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Document 62018CJ0285
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 October 2019.#Proceedings brought by Kauno miesto savivaldybė and Kauno miesto savivaldybės administracija.#Request for a preliminary ruling from the Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Reference for a preliminary ruling — Public procurement — Directive 2014/24/EU — Article 12(1) — Temporal application — Freedom of the Member States as to choice of how services are provided — Limits — Public contracts subject to so-called ‘in house’ awards — In-house transaction — Overlapping of a public contract and an in-house transaction).#Case C-285/18.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019.
Causa promossa da Kauno miesto savivaldybė e Kauno miesto savivaldybės administracija.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto “in house” – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna.
Causa C-285/18.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019.
Causa promossa da Kauno miesto savivaldybė e Kauno miesto savivaldybės administracija.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto “in house” – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna.
Causa C-285/18.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:829
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 ottobre 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto “in house” – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna»
Nella causa C‑285/18,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 13 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2018, nel procedimento promosso da
Kauno miesto savivaldybė,
Kauno miesto savivaldybės administracija,
con l’intervento del:
UAB «Irgita»,
UAB «Kauno švara»,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby (relatore), S. Rodin e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Kauno miesto savivaldybės administracija, inizialmente da L. Ziferman, advokatė, M. Dobilas e A. Mikočiūnienė, advokato padėjėjai, successivamente da K. Kačerauskas, V. Vaitkutė Pavan, advokatai e A. Mikočiūnienė, advokato padėjėja; |
– |
per l’UAB «Irgita», da D. Pakėnas, advokatas; |
– |
per l’UAB «Kauno švara», da V. Masiulis, advokatas; |
– |
per il governo lituano, da K. Dieninis nonché da R. Butvydytė, J. Prasauskienė e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti; |
– |
per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente; |
– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), degli articoli 1, 12 e 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU 2014, L 94, pag. 65), degli articoli 18, 49, 56 e 106 TFUE, nonché dell’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
La domanda è stata presentata nell’ambito di una procedura avviata dal Kauno miesto savivaldybė (città di Kaunas, Lituania; in prosieguo: la «città di Kaunas») e dalla Kauno miesto savivaldybės administracija (consiglio comunale della città di Kaunas; in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice») in merito alla conclusione, tra la UAB «Kauno švara» e l’amministrazione aggiudicatrice, di un contratto di prestazione di servizi. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 1, 2, 5, 7, 31 e 32 della direttiva 2014/24 enunciano:
(…)
(…)
(…)
(…)». |
4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», al suo paragrafo 4 dispone quanto segue: «La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26». |
5 |
L’articolo 12 della direttiva, che si riferisce agli «appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico», così prevede al suo paragrafo 1: «Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(…)». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti»: «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici». |
7 |
In forza del suo articolo 91, primo comma, la direttiva 2014/24 ha abrogato la direttiva 2004/18 a decorrere dal 18 aprile 2016. |
Diritto lituano
8 |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (legge lituana sugli appalti pubblici; in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2014 al 1o luglio 2017, un’operazione interna «[poteva] essere avviata solo […] previa autorizzazione dell’autorità per gli appalti pubblici». |
9 |
Nella sua versione in vigore dal 1o luglio 2017, l’articolo 10 della legge sugli appalti pubblici così prevede: «1. I requisiti della presente legge non si applicano a operazioni interne concluse da un’amministrazione aggiudicatrice con un’altra amministrazione aggiudicatrice quando siano soddisfatte, inderogabilmente, tutte le seguenti condizioni:
2. Un’operazione interna può essere conclusa solo in casi eccezionali quando siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e la continuità, la buona qualità e la disponibilità dei servizi non possano essere garantite acquistando tali servizi per mezzo di procedure di appalto pubblico. (…) 5. Imprese pubbliche, società per azioni e società a responsabilità limitata in cui le azioni di proprietà dello Stato conferiscano più della metà dei voti nell’assemblea generale dei soci non possono concludere operazioni interne». |
10 |
L’articolo 4 della Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymas (legge lituana sulla concorrenza) del 23 marzo 1999 (Žin., 1999, n. 30-856; in prosieguo: la «legge sulla concorrenza») così prevede: «1. Nello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di disciplina delle attività economiche nel territorio della Repubblica di Lituania, gli enti della pubblica amministrazione garantiscono la libera e leale concorrenza. 2. Gli enti della pubblica amministrazione non possono adottare atti giuridici o altre decisioni che attribuiscano privilegi a, o discriminino, una qualsiasi entità economica, individualmente o come parte di un gruppo, e che diano origine, o possano dare origine, a differenze nelle condizioni di concorrenza per le entità economiche concorrenti in un mercato rilevante, salvo nel caso in cui la differenza nelle condizioni di concorrenza non possa essere evitata nell’assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge della Repubblica di Lituania». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 |
Il 7 febbraio 2014 l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara per la fornitura di servizi di manutenzione e sviluppo di piantagioni, foreste e parchi nella città di Kaunas. |
12 |
Tale appalto tripartito è stato integralmente aggiudicato alla Irgita e ha portato alla firma, in data 18 marzo 2014, di un contratto triennale per la fornitura di servizi di falciatura, con durata fino al 18 marzo 2017. |
13 |
Tale contratto prevedeva il volume massimo di servizi che potevano essere richiesti alla Irgita. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice non si è impegnata a ordinare tutti i servizi o l’intero volume di servizi previsti dal contratto. Inoltre, l’amministrazione aggiudicatrice doveva remunerare la Irgita solo per i servizi effettivamente forniti alle tariffe previste dallo stesso contratto. |
14 |
Il 1o aprile 2016 l’amministrazione aggiudicatrice ha chiesto l’autorizzazione della Viešųjų pirkimų tarnyba (autorità degli appalti pubblici, Lituania) al fine di concludere con la Kauno švara un’operazione interna avente ad oggetto servizi sostanzialmente analoghi a quelli di cui la Irgita era stata incaricata con contratto del 18 marzo 2014. |
15 |
La Kauno švara, che ha personalità giuridica, è controllata dall’amministrazione aggiudicatrice, che ne detiene l’intero capitale. Inoltre, nel 2015, il 90,07% del suo fatturato è stato generato operando esclusivamente per l’amministrazione aggiudicatrice. |
16 |
Il 20 aprile 2016 l’autorità per gli appalti pubblici ha autorizzato la conclusione di un contratto tra la Kauno švara e l’amministrazione aggiudicatrice per la fornitura dei servizi in questione, chiedendo a quest’ultima di valutare, prima della conclusione del contratto, la possibilità di ottenere tali servizi organizzando una procedura di appalto pubblico. In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice era tenuta a rispettare l’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla concorrenza. |
17 |
Il 3 maggio 2016 la città di Kaunas ha deciso di concludere con la Kauno švara un contratto di servizio di falciatura e di fissare le tariffe per le prestazioni da fornire (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
18 |
Il 19 maggio 2016 l’amministrazione aggiudicatrice e la Kauno švara hanno concluso il suddetto contratto (in prosieguo: il «contratto controverso»). Tale contratto, della durata di cinque anni, prevede in particolare che gli ordini di servizi dipendano dalle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, che i servizi siano remunerati secondo le tariffe previste dal contratto e che la durata del contratto possa essere prorogata. |
19 |
Il 20 maggio 2016 la Irgita ha adito il competente tribunale lituano di primo grado contro la decisione impugnata e il contratto controverso. Nell’ambito del presente ricorso, essa ha sostenuto che, tenuto conto del contratto del 18 marzo 2014 concluso tra lei e l’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non poteva concludere il contratto controverso. |
20 |
Dopo aver visto respingere la sua domanda in primo grado, la Irgita si è aggiudicata la causa dinanzi alla Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello lituana) che, con decisione del 4 ottobre 2017, ha annullato la decisione impugnata e dichiarato nullo il contratto controverso. |
21 |
Tale giudice ha osservato che il diritto di concludere un’operazione interna, previsto dall’articolo 10, paragrafo 5, della legge sugli appalti pubblici, nella versione in vigore dal 1o luglio 2014 al 1o luglio 2017, non può derogare ai divieti di pregiudicare la concorrenza tra operatori economici, di concedere privilegi a uno di essi e di discriminare gli altri, come previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla concorrenza. Dunque l’appalto in questione è a suo avviso illegittimo, in particolare per il fatto che ha comportato una riduzione del volume delle commesse di servizi della Irgita e che, concludendo un’operazione interna, senza necessità oggettiva, l’amministrazione aggiudicatrice ha concesso all’impresa che essa controlla privilegi tali da falsare le condizioni di concorrenza tra operatori economici sul mercato della manutenzione delle aree boschive nella città di Kaunas. |
22 |
Nell’ambito del ricorso per cassazione proposto dalla città di Kaunas e dall’amministrazione aggiudicatrice, la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) rileva, da un lato, che il contratto controverso è chiaramente un’operazione interna e, dall’altro, che la causa nel procedimento principale solleva la questione generale del rapporto tra operazioni interne e rispetto del principio della libera concorrenza tra operatori indipendenti. |
23 |
Essa osserva inoltre che, dalla fine del 2011 alla metà del 2015, la giurisprudenza della Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) andava nel senso che le operazioni interne che soddisfano i criteri stabiliti nella sentenza Teckal del 18 novembre 1999 (C‑107/98, EU:C:1999:562) erano legali. Tuttavia, a partire dalla metà del 2015, tenendo conto in particolare di due ordinanze della Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), la Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha subordinato la legittimità delle transazioni interne al rispetto non solo dei criteri stabiliti nella sentenza Teckal del 18 novembre 1999 (C‑107/98, EU:C:1999:562), ma anche al rispetto di altri criteri di valutazione derivanti in particolare dalla legge sulla concorrenza. Tali criteri comprendono in particolare la continuità, la buona qualità e l’accessibilità del servizio, nonché gli effetti dell’operazione interna prevista, da un lato, sulla parità di trattamento degli altri operatori economici e, dall’altro, sulla loro capacità di competere per fornire i servizi in questione. |
24 |
Il giudice nazionale ritiene che la nozione di «operazione interna» costituisca una nozione autonoma, specifica del diritto dell’Unione in quanto, alla luce della sentenza 18 novembre 1999, Teckal (C‑107/98, EU:C:1999:562), sembra derivare dalla nozione generale di «appalto pubblico». Tuttavia, poiché la definizione di tale nozione non comprende un riferimento al diritto degli Stati membri, si tratterebbe di una questione di diritto dell’Unione, come risulterebbe dalla sentenza del 18 gennaio 2007, Auroux e a. (C‑220/05, EU:C:2007:31). |
25 |
Inoltre, dall’articolo 12 della direttiva 2014/24, letto alla luce dei considerando 2, 31 e 32 di tale direttiva, risulta che la legittimità di un’operazione interna ai sensi di tale articolo dipende esclusivamente dalle condizioni stabilite nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal (C‑107/98, EU:C:1999:562), il che escluderebbe la presa in considerazione di altri elementi e suggerirebbe che la direttiva 2014/24 procede ad una rigorosa armonizzazione delle operazioni interne. |
26 |
Tuttavia, il giudice nazionale non esclude la possibilità che gli Stati membri possano conservare un certo margine di discrezionalità. A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, quest’ultima farebbe salva la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere i «servizi d’interesse economico generale», in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se e con quali modalità desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. L’articolo 36 della Carta prevede altresì che, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai Trattati. |
27 |
Secondo il giudice nazionale, infatti, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare la possibilità di utilizzare un’operazione interna al rispetto di requisiti di chiarezza, prevedibilità e, in particolare, di tutela del legittimo affidamento, a condizione che tali requisiti siano chiaramente stabiliti nella loro legislazione e non derivino esclusivamente dalla giurisprudenza. |
28 |
Inoltre, anche se i giudici nazionali potessero imporre restrizioni allo svolgimento di operazioni interne, il giudice del rinvio dubita che tali restrizioni siano giustificate. Secondo il giudice nazionale, la motivazione della Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello lituana) rimetterebbe in discussione il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice di effettuare un’operazione interna secondo i criteri stabiliti nella sentenza del 18 novembre 1999, Teckal (C‑107/98, EU:C:1999:562), quando operatori economici diversi dalla società controllata sono in grado di effettuare i servizi in questione. |
29 |
In tale contesto, la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
30 |
Con la sua prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un appalto pubblico è stato aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica sulla quale essa esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, nell’ambito di una procedura avviata quando la direttiva 2004/18 era ancora in vigore e che ha dato luogo alla conclusione di un contratto successivamente all’abrogazione di tale direttiva, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18 o della direttiva 2014/24. |
31 |
Secondo una giurisprudenza costante, la direttiva applicabile a un appalto pubblico è, in linea di principio, quella in vigore alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie il tipo di procedura da seguire risolvendo definitivamente la questione se sussista o meno l’obbligo di indire preventivamente una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico (v., segnatamente, sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 31, e del 7 aprile 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, punto 83). |
32 |
Poiché la direttiva 2004/18 è stata abrogata, conformemente all’articolo 91, primo comma, della direttiva 2014/24, con effetto dal 18 aprile 2016, occorre esaminare se, a tale data, l’amministrazione aggiudicatrice avesse già adottato, nel procedimento principale, la decisione definitiva di ricorrere ad un’operazione interna. |
33 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’amministrazione aggiudicatrice ha sollecitato, il 1o aprile 2016, presso l’autorità degli appalti pubblici l’autorizzazione a concludere l’operazione interna oggetto del procedimento principale e che tale autorizzazione le è stata rilasciata il 20 aprile 2016, ossia successivamente all’abrogazione della direttiva 2004/18. |
34 |
Di conseguenza, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, poiché l’amministrazione aggiudicatrice ha rilasciato la sua autorizzazione dopo l’abrogazione della direttiva 2004/18, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra necessariamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. |
35 |
Inoltre, posto che tale autorizzazione era subordinata alla valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della possibilità di ottenere i servizi di cui al procedimento principale mediante una procedura di appalto pubblico tradizionale, l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto avere definitivamente deciso se essa fosse tenuta a indire una gara previamente all’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui al procedimento principale alla data di abrogazione della direttiva 2004/18, ossia al 18 aprile 2016. |
36 |
In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un appalto pubblico viene aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica sulla quale essa esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nell’ambito di una procedura avviata mentre la direttiva 2004/18 era ancora in vigore e che ha portato alla conclusione di un contratto dopo l’abrogazione di tale direttiva, il 18 aprile 2016, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 quando l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso definitivamente dopo tale data se fosse tenuta a indire una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. |
Sulla seconda questione
37 |
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. |
Sulla terza questione, sub a)
38 |
Come osservazione preliminare, va rilevato che la terza questione, sub a), si riferisce in particolare all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 e all’articolo 36 della Carta, che riguardano i servizi di interesse economico generale. |
39 |
Tuttavia, poiché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento idoneo a giustificare la pertinenza dell’interpretazione della nozione di «servizi di interesse economico generale» ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale, essa non è idonea a consentire alla Corte di risolvere utilmente la terza questione, sub a), nella parte in cui riguarda l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 e l’articolo 36 della Carta. |
40 |
La terza questione pregiudiziale sub a) deve quindi essere riformulata e si deve ritenere che, con essa, il giudice nazionale chieda se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale con cui uno Stato membro subordina la conclusione di operazioni interne, in particolare, alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto pubblico non garantisca la qualità, l’accessibilità o la continuità dei servizi forniti. |
41 |
Si deve anzitutto rilevare che la direttiva 2014/24 ha lo scopo, come enuncia il suo considerando 1, di coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti che superano un determinato importo. |
42 |
È alla luce di questa considerazione che deve essere interpretato l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, ai sensi del quale «[u]n appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le (…) condizioni [di cui alle lettere da a) a c) di tale paragrafo]». |
43 |
Questa disposizione, che si limita quindi a precisare le condizioni che un’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare quando desidera concludere un’operazione interna, ha soltanto l’effetto di autorizzare gli Stati membri ad escludere una tale operazione dal campo di applicazione della direttiva 2014/24. |
44 |
Essa non può quindi privare gli Stati membri della libertà di favorire una modalità di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di approvvigionamento di forniture a scapito di altre. In effetti, questa libertà implica una scelta che viene effettuata in una fase precedente all’aggiudicazione di un appalto e che non può quindi rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. |
45 |
La libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze deriva anche dal considerando 5 della direttiva 2014/24, che stabilisce che «nessuna disposizione della presente direttiva impone agli Stati membri di affidare a terzi o esternalizzare la prestazione di servizi che intendono prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva», consacrando così la giurisprudenza della Corte di giustizia anteriore a tale direttiva. |
46 |
Pertanto, così come la direttiva 2014/24 non obbliga gli Stati membri a ricorrere a una procedura di appalto pubblico, essa non può obbligare gli Stati membri a ricorrere a un’operazione interna quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1. |
47 |
Peraltro, la libertà in tal modo lasciata agli Stati membri è messa in luce più nettamente dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), ai sensi del quale: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni». |
48 |
Tuttavia, la libertà degli Stati membri di scegliere il metodo di gestione che ritengono più appropriato per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi non può essere illimitata. Essa deve al contrario essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del trattato FUE, segnatamente, la libertà di circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano come la parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza (v., per analogia, sentenze del 9 luglio 1987, CEI e Bellini, da 27/86 a 29/86, EU:C:1987:355, punto 15; del 7 dicembre 2000, Telaustria e Telefonadress, C‑324/98, EU:C:2000:669, punto 60, nonché del 10 settembre 2009, Sea, C‑573/07, EU:C:2009:532, punto 38). |
49 |
Entro tali limiti, uno Stato membro può imporre ad un’amministrazione aggiudicatrice condizioni, non previste dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, per concludere un’operazione interna, in particolare per garantire la continuità, la buona qualità e l’accessibilità del servizio. |
50 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione, sub a), dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale con la quale uno Stato membro subordina la conclusione di un’operazione interna, in particolare alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto pubblico non garantisca la qualità dei servizi forniti, la loro accessibilità o continuità, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, e effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. |
Sulla terza questione, sub b)
51 |
Con la terza questione, sub b), il giudice nazionale chiede, nella sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio di trasparenza, debba essere interpretato nel senso che le condizioni alle quali gli Stati membri subordinano la conclusione di operazioni interne devono essere fissate mediante norme precise e chiare di diritto positivo in materia di appalti pubblici. |
52 |
Come osservato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2014/24 non ha l’effetto di privare gli Stati membri della libertà di dare la preferenza, in una fase precedente all’aggiudicazione di un appalto pubblico, ad una modalità di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di fornitura a scapito degli altri. |
53 |
Ne consegue che, quando uno Stato membro introduce norme in base alle quali tale modalità di prestazione di servizi, esecuzione di lavori o approvvigionamento di forniture è privilegiata rispetto ad altre, come è accaduto, nella fattispecie, per quanto riguarda le condizioni alle quali la legislazione lituana subordina la conclusione di operazioni interne ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, l’introduzione di tali norme non può essere coperta dal recepimento di detta direttiva. |
54 |
Tuttavia, quando gli Stati membri decidono di procedere in tal senso, essi restano soggetti, come indicato al punto 48 della presente sentenza, al rispetto di vari principi, tra cui il principio di trasparenza. |
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Il principio di trasparenza, così come il principio della certezza del diritto, esige che le condizioni alle quali gli Stati membri subordinano la conclusione di operazioni interne siano stabilite mediante norme di applicazione sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà. |
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Alla luce delle considerazioni che precedono, spetta al giudice nazionale valutare se l’evoluzione dell’interpretazione delle disposizioni della legge sulla concorrenza da parte dei supremi organi giurisdizionali lituani a partire dalla metà del 2015 sia stata sufficientemente chiara e precisa e se essa sia stata oggetto di una sufficiente pubblicità, affinché sia le amministrazioni aggiudicatrici sia gli operatori economici interessati abbiano potuto ragionevolmente esserne informati. |
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Occorre pertanto rispondere alla terza questione, sub b), dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio di trasparenza, deve essere interpretato nel senso che le condizioni cui gli Stati membri subordinano la conclusione di operazioni interne devono essere fissate mediante norme precise e chiare del diritto positivo degli appalti pubblici, che devono essere sufficientemente accessibili e prevedibili nella loro applicazione, al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare nel caso di specie. |
Sulla quarta questione
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Con la quarta questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la conclusione di un’operazione interna che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2014/24 sia, di per sé, conforme al diritto dell’Unione. |
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Dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2014/24 risulta che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva quando, in primo luogo, l’amministrazione aggiudicatrice esercita su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie attività, in secondo luogo, oltre l’80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche da essa controllate e, in terzo luogo, in tale persona giuridica non vi è, in linea di principio, partecipazione diretta di capitali privati. |
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Tuttavia, questa disposizione riguarda solo il campo di applicazione della direttiva 2014/24 e non può essere intesa nel senso di stabilire le condizioni alle quali un appalto pubblico deve essere aggiudicato nel contesto di un’operazione interna. |
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Come consegue, in sostanza, dal punto 48 della presente sentenza, il fatto che un’operazione interna, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva non può esentare gli Stati membri, ma neppure le amministrazioni aggiudicatrici dal rispetto, segnatamente, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. |
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Va inoltre rilevato che il considerando 31 di tale direttiva enuncia, per quanto riguarda la cooperazione tra enti appartenenti al settore pubblico, che occorre garantire che una qualsiasi cooperazione di questo tipo, che è esclusa dal campo di applicazione della direttiva, non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori economici privati. |
63 |
Nella presente causa, spetta in particolare al giudice nazionale valutare se, concludendo l’operazione interna di cui trattasi nel procedimento principale, il cui oggetto si sovrappone a quello dell’appalto pubblico in corso di esecuzione da parte della Irgita, nella sua qualità di aggiudicataria, l’amministrazione aggiudicatrice non abbia violato i suoi obblighi contrattuali derivanti da tale appalto, nonché il principio di trasparenza se dovesse risultare che quest’ultima non ha definito con sufficiente chiarezza le sue esigenze, in particolare non garantendo all’aggiudicataria un volume minimo di servizi, o se detta operazione costituisce una modifica sostanziale dell’impianto generale dell’appalto concluso con la Irgita. |
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Si deve quindi rispondere alla quarta questione che la conclusione di un’operazione interna che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2014/24 non è di per sé conforme al diritto dell’Unione. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lituano.