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Document 62017CC0692

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 2 maggio 2019.
Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal Administrativo.
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice.
Causa C-692/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:362

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 2 maggio 2019 ( 1 )

Causa C‑692/17

Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero dei crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale in un’azione esecutiva per la riscossione forzata di un credito accertato dal giudice»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo) è stata formulata nel contesto di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta da un’agenzia immobiliare in base alla cessione a titolo oneroso, a favore di un terzo, della posizione processuale detenuta da tale soggetto passivo in un’azione diretta all’esecuzione forzata di un credito già accertato con decisione del giudice.

2.

La questione sollevata dal giudice del rinvio verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE ( 2 ), che prevede un’esenzione dall’IVA per le operazioni di un soggetto passivo consistenti nella concessione e nella negoziazione di crediti nonché nella gestione di crediti da parte del concedente.

3.

Al fine di fornire una risposta utile a tale giudice, ritengo che la Corte dovrà pronunciarsi altresì, nella presente causa, sull’interpretazione della lettera d) dello stesso articolo 135, paragrafo 1, che prevede un’esenzione dall’IVA, in particolare, per le operazioni di un soggetto passivo riguardanti i crediti, a meno che non si tratti di un recupero dei crediti.

4.

Per i motivi esposti nelle presenti conclusioni, ritengo che le dette lettere b) e d) debbano essere interpretate nel senso che non si debba fare applicazione delle esenzioni ivi previste in fattispecie come quella oggetto della controversia nel procedimento principale.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

5.

Come risulta dal suo considerando 1, la direttiva 2006/112 ha operato una rifusione della sesta direttiva 77/388/CEE ( 3 ).

6.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112 sono soggetti all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi qualora le une o le altre siano effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro e da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

7.

L’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva definisce cosa debba intendersi per «attività economica» ai sensi di quest’ultima.

8.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della detta direttiva, «[c]ostituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».

9.

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, «[s]i considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni». L’articolo 25, lettera a), di tale direttiva precisa che «[u]na prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una [...] cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo».

10.

In forza dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della stessa direttiva, gli Stati membri esentano:

«b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

(...)

d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti» ( 4 );

B.   Diritto portoghese

11.

Diverse disposizioni sono state introdotte nel Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto, in prosieguo: il «codice IVA») al fine di rendere la normativa portoghese relativa all’IVA conforme con gli atti di diritto derivato dell’Unione applicabili in materia ( 5 ).

12.

In forza dell’articolo 9, punto 27, lettere a) e c), di tale codice, nella sua versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale, sono esentate dall’IVA:

«a)

La concessione e la negoziazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro amministrazione o gestione da parte del concedente;

(...)

c)

le operazioni, compresa la negoziazione, riguardanti i depositi di fondi, i conti correnti, i pagamenti, i giroconti, gli incassi, gli assegni, gli effetti commerciali e altri strumenti, ad eccezione delle operazioni di semplice riscossione di crediti».

III. Controversia nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

13.

Risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo nazionale trasmesso alla Corte che, nel mese di novembre 2006, alla Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda (in prosieguo: la «PNC») è stato affidato, nell’ambito dell’attività di agente immobiliare di quest’ultima, un mandato esclusivo di vendita di un terreno agricolo. Un’offerta di vendita è stata proposta dalla PNC ma respinta dalla proprietaria del terreno, che ha rifiutato di compensarla per il servizio fornito.

14.

La PNC ha allora adito il Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão (Tribunale della famiglia e dei minori del distretto di Portimão, Portogallo), al fine di veder condannare la sua mandante a versarle un importo di EUR 125000, per la commissione di mediazione immobiliare dovuta, oltre all’IVA e agli interessi di mora sino al pagamento integrale. Tale Tribunale ha accolto la domanda della PNC con sentenza passata in giudicato.

15.

Non avendo la debitrice versato l’importo così posto a suo carico, la PNC ha intentato, dinanzi allo stesso giudice, un’azione esecutiva diretta ad ottenere la riscossione forzata del suo credito quale accertato dalla detta sentenza, per l’ammontare complessivo di EUR 170859,62 ( 6 ).

16.

Nell’ambito di tale azione esecutiva è stato pignorato un bene immobile appartenente alla debitrice per garantire il pagamento dell’importo dovuto. Il bene è stato poi aggiudicato alla PNC per la somma di EUR 606200 ( 7 ), con l’obbligo per essa di versare, all’organo procedente all’esecuzione, l’eccedenza – cioè la differenza tra l’ammontare dell’aggiudicazione e il valore del suo credito – maggiorata delle spese di esecuzione. Risulta che l’importo da versare in base a tale eccedenza doveva ammontare ad un totale di EUR 417937,12.

17.

Con accordo del 29 settembre 2010, la PNC ha ceduto alla Starplant – Unipessoal Lda (in prosieguo: la «Starplant») tutti i diritti derivati dalla sua posizione processuale nell’azione esecutiva in corso, a fronte del pagamento, da parte della Starplant, di un importo di EUR 351619,90 ( 8 ).

18.

Nel mese di ottobre 2010, da una parte, la PNC ha contabilizzato l’importo di EUR 125000 ricevuto come corrispettivo dei servizi forniti alla mandante summenzionata ed ha versato la somma di EUR 26250 corrispondente all’IVA dovuta al riguardo. Dall’altra parte, essa ha contabilizzato un importo di EUR 200369,90, come «altri utili non precisati», che corrispondeva alla rimanenza del prezzo pagato dalla Starplant ( 9 ), importo sul quale essa non ha versato IVA.

19.

Il 24 giugno 2014, l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità fiscale e doganale, Portogallo) ha effettuato una liquidazione dell’IVA (EUR 73840,18 ( 10 )) unitamente ai relativi interessi (EUR 9807,59), per un importo totale di EUR 83647,77, dopo aver ritenuto che nella dichiarazione IVA presentata dalla PNC, per il periodo considerato, non fosse stata contabilizzata correttamente la cessione di posizione processuale operata per EUR 351619,90. Al riguardo, essa ha considerato che si trattava di un’operazione distinta da quella relativa alla commissione di mediazione immobiliare e soggetta parimenti all’IVA, in quanto costituiva una cessione di diritti a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo agente in quanto tale, che rientrava nella nozione di prestazione di servizi e non era compresa in alcuna esenzione prevista dal codice IVA.

20.

Con sentenza del 30 giugno 2015, il Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (Tribunale amministrativo e fiscale di Loulé, Portogallo) ha accolto il ricorso della PNC diretto all’annullamento della liquidazione IVA di cui sopra ( 11 ).

21.

Nella sua sentenza del 4 febbraio 2016, il Tribunal Central Administrativo Sul (Tribunale amministrativo centrale Sud, Portogallo), adito dalla Fazenda Pública (Tesoro pubblico, Portogallo), ha annullato la sentenza resa in primo grado, in quanto la cessione di credito di cui trattasi rientrava nell’attività economica della PNC, doveva essere considerata come una prestazione di servizi imponibile e non beneficiava di alcuna delle esenzioni di cui all’articolo 9 del codice IVA. In particolare, esso ha considerato che l’operazione interessata non rientrava nell’esenzione prevista, al punto 27, lettera a), di tale articolo 9, per le operazioni bancarie e finanziarie di concessione e di negoziazione di crediti.

22.

La PNC ha proposto un ricorso in cassazione contro tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema), facendo valere principalmente che l’esenzione di cui all’articolo 9, punto 27, lettera a), del codice IVA era applicabile alle operazioni di cessione di crediti anche qualora esse fossero realizzate da soggetti diversi dagli istituti finanziari. A tal riguardo, essa si è fondata sulla giurisprudenza della Corte relativa alla disposizione del diritto dell’Unione così trasposta nel diritto portoghese, e cioè l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva divenuto articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 ( 12 ).

23.

In tale contesto, con decisione dell’8 novembre 2017 pervenuta l’11 dicembre 2017, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la cessione, effettuata a titolo oneroso, da parte di un soggetto passivo IVA ad un terzo, della posizione processuale di cui è titolare nel contesto di un’azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente, risultante dall’inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare, maggiorato di IVA, al tasso in vigore alla data di effettuazione del pagamento, e di interessi moratori maturati e maturandi fino al pagamento integrale, rientra nella nozione di “concessione”, “negoziazione” o “gestione di crediti” ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA».

24.

Hanno presentato osservazioni scritte il PNC, il governo portoghese e la Commissione europea. All’udienza del 7 febbraio 2019, gli stessi hanno formulato osservazioni orali.

IV. Analisi

25.

Tenuto conto dell’orientamento usuale in materia di IVA e alla luce degli elementi versati agli atti per quanto riguarda le specificità dell’operazione di cessione oggetto del procedimento principale, mi pare indispensabile esporre preliminarmente alcune considerazioni relative alla qualificazione di tale operazione per essere certi del suo assoggettamento all’IVA (sezione A), prima di rispondere alla questione se essa possa, eventualmente, rientrare nelle esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112 (sezione B).

A.   Sull’assoggettamento all’IVA di un’operazione come quella controversa nel procedimento principale

26.

Anche se il giudice proponente sembra partire dal postulato che l’operazione controversa nel procedimento principale è soggetta all’IVA, le discussioni intervenute dinanzi alla Corte sono rivelatrici del fatto che è possibile porsi interrogativi al riguardo, non solo alla luce della natura particolare di una siffatta operazione (sottosezione 1), ma anche alla luce dell’attività economica del soggetto passivo interessato (sottosezione 2), dovendosi ricordare innanzitutto che spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione fornendo al giudice proponente tutti gli elementi necessari per risolvere la controversia nel procedimento principale e che spetta ai soli giudici nazionali operare le valutazioni di carattere fattuale ( 13 ).

1. Sulla natura dell’operazione interessata

27.

Per opporsi all’imposizione fiscale dell’operazione controversa nel procedimento principale, la PNC fa valere che si tratta nella fattispecie di una cessione di crediti che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112, quale definito, in particolare, alle lettere a) e c) del suo articolo 2, paragrafo 1, che riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ai sensi rispettivamente dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva.

28.

Per contro, il governo portoghese sostiene che tale operazione è soggetta all’IVA, ricordando che l’amministrazione fiscale portoghese ha ritenuto che essa costituisse una prestazione di servizi unica ( 14 ) e precisando che, in alternativa, essa dovrebbe essere qualificata come cessione di un bene materiale. All’udienza, la Commissione si è espressa a favore dell’esistenza di due prestazioni di servizi imponibili, la prima relativa alla cessione del credito detenuto della PNC e la seconda relativa alla cessione della posizione processuale di tale società ( 15 ).

29.

Dal canto mio, propendo per ritenere che l’operazione controversa presenti un carattere complesso ma unitario e che costituisca una cessione di bene immobile, di modo che essa rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, salvo l’applicazione eventuale delle norme di esenzione relative ad un bene del genere ( 16 ), e ciò per le seguenti ragioni.

30.

In primo luogo, rilevo che la PNC fa valere principalmente la sentenza GFKL Financial Services ( 17 ), per sostenere che le cessioni di crediti che implicano un trasferimento definitivo di tutti i diritti derivanti dal credito interessato, come avverrebbe nella controversia nel procedimento principale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA. In tale sentenza, la Corte ha interpretato l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, il quale corrisponde all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112, nel senso che «un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso (…) qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione».

31.

A tal riguardo, basta constatare, come fa il governo portoghese, che le circostanze della presente causa sono molto diverse da quelle che hanno portato alla detta sentenza. Infatti, da una parte, la presente fattispecie verte non sull’acquisto di un credito da parte del soggetto passivo interessato, e cioé la PNC, ma, al contrario, su una cessione di diritti di altra natura operata da tale soggetto passivo ( 18 ). Dall’altra parte, non può ritenersi che si tratti di un credito in sofferenza e che l’operazione sia stata effettuata a rischio dell’acquirente, e cioè la Starplant, poiché, al momento della cessione, il credito della PNC era già stato accertato con decisione del giudice, sia sull’an che sul quantum, e il rischio di insolvenza della debitrice era stato escluso, grazie all’azione esecutiva che era quasi giunta alla sua conclusione ( 19 ). Infine, mi pare che, nella fattispecie, il prezzo di acquisto sia non inferiore ma ben superiore al valore nominale del credito e della relativa azione esecutiva anche se il tenore della decisione di rinvio lascia sorgere un dubbio a questo proposito ( 20 ).

32.

In secondo luogo, ricordo che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’applicazione del sistema comune di IVA dipende non dalla volontà espressa dalle parti dell’operazione controversa, ed in particolare dalla denominazione da esse prescelta, ma da criteri oggettivi propri del diritto dell’Unione, collegati più in particolare alla presa in considerazione della realtà economica e commerciale, la quale è valutata alla luce di tutte le circostanze pertinenti ( 21 ).

33.

Nella fattispecie, il fatto che l’accordo concluso tra la PNC e la Starplant sia stato designato da queste ultime come «cessão de crédito», espressione traducibile in francese con «cession de crédit» [«cessione di credito» (finanziamento)] o «cession de créance» [«cessione di credito» (da riscuotere)] ( 22 ), non può costituire un fattore determinante. Al contrario, le circostanze in cui si inserisce l’operazione controversa e la realtà economica che esse riflettono mi portano a ritenere che lo scopo essenziale di tale operazione sia costituito dal trasferimento di diritti e di obbligazioni relativi al bene immobile aggiudicato al cedente, e cioé la PNC, a saldo del suo credito già accertato con sentenza passata in giudicato.

34.

Infatti, da un lato, come indica il tenore letterale della questione pregiudiziale, l’operazione controversa è relativa alla cessione di una posizione processuale, e non di un credito. A questo proposito, rilevo che il debito è stato praticamente saldato sin dall’aggiudicazione alla PNC dell’immobile appartenente alla sua debitrice e che la cessione è posteriore a tale aggiudicazione, anche se la decisione che ha dato luogo a quest’ultima è passata in giudicato solo all’indomani della firma dell’accordo. Tale interpretazione è confortata dall’importo elevato del prezzo che la Starplant ha accettato di pagare per ottenere i diritti connesi a tale posizione processuale (EUR 351619,90) ( 23 ), con l’obbligo inoltre – come sembra – di rimborsare l’eccedenza che la PNC doveva restituire all’organo procedente all’esecuzione (EUR 417937,12) ( 24 ), ossia un onere totale di oltre EUR 769000, salvo errore da parte mia ( 25 ). Inoltre, rilevo che la PNC ha spontaneamente versato l’IVA relativa al suo credito maggiorato, quale accertato dal giudice, e che il procedimento principale non verte su tale aspetto ( 26 ).

35.

Dall’altro lato, al pari del governo portoghese, considero che, a seguito dell’aggiudicazione su vendita forzata di cui la PNC ha beneficiato, quest’ultima ha ceduto alla Starplant, dietro corrispettivo, la sua posizione processuale comprendendo tutte le voci, sia attive che passive, connesse a quest’ultima, di modo che essa ha trasmesso un complesso di diritti e di obbligazioni intercollegati, e ciò in maniera unitaria e globale. Come la Corte ha ripetutamente ricordato, l’operazione che è costituita da una sola entità sul piano economico, alla luce dei suoi elementi caratteristici quali rispecchiati dal suo scopo e dall’interesse dei suoi destinatari, non dev’essere artificiosamente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA ( 27 ). Non condivido quindi il parere della Commissione secondo cui l’operazione controversa dovrebbe essere scomposta in due elementi distinti, ricordando che, per le ragioni suesposte, ritengo che tale operazione non verta su una cessione di credito.

36.

Infine, mi sembra che, tra i diversi elementi che l’operazione controversa comporta, l’elemento essenziale, che a mio parere ha condotto la Starplant ad accettare i termini dell’accordo concluso con la PNC ed in particolare il prezzo corrisposto, risiede nel fatto che quest’ultima le ha ceduto il potere di disporre di un bene materiale, ossia l’immobile ad essa aggiudicato, come se ne fosse proprietaria, il che corrisponde esattamente alla definizione di una cessione di beni figurante all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 ( 28 ). Inoltre, mi sembra innegabile che, come viene precisato nella questione pregiudiziale, la cessione della posizione processuale della PNC è stata effettuata a titolo oneroso, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della detta direttiva, poiché il prezzo percepito dalla PNC è il controvalore effettivo dei diritti sull’immobile trasferiti alla Starplant ( 29 ).

37.

In subordine, osservo che quand’anche la qualificazione di cessione di un bene non fosse accolta, non sarebbe meno vero che l’operazione controversa nel procedimento principale deve, per sua natura, essere potenzialmente soggetta all’IVA. Infatti, essa dovrebbe eventualmente rientrare nella nozione di prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che ricomprende ogni operazione che non costituisca una cessione di beni. Più precisamente, come affermato dal governo portoghese e dalla Commissione, l’operazione controversa potrebbe costituire una prestazione di servizi consistenti nella cessione di un bene immateriale, ai sensi dell’articolo 25 della detta direttiva. Inoltre è in tal caso altresì innegabile che la cessione in questione è stata effettuata a titolo oneroso, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva poiché essa è intervenuta come controprestazione di un compenso ( 30 ).

38.

Di conseguenza, ritengo che, salvo errore commesso nell’analisi dei fatti così posta come premessa – il che spetterà ai giudici valutare –, un’operazione come quella controversa nel procedimento principale dovrebbe essere qualificata come cessione di un bene effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, e, in ogni caso, essere considerata potenzialmente soggetta all’IVA a norma del detto articolo 2.

2. Sull’attività economica del soggetto passivo interessato

39.

La PNC sostiene per giunta, sostanzialmente, che, in un contesto come quello della controversia nel procedimento principale, non può ritenersi che il cedente abbia agito nell’ambito della sua «attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112. Essa fa valere che il suo personale intervento nell’operazione di cessione di cui trattasi è stato solo occasionale, sapendo che essa esercita abitualmente non un’attività relativa ad operazioni di credito, ma un’attività di prestazione di servizi di intermediazione immobiliare. Tanto il governo portoghese quanto la Commissione respingono tale argomento. Io condivido quest’ultimo parere.

40.

A questo proposito, ritengo che, indipendentemente dalla qualificazione che sarà accolta per l’operazione controversa, la PNC avesse appunto la qualità di «soggetto passivo» IVA agente «in quanto tale», come richiesto dalla direttiva 2006/112 ( 31 ), dato che l’interessata ha effettuato tale operazione nell’ambito della sua attività soggetta ad imposta ( 32 ).

41.

Infatti, come la Commissione ha precisato all’udienza, risulta dalla giurisprudenza della Corte che una persona già soggetta all’IVA in base alle sue attività abituali dev’essere considerata come soggetto passivo per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che quest’ultima costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 ( 33 ). Pertanto, è a mio parere indifferente che la PNC abbia effettuato l’operazione controversa in maniera soltanto eccezionale, purché quest’ultima sia strettamente connessa all’attività economica esercitata in via principale da tale soggetto passivo.

42.

Orbene, al pari del governo portoghese e della Commissione, ritengo che la cessione controversa nel procedimento principale si inserisca effettivamente nel prolungamento diretto dell’attività della PNC consistente nel fornire servizi di mediazione immobiliare, dato che tale cessione è finalizzata ad una sostituzione di posizione processuale in un’azione diretta alla riscossione forzata di un credito sorto da un contratto concluso nell’ambito della sua attività economica soggetta ad imposta ( 34 ). L’operazione interessata rientra pertanto, a mio parere, nell’ambito di applicazione dell’IVA ( 35 ).

43.

È alla luce di tali elementi interpretativi delle norme pertinenti del diritto dell’Unione, e salvo la verifica, a carico del giudice del rinvio, degli elementi concreti della controversia nel procedimento principale, che spetterà a quest’ultimo qualificare l’operazione controversa al fine di confermare il suo potenziale assoggettamento all’IVA, prima di determinare il regime di esenzione eventualmente applicabile a tale operazione.

44.

Tenuto conto della qualificazione che mi sembra più corretto che il giudice del rinvio adotti per l’operazione interessata, e cioè quella di una cessione di bene immobile, mi sembra poco probabile che le esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112 siano destinate ad applicarsi nel caso di specie. Tuttavia, per scrupolo di completezza, presenterò osservazioni a tale proposito, al fine di fornire una risposta alla questione sollevata e di far fronte all’eventualità che la qualificazione qui proposta venga esclusa a favore di una qualificazione in quanto prestazione di servizi, il che mi sembra essere la premessa da cui il giudice del rinvio è partito per formulare la sua questione pregiudiziale.

B.   Sulle esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112

45.

Prima di procedere all’interpretazione sia della lettera b) sia della lettera d) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 (rispettivamente sottosezione 3 e sottosezione 4), preciserò innanzitutto i motivi per i quali ritengo necessario esaminare tali due disposizioni (sottosezione 1), per poi ricordare le principali indicazioni già fornite dalla giurisprudenza della Corte al riguardo (sottosezione 2).

1. Sulla necessaria estensione della portata della futura risposta della Corte

46.

Si può constatare che, sul piano formale, la questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda unicamente l’esenzione dall’IVA di cui alla lettera b), dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’IVA per le operazioni di «concessione», di «negoziazione» o di «gestione» di «crediti». Risulta dalla decisione di rinvio che la formulazione di tale questione è il mero riflesso del fondamento giuridico fatto valere dalla PNC nel suo ricorso in cassazione ( 36 ). Tuttavia, siffatte circostanze non ostano a che altre disposizioni della detta direttiva siano interpretate nella presente causa.

47.

Infatti, conformemente ad una giurisprudenza costante, per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione. A tal proposito la Corte è tenuta a trarre, dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 37 ).

48.

Nella fattispecie, vista l’origine della controversia nel procedimento principale, connessa ad un’azione diretta all’esecuzione forzata di un credito, sono del parere, al pari della Commissione ( 38 ), che la Corte debba procedere all’interpretazione non soltanto della lettera b), dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, considerata nella questione pregiudiziale, ma anche della lettera d) dello stesso paragrafo 1, dovendosi ricordare che quest’ultima disposizione prevede un’esenzione dall’IVA per le operazioni relative ai «crediti».

49.

In questo senso, la Commissione rileva, a mio parere giustamente, che il punto di vista del giudice del rinvio, secondo il quale la lettera b) di tale articolo 135, paragrafo 1, sarebbe la disposizione potenzialmente applicabile nel caso di specie, si spiega forse con la formulazione letterale della versione in lingua portoghese del detto paragrafo 1 ( 39 ). Infatti, mentre la maggior parte delle altre versioni linguistiche distingue chiaramente i termini corrispondenti a quelli francesi «crédits», [crediti (finanziamenti)] di cui alla lettera b) di tale paragrafo, e «créances», [crediti (da riscuotere)] di cui alla sua lettera d), la versione in lingua portoghese utilizza il termine «créditos» sia alla detta lettera b) sia alla detta lettera d), il che può aver creato una certa confusione quanto al fondamento giuridico eventualmente pertinente riguardo alla controversia nel procedimento principale ( 40 ).

50.

Pertanto, anche se il giudice del rinvio ha limitato la sua questione pregiudiziale all’interpretazione della lettera b) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è corretto, a mio parere, interpretare anche la lettera d) di tale paragrafo 1, al fine di determinare se un’operazione come quella controversa nel procedimento principale possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’una o dell’altra di tali due disposizioni, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte al riguardo.

51.

Rilevo che, nel caso in cui l’operazione controversa fosse qualificata come cessione di un bene immobile, come da me proposto, sarebbe possibile chiedersi se le lettere j) e k) del detto articolo 135, paragrafo 1, che sono relative alle cessioni, rispettivamente, «di fabbricati [...] e del suolo ad essi pertinente» e di «fondi non edificati» ( 41 ), siano destinate ad applicarsi nella fattispecie, di modo che tale operazione sarebbe esentata dall’IVA, come ciò avviene generalmente in materia ( 42 ). La PNC ha d’altronde considerato tali disposizioni sia nel suo ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio sia nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte. Tuttavia, alla luce della sostanza della questione proposta dal giudice del rinvio e delle limitate indicazioni contenute nella sua decisione quanto al tipo di immobile interessato dalla cessione controversa, non mi pronuncerò sull’interpretazione di tali lettere j) e k) ( 43 ).

2. Sugli “acquis” giurisprudenziali riguardanti l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112

52.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte in materia che una serie di regole comuni alle lettere b) e d) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere prese in considerazione nell’interpretazione di tali disposizioni ( 44 ).

53.

In primo luogo, è pacifico che tutte le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione che hanno lo scopo di evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro e che debbono essere interpretate in maniera uniforme, alla luce del contesto generale e degli obiettivi del sistema comune dell’IVA ( 45 ). Ne discende che un’operazione può formare oggetto delle dette esenzioni indipendentemente dalla qualificazione spettante a tale operazione alla luce del diritto di uno Stato membro e indipendentemente dal modo in cui le parti dell’operazione stessa hanno denominato quest’ultima.

54.

In secondo luogo, la Corte ha ripetutamente ricordato che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui al detto articolo 135, paragrafo 1, devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, la loro interpretazione non può essere restrittiva al punto tale da privare del loro effetto utile i fattori di esenzione interessati ( 46 ).

55.

In terzo luogo, per quanto riguarda più specificamente le operazioni esentate ai sensi delle lettere da b) a g) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, la Corte ha dichiarato che esse sono definite non in relazione al prestatore o al destinatario del servizio, ma in relazione alla natura delle prestazioni di servizi fornite. In altri termini, l’esenzione è subordinata non alla condizione che l’operazione di cui trattasi sia effettuata da un certo tipo di istituto o di persona giuridica, ma alla condizione che tale operazione costituisca, per la sua stessa natura, un’operazione finanziaria ( 47 ). A questo proposito, la Corte ha messo in rilievo che la finalità dell’esenzione delle operazioni di cui alle dette lettere da b) a g) era, in particolare, quella di ovviare alle difficoltà connesse alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA deducibile ( 48 ).

56.

Dopo questo richiamo delle principali regole interpretative a mio parere pertinenti nella presente controversia, occorre ora applicarle, al fine di determinare se l’operazione di cessione di cui trattasi nel procedimento principale possa rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni della lettera b) o della lettera d) del detto articolo 135, paragrafo 1.

3. Sull’eventuale applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112

57.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, sostanzialmente, se un’operazione come quella controversa nel procedimento principale rientri nelle nozioni di «concessione», di «negoziazione» o di «gestione» di «crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112.

58.

Innanzitutto, preciso che, alla luce della giurisprudenza citata secondo la quale le nozioni così considerate e le esenzioni che ne derivano debbono essere intese in maniera autonoma ( 49 ), gli argomenti della PNC ricavati dal tenore del diritto civile portoghese e dalla scelta delle parti di qualificare l’operazione controversa come «cessão de crédito» ( 50 ) sono, a mio modo di vedere, fuori luogo.

59.

Inoltre, sottolineo che lo stesso giudice del rinvio rileva che risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte ( 51 ) che l’esenzione dell’IVA di cui al detto articolo 135, paragrafo 1, lettera b), si applica «a prescindere dalla natura del prestatore di servizi o del destinatario di questi, poiché [la detta] esenzione è definita in relazione alla natura delle operazioni di cui trattasi, e non in relazione alla natura dei partecipanti» ( 52 ). Esso ne deduce giustamente che l’esenzione interessata può applicarsi alle operazioni previste da tale disposizione anche ove queste ultime siano effettuate da soggetti diversi dagli istituti finanziari ( 53 ).

60.

Per contro, tale giudice esprime dubbi quanto all’applicabilità nella fattispecie della detta lettera b), in ragione della natura specifica dell’operazione controversa. Esso precisa che si tratta di una «cessione, effettuata a titolo oneroso, di una posizione processuale nel contesto di un’azione esecutiva per il recupero di un credito riconosciuto giudizialmente» ( 54 ). Orbene, a suo parere, la Corte si è finora pronunciata solo su situazioni collegate alla «concessione di crediti/finanziamenti/prestiti nella sua accezione tradizionale (ossia associata a un interesse, prestito o finanziamento)».

61.

Infatti, anche se la Corte non ha mai affrontato una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, essa si è invece ripetutamente pronunciata sull’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 ad operazioni di «concessione» di «credito» nel senso classico del termine, vale a dire consistenti nella messa a disposizione di una somma di denaro sotto forma di prestito, rimborsabile ad una determinata scadenza ed eventualmente accompagnato da interessi ( 55 ). Inoltre, la Corte ha già incluso in tale nozione una situazione più atipica, riconoscendo che il pagamento differito del prezzo di acquisto di un bene concesso da un fornitore, con la corresponsione di interessi, può essere considerato come una concessione di credito, purché il pagamento degli interessi costituisca non un elemento del corrispettivo ottenuto per la cessione dei beni o le prestazioni di servizi, ma la remunerazione di tale credito ( 56 ). Nella fattispecie, al pari del governo portoghese e della Commissione, ritengo che la cessione operata dal soggetto passivo interessato, e cioè la PNC, non sia diretta, con tutta evidenza, né alla concessione di un credito nel senso tradizionale del termine né ad un siffatto pagamento differito dell’acquisto di un bene.

62.

Per quanto riguarda la nozione di «negoziazione» di crediti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, la Corte ha dichiarato che essa riguarda l’attività di un intermediario che, dietro corrispettivo, fornisce un servizio di intermediazione, consistente nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto vertente su un prodotto finanziario, senza che tale negoziatore sia a sua volta parte del contratto, né che abbia un interesse proprio riguardo al contenuto di quest’ultimo ( 57 ). Condivido il parere del governo portoghese secondo il quale l’operazione controversa nel procedimento principale, che verte su una cessione operata direttamente dal soggetto passivo interessato a beneficio della sua controparte contrattuale, non corrisponde per nulla a tale nozione.

63.

Infine, per quanto riguarda la nozione di «gestione» di crediti ai sensi della detta lettera b), rilevo che quest’ultima precisa espressamente che, per essere esentata, una siffatta attività dev’essere stata esercitata dalla persona che ha concesso dei crediti. Il governo portoghese fa valere, a mio parere giustamente, che tale nozione sembra rinviare ad un’attività comportante l’esecuzione di compiti quali l’analisi, la custodia o la messa a frutto di crediti detenuti dal cliente di tale soggetto passivo ( 58 ), il che non è assolutamente il caso dell’attività interessata nella fattispecie.

64.

Pertanto, sono del parere che un’operazione come quella controversa nel procedimento principale non costituisca chiaramente una delle operazioni finanziarie relative ai «crediti», che beneficiano di un’esenzione dall’IVA, previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112.

4. Sull’eventuale applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112

65.

Alla luce dell’oggetto del procedimento principale, occorre esaminare se l’operazione all’origine di quest’ultima possa rientrare nei casi di esenzione dall’IVA previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, in quanto essa costituirebbe un’operazione riguardante «crediti», ai sensi di tale disposizione, senza tuttavia corrispondere ad un «ricupero dei crediti», il quale è espressamente escluso dall’esenzione ai sensi della detta lettera d), parte finale.

66.

A questo proposito, rilevo che, seguendo le regole interpretative di cui sopra ( 59 ), la Corte ha ripetutamente dichiarato che, per determinare se un’operazione possa essere esentata dall’IVA ai sensi della lettera d) di tale articolo 135, paragrafo 1, si deve tener conto delle circostanze particolari in cui l’operazione è avvenuta, e non delle persone interessate, nonché verificare se essa soddisfi le funzioni specifiche ed essenziali di uno dei servizi finanziari considerati in tale lettera d) ( 60 ). Per contro, la Corte, per quanto mi risulta, non ha fornito una definizione precisa della nozione di «crediti» ai sensi di tale disposizione.

67.

Sottolineo che, per quanto l’atto normativo che ha trasposto la lettera d) del detto paragrafo 1 nell’ordinamento portoghese non impieghi un termine esattamente equivalente al termine francese «créances» ( 61 ) [crediti (da riscuotere)] che viene utilizzato dopo il termine «virements» (giroconti) in tale disposizione del diritto dell’Unione, ciò non costituisce di per sé un ostacolo all’applicazione di tale lettera d) in un contesto come quello della controversia nel procedimento principale, dato che le nozioni che vi figurano sono concepite in maniera autonoma ( 62 ) e che esiste un obbligo di interpretare l’atto normativo nazionale interessato conformemente al diritto dell’Unione ( 63 ).

68.

Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui, contrariamente a quanto da me proposto, l’operazione controversa nel procedimento principale fosse qualificata, ai fini dell’assoggettamento all’IVA, come prestazione di servizi vertente sulla cessione di un diritto materiale, quest’ultima avrebbe ad oggetto non un diritto di credito ( 64 ), ma diritti su un bene immobile ( 65 ). In altre parole, non si può ritenere, a mio parere, che l’operazione interessata adempia le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio finanziario avente la natura delle «operazioni [...] relative [...] ai crediti» ai sensi della detta lettera d).

69.

Ad abundantiam, per quanto riguarda l’eccezione connessa al «recupero dei crediti» di cui alla lettera d), parte finale, dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, risulta dalla giurisprudenza della Corte che a tale nozione, presentando essa il carattere di eccezione ad una regola derogatoria rispetto all’applicazione generale dell’IVA, dev’essere riconosciuta una portata estensiva. Pertanto, quando il soggetto passivo fornisce dietro corrispettivo un servizio avente ad oggetto il conseguimento del pagamento di crediti dovuti al suo cliente, sgravando quest’ultimo dalle procedure e dai rischi connessi all’insolvenza del debitore, tale soggetto passivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dalla detta disposizione ( 66 ).

70.

Nella fattispecie, anche supponendo che l’operazione controversa possa essere qualificata come una prestazione di servizi, in ogni caso, la cessione effettuata dal soggetto passivo interessato, e cioè la PNC, non può in alcun modo essere interpretata come servizio a pagamento diretto al recupero di un credito dovuto alla sua controparte contrattuale, la Starplant ( 67 ), di modo che tale cessione rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’eccezione enunciata nella parte finale della detta lettera d).

71.

Di conseguenza, sono del parere che le lettere b) e d) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 debbano essere interpretate nel senso che né l’una né l’altra si applica ad un’operazione come quella controversa nel procedimento principale.

V. Conclusione

72.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo) nei seguenti termini:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che le esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto previste alle dette lettere b) e d), per le operazioni riguardanti, rispettivamente, la concessione e la negoziazione di crediti (finanziamenti) o la gestione di questi ultimi nonché i crediti (da riscuotere) non si applicano ad una operazione, come quella controversa nel procedimento principale, che consiste per il soggetto passivo nel cedere ad un terzo, mediante corrispettivo versato da quest’ultimo, la sua posizione processuale in un’azione esecutiva diretta ad ottenere la riscossione forzata di un credito accertato con sentenza del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1, in prosieguo: la «sesta direttiva»).

( 4 ) Ricordo che il detto articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), riporta, in termini e sostanza identici, le esenzioni in precedenza previste dall’articolo 13, B, lettera d), rispettivamente punti da 1 a 6, della sesta direttiva (v., altresì, sentenza del 25 luglio 2018, DPAS, C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 4).

( 5 ) Riguardo a tali disposizioni di trasposizione, v., in particolare, sentenza dell’8 marzo 2012, Commissione/Portogallo (C‑524/10, EU:C:2012:129, punto 14).

( 6 ) Credito calcolato come segue: EUR 125000 (commissione di mediazione) + EUR 26250 (IVA su tale commissione) + EUR 19609,62 (interessi di mora).

( 7 ) Alla luce del fascicolo nazionale, sembra che tale somma corrispondesse al 70% del prezzo di vendita dell’immobile di cui trattasi, quale fissato dall’ufficiale giudiziario sulla base di una stima immobiliare effettuata a tal fine da un soggetto indipendente.

( 8 ) Ai termini di tale accordo, verbalizzato dalla cancelleria del Tribunale investito dell’azione diretta all’esecuzione forzata, la PNC si è impegnata a fare tutto quanto necessario e/o a firmare singolarmente o congiuntamente con la Starplant perché la sostituzione processuale intervenisse immediatamente.

( 9 ) Rimanenza calcolata come segue: EUR 351619,90 (prezzo versato dalla Starplant) – EUR 125000 (commissione di mediazione) – EUR 26250 (IVA su tale commissione).

( 10 ) IVA calcolata come segue: EUR 351619,90 (prezzo versato dalla Starplant) x 21%.

( 11 ) Sottolineo che il procedimento principale verte unicamente sull’imposizione fiscale della cessione operata il 29 settembre 2010, e non sull’imposizione fiscale della commissione percepita dalla PNC per il servizio di mediazione immobiliare da essa fornito alla sua cliente.

( 12 ) La PNC fa riferimento alle sentenze del 15 giugno 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties (348/87, EU:C:1989:246); del 27 ottobre 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf (C‑281/91, EU:C:1993:855), nonché del 21 giugno 2007, Ludwig (C‑453/05, EU:C:2007:369).

( 13 ) Conformemente ad una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale la Corte ha la facoltà di fornire ai giudici nazionali tutte le indicazioni da essa ritenute necessarie per decidere la causa principale, ma tali giudici sono i soli ad essere competenti a verificare che ricorrano le condizioni di fatto che comportano l’applicazione di una norma dell’Unione nella causa dinanzi ad essi pendente e a trarne le conseguenze per la decisione che essi sono chiamati ad adottare (v., in particolare, sentenze del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti da 78 a 80, nonché del 7 agosto 2018, Prenninger e a, C‑329/17, EU:C:2018:640, punto 27).

( 14 ) V. anche paragrafo 19 delle presenti conclusioni.

( 15 ) Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione aveva considerato che l’operazione controversa costituiva una cessione di credito a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, ma essa ha modificato la sua tesi dopo essere venuta a conoscenza di elementi di fatto emersi dalle discussioni intervenute dinanzi alla Corte.

( 16 ) Sulle esenzioni riguardanti beni immobili, v. paragrafo 51 delle presenti conclusioni.

( 17 ) Sentenza del 27 ottobre 2011 (C‑93/10, EU:C:2011:700).

( 18 ) Si ricorda che la PNC ha ceduto la sua posizione processuale in un’azione diretta alla riscossione forzata del suo credito. Mi soffermerò sulla qualificazione di tale cessione in prosieguo (v. paragrafi 33 e segg.)

( 19 ) Secondo le osservazioni presentate dinanzi alla Corte, la cessione è intervenuta appunto alla vigilia della data di passaggio in giudicato della sentenza che ha aggiudicato a beneficio della PNC l’immobile pignorato. La probabilità che la debitrice impugnasse tale sentenza è dovuta sembrare esigua di modo che le parti dell’accordo di cessione hanno potuto predisporre i termini di quest’ultimo presupponendo che non vi sarebbe stata impugnazione.

( 20 ) Ai sensi di tale decisione, «il cedente [avrebbe] ricevuto dal cessionario, come corrispettivo della cessione, un importo inferiore quello oggetto del ricorso». Se tale ultima espressione dev’essere intesa nel senso che la cessione è stata operata ad un prezzo inferiore al valore del credito oggetto dell’azione diretta all’esecuzione forzata, mi sembra che tale osservazione sia erronea alla luce dei fatti summenzionati (v. paragrafi 15 e 17), dai quali mi sembra che risulti che il valore dei diritti e delle obbligazioni sull’immobile ceduti dalla PNC è superiore al prezzo pagato dalla Starplant.

( 21 ) V., in particolare, sentenze del 12 luglio 2012, J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard (C‑326/11, EU:C:2012:461 punto 33); del 22 febbraio 2018, T‑2 (C‑396/16, EU:C:2018:109, punto 43); del 22 novembre 2018, MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 43), nonché del 10 gennaio 2019, A (C‑410/17, EU:C:2019:12, punto 47).

( 22 ) Sui problemi linguistici connessi all’uso del termine «crédito», v. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.

( 23 ) Mentre nello schema classico di una cessione di credito il cedente ottiene generalmente un prezzo inferiore al valore del suo credito, poiché il cessionario si accolla il rischio inerente a quest’ultimo (v., altresì, paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni).

( 24 ) All’udienza, la PNC ha precisato che la Starplant si sarebbe accollata il pagamento di quest’ultimo importo, in forza del loro accordo, sapendo che a sua volta essa non disponeva dei fondi necessari a tal fine.

( 25 ) L’onere accettato della Starplant va, a mio parere, messo in relazione con il valore reale dell’immobile aggiudicato alla PNC (v. nota a pié di pagina 7 delle presenti conclusioni), che lascia presagire una possibilità di rivendita a prezzo vantaggioso.

( 26 ) V. paragrafi 18 e segg. delle presenti conclusioni.

( 27 ) V., in particolare, sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a. (C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 e C‑502/09, EU:C:2011:135, punti 53 e segg.); del 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services (UK) (C‑153/17, EU:C:2018:845, punti 30 e segg.), nonché del 28 febbraio 2019, Sequeira Mesquita (C‑278/18, EU:C:2019:160, punti 30 e segg.).

( 28 ) Secondo una giurisprudenza costante la nozione di «cessione di beni» di cui a tale disposizione non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizzi l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario (v., in particolare sentenze dell’8 febbraio 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, EU:C:1990:61, punti da 7 a 9; del 3 settembre 2015, Fast Bunkering Klaipėda, C‑526/13, EU:C:2015:536, punti 51, nonché del 19 dicembre 2018, AREX CZ, C‑414/17, EU:C:2018:1027, punto 75).

( 29 ) Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una cessione di beni viene effettuata «a titolo oneroso», ai sensi della detta lettera a), quando esiste un rapporto diretto tra il bene ceduto e la controprestazione ricevuta, in cui il prezzo percepito dal fornitore costituisca il controvalore effettivo del bene fornito all’acquirente (v., in particolare, sentenze del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C‑494/12, EU:C:2013:758, punto 32; dell’11 maggio 2017, Posnania Investment, C‑36/16, EU:C:2017:361, punto 31, nonché del 13 giugno 2018, Gmina Wrocław, C‑665/16, EU:C:2018:431, punto 43).

( 30 ) Risulta dalla giurisprudenza della Corte che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi della detta lettera c), quando esiste un nesso diretto tra il servizio fornito e la controprestazione ricevuta, in cui il compenso percepito dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (v., in particolare, sentenze del 29 ottobre 2015, Saudaçor, C‑174/14, EU:C:2015:733, punto 32, nonché del 5 luglio 2018, Marcandi, C‑544/16, EU:C:2018:540, punti 3637).

( 31 ) In particolare, i suoi articoli 2, paragrafo 1, lettere a) e c), e 9, paragrafo 1, primo comma.

( 32 ) Contrariamente, in particolare, alla fattispecie in cui un soggetto passivo effettui un’operazione a titolo privato (v., in particolare, sentenze del 4 ottobre 1995, Armbrecht, C‑291/92, EU:C:1995:304, punti 16 e segg., nonché del 9 luglio 2015, Trgovina Prizma, C‑331/14, EU:C:2015:456, punti 18 e segg.).

( 33 ) V. sentenza del 13 giugno 2013, Kostov (C‑62/12, EU:C:2013:391, punti 27 e segg.), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Posnania Investment (C‑36/16, EU:C:2017:134, paragrafi 33 e segg.), in cui viene sottolineato giustamente che, nel caso concreto che ha dato luogo alla detta sentenza, esisteva uno stretto rapporto tra l’attività secondaria della persona interessata e la sua attività principale soggetta all’IVA.

( 34 ) Il governo portoghese ha fatto valere, più precisamente, che il nesso diretto con tale attività dev’essere dato per acquisito «vuoi perché nella genesi delle azioni dichiarative ed esecutive, un contratto è concluso nell’ambito dell’attività economica della [PNC], vuoi perché è la [PNC] che ha beneficiato dei diritti e che è stata gravata dalle obbligazioni attribuite dal giudice nell’ambito dell’azione esecutiva, vuoi perché è la [PNC] che, a proprio nome e per proprio conto, ha concluso il contratto che ha dato luogo al trasferimento a titolo oneroso ad un terzo del citato insieme di diritti e di obbligazioni».

( 35 ) V., per analogia, sentenze del 12 gennaio 2006, Optigen e a. (C‑354/03, C‑355/03 e C‑484/03, EU:C:2006:16, punti 42 e segg.), nonché dell’8 novembre 2018, C&D Foods Acquisition (C‑502/17, EU:C:2018:888, punti 35 e segg.).

( 36 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.

( 37 ) V., in particolare, sentenze del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e SICEF (C‑425/14, EU:C:2015:721, punto 20), nonché del 19 dicembre 2018, AREX CZ (C‑414/17, EU:C:2018:1027, punti 3435).

( 38 ) Nelle loro osservazioni scritte, la PNC e il governo portoghese hanno risposto alla questione pregiudiziale unicamente sotto il profilo della lettera b) dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. Tuttavia, essi sono stati invitati dalla Corte a pronunciasi, all’udienza, sull’opinione della Commissione secondo la quale un’operazione come quella controversa nel procedimento principale potrebbe rientrare invece nell’esenzione di cui alla lettera d) del detto paragrafo 1.

( 39 ) A questo proposito, ricordo che, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, alla formulazione utilizzata in una delle sue versioni linguistiche non può essere attribuito un carattere prioritario rispetto alle altre e che, in caso di difformità tra le diverse versioni, si deve tener conto del contesto e delle finalità della normativa di cui tale disposiione costituisce un elemento (v., in particolare, sentenze del 22 ottobre 2015, Hedqvist, C‑264/14, EU:C:2015:718, punto 47, nonché del 25 ottobre 2018, Tänzer & Trasper, C‑462/17, EU:C:2018:866, punto 20).

( 40 ) La Commissione asserisce che, nella versione in lingua portoghese dell’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, il termine «créditos» (in francese, «crédits») è impiegato alle lettere b) e c), mentre i termini «créditos» (crediti) e «dívidas» (debiti) (in francese, «créances») figurano insieme alla lettera d), il che potrebbe dare l’impressione ai destinatari di tale versione che i due termini siano equivalenti ai fini di tale direttiva. Al contrario, nella maggior parte delle altre versioni linguistiche (ad eccezione delle versioni in lingua italiana e spagnola), il termine corrispondente a «créditos» è impiegato alle lettere b) e c), mentre solo il termine corrispondente a «dívidas» è utilizzato alla lettera d).

( 41 ) Si precisa che le dette lettere j) e k) fanno salvi espressamente i casi particolari di cui all’articolo 12 paragrafo 1, lettere a) e b), della stessa direttiva, e cioè rispettivamente, «la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente», e «la cessione di un terreno edificabile».

( 42 ) Nelle sue conclusioni relative alla causa Blasi (C‑346/95, EU:C:1997:432, punto 15), l’avvocato generale Jacobs ha sottolineato che «[i]n base alla [sesta] direttiva, la fornitura e la locazione di beni immobili sono in linea di principio esentati dall’IVA [, in base al suo articolo 13, parte B, lettere b), g) e h), corrispondenti all’articolo 135, paragrafo 1, lettere j), k) e l) della direttiva 2006/112]. Queste esenzioni riflettono le difficoltà particolari che si riscontrano nell’applicare l’IVA a tali beni. Al contrario dei beni ordinari, il terreno non è il risultato di un processo produttivo, inoltre, gli edifici, una volta costruiti, possono vedere mutare il loro proprietario numerose volte nel corso della loro esistenza, spesso senza costituire oggetto di attività economiche ulteriori».

( 43 ) Disposizioni che formano oggetto, in particolare, delle sentenze del 17 gennaio 2013, Woningstichting Maasdriel (C‑543/11, EU:C:2013:20, punti da 22 a 36), e del 13 giugno 2018, Polfarmex (C‑421/17, EU:C:2018:432, punto 43), nonché delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa KPC Herning (C‑71/18, EU:C:2019:226, punti 23 e segg.).

( 44 ) Viene precisato che la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni della sesta direttiva che hanno un contenuto equivalente, e cioè l’articolo 13, parte B, lettera d), punti da 1 a 6, di detta direttiva, è pertinente per interpretare l’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva 2006/112 (v. sentenze del 26 maggio 2016, Bookit, C‑607/14, EU:C:2016:355, punto 32, nonché del 26 maggio 2016, National Exhibition Centre, C‑130/15, non pubblicata, EU:C:2016:357, punto 27).

( 45 ) V., in particolare, sentenze del 21 giugno 2007, Ludwig (C‑453/05, EU:C:2007:369, punto 22); del 26 maggio 2016, Bookit (C‑607/14, EU:C:2016:355, punto 33); del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection (C‑308/16, EU:C:2017:869, punti 38 e segg.), nonché del 25 luglio 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 28).

( 46 ) V., in particolare, sentenze del 28 ottobre 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646, punto 25); del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection (C‑308/16, EU:C:2017:869, punti 3945); del 25 luglio 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 29), nonché del 19 dicembre 2018, Mailat (C‑17/18, EU:C:2018:1038, punto 37).

( 47 ) V., in particolare, sentenze del 19 aprile 2007, Velvet & Steel Immobilien (C‑455/05, EU:C:2007:232, punti 21 e segg.); del 22 ottobre 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647, punti 44 e segg.); del 28 ottobre 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646, punti 26 e segg.); del 22 ottobre 2015, Hedqvist (C‑264/14, EU:C:2015:718, punti 37 e seggv.); del 26 maggio 2016, Bookit (C‑607/14, EU:C:2016:355, punti 3654), nonché del 25 luglio 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, punti 3145).

( 48 ) V., in particolare, sentenze del 19 aprile 2007, Velvet & Steel Immobilien (C‑455/05, EU:C:2007:232, punto 24); del 26 maggio 2016, Bookit (C‑607/14, EU:C:2016:355, punto 55), nonché del 25 luglio 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 46).

( 49 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni.

( 50 ) Sull’ininfluenza di tale denominazione anche per quanto riguarda l’assoggettamento all’IVA dell’operazione controversa nel procedimento principale, v. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.

( 51 ) V., in particolare, sentenza del 21giugno 2007, Ludwig (C‑453/05, EU:C:2007:369, punto 25).

( 52 ) V., altresì, la giurisprudenza citata alla nota a pié di pagina 47 delle presenti conclusioni.

( 53 ) Contrariamente a quanto sembra indicare la sentenza impugnata dinanzi al detto organo giurisdizionale conformemente al parere del procuratore generale di quest’ultimo, che è menzionato nella decisione di rinvio.

( 54 ) Credito «risultante dall’inadempimento di un contratto di mediazione immobiliare», al quale si aggiungono «l’IVA all’aliquota in vigore alla data di effettuazione del pagamento [nonché] gli interessi moratori maturati e da maturare fino al pagamento integrale».

( 55 ) V., a mo’ d’esempio, i diversi tipi di prestito che hanno dato luogo alla sentenza del 29 aprile 2004, EDM (C‑77/01, EU:C:2004:243); l’ordinanza del 7 luglio 2010, Curia (C‑381/09, non pubblicata, EU:C:2010:406), nonché la sentenza dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, EU:C:2016:936).

( 56 ) V. sentenze del 27 ottobre 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf (C‑281/91, EU:C:1993:855, punti 12 e segg.), in cui la Corte ha dichiarato che, se è pur vero che le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente, resta nondimeno il fatto che, in mancanza di precisa identificazione del mutuante o del mutuatario, la nozione di «concessione e negoziazione di crediti» è sufficientemente ampia da ricomprendere un finanziamento concesso da un fornitore di beni sotto forma di dilazione di pagamento, nonché del 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services (UK) (C‑153/17, EU:C:2018:845, punto 36).

( 57 ) V., in particolare, sentenze del 21 giugno 2007, Ludwig (C‑453/05, EU:C:2007:369, punti 2328); del 5 luglio 2012, DTZ Zadelhoff (C‑259/11, EU:C:2012:423, punto 27), nonché ordinanza del 21 novembre 2017, Kerr (C‑615/16, non pubblicata, EU:C:2017:906, punti 4243).

( 58 ) Tale governo fa riferimento, in tal senso, alla sentenza del 19 luglio 2012, Deutsche Bank (C‑44/11, EU:C:2012:484, punti 2324), la quale verte su una gestione di patrimonio mediante valori mobiliari (gestione di portafoglio).

( 59 ) V. paragrafi 53 e segg. delle presenti conclusioni.

( 60 ) V., in particolare, sentenze del 22 ottobre 2009, Swiss Re Germany Holding (C‑242/08, EU:C:2009:647, punti 45 e segg.); del 22 ottobre 2015, Hedqvist (C‑264/14, EU:C:2015:718, punti 38 e segg.); del 26 maggio 2016, National Exhibition Centre (C‑130/15, non pubblicata, EU:C:2016:357, punti 34 e segg.), nonché del 25 luglio 2018, DPAS (C‑5/17, EU:C:2018:592, punto 36).

( 61 ) Si precisa che l’articolo 9, punto 27, lettera c), del codice IVA è formulato come segue: «as operações [...] relativas a [...] transferências, recebimentos [...]» e che la versione in lingua portoghese dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112 è formulata come segue: «[a]s operações [...] relativas a [...] transferências, créditos [...]» (il corsivo è mio: tali termini possono essere tradotti, il primo con «incassi» e, il secondo, con «crediti»).

( 62 ) Conformemente alla giurisprudenza menzionata al paragrafo 53 delle presenti conclusioni.

( 63 ) All’udienza, il governo portoghese ha ritenuto che il legislatore nazionale avesse forse considerato che non fosse necessario menzionare il termine corrispondente a «créances» [crediti (da riscuotere)], poiché ciò avrebbe significato ripetere il termine «pagamenti» utilizzato nella stessa lettera d). La Commissione ha precisato che la formulazione letterale adottata nella legge portoghese non poneva problemi purché la pratica seguita dalle autorità amministrative fosse conforme al diritto dell’Unione.

( 64 ) Ricordo che, nel momento in cui l’accordo con la Starplant è stato concluso, non solo il credito della PNC era già stato accertato dal giudice, relativamente all’an e relativamente al quantum, ma, inoltre, la riscossione effettiva di tale credito era garantita e il debito era in pratica saldato, a seguito dell’aggiudicazione a favore della PNC del bene immobile appartenente alla sua debitrice che era stato previamente pignorato (v., altresì, paragrafo 34 delle presenti conclusioni).

( 65 ) Diritti accompagnati da un obbligo di versare, all’organo procedente all’esecuzione, la differenza tra l’ammontare del credito vantato dalla PNC nei confronti della sua debitrice e il prezzo al quale il bene immobile appartenente a quest’ultima è stato aggiudicato alla PNC (v. paragrafo 16 delle presenti conclusioni).

( 66 ) V., in particolare, sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C‑305/01, EU:C:2003:377, punti 49, 58 e da 72 a 80), nonché del 28 ottobre 2010, Axa UK (C‑175/09, EU:C:2010:646, punti da 29 a 36).

( 67 ) Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha rilevato che, in quanto acquirente o cessionario, la Starplant potrebbe invece essere assoggettata ad imposta se fosse accertato che la cessione controversa costituisce un «ricupero dei crediti». Nelle sue difese orali, il governo portoghese ha dubitato che il servizio fornito dalla Starplant possa essere così qualificato, alla luce della garanzia di pagamento di cui la PNC era già titolare al momento di tale cessione. Comunque sia, sottolineo che tale situazione non è quella della controversia nel procedimento principale, che vede contrapposte solo la PNC e l’amministrazione fiscale portoghese.

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