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Document 62017CA0469
Case C-469/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 29 July 2019 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Funke Medien NRW GmbH v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Copyright and related rights — Directive 2001/29/EC — Information Society — Harmonisation of certain aspects of copyright and related rights — Article 2(a) — Reproduction right — Article 3(1) — Communication to the public — Article 5(2) and (3) — Exceptions and limitations — Scope — Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Causa C-469/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 2, lettera a) — Diritto di riproduzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Articolo 5, paragrafi 2 e 3 — Eccezioni e limitazioni — Portata — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
Causa C-469/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 2, lettera a) — Diritto di riproduzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Articolo 5, paragrafi 2 e 3 — Eccezioni e limitazioni — Portata — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
OJ C 319, 23.9.2019, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-469/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 2, lettera a) - Diritto di riproduzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Articolo 5, paragrafi 2 e 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2019/C 319/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Funke Medien NRW GmbH
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste. |
2) |
La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. |
3) |
Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |