EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CC0183

Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 12 novembre 2019.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:959

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 12 novembre 2019 ( 1 )

Causa C‑183/18

Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

contro

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku,

con l’intervento di

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk‑Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica‑sud, in Danzica, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata – Nozione di “persona giuridica” – Sanzione pecuniaria inflitta a un’entità sprovvista di personalità giuridica»

I. Introduzione

1.

La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( 2 ), consente alle autorità di uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato della decisione») di chiedere l’esecuzione di una sanzione pecuniaria in un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato di esecuzione») in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

2.

Il presente rinvio pregiudiziale, scaturito da una richiesta del Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) (Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, Paesi Bassi) ( 3 ) del Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ministero della Sicurezza e della Giustizia, Paesi Bassi) di riconoscimento ed esecuzione della decisione dell’Adm. Verwerking Flitsgegevens CJIB HA Leeuwarden (servizio incaricato del trattamento dei dati flash del CJIB a Leeuwarden, Paesi Bassi), del 25 novembre 2016, che infligge un’ammenda di EUR 36 alla Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku (Bank BGŻ BNP Paribas S.A. di Danzica, Polonia) ( 4 ), invita la Corte ad attuare le indicazioni contenute nella sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( 5 ), per quanto riguarda gli effetti delle decisioni quadro, segnatamente in riferimento alle modalità di attuazione dell’obbligo di interpretazione conforme.

3.

In maniera più inedita, il presente rinvio pregiudiziale induce la Corte a stabilire se, ed eventualmente come, una sanzione pecuniaria possa essere eseguita in uno Stato membro quando tale sanzione riguardi un’entità che non dispone, in tale Stato, di personalità giuridica.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2005/214

4.

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente decisione quadro:

a)

per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

(…)

iii)

un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

(…)».

5.

L’articolo 4 di tale decisione quadro, rubricato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», dispone, ai paragrafi 1 e 6, quanto segue:

«1.   Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

(…)

6.   Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d’ufficio la decisione all’autorità competente e ne informa l’autorità competente dello Stato della decisione».

6.

L’articolo 5 di detta decisione quadro, rubricato «Ambito di applicazione», così prevede al paragrafo 1:

«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

(…)

infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(…)».

7.

L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni», è del seguente tenore:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

8.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 3, di tale decisione quadro:

«1.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione.

(…)

3.   La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche».

9.

In forza dell’articolo 20 di detta decisione quadro:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007.

2.   Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, limitarne l’applicazione:

(…)

b)

per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l’applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche.

(…)

3.   Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 de[l] trattat[o], opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

(…)».

2. Direttiva (UE) 2015/413

10.

I considerando 1 e 2 della direttiva (UE) 2015/413 ( 6 ) enunciano quanto segue:

«(1)

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell’Unione [europea]. L’Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l’obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l’applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell’Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

(2)

(…) La presente direttiva mira ad assicurare che (…) sia garantita l’efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale».

11.

L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Ambito di applicazione», prevede che essa si applica in particolare in caso di eccesso di velocità.

12.

L’articolo 3, lettera n), di detta direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

n)

“intestatario del veicolo”, la persona a cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione».

13.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2015/413:

«Lo Stato membro dell’infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della presente direttiva».

B.   Diritto polacco

14.

Il capo 66b dell’ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante istituzione del codice di procedura penale) ( 7 ), del 6 giugno 1997, traspone nell’ordinamento giuridico polacco le disposizioni della decisione quadro 2005/214.

15.

Il capo 66b del CPP, rubricato «Richiesta di uno Stato membro dell’Unione europea di dare esecuzione a una decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie», prevede, all’articolo 611ff, quanto segue:

«§ 1.   Qualora [lo Stato della decisione] richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal Sąd Rejonowy [tribunale circondariale, Polonia] del distretto in cui l’autore dell’illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea. Ai sensi del presente capo, per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo in capo all’autore dell’illecito di pagare in base a quanto statuito nella decisione:

1)

una somma di denaro irrogata a titolo di pena a seguito di condanna per il reato commesso, diverso da una contravvenzione;

(…)

§ 6.   Salvo che le disposizioni del presente capo non dispongano diversamente, all’esecuzione delle decisioni previste al paragrafo 1 si applica la normativa polacca. (…)».

16.

L’articolo 611fg del CPP così dispone:

«L’esecuzione della decisione di cui all’articolo 611ff, paragrafo 1, può essere negata qualora:

1)

il fatto per cui la decisione è stata emessa non costituisca un reato diverso da una contravvenzione in base alla legge polacca, salvo l’ipotesi in cui, ai sensi della legge dello Stato della decisione, si tratti del reato previsto all’articolo 607w o di uno dei seguenti reati:

(…)

c)

contro la sicurezza della circolazione stradale,

(…)

2)

la decisione non sia corredata del certificato di cui all’articolo 611ff, paragrafo 2, o tale certificato sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione;

(…)

7)

l’autore dell’illecito non sia assoggettato alla giurisdizione dei giudici penali polacchi o manchi l’autorizzazione necessaria per intraprendere l’azione penale;

(…)

9)

in base al certificato di cui all’articolo 611ff, paragrafo 2, risulti che la persona interessata dalla decisione non sia stata adeguatamente informata in merito alla possibilità e al diritto di opporsi al procedimento;

10)

in base al certificato di cui all’articolo 611ff, paragrafo 2, risulti che la decisione sia stata emessa in assenza dell’autore dell’illecito, a meno che:

a)

l’autore dell’illecito sia stato chiamato a comparire o sia stato informato con altri mezzi delle date e del luogo fissati per l’udienza, e sia stato edotto del fatto che la mancata comparizione non impedisce l’emissione della decisione, o abbia conferito mandato a un difensore che abbia presenziato all’udienza;

b)

dopo aver ricevuto la notifica della copia della decisione ed essere stato informato del diritto, dei termini e delle modalità, nello Stato della decisione, per la presentazione dell’istanza di avvio di un nuovo procedimento, vertente sulla medesima questione, da svolgersi in sua presenza, l’autore dell’illecito non abbia presentato tale istanza nel termine stabilito o abbia dichiarato di non opporsi alla decisione;

11)

in caso di giurisdizione dei giudici penali polacchi, per il reato, diverso dalla contravvenzione, cui si riferisce la decisione sia stata concessa l’amnistia;

12)

la decisione riguardi sanzioni pecuniarie di importo inferiore a EUR 70 o all’equivalente di tale importo in altra valuta».

17.

L’articolo 611fh del CPP dispone quanto segue:

«§ 1.   Il giudice si pronuncia in merito all’esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie in un’udienza alla quale hanno diritto di partecipare il prokurator [pubblico ministero, Polonia], l’autore dell’illecito se si trova nel territorio polacco e, se non compare personalmente, il suo difensore. Se l’autore dell’illecito non si trova nel territorio polacco e non ha un difensore, il presidente dell’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sul caso può nominare un difensore d’ufficio.

§ 2.   La decisione sull’esecuzione di una decisione in materia di sanzioni pecuniarie può essere impugnata.

§ 3.   La decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato previsto all’articolo 611ff, paragrafo 2, costituisce titolo esecutivo e diventa esecutiva in Polonia a seguito dell’emissione del provvedimento giurisdizionale sulla sua esecuzione.

§ 4.   Qualora le informazioni trasmesse dallo Stato della decisione non siano sufficienti per decidere in merito all’esecuzione di una decisione sulle sanzioni pecuniarie, il giudice dello Stato di esecuzione richiede al giudice competente o a un’altra autorità dello Stato della decisione di integrarle in un termine stabilito.

§ 5.   In caso di inosservanza del termine di cui al paragrafo 4, il provvedimento giurisdizionale sull’esecuzione della decisione viene emesso sulla base delle informazioni precedentemente trasmesse».

18.

L’ustawa – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (legge recante istituzione del codice di procedura in materia di contravvenzioni) ( 8 ), del 24 agosto 2001, dispone, all’articolo 116b, paragrafo 1, quanto segue:

«Le disposizioni di cui ai capi 66a e 66b del [CPP] si applicano per analogia alle richieste provenienti da Stati membri dell’[Unione] e aventi ad oggetto l’esecuzione di ammende, di sanzioni pecuniarie supplementari, di un obbligo di indennizzo o di dare esecuzione a una sanzione pecuniaria irrogata da un’autorità giudiziaria o altra autorità di uno Stato membro dell’[Unione]».

19.

Nell’ambito del capo XI, rubricato «Contravvenzioni in materia di sicurezza e ordine della circolazione stradale», dell’ustawa – Kodeks wykroczeń (legge recante istituzione del codice delle contravvenzioni) ( 9 ), del 20 maggio 1971, l’articolo 92a così prevede:

«Chiunque, conducendo un veicolo, non osserva i limiti di velocità stabiliti dalla legge o da un segnale stradale, è punibile con la pena dell’ammenda».

20.

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks karny wykonawczy (legge recante istituzione del codice dell’esecuzione delle pene) ( 10 ), del 6 giugno 1997:

«L’esecuzione (…) della pena dell’ammenda, di una prestazione pecuniaria nonché delle spese giudiziarie è disciplinata dal Kodeks postępowania cywilnego [codice di procedura civile], salvo che la presente legge disponga diversamente».

21.

L’articolo 33 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante istituzione del codice civile) ( 11 ), del 23 aprile 1964, enuncia quanto segue:

«Sono persone giuridiche lo Skarb Państwa [Erario, Polonia] e gli organismi ai quali disposizioni speciali conferiscono la personalità giuridica».

22.

L’articolo 64 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante istituzione del codice di procedura civile) ( 12 ), del 17 novembre 1964, così dispone:

«§ 1.   Ogni persona fisica o giuridica ha la capacità di stare in giudizio in qualità di parte (capacità processuale).

§ 11.   Sono dotati della capacità processuale anche gli organismi privi di personalità giuridica ai quali la legge riconosce tale capacità.

(…)».

23.

L’articolo 5, punto 4, dell’Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (legge sul libero esercizio dell’’attività economica) ( 13 ), del 2 luglio 2004, definisce la «succursale» come «parte separata e autonoma sotto l’aspetto organizzativo di un’attività economica, svolta dall’imprenditore al di fuori della sua sede legale o del luogo principale di esercizio dell’attività».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

24.

Il 9 luglio 2017 il CJIB si è rivolto al Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica‑Sud, in Danzica, Polonia), giudice del rinvio nel caso di specie, con la richiesta di riconoscimento ed esecuzione della decisione del 25 novembre 2016.

25.

La sanzione prevista in tale decisione è stata inflitta per un fatto commesso dal conducente di un veicolo di proprietà della Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, avvenuto il 13 novembre 2016 a Utrecht (Paesi Bassi), consistente nell’aver superato di 6 km/h la velocità massima consentita.

26.

Dal certificato allegato alla decisione del 25 novembre 2016 dal CJIB risulta che la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, soggetto al quale è stata inflitta la sanzione, «per sua volontà, non è stata ascoltata» nel corso del procedimento. Essa è stata informata, conformemente all’ordinamento dei Paesi Bassi, del suo diritto di contestare la fondatezza degli addebiti a suo carico, ma non ha presentato ricorso entro il termine indicato. Di conseguenza, la decisione è passata in giudicato il 6 gennaio 2017 e, in base all’ordinamento dei Paesi Bassi, l’esecuzione della sanzione cadrà in prescrizione il 6 gennaio 2022.

27.

Il giudice del rinvio ha fissato un’udienza per il riconoscimento e l’esecuzione della sanzione pecuniaria. Le parti non si sono costituite e non hanno presentato dichiarazioni.

28.

Il giudice del rinvio rileva che il capo 66b del CPP, che traspone nel diritto polacco le disposizioni della decisione quadro 2005/214, si applica sia all’esecuzione delle decisioni in materia di reati sia all’esecuzione delle decisioni in materia di contravvenzioni ( 14 ).

29.

Esso ritiene tuttavia che la trasposizione della decisione quadro 2005/214 non sia completa. Il legislatore polacco avrebbe utilizzato il termine «autore dell’illecito» per definire l’ambito di applicazione ratione personae della normativa di trasposizione, ma nel CPP tale termine comprenderebbe unicamente le persone fisiche, mentre, ai sensi degli articoli 1 e 9 di detta decisione quadro, quest’ultima si applica del pari alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche.

30.

Di conseguenza, la possibilità di eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica non rientrerebbe nell’ambito di applicazione degli articoli 611ff e seguenti del CPP, né in quello dell’ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (legge sulla responsabilità dei soggetti collettivi in materia di atti illeciti passibili di sanzioni) ( 15 ), del 28 ottobre 2002, in quanto detta legge non si applica alle contravvenzioni commesse da soggetti collettivi.

31.

Secondo il giudice del rinvio, tale circostanza comporta il rifiuto sistematico da parte dei giudici polacchi di riconoscere ed eseguire le decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie a persone giuridiche, pur se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, dette decisioni devono essere eseguite anche qualora lo Stato di esecuzione non ammetta il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

32.

Per quanto riguarda la possibilità di applicazione diretta, da parte dei giudici polacchi, della menzionata decisione quadro, il giudice del rinvio indica che, secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 29 giugno 2017, Popławski ( 16 ), data la mancanza di effetto diretto delle decisioni quadro, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il diritto nazionale in modo conforme a tali decisioni.

33.

Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «autore dell’illecito» di cui al CPP non possa essere interpretata nel senso che include le persone giuridiche, al fine di assicurare la conformità delle disposizioni nazionali con la decisione quadro 2005/214.

34.

Di conseguenza, da un lato, il giudice del rinvio si interroga sull’obbligo di disapplicare la norma nazionale qualora essa non possa essere oggetto di un’interpretazione conforme, o di sostituirla con la disposizione della suddetta decisione quadro.

35.

Dall’altro, esso si interroga sulla nozione di «persona giuridica». Osserva che, secondo il diritto polacco, un’entità quale la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica è menzionata nel registro delle imprese e dispone di una sede propria. Nonostante la sua indipendenza organizzativa, tale entità non avrebbe personalità (capacità) giuridica distinta da quella della Bank BGŻ BNP Paribas S.A., che ha sede a Varsavia (Polonia) ( 17 ), e non potrebbe essere parte del processo (salvo nelle cause in materia di diritto del lavoro). Viceversa, sembrerebbe che, secondo la legge dei Paesi Bassi, anche le unità organizzative di una persona giuridica rientrino nella nozione di «persona giuridica».

36.

In tale contesto, il giudice del rinvio intende accertare se la nozione di «persona giuridica» utilizzata nella decisione quadro 2005/214 sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione, oppure debba essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione o a quella dello Stato di esecuzione.

37.

Pertanto, il Sąd Rejonowy Gdańsk‑Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica‑Sud, in Danzica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, lettera a), l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, lettera b), della decisione quadro [2005/214] debbano essere interpretati nel senso che si deve applicare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona giuridica nello Stato di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la nozione di “persona giuridica” prevista agli articoli 1, lettera a), e 9, paragrafo 3, della decisione quadro [2005/214] debba essere interpretata:

a)

in base alla legge dello Stato della decisione [(articolo 1, lettera c)];

b)

in base alla legge dello Stato di esecuzione [(articolo 1, lettera d)];

c)

ovvero, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione,

e, di conseguenza, se essa includa anche la succursale di una persona giuridica, sebbene, nello Stato di esecuzione, tale succursale sia sprovvista di personalità giuridica».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

38.

Hanno presentato osservazioni scritte la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia, i governi polacco, ungherese e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea.

V. Analisi

A.   Sulla prima questione pregiudiziale

39.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede alla Corte se gli articoli 1, lettera a), 9, paragrafo 3, e 20, paragrafi 1 e 2, lettera b), della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica deve essere eseguita dallo Stato di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della menzionata decisione quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche.

40.

In primo luogo, ritengo che dalla decisione quadro 2005/214 emerga univocamente che, quand’anche la legge dello Stato di esecuzione non ammetta il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, le sanzioni pecuniarie inflitte a tali persone per le infrazioni stradali devono essere riconosciute ed eseguite.

41.

A tale proposito, rilevo che, ai sensi di numerose disposizioni della decisione quadro 2005/214, quali l’articolo 1, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, o la sezione f) del certificato ad essa allegato ( 18 ), nell’ambito del sistema istituito da tale decisione quadro, le sanzioni pecuniarie possono essere inflitte sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

42.

Inoltre, dalla lettura combinata degli articoli 6 e 7 della decisione quadro 2005/214 emerge che, in linea di principio, le decisioni ai sensi di detta decisione quadro devono essere riconosciute ed eseguite, senza che gli Stati membri possano basare un rifiuto sulla circostanza che la legge nazionale non prevede la possibilità di eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica ( 19 ).

43.

Infine, il legislatore dell’Unione ha previsto le differenze tra le legislazioni nazionali per quanto riguarda la responsabilità penale delle persone giuridiche ( 20 ). Pertanto, senza imporre agli Stati membri alcun obbligo di introdurre la responsabilità penale di tali persone, esso ha previsto, all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, che le sanzioni pecuniarie inflitte ad una persona giuridica devono ricevere esecuzione «anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche».

44.

Di conseguenza, la decisione quadro 2005/214, il cui carattere cogente è indiscutibile ( 21 ), impone chiaramente agli Stati membri l’obbligo di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche.

45.

Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), di detta decisione quadro, poiché la possibilità offerta agli Stati membri di limitarne, transitoriamente e a determinate condizioni, l’applicazione alle persone giuridiche è venuta meno il 22 marzo 2010.

46.

In secondo luogo, muovendo dal presupposto che le disposizioni della decisione quadro 2005/214 non siano state recepite correttamente nell’ordinamento giuridico polacco, che la nozione di «autore dell’illecito» di cui all’articolo 611ff, paragrafo 1, del CPP non includa le persone giuridiche e che nessun’altra disposizione consenta di colmare tale lacuna, il giudice del rinvio chiede se il diritto nazionale debba essere disapplicato e sostituito con le disposizioni della menzionata decisione quadro.

47.

A tale proposito, ricordo che gli effetti delle decisioni quadro sono stati precisati e circoscritti nella giurisprudenza più recente della Corte ( 22 ). Basandosi sulla mancanza di effetto diretto di dette decisioni, la Corte ha ritenuto che un giudice di uno Stato membro, oltre a non poter applicare direttamente le disposizioni di una decisione quadro, non sia tenuto ad escludere l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale contraria a una decisione quadro ( 23 ). Tuttavia, il carattere cogente delle decisioni quadro comporta per le autorità nazionali l’obbligo di interpretare il loro diritto interno conformemente ad esse ( 24 ).

48.

In pratica, ciò significa che le autorità nazionali sono tenute ad interpretare il diritto nazionale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa. Tale interpretazione non può tuttavia condurre, da un lato, ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale e, dall’altro, a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che hanno commesso un reato ( 25 ).

49.

Nel caso di specie, in assenza di effetto diretto della decisione quadro 2005/214, è quindi escluso che il giudice nazionale possa disapplicare il CPP o applicare direttamente detta decisione quadro in luogo di quest’ultimo.

50.

Per quanto riguarda l’interpretazione conforme delle disposizioni del CPP che recepiscono la decisione quadro 2005/214, è evidente che, in base alla ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali, spetta eventualmente al solo giudice del rinvio stabilire, tenuto conto del diritto interno nel suo insieme e dei metodi di interpretazione ivi riconosciuti, se sia possibile un’interpretazione conforme del diritto nazionale che garantisca la piena efficacia di tale decisione quadro e conduca a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima ( 26 ).

51.

Tuttavia, poiché il giudice del rinvio sembra dubitare che siffatta possibilità sussista nel caso di specie, desidero evidenziare i seguenti elementi ( 27 ).

52.

In primo luogo, al pari del governo polacco e della Commissione, ritengo che nella nozione di «autore dell’illecito» possano rientrare sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

53.

Inoltre, atteso che la decisione quadro 2005/214 non ha lo scopo di armonizzare il diritto penale sostanziale, il legislatore polacco, a mio avviso in conformità con tale decisione quadro, ha fatto ricorso, nel contesto della trasposizione di detta decisione quadro nel capo 66b del CPP, alla nozione di «autore dell’illecito», ossia una nozione prima facie neutra, di modo che, nel contesto del capo 66b del CPP e dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie, la nozione in parola può essere interpretata indipendentemente dal significato che assume nel diritto penale sostanziale ( 28 ). Tale approccio del legislatore polacco risponde, a mio avviso, alla logica della decisione quadro 2005/214, giacché quest’ultima non impone affatto agli Stati membri di prevedere un meccanismo di responsabilità penale delle persone giuridiche obbligandoli nel contempo ad eseguire le sanzioni pecuniarie inflitte a dette persone.

54.

Di conseguenza, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, al fine di interpretare la nozione di «autore dell’illecito» ai sensi delle disposizioni del CPP in materia di esecuzione delle sanzioni, non occorre fare riferimento a tale nozione ai sensi del diritto penale sostanziale, sicché detta nozione, a mio avviso, può essere interpretata nel senso che riguarda il soggetto destinatario di una sanzione pecuniaria definitiva, a prescindere dalla circostanza che si tratti una persona giuridica o di una persona fisica.

55.

Peraltro, secondo il fascicolo di cui dispone la Corte, vari giudici polacchi hanno già dato seguito favorevolmente a richieste di esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte nei Paesi Bassi a persone giuridiche per infrazioni stradali. Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio e nel fascicolo sottoposto alla Corte, ritengo che si possa concludere che il diritto polacco non osta all’esecuzione in tale Stato membro dell’ammenda inflitta a una persona giuridica o, in ogni caso, a che tale diritto possa essere interpretato conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2005/214.

56.

In secondo luogo, dev’essere respinta ogni obiezione fondata su un eventuale aggravamento della responsabilità penale delle persone giuridiche. Infatti, il principio e la portata della responsabilità dell’autore dell’illecito non sono determinati dalla decisione quadro 2005/214, bensì in base alla legge dello Stato della decisione e, nello Stato di esecuzione, nella fattispecie la Repubblica di Polonia, si pone soltanto il problema dell’esecuzione della sanzione.

57.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si propone di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che le disposizioni della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretate nel senso che una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona giuridica deve essere applicata dallo Stato di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche. A tal fine, dal momento che le disposizioni di detta decisione quadro non hanno effetto diretto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione deve tenere conto dell’ordinamento interno nel suo complesso ed applicare i metodi ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretare le disposizioni nazionali, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2005/214.

B.   Sulla seconda questione pregiudiziale

58.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, da un lato, se la nozione di «persona giuridica» di cui alla decisione quadro 2005/214 debba essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione o dello Stato di esecuzione, oppure come una nozione autonoma di diritto dell’Unione e, dall’altro, se da ciò si debba dedurre che tale nozione include anche un’entità quale la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, sebbene la medesima sia sprovvista di personalità giuridica propria nello Stato di esecuzione.

59.

In sostanza, oltre alla definizione della nozione di «persona giuridica», il giudice del rinvio intende stabilire come e nei confronti di quale soggetto debba essere eseguita la sanzione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

60.

A tale proposito, ricordo che, nel caso di specie, la sanzione è stata inflitta alla Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, ma solo la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia dispone in Polonia della personalità (capacità) giuridica. Pertanto, fatte salve le verifiche che dovrà effettuare il giudice del rinvio, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, secondo il diritto polacco, la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica e la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia costituiscono un’unica entità, la prima delle quali è una struttura locale della seconda. Sotto il profilo giuridico, tale unità organizzativa si concretizza nel fatto che, a differenza della Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia, la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica non ha personalità (capacità) giuridica e non può quindi essere parte di procedimenti penali o civili ( 29 ).

61.

Secondo il giudice del rinvio, tale circostanza può condurre al rifiuto delle autorità polacche di eseguire la sanzione in quanto un’entità quale la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, non essendo legittimata ad agire nel procedimento di esecuzione, potrebbe subire una lesione dei propri diritti. Orbene, tale questione è chiaramente problematica, in quanto la richiesta del CJIB, in linea di principio, deve essere eseguita ( 30 ).

62.

Per quanto riguarda la prima parte della presente questione pregiudiziale, in primo luogo, ritengo che la nozione di «persona giuridica» non debba essere interpretata, nel sistema della decisione quadro 2005/214, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

63.

Infatti, sebbene l’interpretazione autonoma sia, in linea di principio, una garanzia di effettività del diritto dell’Unione ( 31 ), tale modo di procedere contrasterebbe nel caso di specie con la volontà del legislatore dell’Unione.

64.

Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 e del principio del reciproco riconoscimento consente di assicurare l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche superando la dicotomia tra il rinvio al diritto degli Stati membri e la nozione autonoma ( 32 ). Pertanto, assicurando l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie nonostante le differenze tra le normative nazionali in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, ritengo che il legislatore dell’Unione intendesse precisamente evitare che detta nozione fosse oggetto di un’interpretazione propria del diritto dell’Unione.

65.

Aggiungo che, peraltro, sebbene l’interpretazione autonoma di una nozione sia limitata, in linea di principio, allo strumento giuridico di cui essa fa parte ( 33 ), un’interpretazione autonoma della nozione di «persona giuridica», ancorché circoscritta alla sola decisione quadro 2005/214, potrebbe avere gravi conseguenze in altri settori dell’Unione, mentre sia la Corte sia il legislatore dell’Unione sono sempre rimasti, a mio avviso, molto cauti riguardo a tale nozione ( 34 ).

66.

In secondo luogo, nel sistema della decisione quadro 2005/214, l’ordinamento dello Stato della decisione disciplina la responsabilità e la sanzione e determina l’entità destinataria di tale sanzione, cosicché la nozione di «persona giuridica» deve essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione.

67.

A tal riguardo, non è superfluo sottolineare che l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214, dal quale risulta che la legge penale dello Stato della decisione si applica, in particolare, per la definizione del reato, rispecchia il principio di territorialità della legge penale. All’ambito di detta disposizione è riconducibile l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2005/214, secondo cui, da un lato, la legislazione dello Stato di esecuzione si applica all’esecuzione della sanzione e, dall’altro, una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica deve ricevere esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette la responsabilità penale delle persone giuridiche.

68.

Pertanto, pur senza procedere all’armonizzazione delle legislazioni penali sostanziali e delle legislazioni in materia di esecuzione delle sanzioni, il legislatore dell’Unione garantisce tuttavia l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie negli Stati membri in virtù del principio del reciproco riconoscimento ( 35 ).

69.

Per tutti questi motivi ritengo che, nel sistema della decisione quadro 2005/214, la nozione di «persona giuridica» non possa essere interpretata come una nozione autonoma, bensì debba essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione.

70.

Per quanto riguarda la seconda parte della questione pregiudiziale in esame, ritengo che occorra tenere conto sia della necessità di un’applicazione efficace delle sanzioni pecuniarie, sia della tutela dei diritti delle entità destinatarie di tali sanzioni.

71.

Orbene, nel caso di specie, poiché il soggetto sanzionato nei Paesi Bassi è sprovvisto della personalità (capacità) giuridica necessaria per agire in un procedimento di esecuzione in Polonia, la difficoltà risiede nell’applicazione pratica della decisione quadro 2005/214. È quindi evidente che, affinché una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica possa essere eseguita in uno Stato membro, tale persona deve essere titolare di diritti ed obblighi, poiché in caso contrario l’esecuzione della sanzione si rivela problematica.

72.

A tale proposito, è innegabile che in una situazione nella quale le autorità polacche hanno fornito ai loro omologhi, nell’ambito della cooperazione istituita dalla direttiva 2015/413, informazioni non inesatte, ma quanto meno incomplete ( 36 ), ciò pregiudica sia l’obiettivo di detta direttiva sia quello della decisione quadro 2005/214. In assenza di un riferimento al fatto che il proprietario del veicolo responsabile dell’infrazione è un’entità rispetto alla quale non è garantita l’esecuzione di una sanzione pecuniaria, tale esecuzione è necessariamente messa a rischio ( 37 ).

73.

Di conseguenza, per il futuro e al fine di garantire la sostenibilità del sistema della decisione quadro 2005/214, è fondamentale che, conformemente al principio di leale cooperazione e allo spirito di collaborazione che presiede sia alla direttiva 2015/413 sia alla suddetta decisione quadro, gli Stati membri forniscano, ai sensi di tale direttiva, informazioni che consentano non solo di identificare il proprietario del veicolo responsabile della violazione, ma altresì di garantire l’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie nell’intera Unione ( 38 ).

74.

Tuttavia, tali raccomandazioni valgono solo per il futuro e non forniscono al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di adempiere, nel caso di specie, agli obblighi derivanti dalla decisione quadro 2005/214.

75.

A tal riguardo, come rilevato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, nel sistema della decisione quadro 2005/214 l’ordinamento dello Stato della decisione disciplina la responsabilità e la sanzione e determina il soggetto destinatario della sanzione, mentre l’ordinamento dello Stato di esecuzione si applica all’esecuzione della sanzione e non può ostare ad essa in ragione del fatto che le persone giuridiche non dispongono dei diritti processuali necessari per agire nell’ambito del procedimento di esecuzione.

76.

Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, e fatte salve le verifiche che dovrà effettuare il giudice del rinvio, ritengo che, per assicurare l’esecuzione della sanzione pecuniaria, la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia possa essere considerata il soggetto giuridicamente responsabile per la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica in quanto persona giuridica dotata di personalità (capacità) giuridica e, pertanto, il soggetto sanzionato. La richiesta del CJIB potrebbe quindi essere trasmessa, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2005/214, al tribunale competente di Varsavia in cui il soggetto di cui trattasi ha sede.

77.

È vero che nella decisione quadro 2005/214 il legislatore dell’Unione ha ripetutamente sottolineato l’importanza del rispetto dei diritti fondamentali ( 39 ) e che il suo obiettivo era facilitare l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie assicurando nel contempo il rispetto delle garanzie adeguate per le persone ed entità nei confronti delle quali sono eseguite dette sanzioni.

78.

A tal riguardo, in primo luogo, le eventuali violazioni dei diritti della Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia possono essere, se non interpretate in rapporto ai suoi legami particolari con la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica quanto meno esaminate tenendo conto dei medesimi. Ricordo infatti che, secondo il diritto polacco, la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia e la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica costituiscono un’unica entità e che solo la prima è dotata di personalità (capacità) giuridica. Pertanto, da un lato, la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia è responsabile delle azioni della seconda. Dall’altro, la volontà della Bank BGŻ BNP Paribas Danzica di non essere ascoltata e di non proporre ricorso può essere considerata come quella dell’entità unica.

79.

In secondo luogo, si potrebbe ritenere che una situazione come quella di cui al procedimento principale costituisca anzitutto una disfunzione interna dovuta a un difetto di comunicazione tra la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia e la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica. Tuttavia, poiché queste ultime costituiscono un’entità unica, tale difetto di comunicazione è privo di effetti, in quanto gli atti della Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, come la sua decisione di non proporre ricorso nei Paesi Bassi, sono attribuite alla Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia.

80.

In ogni caso, è evidente che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia deve poter far valere i propri diritti nello Stato di esecuzione.

81.

Essa potrebbe quindi sostenere, nell’ambito dell’eventuale ricorso contro il titolo esecutivo previsto dall’articolo 611fh, paragrafo 2, del CPP, che i suoi diritti sono stati lesi in misura sproporzionata in quanto non le è stato possibile agire nei Paesi Bassi. L’esame di siffatta violazione e della sua proporzionalità dovrebbe essere effettuato caso per caso e rientrerebbe pertanto nella competenza dei giudici dello Stato di esecuzione.

82.

Di conseguenza, si propone di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «persona giuridica» non è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, bensì dev’essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione, e che la nozione di «persona giuridica» ai sensi di detta decisione quadro comprende un’entità sprovvista di personalità giuridica quale la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, a condizione che essa costituisca un’unità organizzativa con un’entità dotata di personalità giuridica.

VI. Conclusione

83.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Rejonowy Gdańsk‑Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica‑Sud, in Danzica, Polonia):

1)

Le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretate nel senso che si deve applicare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona giuridica nello Stato membro di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche. A tal fine, dal momento che le disposizioni di detta decisione quadro non hanno effetto diretto, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve tenere conto dell’ordinamento interno nel suo complesso ed applicare i metodi ermeneutici riconosciuti dallo stesso per interpretare le disposizioni nazionali, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro medesima.

2)

Le disposizioni della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretate nel senso che la nozione di «persona giuridica» non è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, bensì dev’essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione. La nozione di «persona giuridica» ai sensi di detta decisione quadro comprende un’entità sprovvista di personalità giuridica come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che essa costituisca un’unità organizzativa con un’entità dotata di personalità giuridica.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2005, L 76, pag. 16, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»).

( 3 ) In prosieguo: il «CJIB».

( 4 ) In prosieguo: la «Bank BGŻ BNP Paribas Danzica». Detta decisione è di seguito indicata come la «decisione del 25 novembre 2016».

( 5 ) C‑579/15, EU:C:2017:503.

( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU 2015, L 68, pag. 9).

( 7 ) Dz. U. n. 89, posizione 555; in prosieguo: il «CPP».

( 8 ) Dz. U. n. 106, posizione 1148.

( 9 ) Dz. U. n. 12, posizione 114.

( 10 ) Dz. U. n. 90, posizione 557.

( 11 ) Dz. U. n. 16, posizione 93.

( 12 ) Dz. U. n. 43, posizione 296.

( 13 ) Dz. U. n. 173, posizione 1807.

( 14 ) Per queste ultime, in virtù del rinvio operato dall’articolo 116b, paragrafo 1, della legge recante istituzione delcodice di procedura in materia di contravvenzioni.

( 15 ) Dz. U. n. 197, posizione 1661.

( 16 ) C‑579/15, EU:C:2017:503.

( 17 ) In prosieguo: la «Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia».

( 18 ) Ai fini dell’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica, l’autorità competente dello Stato della decisione è tenuta, in forza dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, a trasmettere tale decisione corredata del certificato di cui all’allegato della medesima decisione quadro. Se la sanzione è inflitta a una persona giuridica, la sezione f) di detto certificato richiede che ne siano indicati il nome, il tipo di forma giuridica, la sede statutaria nonché la descrizione e la localizzazione dei suoi beni e redditi.

( 19 ) L’articolo 7 della decisione quadro 2005/214 elenca i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie. Fra tali motivi non figura la circostanza che la legge nazionale non preveda la possibilità di eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica.

( 20 ) Per una panoramica delle differenze tra le legislazioni nazionali poco dopo l’adozione della decisione quadro 2005/214, v. Adam, S., Colette‑Basecqz, N. e Nihoul, M., La responsabilité pénale des personnes morales en Europe, Corporate Criminal Liability in Europe, La Charte, Bruxelles, 2008.

( 21 ) V. sentenza del 16 giugno 2005, Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386, punti 3334). A tale proposito, rilevo che la tesi della Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia, secondo cui, in mancanza di trasposizione nel diritto polacco delle disposizioni della decisione quadro 2005/214 che prevedono la possibilità di eseguire in tale Stato membro una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica, le disposizioni di tale decisione quadro non potrebbero costituire il fondamento dell’esecuzione di una decisione siffatta in detto Stato membro, non può essere accolta, in quanto conduce di fatto a rimettere in discussione l’efficacia vincolante della menzionata decisione quadro.

( 22 ) V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530).

( 23 ) V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 60 a 71).

( 24 ) V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 72 e giurisprudenza citata).

( 25 ) V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 73 a 76).

( 26 ) Come la Corte ha già precisato in relazione ai limiti dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale ricordati nella sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 77 e giurisprudenza citata).

( 27 ) Anche se tale circostanza non deve influire sulla valutazione del giudice nazionale relativa alla possibilità di procedere ad un’interpretazione conforme del diritto nazionale, rilevo che, qualora non sia possibile applicare direttamente le disposizioni della decisione quadro 2005/214 e accogliere la richiesta del CJIB su un fondamento diverso dal capo 66b del CPP, l’interpretazione conforme delle disposizioni del CPP rappresenta l’unico modo per rispettare l’effetto obbligatorio di tale decisione quadro.

( 28 ) Tale posizione si imporrebbe anche qualora, in altri capi del medesimo codice, detta nozione includesse solo le persone fisiche, in quanto il capo 66b del CPP riguarda esclusivamente le richieste presentate nel contesto della decisione quadro 2005/214 e si riferisce soltanto all’organizzazione dell’esecuzione della sanzione pecuniaria, e non all’azione penale in sé.

( 29 ) A tale proposito, sottolineo che solo la Bank BGŻ BNP Paribas Varsavia è intervenuta nel corso del procedimento dinanzi alla Corte e solo tale entità ha conferito mandato di rappresentanza agli avvocati.

( 30 ) Come dimostra molto chiaramente l’articolo 6 della decisione quadro 2005/214. Nel sistema di tale decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire le decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie sulla base del principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Pertanto, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire tale decisione solo per i motivi, tassativamente elencati, di non esecuzione previsti da detta decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [v., per analogia, sentenze del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 29), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41)].

( 31 ) V. sentenza del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 26).

( 32 ) L’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 consente quindi di distinguere la presente questione pregiudiziale dalle sentenze del 16 novembre 2010, Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683), e del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733).

( 33 ) Ricordo ad ogni buon fine che, secondo costante giurisprudenza, l’interpretazione autonoma e uniforme deve effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione nella quale si inserisce e dello scopo perseguito dalla normativa di cui la nozione autonoma fa parte [v., in particolare, sentenza del 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 26)].

( 34 ) Per un rifiuto implicito di interpretare tale nozione in maniera autonoma, v. ordinanza del 24 novembre 2009, Landtag Schleswig‑Holstein/Commissione (C‑281/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:728, punti 2022). Rilevo inoltre che, in una serie di atti di diritto derivato basati sull’articolo 83, paragrafo 1, TFUE e volti a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati, il legislatore dell’Unione ha rinviato la definizione di «persona giuridica» alle legislazioni nazionali e non ad una nozione di cui spetterebbe alla Corte fornire un’interpretazione autonoma [v., ad esempio, direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU 2017, L 88, pag. 6)].

( 35 ) Tale principio informa l’intero impianto della decisione quadro 2005/214 e in particolare quello del suo articolo 6.

( 36 ) Nel caso di specie, le autorità dei Paesi Bassi hanno identificato il proprietario del veicolo responsabile dell’infrazione, vale a dire la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, sulla base dei dati di immatricolazione contenuti nei registri polacchi. A tal riguardo, è sorprendente che il titolare della carta di circolazione, ossia il proprietario o il detentore del veicolo, sia un’entità sprovvista di personalità (capacità) giuridica.

( 37 ) Al pari del governo dei Paesi Bassi, ritengo essenziale che lo Stato della decisione possa utilizzare le informazioni fornite dallo Stato di esecuzione per individuare la persona responsabile delle infrazioni stradali e sanzionarla.

( 38 ) Qualora informazioni inesatte portassero alla conclusione che la persona destinataria di una sanzione pecuniaria non è il soggetto responsabile dell’illecito, occorrerebbe prevedere garanzie supplementari, come una riapertura del procedimento o un’azione di risarcimento danni, a favore di tale persona.

( 39 ) V. considerando 5 e articolo 3 di tale decisione quadro.

Top