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Document 62016CC0498
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 14 November 2017.#Maximilian Schrems v Facebook Ireland Limited.#Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof.#Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Regulation (EC) No 44/2001 — Articles 15 and 16 — Jurisdiction in respect of consumer contracts — Definition of ‘consumer’ — Assignment between consumers of claims against the same trader or professional.#Case C-498/16.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Bobek, presentate il 14 novembre 2017.
Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di «consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista.
Causa C-498/16.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Bobek, presentate il 14 novembre 2017.
Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di «consumatore» – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista.
Causa C-498/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:863
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 14 novembre 2017 ( 1 )
Causa C‑498/16
Maximilian Schrems
contro
Facebook Ireland Limited
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di consumatore – Social media – Account Facebook e pagine Facebook – Cessione di diritti da parte di consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri e in paesi terzi – Azione collettiva»
I. Introduzione
1. |
Il sig. Maximilian Schrems ha avviato un’azione giudiziaria nei confronti di Facebook Ireland Limited dinanzi a un giudice austriaco. Egli afferma che la società avrebbe violato i suoi diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati. In risposta ad un invito in tal senso da lui pubblicato su Internet, altri sette utenti Facebook hanno ceduto al sig. Schrems i loro diritti a contestare violazioni identiche. Si tratta di utenti domiciliati in Austria, in altri Stati membri dell’Unione e in paesi terzi. |
2. |
La presente controversia solleva due questioni giuridiche. In primo luogo, chi sia un «consumatore». Nel diritto dell’Unione, il consumatore è considerato come la parte più debole e bisognosa di protezione. A tal fine, nel corso degli anni, sono stati introdotti meccanismi che offrono ai consumatori una tutela giuridica piuttosto solida, compresa la previsione di un criterio speciale di competenza giurisdizionale, per i contratti conclusi da consumatori, contenuto negli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ). Ciò introduce, in effetti, un forum actoris per i consumatori: un consumatore può convenire l’altra parte del contratto nel luogo in cui egli è domiciliato. Secondo il sig. Schrems, in ragione della sua qualità di consumatore ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, i giudici di Vienna, Austria, sarebbero competenti a pronunciarsi tanto sui suoi diritti propri quanto sui diritti a lui ceduti. |
3. |
La tassonomia è sempre una questione delicata. Pur potendo concordare su taluni elementi di qualificazione, vi saranno sempre casi insoliti che non si lasciano inquadrare nello schema. Inoltre, le specie evolvono nel corso del tempo. Un «consumatore» coinvolto in misura crescente in controversie giuridiche può trasformarsi gradualmente in un «professionista delle controversie in materia di consumatori» non più bisognoso, quindi, di una protezione speciale? Questo è, in sintesi, il fulcro della prima questione sollevata dal giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). |
4. |
La seconda questione verte sulla competenza internazionale sulle controversie concernenti contratti conclusi da consumatori in caso di cessione di diritti. Ammesso che il ricorrente sia ancora un consumatore per quanto attiene alla sua posizione, può egli fondarsi su detto criterio speciale di competenza giurisdizionale anche per i diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri dell’Unione e/o in paesi terzi? In altri termini, può l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 introdurre una competenza giurisdizionale speciale aggiuntiva presso il domicilio del cessionario, offrendo così di fatto la possibilità di raccogliere i diritti di consumatori in tutto il mondo? |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 44/2001
5. |
L’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 è così formulato: «1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
(…)». |
6. |
L’articolo 16 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue: «1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. (...)». |
B. Diritto austriaco
7. |
L’articolo 227 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile austriaco; in prosieguo, la «ZPO») così dispone: «(1) Anche qualora non debbano essere riunite [articolo 55 del JN (Jurisdiktionsnorm, legge in materia di giurisdizione e di competenza)], più domande di uno stesso attore nei confronti di uno stesso convenuto possono essere fatte valere nell’ambito di una medesima azione se, rispetto a ciascuna di esse,
(2) Tuttavia, domande di importo inferiore a quello indicato nell’articolo 49, paragrafo 1, punto 1, del JN, possono essere riunite a domande che eccedono tale importo e domande rientranti nella competenza del giudice in composizione monocratica possono essere riunite a domande rimesse al giudice in composizione collegiale. Nel primo caso, la competenza è determinata in ragione dell’importo più elevato; nel secondo caso, il giudice in composizione collegiale si pronuncia su tutte le domande». |
III. Fatti
8. |
In base all’esposizione dei fatti tracciata dal giudice del rinvio, il sig. Schrems (in prosieguo: il «ricorrente») è specializzato in diritto delle tecnologie informatiche e in normativa sulla protezione dei dati. Egli sta scrivendo una tesi di dottorato sugli aspetti giuridici (civili, penali e amministrativi) della protezione dei dati. |
9. |
Il ricorrente utilizza Facebook dal 2008. In una prima fase, se n’è servito, sotto falso nome, unicamente per scopi privati. Dal 2010 egli utilizza un account Facebook – aperto con il suo nome scritto con caratteri cirillici – per uso privato, ad esempio, per caricare fotografie, pubblicare post e chattare utilizzando i servizi di messaggeria. Su Facebook conta circa 250 «amici». Dal 2011 il ricorrente si serve anche di una pagina Facebook contenente informazioni sulle lezioni da lui tenute, sulle sue partecipazioni a tavole rotonde e sulle sue apparizioni sui media, sui libri che ha scritto, su una raccolta fondi da lui lanciata e sui procedimenti da lui avviati contro Facebook Ireland Ltd (in prosieguo: la «resistente»). |
10. |
Nel 2011, il ricorrente ha presentato all’Irish Data Protection Commissioner (garante irlandese per la protezione dei dati) 22 denunce contro la resistente. In risposta ad esse, il garante per la protezione dei dati ha redatto una relazione di verifica contenente alcune raccomandazioni alla resistente e, successivamente, una relazione di controllo. Nel giugno 2013 il ricorrente ha presentato un’ulteriore denuncia nei confronti di Facebook Ireland concernente il programma di sorveglianza PRISM ( 3 ) che ha portato all’annullamento della decisione della Commissione, denominata «Safe Harbour» ( 4 ), da parte della Corte ( 5 ). |
11. |
Sulla questione oggetto delle sue azioni giudiziarie contro la resistente, il ricorrente ha pubblicato due libri, tenuto lezioni (talvolta remunerate), registrato vari siti web (blog, petizioni online, campagne di raccolta fondi per i procedimenti contro la resistente), ottenuto vari premi e fondato il Verein zur Durchsetzung des Grundrechts auf Datenschutz (associazione per l’esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati; in prosieguo: l’«associazione») ( 6 ). |
12. |
L’obiettivo dichiarato delle iniziative del ricorrente è quello di esercitare pressione su Facebook. Le sue attività hanno suscitato l’interesse dei media e le sue azioni giudiziarie contro Facebook hanno attirato l’attenzione di numerose emittenti televisive su canali austriaci, tedeschi ed internazionali, nonché di programmi radiofonici. Sono stati pubblicati almeno 184 articoli di stampa sul tema, comprese pubblicazioni internazionali e online. |
13. |
Il giudice del rinvio indica che il ricorrente è alle dipendenze di sua madre. Egli ottiene il proprio reddito da tale occupazione e dalla locazione di un appartamento. Oltre a ciò, il ricorrente percepisce entrate di importo ignoto dalla vendita dei libri succitati e dagli eventi cui è invitato in ragione delle azioni giudiziarie avviate contro la resistente. |
14. |
Nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente afferma che la resistente avrebbe ripetutamente violato le disposizioni in materia di tutela dei dati previste nel diritto austriaco, irlandese e dell’Unione ( 7 ). Il ricorrente chiede l’adozione di una serie di provvedimenti, di un provvedimento di accertamento (concernente lo status di fornitore di servizi della resistente, il suo assoggettamento a istruzioni; il suo status di datore di lavoro; il suo status di responsabile del trattamento laddove il trattamento dei dati avvenga per finalità proprie e l’invalidità delle condizioni contrattuali), di un provvedimento inibitorio (riferito all’utilizzo dei dati), di [un ordine di] divulgazione di informazioni (concernenti l’uso dei dati del ricorrente), e di produzione di resoconti nonché di un provvedimento di risarcimento del danno (comprendente la modifica delle condizioni contrattuali, il riconoscimento di un indennizzo e la condanna per arricchimento senza causa). |
15. |
L’azione oggetto del procedimento principale è stata avviata con il sostegno di una società preposta al finanziamento della procedura giudiziaria cui è riconosciuto un compenso pari al 20% del ricavato e con il supporto di un’agenzia di relazioni pubbliche. Il ricorrente ha riunito un gruppo di dieci persone, con un nucleo centrale di cinque, che lo sostengono nella «sua campagna contro Facebook». Non è chiaro se tali persone percepiscano dal ricorrente un qualche compenso. L’infrastruttura necessaria è pagata dal conto privato del ricorrente. Né lui, né l’associazione hanno dipendenti. |
16. |
A seguito di un invito pubblicato online dal ricorrente, più di 25000 persone hanno ceduto a quest’ultimo i loro diritti nei confronti della resistente attraverso uno dei siti web da lui registrati. Alla data del 9 aprile 2015, altre 50000 persone figuravano su una lista d’attesa. Il presente procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio si riferisce soltanto a sette domande. I relativi diritti sono stati ceduti al ricorrente da consumatori domiciliati in Austria, Germania e India. |
17. |
Il giudice austriaco chiamato a pronunciarsi in primo grado, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile, Austria), ha respinto il ricorso. Esso ha dichiarato che, tenuto conto delle succitate attività connesse alle azioni proposte dal ricorrente, nel tempo le modalità di utilizzo di Facebook da parte di quest’ultimo erano mutate. Egli si serviva di Facebook anche per finalità professionali e per tale motivo non poteva avvalersi della competenza giurisdizionale speciale prevista per i contratti conclusi da consumatori. Inoltre, a giudizio del giudice succitato, la competenza giurisdizionale prevista per i consumatori, cui potevano rifarsi i cedenti, non sarebbe trasferibile al cessionario. |
18. |
Il giudice d’appello, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha riformato parzialmente la suddetta decisione. Esso ha dichiarato l’azione ricevibile nella parte concernente la domanda «personale» del ricorrente, formulata con riferimento al contratto stipulato dal sig. Schrems stesso in quanto consumatore. Ad avviso del suddetto giudice, le condizioni di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 44/2001 dovevano essere esaminate con riferimento al momento della stipula del contratto. |
19. |
Tuttavia, il giudice d’appello ha respinto l’impugnazione nella parte concernente i diritti ceduti. A suo giudizio, le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale previste per i consumatori possono essere fatte valere a favore del consumatore unicamente da chi è parte di un’azione giudiziaria. Di conseguenza, nell’azionare i diritti ceduti, il ricorrente non poteva validamente richiamarsi alla seconda parte dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. |
20. |
Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza d’appello dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) il quale ha sospeso il procedimento nazionale sottoponendo alla Corte due questioni pregiudiziali:
|
21. |
Il sig. Schrems, Facebook Ireland, i governi austriaco, tedesco e portoghese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il sig. Schrems, Facebook Ireland, il governo austriaco e la Commissione hanno presenziato all’udienza tenutasi il 19 luglio 2017. |
IV. Analisi
22. |
Le presenti conclusioni sono così strutturate: affronterò anzitutto la questione se il ricorrente possa essere considerato un «consumatore» con riferimento ai diritti propri (A). In secondo luogo, presumendo che egli sia in effetti un consumatore, esaminerò la questione della competenza giurisdizionale fondata su un foro speciale del consumatore con riferimento ai diritti ceduti al ricorrente da altri consumatori (B). |
A. Prima questione: sulla definizione della nozione di consumatore
23. |
Il giudice del rinvio dubita che il ricorrente possa essere considerato un consumatore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 con riferimento ai diritti propri azionati nei confronti della resistente. In particolare, esso si chiede se una persona possa perdere lo status di consumatore quando, dopo aver utilizzato un account Facebook per finalità private, si dedichi ad attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di lezioni, la creazione di siti web o la raccolta di donazioni. Il giudice del rinvio menziona anche il fatto che alcune delle suddette attività collegate alle domande proposte dal ricorrente (le lezioni) sono state remunerate. Inoltre, il ricorrente ha invitato altri consumatori a cedergli i loro diritti, prospettando ai cedenti che l’eventuale somma riconosciuta sarebbe stata ripartita in ragione dei diritti ceduti, al netto delle spese di lite. |
24. |
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni, ad eccezione della resistente, sono concordi nel ritenere che, per quanto attiene all’azione relativa ai diritti propri contro Facebook Ireland, il ricorrente debba essere considerato un consumatore. |
25. |
La resistente sostiene la tesi opposta. Il ricorrente non potrebbe avvalersi del criterio speciale di competenza giurisdizionale per i consumatori poiché, al momento rilevante, ovvero all’atto della presentazione della domanda, egli utilizzava Facebook per finalità commerciali. La resistente fonda la sua posizione su due linee argomentative. Anzitutto, la qualità di consumatore può essere persa nel tempo. Nel valutare la qualità di consumatore occorre fare riferimento alla data in cui è stata proposta l’azione e non alla data di entrata in vigore del contratto. Il ricorrente è impegnato in una serie di attività professionali collegate alle azioni giudiziarie da lui proposte nei confronti della resistente. Di conseguenza, egli non può più essere considerato un consumatore ai fini di tali azioni. In secondo luogo, la creazione di una pagina Facebook dedicata alle suddette attività del ricorrente mostra che l’utilizzo da parte di quest’ultimo del suddetto account ha carattere professionale o commerciale. Ciò per il fatto che tanto l’account quanto la pagina Facebook formano parte integrante di un singolo rapporto contrattuale. |
26. |
Fatte salve le ulteriori verifiche da parte del giudice del rinvio e muovendo dall’assunto che le azioni concernenti le asserite violazioni della riservatezza e dei dati personali proposte dal ricorrente riguardino il suo account Facebook, sono propenso a concordare sul fatto che il ricorrente può essere considerato un consumatore con riferimento ai diritti che scaturiscono dal contratto da lui stipulato in qualità di consumatore. |
27. |
Tuttavia, prima di formulare un’affermazione in tal senso, è necessario soffermarsi su due elementi inerenti alla definizione della nozione tradizionale di «consumatore» che, nella specie, appaiono alquanto vaghi. Nella sottosezione (1) esaminerò su quale base un soggetto può essere classificato come consumatore ai fini del regolamento n. 44/2001 (a) e se lo status di consumatore possa cambiare nel corso del tempo con riferimento al medesimo rapporto contrattuale (b). Affronterò poi la nozione di consumatore nel contesto specifico dei social media e di Facebook, che pone sfide ancor maggiori alle tradizionali definizioni di consumatore (sottosezione 2). |
1. La nozione di consumatore
a) Uso professionale o privato del contratto
28. |
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 circoscrive il foro speciale del consumatore alle [controversie in] «materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale». |
29. |
All’interno della suddetta disposizione possono essere individuati due elementi: anzitutto, il consumatore non è definito in termini generali e astratti, ma sempre con riferimento ai «contratti». In secondo luogo, i contratti di cui trattasi devono essere stati conclusi «per un uso» estraneo all’«attività professionale» di un determinato soggetto. |
30. |
Nell’ambito della presente fattispecie è importante il primo elemento. Esso indica che una valutazione della qualità di consumatore è sempre compiuta specificamente con riferimento a un dato contratto. Non si tratta di una valutazione astratta o globale dello status personale prevalente. |
31. |
Il secondo elemento, l’«attività professionale», si riferisce in senso lato all’attività economica di una persona. Ciò non significa che il contratto in esame deve essere necessariamente collegato a un ritorno economico immediato, quanto piuttosto che esso è stato concluso nel quadro di un’attività economica strutturata esistente. |
32. |
La suddetta interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sembra scaturire da un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte. In passato, quest’ultima ha respinto un approccio alla qualità di consumatore collegato alla percezione generale delle attività o alle conoscenze di un determinato soggetto. Ai fini della determinazione della qualità di consumatore occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, alla luce della natura e della finalità di quest’ultimo ( 8 ). Così come indicato chiaramente da numerosi avvocati generali ( 9 ) e come confermato dalla Corte, la nozione di «consumatore» ha «carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone» ( 10 ). |
33. |
Ciò significa che, addirittura in uno stesso giorno, una stessa persona può agire in quanto professionista e in quanto consumatore a seconda della natura e della finalità del contratto concluso. Ad esempio, a prescindere dalla sua attività e dalle sue conoscenze, un avvocato specializzato in diritto dei consumatori può pur sempre essere un consumatore se instaura un rapporto contrattuale per finalità private. |
34. |
Di conseguenza, ciò che rileva è l’uso per il quale un contratto è stato concluso. È vero che, per quanto utile, tale criterio potrebbe non essere sempre chiaro. Possono esistere contratti con una «duplice finalità», destinati a usi sia professionali che privati. La Corte ha avuto occasione di esaminare tale questione nella nota causa Gruber vertente sulla convenzione di Bruxelles. Dalla sentenza citata si desume che per i contratti aventi una duplice finalità, la qualità di consumatore è mantenuta soltanto se il nesso fra il contratto di cui trattasi e l’attività professionale dell’interessato è «talmente modesto da divenire marginale», nel senso che ha avuto solo un ruolo trascurabile nel contesto in cui il contratto è stato concluso (considerato nella sua interezza) ( 11 ). |
b) La nozione nel tempo: un approccio statico o dinamico
35. |
La questione dei contratti con «duplice finalità», in cui due finalità coesistono nel medesimo momento (di norma, all’atto della stipula del contratto), è diversa da quella di tener conto dell’evoluzione nel tempo della finalità e dell’obiettivo di un rapporto contrattuale. Può l’uso di un contratto passare dall’essere di natura esclusivamente privata all’essere di natura esclusivamente professionale, o viceversa? E può, di conseguenza, venir meno nel tempo la qualità di consumatore? |
36. |
Il ricorrente, al pari dei governi tedesco e austriaco, ritiene che la qualità di consumatore non possa venir meno. A loro giudizio, il punto di riferimento è il momento in cui il contratto è stato concluso. |
37. |
Per contro, la resistente propugna un approccio «dinamico» alla nozione di consumatore, posizione questa che non viene contestata dalla Commissione. In base al suddetto approccio, lo status di consumatore dovrebbe essere determinato al momento della proposizione dell’azione. |
38. |
Ben comprendo che considerazioni attinenti alla prevedibilità e alle aspettative legittime delle parti contrattuali assumono un’importanza cruciale. Le parti di un contratto dovrebbero quindi poter confidare nello status dell’altra parte, quale era stato determinato all’atto della stipula del contratto. |
39. |
Tuttavia, in astratto e in casi piuttosto eccezionali, non dovrebbe essere integralmente escluso un approccio «dinamico» allo status di consumatore. Tale approccio potrebbe assumere potenzialmente rilievo allorché un contratto non specifica il suo obiettivo oppure si presta a usi differenti e ha una durata lunga o addirittura indeterminata. È ipotizzabile che, in casi siffatti, l’obiettivo per il quale si fa ricorso a un determinato servizio contrattuale possa mutare, non solo parzialmente, ma anche integralmente. |
40. |
Immaginiamo che la sig.ra Smith abbia stipulato un contratto relativo a servizi di comunicazione elettronica, come un account di posta elettronica. All’atto della stipula, la sig. ra Smith utilizza il contratto esclusivamente per finalità private. Tuttavia, in seguito, inizia a utilizzare il suddetto account per la sua attività economica. Dieci anni più tardi, finisce per utilizzare i servizi di comunicazione elettronica unicamente per finalità commerciali. Se le condizioni contrattuali iniziali non escludono un uso siffatto e nei suddetti dieci anni non vi è stato alcun rinnovo, modifica o integrazione del contratto, un utilizzo del genere può essere ancora qualificato come «privato»? |
41. |
Suggerirei, pertanto, di non escludere completamente siffatte ulteriori modifiche nelle modalità di utilizzo. È possibile che esse si verifichino. Esse, tuttavia, dovrebbero essere limitate a casi eccezionali. La premessa equa e corretta resta quella secondo cui dirimente è la finalità per la quale il contratto è stato originariamente concluso. Se, e unicamente se, dai fatti di causa emerga chiaramente che tale premessa non è più valida, la qualità di consumatore può essere rivalutata. |
c) Conclusione intermedia
42. |
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’elemento centrale in base al quale deve essere valutato lo status di consumatore ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 consiste nella natura e nella finalità del contratto cui la domanda o le domande si riferiscono. In casi complessi, nei quali la natura e la finalità del contratto sono miste, ossia nel contempo private e professionali, occorre valutare se il «contenuto» professionale possa essere considerato marginale. Qualora ricorra effettivamente tale ipotesi, lo status di consumatore può essere pur sempre mantenuto. Non dovrebbe escludersi, inoltre, che, in determinate situazioni eccezionali, in ragione di un contenuto indeterminato e di una durata potenzialmente lunga del contratto, lo status di una delle parti possa mutare nel corso del tempo. |
2. Il consumatore attivo sui social network
43. |
L’applicazione dei principi succitati nel contesto dei social media non è del tutto immediata (a). Per di più, nella specie, la mancanza di conoscenza dell’esatta natura dei rapporti contrattuali oggetto del procedimento principale rende ancora meno chiara la valutazione (b). Tuttavia, cercherò di essere d’ausilio al giudice del rinvio esponendo le possibili alternative che possono presentarsi, ferme restando ulteriori verifiche di fatto (c). |
a) Le scelte binarie e gli status misti
44. |
Le piattaforme di social media, come Facebook, non rientrano agevolmente nelle definizioni, in un certo qual modo manichee, del regolamento n. 44/2001. L’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento opera una distinzione tra chi è un consumatore e chi non lo è. Tuttavia, molti degli usi e degli utenti effettivi di Facebook sfuggono a una siffatta classificazione binaria. |
45. |
Ovviamente, vi sono dei casi del tutto chiari. Da un lato, esiste il profilo di un teenager con una serie di selfie bizzarri e commenti che contengono più emoticon e punti esclamativi che parole. Tale profilo racchiude un universo sociale unico, ma di certo non professionale, misurato attraverso il numero di «like» ricevuti e il numero di amici Facebook. Dall’altro, vi è la presentazione di carattere chiaramente commerciale di una grande impresa, che malgrado l’uso di Facebook quale strumento pubblicitario, riesce a ottenere un numero sorprendente di «amici» e «follower». |
46. |
Tuttavia, tra questi due estremi, uno marcatamente privato e l’altro chiaramente professionale, esistono cinquanta sfumature di blu (Facebook). In particolare, un account Facebook privato può essere utilizzato anche a fini auto-promozionali con impatto o finalità professionali. Chiunque può postare informazioni concernenti i suoi successi professionali e le sue attività di natura (quasi) professionale e condividerli con una comunità di «amici». Un contenuto professionale, sotto forma di diffusione di interventi pubblici o pubblicazioni, può diventare persino prevalente ed essere condiviso con una vasta comunità di «amici» o di «amici degli amici» o diventare interamente «pubblico». |
47. |
Ciò non avviene solo nel caso di musicisti, calciatori, politici e attivisti sociali, ma anche di membri del mondo accademico o di molte altre professioni. Si immagini un versatile professore di fisica che, in un primo momento, ha aperto un account Facebook solo per condividere fotografie personali con gli amici. Tuttavia, gradualmente, inizia a pubblicare anche informazioni sulla sua nuova ricerca. Egli pubblica notizie su suoi nuovi saggi, lezioni e altre apparizioni pubbliche. Essendo anche appassionato di cucina e di fotografia, pubblica online una serie di ricette accompagnate da fotografie scattate nei centri congressi di tutto il mondo. Alcune di tali fotografie, avendo valore artistico, sono messe in vendita. Tutto questo condito da fotografie dei suoi amati gatti e da continui commenti spiritosi sulla (attuale) situazione politica, commenti spesso ripresi dai media con conseguenti inviti a partecipare a conferenze e interviste in tutta Europa. |
48. |
A mio giudizio, usi del genere non conferiscono un carattere professionale o commerciale all’account Facebook. In effetti, la natura di un social network, che è concepito per incoraggiare lo sviluppo e la comunicazione personale, può portare, pressoché inevitabilmente, ad una situazione in cui il mondo professionale di una persona trabocca nella rete. Nondimeno, tutte le suddette dimensioni sono chiaramente espressione della persona e della sua personalità. Benché sia chiaro che, in un modo o nell’altro, taluni dei suddetti utilizzi contribuiscono all’«autopromozione» e al miglioramento della condizione professionale di una persona, ciò può avvenire soltanto a lungo termine. Essi non sono diretti a produrre un risultato commerciale immediato. |
49. |
Per contro, oggigiorno, esistono intere professioni nelle quali non è netto il confine tra collegamenti privati e professionali nella comunicazione via Internet, in particolare, sui social network. Taluni usi che possono apparire privati, ma hanno natura pienamente commerciale. I «marketing influencer» sui social media, i «prosumers» (consumatori professionali), o i community manager possono servirsi dei loro account personali sui social network come di uno strumento essenziale di lavoro ( 12 ). |
50. |
Benché siano state oggetto di discussione nell’ambito della fattispecie in esame, non sono certo che, ai fini della presente controversia, sia necessario dirimere tali complesse ipotesi. In base ai fatti illustrati dal giudice del rinvio, il ricorrente ha utilizzato l’account Facebook da lui creato tra il 2008 e il 2010 unicamente per finalità private. Dal 2011 egli utilizza anche una pagina Facebook. Pertanto, sembrerebbe che l’uso iniziale e attuale dell’account Facebook sia essenzialmente privato. Ciò che, tuttavia, non è chiaro e deve essere esaminato è l’esatto legame tra gli account Facebook e le pagine Facebook e la corrispondente natura del rapporto contrattuale tra il ricorrente e la resistente. |
b) Gli account Facebook e le pagine Facebook
51. |
In udienza il ricorrente e la resistente sono stati invitati a chiarire alcuni complessi aspetti contrattuali degli account e delle pagine Facebook. Le due parti interessate hanno propugnato posizioni inconciliabili. Secondo il ricorrente, la pagina Facebook e l’account Facebook sarebbero oggetto di due contratti diversi, dal momento che l’utente è chiamato ad accettare termini e condizioni separate. Egli afferma, inoltre, che, mentre un account Facebook è personale, più persone possono essere amministratori delle pagine Facebook. Concretamente, il ricorrente sostiene di aver abbandonato la pagina Facebook da lui creata e di non esserne più uno degli amministratori. La resistente sostiene, invece, che l’account Facebook e la pagina Facebook formano parte dello stesso unico rapporto contrattuale. Una pagina Facebook non può essere creata senza un profilo Facebook ed entrambi non possono essere separati dall’account Facebook iniziale. |
52. |
Spetta al giudice nazionale stabilire se il ricorrente e la resistente siano legati da uno o più contratti e se le domande in esame, proposte dal ricorrente riguardo a talune violazioni della riservatezza e della protezione dei dati personali, si riferiscano unicamente all’account Facebook o anche alla pagina Facebook. Nel fascicolo messo a disposizione della Corte e nelle osservazioni presentate dalle parti interessate si rinvengono, tuttavia, alcuni elementi che potrebbero forse essere di ausilio al giudice del rinvio a tal proposito. |
53. |
Anzitutto, un account Facebook è creato accettando le condizioni generali di servizio di Facebook. In secondo luogo, Facebook offre ulteriori servizi i quali sono messi a disposizione degli utenti che già dispongono di un account Facebook. Uno di tali servizi consiste nella possibilità di aprire pagine Facebook, che sono presentate come destinate a finalità economiche, commerciali o professionali. Pur se un account Facebook è necessario per poter creare una pagina Facebook, sembrerebbe che occorra accettare condizioni di servizio aggiuntive. In terzo luogo, un account Facebook nella sua forma base (un profilo Facebook comprendente il «diario» e la «bacheca», fotografie, amici) può essere generalmente utilizzato per fini privati, ma non è escluso un uso professionale. Tuttavia, come sostiene la resistente nelle sue osservazioni scritte, ai sensi del punto 4.4 delle condizioni d’uso del 2013, gli utenti s’impegnano a non usare il «proprio diario personale principalmente per ottenere profitti commerciali e a usare a tale scopo una Pagina Facebook». |
c) Le alternative possibili
54. |
Sulla base degli accertamenti finali del giudice del rinvio, sono pertanto ipotizzabili due situazioni, vale a dire, in primo luogo, l’esistenza di due contratti distinti (uno per l’account Facebook e un altro per la pagina Facebook) e, in secondo luogo, l’esistenza di un solo contratto inglobante entrambi i «prodotti». |
55. |
Nel caso in cui sussistano due contratti separati e le domande in questione si riferiscano all’account Facebook, lo status di consumatore del ricorrente dovrebbe essere determinato unicamente alla luce della natura e della finalità del contratto relativo a tale account. La valutazione della qualità di consumatore nel quadro dell’account Facebook non è modificata dall’utilizzo della pagina Facebook. |
56. |
Il ricorrente godrebbe pertanto dello status di consumatore se, come emerge dall’ordinanza di rinvio, nel periodo pertinente egli abbia utilizzato il suo account Facebook per finalità private. Infatti, dalla valutazione della qualità di consumatore, specifica al contratto e oggettiva, discende che la circostanza che il ricorrente si sia specializzato a livello accademico e svolga attività rientranti in un ambito collegato ai diritti propri fatti valere contro Facebook non è, di per sé, determinante. Le conoscenze, l’esperienza, l’impegno civile o l’aver conseguito una determinata notorietà in ragione di azioni giudiziarie non impediscono, in sé, ad una persona di essere un consumatore. |
57. |
A mio parere, la suddetta conclusione resterebbe immutata anche nell’ipotesi in cui i due contratti fossero collegati sotto forma di un contratto principale (l’account Facebook) e di un contratto supplementare collegato (la pagina Facebook). Infatti, qualora si trattasse di due contratti distinti, pur se strettamente interconnessi, la natura del contratto accessorio non potrebbe modificare la natura del contratto principale ( 13 ). |
58. |
Nell’ipotesi in cui sussista soltanto un singolo contratto ricomprendente l’account Facebook e la pagina Facebook, assumerebbe allora rilievo il «test Gruber». In base ad esso, il giudice nazionale dovrebbe valutare in che misura il contenuto professionale possa essere ritenuto trascurabile. |
59. |
Con riferimento alla sentenza Gruber, occorrerebbe, tuttavia, sottolineare due aspetti ulteriori. In primo luogo, le attività cui, a mio giudizio, la suddetta sentenza si riferisce e che dovrebbero restare trascurabili nell’ambito di un singolo contratto, sono quelle aventi una finalità e un impatto immediatamente commerciale, nel senso di un’attività strutturata e a fine di lucro che costituisce l’obiettivo centrale dell’utilizzo. In secondo luogo, il potenziale dinamismo del rapporto contrattuale dovrebbe essere esaminato, qualora la natura e la finalità del contratto non risultassero evidenti dalle condizioni dello stesso, e, sulla base dei fatti accertati, sussistesse una chiara evoluzione della veste in cui il ricorrente ha utilizzato siffatto singolo contratto. |
60. |
Tuttavia, in entrambi i tipi di valutazione è necessaria una certa flessibilità, nello specifico contesto dei social media ( 14 ), in cui un certo numero di utilizzi riguardanti l’immagine e la reputazione professionale rappresentano un prolungamento della personalità dell’utente. Se non sussiste un impatto commerciale diretto e immediato, essi restano casi di uso privato. |
d) Conclusione intermedia
61. |
Alla luce di quanto precede e fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, risulterebbe che il ricorrente possa essere considerato un consumatore con riferimento ai diritti propri derivanti dall’utilizzo privato del suo account Facebook. |
62. |
Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l’esercizio di diritti non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento ai diritti concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private. |
B. Seconda questione: competenza giurisdizionale sui diritti ceduti
63. |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se un consumatore possa avvalersi del foro speciale per il consumatore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, non soltanto con riferimento ai diritti propri, ma anche con riguardo ai diritti a lui ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri e in paesi terzi. In particolare, il giudice a quo si interroga sulla suddetta possibilità nel caso in cui i diritti ceduti al ricorrente traggano origine da servizi erogati a un consumatore che coinvolgono la stessa resistente e il medesimo contesto giuridico. |
64. |
Il ricorrente e i governi austriaco, tedesco e portoghese sostengono che il sig. Schrems può avvalersi del proprio foro per il consumatore sia per i diritti propri che per tutti i diritti che gli sono stati ceduti da altri consumatori (a prescindere dal luogo di domicilio dei cedenti). |
65. |
La resistente sostiene il contrario: il foro del consumatore non è applicabile per i diritti ceduti. Solo chi è parte del rapporto contrattuale può avvalersi del foro speciale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Anche laddove si dovesse ammettere che il ricorrente è un consumatore, egli sarebbe privo di tale status con riferimento ai diritti ceduti. |
66. |
In linea con la resistente, la Commissione ritiene che il ricorrente non può azionare dinanzi al giudice del suo luogo di domicilio i diritti cedutigli da consumatori domiciliati in altri Stati membri o in paesi terzi. Tuttavia, secondo la Commissione, il foro speciale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 potrebbe trovare applicazione con riferimento ai diritti ceduti da altri consumatori austriaci anche se domiciliati altrove in detto Stato membro. |
67. |
Devo ammettere che ho difficoltà a comprendere come l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 proposta dal ricorrente possa conciliarsi con il tenore letterale e la ratio della disposizione in oggetto. Nelle sue argomentazioni il ricorrente formula, in effetti, una serie di interessanti considerazioni sulla necessità di azioni collettive a tutela dei consumatori all’interno dell’Unione. Tuttavia, a mio giudizio, per quanto efficaci possano essere a livello di politiche, le suddette argomentazioni consistono per lo più in riflessioni sul potenziale quadro normativo futuro, ma trovano ben poco sostegno nella normativa attuale. |
68. |
Inizierò fornendo un breve, ma nell’ambito della presente causa oltremodo necessario, chiarimento in merito alla natura del procedimento principale e alla portata della seconda questione sottoposta alla Corte (sottosezione 1). Successivamente esporrò la mia valutazione della questione sulla base di un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle disposizioni in questione (sottosezione 2), prima di affrontare le argomentazioni del ricorrente in materia di politiche generali (sottosezione 3). |
1. Chiarimenti preliminari
a) Le class action «all’austriaca»
69. |
La percezione di cosa s’intenda con class action può ovviamente mutare a seconda della definizione specifica adottata. Devo ammettere, tuttavia, che, nell’esaminare più in dettaglio la formulazione e l’applicazione della disposizione nazionale pertinente nel caso di specie, vale a dire l’articolo 227 della ZPO, trovo difficile considerarlo come uno strumento di «class action» ( 15 ), certamente per quanto attiene alle norme sulla competenza giurisdizionale ratione loci. |
70. |
Come spiegato nelle varie osservazioni presentate alla Corte, l’articolo 227, paragrafo 1, della ZPO permette che domande differenti proposte da uno stesso attore nei confronti di un medesimo convenuto siano decise congiuntamente nello stesso procedimento se sono soddisfatte due condizioni. Anzitutto, ciascuna delle domande deve ricadere nella competenza del giudice adito, anche sotto il profilo della competenza giurisdizionale ratione loci. In secondo luogo, entrambe le domande devono poter essere trattate nell’ambito di una stessa tipologia di procedimento. |
71. |
La concreta applicazione della disposizione in esame può essere illustrata alla luce dei fatti di una causa che, da quanto comprendo, rappresenta la pronuncia fondamentale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) in materia ( 16 ). Nell’ambito di detta causa, 684 consumatori che lamentavano che i tassi di interesse applicati ai loro crediti al consumo violavano le disposizioni di legge applicabili, hanno ceduto i loro diritti nei confronti dell’istituto di credito interessato a una persona giuridica, il «Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Camera federale degli operai e degli impiegati)». Pronunciandosi su una questione di diritto come giudice di legittimità, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha riconosciuto che le suddette domande potevano essere riunite in un procedimento. Tuttavia, la sentenza verteva unicamente sulla competenza ratione materiae. Come chiaramente affermato dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), la competenza ratione loci del giudice austriaco adito non era mai stata messa in discussione ( 17 ). |
72. |
Di conseguenza, se le condizioni indicate nell’articolo 227, paragrafo 1, della ZPO sono soddisfatte, ciò che può acquisire un certo grado di flessibilità, come prefigura il successivo paragrafo 2, è costituito dalle questioni concernenti la competenza ratione materiae, ma non quella ratione loci. |
73. |
In sintesi, ritengo che, ai sensi del diritto nazionale, l’articolo 227 della ZPO non sia una base giuridica sufficiente né per una modifica della competenza internazionale, né per l’introduzione di un nuovo foro per il consumatore cessionario. |
b) L’interpretazione del caso di specie
74. |
Vi è un secondo elemento che occorre sottolineare. La causa pendente dinanzi al giudice nazionale è intesa come una cessione di un diritto derivante da un contratto: il ricorrente è cessionario di numerosi diritti aventi il medesimo contenuto dei suoi diritti propri che egli vanta nei confronti della resistente. Pertanto, egli è subentrato a detti altri utenti Facebook solo con riferimento agli specifici diritti ceduti. I contratti tra i suddetti utenti e la resistente restano però in vigore tra le originarie parti contrattuali per quanto attiene a tutti gli altri aspetti. Sotto il profilo procedurale, il ricorrente (che è il cessionario) è l’unico ricorrente nel procedimento principale. |
75. |
Nell’ambito di detto contesto, il ricorrente sta essenzialmente invocando, sulla base del solo articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, la creazione di un secondo livello di competenza giurisdizionale speciale. Egli non sostiene che venga meno l’originario foro speciale del «consumatore» previsto a favore del cedente, il che significa che, con riferimento agli altri elementi del contratto che non sono stati oggetto di cessione, gli originari cedenti possono teoricamente ancora citare la resistente nel luogo del loro domicilio. Ciò che il ricorrente sostiene, di fatto, è che il foro speciale in materia di contratti conclusi da consumatori di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 possa essere riutilizzato per creare un secondo foro speciale, questa volta a favore del cessionario e dei diritti ceduti. |
76. |
Alla luce di quanto precede, è in una certa misura sorprendente che, a sostegno della propria posizione, il ricorrente invochi i principi di effettività e di equivalenza con riferimento al succitato meccanismo previsto nel diritto austriaco. Tali principi limitano l’autonomia procedurale degli Stati membri. Nel caso di specie, non riesco a comprendere in che modo essi sarebbero pertinenti al fine di fondare la competenza giurisdizionale. E ciò a maggior ragione in quanto la normativa nazionale non prevede il riconoscimento della competenza internazionale da lui invocata. |
2. Interpretazione della normativa attualmente vigente
77. |
Tenuto conto di entrambi i chiarimenti preliminari forniti nella sezione che precede, è chiaro che la validità dell’argomento del ricorrente dipende unicamente dall’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Può la suddetta disposizione fornire, di per sé, un nuovo criterio speciale di competenza giurisdizionale a favore di un altro consumatore, che non era parte dell’originario contratto in esame avente natura di contratto concluso da un consumatore? |
a) Tenore letterale della normativa
78. |
Il ricorrente sostiene che il consumatore che propone l’azione non deve necessariamente essere lo stesso consumatore che è parte del contratto concluso da un consumatore. Tanto il ricorrente, quanto il governo tedesco affermano che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 menziona «un consumatore (a consumer)» quale persona che può proporre l’azione e non «il consumatore (the consumer)». A giudizio del ricorrente, il fatto di richiedere l’identità tra le parti contrattuali e le parti del procedimento significherebbe subordinare l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, a una condizione non scritta contra legem, inammissibile in base al regolamento. |
79. |
Tale argomento non convince. La formulazione degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 sottolinea chiaramente l’importanza dell’identità delle parti dello specifico rapporto contrattuale nella determinazione dell’applicabilità delle disposizioni citate. |
80. |
Anzitutto, appare un po’ azzardato trarre conclusioni così importanti dal semplice uso dell’articolo indeterminativo all’inizio di un periodo. Il suddetto argomento inizia a mostrare delle falle quando si esaminano le altre versioni linguistiche, quali, ad esempio, quelle formulate nelle lingue slave, lingue che non utilizzano articoli (in)determinativi e in cui, di conseguenza, una siffatta distinzione è del tutto assente. Soprattutto, tuttavia, persino nelle lingue che utilizzano gli articoli e in cui è presente siffatta distinzione, poiché il termine «consumatore» ricorre per la prima volta all’interno di un periodo, sarebbe piuttosto logico che il primo riferimento sia ad «un» consumatore («a consumer», con l’uso dell’articolo indeterminativo), mentre nel secondo riferimento al medesimo consumatore all’interno di tale frase si trovi «il» consumatore. |
81. |
In secondo luogo, la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è chiara: «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta (…)» ( 18 ). Alla stessa stregua, il successivo paragrafo 2 stabilisce che «[l]’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore» ( 19 ). |
82. |
La formulazione delle disposizioni succitate fa chiaramente riferimento all’altra parte di un contratto. Ciò mostra che il foro speciale è sempre limitato alle parti concrete e specifiche del contratto. Di conseguenza, scindere le parti contrattuali dal contratto stesso contrasterebbe con la lettura naturale delle disposizioni menzionate. Pertanto, concordo pienamente con l’avvocato generale General Darmon nel ritenere che le espressioni «l’azione del consumatore (…) può essere proposta» e «[l]’azione (…) contro il consumatore può essere proposta» indicano che la protezione è concessa «espressamente [a]l consumatore solo in quanto egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio» ( 20 ). |
b) Contesto
83. |
Vi sono altri tre argomenti sistemici che rafforzano la posizione contraria alla proposta del ricorrente di separare le parti del procedimento e le parti del rapporto contrattuale. |
84. |
Anzitutto, a rigor di logica, l’articolo 16 deve essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001. Quest’ultimo definisce l’ambito di applicazione della sezione 4, dedicata alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. La Corte ha dichiarato che «l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 trova applicazione nell’ipotesi in cui ricorrano tre condizioni, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra il consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15» ( 21 ). |
85. |
Un’interpretazione secondo la quale l’articolo 16 del regolamento n. 44/2001 ricomprenda le domande proposte da un consumatore sulla base di contratti, aventi natura di contratti conclusi da consumatori, stipulati da altri consumatori interromperebbe il collegamento logico tra gli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001. Essa amplierebbe l’ambito di applicazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale oltre i casi espressamente previsti dalle disposizioni in questione. |
86. |
In effetti, come esaminato nei paragrafi da 28 a 34 delle presenti conclusioni con riferimento alla prima questione pregiudiziale e come ammesso dal ricorrente, il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto per i consumatori mira a proteggere una persona nella sua veste di consumatore nell’ambito di un determinato contratto. Pertanto, sarebbe in un certo qual senso paradossale permettere che un siffatto intimo collegamento tra lo status di consumatore e un determinato contratto possa essere affievolito, ammettendo il foro speciale del consumatore sulla base di un diritto derivante da un contratto stipulato da un terzo. |
87. |
In secondo luogo, contrariamente all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che parla di «materia contrattuale» senza aggiungere ulteriori specificazioni circa l’identità delle parti contrattuali che possono invocarlo, l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento è molto più preciso e circoscritto. La disposizione da ultimo citata menziona espressamente il consumatore e l’altra parte del contratto. In effetti, l’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, permette margini e flessibilità più ampi in termini di identità del ricorrente, a condizione che esista un obbligo liberamente assunto ( 22 ). In limitate circostanze, esso permette l’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte di un soggetto terzo che non era la parte originaria del contratto. Tuttavia, la formulazione chiaramente diversa e più limitativa dell’articolo 16, paragrafo 1, non ammette un’interpretazione siffatta. |
88. |
In terzo luogo, il foro del consumatore previsto negli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 deroga non solo alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento (che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto), ma anche alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento (secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio). Di conseguenza, gli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 non dovrebbero essere interpretati nel senso che essi estendono il privilegio del forum actoris al di fuori dei casi per i quali ciò è stato espressamente previsto ( 23 ). |
c) Finalità
89. |
Il fulcro delle argomentazioni dedotte dal ricorrente si fonda su considerazioni di carattere teleologico. Tali argomenti possono essere ricondotti a tre gruppi. |
90. |
In primo luogo, il ricorrente sostiene che, poiché il cedente e il cessionario sono dei consumatori, sono entrambi meritevoli di tutela. La finalità della disposizione in questione, ossia proteggere la parte vulnerabile, osterebbe a un’interpretazione secondo la quale le parti del contratto e le parti della controversia devono coincidere. |
91. |
In secondo luogo, con riferimento all’obiettivo, perseguito in maniera generale dal regolamento n. 44/2001, della prevedibilità del foro, il ricorrente sostiene che la resistente non ha alcuna aspettativa legittima quanto all’esistenza di un foro particolare. La certezza del foro del consumatore è limitata poiché il consumatore può sempre spostare il suo luogo di domicilio. Pertanto, non rileva se il foro cambi in ragione di uno spostamento del luogo di domicilio o in ragione di un trasferimento di diritti mediante cessione. Inoltre, Facebook dirige le sue attività [ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001] verso il mondo intero, compresa l’Austria. La resistente avrebbe pertanto potuto prevedere che sarebbero state proposte delle azioni dinanzi ai giudici austriaci. |
92. |
In terzo luogo, il ricorrente suggerisce che l’articolo 16 del regolamento n. 44/2001 dovrebbe essere interpretato nel senso che esso ammette il foro del consumatore cessionario per i diritti ceduti al fine di favorire i ricorsi collettivi, per ragioni connesse alla vulnerabilità dei consumatori e alla tutela giurisdizionale effettiva nonché nell’ottica di evitare più procedimenti paralleli. |
93. |
Gli argomenti concernenti l’obiettivo della protezione del consumatore quale parte più debole (1) e quelli attinenti alla prevedibilità del foro e all’obiettivo di evitare procedimenti paralleli (2) sono argomenti che, a mio giudizio, sono rilevanti riguardo al regolamento n. 44/2001 come attualmente vigente. Pertanto, esaminerò ciascuno di essi in ordine successivo nella parte restante della presente sezione, prima di formulare le mie conclusioni sulla competenza ratione loci (3). |
1) L’obiettivo della «protezione della parte più debole»
94. |
Il ricorrente afferma che la posizione da lui assunta in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è suffragata dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale l’elemento determinante ai fini dell’applicazione della competenza giurisdizionale speciale per il consumatore è l’essere astrattamente meritevole di protezione ( 24 ). |
95. |
A livello di affermazione generale, non posso che concordare sul fatto che, nell’interpretare le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale speciale per il consumatore contenute nel regolamento n. 44/2001, la Corte ha costantemente riconosciuto importanza fondamentale all’obiettivo di proteggere i consumatori in quanto parti più deboli. Tuttavia, a livello di affermazioni giuridiche concrete, non posso condividere la presentazione della giurisprudenza fornita dal ricorrente. |
96. |
In primo luogo, infatti, la Corte ha già avuto occasione di valutare se il forum actoris dei consumatori sia applicabile ai cessionari di diritti di consumatori che non sono, essi stessi, parti di un contratto. Nelle sentenze Henkel e Shearson Lehman Hutton, la Corte ha statuito che la competenza giurisdizionale speciale per il consumatore non era applicabile alle persone giuridiche che agivano in quanto cessionari dei diritti di un consumatore. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte è tuttavia pervenuta a tale conclusione in ragione non solo per il fatto che tali persone giuridiche (una società privata e un’associazione per la tutela dei consumatori) non erano «parti deboli» ma anche, come chiaramente affermato in entrambe le decisioni, in quanto non erano esse stesse parti del contratto ( 25 ). |
97. |
In secondo luogo, a detta del ricorrente, la giurisprudenza della Corte si fonda su un’astratta necessità di protezione del consumatore quale elemento determinante per fissare il foro, a prescindere dal fatto che si tratti di diritti ceduti. A questo proposito, il governo austriaco e il ricorrente hanno richiamato entrambi la sentenza della Corte nella causa Vorarlberger Gebietskrankenkasse, nella quale è stato affermato che, diversamente dagli organismi di previdenza sociale, «un siffatto cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa che possa essere a sua volta considerato come parte debole dovrebbe potersi avvalere delle norme speciali di competenza giurisdizionale definite nelle menzionate disposizioni. Questo varrebbe in particolare per gli eredi della vittima di un incidente» ( 26 ). |
98. |
Ammesso che il richiamo alla suddetta causa possa ancora assumere rilievo, alla luce della recente sentenza della Corte nella causa MMA IARD ( 27 ), in cui essa ha adottato un approccio considerevolmente più sfumato rispetto alla sentenza Vorarlberger Gebietskrankenkasse, il parallelo con la causa in esame appare fuori luogo per due ordini di ragioni. Anzitutto, il criterio speciale di competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni è concepito in maniera diversa ed è, di per sé, molto più ampio ( 28 ). In secondo luogo, aspetto questo ancor più importante, nella causa Vorarlberger Gebietskrankenkasse la richiesta formulata era diretta a conservare il foro speciale già esistente autorizzandone il passaggio in capo a una parte terza. Ciò che il ricorrente in effetti chiede è la creazione di un nuovo foro speciale specifico per il cessionario dei diritti o per il soggetto che è subentrato in essi in un caso in cui la cessione di diritti è finalizzata unicamente all’azione giudiziaria. |
2) Prevedibilità e obiettivo di evitare procedimenti paralleli
99. |
Il ricorrente, al pari dei governi tedesco e austriaco, ha sottolineato che l’applicazione della competenza giurisdizionale speciale per il consumatore, di cui gode il consumatore cessionario, a tutti i diritti ceduti (siano essi ceduti da consumatori domiciliati negli stessi Stati membri, in altri Stati membri o in paesi terzi) non compromette gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità. In primo luogo, la certezza del foro del consumatore è comunque limitata in quanto il consumatore può sempre spostare il suo domicilio. In secondo luogo, Facebook dirige le sue attività [ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001] verso il mondo intero, Austria compresa. Detta società potrebbe pertanto prevedere che siano azionate domande dinanzi ai giudici austriaci. In terzo luogo, la «concentrazione» delle domande potrebbe persino rappresentare un vantaggio per la resistente che non dovrebbe affrontare domande diverse in Stati membri differenti. Inoltre, si eviterebbe il rischio di pervenire a decisioni divergenti. Il ricorrente sostiene poi che non starebbe chiedendo il riconoscimento di un foro nuovo al quale non avrebbe già diritto, dal momento che egli gode già del foro del consumatore con riferimento ai propri diritti. |
100. |
È, in effetti, vero che, in base al considerando 11 del regolamento n. 44/2001, le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità. Inoltre, ai sensi del considerando 15, «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili». |
101. |
Devo ammettere che avrei inteso l’imperativo di prevedibilità della competenza giurisdizionale racchiuso nel regolamento n. 44/2001 come riferito principalmente ai fatti di uno specifico rapporto giuridico. La questione si porrebbe allora essenzialmente nei seguenti termini: se instauro un determinato rapporto giuridico, quale sarà probabilmente la competenza internazionale? |
102. |
La lettura della «prevedibilità» sostenuta dal ricorrente si fonda chiaramente su un approccio diverso. Essa ripropone di fatto la medesima logica già seguita a livello semantico, suggerendo che, anche in termini di prevedibilità, se un professionista è contrapposto a «un consumatore» rispetto al quale è riconosciuta una determinata competenza giurisdizionale, esso deve poter ragionevolmente prevedere di poter essere citato nell’ambito di tale foro da «qualsiasi consumatore» o concretamente da «tutti i suoi consumatori» nell’ambito di essa. |
103. |
Non sono d’accordo. Comunque, anche ammesso che si accetti l’approccio proposto dal ricorrente, quod non, una serie di problemi permane. |
104. |
Anzitutto, come sostiene la resistente, sussistono aspetti importanti connessi alla certezza del diritto, quali, in particolare, il rischio del forum shopping. |
105. |
È vero che il luogo del domicilio del consumatore non è fissato in maniera permanente. Come avviene con riguardo alla regola dello Stato membro del domicilio del convenuto, esso può cambiare ( 29 ). Tuttavia, ciò non comporta che la prevedibilità e la certezza del diritto siano assolutamente prive di rilevanza. La soluzione proposta dal ricorrente permetterebbe una concentrazione delle domande e la possibilità di scegliere, per le azioni collettive, il luogo in cui si trovano i giudici più favorevoli, cedendo tutti i diritti a un consumatore domiciliato in tale giurisdizione. Come osserva la resistente, siffatta soluzione potrebbe determinare una cessione mirata senza limiti ai consumatori in una giurisdizione che offra una giurisprudenza più favorevole, costi più contenuti o contributi alle spese giudiziali più generosi generando un sovraccarico di lavoro dei suddetti giudici ( 30 ). |
106. |
In secondo luogo, la creazione di un nuovo foro del consumatore per il consumatore cessionario con riferimento ai diritti ceduti da altri consumatori può verosimilmente condurre a una frammentazione e moltiplicazione dei fori. Da un lato, il cessionario non subentra nella posizione contrattuale del cedente. Non si verifica una surrogazione nella posizione del consumatore o nei diritti sostanziali collegati al contratto. I diritti ceduti sono appositamente separati dal contratto e ciò al fine specifico dell’azione giudiziaria. Il foro del consumatore dell’originario cedente è conservato con riferimento ad altri diritti contrattuali, con una conseguente potenziale frammentazione dei diritti derivanti da un contratto. D’altro lato, sarebbe, naturalmente, possibile per il cedente cedere poi diritti diversi derivanti dal contratto da lui concluso come consumatore a cessionari differenti. Laddove ciascuno dei suddetti cessionari fosse un consumatore, potrebbe dunque essere creata una serie di competenze giurisdizionali speciali in parallelo. |
107. |
Tali preoccupazioni si intensificano notevolmente nel caso dei diritti ceduti da consumatori domiciliati in paesi terzi ( 31 ). La possibilità di far valere dinanzi al foro del consumatore cessionario diritti derivanti da contratti conclusi con consumatori domiciliati in paesi terzi mal si concilia con il testo del regolamento n. 44/2001. È vero che la Corte ha stabilito che il regolamento n. 44/2001 si applica indipendentemente dal fatto che l’attore sia o meno domiciliato in un paese terzo ( 32 ). Tuttavia, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), pertinente nella specie, prescrive che «il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività». Di conseguenza, anche se l’articolo 16 fa riferimento unicamente al «luogo in cui è domiciliato il consumatore», le precedenti osservazioni indicano chiaramente che tale «luogo» deve trovarsi in uno Stato membro. |
108. |
Infine, il ricorrente ha richiamato la sentenza CDC Hydrogen Peroxide ( 33 ) per sostenere che la Corte ha esplicitamente riconosciuto che un’azione collettiva non osta all’applicazione dei criteri speciali di competenza giurisdizionale previsti nel regolamento n. 44/2001. |
109. |
Tuttavia, nell’ambito della suddetta causa, riferendosi all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha espressamente dichiarato che «una cessione di crediti operata dal creditore iniziale non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente» ( 34 ). Pertanto, la Corte ha concluso che il presupposto per l’applicazione di detto criterio di competenza giurisdizionale (la localizzazione dell’evento dannoso) «deve essere esaminat[o] per ciascun credito risarcitorio indipendentemente dal fatto che esso sia stato oggetto di cessione o di raggruppamento» ( 35 ). |
110. |
In sintesi, le considerazioni svolte dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento trovano scarsa conferma nella giurisprudenza. Ancora una volta, la differenza fondamentale consiste nel fatto che ciò che il ricorrente chiede, in realtà, non è la trasmissione di un foro speciale, quanto piuttosto la creazione di un foro nuovo per un altro consumatore che non era parte dell’originario contratto. |
111. |
Tale posizione contrasta con la logica fondamentale sottesa alle regole in materia di cessione e successione. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente verteva sulla questione se il foro speciale (del consumatore) possa essere conservato o se esso vada perduto. Tuttavia, sostenere che debba essere creato un nuovo foro speciale per il cessionario va chiaramente ben oltre tale discussione. |
112. |
Inoltre, nel quadro del regolamento n. 44/2001, la questione della cessione e della successione nei diritti costituisce un tema trasversale, applicabile a numerosi criteri di competenza giurisdizionale diversi. Pertanto, ogni soluzione adottata dalla Corte con riferimento alle disposizioni in materia di cessione dei diritti nell’ambito dell’articolo 16, paragrafo 1, avrebbe naturalmente ripercussioni sull’intero regolamento. |
3) Conclusione intermedia (e considerazioni finali sulla competenza ratione loci)
113. |
Per tali ragioni, non ritengo che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 possa essere interpretato nel senso che esso introduce una nuova competenza giurisdizionale speciale per un consumatore con riferimento a diritti aventi lo stesso oggetto cedutigli da altri consumatori domiciliati in un altro Stato membro o in paesi terzi. |
114. |
Tuttavia, il giudice del rinvio ha sollevato la sua seconda questione anche con riferimento a una terza categoria di diritti ceduti: quelli ceduti da consumatori domiciliati nello stesso Stato membro. Come sostenuto dal giudice del rinvio, alcuni dei diritti ceduti provengono da altri consumatori domiciliati in Austria. Inoltre, è vero che la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, fa riferimento alla competenza ratione loci: «davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore». Pertanto, diversamente dalla convenzione di Bruxelles, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non si limita a determinare la competenza internazionale, ma anche la competenza interna al fine di offrire ai consumatori una più ampia tutela. |
115. |
Nelle sue osservazioni la Commissione condivide le preoccupazioni in materia di certezza del diritto e prevedibilità del foro con riferimento ai diritti ceduti da consumatori domiciliati in paesi terzi e in altri Stati membri. Essa ammette, tuttavia, la possibilità di applicare il foro del domicilio del consumatore cessionario, purché il cedente e il cessionario siano consumatori, i diritti siano identici e entrambi potessero scegliere il foro all’interno dello stesso Stato membro. La Commissione spiega che tale soluzione, benché apparentemente in contrasto con la lettera dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, consente di perseguire meglio l’obiettivo sotteso alle disposizioni collegate al foro speciale del consumatore. |
116. |
Ho difficoltà a capire perché, sulla sola base del regolamento n. 44/2001, si dovrebbe pervenire a una conclusione diversa per i diritti ceduti da consumatori residenti nello stesso Stato membro del consumatore cessionario, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento che designa come competenti i giudici del «luogo in cui è domiciliato il consumatore». In assenza di altre valide argomentazioni, sulla base del succitato articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, per tutte e tre le categorie menzionate nella seconda questione del giudice del rinvio (diritti ceduti da consumatori domiciliati in diversi Stati membri, in paesi terzi e nello stesso Stato membro) dovrebbe essere valida la medesima conclusione. |
117. |
Tuttavia, il fatto che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non introduca una nuova competenza speciale non significa, a mio giudizio, che esso la impedisca ove questa fosse prevista a livello interno dal diritto nazionale. La ratio della competenza ratione loci prevista nell’articolo 16, paragrafo 1, consiste nel fatto che il consumatore non può esserne privato. In ogni caso, ove fosse prevista dal diritto nazionale una competenza aggiuntiva, all’interno dello Stato membro, ciò, a mio parere, non contrasterebbe né con il tenore letterale, né con gli obiettivi del regolamento. Tale ipotesi non sembra però ricorrere nel presente procedimento, dal momento che gli argomenti utilizzati dal ricorrente per fondare la competenza giurisdizionale (persino all’interno dello stesso Stato membro), sembrano fondarsi unicamente sull’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ( 36 ). |
118. |
Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, un consumatore non può far valere, contemporaneamente ai propri diritti, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all’interno dello stesso Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi. |
3. La necessità di un’azione collettiva all’interno dell’Unione in materia di contratti conclusi da consumatori (e i pericoli degli interventi legislativi ad opera del giudice)
119. |
Diversi argomenti avanzati dal ricorrente nell’ambito della presente causa hanno, a mio avviso, essenzialmente natura di politiche. Essi suggeriscono, in qualche modo, che, in nome di una serie di valori piuttosto astratti, quali la necessità di un’azione collettiva all’interno dell’Unione in materia di contratti conclusi da consumatori o la promozione della tutela giurisdizionale effettiva nella medesima materia, la Corte dovrebbe interpretare l’articolo 16, paragrafo 1, nel senso proposto dal ricorrente. |
120. |
Non vi sono dubbi sul fatto che l’azione collettiva contribuisca alla tutela giurisdizionale effettiva del consumatore. Se ben congegnata e applicata, essa può anche fornire ulteriori benefici di carattere sistemico al sistema giudiziario, riducendo, ad esempio, la necessità di ricorrere a procedimenti paralleli ( 37 ). Tuttavia, come osserva correttamente la resistente, i suddetti argomenti dedotti dal ricorrente rientrano piuttosto in un ambito de lege ferenda. |
121. |
Il regolamento n. 44/2001 non contiene disposizioni specifiche in materia di cessione dei diritti ( 38 ) o di procedure di azione collettiva. Tale lacuna (asserita o reale) è stata a lungo oggetto di discussione in dottrina, la quale ha ritenuto che il regolamento non sia una base sufficiente per azioni collettive transfrontaliere a livello dell’Unione ( 39 ). L’applicazione del foro del consumatore in casi di azioni collettive è oggetto di un acceso dibattito ( 40 ). |
122. |
Inoltre, aspetto questo forse di maggior importanza, i problemi di cui trattasi sono stati ampiamente riconosciuti dalla Commissione, che ha cercato più volte di promuovere l’adozione di strumenti di diritto dell’Unione in materia di azione collettiva ( 41 ). Tali proposte non hanno ancora condotto all’adozione di strumenti legislativi vincolanti. Finora, è stata adottata soltanto una raccomandazione della Commissione ( 42 ), anch’essa invocata dal ricorrente nel presente procedimento. |
123. |
Non ritengo che, in un contesto del genere, sia compito del giudice, inclusa la Corte, di tentare di creare, con un tratto di penna, un’azione collettiva in materia di contratti conclusi da consumatori. Tre ragioni su tutte spiegano perché sarebbe poco saggio un siffatto intervento. In primo luogo, ciò sarebbe chiaramente in contrasto con il tenore letterale e la ratio del regolamento, e condurrebbe, di fatto, alla riscrittura di quest’ultimo. In secondo luogo, la questione è troppo delicata e complessa. Essa necessita di una legislazione organica e non di un intervento giudiziale isolato nel quadro di uno strumento legislativo che è sì collegato, ma in modo distante, ed è chiaramente inadeguato a tal fine. In definitiva, ciò potrebbe probabilmente causare più problemi che offrire soluzioni sistemiche. In terzo luogo, benché, forse né semplici, né veloci, sono già in corso deliberazioni e discussioni legislative a livello di Unione. Tale processo legislativo non dovrebbe essere anticipato in sede giudiziaria, né privato di utilità. |
V. Conclusione
124. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria):
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
( 3 ) Programma che permette alle autorità statunitensi di accedere a dati archiviati su server che si trovano negli Stati Uniti, di proprietà o controllati da una serie di imprese Internet, tra cui Facebook USA.
( 4 ) Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU 2000, L 215, pag. 7).
( 5 ) Sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650).
( 6 ) Secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, l’associazione è un’organizzazione senza scopo di lucro che mira attivamente a dare attuazione giuridica al diritto fondamentale alla protezione legale dei dati personali. Essa dà sostegno a cause pilota di pubblico interesse, i cui costi sono coperti mediante donazioni, avviate contro imprese che potenzialmente ledono tale diritto.
( 7 ) Secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, il ricorrente lamenta varie violazioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
( 8 ) V., con riferimento alla convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 16).
( 9 ) V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Gruber (C‑464/01, EU:C:2004:529, paragrafo 34) e dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Costea (C‑110/14, EU:C:2015:271, paragrafi 29 e 30). Benché quest’ultima causa si riferisse alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), in generale, la Corte cerca di tener conto delle diverse nozioni di consumatore nei vari atti «al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione (…)», v. sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik (C‑508/12, EU:C:2013:790, punto 25).
( 10 ) Sentenza del 3 settembre 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21).
( 11 ) Sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, punto 39) sugli articoli da 13 a 15 della convenzione di Bruxelles.
( 12 ) Tali «influencer» possono essere definiti come «normali, ordinari utenti di Internet che ottengono un seguito relativamente ampio su blog e social media descrivendo, con immagini e testi, le loro vite e i loro stili di vita, interagiscono con il loro seguito in spazi digitali e fisici, e monetizzano tale seguito inserendo i cosiddetti “advertorial” nei loro blog o negli interventi che postano sui social media», Abidin, C., «Communicative Intimacies: Influencers and Perceived Interconnectedness», Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology, vol. 8, 2015, pag. 29.
( 13 ) V., per analogia, sentenza del 3 settembre 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 29).
( 14 ) Supra, paragrafi da 44 a 50.
( 15 ) È stato suggerito che la disposizione citata, seppur non concepita nell’ottica di creare un meccanismo di azione collettiva, è stata impiegata di fatto come un utile strumento per sviluppare un meccanismo sui generis di azione collettiva attraverso la cessione di diritti analoghi appartenenti a più persone a favore di un terzo che li consolida e li aziona in un procedimento unico. Benché, di norma, il sistema di cui trattasi sia impiegato mediante cessione a favore di associazioni per la tutela dei consumatori, i diritti possono essere ceduti anche a singoli. V. anche, ad esempio, Micklitz, H.-W., e Purnhagen, K.P., Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanism in the European Union ‑ Country report Austria, 2008 e Steindl, B.H., «Class Action and Collective Action in Arbitration and Litigation – Europe and Austria», NYSBA International Section Seasonal Meeting 2014, Rebuilding the Transatlantic Marketplace: Austria and Central Europe as Catalysts for Entrepreneurship and Innovation. Disponibile all’indirizzo: http://www.nysba.org.
( 16 ) OGH 12.7.2005, 4 Ob 116/05w.
( 17 ) OGH 12.7.2005, 4 Ob 116/05w, paragrafo 1 (pagg. da 3 a 5). L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha anche aggiunto che il consolidamento dei diritti di diverse persone mediante cessione di questi ultimi («Inkassozession») in capo a un attore ai sensi dell’articolo 227 della ZPO è ammissibile se e soltanto se i diritti condividono un’analoga base giuridica e se le questioni che devono essere valutate si riferiscono essenzialmente ai medesimi aspetti in fatto o in diritto inerenti alla stessa questione principale o a una questione preliminare di grande importanza comune a tutti i diritti.
( 18 ) Il corsivo è mio.
( 19 ) Il corsivo è mio. Si potrebbe aggiungere che sarebbe piuttosto interessante sapere quale significato assumerebbe in tal caso l’affermazione del ricorrente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, che, nella versione in lingua inglese, si apre anch’esso con un articolo indeterminativo ma si riferisce all’ipotesi opposta a quella dell’articolo 16, paragrafo 1: «Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of the Member State in which the consumer is domiciled (L’azione dell’altra parte del contratto contro [un] consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore)». Risulta nondimeno che nelle altre versioni linguistiche sono utilizzati articoli determinativi. Ciò sottolinea il fatto che non possono essere fatte osservazioni di principio fondate sulla natura determinativa o indeterminativa dell’articolo usato in questo contesto.
( 20 ) Corsivo nel testo originale. Conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, non pubblicate, EU:C:1992:410, paragrafo 26 e nota 9) concernenti l’articolo 14 della convenzione di Bruxelles.
( 21 ) Ad esempio, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165 punto 30), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 23). Il corsivo è mio.
( 22 ) Con riferimento all’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles v., ad esempio, sentenze del 5 febbraio 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Con riferimento all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 v. sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 46); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39); e del 21 aprile 2016, Austro‑Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 36). V. anche le mie conclusioni nella causa Flightright e a. (cause riunite C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2017:787, punti da 53 a 55).
( 23 ) V. in tal senso, ad esempio, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
( 24 ) Il ricorrente fa concretamente riferimento a quattro decisioni della Corte: sentenze del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15); del 1o ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555); del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C‑433/01, EU:C:2004:21), e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C‑347/08, EU:C:2009:561).
( 25 ) Sentenze del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 23), e del 1o ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555, punti 33 e 38).
( 26 ) Sentenza del 17 settembre 2009 (C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 44).
( 27 ) Sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD (C‑340/16, EU:C:2017:576).
( 28 ) La causa riguardava lo speciale criterio di competenza giurisdizionale previsto per la persona lesa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. L’obiettivo della suddetta disposizione è di aggiungere i soggetti che hanno subìto un danno al novero degli attori di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento «senza che la categoria di questi soggetti sia limitata a quelli che l’[hanno] subìto direttamente». Pertanto, la nozione di «persona lesa» è di per sé idonea a ricomprendere i cessionari che possono essere considerati come soggetti che hanno subito il danno. Inoltre, la Corte ha confermato che «la nozione di “parte più debole” presenta, in materia di assicurazioni, un’accezione più ampia che non in materia di contratti conclusi dai consumatori o in materia di contratti individuali di lavoro» – v. sentenza del 20 luglio 2017, MMA IARD (C‑340/16, EU:C:2017:576, punti 32 e 33).
( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 42).
( 30 ) Inoltre, tale possibilità potrebbe rivestire un certo interesse per un certo numero di soggetti che operano quali cessionari di diritti e che possono prevedere apposite modifiche della propria struttura societaria (in cui i diritti non vengono ceduti a una persona giuridica, ma piuttosto a una persona fisica, ossia a un altro consumatore).
( 31 ) Tralasciando interamente la questione della legge applicabile che regola i contratti conclusi da utenti in paesi terzi che, in effetti, non dovrebbe essere decisiva nell’ambito delle questioni concernenti la competenza giurisdizionale (ma potrebbe assumere un qualche rilievo con riferimento alla questione della buona amministrazione della giustizia).
( 32 ) V., nel contesto della convenzione di Bruxelles, sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi (C‑412/98, EU:C:2000:399, punto 57).
( 33 ) Sentenza del 21 maggio 2015 (C‑352/13, EU:C:2015:335).
( 34 ) Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 35). In senso analogo, v. sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 58).
( 35 ) Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 36).
( 36 ) Come chiarito supra, ai paragrafi da 74 a 76.
( 37 ) V., ad esempio, la risoluzione n. 1/2008 sulle azioni transfrontaliere di gruppo adottata dall’International Law Association in occasione della sua Conferenza di Rio de Janeiro. Il punto 3 di detta risoluzione si occupa della competenza giurisdizionale. In base al punto 3.1, un’azione transfrontaliera di gruppo può essere proposta dinanzi al foro del convenuto. In conformità del punto 3.3, «A transnational group action may also be brought in the courts of another country closely connected to the parties and the transactions, provided that trial of the action in that country is reasonably capable of serving the interests of the group and has not been selected to frustrate those interests [Un’azione transfrontaliera di gruppo può essere proposta anche dinanzi ai giudici di un altro paese con il quale le parti e le transazioni hanno stretti collegamenti, a condizione che la trattazione dell’azione in tale paese sia ragionevolmente idonea ad essere utile agli interessi del gruppo e non sia stata scelta per frustrarli]».
( 38 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2015:723, paragrafo 60).
( 39 ) V., tra i tanti, Burkhard Hess, «Collective Redress and the Jurisdictional Model of the Brussels I Regulation», in Nuyts, A., e Hatzimihail, N.E., Cross-Border Class Actions. The European Way, SELP, 2014, pagg. da 59 a 68, a pag. 67; Nuyts, A., «The Consolidation of Collective Claims under Brussels I», in Nuyts, A., e Hatzimihail, N.E., Cross-Border Class Actions. The European Way, SELP, 2014, pagg. da 69 a 84; Danov, M., «The Brussels I Regulation: Cross-Border Collective Redress Proceedings and Judgments», in Journal of Private International Law (2010) vol. 6, pagg. da 359 a 393, a pag. 377.
( 40 ) V., ad esempio, Z.S. Tang, «Consumer Collective Redress in European Private International Law», in Journal of Private international Law vol. 7, 2011, pagg. 101, 147; Z.S. Tang Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws, 2a ed. Hart, 2015, pagg. 284 e segg; E. Lein, «Cross-Border Collective Redress and Jurisdiction under Brussels I: A mismatch» in D. Fairgrieve e E. Lein, Extraterritoriality and Collective Redress, Oxford University Press, Oxford, 2012, pag. 129.
( 41 ) V., in particolare, Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazioni delle norme antitrust, COM (2008) 165 definitivo; Libro verde della Commissione, «Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori», COM (2008) 794 definitivo; documento di consultazione della Commissione per la discussione sul seguito da dare al «Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori», 2009; Commissione, documento di consultazione della Commissione «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi», SEC (2011) 173 definitivo; Comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi» COM (2013) 401/2.
( 42 ) Raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (GU 2013, L 201, pag. 60).