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Document 62017CA0729

Causa C-729/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Articolo 258 TFUE — Articolo 49 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 15, paragrafi 2 e 3 — Direttiva 2005/36/CE — Articoli 13, 14, 50 e allegato VII — Libertà di stabilimento — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori)

OJ C 280, 19.8.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-729/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Articolo 49 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15, paragrafi 2 e 3 - Direttiva 2005/36/CE - Articoli 13, 14, 50 e allegato VII - Libertà di stabilimento - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori)

(2019/C 280/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki e C. Machairas, agenti)

Dispositivo

1)

Limitando la forma giuridica degli enti di formazione di mediatori a società senza scopo di lucro, che devono essere costituite congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno un’organizzazione professionale della Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

subordinando il procedimento di riconoscimento delle qualifiche accademiche a requisiti supplementari riguardanti il contenuto dei certificati richiesti e a provvedimenti di compensazione senza previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali con la formazione nazionale, e mantenendo in vigore disposizioni discriminatorie che obbligano i richiedenti un accreditamento come mediatore che possiedono titoli di autorizzazione ottenuti all’estero o rilasciati da un ente di formazione riconosciuto all’estero in seguito ad una formazione impartita in Grecia a comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a un procedimento di mediazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 14, dell’articolo 50, paragrafo 1, nonché dell’allegato VII della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 83 del 5.3.2018.


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