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Document 62016TA0063

Causa T-63/16: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — E-Control/ACER («Energia — Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica — Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero — Compatibilità con il regolamento (CE) n. 714/2009 — Parere dell’ACER — Nozione di decisione impugnabile dinanzi all’ACER — Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 — Decisione della commissione di ricorso dell’ACER che respinge l’impugnazione in quanto irricevibile — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)

OJ C 277, 21.8.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/38


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — E-Control/ACER

(Causa T-63/16) (1)

((«Energia - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero - Compatibilità con il regolamento (CE) n. 714/2009 - Parere dell’ACER - Nozione di decisione impugnabile dinanzi all’ACER - Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER che respinge l’impugnazione in quanto irricevibile - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))

(2017/C 277/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentante: E Tremmel, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) e Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Polonia) (rappresentanti: inizialmente M. Motylewski e A. Kulińska, poi H. Napieła e K. Figurska, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001-2015 della commissione di ricorso dell’ACER, del 16 dicembre 2015, che respinge un ricorso proposto avverso il parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale e orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15) e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali di cui all’allegato I del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

L’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica d’Austria e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


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