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Document 62018CJ0268

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019.
SC Onlineshop SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală a Vămilor.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8526 91 20 e 8528 59 00 – Sistema di navigazione GPS con più funzioni.
Causa C-268/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:353

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

2 maggio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 85269120 e 85285900 – Sistema di navigazione GPS con più funzioni»

Nella causa C‑268/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), con decisione del 5 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2018, nel procedimento

SC Onlineshop SRL

contro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la SC Onlineshop SRL, da S. Ionaşcu-Strungariu;

per il governo rumeno, da C. Canţăr, O.–C. Ichim e A. Wellman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Caeiros e A. Armenia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 85269120 e 85285900 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1), nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2012, L 203, pag. 34), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU 2014, L 133, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 698/2012»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la SC Onlineshop SRL (in prosieguo: la «Onlineshop») e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (agenzia nazionale dell’amministrazione fiscale – direzione generale delle dogane, Romania) (in prosieguo: l’«ANAF‑DGV»), vertente sulla classificazione tariffaria di un apparecchio multifunzionale del tipo utilizzato nei veicoli a motore e che svolge le funzioni di radionavigazione, di riproduzione audio e video, di emissione in radiodiffusione e di visualizzazione.

Contesto normativo

La NC

3

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea, assistita dal comitato del codice doganale, adotta le misure relative all’applicazione della NC, che costituisce l’allegato I di tale regolamento per quanto riguarda la classificazione delle merci.

4

Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

5

Sulla base di queste disposizioni sono stati adottati il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2015, L 285, pag. 1), e il regolamento di esecuzione 2016/1821. Entrambi detti regolamenti hanno modificato la NC con decorrenza, rispettivamente, dal 1o gennaio 2016 e dal 1o gennaio 2017.

6

Il titolo I della prima parte della NC comprende una sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», che dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

3.

Qualora (…) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

(…)

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(…)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

7

La seconda parte della NC, rubricata «Tabella dei dazi», comprende la sezione XVI, relativa alle «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». La nota 3, di cui alla detta sezione, è così formulata:

«Salvo disposizioni contrarie, (…) le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

8

Sempre nell’ambito di tale sezione, il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi», comprendeva, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2015/1754, applicabile all’anno 2016, le seguenti voci e sottovoci:

Codice NC

Descrizione delle merci

(…)

(…)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando:

8526 10 00

– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

 

– altri:

8526 91

– – Apparecchi di radionavigazione:

8526 91 20

– – – Ricevitori di radionavigazione

(…)

(…)

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

 

– Monitor con tubo catodico

(…)

(…)

 

– Altri monitor:

8528 51 00

– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

8528 59

– – altri:

 

– – – Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile:

(…)

(…)

8528 59 70

– – – altri

(…)

(…)

9

Il regolamento di esecuzione 2016/1821, applicabile all’anno 2017, ha lasciato immutata la voce 8526 della NC, quale prevista dal regolamento di esecuzione 2015/1754, modificando invece come segue la voce 8528:

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

(…)

(…)

 

– altri monitor:

8528 52

– – collegabili direttamente ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 e destinati ad essere utilizzati con tali macchine:

(…)

(…)

8528 59 00

– – altri

(…)

(…)

Il regolamento di esecuzione n. 698/2012

10

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 698/2012 prevede quanto segue:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella».

11

L’allegato di tale regolamento è formulato come segue:

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

(…)

(…)

(…)

3. Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta “centralina multimediale per veicoli a motore”) del tipo utilizzato nei veicoli a motore.

Esso combina, nello stesso alloggiamento, un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio, un apparecchio per la riproduzione video, un apparecchio per la radionavigazione e un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori con diagonale dello schermo di circa 18 cm (7 pollici) e un formato di 16:9.

L’apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore o un sintonizzatore DVB-T.

L’apparecchio può inoltre riprodurre suoni e immagini contenuti in una scheda di memoria.

L’apparecchio è dotato di due telecomandi.

Uno schermo supplementare può essere collegato all’apparecchio.

8528 59 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 70.

L’apparecchio è progettato per svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radionavigazione, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 70 come altri monitor.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il 18 luglio 2016 la Onlineshop ha chiesto all’ANAF‑DGV di adottare un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: una «ITV») per un apparecchio denominato «sistema di navigazione GPS PNI S506», proponendo che il medesimo fosse classificato nella sottovoce 85269120 della NC, corrispondente ai ricevitori di radionavigazione.

13

Dalla decisione di rinvio risulta che l’apparecchio in parola svolge in sostanza quattro funzioni, vale a dire la radionavigazione, la riproduzione audio e video, l’emissione in radiodiffusione e la visualizzazione. Esso può pertanto essere utilizzato come sistema di navigazione GPS (modulo e antenna GPS inclusi), nonché come tablet PC, ed è dotato di vari accessori (supporto per parabrezza, alimentatore auto, cavo per la trasmissione di dati). L’apparecchio pesa 152 g e ha le seguenti dimensioni: 132 × 184 × 12 mm.

14

Con decisione del 23 dicembre 2016, l’ANAF ‑DGV ha rilasciato alla ricorrente una ITV che classifica tale apparecchio nella sottovoce 85285900 della NC, adducendo, per motivare siffatta classificazione, le regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura stessa. La decisione d cui trattasi menzionava altresì il regolamento di esecuzione n. 698/2012.

15

Successivamente al rigetto del suo previo reclamo proposto l’11 gennaio 2017 avverso detta decisione, la Onlineshop, il 2 agosto 2017, ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

16

Detto giudice rileva che la Onlineshop afferma, a sostegno della sua domanda di classificazione dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale nella sottovoce 85269120 della NC, che la funzione principale del medesimo è la navigazione GPS mediante due applicazioni di navigazione preinstallate, mentre l’ANAF‑DGV sostiene che nessuna delle funzioni di tale apparecchio gli conferisce il suo carattere essenziale e che, di conseguenza, esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione, vale a dire la voce 8528, corrispondente alla funzione di monitor per la riproduzione video.

17

A favore della classificazione richiesta dalla Onlineshop, il giudice del rinvio, da un lato, menziona il fatto che le amministrazioni doganali francesi, tedesche e dei Paesi Bassi avrebbero ammesso siffatta classificazione per prodotti dotati, secondo la società in parola, di funzioni simili a quelle dell’apparecchio in discussione nel procedimento principale, in considerazione dell’aspetto che la funzione principale di tali prodotti è la navigazione GPS. D’altro lato, detto giudice fa notare che l’apparecchio è inteso, alla luce delle specificità della sua funzione, ad essere utilizzato in un autoveicolo e che le dimensioni ridotte dell’apparecchio (5 pollici, ossia 12,7 cm) potrebbero deporre, agli occhi del consumatore, nel senso di un utilizzo come tablet PC solo a titolo secondario.

18

Il giudice del rinvio fa osserva che, pur indicando nelle ITV del 23 dicembre 2016 le disposizioni del regolamento di esecuzione n. 698/2012, l’ANAF‑DGV ha classificato l’apparecchio in discussione nel procedimento principale nella sottovoce 85285900 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione n. 2016/1821, laddove tale regolamento è entrato in vigore solamente il 1o gennaio 2017. Secondo detto giudice, se l’ANAF‑DGV si fosse effettivamente basata sul regolamento di esecuzione n. 698/2012, l’apparecchio in parola avrebbe dovuto essere classificato nella sottovoce 85285970.

19

Detto giudice rileva, a tale riguardo, che l’ANAF‑DGV ha giustificato il richiamo del regolamento di esecuzione n. 698/2012 adducendo che il terzo prodotto descritto nel suo allegato «presenta significative somiglianze con il prodotto che è oggetto della decisione ITV per quanto riguarda le funzioni svolte e la composizione dell’apparecchio, cosicché è stato citato come una delle giustificazioni giuridiche della classificazione».

20

Il giudice del rinvio, quindi, si pone interrogativi circa il punto se le disposizioni del regolamento di esecuzione n. 698/2012 siano effettivamente applicabili al procedimento principale e, eventualmente, quali sarebbero gli effetti della loro applicazione nel caso di specie, dal momento che la classificazione dell’apparecchio in discussione non è stata effettuata in conformità del loro codice NC.

21

In tale contesto, la Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la [NC], che figura nell’allegato I al [regolamento n. 2658/87], così come modificato dal [regolamento di esecuzione 2016/1821], debba essere interpretata nel senso che apparecchi quali i sistemi di navigazione GPS PNI S 506, oggetto della presente controversia, siano da classificare nella sottovoce tariffaria 852691, sottovoce 85269120, o nella voce 8528, sottovoce 85285900, di tale nomenclatura.

2)

Se le versioni della [NC] risultanti successivamente dal [regolamento di esecuzione n. 698/2012] e dal [regolamento di esecuzione n. 459/2014] siano rilevanti al fine di determinare la corretta classificazione tariffaria di apparecchi quali i sistemi di navigazione oggetto della presente controversia, nel senso che possano essere applicabili per analogia a prodotti che presentano somiglianze con il sistema di navigazione di cui trattasi, segnatamente se l’applicazione per analogia di tali disposizioni corrobori l’interpretazione della nomenclatura combinata fornita dall’amministrazione doganale».

Sulle questioni pregiudiziali

22

In via preliminare, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la versione applicabile della NC è quella in vigore alla data del provvedimento nazionale che ha sancito la classificazione tariffaria contestata (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, punto 18).

23

Nel caso di specie, se il regolamento di esecuzione n. 2016/1821, oggetto della prima questione pregiudiziale, è stato adottato il 6 ottobre 2016, è entrato in vigore soltanto il 1o gennaio 2017. Esso, quindi, non è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, alla cui origine vi è un’ITV rilasciata il 23 dicembre 2016.

24

Pertanto, come sostiene la Commissione, la versione della NC applicabile alla presente controversia è quella risultante dal regolamento di esecuzione 2015/1754, adottato il 6 ottobre 2015 e applicabile per l’anno 2016.

25

Orbene, se, rispetto a detto ultimo regolamento di esecuzione, il regolamento di esecuzione 2016/1821 ha lasciato immutata la sottovoce 85269120 della NC, esso ha per contro modificato talune delle sottovoci della voce 8528 della NC, in particolare l’ultima sottovoce («altri»), che non reca il codice 85285970, bensì il codice 85285900.

26

Si deve pertanto considerare che, con le questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione 2015/1754, debba essere interpretata nel senso che un apparecchio, come quello in discussione nel procedimento principale, che svolge le funzioni di radionavigazione, riproduzione audio e video, emissione in radiodiffusione e visualizzazione, e che dispone di accessori che consentono di utilizzarlo su di un veicolo a motore, rientra nella voce 85269120 o nella voce 85285970 di detta nomenclatura.

27

Al riguardo, occorre ricordare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenza del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

28

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

29

La destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Tra gli elementi pertinenti a tal proposito, si devono valutare tanto l’uso cui il prodotto considerato è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione (sentenza del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 52).

30

Peraltro, in conformità alla nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC, una macchina che compie due o più funzioni diverse, alternative o complementari, è da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

31

La Corte ha precisato, a tale riguardo, che è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (sentenza dell’11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ANAF‑DGV, la funzione principale fra le quattro funzioni che svolge l’apparecchio in discussione nel procedimento principale è, in considerazione del luogo e delle modalità dell’utilizzazione cui il medesimo è destinato, la radionavigazione.

33

Inoltre, detta funzione principale è inerente a tale apparecchio, in quanto deriva dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive. Oltre al fatto che esso è designato come «sistema di navigazione GPS», infatti, l’apparecchio in discussione è destinato a essere utilizzato come monitor di radionavigazione per veicoli a motore grazie a due applicazioni preinstallate, sebbene una di esse richieda un collegamento a Internet tramite la tecnologia Wi-Fi, e per mezzo di accessori costituiti dal supporto per parabrezza e dall’alimentatore auto.

34

Inoltre, dalle informazioni fattuali contenute nella decisione di rinvio risulta che le tre altre funzioni dell’apparecchio, menzionate al punto 26 della presente sentenza, costituiscono soltanto un valore aggiunto all’apparecchio in discussione senza che nessuna possa, di per sé, essere determinante affinché il consumatore lo acquisti.

35

Difatti, e come rilevato dal giudice del rinvio, in primo luogo, la funzione di radiodiffusione è rudimentale, poiché non è realizzata mediante un ricevitore di radiodiffusione, bensì mediante un trasmettitore FM, attraverso il quale le canzoni contenute nella memoria interna o esterna dell’apparecchio possono essere ascoltate per mezzo della radio del veicolo.

36

In secondo luogo, la funzione di riproduzione audio e video è limitata, giacché l’apparecchio in discussione nel procedimento principale non è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video provenienti da una fonte esterna.

37

In terzo luogo, la funzione di visualizzazione è del pari limitata, in considerazione, da un lato, delle dimensioni ridotte dello schermo (5 pollici, ossia 12,7 cm), che non offrono un buon comfort visivo, e, d’altro lato, del fatto che, se tale funzione consente la riproduzione delle applicazioni installate o dei file video, essa non consente la connessione all’apparecchio di uno schermo aggiuntivo.

38

Pertanto, alla luce della funzione principale da esso svolta, un apparecchio come quello in parola nel procedimento principale è idoneo ad essere classificato nella sottovoce 85269120 della NC, corrispondente ai ricevitori di radionavigazione.

39

Tale analisi non può essere rimessa in discussione dalle indicazioni relative al terzo prodotto classificato nella sottovoce 85285970 della NC di cui all’allegato del regolamento d’esecuzione n. 698/2012, al quale si fa riferimento nella decisione di rinvio.

40

A detto riguardo occorre rilevare, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

41

Se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto indicato da tale regolamento, quest’ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti. L’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce, infatti, un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42

Affinché un regolamento di classificazione sia applicato per analogia, è tuttavia altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del suddetto regolamento siano sufficientemente simili. A tale proposito, occorre parimenti tener conto della motivazione del citato regolamento (sentenza del 22 marzo 2017, GROFA e a., C‑435/15 e C‑666/15, EU:C:2017:232, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

43

Nel caso di specie, se il giudice del rinvio respinge l’applicazione diretta del regolamento di esecuzione n. 698/2012, poiché nessuna delle parti nel procedimento principale sostiene che l’apparecchio di cui trattasi nel procedimento principale sia identico al terzo prodotto descritto nell’allegato del regolamento in parola, detto giudice si pone degli interrogativi quanto all’applicazione per analogia del menzionato regolamento.

44

Orbene, alla luce degli accertamenti di fatto operati dal giudice del rinvio sull’apparecchio in discussione nel procedimento principale, si deve rilevare che detto apparecchio e il terzo prodotto descritto nell’allegato del regolamento di esecuzione n. 698/2012 non presentano somiglianze tali da giustificare un’applicazione per analogia del menzionato regolamento.

45

In effetti, a parte il fatto che quest’ultimo prodotto svolge una reale funzione di radiodiffusione, esso dispone, per la sua funzione di visualizzazione, di uno schermo la cui diagonale è pari a circa 7 pollici, ossia 18 cm, e al medesimo può essere collegato uno schermo supplementare. L’apparecchio è altresì munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video provenienti da fonti esterne, come una telecamera per retromarcia o un sintonizzatore (tuner) DVB-T. Infine, esso è dotato di due telecomandi.

46

Per contro, come si è rilevato ai punti da 35 a 37 della presente sentenza, l’apparecchio in discussione nel procedimento principale o non offre tali funzionalità, oppure propone prestazioni inferiori.

47

Pertanto, il regolamento di esecuzione n. 698/2012 non è applicabile né direttamente né per analogia ad un apparecchio come quello in discussione nel procedimento principale.

48

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che la NC, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione n. 2015/1754, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio multifunzione del tipo utilizzato nei veicoli a motore che, come quello in discussione nel procedimento principale, combina, nello stesso alloggiamento, a titolo di funzione principale, un monitor di radionavigazione grazie ad applicazioni preinstallate di navigazione GPS e, a titolo accessorio, un trasmettitore per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio e video e uno schermo con diagonale dello schermo di circa 5 pollici (12,7 cm), deve essere classificato nella sottovoce 85269120 di tale nomenclatura.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio multifunzione del tipo utilizzato nei veicoli a motore che, come quello in discussione nel procedimento principale, combina, nello stesso alloggiamento, a titolo di funzione principale, un monitor di radionavigazione grazie ad applicazioni preinstallate di navigazione GPS e, a titolo accessorio, un trasmettitore per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio e video e uno schermo con diagonale dello schermo di circa 5 pollici (12,7 cm), deve essere classificato nella sottovoce 85269120 di tale nomenclatura.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

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