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Document 62016TO0070

Ordinanza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 3 maggio 2017.
Carlo De Nicola contro Banca europea per gli investimenti.
Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Responsabilità extracontrattuale – Errori di diritto – Impugnazione manifestamente infondata.
Causa T-70/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:308

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 maggio 2017 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Responsabilità extracontrattuale – Errori di diritto – Impugnazione manifestamente infondata»

Nella causa T‑70/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13, EU:F:2015:164), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado.

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑104/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:164), con la quale detto Tribunale ha annullato la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 29 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») ed ha respinto il ricorso quanto al resto.

 Fatti, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 10 a 21 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

10      Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava alla divisione “Analisi paesi e settore finanziario” del dipartimento degli affari economici della direzione delle operazioni al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati della Banca.

11      Con messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2011, il ricorrente ha chiesto al direttore del dipartimento delle risorse umane della Banca di avviare un procedimento d’inchiesta ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro sul comportamento della Banca nel suo complesso, la quale avrebbe agito in modo tale da arrecargli pregiudizio da vari anni (in prosieguo: la “denuncia”).

12      Con lettera del 26 ottobre 2011, il Presidente della BEI ha informato il ricorrente, da un lato, che la sua denuncia si trovava al vaglio del comitato d’inchiesta e, dall’altro, che la domanda che egli aveva presentato, riferendosi in particolare alla sua denuncia del 5 ottobre 2011, diretta all’avvio di una procedura di conciliazione a norma dell’articolo 41 del regolamento del personale era respinta.

13      Con lettera del 2 febbraio 2012, il direttore delle risorse umane ha informato il ricorrente che il “procedimento ufficiale d’inchiesta nell’ambito della Politica in materia di [dignità sul posto di lavoro era] stato avviato” e che egli disponeva di un termine di dieci giorni per presentare un memorandum al fine di illustrare in dettaglio la propria denuncia.

14      Con lettera del 3 febbraio 2012, il direttore aggiunto del dipartimento delle risorse umane (in prosieguo: il “direttore delle risorse umane aggiunto”) ha comunicato al ricorrente che, con riferimento alla presentazione del suo memorandum contenente i dettagli della sua denuncia, aveva facoltà di depositare una versione di tale memorandum e dei suoi allegati senza passaggi che, a suo avviso, non dovevano essere inviati ai presunti molestatori per ragioni di riservatezza.

15      Con nota del 1° marzo 2012, il direttore delle risorse umane aggiunto ha informato il ricorrente che, poiché il termine di dieci giorni impartito per la presentazione del memorandum contenente i dettagli della denuncia era decorso senza alcuna azione da parte sua, la Banca considerava che egli avesse rinunciato alla sua denuncia.

16      L’8 marzo 2012 il ricorrente ha depositato un memorandum per illustrare in dettaglio la propria denuncia, allegandovi vari documenti.

17      Con nota del 23 marzo 2013, il direttore delle risorse umane aggiunto ha informato il ricorrente che, “pur essendo decorso il termine procedurale, la [sua denuncia era stata] presa in considerazione”. Inoltre, dato che il suo memorandum dell’8 marzo 2012 avrebbe dovuto essere successivamente trasmesso ai presunti molestatori, ha proposto al ricorrente di “costituire due memorandum, per consentir[gli] di scegliere il contenuto di quanto [sarebbe stato] trasmesso agli interessati [della denuncia]”. Infine, egli ha chiesto al ricorrente di comunicargli “in modo chiaro e succinto i nomi delle persone [menzionate] nel memorandum [dell’8 marzo 2012], nonché i fatti precisi [oggetto della sua denuncia]”.

18      Nel corso dell’istruzione della denuncia del ricorrente, il comitato d’inchiesta ha proceduto, il 26 ottobre 2012, all’audizione separata del ricorrente, delle persone chiamate in causa e di un testimone.

19      Nella relazione redatta il 14 marzo 2013, il comitato d’inchiesta ha concluso che la denuncia del ricorrente doveva essere respinta, dato che quest’ultimo non aveva dimostrato di essere stato vittima di molestie da parte della BEI. Il comitato d’inchiesta ha inoltre rivolto varie raccomandazioni tanto alla Banca quanto al ricorrente al fine di migliorare i loro rapporti e di ripristinare un positivo ambiente di lavoro.

20      Con lettera del 29 aprile 2013, il presidente della BEI ha informato il ricorrente delle conclusioni negative del comitato d’inchiesta quanto alla dimostrazione dell’esistenza di molestie nei suoi confronti e ha respinto la sua denuncia (in prosieguo: la “decisione del 29 aprile 2013”). Inoltre, il presidente della BEI ha segnalato al ricorrente di condividere le raccomandazioni costruttive formulate dal comitato d’inchiesta e di impegnarsi a darvi attuazione in vista del ripristino di un positivo ambiente di lavoro. Infine, il presidente della BEI ha attirato l’attenzione del ricorrente sul fatto che poteva sempre contare sull’assistenza del “Person[a]l Business Partner” della sua divisione al fine di ricevere consigli sulle sue prospettive di carriera, comunicandogli altresì che il dipartimento delle risorse umane avrebbe preso contatto con lui per discutere della possibilità di avere accesso al programma di affiancamento.

21      A seguito della domanda di avvio di una procedura di conciliazione in merito alla relazione del 14 marzo 2013 e alla decisione del 29 aprile 2013, un’audizione si è tenuta il 9 luglio 2013, dinanzi alla commissione di conciliazione, nel corso della quale il ricorrente e la BEI hanno potuto confrontare i loro punti di vista su vari aspetti relativi alle loro divergenze, ma senza pervenire a un accordo sui contrasti tra loro esistenti, come risulta dal resoconto redatto in pari data».

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 ottobre 2013, il ricorrente ha chiesto, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata; in secondo luogo, l’annullamento della relazione del comitato d’inchiesta del 14 marzo 2013; in terzo luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti; in quarto luogo, l’accertamento delle molestie messe in atto nei suoi confronti; in quinto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo per i danni conseguenti alle molestie in questione e, in sesto luogo, che il Tribunale in parola disponesse varie misure istruttorie.

4        Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione impugnata, respingendo il ricorso per il resto.

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2016, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione, in forza dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6        Il 13 maggio 2016 la BEI ha depositato la comparsa di risposta.

7        Con lettera del 28 giugno 2016, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare il capo 2 del dispositivo ed i punti da 13 a 17, da 57 a 60 e da 62 a 68 della sentenza stessa;

–        accertare le molestie psicologiche poste in atto dalla BEI;

–        condannare la BEI a risarcire i danni subiti a causa delle suddette molestie;

–        rinviare la causa a un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sui punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta;

–        condannare la BEI alle spese.

9        La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

10      In forza dell’articolo 208 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche qualora una parte abbia chiesto al Tribunale di tenere un’udienza (ordinanza del 20 aprile 2016, Mikulik/Consiglio, T‑520/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:714, punto 20). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

11      A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi, relativi, il primo, ad un travisamento del ricorso, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe, erroneamente, qualificato la responsabilità della BEI come extracontrattuale; il secondo, ad un errore di diritto commesso dal summenzionato Tribunale nell’esame della domanda di accertamento delle molestie che egli aveva subito; il terzo, ad un errore di diritto commesso dallo stesso Tribunale laddove ha giudicato premature le conclusioni dirette al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie e, il quarto, a svariati errori di diritto commessi dal suddetto Tribunale nell’esame della sua domanda finalizzata all’adozione di diversi mezzi istruttori.

 Sul primo motivo, relativo ad un travisamento del ricorso, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha, erroneamente, qualificato la responsabilità della BEI come extracontrattuale

12      Il ricorrente sostiene che la responsabilità della BEI sia di natura contrattuale, in considerazione del contratto di lavoro. Di conseguenza, egli addebita al Tribunale della funzione pubblica di avere travisato il suo ricorso, in quanto, al punto 60 della sentenza impugnata, detto Tribunale ha fatto riferimento ai principi riguardanti il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il ricorrente domanda quindi a questo Tribunale di constatare che le sue conclusioni per il risarcimento dei danni concernevano la responsabilità contrattuale della BEI, e di riformare il punto 60 della sentenza impugnata.

13      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

14      Va rilevato che il Tribunale della funzione pubblica ha qualificato la responsabilità della BEI come extracontrattuale allorché ha giudicato che le conclusioni dirette al risarcimento dei danni del ricorrente erano premature, giacché erano basate sulla sussistenza di molestie psicologiche delle quali non gli competeva accertare l’esistenza conformemente al punto 37 dell’ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705). Con il primo motivo, quindi, il ricorrente contesta una qualificazione che non incide sul dispositivo della sentenza impugnata e non produce pertanto effetti giuridici autonomi che possano essere annullati (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, BEI/De Nicola, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 66). Inoltre, e in ogni caso, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, la responsabilità dell’Unione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). È di conseguenza correttamente che, al punto 60 della sentenza impugnata, il suddetto Tribunale ha ricordato i principi elaborati dal giudice dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale. Il motivo di ricorso deve essere perciò respinto in quanto inconferente.

 Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie asseritamente subite dal ricorrente

15      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere in quanto irricevibile la sua domanda volta all’accertamento delle molestie che egli aveva subito, adducendo la motivazione che non spettava al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio.

16      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

17      È sufficiente rilevare che il Tribunale della funzione pubblica, conformemente alla giurisprudenza costante secondo cui non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio, ha correttamente giudicato irricevibile la domanda del ricorrente diretta all’accertamento delle molestie che quest’ultimo afferma aver subito (ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 31). Pertanto, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha giudicato premature le conclusioni dirette al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie

18      Il ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nel respingere come premature le sue conclusioni dirette al risarcimento dei danni sulla base del rilievo che esse erano fondate sulla sussistenza di molestie psicologiche di cui era stato vittima.

19      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

20      Occorre rilevare che, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda di annullamento della decisione impugnata a causa delle irregolarità che viziavano la relazione del comitato d’inchiesta. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la circostanza che detto Tribunale abbia annullato la decisione che negava l’esistenza delle molestie non implica che tali molestie abbiano avuto luogo. Pertanto, il summenzionato Tribunale ha correttamente respinto in quanto premature le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento dei danni sulla base del rilievo che queste si fondavano sull’esistenza di molestie psicologiche che non competeva al giudice accertare (ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 37). Pertanto, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo, relativo a svariati errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della sua domanda finalizzata all’adozione di diversi mezzi istruttori

21      Il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica di avere commesso svariati errori di diritto nell’esame della sua domanda finalizzata all’adozione di diversi mezzi istruttori. A suo avviso, detto Tribunale avrebbe, da un lato, omesso di rispondere alla sua domanda diretta all’adozione di un mezzo istruttorio riguardante la sua richiesta di una perizia medica e, dall’altro, erroneamente respinto talune altre domande di mezzi istruttori.

22      La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.

23      Va ricordato che, sebbene competa al Tribunale della funzione pubblica, alla luce del suo regolamento di procedura, esaminare l’utilità di mezzi istruttori ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, spetta tuttavia al Tribunale verificare se il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto rifiutandosi di disporre o di adottare i suddetti mezzi (sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 87).

24      Nella fattispecie, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, della motivazione della sentenza impugnata, la perizia e gli altri mezzi richiesti non presentassero un’utilità ai fini della soluzione della controversia.

25      In primo luogo, è d’uopo constatare che l’asserita omissione che il ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica si basa su una lettura errata della sentenza impugnata. In effetti, al punto 68 di tale sentenza, detto Tribunale ha giudicato che la perizia medica richiesta dal ricorrente era priva di utilità. Di conseguenza, quest’ultimo non può validamente sostenere che il Tribunale di cui trattasi abbia omesso di pronunciarsi riguardo a siffatta domanda. In secondo luogo, occorre constatare che il ricorrente non adduce alcun argomento atto a dimostrare che il Tribunale menzionato sia incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al suddetto punto, che gli altri mezzi richiesti non presentavano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia in primo grado. Pertanto, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

26      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

27      Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

28      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

29      Poiché la BEI ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 3 maggio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.

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