Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0240

Causa C-240/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — E (Rinvio pregiudiziale — Cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare sul territorio di uno Stato membro — Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 6, paragrafo 2 — Decisione di rimpatrio — Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri — Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen — Cittadino titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro — Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Articolo 25, paragrafo 2 — Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno — Termini — Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato — Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso)

GU C 83 del 5.3.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — E

(Causa C-240/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare sul territorio di uno Stato membro - Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 6, paragrafo 2 - Decisione di rimpatrio - Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri - Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Cittadino titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro - Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Articolo 25, paragrafo 2 - Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno - Termini - Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato - Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso))

(2018/C 083/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

E

Dispositivo

1)

L’articolo 25, paragrafo 2, de la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, dev’essere interpretato nel senso che, se allo Stato contraente che intenda adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da divieto d’ingresso e di soggiorno nello spazio Schengen, nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, rilasciato da un altro Stato contraente, è consentito avviare la procedura di consultazione prevista da detta disposizione anche anteriormente all’adozione della decisione medesima, l’obbligo di avvio di tale procedura sorge, in ogni caso, non appena la sua adozione abbia avuto luogo.

2)

L’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che non osta a che venga data esecuzione alla decisione di rimpatrio, accompagnata dal divieto d’ingresso, adottata da uno Stato contraente nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente, pur essendo in corso la procedura di consultazione prevista dalla disposizione medesima, qualora lo Stato contraente autore della segnalazione ritenga legittimamente detto cittadino una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, ferma restando la facoltà per il cittadino medesimo di far valere i diritti derivanti dal proprio titolo di soggiorno recandosi successivamente nel territorio del secondo Stato contraente. Tuttavia, decorso un termine ragionevole dall’avvio della procedura di consultazione e in assenza di risposta dallo Stato contraente consultato, spetta allo Stato contraente autore della segnalazione procedere al ritiro della segnalazione di non ammissione inserendo, eventualmente, il cittadino medesimo nel proprio elenco nazionale di segnalazione.

3)

L’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato contraente, nei confronti del quale in un altro Stato contraente sia stata adottata una decisione di rimpatrio accompagnata da divieto d’ingresso, può far valere dinanzi al giudice nazionale gli effetti giuridici derivanti dalla procedura di consultazione incombente allo Stato contraente autore della segnalazione nonché le esigenze che ne discendono.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


Top