Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0090

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018.
Turbogás – Produtora Energética SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Entità che produce elettricità per uso proprio – Piccoli produttori di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione.
Causa C-90/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:498

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 giugno 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Entità che produce elettricità per uso proprio – Piccoli produttori di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione»

Nella causa C‑90/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunale arbitrale tributario (Commissione arbitrale amministrativa), Portogallo], con decisione del 31 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2017, nel procedimento

Turbogás – Produtora Energética SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Turbogás‑Produtora Energética SA, da J.P. Lampreia, advogado;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, N. Vitorino e S. Jaulino, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Afonso e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Turbogás – Produtora Energética SA (in prosieguo: la «Turbogás») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) in merito ad una rettifica fiscale relativa alla tassazione dell’elettricità consumata per uso proprio dalla Turbogás.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 2 a 5 e 24 della direttiva 2003/96 enunciano quanto segue:

«(2)

L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(3)

Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

(4)

L’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(5)

La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.

(…)

(24)

È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza».

4

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva così dispone:

«1.   In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000 (GU 2000, L 193, pag. 73)], relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a)

i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10».

5

L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96 così dispone:

«5.   Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l’elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l’imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l’imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

(…)

Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

(…)».

Diritto portoghese

6

L’articolo 4 del Código dos Impostos Especiais de Consumo (codice relativo alle imposte speciali sui consumi; in prosieguo: il «CIEC») prevede quanto segue:

«1 –   Sono sottoposti ad accisa:

(…)

b)

nell’ipotesi di fornitura di elettricità al consumatore finale, gli operatori commerciali, definiti dalla legislazione ad essi applicabile, gli operatori commerciali per l’elettromobilità, i produttori che vendano elettricità direttamente ai consumatori finali, i produttori per uso proprio e i consumatori che comprino elettricità attraverso operazioni su mercati organizzati;

(…)».

7

A termini dell’articolo 7 del CIEC:

«1 –   Costituisce fatto generatore di imposta la produzione o l’importazione nel territorio nazionale di prodotti di cui all’articolo 5, così come il loro ingresso sul territorio medesimo se provenienti da un altro Stato membro.

2 –   In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, il fatto generatore di imposta sorge al momento della fornitura al consumatore finale di elettricità e di gas naturale da parte di operatori commerciali definiti dalla legislazione ad essi applicabile».

8

L’articolo 9 del CIEC stabilisce quanto segue:

«1 –   Ai fini del presente codice, si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:

(…)

g)

la fornitura di elettricità al consumatore finale, o il consumo per uso proprio e l’acquisto di elettricità da parte dei consumatori finali sui mercati organizzati;

(…)».

9

L’articolo 88 del CIEC è così formulato:

«1 –   Sono soggetti all’imposta sui prodotti petroliferi ed energetici:

(…)

d)

l’elettricità classificata sotto il codice NC 2716.

(…)

6 –   Sono esentati dall’imposta i prodotti petroliferi ed energetici consumati nelle installazioni di uno stabilimento di produzione di detti prodotti, ad eccezione di quelli utilizzati per fini diversi da tale produzione».

10

L’articolo 89 del CIEC così dispone:

«1 –   Sono esentati dall’imposta i prodotti petroliferi ed energetici di cui è accertato che:

(…)

d)

sono utilizzati nella produzione di elettricità, di elettricità e calore (cogenerazione), o di gas di città, da enti che svolgano tali attività come attività principale, nella misura in cui si tratti di prodotti classificati sotto i codici NC 2701, 2702 e 2704, sotto i codici da NC 2710 19 61 a 2710 19 69, sotto il codice NC 2711;

(…)

2 –   È esentata dall’imposta l’elettricità di cui sia provata:

a)

l’utilizzazione per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

(…)».

11

L’articolo 96 bis del CIEC stabilisce quanto segue:

«1 –   I fornitori di elettricità registrati e autorizzati conformemente alla legislazione applicabile, i quali riforniscono i consumatori finali, ivi compresi i fornitori di elettricità per la mobilità elettrica, devono essere registrati presso l’ufficio doganale competente, ai fini dell’adempimento degli obblighi fiscali previsti dal presente codice.

(…)

3 –   I quantitativi di elettricità da dichiarare per l’immissione in consumo sono i quantitativi fatturati ai clienti consumatori finali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La Turbogás svolge un’attività di produzione di elettricità di origine termica. Essa gestisce la centrale a ciclo combinato di Tapada do Outeiro (Portogallo) (in prosieguo: la «centrale»). Detta centrale termoelettrica, con capacità di 990 megawatt, produce elettricità da gas naturale e, se del caso, da gasolio. La produzione della centrale rappresenta circa il 9% dell’energia prodotta a livello nazionale.

13

Nell’ambito del sistema elettrico nazionale, la Turbogás viene considerata un produttore e inquadrata, per il settore della produzione di elettricità, nel regime legale di produzione di elettricità sottoposto a regime ordinario.

14

Nell’ambito del funzionamento interno della centrale, una piccola parte dell’elettricità prodotta dallo stabilimento viene altresì consumata. Tale consumo avviene parallelamente al processo di produzione di elettricità, di cui costituisce parte integrante. Durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 (in prosieguo: il «periodo rilevante»), la Turbogás non disponeva di contatori che consentissero di misurare la quantità di elettricità consumata per uso proprio e non esistevano nemmeno documenti relativi a tale quantitativo di elettricità, non sussistendo alcuna cessione.

15

Durante suddetto periodo, la Turbogás non era titolare di alcuna esenzione a termini dell’articolo 89 del CIEC per l’elettricità consumata nelle proprie istallazioni, poiché non era registrata come operatore del settore elettrico, né deteneva lo status di destinatario esentato per l’utilizzo di elettricità.

16

Nel corso del 2014, la Turbogás è stata sottoposta ad un’ispezione fiscale concernente il periodo rilevante. Secondo l’amministrazione tributaria e doganale, la Turbogás aveva omesso di effettuare la dichiarazione di immissione in consumo ai sensi dell’articolo 10 del CIEC per i quantitativi di elettricità consumati per uso proprio. Per determinare tali quantitativi nell’ambito dell’ispezione e in mancanza di contatori installati a tal fine, le informazioni fornite dalla Turbogás sono state sottoposte a controlli incrociati sulla base delle informazioni fornite dalla Direção-Geral de Energia e Geologia (direzione generale dell’energia e della geologia, Portogallo).

17

In tale contesto, si è ritenuto che sussistesse in capo alla Turbogás un debito d’imposta sui prodotti petroliferi ed energetici per i quantitativi di elettricità consumata per uso proprio e che tale imposta fosse pari a EUR 71197,17, oltre agli interessi compensativi per un importo di EUR 4986,52. Il 5 agosto 2014 un atto di liquidazione di tale imposta è stato notificato alla Turbogás e, il 14 agosto 2014, quest’ultima ha effettuato il pagamento dell’importo così liquidato.

18

Avverso tale atto di liquidazione è stato proposto ricorso amministrativo dinanzi all’amministrazione fiscale. Il ricorso è stato respinto con decisione del 7 gennaio 2016.

19

Il 20 aprile 2016 la Turbogás ha presentato domanda per la costituzione di un tribunale arbitrale in materia fiscale, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’atto di liquidazione contestato e del rigetto del ricorso amministrativo proposto contro tale atto. Il tribunale arbitrale è stato costituito il 1o luglio 2016.

20

Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della controversia di cui al procedimento principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96. Il primo periodo di tale disposizione prevederebbe che un’entità che produce elettricità per uso proprio sia considerata un distributore. Orbene, nella versione in lingua portoghese, il secondo periodo di detta disposizione stabilirebbe che «questi piccoli produttori» possono essere oggetto di un’esenzione. Occorrerebbe, quindi, determinare se vadano considerati distributori soltanto i piccoli produttori di elettricità.

21

Il giudice del rinvio ritiene che la difficoltà d’interpretazione di tale articolo sia dovuta alle discrepanze tra la versione in lingua portoghese e le altre versioni linguistiche di tale disposizione.

22

Alla luce delle circostanze suesposte, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunale arbitrale tributario (Commissione arbitrale amministrativa), Portogallo] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, a termini e ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva [2003/96], un’entità che produca elettricità per uso proprio debba consistere, per poter essere considerata un distributore ed essere soggetta ad imposizione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, d[i tale] direttiva, in un piccolo produttore, mentre le restanti entità (che non siano piccoli produttori), che producono elettricità per uso proprio, restano escluse dalla qualificazione come distributore, o se debba essere considerata quale distributore e soggetta ad imposizione, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della direttiva medesima, qualsiasi entità che produca elettricità per uso proprio (a prescindere dalla rispettiva dimensione e dal fatto che si tratti di attività economica principale o accessoria), e non risulti quindi esentata, come piccolo produttore, a termini dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, secondo periodo, della direttiva.

2)

Se, in concreto, un’entità come quella oggetto del procedimento principale, che è un grande produttore di elettricità con capacità pari a quasi il 9% della produzione di energia nazionale, per vendere la stessa alla rete nazionale, possa essere considerata un’“entità che produce elettricità per uso proprio”, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva [2003/96], qualora soltanto una piccola parte dell’elettricità prodotta sia consumata, come parte integrante del processo produttivo, nella produzione propria di elettricità nuova».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che qualunque entità, in particolare quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un distributore, la cui elettricità è soggetta a tassazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, di tale direttiva.

24

In limine occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte creata dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2011, Evroetil, C‑503/10, EU:C:2011:872, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

25

La circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi interpretativi, che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

26

A tale riguardo, come risulta dalla decisione di rinvio, la Turbogás contesta la legittimità della tassazione gravante, a titolo di imposta sui prodotti petroliferi ed energetici, sulla parte di elettricità prodotta il cui consumo è inerente al processo di produzione di elettricità. Pertanto, come suggerito dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte e come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 13 e 27 delle sue conclusioni, occorre esaminare anche l’eventuale esenzione di siffatto consumo in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, il quale esclude dalla tassazione i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità.

27

Di conseguenza, è necessario riformulare le questioni poste come dirette, in sostanza, ad accertare se l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità per la produzione di elettricità rientra nondimeno nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

28

In primo luogo, occorre rilevare che, da un lato, l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, primo periodo, della direttiva 2003/96 definisce un’entità che produce elettricità per uso proprio un «distributore». La versione in lingua portoghese dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, secondo periodo, di tale direttiva prevede, d’altra parte, che gli Stati membri possono esentare «estes pequenos produtores», espressione che può essere tradotta, in lingua italiana, con «questi piccoli produttori». Tuttavia, altre versioni linguistiche della direttiva 2003/96, come quelle in lingua tedesca, inglese o francese, menzionano non «questi piccoli produttori», ma «i piccoli produttori».

29

Come ha rilevato il giudice del rinvio, ne consegue che sarebbe possibile dedurre dalla summenzionata versione in lingua portoghese un nesso tra i due periodi che compongono l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96, con la conseguenza che le entità che producono elettricità per uso proprio, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, primo periodo, di tale direttiva dovrebbero essere intese unicamente come «piccoli produttori». Pertanto, un’entità come quella di cui al procedimento principale non potrebbe essere considerata un distributore di elettricità. Tuttavia, tale interpretazione non risulterebbe da tutte le versioni linguistiche della suddetta direttiva.

30

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell’Unione devono, infatti, essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

31

Quanto all’economia generale della direttiva 2003/96, l’articolo 21, paragrafo 5, primo comma, della stessa prevede che il fatto generatore dell’imposta di cui trattasi è costituito dalla fornitura di elettricità da parte del distributore.

32

Orbene, in una situazione in cui un ente produce elettricità per uso proprio, tale elettricità non viene distribuita. Pertanto, in assenza di disposizioni specifiche che assoggettino alla suddetta imposta il tipo di elettricità summenzionato, a quest’ultimo non sarebbe applicabile il regime di tassazione armonizzato istituito dalla direttiva 2003/96.

33

Stabilendo che un’entità che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, è considerata un distributore, l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della suddetta direttiva ha appunto lo scopo di colmare tale lacuna.

34

Tale interpretazione è corroborata dalle finalità perseguite dalla direttiva 2003/96. A tal proposito, va rammentato che la menzionata direttiva, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, mira in particolare, come risulta dai suoi considerando da 2 a 5 e 24, a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (sentenze del 7 settembre 2017, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, C‑465/15, EU:C:2017:640, punto 26, nonché del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

35

A tal fine, per quanto riguarda, in particolare, l’elettricità, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta, come risulta, segnatamente, dalla pagina 5 delle motivazioni della proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l’imposizione dei prodotti energetici (GU 1997, C 139, pag. 14), di imporre agli Stati membri, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2003/96, la tassazione dell’elettricità distribuita, dovendo, correlativamente, i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima essere esentati dalla tassazione, e ciò al fine di evitare la doppia imposizione dell’elettricità (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 30).

36

È in deroga a tale principio della tassazione a valle dell’elettricità che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, secondo periodo, di tale direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di esonerare l’elettricità prodotta dai piccoli produttori e consumata per uso proprio, purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

37

Alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/96, nondimeno, tale disposizione relativa ai piccoli produttori riguarda unicamente le modalità secondo cui l’elettricità è soggetta al regime di tassazione armonizzato, al fine di evitare, in particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, i costi amministrativi di tassazione in tale particolare circostanza, senza tuttavia che essa abbia alcuna incidenza sullo status di distributore riconosciuto a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, primo periodo, di tale direttiva.

38

Ne consegue che qualsiasi entità, in particolare quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica esercitata a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva.

39

In secondo luogo, occorre precisare che tale conclusione relativa al fatto generatore dell’imposta di cui trattasi non rimette, tuttavia, in discussione il fatto che l’attività economica svolta dall’ente che produce elettricità per uso proprio è rilevante ai fini dell’applicazione delle esenzioni previste da detta direttiva.

40

Infatti, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2003/96, secondo cui i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa sono esenti da imposizione, non può essere ignorato al fine di valutare la situazione fiscale di un’entità come quella di cui al procedimento principale.

41

A tal proposito, va rammentato che tale disposizione si applica agli Stati membri, ferma restando la facoltà ad essi concessa, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2003/96, di derogare a tale regime di esenzione per motivi di politica ambientale (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punti da 26 a 28). Orbene, dagli atti di causa di cui dispone la Corte non risulta che la Repubblica portoghese si sia avvalsa di tale facoltà.

42

Ne consegue che l’uso, da parte di un’entità come quella di cui al procedimento principale, di una parte dell’elettricità da essa prodotta ai fini della produzione di elettricità, pur costituendo un fatto generatore d’imposta ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, primo e terzo comma, di detta direttiva, deve essere esentato dalla tassazione in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. Una diversa interpretazione pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, richiamati ai punti 34 e 35 della presente sentenza. Infatti, da un lato, l’elettricità così prodotta sarebbe inevitabilmente soggetta a una doppia imposizione. Dall’altro lato, ne potrebbe conseguire una disparità di trattamento fra entità come quella di cui al procedimento principale e gli altri produttori di elettricità che ricorrono a terzi per la fornitura di prodotti energetici e di elettricità ai fini della loro produzione propria, il che costituirebbe una fonte di distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 33).

43

Occorre però precisare che la direttiva 2003/96 non disciplina in che modo debba essere fornita la prova dell’utilizzo dei prodotti energetici a fini che danno diritto all’esenzione. Al contrario, come risulta dal suo articolo 14, paragrafo 1, tale direttiva affida agli Stati membri il compito di fissare le condizioni delle esenzioni previste da tale disposizione, al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi. Tuttavia, nell’esercizio del potere di cui dispongono di fissare le condizioni cui sono sottoposte le esenzioni previste all’articolo 14, paragrafo 1, della suddetta direttiva, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui, in particolare, il principio di proporzionalità (sentenza del 2 giugno 2016, Polihim-SS, C‑355/14, EU:C:2016:403, punti 5759).

44

A tale riguardo, sebbene gli Stati membri possano prevedere l’imposizione di un’ammenda per la violazione di un requisito formale (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, ROZ-ŚWIT, C‑418/14, EU:C:2016:400, punto 40), una simile violazione non può rimettere in discussione il beneficio dell’esenzione obbligatoria previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, qualora i requisiti sostanziali per la sua applicazione siano soddisfatti (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C‑151/16, EU:C:2017:537, punto 51).

45

Alla luce dell’insieme delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 devono essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, devono essere interpretati nel senso che un’entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l’attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top