbero il suo contenuto dettato dalla Commissione e la data della sua adozione, ossia il giorno dopo quello in cui la BCE ha deciso di porre termine all’ELA. Il criterio della qualità della normativa contemplato dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta non sarebbe dunque soddisfatto. In terzo luogo, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 276 della prima sentenza impugnata e al punto 275 della seconda sentenza impugnata, la legge del 22 marzo 2013 non prevedrebbe reali garanzie per i creditori e gli azionisti delle banche in questione, e non assicurerebbe il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e travisato gli elementi di prova affermando, al punto 282 della prima sentenza impugnata e al punto 281 della seconda sentenza impugnata, che l’attuazione di una procedura di previa consultazione non sarebbe stata possibile a causa dell’urgenza della situazione.

150

Infine, i ricorrenti ritengono che le misure in questione abbiano violato il principio di proporzionalità in quanto si sarebbero potute adottare altre misure meno restrittive. A questo proposito, essi precisano, in primo luogo, che il fatto che l’imposta sui depositi bancari sia stata rifiutata dal Parlamento cipriota non giustificava l’imposizione di una misura più restrittiva. In secondo luogo, il caso della Repubblica di Cipro sarebbe perfettamente paragonabile a quello degli altri SMME che hanno richiesto un’assistenza finanziaria. In terzo luogo, i ricorrenti ricordano che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400), che la BCE dispone di un largo ventaglio di opzioni al fine di tranquillizzare i mercati finanziari, di garantire la stabilità dell’euro e di promuovere la stabilità finanziaria. In quarto luogo, la mancanza di progressività nella decurtazione del valore dei depositi superiori a EUR 100000 sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità.

151

Con la seconda parte del sesto motivo di impugnazione, vertente sulla riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie della BoC da un euro a un centesimo e sulla vendita delle succursali greche, i ricorrenti rinviano alla loro argomentazione sviluppata nell’ambito della prima parte di questo stesso motivo. Inoltre, essi fanno valere che la vendita delle succursali greche non si è verificata nell’ambito di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

152

A sostegno della terza parte di questo motivo, i ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il comportamento della BCE riguardo all’ELA non configurasse una violazione manifesta dell’articolo 14.4 dello Statuto della BCE, del principio di buona amministrazione e degli obblighi di correttezza e di coerenza. In primo luogo, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 377 della prima sentenza impugnata e al punto 376 della seconda sentenza impugnata, la BCE avrebbe preteso l’adozione delle misure contemplate al punto 124 della presente sentenza, così come risulterebbe dalla loro argomentazione sviluppata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione. In secondo luogo, il comportamento della BCE sarebbe viziato da illegittimità nella misura in cui essa, a causa dell’ampio margine di discrezionalità di cui disporrebbe per decidere se una banca è solvibile e concederle dunque l’ELA, agirebbe in un contesto decisionale contrario all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. In terzo luogo, a torto il Tribunale avrebbe concluso, al punto 400 della prima sentenza impugnata e al punto 399 della seconda sentenza impugnata, che il comunicato stampa della BCE del 21 marzo 2013 rispondeva al requisito di motivazione in quanto permetteva di conoscere le ragioni della decisione del Consiglio direttivo della BCE dello stesso giorno.

153

I convenuti contestano l’argomentazione dei ricorrenti.

Giudizio della Corte

154

In via preliminare, occorre ricordare, così come ha giustamente fatto il Tribunale al punto 254 della prima sentenza impugnata e al punto 253 della seconda sentenza impugnata, che il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69).

155

Tuttavia, in conformità dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale degli stessi, e, nel rispetto del principio di proporzionalità, a detti diritti e libertà possono essere apportate limitazioni solo ove queste siano necessarie e rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 101).

156

Per quanto riguarda la prima parte del sesto motivo di impugnazione, occorre anzitutto rilevare che il Tribunale non è incorso in alcun errore statuendo, al punto 261 della prima sentenza impugnata e al punto 260 della seconda sentenza impugnata, che la valutazione effettuata dalla Corte, ai punti 73 e 74 della sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701), riguardo alla prima serie di misure menzionate ai punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013, era pertinente nel caso di specie.

157

In ogni caso, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa al fatto che le restrizioni al loro diritto di proprietà non sarebbero state previste dalla legge e, in particolare, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in occasione dell’adozione delle misure contemplate al punto 124 della presente sentenza, l’Unione non poteva esigere una qualsivoglia misura di bail‑in o la risoluzione delle banche in questione, occorre constatare, da un lato, che, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 284 della prima sentenza impugnata e al punto 283 della seconda sentenza impugnata, l’inesistenza, all’epoca dei fatti, di misure di armonizzazione dell’Unione in materia di bail‑in delle banche non significa in alcun modo che fosse vietato agli Stati membri adottare misure di bail‑in, la cui adozione però non poteva far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Dall’altro lato, per quanto riguarda il regime di risoluzione bancaria, poiché il Tribunale non si è pronunciato sulla questione se tale regime disponesse, all’epoca dei fatti, di una base giuridica nell’ordinamento dell’Unione, l’argomento dei ricorrenti in proposito deve essere respinto in quanto inoperante.

158

Inoltre, nella misura in cui i ricorrenti fanno valere che i convenuti hanno esercitato un’estrema pressione sulle autorità cipriote affinché esse adottassero la legge del 22 marzo 2013, che il criterio della qualità della normativa contemplato dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta non è soddisfatto, e che la legge suddetta non offriva né garanzie a favore dei creditori e degli azionisti delle banche in questione, né una tutela giurisdizionale effettiva, occorre constatare che, mediante tali argomenti, i ricorrenti chiedono in realtà alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che, nell’ambito di tale valutazione compiuta dal Tribunale ai punti da 274 a 281 della prima sentenza impugnata e ai punti da 273 a 280 della seconda sentenza impugnata, detto giudice avrebbe travisato i fatti e gli elementi di prova summenzionati. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 127 e 128 della presente sentenza, simili argomenti non sono ricevibili in grado di impugnazione.

159

Quanto all’argomento dei ricorrenti secondo cui, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 282 della prima sentenza impugnata e al punto 281 della seconda sentenza impugnata, l’attuazione di una procedura di previa consultazione dei titolari di depositi e degli azionisti delle banche in questione sarebbe stata possibile, è giocoforza constatare che il Tribunale ha, giustamente, fondato il proprio ragionamento, nei punti summenzionati delle sentenze impugnate, sulla sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614), da cui risulta che l’esigenza secondo cui qualsiasi restrizione al diritto di proprietà deve essere prevista dalla legge non può essere interpretata nel senso che le persone interessate avrebbero dovuto essere consultate prima dell’adozione di tale legge, segnatamente nel caso in cui una siffatta consultazione preliminare avrebbe inevitabilmente ritardato l’applicazione delle misure intese a prevenire il tracollo delle banche in questione.

160

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare come tale principio esiga che le misure messe in atto da una disposizione del diritto dell’Unione siano idonee a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti mediante la normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 102 nonché la giurisprudenza ivi citata).

161

Nel caso di specie, il Tribunale ha, anzitutto, preso in considerazione, al punto 255 della prima sentenza impugnata e al punto 254 della seconda sentenza impugnata, l’obiettivo di interesse generale perseguito mediante gli atti e i comportamenti dei convenuti consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario cipriota e della zona euro nel suo insieme.

162

Poi, esso ha esaminato, ai punti da 302 a 313 della prima sentenza impugnata e ai punti da 301 a 312 della seconda sentenza impugnata, gli argomenti dei ricorrenti intesi a contestare l’inesistenza di misure meno restrittive per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito. A questo proposito, il Tribunale ha tenuto conto del rifiuto, da parte del Parlamento cipriota in data 19 marzo 2013, di istituire un’imposta su tutti i depositi bancari, degli inconvenienti o dell’indisponibilità di soluzioni alternative evocati al punto 11 della relazione del FMI del mese di maggio 2013, delle perdite considerevoli che sarebbero state causate, sia ai contribuenti che ai depositanti, da un’uscita della Repubblica di Cipro dalla zona euro, e delle debolezze di un sistema progressivo di decurtazione del valore, quale suggerito dai ricorrenti, che tenesse conto dell’entità dei depositi confidati alle banche in questione.

163

Infine, ai punti 311 e 312 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 310 e 311 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il confronto tra la situazione della Repubblica di Cipro e quella di altri SMME che avevano ricevuto un’assistenza finanziaria, a motivo del fatto che il settore finanziario della Repubblica di Cipro era caratterizzato da una dimensione eccessiva in rapporto alle dimensioni della sua economia.

164

Risulta dalle dettagliate constatazioni operate dal Tribunale che quest’ultimo non ha commesso alcun errore di valutazione né ha violato il principio di proporzionalità là dove ha statuito che le alternative alla ricapitalizzazione delle banche interessate non sarebbero state meno restrittive delle misure adottate e che, in mancanza di ricapitalizzazione, le banche in questione sarebbero state esposte al rischio di dover cessare le loro operazioni e sarebbero andate incontro al rischio di un fallimento disordinato suscettibile di assumere carattere sistemico con una rapida propagazione ad altri Stati membri, o addirittura all’intero sistema bancario della zona euro.

165

Pertanto, la prima parte del sesto motivo di impugnazione deve essere respinta.

166

Per quanto riguarda la seconda parte di tale motivo, occorre, da un lato, constatare che i ricorrenti si limitano a rinviare, in maniera generica, alla loro argomentazione sviluppata nell’ambito della prima parte di questo stesso motivo. Ne consegue che, per le ragioni indicate ai punti da 156 a 165 della presente sentenza, la loro argomentazione non può trovare accoglimento.

167

Dall’altro lato, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che la vendita delle succursali greche non sarebbe stata oggetto di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, i ricorrenti si limitano a rinviare agli elementi di prova da essi prodotti dinanzi al Tribunale, senza indicare quali tra essi sarebbero stati travisati. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 128 della presente sentenza, una censura siffatta esula dalla competenza della Corte in grado di impugnazione.

168

Ne consegue che la seconda parte del sesto motivo non può essere accolta.

169

Per quanto concerne la terza parte di tale motivo, e relativamente, in particolare, agli argomenti dei ricorrenti intesi, da un lato, a contestare il fatto che l’adozione delle misure contemplate al punto 124 della presente sentenza non è stata pretesa né attraverso il comunicato stampa della BCE del 21 marzo 2013, né attraverso la decisione del Consiglio direttivo della BCE dello stesso giorno, e, dall’altro lato, a mettere in discussione la legittimità del comportamento della BCE in sede di erogazione dell’ELA, occorre rilevare che i ricorrenti rinviano alla loro argomentazione sviluppata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, la quale, come si è rilevato al punto 133 della presente sentenza, si limita a riprodurre i loro argomenti presentati dinanzi al Tribunale relativi al ruolo della BCE in tale contesto ed è stata respinta in quanto irricevibile, in conformità della giurisprudenza citata al punto 127 della presente sentenza.

170

Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione dei ricorrenti relativa a un difetto di motivazione che inficierebbe il comunicato stampa della BCE del 21 marzo 2013, è sufficiente rilevare che tale argomentazione mira a contestare le motivazioni contenute al punto 400 della prima sentenza impugnata e al punto 399 della seconda sentenza impugnata, da cui risulta che, «[d]i conseguenza, e in ogni caso, nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il testo del comunicato stampa [della BCE] del 21 marzo 2013, per quanto laconico, consentiva ai ricorrenti di comprendere, alla luce, segnatamente, del contesto, delle norme giuridiche applicabili e delle osservazioni del presidente della BCE formulate in occasione della conferenza stampa del 4 aprile 2013, che l’insolvenza delle banche di cui trattasi, in assenza di un programma di aggiustamento adeguato, ostava al mantenimento del livello esistente di ELA». Tali motivazioni risultano dunque essere state formulate ad abundantiam rispetto ai punti da 397 a 399 della prima sentenza impugnata e ai punti da 396 a 398 della seconda sentenza impugnata.

171

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, gli argomenti diretti contro parti della motivazione di una decisione del Tribunale formulate ad abundantiam non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inoperanti (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

172

Pertanto, occorre respingere la terza parte del sesto motivo di impugnazione e rigettare tale motivo nella sua interezza.

Sul settimo motivo

Argomentazione delle parti

173

Con il loro settimo motivo di impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto affermando che gli atti e i comportamenti dei convenuti non avevano violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

174

In primo luogo, essi fanno valere che la lettera dell’11 febbraio 2013 indirizzata dal direttore dell’ufficio del governatore della BCC ai direttori esecutivi della Laiki e della BoC forniva assicurazioni chiare, precise e incondizionate quanto al fatto che i diritti dei titolari di depositi non sarebbero stati limitati, e che tali assicurazioni vincolavano l’Eurosistema.

175

In secondo luogo, l’impegno dell’Eurogruppo del 21 gennaio 2013 a concedere il DAF alla Repubblica di Cipro sulla base di un accordo politico concluso nel mese di novembre 2012 avrebbe suscitato nei titolari di depositi presso le banche in questione l’affidamento quanto al fatto che non sarebbe stato preteso alcun bail‑in.

176

In terzo e ultimo luogo, i ricorrenti sostengono che la concessione di un’assistenza finanziaria ad altri SMME, ossia all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese, non era stata subordinata all’adozione di misure di bail‑in, e fanno valere il fatto che la BCE ha autorizzato l’ELA durante un periodo prolungato. A questo proposito, essi rilevano che il riferimento effettuato dal Tribunale alla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), non è pertinente nella misura in cui tale sentenza verteva sul comportamento della Commissione adottato in virtù delle disposizioni del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, le quali prevedono un quadro giuridico ben consolidato e conferiscono competenze chiare a tale istituzione.

177

I convenuti contestano la totalità di questi argomenti.

Giudizio della Corte

178

Occorre ricordare che, in conformità della costante giurisprudenza della Corte, il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative nei suoi confronti. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in assenza delle suddette assicurazioni (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2017, Pappalardo e a./Commissione, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, punto 39, nonché del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 57).

179

Orbene, nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, le censure relative al fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente considerato che nessun legittimo affidamento poteva essere tratto sia dalla lettera dell’11 febbraio 2013 indirizzata dal direttore dell’ufficio del governatore della BCC ai direttori esecutivi delle banche in questione, sia dall’impegno dell’Eurogruppo del 21 gennaio 2013 a concedere il DAF alla Repubblica di Cipro, occorre constatare che, mediante tali censure, i ricorrenti si limitano a riprodurre argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e chiedono, in sostanza, alla Corte di statuire nuovamente su alcuni elementi di prova, senza che venga invocato un qualsivoglia travisamento di questi ultimi da parte del Tribunale. Pertanto, tali censure devono essere respinte in quanto irricevibili, in applicazione della giurisprudenza citata ai punti 127 e 128 della presente sentenza.

180

Dall’altro lato, i ricorrenti non possono addebitare al Tribunale di essersi fondato, al punto 432 della prima sentenza impugnata e al punto 431 della seconda sentenza impugnata, sulla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), per statuire che il semplice fatto che, in occasione delle fasi precedenti della crisi finanziaria internazionale, la concessione di un’assistenza finanziaria non sia stata subordinata all’adozione di misure paragonabili a quelle contemplate al punto 124 della presente sentenza non può, di per sé stesso, essere considerato come un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante suscettibile di far nascere il legittimo affidamento degli azionisti, dei creditori obbligazionari e dei correntisti delle banche in questione in ordine al fatto che la stessa cosa sarebbe successa anche nell’ambito della concessione di un’assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro.

181

Infatti, anche se la causa decisa dalla sentenza sopra citata differiva, indubbiamente, sul piano fattuale, dalle presenti cause, ciò non toglie che la constatazione effettuata dalla Corte al punto 65 di detta sentenza, secondo cui la circostanza che i creditori subordinati delle banche in questione – vale a dire i creditori che vengono soddisfatti dopo i titolari di obbligazioni ma prima degli azionisti in caso di insolvenza o di liquidazione dell’entità emittente – non fossero stati invitati a contribuire al salvataggio degli enti creditizi in occasione delle prime fasi della crisi finanziaria internazionale, non era suscettibile di far sorgere il legittimo affidamento degli azionisti e dei creditori subordinati quanto al fatto che non sarebbero stati assoggettati in futuro a misure di ripartizione degli oneri, rimane valida e trasponibile, per analogia, ai presenti casi di specie. A questo proposito, occorre rilevare che tale constatazione deve essere letta alla luce del punto 66 della medesima sentenza, mediante il quale la Corte ha ricordato che, se certo il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione, gli operatori economici non sono però legittimati a riporre il loro legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione, e ciò specialmente in un settore caratterizzato da un costante adeguamento in funzione delle variazioni della situazione economica.

182

Così, il fatto che, come sostengono i ricorrenti, la causa decisa dalla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), riguardasse unicamente il comportamento della Commissione nel settore degli aiuti di Stato concessi al settore bancario è, con tutta evidenza, ininfluente sulla pertinenza del ragionamento della Corte ai fini delle presenti cause, tanto più che queste si inscrivono, a loro volta, nel contesto della crisi finanziaria e rientrano nella politica economica e monetaria che esige un costante adeguamento in funzione delle variazioni della situazione economica.

183

Di conseguenza, il settimo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua interezza.

Sull’ottavo motivo

Argomentazione delle parti

184

Con il loro ottavo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che il principio della parità di trattamento non era stato violato in conseguenza dell’adozione degli atti e dei comportamenti dei convenuti.

185

In primo luogo, essi sostengono che gli azionisti e i titolari di depositi non garantiti della Laiki e della BoC sono stati discriminati rispetto al creditore della Laiki le cui pretese hanno origine nell’ELA, ossia la BCC. In particolare, il credito scaturente dall’ELA sarebbe il risultato del comportamento illegittimo dei convenuti, avendo la BCE autorizzato per vari anni la concessione generosa dell’ELA e avendo preteso il suo rimborso rapido sulla base della propria decisione illegittima del 21 marzo 2013. Inoltre, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver fondato il proprio ragionamento, al punto 449 della prima sentenza impugnata e al punto 448 della seconda sentenza impugnata, sulle sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 92), nonché del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punti 108109), malgrado che queste vertessero sull’acquisto di titoli di credito statali e non su depositi bancari.

186

In secondo luogo, i ricorrenti avrebbero subito una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità rispetto ai titolari di depositi costituiti presso le succursali greche. In particolare, in primis, tale discriminazione sarebbe contraria alla libertà di stabilimento. In secundis, un vago rischio che un taglio del valore dei depositi costituiti presso le succursali greche potesse scatenare un ritiro generalizzato dei depositi in Grecia non potrebbe giustificare un trattamento discriminatorio. In tertiis, il sostegno apportato dall’Eurogruppo al PSI malgrado il rischio di contagio sulla Laiki e sulla BoC dimostrerebbe che i ricorrenti sono stati discriminati rispetto ai titolari di depositi e agli azionisti delle banche greche.

187

I ricorrenti sostengono, in terzo luogo, di essere stati discriminati rispetto ai titolari di depositi non superiori a EUR 100000. Anzitutto, essi sostengono che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, non è equo utilizzare la soglia di EUR 100000 come fattore di differenziazione in riferimento all’imposizione di una decurtazione del valore delle obbligazioni (sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 137), il che varrebbe anche per i depositi. Poi, la differenza operata dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5), tra i depositi inferiori a EUR 100000 e quelli superiori a tale soglia sarebbe irrilevante dato che la possibilità di reclamare il rimborso dei crediti scaturenti da depositi superiori a EUR 100000 è stata negata ai ricorrenti. Infine, i convenuti avrebbero disatteso detta direttiva in quanto le misure di condizionalità che l’Eurogruppo ha adottato in occasione della sua riunione del 16 marzo 2013 prevedevano che i depositi fino a concorrenza di EUR 100000 subissero una perdita del 6,75%.

188

In quarto luogo, i ricorrenti sostengono di essere discriminati rispetto ai titolari di depositi e agli azionisti delle banche degli altri SMME che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria. A questo proposito, essi sottolineano segnatamente che l’ammontare di questa assistenza è stato, ogni volta, superiore a quello del DAF concesso alla Repubblica di Cipro ed è stato accordato a condizioni meno restrittive.

189

In quinto e ultimo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che i ricorrenti si trovassero in una situazione differente rispetto a quella dei membri del settore bancario cooperativo cipriota data la situazione di insolvenza nella quale si trovavano la Laiki e la BoC, tenendo presente, da un lato, che tale insolvenza sarebbe stata accelerata dal comportamento dei convenuti. Dall’altro lato, nella misura in cui tale insolvenza non sarebbe stata constatata da un’autorità amministrativa o giurisdizionale, la nozione vaga di «insolvenza» non potrebbe costituire una giustificazione oggettiva della disparità di trattamento di cui i ricorrenti sarebbero stati vittime. Per giunta, il Tribunale non sarebbe stato legittimato a fondarsi sulla relazione del FMI del mese di maggio 2013, essendo quest’ultima successiva all’adozione delle misure contemplate al punto 124 della presente sentenza.

190

I convenuti contestano tali diversi argomenti.

Giudizio della Corte

191

Il principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).

192

La violazione del principio di parità di trattamento in ragione di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano paragonabili tenuto conto dell’insieme degli elementi che le caratterizzano (v., segnatamente, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 25).

193

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa ad una presunta discriminazione tra, da un lato, i ricorrenti e, dall’altro, il creditore della Laiki le cui pretese trovano origine nell’ELA, ossia la BCC, il Tribunale ha rilevato, al punto 448 della prima sentenza impugnata e al punto 447 della seconda sentenza impugnata, che, come gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto, l’erogazione dell’ELA rientra nella competenza delle banche centrali nazionali, ciò che implicava che, nella fattispecie, soltanto la BCC poteva concedere l’ELA alla Laiki e deteneva quindi un credito nei confronti di quest’ultima.

194

Al punto 449 della prima sentenza impugnata e al punto 448 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che, a differenza dei titolari di depositi non garantiti presso le banche in questione e degli azionisti della BoC che agivano nel loro esclusivo interesse privato, una banca centrale dell’Eurosistema prende le proprie decisioni lasciandosi guidare esclusivamente da obiettivi di interesse pubblico, così come risulterebbe dalle sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 92), nonché del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punti 108109).

195

Dopo aver constatato, al punto 450 della prima sentenza impugnata e al punto 449 della seconda sentenza impugnata, che la BCC ha acquisito il credito scaturente dall’ELA al fine di contribuire all’obiettivo di interesse generale consistente nell’assicurare la stabilità del sistema finanziario cipriota e della zona euro nel suo insieme, il Tribunale ha concluso, al punto 452 della prima sentenza impugnata e al punto 451 della seconda sentenza impugnata, che i titolari di depositi non garantiti presso le banche in questione nonché gli azionisti della BoC, da un lato, e la BCC, dall’altro, non si trovavano in una situazione paragonabile, sicché il principio della parità di trattamento non era stato violato.

196

Tali considerazioni non sono inficiate da alcun errore di diritto con riferimento alla giurisprudenza menzionata ai punti 191 e 192 della presente sentenza.

197

Per giunta, il Tribunale non può vedersi addebitare il fatto di aver fondato il proprio ragionamento sulle sentenze citate al punto 194 della presente sentenza in quanto queste ultime vertevano sull’acquisto di titoli di credito nei confronti dello Stato greco e non su depositi bancari. A questo proposito, come giustamente rilevato dalla BCE, occorre sottolineare che, indipendentemente dalla natura delle misure di ristrutturazione del debito pubblico in questione, una banca centrale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che persegue un obiettivo di interesse pubblico si trova in una situazione differente sia da quella degli investitori privati titolari di crediti nei confronti dello Stato sia da quella dei titolari di depositi bancari come i ricorrenti.

198

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad una presunta discriminazione tra i ricorrenti, da un lato, e i titolari di depositi costituiti presso le succursali greche, dall’altro, i ricorrenti fanno valere che tale discriminazione è contraria alla libertà di stabilimento. A questo proposito, è sufficiente constatare che essi sollevano tale censura per la prima volta dinanzi alla Corte, sicché essa deve essere respinta in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2017, Telefónica/Commissione, C‑487/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:961, punto 84, nonché del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione, C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 42).

199

Per il resto, occorre rilevare che gli argomenti dei ricorrenti riguardano – senza che venga dedotto un qualsivoglia travisamento – le constatazioni in punto di fatto e la valutazione degli elementi di prova, esposti dal Tribunale ai punti 467, 476 e 477 della prima sentenza impugnata nonché ai punti 466, 475 e 476 della seconda sentenza impugnata, vertenti sull’esistenza di un rischio di ritiro generalizzato dei depositi in Grecia che sarebbe derivato da un taglio del valore dei depositi costituiti presso le succursali greche, idoneo a giustificare la discriminazione asserita, e sul contesto fattuale in cui l’Eurogruppo aveva incoraggiato il PSI, sicché, per le ragioni enunciate ai punti 127 e 128 della presente sentenza, detti argomenti devono essere respinti in quanto irricevibili.

200

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la censura relativa ad una presunta discriminazione tra i ricorrenti, da un lato, e i soggetti titolari, presso le banche in questione, di depositi non eccedenti EUR 100000, dall’altro, occorre rilevare, in primis, che la conclusione cui la Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta nella sua sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, punto 137), secondo cui non sarebbe equo utilizzare la soglia di EUR 100000 come fattore di differenziazione per quanto riguarda l’imposizione di una decurtazione del valore delle obbligazioni, è stata ricavata alla luce della qualità specifica di creditore obbligazionario delle persone fisiche o giuridiche in discussione, e non di quella di titolare di depositi bancari, la quale rientra nella direttiva 94/19.

201

A quest’ultimo proposito, e per quanto riguarda, in secundis, l’argomentazione sviluppata dai ricorrenti per contestare la pertinenza di tale direttiva nel contesto delle presenti cause, occorre constatare come detta argomentazione non soddisfi i requisiti, ricordati al punto 127 della presente sentenza, secondo cui devono essere menzionati in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono in modo specifico tale domanda, motivo per cui l’argomentazione di cui sopra deve essere respinta in quanto irricevibile.

202

Per quanto riguarda, in quarto luogo, la censura relativa ad una presunta discriminazione tra, da un lato, i ricorrenti e, dall’altro, i titolari di depositi e gli azionisti delle banche degli SMME diversi dalla Repubblica di Cipro che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria prima di tale Stato membro, occorre constatare che il Tribunale ha rilevato, al punto 490 della prima sentenza impugnata e al punto 489 della seconda sentenza impugnata, che le misure che possono accompagnare un’assistenza finanziaria fornita dal MES per risolvere le difficoltà finanziarie incontrate da uno Stato membro confrontato ad esigenze di ricapitalizzazione del proprio sistema bancario sono suscettibili di variare radicalmente da un caso all’altro in funzione di un insieme di fattori diversi da quello dell’entità dell’aiuto in rapporto alle dimensioni dell’economia di tale Stato. A questo proposito, il Tribunale ha precisato, ai punti suddetti delle sentenze impugnate, che tali fattori possono segnatamente comprendere la situazione economica dello Stato beneficiario, le prospettive di ritorno delle banche interessate alla redditività economica, le ragioni che hanno portato alle difficoltà incontrate da tali banche, ivi comprese, eventualmente, le dimensioni eccessive del settore bancario dello Stato beneficiario in rapporto alla sua economia nazionale, l’evoluzione della congiuntura economica internazionale o un’elevata probabilità di futuri interventi del MES (o di altre organizzazioni internazionali, organi e istituzioni dell’Unione o Stati) a sostegno di altri Stati in difficoltà che possono esigere una limitazione preventiva degli importi destinati a ciascun intervento.

203

Gli argomenti dei ricorrenti non sono idonei a dimostrare che tale valutazione del Tribunale sia erronea. In primis, la circostanza, addotta dai ricorrenti, secondo cui «la funzione economica di un deposito [o di un’azione] in uno Stato della zona euro è paragonabile a quella che esso assolve in qualsiasi altro paese della zona euro» non implica in alcun modo che i titolari di depositi e gli azionisti della Repubblica di Cipro si trovino in una situazione paragonabile a quella dei titolari di depositi e degli azionisti degli altri SMME che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria fornita dal MES prima della Repubblica di Cipro, dato che i fattori da prendere in considerazione ai fini dell’analisi comparativa sono correlati agli Stati membri medesimi.

204

In secundis, è indifferente che, come sostenuto dai ricorrenti, questi ultimi «non potevano in nessun caso essere considerati responsabili per le ragioni, quali che siano, che possono essere state all’origine della necessità di assistenza finanziaria [della Repubblica di] Cipro». Non soltanto tale circostanza è ininfluente sul ragionamento sviluppato dal Tribunale nell’ambito della sua valutazione dell’esistenza di un’eventuale discriminazione tra i ricorrenti, da un lato, e i titolari di depositi e gli azionisti delle banche degli SMME diversi dalla Repubblica di Cipro che avevano beneficiato in precedenza di un’assistenza finanziaria fornita dal MES, dall’altro, ma, soprattutto, essa non impedisce che il contenuto delle misure che possono accompagnare la suddetta assistenza sia dettato da considerazioni attinenti esclusivamente alle difficoltà finanziarie incontrate dallo SMME che chiede tale assistenza.

205

In tertiis, è giocoforza constatare che l’argomento dei ricorrenti secondo cui la Repubblica di Cipro ha ricevuto il più modesto importo di aiuto nelle condizioni le più drammatiche non è che una ripetizione di un argomento già sviluppato dinanzi al Tribunale e deve dunque, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 127 della presente sentenza, essere respinto in quanto irricevibile.

206

Per quanto riguarda, in quinto e ultimo luogo, la censura relativa ad una presunta discriminazione tra i ricorrenti, da un lato, e i membri del settore bancario cooperativo cipriota, dall’altro, è giocoforza constatare che le critiche formulate dai ricorrenti, attinenti ad una presunta insolvenza delle banche in questione accelerata dal comportamento dei convenuti e al mancato ricorso ad una decisione amministrativa o giudiziaria al fine di constatare la suddetta insolvenza, sono troppo imprecise e insufficientemente motivate perché la Corte sia in grado di esercitare il proprio controllo sulle sentenze impugnate. Inoltre, le critiche suddette vertono, in larga misura, su valutazioni in punto di fatto. Orbene, occorre ricordare, in conformità della giurisprudenza citata al punto 128 della presente sentenza, che, salvo il caso di un travisamento dei fatti in questione, che però non viene fatto valere nel caso di specie, valutazioni di questo tipo non possono soggiacere al controllo che la Corte è chiamata ad esercitare in sede di impugnazione.

207

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che il Tribunale non poteva fondare il proprio ragionamento, al punto 503 della prima sentenza impugnata e al punto 502 della seconda sentenza impugnata, sulla relazione del FMI del mese di maggio 2013, occorre sottolineare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che il Tribunale ha fatto riferimento a tale relazione unicamente per corroborare la propria conclusione secondo cui l’organismo centrale cipriota Co‑operative Central Bank nonché gli enti creditizi del settore bancario cooperativo non si trovavano, a differenza delle banche in questione, in una situazione di insolvenza. Esso è pervenuto a tale conclusione, nei summenzionati punti delle sentenze impugnate, fondandosi su elementi che i ricorrenti non contestano, vale a dire, da un lato, la sezione 3.1 delle divulgazioni effettuate dal suddetto organismo nel maggio del 2013 in forza del terzo pilastro del «quadro di Basilea» mirante a garantire un livello minimo di capitali propri al fine di assicurare la solidità finanziaria delle banche e, dall’altro, le risposte fornite dalla BCE in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale, sicché tale argomento deve essere respinto in quanto inoperante.

208

Ne consegue che l’ottavo motivo di impugnazione deve essere respinto.

209

Essendo stati respinti tutti i motivi di impugnazione, occorre rigettare le impugnazioni dei ricorrenti nella loro interezza.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

210

In conformità dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

211

Tale situazione si presenta nel caso di specie.

212

Infatti, in primis, risulta dalle motivazioni esposte ai punti da 78 a 97 della presente sentenza che l’Eurogruppo non costituisce un’entità dell’Unione istituita dai Trattati i cui atti o i cui comportamenti possano costituire l’oggetto di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

213

Pertanto, occorre accogliere le eccezioni di irricevibilità del Consiglio là dove esse riguardano i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P diretti contro l’Eurogruppo.

214

Per quanto riguarda, in secundis, l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, si è rilevato al punto 116 della presente sentenza che tale disposizione, pur pretendendo dalla Repubblica di Cipro che essa mantenesse o continuasse ad attuare la conversione in azioni dei depositi non garantiti della BoC, non privava però le autorità cipriote di un notevole margine di discrezionalità al fine di definire le modalità specifiche di tale conversione. Di conseguenza, il danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa di tale conversione risulterebbe, in ogni caso, non già dalla disposizione suddetta, bensì dalle misure di applicazione adottate dalla Repubblica di Cipro per attuare questa stessa conversione.

215

Di conseguenza, occorre accogliere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio in relazione all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236.

216

Ne consegue che i ricorsi delle parti ricorrenti in primo grado nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P, là dove essi riguardano l’Eurogruppo, e quelli dei ricorrenti diretti contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236, devono essere respinti in quanto irricevibili.

Sulle spese

217

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce essa stessa definitivamente sulla controversia, la Corte decide sulle spese.

218

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

219

Nel caso di specie, per quanto riguarda le impugnazioni proposte nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P, poiché le parti ricorrenti in primo grado in queste cause sono rimaste soccombenti nelle conclusioni proposte, esse devono, in conformità delle conclusioni del Consiglio e della Commissione, essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione nell’ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

220

Per quanto riguarda le impugnazioni proposte nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P, poiché il Consiglio, la Commissione e la BCE hanno concluso chiedendo la condanna dei ricorrenti e questi ultimi sono rimasti soccombenti nei motivi proposti, tali ricorrenti devono essere condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da dette istituzioni nell’ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

221

In conformità dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella controversia sopportano ciascuno le proprie spese. Pertanto, la Repubblica di Finlandia, parte interveniente nell’ambito delle presenti impugnazioni, deve sopportare le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così statuisce:

 

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. (T‑680/13, EU:T:2018:486), e del 13 luglio 2018, Bourdouvali e a./Consiglio e a. (T‑786/14, non pubblicata, EU:T:2018:487), sono annullate nella parte in cui rigettano le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio dell’Unione europea là dove queste concernono i ricorsi proposti nelle cause suddette diretti contro l’Eurogruppo e contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile.

 

2)

I ricorsi proposti in primo grado nelle cause T‑680/13 e T‑786/14 sono irricevibili là dove sono diretti contro l’Eurogruppo e contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236.

 

3)

Le impugnazioni principali proposte nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P sono respinte.

 

4)

La Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, la Agroton plc, le sig.re Joanna e Kyriaki Andreou, la Bundeena Holding plc, la sig.ra Henrietta Jindra Burton, la C & O Service & Investment Ltd, la C.G. Christofides Industrial Ltd, il sig. Phidias Christodoulou, la sig.ra Georgia Phanou‑Christodoulou, il sig. Christakis Christofides, la sig.ra Theano Chrysafi, il sig. Andreas Chrysafis, il sig. Dionysios Chrysostomides, le sig.re Eleni K. e Eleni D. Chrysostomides, la D & C Construction and Development Ltd, la sig.ra Chrystalla Dekatris, il sig. Constantinos Dekatris, la Dr. K. Chrysostomides and Co., la sig.ra Emily Dragoumi, la sig.ra Parthenopi Dragoumi, il sig. James Droushiotis, la Eastvale Finance Ltd, il sig. Nicos Eliades, la sig.ra Tereza Eliades, la Goodway Alliance Ltd, il sig. Christos Hadjimarkos, il Johnson Cyprus Employees Provident Fund, la Kalia Georgiou LLC, la Komposit Ltd, il sig. Platon M. Kyriakides, la L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, la Lois Builders Ltd, la sig.ra Athena Mavronicola‑Droushiotis, la Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, la Neita International Inc., la sig.ra Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, la sig.ra Louiza Patsiou, la Probus Mare Marine Ltd, la Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, la R.A.M. Oil Cyprus Ltd, la Steelway Alliance Ltd, il Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, la The Cyprus Phassouri Estates Ltd, la The Prnses Ltd, il sig. Christos Tsimon, la sig.ra Nafsika Tsimon, la Unienergy Holdings Ltd e la sig.ra Julia Justine Jane Woods, nonché la sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali, il sig. Georgios Bourdouvalis, la sig.ra Nikolina Bourdouvali, la Coal Energy Trading Ltd, il sig. Christos Christofi, la sig.ra Elisavet Christofi, la sig.ra Athanasia Chrysostomou, il sig. Sofoklis Chrysostomou, la Clearlining Ltd, il sig. Alan Dimant, la Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, la Dtek Holding Ltd, la Dtek Trading Ltd, la Elma Holdings pcl, la Elma Properties & Investments pcl, la sig.ra Agrippinoulla Fragkoudi, il sig. Dimitrios Fragkoudis, la Frontal Investments Ltd, il sig. Costas Gavrielides, la sig.ra Eleni Harou, la sig.ra Theodora Hasapopoullou, la sig.ra Gladys Iasonos, il sig. Georgios Iasonos, la Jupiter Portfolio Investments pcl, il sig. George Karkousi, la Lend & Seaserve Ltd, la Liberty Life Insurance pcl, la Michail P. Michailidis Ltd, il sig. Michalakis Michaelides, la sig.ra Rena Michael Michaelidou, il sig. Akis Micromatis, il sig. Erginos Micromatis, il sig. Harinos Micromatis, il sig. Alvinos Micromatis, il sig. Plotinos Micromatis, la Nertera Investments Ltd, il sig. Andros Nicolaides, la sig.ra Melina Nicolaides, la sig.ra Ero Nicolaidou, il sig. Aris Panagiotopoulos, la sig.ra Nikolitsa Panagiotopoulou, il sig. Lambros Panayiotides, la sig.ra Ersi Papaefthymiou, il sig. Kostas Papaefthymiou, la Restful Time Co., il sig. Alexandros Rodopoulos, la Seatec Marine Services Ltd, la Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, il sig. Marinos C. Soteriou, la Sparotin Ltd e le sig.re Miranda e Myria Tanou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, afferenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento connesso alle impugnazioni nelle cause C‑597/18 P e C‑598/18 P.

 

5)

La Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, la Agroton plc, le sig.re Joanna e Kyriaki Andreou, la sig.ra Henrietta Jindra Burton, la C & O Service & Investment Ltd, la C.G. Christofides Industrial Ltd, il sig. Christakis Christofides, la sig.ra Theano Chrysafi, il sig. Andreas Chrysafis, il sig. Dionysios Chrysostomides, le sig.re Eleni K. e Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, la sig.ra Chrystalla Dekatris, il sig. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., la sig.ra Emily Dragoumi, la sig.ra Parthenopi Dragoumi, la Eastvale Finance Ltd, il sig. Nicos Eliades, la sig.ra Tereza Eliades, la Goodway Alliance Ltd, il sig. Christos Hadjimarkos, il Johnson Cyprus Employees Provident Fund, la L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, la Lois Builders Ltd, la Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, la Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, la Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, la R.A.M. Oil Cyprus Ltd, la Steelway Alliance Ltd, il Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, la The Cyprus Phassouri Estates Ltd, il sig. Christos Tsimon, la sig.ra Nafsika Tsimon e la sig.ra Julia Justine Jane Woods, nonché la sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali, il sig. Georgios Bourdouvalis, la sig.ra Nikolina Bourdouvali, il sig. Christos Christofi, la sig.ra Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, la sig.ra Agrippinoulla Fragkoudi, il sig. Dimitrios Fragkoudis, la Frontal Investments Ltd, il sig. Costas Gavrielides, la sig.ra Eleni Harou, la sig.ra Theodora Hasapopoullou, la sig.ra Gladys Iasonos, il sig. Georgios Iasonos, il sig. George Karkousi, la Lend & Seaserve Ltd, la Michail P. Michailidis Ltd, il sig. Michalakis Michaelides, la sig.ra Rena Michael Michaelidou, il sig. Andros Nicolaides, la sig.ra Melina Nicolaides, la sig.ra Ero Nicolaidou, il sig. Aris Panagiotopoulos, la sig.ra Nikolitsa Panagiotopoulou, il sig. Alexandros Rodopoulos, la Seatec Marine Services Ltd e il sig. Marinos C. Soteriou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE), afferenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento connesso alle impugnazioni nelle cause C‑603/18 P e C‑604/18 P.

 

6)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese sostenute nell’ambito delle presenti impugnazioni.

 

Signatures


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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