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Document 62016CN0617
Case C-617/16: Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione (Italy) lodged on 28 November 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri v Giovanna Castellano and Others
Causa C-617/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e a.
Causa C-617/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e a.
GU C 63 del 27.2.2017, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e a.
(Causa C-617/16)
(2017/C 063/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Controricorrenti e ricorrenti incidentali: Giovanna Castellano, Maria Concetta Pandolfo, Antonio Marletta, Vito Mannino, Olga Gagliardo, Emilio Nardi, Maria Catania, Massimo Gallucci, Giovanna Pischedda, Giambattista Gagliardo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva n. 82/76/CEE (1), riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE (2) e n. 75/363/CEE (3), debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall’art. 16 della direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1): |
2) |
se l’allegato, aggiunto alla direttiva «coordinamento» n. 75/363/CEE dall’art. 13 della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l’insorgenza dell’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive; |
3) |
se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1o gennaio 1983, sia insorto o meno l’obbligo di adeguata remunerazione per l’intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni. |
(1) Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).
(2) Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1).
(3) Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).