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Document 62017CA0234

Causa C-234/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — XC, YB, ZA (Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Obbligo di estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea – Insussistenza)

GU C 4 del 7.1.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 4/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — XC, YB, ZA

(Causa C-234/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Leale cooperazione - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - Obbligo di estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea - Insussistenza)

(2019/C 4/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: XC, YB, ZA

Con l’intervento di: Generalprokuratur

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non obbliga un giudice nazionale ad estendere alle violazioni del diritto dell’Unione, e segnatamente alle lesioni del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, un mezzo di impugnazione di diritto interno che consente di ottenere, unicamente in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione nazionale passata in giudicato.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


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