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Document 62016CN0529

Causa C-529/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 ottobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

OJ C 30, 30.1.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 ottobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Causa C-529/16)

(2017/C 030/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrenti: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Resistenti: Hauptzollamt München

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui agli articoli 28 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (2), consentano di indicare come valore in dogana, mediante applicazione del criterio di ripartizione, un prezzo determinato, in base a comune accordo, in via di compensazione, composto quindi dall’importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta al termine del periodo di fatturazione, a prescindere dal fatto che, al termine del periodo di fatturazione, venga emessa, nei confronti degli interessati, una nota di accredito o di addebito.

2)

In caso affermativo:

Se il valore in dogana possa essere verificato o fissato in base a sistemi semplificati laddove debbano essere riconosciuti gli effetti di adattamenti ex post del prezzo determinato in via di compensazione (sia verso l’alto che verso il basso).


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 311, pag. 17.


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