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Document 62017CC0136

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 10 gennaio 2019.
GC e a. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all’articolo 8 di tale direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria – Incidenza sul trattamento di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-136/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:14

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 10 gennaio 2019 ( 1 )

Causa C‑136/17

G.C.,

A.F.,

B.H.,

E.D.

contro

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

con l’intervento di

Premier ministre,

Google Inc.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Trattamento dei dati – Gestore di un motore di ricerca Internet – Domanda di cancellazione – Portata dell’obbligo – Trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria»

I. Introduzione

1.

Conciliare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali con il diritto all’informazione e alla libertà di espressione nell’era di Internet rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo. Non sorprende, pertanto, che negli ultimi anni siano state promosse dinanzi alla Corte diverse cause che sollevano questioni giuridiche connesse a tale problematica.

2.

Una volta risolta e definita una questione, se ne pongono di nuove. Tale fenomeno è ancor più accentuato per il fatto che, molto spesso, il quadro giuridico non è stato adottato nella prospettiva dell’era di Internet. Il procedimento principale, al pari della causa C‑507/17, Google (Portata territoriale della cancellazione), nella quale presento le mie conclusioni contemporaneamente a quelle che mi accingo a illustrare, ne è un buon esempio: in che modo e in che misura gli obblighi imposti da una direttiva sulla protezione dei dati del 1995, vale a dire la direttiva 95/46/CE ( 2 ), si applicano a un motore di ricerca come Google, una società creata nel 1998?

3.

Nella sua sentenza di principio del 13 maggio 2014, Google Spain e Google ( 3 ), la Corte ha stabilito che, in forza degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, gli individui godono di un «diritto all’oblio» ( 4 ) che può comportare, a carico del gestore di un motore di ricerca, l’obbligo di sopprimere i link verso le informazioni che li riguardano ( 5 ). La presente causa si colloca sulla scia della suddetta sentenza, in seguito alla quale si sono infatti poste numerose nuove questioni concernenti, in particolare, il trattamento dei cosiddetti dati «delicati» relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose o filosofiche.

4.

Per tale ragione, nell’interpretare il diritto attualmente vigente, farò riferimento sia alla normativa in essere sia all’interpretazione che ne è stata data nella sentenza Google Spain e Google ( 6 ).

5.

In breve, la mia proposta alla Corte è duplice: da una parte, in termini generali, i link Internet verso dati delicati dovrebbero, su richiesta, essere sistematicamente soppressi dal gestore di un motore di ricerca; dall’altra, deve essere rispettata la libertà di espressione. A questo riguardo, invito la Corte a interpretare la sua sentenza Google Spain e Google ( 7 ) tenendo debitamente conto della libertà di espressione.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Direttiva 95/46

6.

Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 95/46 ha ad oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati.

7.

L’articolo 2 della direttiva 95/46 dispone che «[a]i fini [di tale] direttiva si intende per:

a)

“dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

“trattamento dei dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(…)

d)

“responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

(…)

h)

“consenso della persona interessata”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento».

8.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi».

9.

L’articolo 4 di detta direttiva, recante il titolo «Diritto nazionale applicabile», così dispone:

«1.   Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a)

effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

(…)».

10.

Nel capo II, sezione I, intitolata «Principi relativi alla qualità dei dati», l’articolo 6 della direttiva 95/46 così recita:

«1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

a)

trattati lealmente e lecitamente;

b)

rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c)

adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d)

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

e)

conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2.   Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».

11.

Nel capo II, sezione II, intitolata «Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati», l’articolo 7 della direttiva 95/46 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(…)

f)

è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».

12.

Il capo II, sezione III, intitolata «Categorie particolari di trattamenti», della direttiva 95/46, contiene gli articoli 8 e 9. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati», così dispone:

«1.   Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora:

a)

la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b)

il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure

c)

il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o

d)

il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un’associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell’ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o

e)

il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

(…)

4.   Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo.

5.   I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell’autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell’autorità pubblica.

6.   Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

(…)».

13.

L’articolo 9 della direttiva 95/46, intitolato «Trattamento di dati personali e libertà d’espressione», è del seguente tenore:

«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione».

14.

L’articolo 12 della direttiva succitata, recante il titolo «Diritto di accesso», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(…)

b)

a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

(…)».

15.

L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di opposizione della persona interessata», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a)

almeno nei casi di cui all’articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

(…)».

16.

L’articolo 28 della direttiva 95/46, intitolato «Autorità di controllo», è così formulato:

«1.   Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

(…)

3.   Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all’esercizio della sua funzione di controllo;

di poteri effettivi d’intervento, come quello (…) di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento (…);

(…)

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo recanti pregiudizio.

4.   Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un’autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

(…)

6.   Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell’autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

(…)».

2. Regolamento 2016/679

17.

Ai sensi del suo articolo 99, paragrafo 2, il regolamento 2016/679 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. Il suo articolo 94, paragrafo 1, stabilisce che la direttiva 95/46 è abrogata a decorrere dalla stessa data.

18.

L’articolo 9 del regolamento succitato, intitolato «Trattamento di categorie particolari di dati personali», così dispone:

«1.   È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a)

l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

(…)

e)

il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;

(…)

g)

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

(…)».

19.

L’articolo 10 di detto regolamento, dal titolo «Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati», enuncia quanto segue:

«Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica».

20.

L’articolo 17 di detto stesso regolamento, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», è formulato come segue:

«1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a)

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b)

l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c)

l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f)

i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

2.   Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a)

per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b)

per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c)

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d)

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e)

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

21.

L’articolo 18 del regolamento 2016/679, intitolato «Diritto di limitazione di trattamento», così dispone:

«1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a)

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;

b)

il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;

(…)

d)

l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

2.   Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.

3.   L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata».

22.

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento succitato, intitolato «Diritto di opposizione», prevede quanto segue:

«L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

23.

L’articolo 85 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Trattamento e libertà d’espressione e di informazione», enuncia quanto segue:

«1.   Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2.   Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.

3.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica».

B.   Diritto francese

24.

La direttiva 95/46 è stata recepita nel diritto francese mediante la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (legge n. 78-17, del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, ai file e alle libertà).

III. Fatti e procedimento principale

25.

G.C., A.F., B.H. ed E.D. chiedevano tutti alla società Google LLC di cancellare una serie di link verso pagine web, pubblicate da terzi, dall’elenco dei risultati visualizzato dal motore di ricerca gestito da detta società a seguito di una ricerca effettuata a partire dal loro rispettivo nome, richiesta che è stata respinta dalla Google LLC.

26.

In particolare, G.C. chiedeva la cancellazione di un link che rinvia a un fotomontaggio satirico messo online, sotto pseudonimo, su YouTube il 18 febbraio 2011, che la raffigura accanto al sindaco del comune di cui era direttrice di gabinetto ed evoca in modo esplicito la relazione intima che la legherebbe a quest’ultimo, nonché l’incidenza di tale relazione sulla sua carriera politica. Detto fotomontaggio è stato messo online in occasione della campagna per le elezioni cantonali alle quali G.C. era all’epoca candidata. Alla data in cui è stato opposto un rifiuto alla sua richiesta di cancellazione, l’interessata non era stata eletta, né era candidata a una carica elettiva locale e non esercitava più le funzioni di direttrice di gabinetto del sindaco del comune.

27.

A.F. chiedeva la cancellazione di una serie di link che rimandavano a un articolo apparso sul quotidiano Libération il 9 settembre 2008, riprodotto sul sito del Centre contre les manipulations mentales (Centro contro le manipolazioni mentali; in prosieguo: il «CCMM»), sul suicidio di una adepta della Chiesa di scientology nel dicembre 2006. A.F. è menzionato in tale articolo in qualità di responsabile delle relazioni pubbliche della Chiesa di scientology, professione che egli ha, da allora, cessato di esercitare. Inoltre, l’autore dell’articolo controverso afferma di essersi messo in contatto con A.F. per ottenere la sua versione dei fatti e riferisce le dichiarazioni raccolte in quell’occasione.

28.

B.H. chiedeva la cancellazione di link ad articoli, principalmente di stampa, relativi all’inchiesta giudiziaria avviata nel giugno 1995 sul finanziamento del Parti républicain (Partito repubblicano; in prosieguo: il «PR»), nel cui contesto egli è stato indagato insieme a diversi uomini d’affari e personalità politiche. Il procedimento a suo carico è stato archiviato il 26 febbraio 2010 con ordinanza di non luogo a procedere. La maggior parte dei link controversi rinvia ad articoli contemporanei all’apertura dell’inchiesta che, pertanto, non danno atto dell’esito del procedimento.

29.

E.D. chiedeva la cancellazione di link che rinviano a due articoli pubblicati su Nice Matin e Le Figaro, che danno conto dell’udienza penale nel corso della quale egli è stato condannato a una pena di sette anni di reclusione e a una pena accessoria di dieci anni di sorveglianza socio-giudiziaria per fatti di violenza sessuale su minori di quindici anni. Inoltre, uno dei suddetti articoli di cronaca giudiziaria menziona vari dettagli intimi relativi a E.D. che sono stati rivelati in occasione del processo.

30.

A fronte dei rifiuti opposti da Google, i ricorrenti adivano la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, in prosieguo: la «CNIL») con denunce dirette ad ingiungere a detta società di procedere alla cancellazione dei link in questione. Con lettere datate 24 aprile 2015, 28 agosto 2015, 21 marzo 2016 e 9 maggio 2016, la presidente della CNIL informava i ricorrenti dell’archiviazione delle loro denunce.

31.

I ricorrenti hanno quindi depositato ricorsi avverso i suddetti provvedimenti con cui la CNIL ha rifiutato di intimare a Google di procedere alle cancellazioni richieste. Il giudice del rinvio ha disposto la riunione di detti ricorsi.

IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

32.

Avendo constatato che i succitati ricorsi sollevano numerose e serie difficoltà sotto il profilo dell’interpretazione della direttiva 95/46, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 24 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2017, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in relazione alle responsabilità, alle competenze e alle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati di cui ai paragrafi 1 e 5 dell’articolo 8 della direttiva [95/46], fatte salve le eccezioni previste da questo testo, sia applicabile anche a tale gestore quale responsabile del trattamento che costituisce tale motore.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva [95/46] debbano essere interpretate nel senso che il divieto così imposto, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano in tali disposizioni lo obblighi sistematicamente ad accogliere le richieste di cancellazione relative ai link che rinviano a pagine web che trattano dati siffatti;

in una simile prospettiva, come debbano essere interpretate le eccezioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva [95/46], quando esse si applicano al gestore di un motore di ricerca, alla luce delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità specifiche. In particolare, se un tale gestore possa rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione qualora egli constati che i link in questione rinviano a contenuti che, sebbene comprendano dati che rientrano nelle categorie elencate al paragrafo 1 dell’articolo 8, rientrano anche nell’ambito d’applicazione delle eccezioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolar modo lettere a) ed e);

allo stesso modo, se le disposizioni della direttiva [95/46] debbano essere interpretate nel senso che, qualora i link la cui cancellazione è richiesta rinviino a trattamenti di dati personali effettuati esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria che, a tale titolo, possono, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva [95/46], raccogliere e trattare dati che rientrano nelle categorie menzionate all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva, il gestore di un motore di ricerca può, per tale motivo, rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

quali requisiti specifici della direttiva [95/46] debba soddisfare il gestore di un motore di ricerca, tenuto conto delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità;

se, qualora egli constati che le pagine web alle quali rinviano i link di cui è chiesta la cancellazione comprendono dati la cui pubblicazione, sulle suddette pagine, è illecita, le disposizioni della direttiva [95/46] debbano essere interpretate nel senso che:

esse obbligano il gestore di un motore di ricerca ad eliminare tali link dall’elenco di risultati che compaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente;

o esse implichino solamente che egli tenga presente tale circostanza per valutare la fondatezza della domanda di cancellazione;

o tale circostanza è irrilevante rispetto alla valutazione che egli deve compiere.

Inoltre, qualora tale circostanza non sia inconferente, come debba essere valutata la liceità della pubblicazione dei dati controversi sulle pagine web provenienti da trattamenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione territoriale della direttiva [95/46] e, di conseguenza, delle normative nazionali che la attuano.

4)

Qualunque sia la risposta fornita alla prima questione:

indipendentemente dalla liceità della pubblicazione dei dati personali sulla pagina web cui rinvia il link controverso, se le disposizioni della direttiva [95/46] debbano essere interpretate nel senso che:

qualora il richiedente dimostri che tali dati sono divenuti incompleti o inesatti, o che non sono aggiornati, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere la relativa richiesta di cancellazione;

più precisamente, qualora il richiedente dimostri che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento giudiziario, le informazioni relative ad uno stadio anteriore del procedimento non corrispondono più alla realtà attuale della sua situazione, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a cancellare i link che rinviano a pagine web che contengono siffatte informazioni;

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva [95/46] debbano essere interpretate nel senso che le informazioni relative alla sottoposizione a indagine di un individuo o che riferiscono di un processo, e della condanna che ne consegue, costituiscono dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali. In generale, se una pagina web comprendente dati che menzionano condanne o procedimenti giudiziari a carico di una persona fisica rientri nell’ambito di applicazione di tali disposizioni».

33.

A.F., B.H., Google, i governi francese, irlandese, ellenico, italiano, austriaco, polacco e del Regno Unito nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

34.

B.H., Google, i governi francese, irlandese, ellenico, austriaco e polacco nonché la Commissione sono stati sentiti all’udienza dell’11 settembre 2018.

V. Analisi

A.   Osservazioni preliminari

1. Sull’atto legislativo pertinente: la direttiva 95/46

35.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio concernono l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 95/46 e non quelle del regolamento 2016/679. Detto regolamento, applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 ( 8 ), ha abrogato la direttiva con effetto da detta data ( 9 ).

36.

Posto che, nel diritto processuale amministrativo francese, il diritto applicabile a una controversia è quello vigente alla data della decisione impugnata, non vi è dubbio che nel procedimento principale trovi applicazione la direttiva 95/46. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare le disposizioni di detta direttiva.

2. Contesto: sentenza Google Spain e Google

37.

Alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito della presente causa fa da sfondo la sentenza di principio Google Spain e Google ( 10 ), in cui la Corte ha dichiarato, in particolare, per quanto qui di interesse, quanto segue:

l’attività di un motore di ricerca deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 qualora tali informazioni contengano dati personali e il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di detta direttiva ( 11 );

al fine di rispettare i diritti previsti dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, e sempre che le condizioni da questi fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita ( 12 );

nel valutare i presupposti di applicazione degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato ( 13 ), e

dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, detti diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi ( 14 ).

38.

I fatti oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Google Spain e Google ( 15 ) riguardavano dati, certamente personali, ma non «delicati» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46. Ciò ci porta alla prima questione.

B.   Sulla prima questione pregiudiziale

39.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se, in relazione alle responsabilità, alle competenze e alle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 sia applicabile anche a siffatto gestore.

40.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46, gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

41.

L’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva succitata stabilisce che i trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell’autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell’autorità pubblica.

42.

Si deve rilevare che l’articolo 8 della direttiva 95/46 non era oggetto della controversia che ha dato luogo alla sentenza Google Spain e Google ( 16 ). Tale semplice constatazione mi porta a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto da Google nelle sue osservazioni, non sia possibile rispondere alla prima questione pregiudiziale sulla base della succitata sentenza. Il fatto che detta causa non riguardasse dati delicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 non esclude l’applicazione della disposizione di cui trattasi a un motore di ricerca.

43.

Nelle sue conclusioni presentate nella causa Google Spain e Google, l’avvocato generale Jääskinen ha motivato, in particolare, come segue la sua tesi (non condivisa dalla Corte), secondo cui un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non è un «responsabile del trattamento» di dati personali sulle pagine web source di terzi: «Un’opinione contraria implicherebbe che i motori di ricerca su Internet sono incompatibili con il diritto dell’Unione, conclusione secondo me assurda. In particolare, se i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet fossero considerati responsabili del trattamento dei dati personali contenuti su pagine web source di terzi e se in una di queste pagine vi fossero “categorie particolari di dati”, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva [95/46] (ossia dati personali che rivelano opinioni politiche e convinzioni religiose o dati relativi alla salute e alla vita sessuale degli individui), l’attività del fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet diventerebbe automaticamente illegale, quando le rigorose condizioni dettate nel suddetto articolo per il trattamento di tali dati non siano rispettate» ( 17 ).

44.

Questo passaggio ben evidenzia la problematica e la posta in gioco nella presente causa. Posto che la direttiva 95/46, che risale all’anno 1995 e che prevede obblighi a carico, in linea di principio, degli Stati membri, non era stata elaborata tenendo conto dei motori di ricerca quali attualmente esistenti, le sue disposizioni non si prestano ad essere loro applicate in maniera intuitiva e meramente letterale. Proprio per tale ragione, come nel caso di specie, i giudici del rinvio nella causa sfociata nella sentenza Google Spain e Google ( 18 ) nutrivano dubbi e si sono rivolti alla Corte.

45.

Di conseguenza, per quanto concerne l’applicabilità della direttiva 95/46 ai motori di ricerca, non è possibile adottare un approccio del «tutto o niente». A mio avviso, occorre esaminare ciascuna disposizione sotto il profilo della sua idoneità ad essere applicata a un motore di ricerca.

46.

Applicare alla lettera a un motore di ricerca l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 avrebbe l’effetto di vietare qualsiasi trattamento dei dati ivi elencati, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

47.

A tal riguardo, osservo che nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni si esprime a favore di un’interpretazione così rigorosa, e giustamente.

48.

Un’applicazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 obbligherebbe un motore di ricerca a verificare se un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona fisica contenga link a pagine Internet contenenti dati oggetto di tale disposizione, e ciò ex ante ed ex officio, vale a dire anche in assenza di una domanda di cancellazione da parte di un interessato.

49.

A mio giudizio, un siffatto controllo non è né possibile, né auspicabile.

50.

Nella sentenza Google Spain e Google ( 19 ), la Corte ha osservato che, «nella misura in cui l’attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di questa attività deve assicurare, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da quest’ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata» ( 20 ).

51.

È possibile trarre due conclusioni da tale passaggio. In primo luogo, come sostiene la Commissione nelle sue osservazioni, la direttiva 95/46 muove dal principio che ogni responsabile del trattamento deve rispettare tutte le condizioni in essa stabilite, comprese quelle di cui all’articolo 8.

52.

Inoltre, e anche se detto passaggio è formulato come un obbligo incombente al gestore di un motore di ricerca ( 21 ), un siffatto gestore può agire unicamente nel quadro delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità. In altre parole, un gestore siffatto può non essere in grado di garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva 95/46, proprio in ragione delle sue responsabilità, competenze e possibilità limitate.

53.

Occorre pertanto interpretare l’articolo 8 della direttiva 95/46 tenendo conto delle responsabilità, delle competenze e delle possibilità di un gestore di un motore di ricerca.

54.

A questo proposito, si deve escludere un’applicazione ex ante dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 a un gestore di un motore di ricerca. Un controllo ex ante delle pagine Internet elencate nei risultati di una ricerca non rientra nella responsabilità e neppure nelle possibilità ( 22 ) di un motore di ricerca. Il compito di un gestore di un motore di ricerca è, come indica la sua stessa denominazione, quello di ricercare, trovare, raccogliere e mettere a disposizione le informazioni, grazie a un algoritmo che consente di reperirle nel modo più efficace. Per contro, il gestore di un motore di ricerca non è chiamato a svolgere un’attività di controllo o addirittura di censura. Detto gestore agisce ai fini della ricerca e reagisce ai fini della cancellazione di un risultato della ricerca. O così intendo, quantomeno, la sentenza Google Spain e Google ( 23 ).

55.

Analogamente, come sottolinea anche la Commissione, i divieti e le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 non possono applicarsi a un gestore di un motore di ricerca come se avesse inserito esso stesso i dati delicati nelle pagine Internet elencate. L’attività di un motore di ricerca interviene logicamente solo dopo il caricamento di dati (delicati) e ha carattere secondario.

56.

Pertanto, i divieti e le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 possono applicarsi a un motore di ricerca unicamente in ragione di detta elencazione e, quindi, mediante una verifica a posteriori, sulla base di una domanda di cancellazione proposta dall’interessato.

57.

Propongo quindi di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 si applica, in linea di principio, alle attività del gestore di un motore di ricerca nell’ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità.

58.

Le modalità di una siffatta applicazione sono affrontate dalla seconda questione pregiudiziale.

C.   Sulla seconda questione pregiudiziale

59.

La seconda questione, sollevata nell’eventualità che la Corte riconosca l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 al trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca, si articola in tre parti.

60.

Infatti, il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

se, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 95/46, il divieto imposto al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano nell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di detta direttiva lo obblighi ad accogliere sistematicamente le domande di cancellazione relative a link che rinviano a pagine web su cui compaiono dati siffatti;

come si applichino le eccezioni specifiche previste nell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva 95/46, al trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca e, in particolare, se esso possa rifiutarsi di accogliere una domanda di cancellazione in forza di esse, e

chiarimenti sulle eccezioni previste all’articolo 9 della direttiva 95/46 per i trattamenti effettuati esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, e precisamente solo nella misura in cui tali eccezioni si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione. A tal riguardo, il giudice del rinvio chiede se il gestore di un motore di ricerca possa respingere una domanda di cancellazione ove constati che i dati pubblicati sulla pagina cui rinvia il link in questione vi figurano lecitamente poiché il trattamento compiuto al riguardo dall’editore della pagina web ricade in detta eccezione.

61.

Esaminerò le sotto-questioni che precedono nell’ordine in cui sono poste.

1. Sulla cancellazione sistematica

62.

Il punto di partenza consiste nel fatto che, in assenza di una giustificazione ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 95/46, il rifiuto del gestore di un motore di ricerca di cancellare una pagina Internet viola l’articolo 8, paragrafi 1 o 5, di detta direttiva.

63.

Google e i governi irlandese, austriaco e del Regno Unito sostengono che si tratta di un fattore importante ma non determinante nel contesto del bilanciamento di diritti e interessi che il gestore del motore di ricerca deve svolgere rispetto a ciascuna domanda di cancellazione, anche quella concernente link verso siti Internet che trattano categorie particolari di dati a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 o 5, della direttiva 95/46.

64.

Per contro, i governi francese, italiano e polacco nonché la Commissione ritengono che, in forza del divieto di trattamento di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46, il gestore del motore di ricerca destinatario di una domanda di cancellazione debba sistematicamente accoglierla, vale a dire senza dover o poter verificare elementi diversi dall’assenza di giustificazione.

65.

Condivido quest’ultima posizione.

66.

Infatti, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 non permette di dubitare che si tratti di un obbligo di divieto di trattamento dei dati delicati ivi elencati. In effetti, non vedo come, in una simile situazione, tale obbligo possa essere considerato come uno tra più elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame di una domanda di cancellazione.

67.

Un approccio siffatto rappresenta una logica prosecuzione della causa che ha dato luogo alla sentenza Google Spain e Google ( 24 ). Va ricordato che tale causa riguardava unicamente dati la cui pubblicazione era, di per sé, lecita. Di conseguenza, in un primo momento, la Corte ha potuto stabilire che il gestore di un motore di ricerca era obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, anche quando detta pubblicazione era di per sé lecita ( 25 ), prima di procedere, in un secondo momento, al bilanciamento dei diritti dell’interessato con l’interesse economico del gestore del motore di ricerca e, altresì, con l’interesse del pubblico ad accedere all’informazione in questione ( 26 ).

68.

A questo proposito, mi permetto di aprire una parentesi sulla causa Google Spain e Google. Posto che è generalmente riconosciuto che, ove un’informazione sia lecita, la persona che la diffonde beneficia in ogni caso della libertà di espressione sancita all’articolo 11 della Carta, sarebbe stato utile che la Corte avesse espressamente menzionato tale diritto fondamentale. Ciò avrebbe messo più chiaramente in luce il fatto che non occorre soltanto bilanciare gli articoli 7 e 8 della Carta, da una parte, e la libertà di informazione, dall’altra, ma che deve essere ugualmente presa in considerazione la libertà di espressione. Tornerò su questo aspetto nell’esame dell’articolo 9 della direttiva 95/46.

69.

Per contro, ritengo che non vi sia spazio per un simile bilanciamento nell’ambito dell’articolo 8 della direttiva 95/46. Una volta stabilito che si tratta di un trattamento di dati delicati, occorre accogliere la domanda di cancellazione.

70.

Sono ben consapevole della posizione espressa dal «Gruppo di lavoro “articolo 29” per la protezione dei dati» ( 27 ) nei suoi «Orientamenti per l’esecuzione della sentenza [Google Spain e Google ( 28 )]» del 26 novembre 2014 ( 29 ) (in prosieguo: gli «orientamenti»), secondo cui, in primis, nella maggior parte dei casi di richieste di cancellazione, occorre tener conto di più di un criterio prima di adottare una decisione, in secondo luogo, nessun criterio è, da solo, decisivo ( 30 ) e, in terzo luogo, per quanto attiene nello specifico all’articolo 8 della direttiva 95/46, «[è] più probabile che le autorità di protezione dei dati intervengano nei casi in cui le richieste di cancellazione dei risultati [siano] respinte» ( 31 ).

71.

A tal riguardo, mi sembra evidente che occorre tener conto di diversi criteri prima di adottare una decisione su una domanda di cancellazione. Per contro, affermare che sarebbe più probabile che un’autorità garante della protezione dei dati intervenga non mi sembra sufficientemente categorico e chiaro. Ove si accerti che i dati rientrano negli ambiti delicati di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46, il loro trattamento è allora vietato.

72.

Pertanto, mi sembra che la prevenzione di un’eventuale diffusione di tali dati attraverso un motore di ricerca ricada anch’essa nella ratio legis dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46. Posto che, in forza della disposizione citata, il legislatore reputa illecito il trattamento di determinati dati, ne consegue, a mio avviso, che lo sia anche il distinto trattamento da parte del gestore di un motore di ricerca, quantomeno a partire dal momento in cui detto gestore non ha accolto una domanda di cancellazione.

73.

In altre parole, con l’articolo 8 della direttiva 95/46, il legislatore dell’Unione ha già risolto la questione dei dati delicati, nel senso che non occorre compiere alcun bilanciamento. Tale interpretazione trova conferma nel regolamento 2016/679 che non solo ha mantenuto il divieto ( 32 ) di trattamento di dati delicati, ma ha anche ampliato dette categorie ( 33 ).

74.

Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 95/46, il divieto imposto al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano nell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di detta direttiva lo obbliga ad accogliere sistematicamente le domande di cancellazione relative a link che rinviano a pagine web su cui compaiono dati siffatti.

2. Sulle eccezioni specifiche previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva 95/46

75.

Il giudice del rinvio chiede chiarimenti unicamente su due delle cinque eccezioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46.

76.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/46, il paragrafo 1 non si applica qualora la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito ( 34 ) a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1. L’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi se il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o è necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

77.

Nella misura in cui, in base alla soluzione da me proposta alla Corte, ritengo applicabili i divieti di trattamento previsti all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46, reputo che trovino applicazione, in linea di principio, anche le eccezioni stabilite in questo stesso articolo 8, benché talune eccezioni contemplate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46 mi sembrino, per quanto concerne la loro applicabilità a un motore di ricerca, avere una valenza più teorica che pratica ( 35 ). Pertanto, il gestore di un motore di ricerca può negare l’accoglimento di una domanda di cancellazione quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi.

3. Sul trattamento di dati personali e sulla libertà d’espressione (articolo 9 della direttiva 95/46)

78.

Conformemente all’articolo 9 della direttiva 95/46, gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, esenzioni e deroghe, in particolare, alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 95/46, qualora esse si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione.

79.

Si pone la questione se il gestore di un motore di ricerca possa respingere una domanda di cancellazione ove constati che la pubblicazione dei dati delicati figuranti sulla pagina cui rinvia il link in questione è lecita, posto che il trattamento compiuto al riguardo dall’editore della pagina Internet ricade nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 95/46.

80.

Occorre ricordare che, in forza della sentenza Google Spain e Google ( 36 ), può benissimo accadere che una domanda di cancellazione sia accolta contro il gestore di un motore di ricerca, ma rigettata contro l’editore della pagina Internet elencata in virtù dell’articolo 9 della direttiva 95/46. Infatti, la Corte ha stabilito che «il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato “esclusivamente a scopi giornalistici” e beneficiare così, a norma dell’articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest’ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l’editore della pagina web» ( 37 ).

81.

Tale passaggio chiave della sentenza Google Spain e Google ( 38 ) costituisce il nucleo essenziale del ragionamento volto a giustificare l’affermazione di un «diritto all’oblio»: al fine di proteggere la vita privata e il diritto alla tutela dei dati dell’interessato, si può considerare responsabile l’«ambasciatore» (anche) se una «rettifica alla fonte» è impossibile, in ragione del diritto alla libertà di espressione riconosciuto a un editore di una pagina Internet.

82.

È forte la tentazione di interpretare tale passaggio nel senso che l’articolo 9 non si applichi al gestore di un motore di ricerca.

83.

Propongo alla Corte di resistere a tale tentazione.

84.

In primis, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte di Strasburgo»), «[g]razie alla loro accessibilità e alla loro capacità di conservare e divulgare grandi quantità di dati, i siti Internet contribuiscono ampiamente a migliorare l’accesso del pubblico all’attualità e, in generale, a facilitare la comunicazione delle informazioni» ( 39 ). Più in particolare, nell’ambito di una causa concernente un sito Internet che rappresenta uno dei principali servizi di condivisione di file online al mondo ( 40 ), la Corte di Strasburgo ha osservato che «l’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ( 41 ), riguarda non soltanto il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi di trasmissione o di raccolta» ( 42 ).

85.

Il diritto del pubblico di ricevere e comunicare informazioni disponibili su Internet è tutelato dall’articolo 11 della Carta ( 43 ). Ciò riguarda sia le informazioni sulle pagine web source sia le informazioni fornite dai motori di ricerca su Internet ( 44 ).

86.

In secondo luogo, la sola conclusione che è possibile trarre dal succitato passaggio della sentenza Google Spain e Google ( 45 ) è che l’articolo 9 della direttiva 95/46 non si applica, in quanto tale, direttamente all’attività del gestore del motore di ricerca. Posto che l’attività di un tale gestore è secondaria rispetto all’attività, primaria, dell’emittente dell’informazione, è logico ritenere che l’articolo 9 della direttiva 96/45 riguardi in primo luogo tale emittente. Tuttavia, il fatto che i dati pubblicati sulla pagina Internet controversa rientrino nell’attività giornalistica o nell’espressione artistica o letteraria, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46, non può impedire al gestore di un motore di ricerca, che, come ho osservato prima, è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 8 di tale direttiva, di invocare l’articolo 9 della direttiva 95/46.

87.

Il fatto che i dati pubblicati su una pagina Internet rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva di cui trattasi deve costituire una circostanza idonea a consentire il rigetto di una domanda di cancellazione.

88.

L’articolo 9 della direttiva 95/46 concretizza, a livello di diritto derivato, la libertà di espressione e d’informazione e la libertà dei media, sancite dall’articolo 11 della Carta. In altre parole, nel ponderare, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta e, dall’altra, il diritto del pubblico ad accedere alle informazioni di cui trattasi, il fatto che tali informazioni provengano dalla penna di un giornalista o rappresentino un’espressione artistica o letteraria costituisce un fattore da prendere in considerazione.

89.

Riassumendo, anche se talune considerazioni della Corte avrebbero potuto essere formulate in maniera più chiara nella sentenza Google Spain e Google ( 46 ), non è escluso che la libertà di espressione non venga messa in conto in occasione dell’esame del rispetto delle condizioni previste agli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 compiuto in detta sentenza. A mio giudizio, nel bilanciare l’interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad accedere a un sito attraverso una ricerca compiuta partendo dal nome della persona interessata e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi a norma degli articoli 7 e 8 della Carta, occorre anche tener conto della libertà di espressione e d’informazione degli editori e di detti utenti, garantita dall’articolo 11 della Carta.

90.

La mia analisi trova conferma nei succitati orientamenti, secondo cui «[l]e autorità di protezione dei dati riconoscono che, in base al contesto, può essere pertinente tenere conto del fatto che l’informazione è stata pubblicata a fini giornalistici. Il fatto che l’informazione sia pubblicata da un giornalista, il cui lavoro consiste nell’informare il pubblico, è un fattore da soppesare. Tuttavia, questo criterio non costituisce di per sé una base sufficiente per respingere una richiesta, dato che la sentenza [della Corte] opera una netta distinzione tra la base giuridica per la pubblicazione da parte dei mezzi di comunicazione e la base giuridica per l’organizzazione da parte dei motori di ricerca dei risultati di una ricerca a partire dal nome di una persona» ( 47 ).

91.

Infine, occorre osservare che l’articolo 17 del regolamento 2016/679, che codifica ormai il «diritto all’oblio», prevede, al suo paragrafo 3, lettera a), un’eccezione a tale diritto ove il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Tale eccezione si applica a tutti i motivi che possono comportare un diritto all’oblio, elencati nell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e, di conseguenza, ad esempio, persino in caso di trattamento illecito dei dati personali (paragrafo 1, lettera d). Il regolamento 2016/679 ammette quindi una limitazione del diritto alla cancellazione per ragioni concernenti la libertà di espressione e di informazione, anche qualora il trattamento riguardi dati delicati.

92.

Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46, e fatte salve le eccezioni previste dalla medesima direttiva, quali quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), il gestore di un motore di ricerca è obbligato ad accogliere sistematicamente le domande di cancellazione concernenti link a pagine Internet contenenti i dati delicati indicati nella disposizione succitata. Per contro, il fatto che i dati pubblicati sulla pagina Internet controversa rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 95/46 costituisce una circostanza idonea a consentire il rigetto di una domanda di cancellazione. In una situazione siffatta, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a compiere un bilanciamento tra, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati a norma degli articoli 7 e 8 della Carta e, dall’altra, il diritto del pubblico ad accedere alle informazioni in questione e il diritto alla libertà di espressione del soggetto da cui proviene l’informazione ai sensi dell’articolo 11 della Carta.

D.   Sulla terza questione pregiudiziale

93.

La terza questione pregiudiziale viene sottoposta «in caso di risposta negativa» alla prima questione: tenuto conto della risposta positiva che propongo di fornire a detta prima questione, non occorre rispondere alla terza.

E.   Sulla quarta questione pregiudiziale

94.

La quarta questione pregiudiziale si compone di due parti.

95.

Con la prima parte di tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il gestore di un motore di ricerca sia tenuto ad accogliere la domanda di cancellazione ove il richiedente dimostri che i dati personali, pubblicati sulla pagina Internet cui rinvia il link controverso, sono divenuti incompleti o inesatti o non sono più aggiornati.

96.

Il giudice del rinvio chiede altresì se un obbligo siffatto sussista qualora il richiedente dimostri che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento giudiziario, le informazioni relative ad uno stadio anteriore del procedimento non corrispondono più alla realtà attuale della sua situazione.

97.

Con la seconda parte della quarta questione, che si riferisce in particolare ai procedimenti principali riguardanti B.H. ed E.D., il giudice del rinvio intende sapere se le informazioni relative alla sottoposizione a indagine di un individuo o che riferiscono di un processo, e della condanna che ne consegue, costituiscano dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46, e, segnatamente, se una pagina Internet comprendente dati che menzionano condanne o procedimenti giudiziari a carico di una persona fisica rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

98.

È opportuno affrontare anzitutto la seconda parte.

99.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46, i trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell’autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell’autorità pubblica.

100.

Ritengo che le informazioni relative a procedimenti giudiziari pubblicate su pagine Internet, come quelle controverse nelle cause riguardanti B.H. ed E.D., rappresentino dati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46. Persino qualora un procedimento penale non sia sfociato in una condanna, si tratta comunque di un dato relativo a un’infrazione.

101.

Resta la prima parte della quarta questione pregiudiziale, concernente le conclusioni che occorre trarre da tale accertamento in relazione ad articoli, segnatamente di stampa, aventi ad oggetto una fase precedente del procedimento giudiziario e che non sono, per definizione, aggiornati.

102.

Tenuto conto della risposta proposta nell’ambito della terza parte della seconda questione, ritengo che, rispetto a un articolo di stampa, occorra adottare un approccio articolato nella misura in cui si tratta di dati personali comunicati a soli fini giornalistici.

103.

A questo proposito, secondo gli orientamenti, «[g]li Stati membri dell’UE possono adottare diversi approcci per quanto concerne la divulgazione pubblica delle informazioni relative ad autori di reati e ai rispettivi reati. Possono esservi disposizioni giuridiche specifiche, con un’incidenza sulla disponibilità di tali informazioni nel tempo. Le autorità di protezione dei dati tratteranno tali casi conformemente ai principi e agli approcci nazionali. Di norma, è più probabile che le autorità di protezione dei dati prendano in considerazione la cancellazione dei risultati di ricerca riguardo a reati di portata relativamente minore, commessi molto tempo fa, rispetto a risultati connessi a reati più gravi verificatisi più di recente. Tuttavia, tali questioni richiedono un’attenta analisi e saranno esaminate caso per caso» ( 48 ).

104.

Analogamente, ritengo si renda necessario un esame caso per caso, nell’ambito del quale il gestore di un motore di ricerca sia chiamato a effettuare una ponderazione tra, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta e, dall’altra, il diritto del pubblico ad accedere alle informazioni di cui trattasi, tenendo conto del fatto che tali informazioni ricadono nell’attività giornalistica o integrano un’espressione artistica o letteraria.

VI. Conclusione

105.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nel seguente modo:

1)

L’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica, in linea di principio, alle attività del gestore di un motore di ricerca nell’ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità.

2)

Il rinvio mediante link a una pagina Internet contenente dati che menzionano la commissione di un’infrazione e procedimenti penali rientra nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46.

3)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46, e fatte salve le eccezioni previste dalla medesima direttiva, quali quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), il gestore di un motore di ricerca è obbligato ad accogliere sistematicamente le domande di cancellazione concernenti link a pagine Internet contenenti i dati delicati indicati nella disposizione succitata.

4)

Per contro, il fatto che i dati pubblicati sulla pagina Internet controversa rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 95/46 costituisce una circostanza idonea a consentire il rigetto di una domanda di cancellazione. In una situazione siffatta, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a compiere un bilanciamento tra, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati a norma degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, dall’altra, il diritto del pubblico ad accedere alle informazioni in questione e il diritto alla libertà di espressione del soggetto da cui proviene l’informazione ai sensi dell’articolo 11 della Carta.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

( 3 ) C‑131/12, EU:C:2014:317.

( 4 ) Benché la sentenza di cui trattasi non menzioni affatto tale espressione, essa è divenuta usuale nella prassi ed è stata ripresa anche nel diritto derivato: v. articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1), e rettifica (GU 2016, L 127, pag. 2).

( 5 ) Tornerò su tale sentenza, in dettaglio, nell’analisi giuridica.

( 6 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 7 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 8 ) In forza dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento 2016/679.

( 9 ) V. articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

( 10 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 11 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 1 del dispositivo).

( 12 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 3 del dispositivo).

( 13 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 4 del dispositivo).

( 14 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 4 del dispositivo).

( 15 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 16 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 17 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2013:424, paragrafo 90).

( 18 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 19 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 20 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 38). Il corsivo è mio. Questo passaggio è ripreso, essenzialmente, al punto 83 della stessa sentenza.

( 21 ) Come indicano i termini «deve assicurare».

( 22 ) Infatti, correttamente a mio avviso, Google afferma di non essere in grado di esaminare, pagina per pagina, ogni sito esplorato e indicizzato per garantire che il suo contenuto sia conforme alle leggi applicabili o per stabilire se esso contenga dati personali, qualificabili nell’Unione europea come delicati, inesatti, incompleti, pubblicati illecitamente o relativi a reati o a condanne penali.

( 23 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 24 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 25 ) V. punto 88 della sentenza citata e punto 3 del dispositivo.

( 26 ) V. punto 99 della sentenza citata e punto 4 del dispositivo.

( 27 ) Con l’entrata in vigore del regolamento 2016/679, detto gruppo di lavoro è stato sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (v. articoli 68 e 94, paragrafo 2, del regolamento 2016/679).

( 28 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 29 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_fr.pdf.

( 30 ) V. pag. 12 degli orientamenti.

( 31 ) V. pag. 18 degli orientamenti.

( 32 ) Anche se le eccezioni sono più numerose rispetto a quelle previste dall’articolo 8 della direttiva 95/46. V. articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/679.

( 33 ) V. articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679. Vi figura ora anche il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi all’orientamento sessuale della persona.

( 34 ) Conformemente all’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, per «consenso della persona interessata» si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

( 35 ) Ad esempio, l’eccezione prevista alla lettera a) dovrebbe rappresentare un caso piuttosto teorico, posto che una domanda di cancellazione presuppone, logicamente, che, quantomeno alla data della sua presentazione, la persona che la presenta non acconsenta più al trattamento compiuto dal gestore del motore di ricerca. Inoltre, non mi sembra che le deroghe elencate all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) (diritto del lavoro) e d) (attività di una fondazione ed altri soggetti) possano applicarsi a un motore di ricerca. In ogni caso, esse non sono oggetto delle questioni pregiudiziali.

( 36 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 37 ) V. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 85).

( 38 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 39 ) V. Corte EDU, 10 marzo 2009, Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (nn. 1 e 2), CE:ECHR:2009:0310JUD000300203, § 27, e Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e a. c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 34.

( 40 ) Si tratta del sito Internet «The Pirate Bay». Sul funzionamento di detto sito, v. anche le mie conclusioni nella causa Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:99).

( 41 ) Si tratta della disposizione parallela all’articolo 11 della Carta.

( 42 ) V. sentenza della Corte EDU del 19 febbraio 2013, Neij e Sunde c. Svezia, ricorso n. 40397/12, § 10.

( 43 ) V. sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM (C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 48).

( 44 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2013:424, paragrafo 121).

( 45 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 46 ) Sentenza del 13 maggio 2014 (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 47 ) V. pag. 20 degli orientamenti.

( 48 ) V. pag. 23 degli orientamenti.

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