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Document 62017CA0117
Case C-117/17: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 28 February 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per le Marche — Italy) — Comune di Castelbellino v Regione Marche and Others (Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2011/92/EU — Article 4(2) and (3) and Annexes I to III — Environmental impact assessment — Authorisation to carry out work in a plant for the production of electricity from biogas without preliminary examination of the need for an environmental impact assessment — Annulment — Regularisation after the event of the authorisation on the basis of new provisions of national law without preliminary examination of the need for an environmental impact assessment)
Causa C-117/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e a. (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III — Valutazione di impatto ambientale — Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale — Annullamento — Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)
Causa C-117/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e a. (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III — Valutazione di impatto ambientale — Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale — Annullamento — Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)
GU C 142 del 23.4.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castelbellino / Regione Marche e a.
(Causa C-117/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III - Valutazione di impatto ambientale - Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Annullamento - Regolarizzazione a posteriori dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale))
(2018/C 142/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti
Ricorrente: Comune di Castelbellino
Convenuti: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona
Nei confronti di: Società Agricola 4 C S.S.
Dispositivo
Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell’Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di esimersi dall’applicarle. Occorre altresì tenere conto dell’impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.