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Document 62018CC0523

Conclusioni dell’avvocato generale G. Hogan, presentate il 19 settembre 2019.
Engie Cartagena S.L. contro Ministerio para la Transición Ecológica.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional.
Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Norme comuni – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Nozione – Normativa nazionale – Finanziamento dei piani per l’efficienza energetica – Designazione di produttori di energia elettrica – Contributo obbligatorio.
Causa C-523/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:769

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 19 settembre 2019 ( 1 )

Causa C‑523/18

Engie Cartagena SL

contro

Ministerio para la Transición Ecológica,

intervenienti:

Endesa Generación SA,

EDP España SAU,

Bizkaia Energía, SL,

Iberdrola Generación SAU,

Tarragona Power SL,

Bahia de Bizkaia Electricidad SL,

Viesgo Generación, SL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2003/54 – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72 – Articolo 3, paragrafo 2 – Applicabilità – Concetto di “obbligo relativo al servizio pubblico”»

1. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37) e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2. 

La domanda è stata proposta nel contesto di una controversia tra la Engie Cartagena SL e il Ministerio para la Transición Ecológica (Ministero della Transizione ecologica, Spagna) vertente sulla legittimità del contributo che le società elettriche sono tenute a versare per finanziare un programma d’azione nazionale per il risparmio e l’efficienza energetica.

3. 

Tale domanda di pronuncia pregiudiziale offre alla Corte l’opportunità di chiarire la definizione del concetto di «obbligo relativo al servizio pubblico» (in prosieguo: «OSP») di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 e della direttiva 2009/72. Tuttavia, preliminarmente, può essere opportuno esporre la normativa dell’Unione pertinente.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/54

4.

L’articolo 3 della direttiva 2003/54, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema».

2. Direttiva 2009/72

5.

La direttiva 2003/54 è stata abrogata dalla direttiva 2009/72. Ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2009/72, l’abrogazione ha prodotto effetto dal 3 marzo 2011 e i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2009/72.

6.

L’articolo 3 della direttiva 2009/72 così dispone:

«1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.

(…)

6.   Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.

(…)

14.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, 32 e/o 34 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.

(…)».

B.   Diritto nazionale

7.

Il Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico [regio decreto legge del 23 dicembre 2010, n. 14, recante misure urgenti per la correzione del deficit tariffario del settore elettrico (BOE n. 312, del 24 dicembre 2010, pag. 106386)], si inserisce in un pacchetto di misure per combattere il «deficit tariffario», comunemente inteso come il disallineamento tra i costi del sistema elettrico e i ricavi derivanti dai prezzi dell’energia elettrica (nelle loro varie denominazioni giuridiche) predisposto dal Regno di Spagna ( 2 ). Al fine di ridurre tale deficit, il regio decreto legge 14/2010 pone temporaneamente a carico di talune società designate nella terza disposizione addizionale il finanziamento dei piani per il risparmio e l’efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013.

8.

I considerando del regio decreto legge 14/2010 prevedono quanto segue:

«In secondo luogo, al fine di ridurre i costi imputabili alla tariffa, si prevede che le imprese produttrici nell’ambito del regime ordinario finanzieranno il piano di azione 2008-2012, adottato con decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento “Strategia per il risparmio e l’efficienza energetica in Spagna per gli anni 2004-2012”. Inoltre, sono fissate le percentuali del contributo di ciascuna società a tale finanziamento e le disposizioni della Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011 [legge sul bilancio generale dello Stato per il 2011] sono modificate di conseguenza».

9.

La terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010, rubricata «Finanziamento dei programmi per il risparmio e l’efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013», stabilisce quanto segue:

«1. Gli importi a carico del sistema elettrico destinati al finanziamento del piano di azione per il 2008-2012, approvato con l’Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de “Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012” aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003 [decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento intitolato “Strategia per il risparmio e l’efficienza energetica in Spagna per gli anni 2004-2012”, approvato con decisione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2003], stimati, per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente in EUR 270 milioni ed EUR 250 milioni, sono finanziati attraverso i contributi versati da ciascuna impresa produttrice secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Impresa

Percentuale

Endesa Generación, SA

34,66

Iberdrola Generación, SA

32,71

GAS Natural SDG, SA

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

4,38

E.ON Generación, SL

2,96

AES Cartagena, SRL

2,07

Bizkaia Energía, SL

1,42

Castelnou Energía, SL

1,58

Nueva Generadora del Sur, SA

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, SL

1,42

Tarragona Power, SL

0,81

Total

100,00

2. Gli importi a carico del sistema elettrico destinati al piano approvato con decisione del Consiglio dei ministri, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1, sono finanziati mediante contributi delle imprese produttrici, in conformità alle percentuali di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di EUR 150 milioni».

II. Fatti all’origine della controversia

10.

Il piano di azione 2008-2012, approvato con decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento intitolato «Strategia per il risparmio e l’efficienza energetica in Spagna 2004-2012» (in prosieguo: il «piano di azione»), si basava sull’incentivazione del risparmio e dell’efficienza energetica come fondamento del benessere sociale, dello sviluppo sostenibile e della competitività industriale. Tra gli obiettivi strategici del piano figuravano l’inclusione del risparmio e dell’efficienza energetica in tutte le strategie nazionali, segnatamente nella strategia spagnola per il cambiamento climatico, la promozione della concorrenza nel mercato alla luce del principio ispiratore del risparmio e dell’efficienza energetica e il consolidamento della posizione di avanguardia del Regno di Spagna nel risparmio e nell’efficienza suddetti.

11.

Inizialmente, i costi generati dal piano di azione venivano finanziati attraverso le tariffe di accesso alle reti del gas naturale e dell’elettricità. Tuttavia, il regio decreto legge 14/2010 ha modificato tale situazione, stabilendo che il finanziamento del piano di azione sarebbe stato esclusivamente a carico delle imprese produttrici di energia elettrica. La terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010 elenca le 11 imprese obbligate e le relative percentuali di contribuzione.

12.

L’Orden IET/75/2014, de 27 de enero, por la que se regulan las transferencias de fondos, con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta específica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2013, para la ejecución de las medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, y los criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan [decreto IET/75/2014 del Ministero dell’industria, dell’energia e del turismo, del 27 gennaio 2014, che disciplina i trasferimenti di fondi, a carico delle imprese produttrici di energia elettrica, dal conto specifico della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza all’Istituto per la diversificazione e il risparmio energetico nel 2013, ai fini dell’esecuzione delle misure del piano di azione per il risparmio e l’efficienza energetica 2011-2020, e i criteri di esecuzione delle misure di cui a detto piano (BOE n.°25, del 29 gennaio 2014, pag. 5875); in prosieguo: il «decreto impugnato»] è stato adottato sulla base della terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010.

13.

L’articolo 2 del decreto impugnato stabilisce che l’importo destinato al piano di azione per il 2013 è pari ad EUR 150000000. La Engie Cartagena SL (in prosieguo: la «ricorrente»), ivi indicata con la sua precedente denominazione, AES Cartagena SRL, era tenuta a versare la somma di EUR 3105000, giacché, ai sensi della terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010, doveva farsi carico del 2,07% della spesa totale.

14.

Il 31 gennaio 2014 la ricorrente (all’epoca denominata GDF Suez Cartagena Energía S.L.) interponeva un ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il decreto impugnato dinanzi all’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna). Con il suo ricorso, essa chiedeva l’annullamento del decreto nonché il riconoscimento del diritto di ricevere un indennizzo pari alle somme versate in forza di tale decreto. In particolare, la Engie Cartagena contestava la percentuale (2,07%) che aveva dovuto pagare per il finanziamento del piano di azione, attuato mediante il regio decreto legge 14/2010.

III. Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

15.

La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che i criteri e i principi fissati nelle sentenze del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205) e del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637), che disciplinano l’imposizione di obblighi relativi al servizio pubblico, non sono stati rispettati dalla normativa nazionale.

16.

Il giudice del rinvio precisa che la validità del decreto impugnato, oggetto della causa principale, dipende dalla conformità del regio decreto legge 14/2010 con il diritto dell’Unione e, in pratica, dal fatto se tale regio decreto legge rispetti i principi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

17.

A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, poiché il contributo obbligatorio di cui al regio decreto legge 14/2010 mira a finanziare un piano di efficienza il cui obiettivo e finalità diretta sono l’introduzione di misure riguardanti la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica e la protezione del clima, tale contributo obbligatorio deve essere considerato un OSP.

18.

Tuttavia, tale giudice nutre dubbi sulla compatibilità della terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010 con il diritto dell’Unione, poiché il contributo obbligatorio previsto da tale disposizione non è definito in modo trasparente, non discriminatorio e verificabile e, pertanto, non garantisce alle società parità di accesso ai consumatori, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 e dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. In particolare, la legislazione nazionale non contiene alcuna indicazione dei motivi per cui solo talune imprese sono tenute a contribuire al finanziamento del piano di azione, né alcuna informazione in merito al criterio applicato per determinare la percentuale dei contributi dovuti dai soggetti obbligati ( 3 ).

19.

In tali circostanze, l’Audiencia Nacional (Corte centrale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:

«1.

Se costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, delle direttive 2003/54/CE e 2009/72/CE, la previsione di legge contenuta nella terza disposizione addizionale del Real Decreto-Ley 14/2010, Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013 (Finanziamento di piani di risparmio e di efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013).

2.

Qualora si tratti effettivamente di un obbligo relativo al servizio pubblico, se esso sia stato chiaramente definito, se sia trasparente, non discriminatorio e verificabile».

IV. Analisi

20.

La prima questione proposta riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

21.

Occorre anzitutto osservare che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 riproduce in termini analoghi le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 ( 4 ). Per comodità, propongo pertanto di limitare la mia analisi all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Questa analisi si applica, tuttavia, ad entrambe le disposizioni.

22.

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che un obbligo di finanziare le varie misure di un piano d’azione, quale quello previsto dalla terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010, può costituire un OSP ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 2.

23.

A questo proposito, va ricordato che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che «[n]el pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86 [ora articolo 106 TFUE], gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente (…)» ( 5 ).

24.

Sebbene né la direttiva 2003/54 né la direttiva 2009/72 definiscano il concetto di OSP, è chiaro che la definizione di tale nozione non rientra nel diritto nazionale.

25.

È vero che il considerando 50 della direttiva 2009/72 afferma che «[g]li obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto [dell’Unione] dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri». Tuttavia, tale indicazione implica soltanto che spetta agli Stati membri decidere se imporre o meno un OSP in capo a determinate imprese, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell’Unione ( 6 ). In mancanza di un riferimento esplicito al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del significato di tale concetto, a quest’ultimo deve necessariamente essere data un’interpretazione autonoma e uniforme nell’intera Unione ( 7 ).

26.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, una misura deve soddisfare due condizioni per essere qualificata come OSP, ossia, in primo luogo, essere diretta alla realizzazione di un servizio di interesse economico generale ( 8 ) e, in secondo luogo, avere l’effetto di obbligare le imprese interessate ad adottare comportamenti specifici che non avrebbero adottato in una situazione di libera concorrenza ( 9 ).

27.

Nel procedimento principale, le ricorrenti sostengono che, allorché una misura soddisfi queste due condizioni relative alla sua finalità e al suo effetto, essa deve essere qualificata come OSP. Esse sostengono che, poiché l’obbligo di finanziare un piano di azione ha l’effetto di imporre ai destinatari di tale obbligo l’adozione di uno specifico comportamento, detto obbligo dovrebbe essere considerato un OSP nella misura in cui concorra alla realizzazione di un servizio di interesse economico generale.

28.

Per quanto mi riguarda, non condivido questa posizione. Infatti, ritengo che, per essere considerata un OSP ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, una misura non soltanto debba soddisfare le due condizioni di cui sopra, ma debba anche obbligare le imprese a prestare o fornire alcuni servizi o beni specifici come parte di tale obbligo. Il mero obbligo di versare somme di denaro allo Stato o a un ente statale sotto forma di imposte, tasse o altre misure parafiscali non può di per sé essere considerato, in questo senso, un OSP ( 10 ).

29.

Come mi propongo di spiegare, ciò discende dal significato abituale attribuito al concetto di OSP ai sensi del diritto dell’Unione, nonché dalla formulazione, dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

30.

Per quanto riguarda il significato comunemente attribuito alla nozione di OSP ai sensi del diritto dell’Unione, né il TFUE né il TUE vi fanno riferimento. I trattati si riferiscono, tuttavia, a «servizi di interesse economico generale», la cui realizzazione, come indicato in precedenza, dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi OSP ( 11 ).

31.

In particolare, l’articolo 106 TFUE (ex articolo 90 del Trattato CEE e, successivamente, articolo 86 del Trattato CE) prevede che le imprese incaricate della gestione di tali servizi siano sottoposte alle norme dei trattati soltanto nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata ( 12 ).

32.

A tal riguardo, la Corte ha statuito, da un lato, che detta disposizione mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune ( 13 ).

33.

Dall’altro lato, ai fini dell’operatività della deroga all’applicazione delle norme del Trattato di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, all’impresa in questione deve essere stata affidata dalle autorità pubbliche la gestione di un servizio di interesse economico generale, dovendosi altresì dimostrare che l’applicazione delle norme del Trattato osta all’adempimento della specifica missione affidatale e che gli interessi dell’Unione non ne risultano pregiudicati ( 14 ).

34.

Sia l’obiettivo che il contenuto dell’articolo 106 TFUE supportano pertanto l’idea che la realizzazione di un servizio di interesse economico generale può richiedere l’imposizione di determinati obblighi in capo alle imprese, per costringerle a svolgere compiti al servizio dell’interesse economico generale.

35.

Sembra esservi ampio consenso sul fatto che l’espressione «servizi di interesse economico generale» si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o l’Unione assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Tali servizi fanno parte dei «servizi di interesse economico generale» talora indicati come «servizio pubblico», anche se quest’ultima espressione si riferisce, in alcuni casi, al fatto che un servizio è offerto alla collettività o al fatto che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico oppure è usata, spesso, in riferimento alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio ( 15 ).

36.

L’espressione «pubblico servizio» compare all’articolo 93, TFUE (ex articolo 77 del Trattato CEE, che utilizzava l’espressione «pubblico servizio» e, successivamente, all’articolo 86 del Trattato CE) in materia di trasporti. Infatti, tale disposizione prevede che «[s]ono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio» ( 16 ).

37.

È nel contesto dell’applicazione di questa disposizione che è emerso il concetto di OSP ( 17 ).

38.

Dapprima, nella sua decisione del 13 maggio 1965, il Consiglio ha fatto riferimento all’esistenza di «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, imposti alle imprese di trasporto» ( 18 ). Quindi, nel regolamento (CEE) n. 1191/69, il Consiglio ha impiegato l’espressione più concisa «obblighi di servizio pubblico» e ha offerto la prima definizione di tale nozione all’articolo 2, paragrafo 1, ossia «gli obblighi che [un’]impresa (…), ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni» ( 19 ).

39.

A tale riguardo, va osservato che gli esempi di OSP di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, ossia l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario, riguardano tutti la prestazione di un servizio specifico.

40.

Inoltre, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1191/69 stabilisce che la decisione di mantenere un OSP può essere subordinata a «condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all’obbligo in questione» e che la decisione di soppressione di un OSP «può prevedere l’istituzione di un servizio sostitutivo» ( 20 ).

41.

Alla luce di tali precisazioni, è evidente che, ai sensi del regolamento n. 1191/69, un OSP si riferiva esclusivamente agli obblighi di prestare un particolare servizio ( 21 ) o di fornire uno specifico bene ( 22 ).

42.

Poiché il regolamento n. 1191/69 è servito da modello per tutti i servizi di rete e, successivamente, per tutti i servizi pubblici, il significato attribuito alla nozione di OSP ai sensi del regolamento n. 1191/69 è divenuto quello comunemente accolto ai sensi del diritto dell’Unione ( 23 ). Al momento dell’adozione della direttiva 2009/72, la definizione più recente del concetto di OSP ai sensi del diritto dell’Unione era quella menzionata nel regolamento (CE) n. 1370/2007 ( 24 ), che è abbastanza simile alla definizione data a tale concetto nel regolamento n. 1191/69 ( 25 ). Infatti, l’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1370/2007 definisce l’OSP come «l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».

43.

Inoltre, diversi documenti della Commissione confermano che questo significato è quello generalmente prevalente. Ad esempio, nel Libro bianco del 2004 sui servizi di interesse generale ( 26 ), la Commissione sottolinea che il concetto di OSP fa riferimento a «requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico (…)» ( 27 ). Nel suo documento intitolato «Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa», pubblicato nel 2011, la Commissione definisce il concetto di «servizi di interesse generale» come i «servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP)» ( 28 ). Analogamente, nella guida relativa all’applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, la Commissione spiega che in capo al fornitore «incombe un OSP sulla base di (…) un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti» ( 29 ).

44.

Non da ultimo, nel documento intitolato «Nota della DG Energia e Trasporti sulle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE relative al mercato dell’elettricità e del gas naturale», che concerne specificamente il settore di cui al procedimento principale, la Commissione precisa espressamente, a pagina 2, al paragrafo «Promemoria della definizione giuridica di OSP», che il concetto di OSP accolto in tale direttiva possiede il medesimo significato di cui all’articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 1191/69, all’articolo 86, paragrafo 2, TCE (ora articolo 106, paragrafo 2, TFUE) e alla giurisprudenza della Corte.

45.

Sebbene nessuno dei documenti della Commissione sopra citati abbia forza di legge, si può tuttavia osservare che, quando i documenti della Commissione si riferiscono a un OSP, lo fanno sempre per designare la fornitura di servizi o beni specifici ( 30 ).

46.

Di converso, quando il diritto derivato o le pronunce giurisdizionali fanno riferimento all’esistenza di obblighi di finanziamento, non presentano tali obblighi come OSP, bensì come compensazione destinata a finanziare gli OSP imposti ad altre imprese ( 31 ). Ad esempio, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1370/2007, per «compensazione di servizio pubblico» si intende «qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un’autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo». Analogamente, la sentenza nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg ( 32 ), lungi dall’accogliere un’interpretazione ampia del concetto di OSP, si riferisce agli obblighi finanziari escludendoli dalla categoria di OSP e inquadrandoli, piuttosto, come compensazione per un OSP. È necessariamente implicito in tutto ciò che un OSP impone all’operatore di fare o di fornire qualcosa in cambio, talora, di una compensazione, il che evidenzia ancora una volta il fatto che il mero obbligo di adempiere un onere fiscale (indipendentemente dalla sua qualificazione) non costituisce, di per sé, un OSP.

47.

Alla luce di quanto precede, è chiaro che, come comunemente intesa nel diritto dell’Unione, la nozione di OSP si riferisce a misure mediante le quali una o più imprese sono obbligate a prestare servizi o a fornire beni che le medesime imprese non avrebbero prestato o fornito o, perlomeno, non nella stessa misura o alle stesse condizioni, se non fossero state obbligate a farlo da uno Stato membro, per conseguire un obiettivo di interesse economico generale.

48.

Gli obblighi di finanziamento sono separati e distinti dagli OSP: essi costituiscono, inter alia, uno strumento per finanziare la realizzazione di servizi economici di interesse generale. Poiché i servizi economici di interesse generale possono essere realizzati dallo Stato membro stesso, possono esistere obblighi di finanziamento senza che sia stato imposto un OSP in capo ad alcune imprese, oppure può esservi un OSP che non è controbilanciato da obblighi di finanziamento.

49.

Per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, né la formulazione, né il contesto, né l’obiettivo supportano la tesi secondo cui i concetti di «OSP» e di «obbligo di finanziamento» hanno significati diversi ai sensi di tale disposizione rispetto al resto del diritto dell’Unione.

50.

Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, esso fa esplicito riferimento all’articolo 86 del trattato CE (attuale articolo 106 TFUE), il che dimostra che il legislatore dell’Unione non ha inteso discostarsi dal significato comunemente attribuito all’OSP ai sensi del diritto dell’Unione.

51.

Per quanto riguarda gli obiettivi, dai considerando si può dedurre che l’obiettivo della direttiva è quello di realizzare un mercato interno dell’elettricità pienamente aperto e competitivo, in cui tutti i consumatori possono scegliere liberamente il proprio fornitore e in cui tutti i fornitori possono fornire liberamente i loro prodotti. Tuttavia, a priori, a differenza degli obblighi di fornire un determinato servizio o di consegnare determinati beni, gli obblighi di finanziamento non rischiano di compromettere tale obiettivo o, se lo fanno, è probabile, perlomeno, che sia in misura molto minore.

52.

Inoltre, il considerando 50 della direttiva 2009/72 stabilisce che la direttiva mira al rafforzamento degli «obblighi del servizio pubblico (…) e [del]le norme minime comuni che ne discendono (…) in modo che tutti i consumatori (…) possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi» e afferma che «[i] cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli (…)». Ne discende che un OSP, ai sensi della direttiva 2009/72, è un obbligo capace di generare norme minime comuni e che giova a una categoria non identificata di persone, anche se queste non devono necessariamente essere i consumatori finali. Di converso, gli obblighi di finanziamento non generano norme minime comuni e, inoltre, giovano a un gruppo identificato di beneficiari, segnatamente gli Stati membri, allorché decidono di fornire essi stessi il servizio di interesse economico generale in questione, o le imprese incaricate di prestare tale servizio.

53.

Per quanto riguarda il contesto, occorre osservare che l’articolo 3 della direttiva 2009/72 è rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori». Anche il fatto che la direttiva 2009/72 si occupi sia degli OSP sia dei consumatori tende a rafforzare l’idea che gli OSP si configurano come obblighi di fornire determinati beni o servizi, principalmente ai consumatori.

54.

Vorrei inoltre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72, «[s]e sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria» ( 33 ). Questo dimostra che un obbligo finanziario non è di per sé un OSP, bensì, piuttosto, mira a fornire una compensazione alle imprese che sono tenute ad adempiere un OSP.

55.

Alla luce delle circostanze specifiche della fattispecie di cui alla causa principale, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che la direttiva 2009/72 è stata adottata sulla sola base dell’articolo 95 TCE (attuale articolo 114 TFUE), il cui secondo comma prevede che tale articolo non può essere utilizzato per l’adozione di misure fiscali dell’Unione. Poiché gli obblighi di finanziamento, quale quello di cui trattasi nella causa principale, che sono imposti da uno Stato membro per coprire spese pubbliche e senza alcun vantaggio immediato per l’impresa interessata costituiscono misure fiscali ai sensi del diritto dell’Unione, la direttiva 2009/72 deve essere interpretata, salvo situazioni particolari, nel senso che copre tali obblighi ( 34 ).

56.

Se si dovesse ritenere che il concetto di OSP comprende tale obbligo, ciò significherebbe che qualsiasi misura fiscale o aiuto di Stato dovrebbe essere analizzata nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 2, il che chiaramente non corrisponde allo scopo di tale disposizione.

57.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, a un OSP debba attribuirsi il significato comunemente assegnato a tale concetto dal diritto dell’Unione, vale a dire l’obbligo, per un’impresa, di fornire un servizio specifico (o un bene) a condizioni (in termini di prezzo, quantità, qualità, continuità del servizio ecc.) che essa non avrebbe adottato se non fosse stata obbligata a farlo dalla legislazione nazionale, per garantire un servizio di interesse economico generale. Gli OSP sono, quindi, soltanto un modo per disciplinare le attività economiche di interesse generale e un metodo per affidare a terzi lo svolgimento di tali attività ( 35 ).

58.

Tale conclusione è pienamente coerente con le due sentenze della Corte concernenti l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Infatti, nella causa Renerga ( 36 ), la Corte ha dedotto l’assenza di un obbligo di servizio pubblico in capo ad un’impresa dal fatto che la legislazione nazionale in questione non prevedeva l’obbligo, per tale impresa, di produrre e fornire energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Nella causa Achema e a. ( 37 ), per determinare se determinate sovvenzioni dovevano essere considerate una compensazione per i servizi prestati dalle società beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, la Corte ha esaminato, fra l’altro, la questione se tali sovvenzioni fossero correlate alla fornitura dei servizi che sarebbero stati prestati ai consumatori finali o agli operatori del settore elettrico.

59.

Pertanto, condivido pienamente la posizione della Commissione secondo cui, affinché una misura possa essere qualificata come OSP ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, non è sufficiente che tale misura sia stata imposta a una o più imprese per costringerle ad adottare un comportamento specifico necessario per conseguire lo scopo di fornire un servizio di interesse economico generale, ma occorre anche che tale misura costringa tali imprese a prestare un servizio specifico o fornire un bene specifico, secondo termini e condizioni che non sono prassi comune su tale mercato.

60.

Di conseguenza, un obbligo quale quello di cui al procedimento principale, destinato a finanziare un piano di azione presentato come volto a incoraggiare misure per il risparmio e l’efficienza energetica ( 38 ), non può essere considerato un OSP ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, anche se le misure finanziate mirano a realizzare un servizio di interesse economico generale. Ciò non significa che nessuno degli obblighi finanziari in questione che, almeno per certi aspetti, sembrano possedere la natura di un tributo speciale applicato a una specifica impresa del settore energetico, possa rientrare in altre norme del diritto dell’Unione, bensì, semplicemente, che essi non rientrano nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, che è la questione sollevata dal giudice del rinvio.

61.

Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54 e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 non devono essere interpretati nel senso che un obbligo di finanziare le varie misure di un piano di azione, quale quello di cui alla terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010, costituisce un «obbligo di servizio pubblico» ai sensi di tali disposizioni.

62.

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

V. Conclusione

63.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione proposta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna) nei seguenti termini:

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37) e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55) non devono essere interpretati nel senso che un obbligo di finanziare le varie misure di un piano di azione, quale quello di cui alla terza disposizione addizionale del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (regio decreto legge del 23 dicembre 2010, n. 14, recante misure urgenti per la correzione del deficit tariffario del settore elettrico), costituisce un «obbligo di servizio pubblico» ai sensi di tali disposizioni.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Tra le misure scelte dal legislatore per ridurre il deficit si evidenziano: i) la regolamentazione dei costi imputabili al sistema e delle retribuzioni dei soggetti che intervengono nel medesimo; ii) l’approvazione dei pedaggi di accesso alla rete e la tariffa regolamentata; iii) l’imposizione delle prestazioni patrimoniali, tributarie e non; e iv) l’assunzione di determinati costi da parte dei bilanci generali dello Stato.

( 3 ) Nella sua pronuncia del 15 novembre 2016, (167/2016) il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) ha statuito che la terza disposizione addizionale del regio decreto legge 14/2010 non viola il principio di non discriminazione.

( 4 ) Le principali differenze tra le due disposizioni consistono, in primo luogo, nel fatto che la direttiva 2009/72, a differenza della direttiva 2003/54, statuisce espressamente che l’obiettivo della tutela dell’ambiente, che può essere oggetto di un OSP, comprende misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, dell’energia da fonti rinnovabili e della protezione del clima, e, in secondo luogo, che la programmazione a lungo termine che gli Stati possono introdurre può essere tesa al conseguimento di obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili.

( 5 ) Tale elenco di tipi di intervento non è tassativo. V., per analogia, sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 50) e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:248, paragrafo 52).

( 6 ) Sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 44).

( 7 ) V., ad esempio, sentenza del 6 marzo 2008, Nordania Finans e BG Factoring (C‑98/07, EU:C:2008:144, punto 17). Nella presente causa, la necessità di un’applicazione uniforme è accentuata dal fatto che l’articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2009/72 (già articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2003/54) stabilisce che la qualificazione di una misura nazionale come OSP ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 permette a tale misura di derogare a talune disposizioni della direttiva. Le deroghe concernono la procedura di autorizzazione per nuove capacità (articolo 7), l’indizione di gare per nuove capacità (articolo 8), l’accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione (articolo 32) e il rifornimento dei clienti mediante una linea diretta (articolo 34).

( 8 ) V. sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 36); v., per analogia, con riferimento alla direttiva 2003/55/CE, sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205, punto 22) nonché, con riferimento alla direttiva 2003/54/CE, sentenza del 21 dicembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 42).

( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, ANODE (C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 30) e, per analogia, sentenza del 21 dicembre 2001, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 42). La Corte ha statuito, con riguardo alla direttiva 2009/73, che ricalca la direttiva 2009/72 per il settore del gas, che se gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2003/54 (analogo all’articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72), a informare la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, la mancanza di notifica, di per sé, non è sufficiente a dimostrare che la normativa controversa non costituisce un OSP. Sentenza del 21 dicembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 39).

( 10 ) A tal riguardo, contrariamente all’argomento addotto dalla ricorrente, il fatto che la sentenza ANODE non faccia direttamente riferimento a tale condizione è irrilevante. Infatti, quando la Corte pronuncia una decisione pregiudiziale lo fa in risposta alle questioni proposte, e non al fine di descrivere, in modo esauriente, il regime giuridico delle misure in questione. Poiché in tale causa la Corte non è stata espressamente interpellata in merito alla definizione del concetto di OSP, né in merito al fatto se una misura quale quella oggetto di tale causa costituisse un OSP, essa non era tenuta a specificare, in modo esauriente, le condizioni per la qualificazione di una misura come OSP.

( 11 ) V. anche articoli 14 e 93 TFUE, articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale.

( 12 ) In sostanza, tale disposizione segna il riconoscimento del fatto che «a volte il mercato non riesce a conseguire obiettivi socialmente desiderabili e di conseguenza fornisce servizi in misura insufficiente [e] (…) [i]n tali casi può essere necessario l’intervento del settore pubblico»; relazione della Commissione, del 17 ottobre 2001, al Consiglio europeo di Laeken, Servizi di interesse generale [COM(2001) 598 definitivo], punto 3.

( 13 ) V. sentenze del 21 settembre 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430, punto 103); del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C‑265/08, EU:C:2010:205, punto 28); e del 21 dicembre 2011, ENEL (C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 41).

( 14 ) Sentenza del 10 dicembre 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464), punto 26.

( 15 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Libro bianco sui servizi di interesse generale, COM/2004/0374 definitivo, allegato 1. L’espressione «servizi di interesse economico generale» riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

( 16 ) Il corsivo è mio.

( 17 ) Sembra che lo slittamento semantico tra «obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico» e OSP sia il risultato dell’uso dell’espressione da parte di esperti del settore che non erano giuristi, bensì ingegneri o economisti. V. Ziani S., «Du service public à l’obligation de service public», LGDJ, 2015, pag. 104.

( 18 ) Decisione 65/271/CEE del Consiglio, relativa all’armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU 1965, P 88, pag. 1500).

( 19 ) Regolamento del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1). Secondo la giurisprudenza della Corte, la finalità del regolamento n. 1191/69 era l’instaurazione di un regime cui gli Stati membri sono tenuti ad attenersi quando prevedono di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di trasporto terrestre; v. sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 53).

( 20 ) Il corsivo è mio.

( 21 ) In questa sede, la nozione di «servizio» dovrebbe essere intesa in un contesto non giuridico e, come tale, si riferisce all’offerta di servizi o beni a determinati termini e condizioni diversi da quelli di mercato.

( 22 ) Inoltre, si può notare che l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento specifica che le «decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione». Poiché sarebbe illogico esigere dagli Stati membri la previsione di una compensazione in caso di cessazione di un obbligo di finanziamento, si può anche dedurre che il concetto di OSP non copre obblighi di finanziamento.

( 23 ) V., ad esempio, articolo 2, lettera o), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1992, L 240, pag. 8) e articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7).

( 24 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

( 25 ) Né risulta che tale definizione si sia in seguito evoluta. V., ad esempio, articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU 2017, L 57, pag. 1).

( 26 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ‑ Libro bianco sui servizi di interesse generale, COM/2004/0374 definitivo, del 12 maggio 2004, allegato 1.

( 27 ) Il corsivo è mio. COM/2004/0374 definitivo, del 12 maggio 2004, pag. 23.

( 28 ) Il corsivo è mio. COM (2011) 900 definitivo, del 20 dicembre 2011, pag. 3.

( 29 ) Il corsivo è mio. SWD(2013) 53 final/2, del 29 aprile 2013, pag. 23.

( 30 ) V., ad esempio, articolo 1, paragrafo 18, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), o articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

( 31 ) Sentenze del 22 novembre 2001, Ferring (C‑53/00, EU:C:2001:627, punto 26); del 7 maggio 2009, Antrop e a. (C‑504/07, EU:C:2009:290, punto 20); e, nel settore dell’elettricità, del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 8086).

( 32 ) Sentenza del 24 luglio 2003 (C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 87 e ss.).

( 33 ) Il corsivo è mio.

( 34 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa UNESA e a. (da C‑105/18 a C‑113/18, EU:C:2019:395, paragrafo 35). Nel corso dell’udienza, nella presente causa, il rappresentante del governo spagnolo ha affermato che, ai sensi della legislazione nazionale, l’obbligo di finanziamento in questione costituisce una prestazione patrimoniale di carattere pubblico ai sensi dell’articolo 31 della costituzione spagnola e che, in quanto tale, possiede natura fiscale. Si deve tuttavia ricordare che la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale. V. sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS ‑ Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17), punto 29.

( 35 ) L’altro strumento per l’affidamento a terzi è la conclusione di un contratto di servizio pubblico. Un contratto di servizio pubblico può istituire un OSP.V., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2005, Italia/Commissione (C‑400/99, EU:C:2005:275, punto 65). Tuttavia, la tecnica utilizzata è radicalmente differente.

( 36 ) Sentenza del 14 novembre 2018 (C‑238/17, EU:C:2018:905, punto 26).

( 37 ) Sentenza del 15 maggio 2019 (C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 112).

( 38 ) A tale riguardo, l’obiettivo del piano di azione non dovrebbe essere confuso con quello della terza disposizione addizionale, che riguarda unicamente la decisione di attribuire a società la responsabilità per il finanziamento di tale piano.

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