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Document 62018CA0043

    Causa C-43/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Decreto — Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE — Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione — Nozione di «piani e programmi» — Obbligo di procedere a una valutazione ambientale)

    GU C 263 del 5.8.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 263/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale

    (Causa C-43/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Decreto - Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE - Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione - Nozione di «piani e programmi» - Obbligo di procedere a una valutazione ambientale)

    (2019/C 263/13)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrente: Compagnie d'entreprises CFE SA

    Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un decreto, come quello di cui al procedimento principale, mediante il quale uno Stato membro designi una zona speciale di conservazione (ZSC) e fissi obiettivi di conservazione nonché talune misure di prevenzione non rientra nel novero dei «piani e programmi» per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.


    (1)  GU C 112 del 26.3.2018.


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