EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0380

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018.
K e B contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi).
Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 12 – Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale – Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Rigetto di una domanda di visto.
Causa C-380/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:877

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 12 – Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale – Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Rigetto di una domanda di visto»

Nella causa C‑380/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 21 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2017, nel procedimento

K,

B

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per K e B, da C.J. Ullersma e M.L. van Leer, advocaten;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, K e B, cittadine di paesi terzi, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito al rigetto da parte di quest’ultimo di una domanda di visto di lunga durata a titolo del ricongiungimento familiare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2003/86

3

Il considerando 8 della direttiva 2003/86 enuncia quanto segue:

«La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».

4

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva così prevede:

«La presente direttiva non si applica quando il soggiornante:

(…)

c)

è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, o abbia richiesto l’autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status».

5

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in esame elenca i familiari del soggiornante dei quali gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai sensi della direttiva medesima.

6

L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2003/86 è redatto nei seguenti termini:

«Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».

7

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone:

a)

di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;

b)

di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari;

c)

di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. (…)».

8

Gli articoli 10 e 11 della direttiva in questione contengono norme che gli Stati membri devono applicare ai rifugiati riconosciuti come tali.

9

L’articolo 12 della medesima direttiva ha il seguente tenore:

«1.   In deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7.

(…)

Gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.

2.   In deroga all’articolo 8, gli Stati membri non esigono che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo».

10

L’articolo 17 della direttiva 2003/86 prevede quanto segue:

«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

La direttiva 2004/83/CE

11

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), al suo considerando 25 enuncia quanto segue:

«È necessario introdurre i criteri per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri».

La direttiva 2011/95/UE

12

La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), al suo considerando 34 così recita:

«È necessario introdurre criteri comuni per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri».

Diritto dei Paesi Bassi

13

L’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 4, del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) dispone quanto segue:

«1.   Il permesso di soggiorno temporaneo (…) può essere rilasciato allo straniero che:

a)

abbia lo status di rifugiato; o

b)

dimostri in maniera sufficiente di avere valide ragioni per ritenere che, in caso di espulsione, corre un rischio effettivo di essere sottoposto:

1o.

alla pena di morte o a un’esecuzione;

2°.

alla tortura o a trattamenti o sanzioni inumani o degradanti; o

3°.

a minacce gravi e individuali contro la vita o la persona di un civile in conseguenza di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale.

2.   Il permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell’articolo 28, può inoltre essere rilasciato ai familiari sottoelencati se, al momento dell’ingresso dello straniero di cui trattasi, facevano parte della sua famiglia e sono arrivati nei Paesi Bassi insieme allo straniero o lo hanno raggiunto entro tre mesi dopo che a questi è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo (…).

(…)

4.   Il permesso di soggiorno temporaneo (…) può essere rilasciato anche a un familiare ai sensi del paragrafo 2, che non ha raggiunto lo straniero di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dopo che a questi è stato rilasciato un permesso di soggiorno (…), se entro detti tre mesi è stata fatta richiesta di un visto di lunga durata da tale familiare o per suo conto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

F.G., cittadino di un paese terzo, dal 23 settembre 2014 gode nei Paesi Bassi dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

15

Il 22 gennaio 2015 ha presentato una domanda di visto a titolo del ricongiungimento familiare per K e B, rispettivamente sua moglie e sua figlia minorenne.

16

Il 20 aprile 2015 il Segretario di Stato ha respinto tale domanda, in quanto presentata più di tre mesi dopo l’ottenimento da parte di F.G. di un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi, senza che tale ritardo fosse scusabile.

17

A seguito di un reclamo presentato da K e B, il Segretario di Stato, con decisione dell’8 novembre 2015, ha confermato la sua decisione iniziale.

18

Contro tale decisione, K e B hanno presentato un ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi). Con sentenza del 24 giugno 2016, tale giudice ha respinto il suddetto ricorso.

19

K e B hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

20

Detto giudice ritiene che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, la situazione di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, in quanto il richiedente gode dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

21

Le norme della direttiva in questione sarebbero tuttavia direttamente e incondizionatamente applicabili ai beneficiari dello status conferito dalla protezione sussidiaria, poiché il legislatore dei Paesi Bassi ha scelto di applicare loro tali norme per garantire loro un trattamento identico a quello dei rifugiati.

22

Sebbene il giudice del rinvio ritenga pertanto che l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sia decisiva per l’esito della controversia principale, si chiede tuttavia, alla luce della sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638), se la Corte sia competente a rispondere a una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione di tale disposizione in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

23

In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con tale disposizione delle norme che disciplinano il deposito di una domanda di ricongiungimento familiare previste dalla normativa dei Paesi Bassi.

24

In simili condizioni, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva [2003/86] e della sentenza [del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638)], la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dal giudice dei Paesi Bassi sull’interpretazione delle disposizioni di questa direttiva in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente diritto alla protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile agli aventi diritto alla protezione sussidiaria.

2)

Se il sistema della direttiva [2003/86] osti ad una norma nazionale come quella controversa [nel procedimento principale], in forza della quale una domanda volta ad ottenere il ricongiungimento familiare sulla base delle disposizioni più favorevoli del capo V può essere respinta per l’unico motivo che essa non è stata presentata entro il termine indicato all’articolo 12, paragrafo 1, comma 3.

Se, ai fini della risposta a questa domanda, sia rilevante che, in caso di scadenza del predetto termine, indipendentemente dalla presenza di un rigetto, sia possibile presentare una domanda di ricongiungimento familiare nella quale si valuta se siano soddisfatte le condizioni poste dall’articolo 7 della direttiva 2003/86 e si tiene conto degli interessi e delle circostanze menzionati agli articoli 5, paragrafo 5, e 17 [della direttiva medesima]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la Corte sia competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui tale giudice è chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

26

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, precisa, in particolare, che tale direttiva non si applica quando il soggiornante è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri.

27

Vero è che dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che essa riguarda le forme sussidiarie di protezione accordate su base internazionale o nazionale, senza fare riferimento direttamente allo status conferito dalla protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione.

28

Tuttavia, non se ne può dedurre che la direttiva 2003/86 sia applicabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il soggiornante gode di tale status.

29

Si deve infatti ricordare, in primo luogo, che lo status conferito dalla protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione è stato istituito dalla direttiva 2004/83, che è stata adottata successivamente alla direttiva 2003/86. La mancanza di un riferimento diretto a tale status in questa direttiva non può, in simili condizioni, essere ritenuto determinante.

30

In secondo luogo, dalla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM (2000) 624 definitivo], presentata dalla Commissione il 10 ottobre 2000 (GU 2001, C 62 E, pag. 99), risulta che il caso di esclusione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, vi è stato appunto inserito in vista della futura istituzione di uno status di protezione sussidiaria comune agli Stati membri, occasione in cui la Commissione intendeva proporre l’introduzione di disposizioni relative al ricongiungimento familiare adattate ai cittadini di paesi terzi che godono di siffatto status, il che suggerisce che tale caso di esclusione fosse stato previsto al fine di escludere detti cittadini di paesi terzi dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

31

In terzo luogo, sia dal considerando 25 della direttiva 2004/83 sia dal considerando 34 della direttiva 2011/95 risulta che i criteri che i richiedenti protezione internazionale devono soddisfare per poter beneficiare della protezione sussidiaria dovrebbero essere definiti in base agli obblighi internazionali nonché alle prassi esistenti negli Stati membri.

32

Poiché i criteri comuni per ottenere la protezione sussidiaria sono quindi stati ispirati dai regimi esistenti negli Stati membri che essi mirano ad armonizzare, se necessario sostituendoli, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 sarebbe privato di gran parte del suo effetto utile se dovesse essere interpretato nel senso che non si applica ai beneficiari dello status conferito dalla protezione sussidiaria previsto dal diritto dell’Unione.

33

Da quanto precede risulta che la direttiva 2003/86 deve essere interpretata nel senso che essa non si applica a cittadini di paesi terzi, familiari di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, come le ricorrenti nel procedimento principale.

34

Da una giurisprudenza costante della Corte risulta tuttavia che quest’ultima è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni del diritto dell’Unione, in situazioni in cui, anche se i fatti del procedimento principale non rientrano direttamente nell’ambito d’applicazione di tale diritto, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dal diritto nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultimo al contenuto delle medesime (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17; del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 45, e del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53).

35

Infatti, in simili situazioni, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2007:638, punto 46, nonché del 22 marzo 2018, Jacob e Lassus, C‑327/16 e C‑421/16, EU:C:2018:210, punto 34).

36

Pertanto un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni suddette (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 19; del 18 ottobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, punto 47, e del 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, punto 33).

37

Nel caso di specie, il giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, punto 33, e del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 45), ha dichiarato che il legislatore dei Paesi Bassi aveva scelto di garantire ai beneficiari dello status conferito dalla protezione sussidiaria un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva 2003/86, applicando loro le norme relative ai rifugiati previste da tale direttiva. Detto giudice ne ha dedotto di essere tenuto, ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, ad applicare nella controversia principale l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.

38

In simili circostanze, si deve ritenere che, come rilevato anche dal governo dei Paesi Bassi, tale disposizione sia stata resa applicabile in modo diretto e incondizionato dal diritto dei Paesi Bassi a situazioni come quella di cui al procedimento principale e che sussista pertanto un sicuro interesse dell’Unione a che la Corte si pronunci sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

39

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 esclude espressamente le situazioni come quella di cui al procedimento principale dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

40

Risulta infatti dai punti da 36 a 43 dell’odierna sentenza C e A (C‑257/17) che una simile circostanza non è tale da rimettere in discussione la competenza della Corte a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito definito dalla giurisprudenza costante della Corte ricordata ai punti da 34 a 36 della presente sentenza.

41

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

Sulla seconda questione

42

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 osti a una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime.

43

L’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86 prevede che, in deroga all’articolo 7 di detta direttiva, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima, la prova che il soggiornante soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7 di tale direttiva.

44

Tuttavia, sebbene, come indicato dal considerando 8 della direttiva 2003/86, quest’ultima preveda per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare, tra cui il regime previsto all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, resta il fatto che gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare il beneficio di detto regime alla condizione che la domanda sia presentata entro un certo termine.

45

In tal senso, l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva in questione precisa che gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato.

46

Dall’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 risulta che il legislatore dell’Unione ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, per quanto concerne le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, il regime ordinario invece di quello più favorevole normalmente applicato ai rifugiati, qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata oltre un determinato termine dopo la concessione dello status di rifugiato.

47

È pertanto possibile per gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, trattare le domande di ricongiungimento familiare presentate dai rifugiati non secondo il regime di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, bensì secondo il regime ordinario applicabile alle domande di ricongiungimento familiare, qualora tali domande siano presentate oltre il termine stabilito all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.

48

L’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 non può essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a considerare che il superamento, senza una ragione valida, del termine per la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare presentata a titolo del regime più favorevole previsto all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva è soltanto uno tra gli elementi di cui tener conto nella valutazione complessiva della fondatezza di tale domanda e che possono essere controbilanciati da altre considerazioni.

49

Infatti, da un lato, accogliere tale interpretazione, che non può fondarsi sul tenore letterale dell’articolo 12 di tale direttiva, priverebbe della sua efficacia e della sua chiarezza la norma di delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione dei regimi applicabili alle domande di ricongiungimento familiare presentate dai rifugiati, che gli Stati membri possono instaurare sulla base del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della stessa direttiva.

50

Dall’altro, il superamento del termine di presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 non ha implicazioni dirette per quanto riguarda l’autorizzazione di ingresso o di soggiorno dei familiari del soggiornante, ma consente soltanto di stabilire l’ambito in cui detta domanda deve essere esaminata. Dal momento che la valutazione della fondatezza di una domanda siffatta può, in pratica, essere effettuata solo una volta che sia stato determinato il regime ad essa applicabile, la constatazione del superamento di detto termine non può essere bilanciata con considerazioni relative alla fondatezza di tale domanda.

51

L’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 17 della direttiva 2003/86 non possono giustificare una soluzione diversa.

52

Infatti la decisione di uno Stato membro che richiede che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva siano soddisfatte non osta a che la fondatezza del ricongiungimento familiare richiesto sia successivamente esaminata tenendo in debita considerazione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17 di tale direttiva, l’interesse superiore dei minori, la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel suo paese di origine.

53

In tale contesto, lo Stato membro interessato sarà in grado di rispettare il requisito dell’individualizzazione dell’esame della domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/86 (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 60), che impone, in particolare, di tener conto delle specificità connesse allo status di rifugiato del soggiornante. In tal senso, come ricordato nel considerando 8 di tale direttiva, la situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, dal momento che non possono vivere una normale vita familiare nel loro paese di origine, che possono essere stati separati dalla loro famiglia durante un lungo periodo di tempo prima che lo status di rifugiato venisse loro concesso e che l’ottenimento delle condizioni materiali richieste dall’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva può presentare per essi una difficoltà maggiore rispetto ad altri cittadini di paesi terzi.

54

Da quanto precede risulta che l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86, esposta al punto 48 della presente sentenza, non osta a che si tenga conto, prima dell’adozione di una decisione finale sul ricongiungimento familiare richiesto, di tutti gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17 di tale direttiva.

55

Tuttavia, benché il legislatore dell’Unione abbia autorizzato gli Stati membri a richiedere che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva nel caso previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della medesima, esso non ha invece determinato come occorresse trattare, dal punto di vista procedurale, una domanda presentata in ritardo a titolo del regime di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva.

56

In simili circostanze, in assenza di norme stabilite dal diritto dell’Unione a tale riguardo, spetta, secondo una giurisprudenza costante della Corte, all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato disciplinare tali modalità in forza del principio dell’autonomia procedurale, garantendo, al contempo, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 42, e giurisprudenza ivi citata).

57

Per quanto attiene al principio di equivalenza, non emerge da alcun elemento degli atti sottoposti alla Corte, e non è stato in alcun modo sostenuto nell’ambito del presente procedimento, che situazioni simili di natura interna sarebbero trattate in modo diverso nel diritto dei Paesi Bassi.

58

Quanto al principio di effettività, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui sorga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).

59

Nel caso di specie, una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli contenute nel capo V della direttiva 2003/86, per il motivo che tale domanda era stata presentata dopo più di tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato al soggiornante, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, non è, di per sé, tale da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare conferito dalla direttiva 2003/86.

60

Infatti, il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata nell’ambito di un regime nazionale istituito per dare attuazione all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, non comporta che il diritto al ricongiungimento familiare non potrà essere garantito, dal momento che tale ricongiungimento può essere concesso nell’ambito di un altro regime, a seguito di una domanda presentata a tal fine.

61

Sebbene il ritardo e gli oneri amministrativi connessi con la presentazione di una nuova domanda possano costituire uno svantaggio certo per la persona interessata, esso non è tuttavia di portata tale da poter ritenere, in linea di principio, che impedisca in pratica a tale persona di far valere efficacemente il suo diritto al ricongiungimento familiare.

62

Tuttavia, la situazione sarebbe diversa, anzitutto, se il rigetto della prima domanda di ricongiungimento familiare potesse intervenire in situazioni in cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione tardiva di tale domanda.

63

Inoltre, dato che una normativa nazionale obbliga i rifugiati a far valere i propri diritti entro poco tempo dopo la concessione dello status di rifugiato, in un momento in cui la loro conoscenza della lingua e delle procedure dello Stato membro ospitante può essere piuttosto scarsa, le persone interessate devono necessariamente essere pienamente informate delle conseguenze della decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento familiare.

64

Infine, si deve rilevare che l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 consente agli Stati membri di derogare all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva solo richiedendo al rifugiato di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva medesima.

65

Pertanto, a un rifugiato che ha presentato la sua domanda di ricongiungimento familiare più di tre mesi dopo la concessione dello status di rifugiato devono comunque essere applicate le condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o all’articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva.

66

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale normativa:

preveda che un siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione tardiva della prima domanda;

preveda che le persone interessate siano pienamente informate delle conseguenze della decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento familiare, e

garantisca che i soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o all’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

 

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale normativa:

preveda che un siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione tardiva della prima domanda;

preveda che le persone interessate siano pienamente informate delle conseguenze della decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento familiare, e

garantisca che i soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o all’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Top