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Document 62017CA0528

Causa C-528/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Milan Božičevič Ježovnik / Republika Slovenija [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) – Esenzione dall’IVA all’importazione – Importazione seguita da una cessione intracomunitaria – Rischio di frode fiscale – Buona fede del soggetto passivo importatore e fornitore – Valutazione – Obbligo di diligenza del soggetto passivo importatore e fornitore]

GU C 4 del 7.1.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 4/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Milan Božičevič Ježovnik / Republika Slovenija

(Causa C-528/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione dall’IVA all’importazione - Importazione seguita da una cessione intracomunitaria - Rischio di frode fiscale - Buona fede del soggetto passivo importatore e fornitore - Valutazione - Obbligo di diligenza del soggetto passivo importatore e fornitore)

(2019/C 4/11)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti

Ricorrente: Milan Božičevič Ježovnik

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione sulla base di un’autorizzazione, rilasciata in seguito a un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest’ultimo non è tenuto a pagare l’IVA a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell’esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


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