EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0519

Causa C-519/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Disposizione facoltativa – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 – Nozione di «persona a carico»)

OJ C 54, 17.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-519/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica dell’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 10, paragrafo 2 - Disposizione facoltativa - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 - Nozione di «persona a carico»)

(2020/C 54/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: TB

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità, purché:

da un lato, tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, e

dall’altro, sia possibile stabilire, anche tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


Top