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Document 62016TO0669

    Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 3 luglio 2017.
    Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti.
    Impugnazione – Personale della BEI – Assicurazione malattia – Rifiuto di rimborso di spese mediche – Terapia con il laser – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni.
    Causa T-669/16 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:473

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    3 luglio 2017 (*)

    «Impugnazione – Personale della BEI – Assicurazione malattia – Rifiuto di rimborso di spese mediche – Terapia con il laser – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»

    Nella causa T‑669/16 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F‑82/15, EU:F:2016:166), e intesa all’annullamento parziale di tale sentenza,

    Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F‑82/15, EU:F:2016:166; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 4 dicembre 2014, che aveva rifiutato a detto ricorrente il rimborso di spese per terapia con laser ad alta potenza di tipo FP3 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ed ha respinto il ricorso per il resto.

     Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

    2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 12 a 46 della sentenza impugnata.

    3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 21 settembre 2016, il sig. De Nicola ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata nonché l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi comprese varie lettere della BEI correlate, e, in secondo luogo, la condanna della BEI e dell’Unione europea per i danni materiali e morali che egli avrebbe subito.

    4        Mediante la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione impugnata, in secondo luogo, respinto il ricorso per il resto e, in terzo luogo, condannato la BEI alle spese.

     Sull’impugnazione

     Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

    5        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2016, il sig. De Nicola ha proposto l’odierna impugnazione, sulla base dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    6        L’8 dicembre 2016, la BEI ha depositato la propria comparsa di risposta.

    7        Il sig. De Nicola conclude che il Tribunale voglia:

    –        accogliere la presente impugnazione e annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché i punti 12, 13, 24, da 55 a 57, da 123 a 135, da 150 a 153 e da 157 a 165 di tale sentenza;

    –        per l’effetto, condannare la BEI a risarcire esso ricorrente dei danni subiti;

    –        condannare la BEI alle spese.

    8        La BEI conclude che il Tribunale voglia:

    –        respingere l’impugnazione perché irricevibile o infondata;

    –        condannare il ricorrente alle spese.

     In diritto

    9        A norma dell’articolo 208 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione dell’articolo suddetto, di statuire senza proseguire il procedimento.

    10      A sostegno della sua impugnazione, il sig. De Nicola deduce, in sostanza, tre motivi, riguardanti, il primo, vari errori commessi dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione della validità scientifica della terapia con il laser FP3, il secondo, un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’avere rigettato come premature le sue conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno materiale subito, e, il terzo, due errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle conclusioni di detto ricorrente intese ad ottenere il risarcimento del danno morale sofferto.

     Sul primo motivo, relativo a vari errori commessi dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione della validità scientifica della terapia con il laser FP3

    11      Da un lato, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 12, 13 e 24 della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica, nell’esposizione dei fatti, ha omesso anche di precisare che il ricorrente si era rivolto ad altri medici specialisti. Dall’altro lato, il ricorrente contesta alcuni passaggi della sentenza impugnata, vale a dire i punti da 123 a 147, relativi alla validità scientifica della terapia con il laser FP3 che ha dato luogo alle spese in questione.

    12      La BEI sostiene che tali censure sono irricevibili o, comunque, infondate.

    13      Nel caso di specie, è sufficiente constatare che, mediante i suoi scritti difensivi, il ricorrente fa riferimento a punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la sua domanda relativa all’annullamento della decisione impugnata, ciò che, peraltro, lo stesso ricorrente riconosce nella sua impugnazione. Ne consegue che, poiché tale motivo di impugnazione non può avere alcuna incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata (ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 21), esso deve essere respinto perché manifestamente irricevibile.

     Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’avere rigettato come premature le conclusioni formulate dal ricorrente ai fini del risarcimento del danno materiale subito

    14      Nell’ambito di tale motivo di impugnazione, il ricorrente imputa al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto respingendo perché premature le sue conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno materiale da lui asseritamente sofferto.

    15      Infatti, il ricorrente fa valere che, sebbene il Tribunale della funzione pubblica, annullando la decisione impugnata, abbia in sostanza riconosciuto gli effetti positivi del trattamento con il laser FP3, detto giudice avrebbe erroneamente giudicato premature le conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno materiale che egli avrebbe subito.

    16      La BEI sostiene che il presente motivo di impugnazione è irricevibile e, comunque, infondato.

    17      È sufficiente constatare che, nella sentenza impugnata, dopo aver annullato la decisione impugnata a motivo di un vizio procedurale, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 151 e 152 di detta sentenza, ha giustamente statuito che spettava alla BEI eseguire la sentenza impugnata, applicando la procedura corretta al fine di stabilire se le spese relative alla terapia con il laser FP3 potessero essere rimborsate. Pertanto, giustamente il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto premature le conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno materiale che il ricorrente avrebbe subito.

    18      Pertanto, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto manifestamente infondato.

     Sul terzo motivo, relativo a due errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle conclusioni intese al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito

    19      Mediante tale motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso due errori di diritto nell’esaminare le conclusioni intese al risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito.

    20      Da un lato, il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto, giudicando irricevibili le sue conclusioni intese al risarcimento del danno morale da lui asseritamente subito, a motivo del fatto che egli avrebbe omesso di quantificare, anche in maniera approssimativa, l’ammontare del risarcimento richiesto, in violazione dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. A questo proposito, il ricorrente fa valere che l’articolo 50 del suddetto regolamento di procedura non fa riferimento ad una qualsivoglia indicazione dell’importo del risarcimento.

    21      Dall’altro lato, per quanto riguarda il rigetto nel merito delle conclusioni da lui formulate, il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe fatto un’erronea applicazione della consolidata giurisprudenza secondo cui l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, una riparazione adeguata e sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto può aver causato, salvo che il ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità che ha motivato l’annullamento e che non può essere integralmente riparato da tale annullamento. Infatti, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto statuendo che egli, nella sua situazione, non aveva subito alcun danno separabile. A sostegno di tale affermazione, il ricorrente fa valere che la particolarità del danno morale da lui sofferto è connessa ai numerosi ricorsi che da anni la BEI l’ha obbligato a proporre.

    22      La BEI conclude per il rigetto del presente motivo di impugnazione in quanto irricevibile e, comunque, infondato.

    23      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto dichiarando irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito, occorre constatare che giustamente il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che tali conclusioni non erano fondate.

    24      A questo proposito, è sufficiente constatare che il ricorrente si limita, in sostanza, a ripetere dinanzi al giudice dell’impugnazione gli argomenti sviluppati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per dimostrare che la sua situazione soddisfa i criteri che giustificano l’esistenza di un danno morale separabile. Tuttavia, tali argomenti non sono suscettibili di rimettere in discussione la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, nella misura in cui, ai punti 162 e 163 della sentenza impugnata, tale giudice ha giustamente statuito che la situazione del ricorrente non soddisfaceva i criteri che giustificavano il riconoscimento di un danno morale separabile.

    25      Pertanto, tale motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    26      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la presente impugnazione perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

     Sulle spese

    27      In conformità dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

    28      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    29      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nelle conclusioni proposte nell’ambito dell’impugnazione e la BEI ha chiesto che egli sia condannato alle spese, detto ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    così provvede:

    1)      L’impugnazione è respinta.

    2)      Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

    Lussemburgo, 3 luglio 2017

    Il cancelliere

     

          Il presidente

                

    *      Lingua processuale: l’italiano.

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