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Document 62017CJ0722

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019.
Norbert Reitbauer e altri contro Enrico Casamassima.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenze esclusive – Articolo 24, punti 1 e 5 – Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni – Procedura di vendita forzata di un immobile – Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata.
Causa C-722/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:577

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 luglio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenze esclusive – Articolo 24, punti 1 e 5 – Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni – Procedura di vendita forzata di un immobile – Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata»

Nella causa C‑722/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach, Austria), con decisione del 19 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2017, nel procedimento

Norbert Reitbauer,

Dolinschek GmbH,

B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs‑GmbH,

Elektrounternehmen K. Maschke GmbH,

Klaus Egger,

Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

contro

Enrico Casamassima,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per N. Reitbauer, la Dolinschek GmbH, la B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs‑GmbH, la Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, K. Egger e la Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH, da G. Götz, Rechtsanwalt;

per E. Casamassima, da H. Walder, Rechtsanwalt;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, il sig. Norbert Reitbauer, la Dolinschek GmbH, la B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs‑GmbH, la Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, il sig. Klaus Egger e la Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH (in prosieguo: «Reitbauer e a.»), e, dall’altro lato, il sig. Enrico Casamassima, residente in Italia, in merito a un’azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile sito in Austria.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 15, 21 e 34 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(…)

(21)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(…)

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4

Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», contiene, inter alia, una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, che figura nella suddetta sezione 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5

L’articolo 7 di detto regolamento è del seguente tenore:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

(…)».

6

A termini dell’articolo 24, punti 1 e 5, del medesimo regolamento:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…)

5)

in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

Diritto austriaco

L’EO

7

Dagli articoli da 209 a 212 dell’Exekutionsordnung (codice delle procedure esecutive; in prosieguo: l’«EO») risulta che la ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un bene immobile dev’essere oggetto di dibattimento orale. A tal fine, i creditori sono chiamati a dichiarare le proprie pretese sul ricavato da ripartire e a fornirne prova documentale. All’udienza si esaminano la fondatezza e il rango delle pretese creditorie.

8

Nell’ambito della procedura di ripartizione del ricavato derivante da una vendita forzata, i creditori e il debitore possono opporsi, ai sensi dell’articolo 213 dell’EO, all’insinuazione delle pretese di altri creditori. Oggetto dell’opposizione possono essere la fondatezza, l’ordine di preferenza o l’importo di un credito dichiarato.

9

Ai sensi dell’articolo 231, paragrafo 1, dell’EO, il giudice si pronuncia mediante ordinanza di ripartizione sulle questioni di diritto sollevate dall’opposizione. Se la decisione sull’opposizione dipende dall’accertamento di elementi di fatto controversi, la parte ricorrente è invitata, con l’ordinanza di ripartizione, a promuovere un’azione di opposizione alla ripartizione.

10

Ai sensi dell’articolo 232 dell’EO, il giudice dell’esecuzione è competente a conoscere dell’azione di opposizione alla ripartizione.

L’AnfO

11

Ai sensi dell’articolo 1 dell’Anfechtungsordnung [regolamento in materia di azione revocatoria (actio pauliana); in prosieguo: l’«AnfO»], l’azione revocatoria è volta a che gli atti giuridici pregiudizievoli relativi al patrimonio del debitore siano dichiarati inefficaci nei soli confronti del creditore che la esperisce. Il diritto di proporre tale azione spetta quando l’esecuzione sul patrimonio del debitore non ha soddisfatto ovvero non soddisferebbe integralmente le ragioni del creditore e l’esperimento della revocatoria offre una prospettiva di soddisfazione.

12

Dagli articoli 2 e 3 dell’AnfO risulta che l’azione revocatoria può essere esperita a fronte dell’intento di sottrarre il patrimonio in frode ai creditori, ivi incluso qualsiasi atto di disposizione gratuito.

13

A termini dell’articolo 6 dell’AnfO, l’azione revocatoria non è preclusa dal fatto che l’atto revocabile sia stato compiuto sulla base di un titolo esecutivo o in esecuzione di una decisione giudiziaria.

14

Come risulta dall’articolo 10 dell’AnfO, l’azione revocatoria può essere promossa nell’ambito della procedura di ripartizione del ricavato derivante da una vendita forzata.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il sig. Casamassima e la sig.ra C., residenti a Roma (Italia), hanno convissuto quantomeno sino alla primavera del 2014. Nel 2010 essi hanno acquistato una casa a Villach (Austria). Unicamente la sig.ra C. è stata iscritta nel «Grundbuch» (libro fondiario) come proprietaria.

16

Successivamente, sono stati affidati lavori di rinnovo dell’immobile a Reitbauer e a. Dato che i pagamenti di tali lavori non venivano integralmente onorati, Reitbauer e a. hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sig.ra C. La domanda è stata accolta con sentenza non definitiva pronunciata all’inizio del 2014, cui sono seguite altre sentenze.

17

Il 7 maggio 2014 la sig.ra C. ha riconosciuto, dinanzi a un tribunale di Roma, di avere un debito a titolo di mutuo nei confronti del sig. Casamassima, di importo pari a EUR 349772,95, le cui modalità di rimborso su cinque anni erano state concordate nell’ambito di una transazione giudiziale. A garanzia del credito, la sig.ra C. si è inoltre obbligata a iscrivere un’ipoteca sul bene sito in Villach.

18

Con atto del 13 giugno 2014 formato presso un notaio con sede in Vienna (Austria), la sig.ra C. ha effettuato una nuova ricognizione del debito in parola. Il 18 giugno 2014 è stato iscritto nel Grundbuch il diritto di ipoteca sull’immobile di cui trattasi a favore del sig. Casamassima.

19

La prima sentenza resa a favore di Reitbauer e a. all’inizio del 2014 in esito all’azione risarcitoria è divenuta esecutiva solo successivamente all’iscrizione dell’ipoteca a favore del sig. Casamassima, cosicché la garanzia sul bene della sig.ra C. derivante a Reitbaeur e a. dall’esecuzione della sentenza stessa risultava di rango inferiore rispetto alla garanzia del sig. Casamassima.

20

Il 3 settembre 2015 il Tribunale di Roma ha certificato la transazione giudiziale conclusa tra la sig.ra C. e il sig. Casamassima come titolo esecutivo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

21

Nel febbraio 2016, il sig. Casamassima ha chiesto al Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach, Austria), giudice del rinvio, di procedere alla vendita forzata dell’immobile in esame. Dall’ordine di classificazione dei creditori, risultante dal Grundbuch, risulta che il prezzo di EUR 280000, al quale l’immobile è stato aggiudicato nell’autunno 2016, è stato corrisposto pressoché integralmente al sig. Casamassima per effetto della garanzia reale ivi iscritta a suo favore.

22

Al fine di impedire tale ripartizione del ricavato della vendita forzata, Reitbauer e a. hanno proposto una serie di azioni giudiziarie.

23

In tal senso, da un lato, nel giugno 2016, Reitbauer e a. hanno proposto azione revocatoria dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt, Austria) nei confronti del sig. Casamassima e della sig.ra C. Con ordinanza divenuta definitiva nel luglio 2017, detto giudice, in considerazione del domicilio del sig. Casamassima e della sig.ra C. sito al di fuori dell’Austria, ha respinto la domanda per difetto di competenza giurisdizionale internazionale.

24

Dall’altro lato, all’udienza svoltasi il 10 maggio 2017 dinanzi al giudice del rinvio, conformemente agli articoli da 209 a 212 dell’EO, ai fini della ripartizione tra diversi creditori del ricavato derivante dalla vendita forzata, Reitbauer e a. hanno proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 213 dell’EO, alla ripartizione nei confronti del sig. Casamassima.

25

In esito a tale opposizione, Reitbauer e a. hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio l’azione di opposizione alla ripartizione prevista all’articolo 232 dell’EO, nell’ambito della quale hanno sollevato due eccezioni. La prima eccezione è volta ad accertare l’erronea assegnazione al sig. Casamassima del ricavato derivante dalla vendita forzata, in quanto il credito di quest’ultimo sarebbe stato estinto per compensazione con il diritto al risarcimento del danno vantato dalla sig.ra C. nei suoi confronti, avendo egli conferito i lavori di rinnovo a Reitbauer e a. senza il consenso di quest’ultima. La seconda eccezione, che il giudice del rinvio equipara a un’azione revocatoria, riguarda la ricognizione di debito del 13 giugno 2014 che, ad avviso di Reitbauer e a., sarebbe stata compiuta con atto notarile al solo fine di prevenire che essi aggredissero il bene in questione.

26

A sostegno della competenza giurisdizionale internazionale del Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach) a conoscere di siffatta azione, Reitbauer e a. hanno invocato l’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012. Il sig. Casamassima, invece, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione internazionale del giudice medesimo, affermando che l’azione oggetto del procedimento principale avrebbe, in sostanza, natura analoga a quella di un’azione revocatoria, in merito alla quale questa Corte ha già dichiarato, con sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), che essa non rientra nell’ambito di applicazione di detta norma sulla competenza esclusiva.

27

Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi del diritto austriaco, all’udienza di discussione della ripartizione del ricavato derivante da una vendita forzata si può procedere, a fronte di opposizione proposta ai sensi dell’articolo 213 dell’EO, all’esame della fondatezza e del rango delle pretese creditorie. Se la decisione sull’opposizione dipende dall’accertamento di fatti controversi, le parti sono invitate a presentare, entro un mese, un’azione distinta, vale a dire l’azione di opposizione alla ripartizione.

28

Tale azione sospende l’esecuzione della decisione che definisce la ripartizione, con riguardo alla parte controversa di quest’ultima.

29

Ad avviso del giudice del rinvio, l’azione di opposizione alla ripartizione consente, in particolare, di esaminare l’opponibilità di una garanzia reale, del pari a quanto Reitbauer e a. mirano a ottenere dal predetto giudice con la seconda eccezione da essi sollevata. Il giudice medesimo ritiene che tale possibilità conferisca all’azione di opposizione alla ripartizione natura di azione revocatoria.

30

Quanto alla competenza giurisdizionale internazionale a conoscere dell’azione di opposizione alla ripartizione, il giudice del rinvio si chiede se le norme sulla competenza giurisdizionale debbano essere esaminate valutando l’azione medesima in termini globali e astratti, ovvero esaminando ciascuna eccezione sollevata nel caso concreto.

31

Ad avviso di tale giudice, le peculiarità della procedura in esame, considerata nel suo insieme, dimostrerebbero un forte nesso con il giudice del luogo dell’esecuzione forzata o in cui si trova l’oggetto della garanzia reale.

32

Pertanto, per quanto riguarda le norme sulla competenza esclusiva a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione, previste all’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio osserva che, in base all’EO, l’azione di opposizione alla ripartizione ricade nella competenza obbligatoria del giudice dell’esecuzione. Anche se l’azione ai sensi dell’articolo 232 dell’EO non mira principalmente a opporsi all’esecuzione, avendo il debitore già perso la proprietà dell’immobile per effetto della vendita forzata, l’immobile di cui trattasi sarebbe sostituito, in tale fase, dal ricavato della vendita, cosicché anche la ripartizione di quest’ultimo da parte del giudice rientrerebbe tra le attività dell’autorità d’esecuzione.

33

Per quanto concerne le norme sulla competenza esclusiva a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato, previste all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio deduce che anche l’azione di opposizione alla ripartizione rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, costituendo detta azione una tappa dell’esecuzione di una garanzia reale, che si conclude con la ripartizione del ricavato della vendita dell’immobile oggetto della garanzia in parola.

34

In tale contesto, il Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1)]

Se l’articolo 24, punto 5, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che l’opposizione prevista dall’articolo 232 dell’[EO] in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il suo credito derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre – al pari di un’azione revocatoria – sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore.

[2)]

Se l’articolo 24, punto 1, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che l’opposizione prevista dall’articolo 232 dell’[EO] in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)

si basi sull’eccezione, secondo la quale il credito del primo derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)

si basi inoltre – al pari di un’azione revocatoria – sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore medesimo».

Sulle questioni pregiudiziali

35

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito stesso, rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

36

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nella misura in cui il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001 che, a sua volta, sostituisce la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale parimenti per il regolamento n. 1215/2012, laddove tali disposizioni possano essere qualificate «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Nothartová, C‑306/17, EU:C:2018:360, punto 18, del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31, nonché del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

37

Il sistema attributivo di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento n. 1215/2012 è fondato sul principio generale sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza delle parti, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato.

38

L’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, derogando a tale norma generale sulla competenza delle autorità giurisdizionali del domicilio del convenuto, prevede norme sulla competenza esclusiva, in particolare in materia di diritti reali immobiliari e di esecuzione delle decisioni. Tali norme specifiche sulla competenza devono, di conseguenza, essere interpretate restrittivamente.

39

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo le norme rilevanti dell’EO, a seguito di una procedura di vendita forzata di un immobile, la ripartizione del ricavato dell’esecuzione forzata è decisa in un’udienza che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione. In tale occasione, laddove sia presentata opposizione avverso il diritto di un creditore di partecipare, il giudice sarà chiamato a verificare, in particolare, la fondatezza o il rango delle pretese creditorie. Qualora la decisione sull’opposizione dipenda dall’accertamento di fatti controversi, le parti sono invitate a promuovere, entro un mese, azione di opposizione alla ripartizione.

40

Nel caso di specie, a sostegno dell’azione di opposizione alla ripartizione oggetto del procedimento principale, Reitbauer e a. hanno dedotto, da una parte, l’estinzione per compensazione del credito del sig. Casamassima e, dall’altra, l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione di tale credito. Quest’ultima eccezione avrebbe, ad avviso del giudice del rinvio, natura di azione revocatoria.

41

Pur essendo innegabile che l’azione di opposizione alla ripartizione, analizzata nel suo complesso, presenti un nesso con la procedura di esecuzione relativa alla vendita forzata immobiliare, ciò non toglie che, come risulta dagli elementi degli atti sottoposti alla Corte, le eccezioni sollevate nell’ambito di tale azione possano essere molto diverse quanto al loro contenuto e, così, avere natura giuridica differente, sicché può variare in misura considerevole il nesso che queste ultime presentano con l’esecuzione forzata o con i diritti reali immobiliari.

42

Pertanto, un’analisi globale dell’azione di opposizione alla ripartizione, ai fini dell’individuazione delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale applicabili a tale azione sarebbe contraria, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 35, 38 e 48 delle sue conclusioni, all’interpretazione restrittiva delle norme sulla competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012 e imposta dal carattere derogatorio delle norme medesime.

43

Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare se, da un lato, l’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, e, dall’altro, l’articolo 24, punto 5, del medesimo regolamento, consentano di individuare il foro competente a conoscere, rispettivamente, delle singole eccezioni sollevate da Reitbauer e a.

Sull’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012

44

Per quanto concerne la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha più volte dichiarato che tale competenza esclusiva ingloba non la totalità delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 e rientrano tra quelle dirette, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenze del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 42, del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 26, nonché del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 30).

45

Pertanto, non è sufficiente che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare o che presenti un nesso con un immobile per determinare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Occorre, al contrario, che l’azione sia fondata su un diritto reale e non su un diritto di natura obbligatoria (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 34).

46

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione volta all’accertamento dell’estinzione per compensazione del credito del sig. Casamassima, si deve osservare che con tale domanda Reitbauer e a. mirano, in sostanza, a contestare la fondatezza del credito a essi opposto in sede di ripartizione del prezzo della vendita forzata.

47

Orbene, sebbene l’esistenza del credito abbia costituito il fondamento della costituzione della garanzia reale e della conseguente esecuzione, tale domanda di compensazione non è fondata su un diritto reale. La questione se il credito vantato dal sig. Casamassima nei confronti della sua debitrice si sia estinto per compensazione non presenta, quindi, alcun nesso con le ragioni che consentono di attribuire la competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali del luogo in cui l’immobile è situato, vale a dire alla necessità di eseguire sul posto verifiche, indagini e perizie (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Komu e a., C‑605/14, EU:C:2015:833, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

48

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’eccezione con la quale Reitbauer e a. contestano la fondatezza dell’atto notarile di ricognizione di debito compiuto il 13 giugno 2014 tra il sig. Casamassima e la sig.ra C. ‑ atto che ha costituito il fondamento dell’esecuzione forzata ‑ e chiedono che sia dichiarata l’inefficacia nei loro confronti di tale atto, si deve osservare che l’esame di un argomento di tal genere non richiede la valutazione né di fatti né l’applicazione di norme o di usi del luogo in cui il bene è situato tali da giustificare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui l’immobile è situato (sentenza del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 12).

49

In effetti, un’eccezione siffatta, equiparata dal giudice del rinvio a un’azione revocatoria, è fondata sul diritto di credito, che è un diritto di natura obbligatoria vantato da un creditore nei confronti del proprio debitore, e mira a tutelare il diritto di garanzia di cui il primo può disporre sul patrimonio del secondo (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 40).

50

Di conseguenza, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l’esame relativo alla sussistenza delle condizioni per tale azione non presuppone verifiche strettamente connesse al luogo in cui l’immobile è situato tali da giustificare la competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

Sull’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012

51

In limine, è opportuno ricordare che, ai sensi della disposizione in esame, in materia di esecuzione delle decisioni sono competenti solo le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione, indipendentemente dal domicilio delle parti.

52

Secondo la giurisprudenza della Corte, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 le azioni volte a far dirimere una controversia sorta circa il ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, punto 28).

53

Per quanto concerne, in primo luogo, l’eccezione sollevata da Reitbauer e a. e volta a far dichiarare l’estinzione per compensazione del credito del sig. Casamassima, si deve osservare che la verifica della fondatezza di tale domanda si discosta dalle questioni relative all’esecuzione della vendita forzata in sé.

54

Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la peculiarità del nesso richiesto all’articolo 16, punto 5, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, implica che una parte non possa avvalersi della competenza giurisdizionale che tale disposizione conferisce ai giudici del luogo in cui ha o ha avuto luogo l’esecuzione al fine di adire i predetti giudici, mediante eccezione, di una controversia che ricada nella competenza giurisdizionale dei giudici di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1985, AS‑Autoteile Service, 220/84, EU:C:1985:302, punto 17).

55

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’eccezione equiparata dal giudice del rinvio a un’azione revocatoria, si deve rilevare che con tale eccezione Reitbauer e a. non contestano, in sé, gli atti delle autorità incaricate dell’esecuzione forzata, cosicché il nesso che tale azione presenta con l’esecuzione forzata non è tale da giustificare l’applicazione della norma sulla competenza esclusiva di cui all’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012.

56

Ciò premesso, e al fine di fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni utili per risolvere la controversia sottoposta al suo esame, occorre esaminare, come fatto dall’avvocato generale, se nell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 possa essere ravvisato il fondamento normativo della competenza giurisdizionale internazionale del giudice medesimo a conoscere dell’azione revocatoria.

57

Ai sensi di tale disposizione, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

58

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’azione revocatoria, quando è fondata su diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la stipulazione di un contratto, rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 44).

59

Nel caso di specie, come sostanzialmente dedotto da Reitbauer e a. e dalla Commissione all’udienza, considerato che la seconda eccezione, equiparata dal giudice del rinvio all’azione pauliana, è stata sollevata affinché sia dichiarata l’inefficacia, nei confronti di Reitbauer e a., della garanzia reale costituita a favore del sig. Casamassima dalla sig.ra C., la quale è contrattualmente obbligata nei confronti di tutti i suddetti creditori, il criterio del foro del domicilio del convenuto potrebbe essere integrato da quello consentito ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

60

Tale foro, tenuto conto dell’origine contrattuale dei rapporti tra i creditori e la sig.ra C., risponde tanto all’esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità, quanto all’obiettivo di buona amministrazione della giustizia.

61

Sarebbe quindi ammissibile per i titolari di diritti di credito derivanti da un contratto proporre azione revocatoria dinanzi al giudice del «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», essendo tale foro quello consentito dall’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Nel caso di specie, con la seconda eccezione Reitbauer e a. mirano a salvaguardare il loro interesse all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dai contratti, stipulati con la sig.ra C., relativi ai lavori di rinnovo. Ne consegue che il «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera b), di tale regolamento, sarebbe quello in cui, in virtù di tali contratti, sono stati eseguiti i suddetti lavori, vale a dire l’Austria.

62

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione di quest’ultimo credito, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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