Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TB0833

Causa T-833/17: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2023 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione («Aiuti di Stato – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico – Decisione che dichiara l’aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno – Abrogazione dell'atto impugnato – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)

GU C, C/2024/413, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/413/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/413/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/413

3.1.2024

Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2023 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-833/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico - Decisione che dichiara l’aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno - Abrogazione dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(C/2024/413)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, S. Rating, avocats, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, D. Grespan e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Maceroni e A.-L. Meyer, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1), nei limiti in cui essa le riguarda.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute da Ryanair DAC e da Airport Marketing Services Ltd.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)   GU C 63 del 19.2.2018.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/413/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top