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Document 62016TJ0026

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2017 (Estratti).
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità nella constatazione dell’importo dei crediti – Ritardi nella procedura di recupero dei crediti – Assenza di compensazione tra fondi – Determinazione dell’importo degli interessi – Proporzionalità – Rettifica finanziaria forfettaria – Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Situazioni singole.
Causa T-26/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:752

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

25 ottobre 2017 ( *1 )

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità nella constatazione dell’importo dei crediti – Ritardi nella procedura di recupero dei crediti – Assenza di compensazione tra fondi – Determinazione dell’importo degli interessi – Proporzionalità – Rettifica finanziaria forfettaria – Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Situazioni singole»

Nella causa T‑26/16,

Repubblica ellenica, rappresentata da G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Sauka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nei limiti in cui essa riguarda la Repubblica ellenica,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

Nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, la Commissione europea ha proceduto a una serie di verifiche delle spese effettuate dalla ricorrente, la Repubblica ellenica. Essa ha anzitutto eseguito una verifica sulla base di documenti (IR/2009/017/GR) in un determinato numero di casi singoli, in seguito alla sua lettera di osservazioni del 10 febbraio 2009, e successivamente, dall’8 al 10 settembre 2009, ha condotto una verifica in loco (IR/2009/004/GR).

2

Con lettera di osservazioni del 4 gennaio 2010, la Commissione ha segnalato alla Repubblica ellenica le carenze e le irregolarità da essa riscontrate nel corso di tale verifica in loco, riguardanti, in primo luogo, ritardi nella procedura di recupero, essendo decorsi più di quattro anni tra la data della relazione di controllo e quella del primo verbale amministrativo o giudiziario oppure essendo decorso più di un anno tra il primo verbale amministrativo o giudiziario e l’emissione di un ordine di recupero, in secondo luogo, l’assenza di compensazione dei crediti tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in terzo luogo, l’errata determinazione dell’importo degli interessi dovuti nonché, in alcuni casi, la mancata menzione degli interessi dovuti laddove non si era proceduto al recupero e, in quarto luogo, casi singoli che presentavano ritardi nel recupero. Essa proponeva, di conseguenza, di escludere dal finanziamento dell’Unione europea e di imputare alla Repubblica ellenica la somma di EUR 11467310,85.

3

Con lettera del 3 marzo 2010, la Repubblica ellenica ha espresso il proprio disaccordo su tale analisi. Il 1o aprile 2011 si è tenuto un incontro bilaterale, conclusosi con verbale datato 12 luglio 2011. La Commissione ha lamentato il fatto che le autorità greche non fossero in grado di fornire dati su tutti i casi che presentavano ritardi nel recupero, tranne i casi singoli già individuati dalla stessa. La Repubblica ellenica ha sottolineato, dal canto suo, la sussistenza di difficoltà relative alla procedura di compensazione tra fondi e l’assenza di sottovalutazione da parte sua dell’importo degli interessi da pagare. Per quanto riguarda i casi singoli, la Repubblica ellenica ha affermato che, a suo avviso, il fatto che essi fossero risalenti nel tempo o oggetto di contestazione in giudizio ostava a che fossero prese in considerazione le relative spese.

4

Con lettera del 24 gennaio 2013, la Commissione ha notificato alla Repubblica ellenica, in lingua greca, la sua proposta di escludere dal finanziamento dell’Unione la somma di EUR 11467310,85 (in prosieguo: la «notifica»). Il 7 marzo 2013, la Repubblica ellenica ha chiesto l’intervento dell’organo di conciliazione.

5

Nel corso della procedura di conciliazione, l’organo di conciliazione ha rilevato, nel suo parere del 19 ottobre 2013, anzitutto, che le parti potevano giungere a un accordo riguardante segnatamente la base di calcolo della rettifica finanziaria forfettaria proposta del 10%, che, inoltre, per quanto riguardava il livello di detta rettifica, esso non poteva essere di alcun aiuto alle parti, non avendo le autorità greche fornito la tabella dei casi in cui i termini non erano stati rispettati, e, infine, che occorreva richiamare l’attenzione della Commissione sull’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), il quale «sembra[va] escludere la compensazione ove somme impegnate dal FEASR [fossero] oggetto di un recupero». Per il resto, l’organo di conciliazione ha affermato di non ravvisare ragioni per mettere in discussione le conclusioni dei servizi della Commissione.

6

La Commissione, la quale, nel frattempo, aveva ricevuto nuovi elementi, in una lettera del 17 luglio 2015 (in prosieguo: la «lettera del 17 luglio 2015») ha, da un lato, aumentato il calcolo della base della rettifica finanziaria forfettaria del 10% e, dall’altro, accettato, in un caso, di non imporre rettifiche e, nell’altro, di ridurne l’importo della metà. Ne è risultata una maggiorazione dell’importo finale della somma corrispondente alle spese escluse dal finanziamento dell’Unione, che ora ammonta a EUR 11534827,97.

7

Con la sua decisione di esecuzione (UE) 2015/2098, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU 2015, L 303, pag. 35; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha infine escluso dal finanziamento dell’Unione le spese effettuate dall’Organismos Pliromon kai Elegchou Koinotikon Enischyseon Prosanatolismou kai Eggyiseon (agenzia ellenica per il pagamento e il controllo degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia; in prosieguo: l’«Opekepe»), per un importo totale di EUR 12647843,53.

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2016, la Repubblica ellenica ha proposto il presente ricorso.

[omissis]

15

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 16 febbraio 2017.

16

La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata, nei limiti in cui la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie che la riguardano, per un importo di EUR 11534827,97;

condannare la Commissione alle spese.

17

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

In diritto

[omissis]

Sui motivi del ricorso

19

A sostegno della sua domanda di annullamento, la Repubblica ellenica deduce cinque motivi, vertenti, rispettivamente:

sull’assenza di fondamento giuridico per imporre una rettifica finanziaria forfettaria riguardo alle carenze riscontrate per quanto concerne la procedura di recupero degli aiuti indebitamente pagati;

sul fatto che la rettifica finanziaria forfettaria, applicata nel 2015 per carenze nel sistema di controllo, è addotta per situazioni talvolta anteriori al 2000, a partire da accertamenti che si presume siano stati effettuati per la prima volta nel 2011, e pregiudica in tal modo i suoi diritti della difesa; la ricorrente sostiene altresì che la Commissione fa gravare sulla medesima un onere sproporzionato e viola i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e del termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi;

su un difetto di motivazione e sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione relativamente ai presunti ritardi nella procedura di recupero con compensazione tra fondi;

su un’interpretazione e un’applicazione errate da parte della Commissione dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005, per quanto riguarda, da un lato, il calcolo degli interessi liquidati conformemente alla regola della ripartizione a metà tra lo Stato membro interessato e il bilancio dell’Unione delle conseguenze finanziarie dell’assenza di recupero (in prosieguo: la «regola della ripartizione a metà») e, dall’altro, la mancata menzione di essi nelle tabelle dell’allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), come modificato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008 (GU 2008, L 279, pag. 13);

su errori commessi per quanto riguarda diverse situazioni singole.

Sul primo motivo

20

La Repubblica ellenica adduce, a sostegno del suo primo motivo, che la rettifica finanziaria forfettaria è stata applicata nella fattispecie senza fondamento giuridico. Le irregolarità constatate, infatti, non riguarderebbero inadempimenti relativi ai controlli di ammissibilità delle spese, i quali possono essere oggetto di una rettifica forfettaria in forza dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, bensì la successiva gestione di pagamenti irregolari, i quali potrebbero essere oggetto solo di rettifiche specifiche ai sensi degli articoli 32 e 33 dello stesso regolamento. Orbene, solo l’articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento si applicherebbe ai casi specifici di irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 summenzionati, atteso che questi due articoli rinviano espressamente ad esso. La rettifica finanziaria forfettaria rientrerebbe unicamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, il quale non si applicherebbe alle irregolarità oggetto degli articoli 32 e 33 del suddetto regolamento. Il testo dell’articolo 31, paragrafi 4 e 5, di questo stesso regolamento confermerebbe tale analisi. La Repubblica ellenica invoca altresì l’interpretazione congiunta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 1290/2005 nonché dei considerando 25 e 26 di quest’ultimo.

21

Inoltre, il documento VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG» (in prosieguo: le «linee-guida»), riguarderebbe esclusivamente i criteri previsti all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, come avrebbe indicato la giurisprudenza, in particolare la sentenza del 13 dicembre 2012, Grecia/Commissione (T‑588/10, non pubblicata, EU:T:2012:688, punto 98). La Commissione si sarebbe dunque autolimitata nel suo potere discrezionale e non sarebbe possibile applicare nel caso di specie la rettifica finanziaria forfettaria stabilita nella decisione impugnata, quand’anche le irregolarità in questione siano appurate.

22

Sottolineando il carattere eccezionale del ricorso a rettifiche finanziarie forfettarie, la Repubblica ellenica adduce che, nella fattispecie, l’importo reale delle somme non recuperate sarebbe pienamente determinabile, in particolare attraverso le tabelle previste dall’allegato III del regolamento n. 885/2006, comunicate alla Commissione dagli Stati membri, il che svuoterebbe di significato il metodo forfettario.

23

Nella replica, la Repubblica ellenica aggiunge che, se l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni pertinenti da parte della Commissione fossero esatte, l’imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie sarebbe possibile anche in materia di aiuti di Stato o di inadempimenti di uno Stato, che costituiscono l’ipotesi prevista all’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1290/2005.

24

La Commissione contesta gli argomenti della Repubblica ellenica.

25

L’esame del primo motivo impone di accertare, in primo luogo, se la Commissione disponga di una base giuridica per ricorrere a una rettifica finanziaria forfettaria in caso di constatazione di irregolarità ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005 e, in secondo luogo, se così fosse, se l’applicazione di una simile rettifica fosse giustificata, nel caso di specie, in considerazione degli inadempimenti constatati.

26

Occorre, in via preliminare, precisare che, nella fattispecie, l’azione della Commissione, dalle verifiche sulla base di documenti e in loco effettuate dalla medesima nel 2009 fino all’analisi cui essa ha proceduto del parere dell’organo di conciliazione, emesso il 19 ottobre 2013, era disciplinata dal regolamento n. 1290/2005, allora applicabile. Al considerando 1 della decisione impugnata, la Commissione ha richiamato anche l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2015 in forza dell’articolo 121, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. Orbene, l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 riprende in sostanza l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e lo sviluppa. Pertanto, e nella misura in cui le parti fondano i loro argomenti su quest’ultimo regolamento, è sufficiente, ai fini della soluzione della presente controversia, esaminare le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1290/2005.

27

La possibilità di ricorrere a una rettifica finanziaria forfettaria deriva dall’ampio potere discrezionale attribuito alla Commissione in forza del combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. Questi ultimi riconoscono alla Commissione la possibilità di decidere «gli importi da escludere dal finanziamento [dell’Unione] qualora constati che alcune spese, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme [dell’Unione]» e la autorizzano a valutare «gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata», «[tenendo] conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza, nonché del danno finanziario causato [all’Unione]» (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, Grecia/Commissione, T‑294/11, non pubblicata, EU:T:2013:261, punti da 150 a 154 e giurisprudenza ivi citata).

28

Occorre altresì ricordare che il meccanismo di rettifica forfettaria e i criteri di cui alle linee-guida sono stati riconosciuti conformi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2004, Grecia/Commissione, C‑332/01, EU:C:2004:496, punto 70; del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, C‑153/01, EU:C:2004:589, punto 73, e del 17 maggio 2013, Grecia/Commissione, T‑294/11, non pubblicata, EU:T:2013:261, punto 155), poiché una rettifica fissata dalla Commissione conformemente alle linee-guida tende a evitare l’imputazione a carico del FEAGA e del FEASR di importi che non siano serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e non costituisce una sanzione (sentenze del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, T‑214/07, non pubblicata, EU:T:2011:130, punto 136, e del 17 maggio 2013, Grecia/Commissione, T‑294/11, non pubblicata, EU:T:2013:261, punto 175). Secondo la giurisprudenza, i tassi forfettari fissati nelle linee-guida consentono, al contempo, il rispetto del diritto dell’Unione e la buona gestione delle risorse dell’Unione nonché di evitare che la Commissione eserciti il proprio potere discrezionale imponendo agli Stati membri rettifiche eccessive e sproporzionate (sentenze del 10 settembre 2008, Italia/Commissione, T‑181/06, non pubblicata, EU:T:2008:331, punto 234, e del 17 maggio 2013, Grecia/Commissione, T‑294/11, non pubblicata, EU:T:2013:261, punto 175).

29

Quanto alla questione se esista una base giuridica che consenta il ricorso a una rettifica finanziaria forfettaria per quanto riguarda le irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005, occorre rilevare che nessuna disposizione di detto regolamento, e in particolare degli articoli da 31 a 33 dello stesso, esclude la possibilità di applicare l’articolo 31, paragrafo 2, di questo stesso regolamento alle irregolarità contemplate dagli articoli 32 e 33 del medesimo.

30

Certamente, gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005 fanno riferimento all’articolo 31 di questo stesso regolamento solo per menzionare l’obbligo incombente alla Commissione, laddove quest’ultima, in applicazione dei suddetti articoli 32 e 33, decida di «imputare allo Stato membro gli importi da recuperare» (articolo 32, paragrafo 4, e articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005) o «di escludere dal finanziamento [dell’Unione] gli importi posti a carico del bilancio [dell’Unione]» (articolo 32, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005), di dar corso «alla procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 3» di detto regolamento. Occorre ricordare, a tale riguardo, che tale disposizione, di ordine puramente procedurale, prevede che «[p]rima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare», e che, «[i]n assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento». È proprio tale procedura a essere stata applicata nella fattispecie.

31

Tuttavia, il fatto che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005 rinviino espressamente solo all’articolo 31, paragrafo 3, dello stesso regolamento non significa che il ricorso a una rettifica finanziaria forfettaria sia escluso nel caso delle irregolarità previste ai suddetti articoli 32 e 33.

32

Risulta infatti dal testo dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 che l’articolo 31, paragrafo 4, dello stesso regolamento «non si applica alle conseguenze finanziarie delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33», il che implica, a contrario, che gli altri paragrafi dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, compreso il suo paragrafo 2, possono applicarsi alle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 di questo stesso regolamento.

33

Tale interpretazione è, inoltre, conforme all’obiettivo, menzionato ai considerando 25 e 26 del regolamento n. 1290/2005, volto a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, che è alla base delle regole di controllo della buona esecuzione del bilancio dei fondi agricoli previste al titolo IV di detto regolamento, di cui fanno parte gli articoli da 31 a 33 del medesimo. Escludere la possibilità di ricorrere a una rettifica finanziaria forfettaria, infatti, equivarrebbe, da un lato, a privare la Commissione di qualsiasi mezzo per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione laddove essa non sia in grado di quantificare con precisione le somme da escludere dal finanziamento del bilancio dell’Unione ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005, e ciò in quanto lo Stato membro interessato non le avrebbe fornito le informazioni necessarie al riguardo, e, dall’altro, a consentire allo Stato membro inadempiente di sottrarsi ai suoi obblighi, traendo così vantaggio dai propri inadempimenti.

34

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ellenica, il ricorso a una rettifica finanziaria forfettaria non è vietato in quanto tale allorché sono attuati gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005.

35

Nessuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica può mettere in discussione tale conclusione.

36

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica menzionato al precedente punto 23, vertente sul fatto che, se l’adozione di una rettifica finanziaria forfettaria fosse possibile per quanto riguarda le conseguenze finanziarie delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005, allora essa lo sarebbe anche nell’ipotesi menzionata all’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, relativa agli aiuti di Stato e agli inadempimenti di uno Stato, è sufficiente rilevare che l’esclusione che comporta quest’ultima disposizione è diretta a precisare che il termine di 24 mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica evidentemente nell’ambito delle procedure riguardanti gli aiuti di Stato e gli inadempienti di uno Stato, le quali non sono oggetto del regolamento n. 1290/2005.

37

In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 1290/2005 nonché i considerando 25 e 26 di quest’ultimo, che la Repubblica ellenica invoca, senza peraltro presentare argomenti specifici riguardanti tali disposizioni, non risultano essere collegati in modo tangibile alla questione del fondamento giuridico della rettifica finanziaria forfettaria adottata nel caso di specie e, pertanto, sono irrilevanti ai fini di tale questione.

38

In terzo luogo, neanche gli argomenti che la Repubblica ellenica trae dalle linee‑guida possono essere accolti.

39

A tale riguardo, anzitutto, occorre precisare che nulla nelle linee-guida esclude l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 alle conseguenze finanziarie delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 di detto regolamento. Risulta infatti dalla giurisprudenza che le suddette linee-guida «si limitano a precisare il metodo e i parametri che la Commissione utilizzerà per il calcolo degli importi da escludere dal finanziamento, sulla base dei criteri previsti all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005» (sentenza del 13 dicembre 2012, Grecia/Commissione, T‑588/10, non pubblicata, EU:T:2012:688, punto 98).

40

Emerge inoltre dall’allegato 2 delle linee-guida che, qualora il livello effettivo dei pagamenti irregolari non possa essere determinato e, conseguentemente, non sia possibile quantificare l’importo delle perdite finanziarie subite dall’Unione, vengono applicate rettifiche finanziarie forfettarie in funzione della valutazione del rischio al quale il bilancio dell’Unione è stato esposto a seguito della carenza di controllo. Orbene, una tale impossibilità di determinare l’esatto importo dei pagamenti irregolari può verificarsi sia sul piano dei controlli dell’ammissibilità delle spese sia sul piano dei controlli relativi al recupero delle somme indebitamente pagate, e ciò, come indicano le stesse linee-guida, per via della «natura stessa dei controlli a posteriori».

41

Infine, e in ogni caso, anche supponendo che le linee-guida non si applichino alle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005, tale sola circostanza non può avere la conseguenza di privare di base giuridica il ricorso a una tale rettifica forfettaria, posto che l’interpretazione di tali irregolarità non può andare contro quella del diritto derivato. Orbene, è sulla base del regolamento n. 1290/2005 stesso e, in particolare, dell’ampio potere discrezionale da esso riconosciuto alla Commissione, che quest’ultima ha potuto adottare il meccanismo di rettifica forfettaria contenuto nelle linee-guida (v. punti 27 e 28 supra).

42

È quindi giocoforza concludere che esisteva un fondamento giuridico, ossia l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, che consentiva alla Commissione di applicare una rettifica finanziaria forfettaria alle conseguenze finanziarie delle irregolarità constatate in forza degli articoli 32 e 33 di detto regolamento allorché essa non era in grado di determinare l’esatto importo delle somme non recuperate. Lo stesso ragionamento può, del resto, essere adesso applicato all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, tanto più che l’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento prevede espressamente la possibilità di ricorrere a rettifiche finanziarie forfettarie «quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all’Unione».

43

Occorre adesso accertare se l’applicazione di tale rettifica fosse giustificata nel caso di specie alla luce degli inadempimenti constatati (v. punto 25 supra).

44

Occorre, anzitutto, ricordare l’obbligo di informazione della Commissione che grava sugli Stati membri, per quanto riguarda sia le spese effettuate nell’ambito del FEAGA sia quelle effettuate dell’ambito del FEASR. Sia l’articolo 32, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1290/2005 sia l’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, dello stesso regolamento dispongono infatti che, «all’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità». Inoltre, dall’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1290/2005 risulta che «[g]li Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati».

45

Orbene, come ha rilevato l’organo di conciliazione al punto 6.2 del suo parere del 19 ottobre 2013, «le autorità elleniche non hanno prodotto una tabella dei casi nei quali i termini non erano stati rispettati». Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ellenica al punto 32 del ricorso, la Commissione non era in condizione di determinare con precisione gli importi non recuperati, poiché tale Stato membro non aveva adeguatamente completato le tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, nonostante le ripetute richieste in tal senso della Commissione. Tale carenza, come risulta dal punto 19.6.3 della relazione di sintesi, rientra tra i controlli essenziali che «non [erano] stati applicati o erano stati applicati così debolmente o con così scarsa frequenza da essere del tutto inadatti a sanzionare le irregolarità conformemente agli obblighi [derivanti dalla normativa]». Tali controlli essenziali consistevano in procedure appropriate e in controlli per garantire, in primo luogo, che gli importi indebitamente versati fossero, in tempo utile, individuati, recuperati e rimborsati ai fondi, in secondo luogo, che le scritture contabili e i dati relativi alla gestione dei dati fossero esatti e, in terzo luogo, che il registro dei debitori e l’allegato III del regolamento n. 885/2006 fossero completi.

46

Occorre ricordare a tale proposito che, secondo le linee-guida, l’assenza di controlli essenziali o la loro applicazione debole o poco frequente può giustificare l’applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria.

47

Pertanto, giacché, nel corso delle verifiche avvenute nel 2009, aveva constatato, in occasione dell’esame di vari dossier singoli, un’assenza o un ritardo ricorrente nel recupero dei crediti dei fondi interessati, la Commissione poteva legittimamente temere lacune simili con riferimento a tutti i dossier e, dunque, alla luce delle linee-guida, poiché non era possibile valutare precisamente le perdite subite dall’Unione, considerare l’applicazione di una rettifica forfettaria (v., in tal senso, e per analogia, per quanto riguarda anomalie nei controlli effettuati da uno Stato membro, sentenza del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

48

Occorre dunque respingere il primo motivo in quanto infondato.

[omissis]

Sui motivi terzo e quarto

65

Nell’ambito del suo terzo motivo, la Repubblica ellenica contesta, in sostanza, la fondatezza della rettifica finanziaria forfettaria riguardante la presunta assenza di compensazione dei crediti tra fondi agricoli e ritiene, nell’ambito del suo quarto motivo, illegittimo il fondamento della suddetta rettifica che si basa sull’obbligo di contabilizzare gli interessi nelle tabelle previste dall’allegato III del regolamento n. 885/2006.

66

Occorre constatare a tale riguardo che dalla notifica risulta espressamente che la rettifica finanziaria forfettaria del 10% proposta al punto 1.1 del suo allegato per via dei ritardi nella procedura di recupero «copre, altresì, il rischio per i fondi descritto al punto 1.2. (Compensazione) e al punto 1.3 (Menzione degli interessi [nelle tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006])». È inoltre precisato, al punto 1.2 in fine dell’allegato della notifica, che «nessuna rettifica addizionale [è stata] di conseguenza proposta» per via dell’assenza di procedura specifica di compensazione tra fondi. Lo stesso ragionamento è stato seguito per quanto riguarda la mancata menzione degli interessi nelle tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, atteso che la Commissione indica, al punto 1.3 in fine dell’allegato della notifica, che la relativa rettifica «era coperta dalla rettifica forfettaria del 10% proposta al punto 1.1 (per via dei ritardi nella procedura di recupero».

67

La lettera del 17 luglio 2015 contiene altresì un allegato che riassume la posizione della Commissione all’esito dell’intervento dell’organo di conciliazione. Essa sottolinea, al punto 2, secondo trattino, che «la rettifica finanziaria forfettaria del 10% proposta al punto A (ritardi nella procedura di recupero) copre anche i punti B e C (compensazione tra fondi e riporto degli interessi nella tabella dell’allegato III [del regolamento n. 885/2006]». Gli stessi termini sono impiegati nella relazione di sintesi, al punto 19.6.5, secondo trattino, in fine.

68

Tale approccio è peraltro conforme alle linee-guida, secondo le quali, qualora nello stesso sistema vengano rilevate diverse carenze, le rettifiche forfettarie non vengono cumulate in quanto la carenza più grave viene considerata indicativa dei rischi connessi al sistema di controllo nel suo insieme.

69

Dalle constatazioni che precedono risulta quindi chiaramente che le due carenze oggetto dei motivi terzo e quarto non hanno comportato alcuna maggiorazione della rettifica finanziaria forfettaria del 10% inflitta per via dei ritardi nel recupero dei crediti. Ne consegue che l’esame dei motivi terzo e quarto resta ininfluente quanto alla legittimità della decisione impugnata.

70

Emerge infatti dalla giurisprudenza che, quando alcuni punti della motivazione sono, di per sé, idonei a giustificare adeguatamente una decisione, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, quando il dispositivo di una decisione della Commissione si basa su diversi punti della motivazione ognuno dei quali sarebbe sufficiente di per sé a costituire il fondamento del dispositivo, tale atto può essere annullato in linea di principio soltanto se ognuno dei suddetti punti è affetto da illegittimità. In tale ipotesi, un errore o un’altra illegittimità che infici solo uno dei punti della motivazione non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa, se non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato tale decisione (ordinanza del 26 febbraio 2013, Castiglioni/Commissione, T‑591/10, non pubblicata, EU:T:2013:94, punto 44; sentenze del 15 gennaio 2015, Francia/Commissione, T‑1/12, EU:T:2015:17, punto 73, e del 28 settembre 2016, Regno Unito/Commissione, T‑437/14, EU:T:2016:577, punto 73).

71

Occorre pertanto respingere i motivi terzo e quarto in quanto inconferenti.

Sul quinto motivo

72

Nell’ambito del suo quinto motivo, la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa verte su nove situazioni singole, ognuna delle quali la stessa ritiene essere inficiata da diverse censure che saranno esaminate caso per caso.

[omissis]

114

In considerazione di quanto precede, occorre respingere il quinto motivo nel suo insieme e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità.

Sulle spese

115

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

116

La Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

 

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2017.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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