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Document 62018CJ0378
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 3 October 2019.#Landwirtschaftskammer Niedersachsen v Reinhard Westphal.#Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht.#Reference for a preliminary ruling – Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 – Protection of the European Union’s financial interests – Article 3(1) – Limitation period – Regulations (EEC) No 3887/92 and (EC) No 2419/2001 – Integrated administration and control system for certain Community aid schemes – Recovery of undue payments – Application of the more lenient limitation rule.#Case C-378/18.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019.
Landwirtschaftskammer Niedersachsen contro Reinhard Westphal.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari – Ripetizione dell’indebito – Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole.
Causa C-378/18.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019.
Landwirtschaftskammer Niedersachsen contro Reinhard Westphal.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari – Ripetizione dell’indebito – Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole.
Causa C-378/18.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:832
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
3 ottobre 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari – Ripetizione dell’indebito – Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole»
Nella causa C‑378/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 9 maggio 2018, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2018, nel procedimento
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
contro
Reinhard Westphal,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Landwirtschaftskammer Niedersachsen, da P. Averbeck, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da B. Hofstötter e D. Triantafyllou, in qualità di agenti; |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da una parte, dell’articolo 49, paragrafi 5 e 6, nonché dell’articolo 52 bis del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU 2001, L 327, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004 (GU 2004, L 17, pag. 7) (in prosieguo, il «regolamento n. 2419/2001»), e, dall’altra, dell’articolo 2, paragrafo 2, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Reinhard Westphal e la Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Camera dell’agricoltura del Land Bassa Sassonia, Germania; in prosieguo: la «Camera dell’agricoltura»), con riguardo a una domanda di recupero di pagamenti legati alla superficie ottenuti nel contesto di un regime di aiuti ai produttori di taluni seminativi. |
Contesto normativo
I regolamenti (CEE) n. 3887/92 e n. 2419/2001
3 |
L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU 1992, L 391, pag. 36), prevedeva diverse riduzioni dell’importo degli aiuti attribuiti quando si accertava che la superficie dichiarata era superiore alla superficie effettivamente determinata. In tal senso, qualora l’eccedenza constatata fosse superiore al 20% della superficie determinata, non era concesso alcun aiuto legato alla superficie. |
4 |
L’articolo 14 di detto regolamento fissava le norme applicabili in caso di pagamento indebito, ma non conteneva alcuna regola di prescrizione applicabile al rimborso degli importi in questione. |
5 |
Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato, con effetto a partire dal 12 dicembre 2001, dal regolamento n. 2419/2001. |
6 |
Le misure previste dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 3887/92 sono state riprese, in sostanza, dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 2419/2001. |
7 |
L’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001 ha introdotto norme di prescrizione, con riguardo al rimborso degli importi relativi al pagamento indebito, nei seguenti termini: «1. In caso di pagamento indebito, l’imprenditore ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 3. (…) 5. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede. 6. Gli importi da recuperare a seguito dell’applicazione di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 13 e del titolo IV sono soggetti ad un periodo di prescrizione di quattro anni. (…)». |
8 |
L’articolo 52 bis di tale regolamento stabilisce quanto segue: «In deroga all’articolo 54, paragrafo 2, e fatte salve norme più favorevoli in materia di periodi di prescrizione applicate dagli Stati membri, l’articolo 49, paragrafo 5 si applica anche alle domande d’aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio iniziati anteriormente al 1o gennaio 2002, a meno che le autorità competenti abbiano già notificato al beneficiario, entro il 1o febbraio 2004, il carattere indebito del pagamento in questione». |
9 |
L’articolo 54 di detto regolamento, rubricato «Entrata in vigore», prevede, al suo paragrafo 2: «[Il regolamento n. 2419/2001] si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2002. (…)». |
Il regolamento n. 2988/95
10 |
Ai sensi del terzo considerando del regolamento n. 2988/95, «occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione europea]». |
11 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 recitava quanto segue: «Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]». |
12 |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 prevedeva quanto segue: «Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa [dell’Unione] si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose». |
13 |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 disponeva: «Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma. (…)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 |
Nel contesto del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, il sig. Westphal, agricoltore, chiedeva, all’inizio degli anni 2000 e 2001, domande di aiuti «superficie» relativi alle campagne di commercializzazione per questi due anni. |
15 |
La Camera dell’agricoltura concedeva gli aiuti e i relativi pagamenti venivano versati nel corso degli stessi anni. |
16 |
Nel corso di un’ispezione in loco effettuata nel mese di gennaio 2006, venivano rilevate talune irregolarità nei dati relativi alle superfici messe a riposo. Dopo aver sentito il sig. Westphal, il 23 luglio 2007 la Camera dell’agricoltura adottava una decisione che dichiarava la nullità parziale delle decisioni di autorizzazione relative ai due anni in questione e disponeva la restituzione dei pagamenti in eccesso. L’importo di tali rimborsi veniva calcolato conformemente alla sanzione applicabile nell’ipotesi di dichiarazione in eccesso in relazione alle superfici messe a riposo, vale a dire ritenendo che non dovesse essere concesso alcun aiuto. |
17 |
Avverso detta decisione il sig. Westphal proponeva ricorso. Il giudice in appello annullava la decisione della Camera dell’agricoltura del 23 luglio 2007 nella parte in cui essa verteva sull’importo da restituire a titolo di sanzione. Pur riconoscendo che la sanzione era giustificata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 3887/92, detto giudice sosteneva che, ai sensi del principio dell’applicazione retroattiva della norma sanzionatoria più favorevole, quale espresso nell’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento 2988/95, erano applicabili le norme sulla prescrizione di cui all’articolo 49, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 2419/2001. |
18 |
Lo stesso giudice ne deduceva che la sanzione inflitta era prescritta, dal momento che erano trascorsi più di quattro anni tra la data del pagamento degli aiuti in questione e la data in cui il richiedente era stato informato del fatto che gli aiuti erano stati indebitamente versati. L’applicazione delle norme sulla prescrizione previste dall’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001 aveva in tal modo consentito di sfociare in un risultato meno severo di quel che sarebbe conseguito dalla regola normalmente applicabile, vale a dire l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95. Infatti, conformemente a quest’ultima disposizione, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo a far data dal giorno in cui l’irregolarità è cessata, nel 2004, sicché la sanzione non sarebbe stata prescritta alla data in cui il richiedente è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’irregolarità della sua domanda. |
19 |
La Camera dell’agricoltura proponeva ricorso in Revision avverso la decisione del giudice in appello. |
20 |
Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio, rileva che il giudice d’appello ha interpretato il paragrafo 6 dell’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001 nel senso che esso completa il paragrafo 5 dello stesso articolo e che le modalità di applicazione previste a quest’ultimo paragrafo, segnatamente per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione, sono ad esso parimenti applicabili. |
21 |
Tuttavia, ove le disposizioni del regolamento n. 2988/95 possiedono portata intersettoriale e in considerazione del fatto che l’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 non contiene alcuna precisazione quanto al dies a quo del termine di prescrizione, il giudice del rinvio si chiede se occorra, al riguardo, applicare l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. |
22 |
Nell’ipotesi in cui detto articolo 3, paragrafo 1, non dovesse trovare applicazione, il giudice del rinvio si pone la questione se le norme sulla prescrizione applicabili nella specie siano disposizioni relative a sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, che possono essere assoggettate al principio dell’applicazione retroattiva della norma sanzionatoria più favorevole. Il giudice del rinvio considera, da una parte, che il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale meno severa riguarda unicamente le modifiche della legge quanto al merito, fatte salve le norme sulla prescrizione. D’altra parte, dato che tale principio si fonderebbe su considerazioni di equità, si dovrebbe riconoscere che, adottando una norma sulla prescrizione più favorevole, il legislatore ha necessariamente operato una nuova valutazione e che una differenziazione nel tempo quanto all’applicabilità di tale norma non sarebbe pertanto necessaria. |
23 |
Nell’ipotesi di risposta negativa, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 52 bis del regolamento n. 2419/2001, che prevede l’applicazione retroattiva della norma sulla prescrizione di cui all’articolo 49, paragrafo 5, di detto regolamento, possa trovare applicazione per analogia all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento medesimo. Secondo il giudice del rinvio, risulta dalla formulazione dell’articolo 52 bis del regolamento n. 2419/2001 che non è richiesta una norma specifica per l’applicazione dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 e che l’articolo 2, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 assicura un sistema coerente. Tuttavia, se così non fosse, la lacuna giuridica che ne deriverebbe dovrebbe poter essere colmata facendo ricorso al criterio dell’analogia. |
24 |
Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla prima questione
25 |
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001, vada interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso prevede è identico a quello fissato dall’articolo 49, paragrafo 5 di detto regolamento, vale a dire nel senso che corrisponde alla data del versamento dell’aiuto, o se deve essere fissato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 a far data dal giorno in cui è cessata l’irregolarità. |
26 |
In primo luogo, occorre ricordare che il regolamento n. 2988/95 introduce, ai sensi del suo articolo 1, una «normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]» e ciò, come risulta dal terzo considerando dello stesso regolamento, al fine di «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]» (sentenze dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 23). |
27 |
Adottando questo regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso porre una serie di principi generali, esigendo che l’insieme delle normative settoriali rispetti tali principi (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 2008, Jager, C‑420/06, EU:C:2008:152, punto 61, nonché del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a., C‑367/09, EU:C:2010:648, punto 37). |
28 |
Inoltre, adottando l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il legislatore ha deciso di stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia, con la quale intendeva, da una parte, definire un termine minimo applicato in tutti gli Stati membri e, dall’altra, rinunciare alla possibilità di perseguire un’irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione dopo lo spirare di un periodo di quattro anni successivo al compimento di questa irregolarità (sentenze del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 27, nonché del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, punto 39). |
29 |
Ne consegue che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, qualsivoglia irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione, in linea di principio e fatta eccezione per i settori per i quali il legislatore dell’Unione ha previsto un termine inferiore, può essere sanzionata dalle autorità competenti degli Stati membri entro un termine di quattro anni (sentenze del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 28 e del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, punto 40). |
30 |
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 fissa, in materia di azioni giudiziarie, un termine di prescrizione che decorre dal compimento dell’irregolarità che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è costituita da «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione]» (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punti 21 e 22, nonché del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, punto 38). |
31 |
Tale termine, pertanto, è applicabile sia alle irregolarità che costituiscono l’oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all’articolo 4 del citato regolamento, sia alle irregolarità che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5 del citato regolamento (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 26). |
32 |
Conformemente alla lettera dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, in caso di irregolarità ripetute, tale termine di quattro anni decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. |
33 |
Dato che il compimento dell’irregolarità presuppone il ricorrere di due condizioni, vale a dire un atto o un’omissione che costituisce una violazione del diritto dell’Unione e un pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione, il termine di prescrizione inizia a decorrere, conseguentemente, dal momento in cui sia questa azione o questa omissione costitutive di una violazione del diritto dell’Unione, sia il danno arrecato al bilancio si sono verificati, ove il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione si colloca sempre, secondo la giurisprudenza della Corte, alla data dell’evento sopraggiunto per ultimo (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punti da 24 a 26, e del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 47). |
34 |
La norma che prevede una prescrizione di quattro anni, sancita all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95, che è direttamente applicabile negli Stati membri, può essere disattesa a causa dell’esistenza di una normativa settoriale ai sensi della seconda frase di detto articolo 3, paragrafo 1, primo comma, soltanto qualora tale normativa settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore a tre anni (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 44, nonché del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, punto 42). |
35 |
È alla luce di queste considerazioni, nonché in considerazione della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione occorre tener conto, al contempo, del loro tenore, del loro contesto e delle loro finalità (sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 22), che occorre rispondere alla questione posta. |
36 |
Nella specie, se è pur vero che la normativa di settore dell’Unione inizialmente applicabile nel procedimento principale, vale a dire il regolamento n. 3887/92, non prevedeva disposizioni particolari in tema di prescrizione, l’abrogazione di detto regolamento ad opera del regolamento n. 2419/2001 ha dato luogo all’instaurazione di normative settoriali sulla prescrizione. |
37 |
In tal senso, risulta certamente dal disposto dell’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 2419/2001 che, con riguardo al beneficiario in buona fede, l’obbligo di restituzione nell’ipotesi di pagamento indebito si prescrive al trascorrere di un termine di quattro anni tra la data di pagamento dell’aiuto e la prima notifica al beneficiario, da parte dell’autorità competente, del carattere indebito del pagamento ricevuto. |
38 |
Indipendentemente dalla questione se tale disposizione costituisca una normativa settoriale derogatoria, ai sensi della seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, si deve rilevare che essa ha introdotto una semplificazione rispetto alla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione quale previsto da detto articolo 3, paragrafo 1, ove, da una parte, tale termine è calcolato non più a far data dal compimento dell’irregolarità, bensì dal giorno del pagamento, e, dall’altra, non occorre più operare una distinzione tra le irregolarità a seconda che esse abbiano un carattere puntuale o continuativo. |
39 |
Di contro, il disposto dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 non contiene alcuna indicazione che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di una siffatta semplificazione per la determinazione del dies a quo della prescrizione applicabile agli importi da recuperare in forza dell’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’articolo 13 e dal titolo IV di detto regolamento. |
40 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, se il paragrafo 5 dell’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001 è applicabile a tutti i rimborsi di importi indebiti, l’ambito di applicazione del paragrafo 6 di questo articolo è espressamente limitato ai rimborsi che costituiscono sanzioni amministrative, quali la privazione totale o parziale di un vantaggio concesso nonché l’esclusione o il ritiro del beneficio di un vantaggio per un periodo successivo. |
41 |
In tale contesto, e alla luce della struttura dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 49 del regolamento n. 2419/2001, si deve considerare che il paragrafo 6 di questo articolo costituisce un’eccezione alla nuova regola di calcolo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. |
42 |
Conseguentemente, il dies a quo del termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 deve essere determinato conformemente alla regola di base, vale a dire la regola di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. |
43 |
Tale conclusione è conforme non solo all’obiettivo del regolamento n. 2988/95, il quale è inteso, come si è ricordato al punto 26 della presente sentenza, alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, bensì parimenti a quello del regolamento n. 2419/2001. |
44 |
Infatti, il regolamento n. 2419/2001 è finalizzato alla lotta contro le irregolarità e le frodi nell’ambito dell’attuazione dei diversi regimi di aiuti che rientrano nel sistema integrato, e ciò allo scopo di proteggere efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, lo stesso regolamento prevede riduzioni ed esclusioni in funzione della gravità dell’irregolarità commessa nella domanda di aiuto e che possono andare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuti per un periodo determinato (sentenza del 2 ottobre 2014, Van Den Broeck, C‑525/13, EU:C:2014:2254, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
45 |
È quanto accade nel caso presente. Infatti, al fine di conseguire tale obiettivo, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 3887/92, sul fondamento del quale sono stati imposti al sig. Westphal i rimborsi contestati, e il cui contenuto è stato riperso, in sostanza, dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 2419/2001, nel caso in cui la superficie dichiarata nella domanda d’aiuto per «superfici» superi quella determinata al momento di un controllo, prevede sanzioni consistenti in riduzioni o esclusioni dell’aiuto dell’Unione, sanzioni variabili a seconda della gravità dell’irregolarità commessa (sentenza del 4 ottobre 2007, Kruck, C‑192/06, EU:C:2007:579, punto 35). |
46 |
In tali circostanze, un’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 che equivalga a attribuire ai rimborsi di aiuti in ragione di atti che, per la loro dichiarata illegittimità, comportano sanzioni, le medesime modalità per il calcolo del termine di prescrizione applicabili ad atti che danno luogo a un mero obbligo di restituzione, non risulta conforme allo scopo di un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasivo ed efficace contro le irregolarità e le frodi commesse nell’ambito delle domande di aiuto per «superficie» (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Van Den Broeck, C‑525/13, EU:C:2014:2254, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
47 |
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento n. 2419/2001 deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso prevede è determinato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 e corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità. |
Sulle questioni seconda e terza
48 |
Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione. |
Sulle spese
49 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
L’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso prevede è determinato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.