Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0211

Causa C-211/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Ospedalizzazione e cure mediche – Enti ospedalieri – Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico – Articoli 377 e 391 – Deroghe – Possibilità di optare per la tassazione – Mantenimento della tassazione – Modifica delle condizioni di esercizio dell’attività]

GU C 161 del 11.5.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-211/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni - Ospedalizzazione e cure mediche - Enti ospedalieri - Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico - Articoli 377 e 391 - Deroghe - Possibilità di optare per la tassazione - Mantenimento della tassazione - Modifica delle condizioni di esercizio dell’attività)

(2020/C 161/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Idealmed III — Serviços de Saúde SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, al fine di determinare se prestazioni di assistenza fornite da un istituto ospedaliero privato, che rivestono interesse generale, siano assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, ai sensi della stessa disposizione, il fatto che tali prestazioni siano fornite in base ad accordi conclusi con le autorità pubbliche di tale Stato membro, ai prezzi fissati da tali accordi, i cui costi sono in parte a carico degli istituti di previdenza sociale di tale Stato membro.

2)

L’articolo 391 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 377 della stessa, nonché con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che non osta all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto dei servizi di assistenza forniti da un ente ospedaliero privato che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva a causa di una modifica nelle condizioni di esercizio delle sue attività intervenuta dal momento in cui detto ente ha optato per il regime dell’imposizione previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato, la quale prevede l’obbligo, per ogni amministrato che operi una tale scelta, di rimanere assoggettato a tale regime per un certo periodo, qualora tale periodo non sia ancora scaduto.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


Top